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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35532/2022

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA –3 CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 08/11 /2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5530 /202 2 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 5530del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63E57 L191T) [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M13 L191I) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49T12 E783L) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Manuel (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72B24 A271O) -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Macerata emessa in data 13 gennaio 2022 nel procedimento civile iscritto al n. 367/2021del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]- gelo.

Fatti di causa Sonja e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato un’ordinanza del Tribunale di Macerata con la quale era stata dichiarata la so- Ric. n. 5530/2022– Sez.

M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 2 spensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., di un giudizio da loro promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

L’intimato è rimasto tale e, prima dell’adunanza fissata per la trattazione del ricorso, i ricorrenti hanno depositato atto di ri- nuncia allo stesso.

Ragioni della decisione La rinuncia al ricorso per regolamento di competenza risulta regolare, in quanto depositata tempestivamente, ai sensi dell’art. 390, comma 1, c.p.c., in data 6 ottobre 2022, prima della notificazione delle conclusioni scritte del pubblico mini- stero (avvenuta in data 17 ottobre 2022) e sottoscritta dalle parti e dal loro difensore munito di procura speciale.

Il procedimento per regolamento di competenza va pertanto dichiarato estinto, mentre non vi è luogo a provvedere sulle relative spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il procedimento per regolamento di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA –3 CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 08/11 /2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5530 /202 2 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 5530del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63E57 L191T) [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M13 L191I) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49T12 E783L) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Manuel (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72B24 A271O) -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Macerata emessa in data 13 gennaio 2022 nel procedimento civile iscritto al n. 367/2021del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]- gelo. Fatti di causa Sonja e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato un’ordinanza del Tribunale di Macerata con la quale era stata dichiarata la so- Ric. n. 5530/2022– Sez. M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 2 spensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., di un giudizio da loro promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L’intimato è rimasto tale e, prima dell’adunanza fissata per la trattazione del ricorso, i ricorrenti hanno depositato atto di ri- nuncia allo stesso. Ragioni della decisione La rinuncia al ricorso per regolamento di competenza risulta regolare, in quanto depositata tempestivamente, ai sensi dell’art. 390, comma 1, c.p.c., in data 6 ottobre 2022, prima della notificazione delle conclusioni scritte del pubblico mini- stero (avvenuta in data 17 ottobre 2022) e sottoscritta dalle parti e dal loro difensore munito di procura speciale. Il procedimento per regolamento di competenza va pertanto dichiarato estinto, mentre non vi è luogo a provvedere sulle relative spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il procedimento per regolamento di competenza. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione C
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