CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 1973
Cassazione n. 04007/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa 1'11/11/2020 dalla Corte di assise di appello di NaI Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Serri-ce le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Sentite, nell'interesse dell'imputato, le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] o, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; cy-) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 21/11/2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, procedimento con rito abbreviato, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (artt. 112, comma primo, n. 1, 81, comma secondo, 575, 577, comma primo, n. 3, 416-bis.1, cod. pen.), 2 (artt. 112, comma primo, n. 1, 81, comma secondo, 61, comma primo, n. 2, cod. pen., 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 416-bis.1, cod. pen.), 3 (artt. 112, comma primo, n. 1, 81, comma secondo, 61, comma primo, n. 2, 416-bís.1, cod. pen., 23 legge 18 aprile 1975, n. 110) e 4 (artt. 112, comma primo, n. 1, 81, comma secondo, 61, comma primo, n. 2, 648, 416-bis.1, cod. pen.), unificati dal vincolo della continuazione, e - riconosciuta la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale contestata e ritenute assorbite le condotte illecite di cui al capo 2 in quelle di cui al capo 3 - condannava l'imputato alla pena di trent'anni di reclusione. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. 2. Con sentenza emessa 1'11/11/2020 la Corte di assise di appello di Napoli, pronunciandosi sull'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso con altri soggetti, per i quali si procedeva separatamente - tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, deliberava e pianificava l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], che veniva ucciso a Napoli il 03/01/2003, intorno alle ore 19, all'esito di un agguato eseguito all'interno di una sala giochi, nel corso del quale venivano esplosi all'indirizzo della vittima sei colpi di una pistola calibro 7.65, due dei quali la attingevano alla testa, provocandone la morte. Secondo i Giudici di merito napoletani, l'attentato mortale veniva eseguito dopo che [OSCURATO:PERSONA] veniva localizzato da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della sala giochi "[OSCURATO:PERSONA]", ubicata a Napoli, in [OSCURATO:PERSONA] n. 4, nella quale faceva ingresso il sicario incaricato di assassinare la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che esplodeva, da una posizione retrostante e da distanza ravvicinata, i colpi che provocavano il decesso della vittima. La dinamica dell'omicidio, nell'immediatezza dei fatti, veniva ricostruita grazie alle dichiarazioni rese dal gestore della sala giochi e da un soggetto che si trovava casualmente vicino l'ingresso del locale, grazie alle quali si accertava che la vittima era stata uccisa mentre si trovava davanti a una postazione di videogiochi da un sicario, entrato con il volto coperto da un passamontagna, che, dopo avere eseguito l'omicidio, usciva dall'esercizio commerciale e si allontanava dal luogo del delitto a bordo di un ciclomotore, condotto da un soggetto che, nel prosieguo delle indagini, veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA] - che lo aspettava in strada, con cui i sicari si dirigevano in direzione di [OSCURATO:PERSONA]. Si accertava, inoltre, che l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] era stata deliberata nel contesto di operatività della consorteria camorristica partenopea denominata clan Mazzarella, storicamente egemonizzata dal nucleo familiare del ricorrente, in conseguenza della contrapposizione armata esistente con il clan Rinaldi per il controllo del quartiere Vicaria-Mercato di Napoli, nel quale operava la vittima. Gli accadimenti criminosi venivano ricostruiti grazie all'apertura alla collaborazione con la giustizia dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che, dopo avere partecipato all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], accusavano [OSCURATO:PERSONA] di avere deliberato l'agguato mortale nel contesto di risalente contrapposizione armata esistente tra il clan Mazzarella e il clan Rinaldi. Le chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, si ritenevano corroborate dalle propalazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che accusavano de relato il ricorrente di essere il mandante dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], confermando l'impianto accusatorio e chiarendo ulteriormente quale fosse lo scenario camorristico nel quale l'attentato mortale in esame si inseriva, nel più ampio contesto della sfera di operatività del clan Mazzarella di Napoli, del quale il ricorrente era un esponente di spicco, forte dei rapporti parentali che lo legavano ai vertici storici della consorteria. Deve, infine, rilevarsi che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] rendeva spontanee dichiarazioni all'udienza del 21/1112019, nella quale si concludeva il giudizio di primo grado, ammettendo gli addebiti, pur precisando che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] traeva origine da un colloquio intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA], che, il giorno dell'attentanto, aveva detto al ricorrente che, dopo l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, tra gli altri commesso dalla vittima, questi gli aveva riferito che il prossimo a essere ucciso sarebbe stato il ricorrente, mostrandogli la mitraglietta che avrebbe dovuto essere utilizzata per assassinarlo.Il ricorrente, inoltre, precisava che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano già organizzato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] prima del colloquio intrattenuto con il secondo dei due propalanti - sopra citato - e che lui si era soltanto limitato ad aderire al progetto criminoso, alla cui pianificazione non aveva collaborato, essendo rimasto estraneo alle attività preparatorie dell'attentato. