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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13950/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in tema di dosimetria della pena (irrogata in misura superiore al minimo edittale), è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, dopo aver escluso la recidiva, ha ribadito la congruenza della pena base già individuata in primo grado (in misura comunque prossima al minimo edittale), stigmatizzando la gravità del danno e la particolare capziosità della condotta (pp. 4-5); che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non può prospettarsi una censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione - ciò che non ricorre nel caso di specie - non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, d'altronde, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dai minimi di legge, sarebbe persino sufficiente che il giudice desse conto dei criteri impiegati solo con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (così, di recente, Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in tema di dosimetria della pena (irrogata in misura superiore al minimo edittale), è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, dopo aver escluso la recidiva, ha ribadito la congruenza della pena base già individuata in primo grado (in misura comunque prossima al minimo edittale), stigmatizzando la gravità del danno e la particolare capziosità della condotta (pp. 4-5); che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non può prospettarsi una censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione - ciò che non ricorre nel caso di specie - non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, d'altronde, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dai minimi di legge, sarebbe persino sufficiente che il giudice desse conto dei criteri impiegati solo con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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