CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 1990
Cassazione n. 29788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/12/1969 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di respónsabilità per i reati di calunnia e lesioni/non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono l'erronea applicazione della legge e l'illogicità della motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e del materiale . probatorio, preclusa in questa sede; considerato che i primi tre motivi, con i quali si denuncia l'insussistenza dell'elemento psicologico della calunnia, la mancata assunzione di una prova decisiva e la mancanza di prova della falsa incolpazione, sono generici, in quanto trascurano la diffusa motivazione resa per giustificare la scarsa attendibilità del teste Liuzzo (distanza, osservazione solo di un segmento della vicenda pag. 4-5); l'incompatibilità della oggettiva gravità delle lesioni subite dalle persone offese e certificate nonché con il difetto fisico della Stancanelli (pag. 3-4 e 6) con la versione opposta sostenuta dai ricorrenti, che sarebbero stati vittime di aggressione, specie in mancanza di lesioni refertate; la valutazione di attendibilità del narrato delle persone offese; ritenuto altresì inammissibile per genericità e manifesta infondatezza il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche a fronte della completa motivazione resa, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità e alle modalità dei fatti, alla sproporzione di violenza esercitata nei confronti delle vittime e alla pervicacia degli imputati; ritenuto che la richiesta di liquidazione avanzata dalle parti civili non può essere accolta, atteso che la memoria depositata non contiene elementi di contrasto della pretesa degli imputati, ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento, sicché non può ritenersi che sia stata effettivamente esplicata una attività defensionale meritevole di ristoro (Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01; Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consiglier stensore