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che si imponeva alla luce dell'importanza del contributo processuale fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'accertamento degli accadimenti criminosi con le spontanee dichiarazioni rese il 21/11/2019, davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, grazie alle quali erano state acquisite informazioni decisive per la ricostruzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduceva, al contempo, che, nell'escludere la concessione delle attenuanti generiche, non si era tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non si era limitato ad ammettere gli addebiti che gli venivano contestati, fornendo un chiarimento decisivo per l'accertamento degli accadimenti criminosi, ma si era dissociato dalla consorteria camorristica nella quale gravitava, confermando un atteggiamento di resipiscenza che aveva già manifestato nel procedimento penale numero 6/2017 R.G., celebrato davanti alla Corte di assise di appello di Napoli. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante della provocazione, la cui ricorrenza era stata affermata senza considlerare le circostanze di tempo e di luogo in cui si erano concretizzati gli accadimenti criminosi, rispetto alle quali assumeva un rilievo decisivo il fatto che il ricorrente si era limitato ad aderire a un progetto delittuoso che, dopo l'originaria deliberazione, era stato organizzato da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che non lo avevano coinvolto nelle fasi preparatorie dell'attentato. S e deduceva, in proposito, che [OSCURATO:PERSONA] non era stato coinvolto nelle attività propedeutiche all'esecuzione dell'attentato commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], che erano state curate da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che avevano informato il ricorrente solo dopo avere organizzato l'agguato, al quale l'imputato aveva aderito senza essere coinvolto nella sua pianificazione; estraneità, questa, che imponeva di escludere l'aggravante della premeditazione contestata al capo A. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non aveva tenuto conto del fatto che i delitti di cui al capo 3, nei quali si ritenevano assorbite le fattispecie di reato contestate a [OSCURATO:PERSONA] al capo 2, dovevano ritenersi estinti per intervenuta prescrizione, per effetto dell'applicazione al caso di specie della disciplina, più favorevole al reo, precedente l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Né, nel caso di specie, erano riscontrabili atti interruttivi della prescrizione, rilevanti ex art. 161 cod. pen., non assumendo in tal senso rilievo l'interrogatorio reso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] l'01/08/2010, che riguardava un soggetto processuale diverso da quello nei cui confronti erano maturati i termini prescrizionali per i reati di cui al capo 3. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che si imponeva alla luce dell'importanza del contributo processuale fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'accertamento degli accadimenti criminosi con le spontanee dichiarazioni rese il 21/11/2019, davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, grazie alle quali erano state acquisite informazioni decisive per la ricostruzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa del ricorrente, la Corte di assise di appello di Napoli non aveva tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva ammesso gli addebiti che gli venivano contestati nel presente procedimento, ma aveva esplicitato la volontà di dissociarsi dal clan Mazzarella, nel quale gravitava, confermando un atteggiamento di resipiscenza che assumeva un rilievo processuale ancora più significativo alla luce dell'analoga condotta manifestata nel procedimento numero 6/2017 R.G., celebrato davanti alla Corte di assise di appello di Napoli. Osserva, in proposito, il Collegio che la mancata concessione delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] risulta avvalorata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di assise di appello di Napoli, che si soffermava correttamente sull'elevato disvalore dei reati contestati al ricorrente ai capi 1, 3 e 4, sul quale ci si soffermava diffusamente, nel più ampio contesto della sfera di operatività del clan Mazzarella. Ne discende che, tenuto conto della posizione di [OSCURATO:PERSONA], dell'elevato disvalore dei fatti di reato ascrittigli e del ruolo egemonico svolto in seno alla consorteria partenopea, storicamente riconducibile al nucleo familiare dell'imputato - peraltro ammessi dallo stesso ricorrente con le spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 21/11/2019, a conclusione del giudizio di primo grado -, veniva compiuta una valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., alla luce della quale il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato veniva quantificato in trent'anni di reclusione. