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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21384/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta - avanzata dal locale Procuratore generale della Repubblica, ai sensi dell'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388 - diretta ad ottenere la declaratoria di non eseguibilità, per violazione del principio del ne bis in idem sancito dalla predetta disposizione, della sentenza pronunciata il 10 aprile 1995 dalla medesima Corte, a carico di [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato.

Secondo il Procuratore generale istante, Hiebeler era stato definitivamente condannato, in Germania, per fatti di importazione, trasporto e cessione di cocaina del tutto sovrapponibili a quelli di cui aveva preso anche cognizione l'Autorità giudiziaria italiana, e l'esecuzione penale in Germania si era esaurita.

La coesistenza dei due giudicati, consequenzialmente preclusa dalla normativa convenzionale, andava allora superata, previa revoca della sentenza italiana, ancora ineseguita; soluzione altresì conforme al principio, sancito dall'art. 669 cod. proc. pen., di necessaria esecuzione, a fronte di una pluralità di condanne irrevocabili riguardanti lo stesso fatto, della sola condanna meno grave, che nella specie era quella tedesca.

Il giudice dell'esecuzione non condivideva, tuttavia, tale impostazione, in quanto escludeva l'identità dei fatti oggetto dei distinti procedimenti.

Al riguardo, osservava che Hiebeler, in Italia, era stato altresì condannato quale capo dell'associazione dedita al narcotraffico, mentre - dagli atti del procedimento di esecuzione, ai quali tuttavia non era stata acquisita la sentenza straniera - non risultava che, nel processo celebrato in Germania, la relativa contestazione fosse stata formulata.

Il giudice dell'esecuzione reputava peraltro, in via pregiudiziale, non invocabile il ne bis in idem oggetto del menzionato art. 54 della Convenzione di Schengen, in virtù della riserva apposta dall'Italia (in sede di ratifica, mediante il dettato dell'art. 7 legge n. 388 del 1993), conformemente all'art. 55, comma 1, lett. a), della medesima Convenzione, a proposito dei fatti avvenuti, anche solo in parte, nel proprio territorio.

2. Avverso la decisione adottata ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], assistito dal suo difensore di fiducia.

Nell'unico motivo, illustrato anche da memoria, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Sarebbe anzitutto errata l'affermazione secondo cui il ne bis in idem convenzionale non sarebbe nella specie applicabile, ostandovi la riserva di cui all'art. 55, comma 1, lett. a), della Convenzione di Schengen formulata dall'Italia.

L'istituto della riserva, in materia, non sarebbe infatti mai operante, secondo il tenore testuale della citata clausola pattizia, rispetto ai fatti avvenuti, in parte, nel territorio dell'altra Parte contraente interessata.

L'ordinanza impugnata sarebbe comunque inficiata, in via assorbente, da un grave deficit di conoscenza, derivante dalla mancata diretta consultazione della sentenza tedesca, da cui originava la denuncia di bis in idem internazionale.

Se la Corte d'appello l'avesse acquisita, come era suo dovere, essa si sarebbe accorta della totale coincidenza delle contestazioni, sotto il profilo rilevante delle condotte naturalistiche, indipendentemente dalle qualificazioni giuridiche proprie di ciascun ordinamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, in entrambe le due fondamentali prospettazioni in cui è strutturato.

Entrambe ruotano sull'applicazione dell'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con legge n. 388 del 1993, che sancisce il principio del ne bis in idem europeo.

Quest'ultimo, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, opera nel sistema Schengen in presenza di «medesimi fatti», che hanno dato luogo, in due o più Paesi contraenti, a procedimenti penali definiti, in almeno uno di essi, con provvedimento irrevocabile il quale abbia definitivamente estinto l'azione penale (Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018, Feil, Rv. 275064-01; Sez. 2, n. 4115 del 04/12/2014, dep. 2015, Bot, Rv. 262364-01; Sez. 1, n. 19947 del 05/05/2010, Zummo, Rv. 247556-01).

2. Il menzionato principio del ne bis in idem - e si viene così all'esame della prima questione sollevata - non trova applicazione per la Stato aderente alla Convenzione di Schengen che, al momento della sua ratifica, accettazione o approvazione, dichiari di non voler essere vincolato alla relativa previsione, ma ciò è ammesso solo in relazione ad una serie determinata di casi, individuati dal successivo art. 55, comma 1.

Tra questi casi rientra, rispetto allo Stato aderente che formula la riserva, quello di cui alla lett. a), in cui «i fatti oggetto della sentenza straniera [siano] avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte»; e tuttavia l'«eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata».

