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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 02067/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1106/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23060/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse degli imputati, ha esposto i motivi di impugnazione ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli – per quel che qui rileva – a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 9 novembre 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione (capo C. della rubrica) e li aveva condannati alla pena di tre anni di reclusione, con le pene accessorie di legge.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando cinque CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2067/2026 Roma, lì, 19/01/2026 motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 526, comma 1- bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216 legge fall., nonché il vizio di motivazione.

La Corte territoriale, riproponendo quanto affermato dal Tribunale e rendendo una motivazione apparente, avrebbe disatteso l’eccezione difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che hanno fatto ingresso in giudizio tramite la deposizione del curatore, nonostante lo [OSCURATO:PERSONA] (presente in giudizio) si sia rifiutato di sottoposti all’esame richiesto dalle parti (cfr. verbale del 3 aprile 2019).

I Giudici di merito avrebbero erroneamente argomentato, facendo applicazione di un principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’imputato che sia rimasto assente ma non a quello che, come nella specie, pur avendo partecipato al giudizio, dichiari di non volere deporre; ed erroneamente escludendo la rilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] per la posizione dei ricorrenti.

2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 192, comma 2 [rectius, comma 3], cod. proc. pen., 110 cod. pen., 222, 216, comma 1, n. 1, legge fall. e la mancanza di motivazione rispetto al motivo di appello che aveva prospettato il difetto di riscontri ex art. 192, comma 3, cit. al narrato dello [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 530, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 222, 216, comma 1, n. 1, legge fall., nonché l’apparenza della motivazione rispetto alle «questioni giuridiche e probatorie» sollevate con l’atto di appello.

I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della distrazione di un appartamento di proprietà di quest’ultimi e considerato parte del compendio del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (di cui erano soci e amministratori).

La difesa aveva rappresentato che lo [OSCURATO:PERSONA] era debitore di un ingente somma nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, nel 2006 (ben sei anni prima del fallimento) lo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (coniugi) avevano rilasciato al [OSCURATO:PERSONA] una procura irrevocabile a vendere l’immobile; e che, in forza di essa, il [OSCURATO:PERSONA] lo aveva ceduto al genero dando atto dell’avvenuto versamento del prezzo.

Al di là dell’inefficacia dell’atto (dichiarata dal Giudice civile che, tuttavia, ha riconosciuto il versamento di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore dei falliti, non inferiore a euro 147.000), la Corte di merito – come già il Tribunale – si sarebbe limitata a richiamare quanto esposto nelle decisioni che hanno provveduto sull’azione revocatoria esercitata dalla curatela (incentrate sui diversi princìpi propri del giudizio civile) ma non avrebbe in alcun modo argomentato sulla prospettazione difensiva secondo cui – sulla scorta pure di quanto rassegnato dalla Guardia di finanza (sia nell’informativa acquisita col consenso delle parti sia da parte del militare escusso) – il conferimento della procura irrevocabile a vendere fosse in realtà una cessione del bene al [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la vendita a [OSCURATO:PERSONA] (una donazione del suocero [OSCURATO:PERSONA]) era un post factum privo di rilevanza.

Inoltre, non si sarebbe considerato che analoghe cessioni di immobili (in favore dei familiari dei falliti) non sono state ritenute penalmente rilevanti; e non si sarebbe chiarito in che termini il [OSCURATO:PERSONA] – che ha ricevuto un bene dal suocero, senza avere alcuna contezza delle condizioni economiche dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] – abbia agito con dolo, dovendosi piuttosto imputare a questi ultimi la bancarotta fraudolenta distrattiva rispetto alla somma incassata per la cessione; né si sarebbe dato conto del nesso di causalità tra le cessione dell’immobile in imputazione e il fallimento.

2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione dell’art. 216, comma 3, legge fall. e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa, pure apparente, rispetto alla mancata riqualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta preferenziale, atteso che la cessione dell’immobile costituiva il pagamento di un debito pregresso e non sarebbe stato svolto alcun accertamento sul valore del bene (per verificare se fosse superiore all’ammontare del debito estinto).

