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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 31658/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8052-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro temporc elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4401/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO [OSCURATO:PERSONA] GmbH, già GoldBet Sportwetten GmbH, società di diritto austriaco con sede legale in Innsbruck (Titolo — Austria) propone ricorso avverso la sentenza della C.T.R. per il Lazio che ha confermato la pronuncia della C.T.P. di Roma in ordine alla tassa unica sui giochi ed eventi prognostici di cui al d.lgs. n. 504/1998.

Segnatamente, entrambi i collegi di merito ritenevano la pre fata società austriaca come coobbligata assieme al debitore principale Worldonline, relativamente all'anno di imposta 2009.

Nel particolare, non erano apprezzate le tesi di parte contribuente in ordine al carattere meramente operativo e limitato alla raccolta di dati, cioè alle puntate di gioco (centro elaborazione dati), rimanendo in capo ad altro soggetto la responsabilità della scommessa.

Di qui protestava la propria estraneità ai presupposti impositivi, come disegnati dalla disciplina legislativa citata.

Il ricorso è affidato a tre motivi, cui replica l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con tempestivo controricorso.

In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo, secondo motivo e terzo motivo (esame congiunto): [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della

I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono Ric. 2020 n. 08052 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -2- che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla

I. n. 220 del 2010 (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27).

Il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della

I. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.

Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della

I. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.

A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011.

L'incostituzionalità della norma in esame, infatti, è stata riscontrata dalla Corte «in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell'art. 53, Cost., «giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristalizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010».

A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la Ric. 2020 n. 08052 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -3- misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker.

La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i "rapporti successivi al 2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma.

In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro noimativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookrnaker per conto del quale opera la ricevitoria.

In questo ambito, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.

Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d'imposta del 2011 e che viene in rilievo la sola posizione della società bookmaker, le complessive censure sono infondate.

Non può seguirsi la linea difensiva della ricorrente secondo cui l'obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla Ric. 2020 n. 08052 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -4- disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità della responsabilità principale della ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker.

La Corte costituzionale, infatti, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l'attività gestoria delle scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte della nonna interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione (da ultime: Cass. 9728/2021, 9729/2021, 9730/2021, 9731/2021, 9732/2021, 9733/2021, 9734/2021 e 9735/2021).

In tal caso, il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (Cass., 15731/2015); attività, queste, tutte svolte in Italia (da ultime: Cass. 9728/2021, 9729/2021, 9730/2021, 9731/2021, 9732/2021, 9733/2021, 9734/2021 e 9735/2021).

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookrnakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte Giust. 20.2.2020 in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere Ric. 2020 n. 08052 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -5- meno attraenti le attività di una società (...) nello Stato membro interessato» (da ultime: Cass. 9728/2021, 9729/2021, 9730/2021, 9731/2021, 9732/2021, 9733/2021, 9734/2021 e 9735/2021).

Nella specie, sulla scorta della decisione della Corte Costituzionale, la CTR ha correttamente ritenuto l'assoggettamento ad imposta per l'anno 2009 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessono.

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8052-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro temporc elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4401/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO [OSCURATO:PERSONA] GmbH, già GoldBet Sportwetten GmbH, società di diritto austriaco con sede legale in Innsbruck (Titolo — Austria) propone ricorso avverso la sentenza della C.T.R. per il Lazio che ha confermato la pronuncia della C.T.P. di Roma in ordine alla tassa unica sui giochi ed eventi prognostici di cui al d.lgs. n. 504/1998. Segnatamente, entrambi i collegi di merito ritenevano la pre fata società austriaca come coobbligata assieme al debitore principale Worldonline, relativamente all'anno di imposta 2009. Nel particolare, non erano apprezzate le tesi di parte contribuente in ordine al carattere meramente operativo e limitato alla raccolta di dati, cioè alle puntate di gioco (centro elaborazione dati), rimanendo in capo ad altro soggetto la responsabilità della scommessa. Di qui protestava la propria estraneità ai presupposti impositivi, come disegnati dalla disciplina legislativa citata. Il ricorso è affidato a tre motivi, cui replica l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo, secondo motivo e terzo motivo (esame congiunto): [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono Ric. 2020 n. 08052 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220 del 2010 (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27). Il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della I. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011. L'incostituzionalità della norma in esame, infatti, è stata riscontrata dalla Corte «in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell'art. 53, Cost., «giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristalizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la Ric. 2020 n. 08052 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i "rapporti successivi al 2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro noimativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookrnaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto. Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d'imposta del 2011 e che viene in rilievo la sola posizione della società bookmaker, le complessive censure sono infondate. Non può seguirsi la linea difensiva della ricorrente secondo cui l'obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla Ric. 2020 n. 08052 sez. MT - ud. 29-09-2022 -4- disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità della responsabilità principale della ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker. La Corte costituzionale, infatti, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l'attività gestoria delle scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte della nonna interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione (da ultime: Cass. 9728/2021, 9729/2021, 9730/2021, 9731/2021, 9732/2021, 9733/2021, 9734/2021 e 9735/2021). In tal caso, il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (Cass., 15731/2015); attività, queste, tutte svolte in Italia (da ultime: Cass. 9728/2021, 9729/2021, 9730/2021, 9731/2021, 9732/2021, 9733/2021, 9734/2021 e 9735/2021). Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookrnakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte Giust. 20.2.2020 in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere Ric. 2020 n. 08052 sez. MT - ud. 29-09-2022 -5- meno attraenti le attività di una società (...) nello Stato membro interessato» (da ultime: Cass. 9728/2021, 9729/2021, 9730/2021, 9731/2021, 9732/2021, 9733/2021, 9734/2021 e 9735/2021). Nella specie, sulla scorta della decisione della Corte Costituzionale, la CTR ha correttamente ritenuto l'assoggettamento ad imposta per l'anno 2009 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessono. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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