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 24 della sentenza di primo grado, integralmente confermata dalla decisione impugnata, nel quale si evidenziava che «a fronte di una vicenda davvero molto brutta sia per il movente (è stato ucciso un uomo sospettato di essere affiliato al clan avverso) sia per le modalità (è stato organizzato un vero e proprio agguato), nulla si ravvisa negli atti da valutare ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.». Si consideri, inoltre, che le circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma c::ome il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione; situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto» (Sez. F, n. 12280 del 28/08/1990, Poliseri, Rv. 185267-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza degli elementi costitutivi re.rn 1:2Z; dell'aggravante della la cui ricorrenza era stata affermata senza considerare le circostanze di tempo e di luogo in cui si erano concretizzati gli accadimenti criminosi, rispetto alle quali assumeva un rilievo decisivo il fatto che il ricorrente si era limitato ad aderire a un progetto delittuoso che, dopo l'originaria deliberazione, era stato organizzato esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che non lo avevano coinvolto nelle fasi preparatorie dell'attentato. Non occorre, invero, soffermarsi sugli scenari camorristici partenopei, che impongono di inquadrare l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di contrapposizione armata esistente tra il clan Mazzarella e il clan Rinaldi, per il controllo per il controllo del quartiere Vicaria-Mercato, peraltro ammesso dallo stesso imputato. In questa cornice, il contributo di [OSCURATO:PERSONA] si inseriva in un progetto omicidiario articolato in varie fasi organizzative, differenti ma collegate, relativamente alle quali non è possibile distinguere, se non in modo artificioso, il momento deliberativo dell'attentato mortale - nel quale il coinvolgimento del ricorrente deve ritenersi incontroverso -, il ruolo svolto dai diversi concorrenti che partecipavano all'agguato e il segmento operativo in cui ciascuno di loro interveniva. La ricostruzione degli accadimenti criminosi, del resto, traeva origine dall'apertura alla collaborazione con la giustizia dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che, dopo avere eseguito l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], accusavano [OSCURATO:PERSONA] di avere deliberato l'agguato nell'ambito della contrapposizione armata esistente tra il clan Mazzarella e il clan Rinaldi, di cui si è detto. Le chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, si ritenevano corroborate dalle propalazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che confermavano il contesto di conflittualità camorristica nel quale veniva deliberato l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA]. Non è, dunque, possibile ipotizzare, a sostegno dell'assenza di premeditazione nel comportamento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la natura estemporanea del suo apporto concorsuale, dovendosi evidenziare che, per prefigurare un siffatto contributo, occorreva che la sua condotta si fosse presentata come occasionale rispetto alla programmazione dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA]; connotazione, questa, che non è certamente ravvisabile nel ruolo deliberativo, incontroverso, svolto dal ricorrente, che deve essere inserito in un piano criminoso, accuratamente predisposto e articolato in una pluralità di fasi operative, rispetto alle quali l'uccisione della vittima costituiva l'epilogo inevitabile della sequenza criminosa, sul quale i collaboratori di giustizia escussi nei giudizi di merito fornivano chiarimenti convergenti e risolutivi. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di assise di appello di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 15 della sentenza impugnata, nel ribadire il coinvolgimento del ricorrente nella pianificazione dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], evidenziava che «nel caso in esame è emerso in maniera evidente che [OSCURATO:PERSONA] deliberò il delitto e organizzò anticipatamente l'azione delittuosa, convocando per tempo i soggetti che a vario titolo dovevano dare esecuzione all'agguato [...]».Queste conclusioni appaiono corroborate dalle risultanze processuali, dalle quali emergeva che il progetto criminoso funzionale all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] era stato elaborato con l'iniziale coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], che aveva mantenuto fermi i suoi propositi per tutto il tempo in cui l'attentato veniva organizzato, la cui esecuzione costituiva la concretizzazione della deliberazione iniziale, alla quale l'imputato aveva fornito il suo apporto decisivo. Ne consegue che l'agguato all'esito del quale veniva assassinato [OSCURATO:PERSONA] veniva eseguito senza alcuna soluzione di continuità rispetto all'iniziale deliberazione dell'omicidio - riconducibile alla contrapposizione camorristica esistente tra il clan Mazzarella e il clan Rinaldi per il controllo del quartiere Vicaria-Mercato -, nella quale Mazzarella risultava coinvolto in modo pienamente consapevole. Occorre, pertanto, ribadire che le emergenze probatorie e l'incontroverso contesto camorristico, collegato alla criminalità organizzata partenopea, nel quale maturava la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] per la sua appartenenza al clan Rinaldi, smentiscono l'estemporaneità del contributo di [OSCURATO:PERSONA], imponendo il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., che deve essere ricostruita in termini oggettivi, tenendo conto dell'articolazione del progetto omicidiario in varie fasi operative, delle quali il ricorrente aveva piena consapevolezza. Il riconoscimento circostanziale, quindi, appare rispettoso del compendio probatorio e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575-01). Questo orientamento ermeneutico, peraltro, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, che, in tema di omicidio aggravato dalla