Occorre a questo punto tener presente che la Convenzione di Schengen è stata inclusa nel diritto dell'Unione europea dal Protocollo (n. 2) sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione medesima, allegato al Trattato omonimo. [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza, e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo) ribadisce il principio del ne bis in idem all'art. 50, a mente del quale «(n)essuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

L'art. 52 della Carta prevede poi, in linea generale, la possibilità di apportare limitazioni legali alla portata dei diritti da essa garantiti, da parte dei singoli ordinamenti nazionali, nel rispetto del contenuto essenziale dei diritti stessi e dei requisiti di necessarietà, proporzionalità e funzionalità all'interesse generale o a diritti e libertà di terzi.

Alla luce di tale evoluzione del diritto sovranazionale, si è posto il problema se le riserve formulate dagli Stati membri, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lett. a), della Convenzione di Schengen, siano ancora valide alla luce dell'incorporazione della materia nel diritto dell'Unione, in quanto compatibili con gli artt. 50 e 52 della Carta di Nizza-Strasburgo.

In tema si registra un arresto di questa Corte (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912-01, § 4.2 del Considerato in diritto), che si è pronunciata in senso negativo, mentre in dottrina è stata altresì sostenuta la tesi dell'avvenuta incorporazione, nel diritto unionale, anche delle riserve fondate sull'art. 55 della Convenzione, sicché il tema da valutare resterebbe esclusivamente quello della compatibilità di queste ultime con i principi sanciti nei predetti artt. 50 e 52, intesi quali garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo (sul punto, Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268931-01).

Quale che sia la soluzione esatta, nel procedimento odierno la riserva invocata dall'ordinanza impugnata è in ogni caso inoperante.

Hiebeler è stato giudicato in Germania, con sentenza definitiva, per fatti pacificamente avvenuti in parte all'interno di quel territorio, e in parte in seno al territorio nazionale italiano.

E' una situazione, questa, che non legittima alcuna riserva al principio del ne bis in idem, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lett. a), della Convenzione di Schengen (in termini, Sez. 6, n. 15866 del 2018, cit.), in virtù della clausola di eccettuazione che definisce i limiti della riserva stessa, contenuta a chiusura della disposizione; clausola, già ricordata, che riconduce incondizionatamente sotto l'applicazione del principio del ne bis in idem «i fatti [...] avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata».3.

Occorre, a questo punto, tornare alla definizione di «medesimi fatti», elevata dall'art. 54 della Convenzione di Schengen a presupposto per l'operatività del principio.

Detta definizione, richiamata anche dalle fonti sovranazionali sul reciproco riconoscimento delle decisioni in ambito europeo e da tutti gli strumenti in cui assume rilievo il divieto del bis in idem, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione (Corte U.E., Grande Sezione, 16 novembre 2010, Mantello, § 38), in quanto non può essere lasciata alla discrezionalità delle Autorità giudiziarie dei singoli Stati membri l'esegesi della formula sulla base del rispettivo diritto nazionale, occorrendo invece garantirne l'applicazione uniforme nello spazio giuridico europeo.

Ebbene, in base all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, la nozione di «medesimi fatti» ricomprende un insieme di fatti «inscindibilmente collegati tra loro», indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall'interesse giuridico tutelato, mentre non assume rilievo la mera eventuale esistenza, tra gli stessi, di un nesso meramente soggettivo, costituito dall'unitarietà del disegno criminoso, il quale non esclude che i fatti materiali oggetto dei distinti processi possano essere diversi dal punto di vista temporale e spaziale, o per la loro natura (Corte U.E., Grande Sezione, 27 maggio 2014, Spasic; v. anche, tra le molte, da Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, Rv. 277565-02, nonché Sez. 1, 10 gennaio 2020, n. 11664, Vorobey).

Trattasi di un'indagine che il giudice di merito è deputato a svolgere dunque con attenzione, senza poter assolutamente prescindere dalla puntuale disamina dei fatti contestati o accertati nelle plurime sedi giudiziarie, italiana e straniera, attraverso la lettura dei capi d'imputazione e delle sentenze già intervenute.

Queste ultime, se in atti mancanti, dovranno essere acquisite mediante l'esercizio, anche officioso, dei poteri d'integrazione istruttoria, che la legge attribuisce al giudice dell'esecuzione (art. 666, comma 5, cod. proc. pen.).

La Corte di appello ha invece omesso di attivare tali poteri e ha reso una decisione inevitabilmente viziata, in quanto basata su un patrimonio conoscitivo incompleto.

4. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per rinnovata valutazione alla luce dei principi di diritto suesposti, all'esito dell'adempimento istruttorio indicato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta - avanzata dal locale Procuratore generale della Repubblica, ai sensi dell'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388 - diretta ad ottenere la declaratoria di non eseguibilità, per violazione del principio del ne bis in idem sancito dalla predetta disposizione, della sentenza pronunciata il 10 aprile 1995 dalla medesima Corte, a carico di [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato. Secondo il Procuratore generale istante, Hiebeler era stato definitivamente condannato, in Germania, per fatti di importazione, trasporto e cessione di cocaina del tutto sovrapponibili a quelli di cui aveva preso anche cognizione l'Autorità giudiziaria italiana, e l'esecuzione penale in Germania si era esaurita. La coesistenza dei due giudicati, consequenzialmente preclusa dalla normativa convenzionale, andava allora superata, previa revoca della sentenza italiana, ancora ineseguita; soluzione altresì conforme al principio, sancito dall'art. 669 cod. proc. pen., di necessaria esecuzione, a fronte di una pluralità di condanne irrevocabili riguardanti lo stesso fatto, della sola condanna meno grave, che nella specie era quella tedesca. Il giudice dell'esecuzione non condivideva, tuttavia, tale impostazione, in quanto escludeva l'identità dei fatti oggetto dei distinti procedimenti. Al riguardo, osservava che Hiebeler, in Italia, era stato altresì condannato quale capo dell'associazione dedita al narcotraffico, mentre - dagli atti del procedimento di esecuzione, ai quali tuttavia non era stata acquisita la sentenza straniera - non risultava che, nel processo celebrato in Germania, la relativa contestazione fosse stata formulata. Il giudice dell'esecuzione reputava peraltro, in via pregiudiziale, non invocabile il ne bis in idem oggetto del menzionato art. 54 della Convenzione di Schengen, in virtù della riserva apposta dall'Italia (in sede di ratifica, mediante il dettato dell'art. 7 legge n. 388 del 1993), conformemente all'art. 55, comma 1, lett. a), della medesima Convenzione, a proposito dei fatti avvenuti, anche solo in parte, nel proprio territorio. 2. Avverso la decisione adottata ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], assistito dal suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo, illustrato anche da memoria, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Sarebbe anzitutto errata l'affermazione secondo cui il ne bis in idem convenzionale non sarebbe nella specie applicabile, ostandovi la riserva di cui all'art. 55, comma 1, lett. a), della Convenzione di Schengen formulata dall'Italia. L'istituto della riserva, in materia, non sarebbe infatti mai operante, secondo il tenore testuale della citata clausola pattizia, rispetto ai fatti avvenuti, in parte, nel territorio dell'altra Parte contraente interessata. L'ordinanza impugnata sarebbe comunque inficiata, in via assorbente, da un grave deficit di conoscenza, derivante dalla mancata diretta consultazione della sentenza tedesca, da cui originava la denuncia di bis in idem internazionale. Se la Corte d'appello l'avesse acquisita, come era suo dovere, essa si sarebbe accorta della totale coincidenza delle contestazioni, sotto il profilo rilevante delle condotte naturalistiche, indipendentemente dalle qualificazioni giuridiche proprie di ciascun ordinamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, in entrambe le due fondamentali prospettazioni in cui è strutturato. Entrambe ruotano sull'applicazione dell'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con legge n. 388 del 1993, che sancisce il principio del ne bis in idem europeo. Quest'ultimo, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, opera nel sistema Schengen in presenza di «medesimi fatti», che hanno dato luogo, in due o più Paesi contraenti, a procedimenti penali definiti, in almeno uno di essi, con provvedimento irrevocabile il quale abbia definitivamente estinto l'azione penale (Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018, Feil, Rv. 275064-01; Sez. 2, n. 4115 del 04/12/2014, dep. 2015, Bot, Rv. 262364-01; Sez. 1, n. 19947 del 05/05/2010, Zummo, Rv. 247556-01). 2. Il menzionato principio del ne bis in idem - e si viene così all'esame della prima questione sollevata - non trova applicazione per la Stato aderente alla Convenzione di Schengen che, al momento della sua ratifica, accettazione o approvazione, dichiari di non voler essere vincolato alla relativa previsione, ma ciò è ammesso solo in relazione ad una serie determinata di casi, individuati dal successivo art. 55, comma 1. Tra questi casi rientra, rispetto allo Stato aderente che formula la riserva, quello di cui alla lett. a), in cui «i fatti oggetto della sentenza straniera [siano] avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte»; e tuttavia l'«eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata». Occorre a questo punto tener presente che la Convenzione di Schengen è stata inclusa