2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 133 e 62- bis cod. pen. con riguardo alla commisurazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. La non manifesta infondatezza del ricorso, segnatamente del quarto motivo, impone di rilevare l’estinzione per prescrizione del reato, in difetto dei presupposti per provvedere ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Più in particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che: - lo [OSCURATO:PERSONA] era debitore verso il [OSCURATO:PERSONA] di una somma ingente; quest’ultimo aveva sborsato in favore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] euro 147.000 (secondo la quantificazione compiuta da parte del Giudice civile); - a garanzia del credito, prima del fallimento, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] avevano conferito al [OSCURATO:PERSONA] una procura a vendere un immobile, che in seguito quest’ultimo aveva venduto al genero [OSCURATO:PERSONA], indicando nell’atto pubblico di vendita il prezzo di euro 180.000 (come già incassato dai venditori); - il [OSCURATO:PERSONA], mentre erano in corso trattative stragiudiziali con la curatela, avevsa venduto l’immobile a terzi al prezzo di euro

135.000. La Corte di merito ha fondato il diniego della richiesta di riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, in particolare sulla discrasia tra le somme erogate dal [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] (complessivi euro 147.000) e il prezzo della vendita al [OSCURATO:PERSONA] (genero del [OSCURATO:PERSONA]) indicato nell’atto pubblico in euro 180.000, senza argomentare compiutamente sull’effettivo valore dell’unità – come esposto, venduta dal [OSCURATO:PERSONA] a terzi al minor prezzo di euro 135.000 – valore che, secondo la prospettazione difensiva contenuta nell’atto di appello, era stato in effetti corrisposto dal [OSCURATO:PERSONA] ai falliti.

Il 5 maggio 2025 è, dunque, decorso il termine di prescrizione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in contestazione, pari a dodici anni e sei mesi dal 28 marzo 2012, tenuto conto dell’interruzione (artt. 157 e 161 cod. pen.) e della sospensione per complessivi 219 giorni (60 giorni per il differimento dell’udienza del 2 ottobre 2019 al 1° dicembre 2019 per legittimo impedimento; 95 giorni per il rinvio dell’udienza del 4 aprile 2019 al giorno 8 marzo 2020 per astensione del difensore; 64 giorni per il differimento dell’udienza del 9 aprile 2020 al 18 giugno 2020 a causa della pandemia da Covid 19).

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato ascritto ai ricorrenti è estinto per prescrizione.