premeditazione, si attaglia perfettamente al caso di specie, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di omicidio, dalla preordinazione del crimine, concernente le modalità di esecuzione di esso, che non è da sola sufficiente a denotarne la premeditazione, possono essere tratti elementi sintomatici idonei ad una corretta individuazione e qualificazione del dolo del soggetto agente, con la conseguenza che la causale del fatto, la preordinazione accurata dei mezzi per porlo in essere, la ricerca della occasione più favorevole per realizzarlo e le modalità di esecuzione del delitto sono fatti oggettivi dai quali il giudice di merito può, con adeguata motivazione, desumere la sussistenza o meno della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma primo n. 3, cod. pen.» (Sez. 1, n. 4956 del 15/03/1993, Ardito, Rv. 194557-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non aveva tenuto conto del fatto che i delitti di cui al capo 3, nei quali si ritenevano assorbite le fattispecie di reato contestate a [OSCURATO:PERSONA] al capo 2, dovevano ritenersi estinti per intervenuta prescrizione, per effetto dell'applicazione al caso di specie della disciplina, più favorevole al reo, precedente l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005. Osserva il Collegio che i termini di prescrizione previsti per i reati di cui all'art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110 del 1975, così come contestati a [OSCURATO:PERSONA] al capo 3 della rubrica - tenuto conto della disciplina antecedente la legge n. 251 del 2005, applicabile al caso di specie in quanto più favorevole all'imputato - devono essere quantificati in sei anni di reclusione per l'ipotesi della detenzione e in otto anni di reclusione per l'ipotesi del porto, che devono essere aumentati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; a queste frazioni sanzionatorie deve essere applicato un ulteriore aumento di due terzi della pena, previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., essendo contestata all'imputato la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale; infine, in presenza di atti interruttivi, a tali termini deve essere applicato l'ulteriore aumento dela metà, derivante dal testo previgente dell'art. 160 cod. pen. Ne discende che, risultando i reati contestati al capo 3 commessi da [OSCURATO:PERSONA] il 03/01/2003, i termini di prescrizione applicabili al caso di in esame, determinati nel rispetto della sequenza procedimentale sopra descritta, devono essere quantificati in quindici anni di reclusione, quanto al termine ordinario, e in ventidue anni e sei mesi quanto al termine massimo. Si tratta, allora, di verificare se, in particolare relativamente alla ipotesi della detenzione di arma clandestina, così come contestata al capo 3, la cui prescrizione maturerebbe il 03/01/2018, siano ravvisabili eventi interruttivi rilevanti nei confronti dell'imputato. A tale quesito occorre fornire risposta positiva, richiamando l'interrogatorio reso 1'01/08/2010 da [OSCURATO:PERSONA], cokmputato e chiamante in correità del ricorrente, che esplica i suoi effetti ex art. 160, comma primo, cod. pen. nei confronti del ricorrente. Sul punto, appaiono condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di assise di appello di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 19 della sentenza impugnata, dava correttamente conto degli effetti interruttivi della prescrizione, evidenziando che «alla data del 1.8.2010 interviene i primo atto interruttivo utile, costituito dall'interrogatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (estensibile a tutti coloro che hanno commesso il reato ai sensi dell'art. 161 co. 1 cod. pen. [...])». Tali conclusioni, del resto, si impongono alla luce della giurisprudenza di questa Corte, risalente e consolidata in tema di eventi interruttivi della prescrizione, secondo cui la regola «secondo cui l'interruzione della prescrizione verificatasi nei confronti di un imputato ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato [...], si applica anche agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'imputazione sia stata elevata in un momento successivo, e ancorché il primo imputato sia stato prosciolto. Non occorre, inoltre, che gli imputati siano concorrenti nello stesso reato ai sensi dell'ad 110 cod pen, ma è sufficiente l'imputazione per lo stesso reato» (Sez. 6, n. 2624 del 07/12/1976, dep. 1977, Severino, Rv. 135317-01). Occorre, pertanto, ribadire che, nelle ipotesi in cui si proceda per reati contestati a una pluralità di soggetti a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., l'interruzione della prescrizione verificatasi nei confronti di uno dei concorrenti, ai sensi dell'art. 16V, comma primo, cod. peli., esplica i suoi effetti anche nei confronti degli altri coimputati, a prescindere dalle modalità rituali con cui viene definita la loro posizione e dal momento in cui l'imputazione è elevata nei riguardi del coimputato non coinvolto personalmente dall'evento. Non residuano, infine, dubbi ermeneutici sul fatto che la recidiva può incidere due volte sulla determinazione del termine di prescrizione del reato, rilevando, dapprima, ai fini del computo del termine per la quantificazione della pena base e, successivamente, ai fini della proroga dello stesso termine, laddove ci si trovi in presenza di eventuali eventi interruttivi. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen.» (Sez. 2, n. 57725 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 13643 del 18/10/2016, Giofrè, Rv. 266532-01; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802-01).Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 5. Per qu