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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2023

Cassazione n. 01236/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria scritta con cui i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 7 aprile 2023 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 28.3.2017 (nell'ambito dell'operazione c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con la quale il Pesce era stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e condannato alla pena di anni 14 di reclusione; 2) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 29.11.2017 (nell'ambito dell'operazione c.d.

Califfo), con la quale il Pesce era stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e condannato alla pena di anni 10 di reclusione.

L'istanza era dichiarata inammissibile in quanto meramente reiterativa di precedente istanza già respinta con ordinanza della stessa Corte di appello 5 aprile 2022.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la precedente ordinanza del 5 aprile 2022 aveva deciso non una istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze, ma una istanza di applicazione della disciplina del ne bis in idem con riferimento alle medesime pronunce.

Inoltre, non sono corretti i riferimenti contenuti nella ordinanza impugnata alla diversità di compagine tra le due associazioni, che la giurisprudenza di legittimità non ritiene rilevante ai fini della esistenza o meno della volizione unitaria, mentre è errata la individuazione di uno iato temporale tra il primo ed il secondo reato, atteso che tra l'uno e l'altro non c'è in realtà soluzione di continuità.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria scritta i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.

U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che la precedente ordinanza della Corte d'appello del 5 giugno 2022 non aveva deciso una istanza di continuazione, ma una istanza di ne bis in idem.

L'ordinanza era stata poi impugnata mediante ricorso per cassazione, che è stato deciso con la sentenza Sez 1, n. 49735 del 30/11/2022, Pesce, n.m., che ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La vicenda processuale relativa alla possibilità di ritenere l'esistenza del ne bis in idem tra i reati oggetto delle sentenze indicate nella istanza è, pertanto, esaurita, ma ciò non comporta la esistenza di una preclusione a presentare una istanza di continuazione tra gli stessi reati.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 15 novembre 2023 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria scritta con cui i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 aprile 2023 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 28.3.2017 (nell'ambito dell'operazione c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con la quale il Pesce era stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e condannato alla pena di anni 14 di reclusione; 2) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 29.11.2017 (nell'ambito dell'operazione c.d. Califfo), con la quale il Pesce era stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e condannato alla pena di anni 10 di reclusione. L'istanza era dichiarata inammissibile in quanto meramente reiterativa di precedente istanza già respinta con ordinanza della stessa Corte di appello 5 aprile 2022. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la precedente ordinanza del 5 aprile 2022 aveva deciso non una istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze, ma una istanza di applicazione della disciplina del ne bis in idem con riferimento alle medesime pronunce. Inoltre, non sono corretti i riferimenti contenuti nella ordinanza impugnata alla diversità di compagine tra le due associazioni, che la giurisprudenza di legittimità non ritiene rilevante ai fini della esistenza o meno della volizione unitaria, mentre è errata la individuazione di uno iato temporale tra il primo ed il secondo reato, atteso che tra l'uno e l'altro non c'è in realtà soluzione di continuità. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che la precedente ordinanza della Corte d'appello del 5 giugno 2022 non aveva deciso una istanza di continuazione, ma una istanza di ne bis in idem. L'ordinanza era stata poi impugnata mediante ricorso per cassazione, che è stato deciso con la sentenza Sez 1, n. 49735 del 30/11/2022, Pesce, n.m., che ha dichiarato il ricorso inammissibile. La vicenda processuale relativa alla possibilità di ritenere l'esistenza del ne bis in idem tra i reati oggetto delle sentenze indicate nella istanza è, pertanto, esaurita, ma ciò non comporta la esistenza di una preclusione a presentare una istanza di continuazione tra gli stessi reati. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 15 novembre 2023 Il consig