Così deciso il 15/10/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1106/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23060/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse degli imputati, ha esposto i motivi di impugnazione ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli – per quel che qui rileva – a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 9 novembre 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione (capo C. della rubrica) e li aveva condannati alla pena di tre anni di reclusione, con le pene accessorie di legge. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando cinque CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2067/2026 Roma, lì, 19/01/2026 motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 526, comma 1- bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216 legge fall., nonché il vizio di motivazione. La Corte territoriale, riproponendo quanto affermato dal Tribunale e rendendo una motivazione apparente, avrebbe disatteso l’eccezione difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che hanno fatto ingresso in giudizio tramite la deposizione del curatore, nonostante lo [OSCURATO:PERSONA] (presente in giudizio) si sia rifiutato di sottoposti all’esame richiesto dalle parti (cfr. verbale del 3 aprile 2019). I Giudici di merito avrebbero erroneamente argomentato, facendo applicazione di un principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’imputato che sia rimasto assente ma non a quello che, come nella specie, pur avendo partecipato al giudizio, dichiari di non volere deporre; ed erroneamente escludendo la rilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] per la posizione dei ricorrenti. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 192, comma 2 [rectius, comma 3], cod. proc. pen., 110 cod. pen., 222, 216, comma 1, n. 1, legge fall. e la mancanza di motivazione rispetto al motivo di appello che aveva prospettato il difetto di riscontri ex art. 192, comma 3, cit. al narrato dello [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 530, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 222, 216, comma 1, n. 1, legge fall., nonché l’apparenza della motivazione rispetto alle «questioni giuridiche e probatorie» sollevate con l’atto di appello. I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della distrazione di un appartamento di proprietà di quest’ultimi e considerato parte del compendio del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (di cui erano soci e amministratori). La difesa aveva rappresentato che lo [OSCURATO:PERSONA] era debitore di un ingente somma nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, nel 2006 (ben sei anni prima del fallimento) lo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (coniugi) avevano rilasciato al [OSCURATO:PERSONA] una procura irrevocabile a vendere l’immobile; e che, in forza di essa, il [OSCURATO:PERSONA] lo aveva ceduto al genero dando atto dell’avvenuto versamento del prezzo. Al di là dell’inefficacia dell’atto (dichiarata dal Giudice civile che, tuttavia, ha riconosciuto il versamento di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore dei falliti, non inferiore a euro 147.000), la Corte di merito – come già il Tribunale – si sarebbe limitata a richiamare quanto esposto nelle decisioni che hanno provveduto sull’azione revocatoria esercitata dalla curatela (incentrate sui diversi princìpi propri del giudizio civile) ma non avrebbe in alcun modo argomentato sulla prospettazione difensiva secondo cui – sulla scorta pure di quanto rassegnato dalla Guardia di finanza (sia nell’informativa acquisita col consenso delle parti sia da parte del militare escusso) – il conferimento della procura irrevocabile a vendere fosse in realtà una cessione del bene al [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la vendita a [OSCURATO:PERSONA] (una donazione del suocero [OSCURATO:PERSONA]) era un post factum privo di rilevanza. Inoltre, non si sarebbe considerato che analoghe cessioni di immobili (in favore dei familiari dei falliti) non sono state ritenute penalmente rilevanti; e non si sarebbe chiarito in che termini il [OSCURATO:PERSONA] – che ha ricevuto un bene dal suocero, senza avere alcuna contezza delle condizioni economiche dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] – abbia agito con dolo, dovendosi piuttosto imputare a questi ultimi la bancarotta fraudolenta distrattiva rispetto alla somma incassata per la cessione; né si sarebbe dato conto del nesso di causalità tra le cessione dell’immobile in imputazione e il fallimento. 2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione dell’art. 216, comma 3, legge fall. e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa, pure apparente, rispetto alla mancata riqualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta preferenziale, atteso che la cessione dell’immobile costituiva il pagamento di un debito pregresso e non sarebbe stato svolto alcun accertamento sul valore del bene (per verificare se fosse superiore all’ammontare del debito estinto). 2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 133 e 62- bis cod. pen. con riguardo alla commisurazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. La non manifesta infondatezza del ricorso, segnatamente del quarto motivo, impone di rilevare l’estinzione per prescrizione del reato, in difetto dei presupposti per provvedere ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Più in particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che: - lo [OSCURATO:PERSONA] era debitore verso il [OSCURATO:PERSONA] di una somma ingente; quest’ultimo aveva sborsato in favore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] euro 147.000 (secondo la quantificazione compiuta da parte del Giudice civile); - a garanzia del credito, prima del fallimento, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] avevano conferito al [OSCURATO:PERSONA] una procura a vendere un immobile, che in seguito quest’ultimo aveva venduto al genero [OSCURATO:PERSONA], indicando nell’atto pubblico di vendita il prezzo di euro 180.000 (come già incassato dai venditori); - il [OSCURATO:PERSONA], mentre erano in corso trattative stragiudiziali con la curatela, avevsa venduto l’immobile a terzi al prezzo di euro 135.000. La Corte di merito ha fondato il diniego della richiesta di riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, in particolare sulla discrasia tra le somme erogate dal [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] (complessivi euro 147.000) e il prezzo della vendita al [OSCURATO:PERSONA] (genero del [OSCURATO:PERSONA]) indicato nell’atto pubblico in euro 180.000, senza argomentare compiutamente sull’effettivo valore dell’unità – come esposto, venduta dal [OSCURATO:PERSONA] a terzi al minor prezzo di euro 135.000 – valore che, secondo la prospettazione difensiva contenuta nell’atto di appello, era stato in effetti corrisposto dal [OSCURATO:PERSONA] ai falliti. Il 5 maggio 2025 è, dunque, decorso il termine di prescrizione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in contestazione, pari a dodici anni e sei mesi dal 28 marzo 2012, tenuto conto dell’interruzione (artt. 157 e 161 cod. pen.) e della sospensione per complessivi 219 giorni (60 giorni per il differimento dell’udienza del 2 ottobre 2019 al 1° dicembre 2019 per legittimo impedimento; 95 giorni per il rinvio dell’udienza del 4 aprile 2019 al giorno 8 marzo 2020 per astensione del difensore; 64 giorni per il differimento dell’udienza del 9 aprile 2020 al 18 giugno 2020 a causa della pandemia da Covid 19). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato ascritto ai ricorrenti è estinto per prescrizione. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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