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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02675/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania ha pienamente confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, pronunciata in data 07/01/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alla pena di giustizia per il reato agli stessi ascritto in concorso al capo a) della rubrica (art.110, 629 cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione deducendo ciascuno due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. gen.

Ricorso Grasso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione agli art. 453. 454, 455, 456 e seg. cod. proc. pen.; risulta violato il diritto di difesa del Grasso a causa della differenza del fatto oggetto di contestazione per come identificato nella richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero rispetto al decreto di giudizio immediato emesso dal Gip; l'estorsione è stata qualificata come consumata dal Gip, mentre il Pubblico ministero la aveva qualificata nella sua richiesta come tentata e, nonostante la annotazione del Gip relativa alla diversa qualificazione in sede di restituzione del fascicolo, era stata comunicata in termini identici al ricorrente quanto alla richiesta di giudizio immediato.

La Corte di appello, nonostante specifico motivo di appello sul punto, non ha fornito un'adeguata motivazione e deve essere conseguentemente rilevata la nullità del decreto di giudizio immediato e di tutto il giudizio.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 391 cod. proc. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen.; era stata richiesta l'acquisizione delle spontanee dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché si dovevano ritenere parte integrante dell'interrogatorio di convalida di arresto, ed avevano rilevanza per la difesa del Grasso, ciò nonostante tale documentazione non è stata acquisita né in primo, né in secondo grado.

L'atto doveva entrare di diritto nel fascicolo processuale dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA]

2.3. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per carenza della stessa in merito all'elemento soggettivo del reato dell'intermediario nel reato di estorsione; l'istruttoria dibattimentale aveva ampiamente dimostrato il fine solidaristico dell'azione posta in essere dalla ricorrente, tanto che era stata la stessa [OSCURATO:PERSONA] a denunciare il fatto alle forze dell'ordine.

2.4. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio della motivazione con conseguente nullità della sentenza per essere la motivazione carente quanto alla derubricazione del fatto contestato in favoreggiamento ai sensi dell'art. 379 cod. pen.; è mancata qualsiasi violenza o minaccia da parte della [OSCURATO:PERSONA] e la stessa aveva consegnato tutto il denaro richiesto senza trattenere nulla per sé.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati e devono dunque essere rigettati.2.

La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità dei ricorrenti, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado.

3. I ricorrenti nell'impugnare la sentenza non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limitano, come emerge anche graficamente, ad articolare sostanzialmente i medesimi argomenti già proposti con i motivi di appello, senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla proposizione dei vizi tipici del giudizio di legittimità, se non nell'epigrafe del motivo.

Ricorre, dunque, in concreto una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano l'infondatezza questa sede.

3.1. Il primo motivo di ricorso del Grasso non coglie nel segno nell'evidenziare un'insuperabile lesione dei diritti di difesa del ricorrente in relazione ad una mera difformità di formulazione tra decreto di giudizio immediato e originaria richiesta del Pubblico ministero di disporre il rito in questione.

Sia il giudice di primo grado che la Corte di appello hanno affrontato il tema proposto, delineando la piena azionabilità dei diritti di difesa, così come la possibilità di esplicare pienamente le proprie scelte processuali, attesa la centralità, al fine di determinare l'oggetto del giudizio e l'imputazione elevata, del decreto di giudizio immediato emesso dal Gip, nell'ambito del quale la condotta risultava puntualmente descritta ed individuata ed in relazione alla quale il ricorrente ha pienamente esplicato la propria difesa tecnica.

Tra l'altro è stato correttamente evidenziato come, nonostante l'iniziale contestazione contenuta nella richiesta del Pubblico ministero, il fatto storico e gli elementi qualificanti quanto all'imputazione poi confluita nel decreto del Gip erano esattamente gli stessi.

Resta l'insuperabile dato, con il quale la difesa non si confronta, della centralità nell'avvio del rito immediato del decreto del Gip quale atto introduttivo dello stesso, che formalizza l'imputazione e rende chiaro il perimetro della difesa tecnica rispetto al quale esercitare le proprie facoltà e scelte processuali, dovendo essere chiaramente ritenuta la portata endo procedimentale e provvisoria quanto al giudizio che si terrà della richiesta proposta dal Pubblico ministero.

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso proposto dal Grasso non coglie nel segno.

Il ricorrente sul punto, come evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, omette del tutto di confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito, che hanno chiarito come tale atto non potesse essere acquisito in relazione al rito ordinario prescelto e, comunque, la relativa richiesta era stata tardivamente formulata dal difensore, atteso che la stessa veniva proposta in sede di discussione e, dunque, dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale.

Con tale logica ed articolata motivazione il ricorrente non si confronta affatto, proponendo una propria singolare lettura della scansione procedimentale, chiaramente individuata dai giudici di merito, e veicolando per il tramite di una impropria introduzione del vizio di violazione di legge il tema relativo alla valutazione delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 192 cod. proc. pen.