nel diritto dell'Unione europea dal Protocollo (n. 2) sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione medesima, allegato al Trattato omonimo. [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza, e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo) ribadisce il principio del ne bis in idem all'art. 50, a mente del quale «(n)essuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge». L'art. 52 della Carta prevede poi, in linea generale, la possibilità di apportare limitazioni legali alla portata dei diritti da essa garantiti, da parte dei singoli ordinamenti nazionali, nel rispetto del contenuto essenziale dei diritti stessi e dei requisiti di necessarietà, proporzionalità e funzionalità all'interesse generale o a diritti e libertà di terzi. Alla luce di tale evoluzione del diritto sovranazionale, si è posto il problema se le riserve formulate dagli Stati membri, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lett. a), della Convenzione di Schengen, siano ancora valide alla luce dell'incorporazione della materia nel diritto dell'Unione, in quanto compatibili con gli artt. 50 e 52 della Carta di Nizza-Strasburgo. In tema si registra un arresto di questa Corte (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912-01, § 4.2 del Considerato in diritto), che si è pronunciata in senso negativo, mentre in dottrina è stata altresì sostenuta la tesi dell'avvenuta incorporazione, nel diritto unionale, anche delle riserve fondate sull'art. 55 della Convenzione, sicché il tema da valutare resterebbe esclusivamente quello della compatibilità di queste ultime con i principi sanciti nei predetti artt. 50 e 52, intesi quali garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo (sul punto, Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268931-01). Quale che sia la soluzione esatta, nel procedimento odierno la riserva invocata dall'ordinanza impugnata è in ogni caso inoperante. Hiebeler è stato giudicato in Germania, con sentenza definitiva, per fatti pacificamente avvenuti in parte all'interno di quel territorio, e in parte in seno al territorio nazionale italiano. E' una situazione, questa, che non legittima alcuna riserva al principio del ne bis in idem, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lett. a), della Convenzione di Schengen (in termini, Sez. 6, n. 15866 del 2018, cit.), in virtù della clausola di eccettuazione che definisce i limiti della riserva stessa, contenuta a chiusura della disposizione; clausola, già ricordata, che riconduce incondizionatamente sotto l'applicazione del principio del ne bis in idem «i fatti [...] avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata».3. Occorre, a questo punto, tornare alla definizione di «medesimi fatti», elevata dall'art. 54 della Convenzione di Schengen a presupposto per l'operatività del principio. Detta definizione, richiamata anche dalle fonti sovranazionali sul reciproco riconoscimento delle decisioni in ambito europeo e da tutti gli strumenti in cui assume rilievo il divieto del bis in idem, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione (Corte U.E., Grande Sezione, 16 novembre 2010, Mantello, § 38), in quanto non può essere lasciata alla discrezionalità delle Autorità giudiziarie dei singoli Stati membri l'esegesi della formula sulla base del rispettivo diritto nazionale, occorrendo invece garantirne l'applicazione uniforme nello spazio giuridico europeo. Ebbene, in base all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, la nozione di «medesimi fatti» ricomprende un insieme di fatti «inscindibilmente collegati tra loro», indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall'interesse giuridico tutelato, mentre non assume rilievo la mera eventuale esistenza, tra gli stessi, di un nesso meramente soggettivo, costituito dall'unitarietà del disegno criminoso, il quale non esclude che i fatti materiali oggetto dei distinti processi possano essere diversi dal punto di vista temporale e spaziale, o per la loro natura (Corte U.E., Grande Sezione, 27 maggio 2014, Spasic; v. anche, tra le molte, da Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, Rv. 277565-02, nonché Sez. 1, 10 gennaio 2020, n. 11664, Vorobey). Trattasi di un'indagine che il giudice di merito è deputato a svolgere dunque con attenzione, senza poter assolutamente prescindere dalla puntuale disamina dei fatti contestati o accertati nelle plurime sedi giudiziarie, italiana e straniera, attraverso la lettura dei capi d'imputazione e delle sentenze già intervenute. Queste ultime, se in atti mancanti, dovranno essere acquisite mediante l'esercizio, anche officioso, dei poteri d'integrazione istruttoria, che la legge attribuisce al giudice dell'esecuzione (art. 666, comma 5, cod. proc. pen.). La Corte di appello ha invece omesso di attivare tali poteri e ha reso una decisione inevitabilmente viziata, in quanto basata su un patrimonio conoscitivo incompleto. 4. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per rinnovata valutazione alla luce dei principi di diritto suesposti, all'esito dell'adempimento istruttorio indicato.
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