Sul punto il motivo sfiora l'inammissibilità, atteso che questa Corte ha ripetutamente chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione).

La deduzione, dunque, avrebbe potuto essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto relativo all'iter motivazionale non è stato articolato, né di fatto il ricorrente pone in dubbio la ricostruzione fattuale realizzata dai giudici di merito, mentre le argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, appaiono persuasive e logicamente articolate, non potendo in questa sede essere considerato il sostanziale tentativo di introdurre, mediante l'asserita ed impropriamente evocata violazione di legge quanto all'art. 192 cod. proc. pen., una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, appunto mediante l'introduzione di una serie di elementi ritenuti significativi per l'attendibile ricostruzione del fatto, ma non confluiti nel fascicolo dibattimentale a causa della tardività della richiesta per come articolata.

3.3. Anche le critiche argomentate dalla [OSCURATO:PERSONA] con i suoi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro riferibilità alla complessiva ricostruzione del fatto contestato, non colgono nel segno omettendo nella sostanza di confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza del giudice di appello che, conformemente al giudice di primo grado, ha compiutamente ricostruito la condotta imputata alla stessa, la piena intenzionalità dell'azione posta in essere, ha escluso in modo esplicito la ricorrenza di qualsiasi fine solidaristico ed ha persuasivamente motivato quanto alla qualificazione giuridica del fatto stesso.

Nel proporre i due lamentati vizi della motivazione, anche in questo caso, la difesa non si confronta con il contenuto logico ed argomentato della decisione di merito, proponendo nella sostanza una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.

Nel proprio articolato ragionamento la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, sicché l'intermediario, nelle trattive per l'individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723-01; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896-01).

La ricostruzione del fatto realizzata dai giudici di merito ha chiaramente escluso la ricorrenza di un fine di solidarietà e il ruolo determinante della [OSCURATO:PERSONA] non solo per individuare chi avesse il possesso del bene sottratto, ma anche per raggiungere il relativo accordo in ordine al quantum da pagare per la restituzione (in particolare il giudice di primo grado, con motivazione pienamente confermata in appello, ha evidenziato, come la [OSCURATO:PERSONA] aveva gestito l'importo della somma da consegnare, chiarendo che l'importo inizialmente indicato non era sufficiente e doveva essere incrementato), con conseguente impossibilità di ipotizzare, proprio per tale univoco emergere di circostanze per come compiutamente riferite dalla persona offesa, la diversa qualificazione giuridica oggetto del secondo motivo di ricorso.

4. Al rigetto dei ricorsi proposti segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania ha pienamente confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, pronunciata in data 07/01/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alla pena di giustizia per il reato agli stessi ascritto in concorso al capo a) della rubrica (art.110, 629 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione deducendo ciascuno due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. gen. Ricorso Grasso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione agli art. 453. 454, 455, 456 e seg. cod. proc. pen.; risulta violato il diritto di difesa del Grasso a causa della differenza del fatto oggetto di contestazione per come identificato nella richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero rispetto al decreto di giudizio immediato emesso dal Gip; l'estorsione è stata qualificata come consumata dal Gip, mentre il Pubblico ministero la aveva qualificata nella sua richiesta come tentata e, nonostante la annotazione del Gip relativa alla diversa qualificazione in sede di restituzione del fascicolo, era stata comunicata in termini identici al ricorrente quanto alla richiesta di giudizio immediato. La Corte di appello, nonostante specifico motivo di appello sul punto, non ha fornito un'adeguata motivazione e deve essere conseguentemente rilevata la nullità del decreto di giudizio immediato e di tutto il giudizio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 391 cod. proc. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen.; era stata richiesta l'acquisizione delle spontanee dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché si dovevano ritenere parte integrante dell'interrogatorio di convalida di arresto, ed avevano rilevanza per la difesa del Grasso, ciò nonostante tale documentazione non è stata acquisita né in primo, né in secondo grado. L'atto doveva entrare di diritto nel fascicolo processuale dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] 2.3. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per carenza della stessa in merito all'elemento soggettivo del reato dell'intermediario nel reato di estorsione; l'istruttoria dibattimentale aveva ampiamente dimostrato il fine solidaristico dell'azione posta in essere dalla ricorrente, tanto che era stata la stessa [OSCURATO:PERSONA] a denunciare il fatto alle forze dell'ordine. 2.4. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio della motivazione con conseguente nullità della sentenza per essere la motivazione carente quanto alla derubricazione del fatto contestato in favoreggiamento ai sensi dell'art. 379 cod. pen.; è mancata qualsiasi violenza o minaccia da parte della [OSCURATO:PERSONA] e la stessa aveva consegnato tutto il denaro richiesto senza trattenere nulla per sé. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono dunque essere rigettati.2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità dei ricorrenti, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado. 3. I ricorrenti nell'impugnare la sentenza non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limitano, come emerge anche graficamente, ad articolare sostanzialmente i medesimi argomenti già proposti con i motivi di appello, senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla proposizione dei vizi tipici del giudizio di legittimità, se non nell'epigrafe del motivo. Ricorre, dunque, in concreto una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano l'infondatezza questa sede. 3.1. Il primo motivo di ricorso del Grasso non coglie nel segno nell'evidenziare un'insuperabile lesione dei diritti di difesa del ricorrente in relazione ad una mera difformità di formulazione tra decreto di giudizio immediato e originaria richiesta del Pubblico ministero di disporre il rito in questione. Sia il giudice di primo grado che la Corte di appello hanno affrontato il tema proposto, delineando la piena azionabilità dei diritti di difesa, così come la possibilità di esplicare pienamente le proprie scelte processuali, attesa la centralità, al fine di determinare l'oggetto del giudizio e l'imputazione elevata, del decreto di giudizio immediato emesso dal Gip, nell'ambito del quale la condotta risultava puntualmente descritta ed individuata ed in relazione alla quale il ricorrente ha pienamente esplicato la propria difesa tecnica. Tra l'altro è stato correttamente evidenziato come, nonostante l'iniziale contestazione contenuta nella richiesta del Pubblico ministero, il fatto storico e gli elementi qualificanti quanto all'imputazione poi confluita nel decreto del Gip erano esattamente gli stessi. Resta l'insuperabile dato, con il quale la difesa non si confronta, della centralità nell'avvio del rito immediato del decreto del Gip quale atto introduttivo dello stesso, che formalizza l'imputazione e rende chiaro il perimetro della difesa tecnica rispetto al quale esercitare le proprie facoltà e scelte processuali, dovendo essere chiaramente ritenuta la portata endo procedimentale e provvisoria quanto al giudizio che si terrà della richiesta proposta dal Pubblico ministero. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso proposto dal Grasso non coglie nel segno. Il ricorrente sul punto, come evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, omette del tutto di confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito, che hanno chiarito come tale atto non potesse essere acquisito in relazione al rito ordinario prescelto e, comunque, la relativa richiesta era stata tardivamente formulata dal difensore, atteso che la stessa veniva proposta in sede di discussione e, dunque, dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale. Con tale logica ed articolata motivazione il ricorrente non si confronta affatto, proponendo una propria singolare lettura della scansione procedimentale, chiaramente individuata dai giudici di merito, e veicolando per il tramite di una impropria introduzione del vizio di violazione di legge il tema relativo alla valutazione delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 192 cod. proc. pen. Sul punto il motivo sfiora l'inammissibilità, atteso che questa Corte ha ripetutamente chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). La deduzione, dunque, avrebbe potuto essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto relativo all'iter motivazionale non è stato articolato, né di fatto il ricorrente pone in dubbio la ricostruzione fattuale realizzata dai giudici di merito, mentre le argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, appaiono persuasive e logicamente articolate, non potendo in questa sede essere considerato il sostanziale tentativo di introdurre, mediante l'asserita ed impropriamente evocata violazione di legge quanto all'art. 192 cod. proc. pen., una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, appunto mediante l'introduzione di una serie di elementi ritenuti significativi per l'attendibile ricostruzione del fatto, ma non confluiti nel fascicolo dibattimentale a causa della tardività della richiesta per come articolata. 3.3. Anche le critiche argomentate dalla [OSCURATO:PERSONA] con i suoi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro riferibilità alla complessiva ricostruzione del fatto contestato, non colgono nel segno omettendo nella sostanza di confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza del giudice di appello che, conformemente al giudice di primo grado, ha compiutamente ricostruito la condotta imputata alla stessa, la piena intenzionalità dell'azione posta in essere, ha escluso in modo esplicito la ricorrenza di qualsiasi fine solidaristico ed ha persuasivamente motivato quanto alla qualificazione giuridica del fatto stesso. Nel proporre i due lamentati vizi della motivazione, anche in questo caso, la difesa non si confronta con il contenuto logico ed argomentato della decisione di merito, proponendo nella sostanza una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Nel proprio articolato ragionamento la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, sicché l'intermediario, nelle trattive per l'individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723-01; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896-01). La ricostruzione del fatto realizzata dai giudici di merito ha chiaramente escluso la ricorrenza di un fine di solidarietà e il ruolo determinante della [OSCURATO:PERSONA] non solo per individuare chi avesse il possesso del bene sottratto, ma anche per raggiungere il relativo accordo in ordine al quantum da pagare per la restituzione (in particolare il giudice di primo grado, con motivazione pienamente confermata in appello, ha evidenziato, come la [OSCURATO:PERSONA] aveva gestito l'importo della somma da consegnare, chiarendo che l'importo inizialmente indicato non era sufficiente e doveva essere incrementato), con conseguente impossibilità di ipotizzare, proprio per tale univoco emergere di circostanze per come compiutamente riferite dalla persona offesa, la diversa qualificazione giuridica oggetto del secondo motivo di ricorso. 4. Al rigetto dei ricorsi proposti segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese proces
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