CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17631/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 2335/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo che il giudice non abbia operato la valutazione di congruità della pena concordata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Peraltro, si tratta di una sentenza con cui è stata applicata ex art. 599bis cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti e le Sezioni Unite di questa Corte, sin dal 2004, hanno chiarito che nel cd. patteggiamento della pena in appello, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un ne- gozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposi- zione di apposito motivo di ricorso per cassazione (così Sez. Un. ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715). L'istituto del patteggiamento in primo grado e del c.d. concordato in appello, quanto alla pena, trovano, infatti, il medesimo fondamento primario nella conver- gente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione (re- sponsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Nella concreta fattispecie la pena è stata applicata nella misura richiesta e non è illegale. Restava, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.N. 2335/2022 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] VienzoPejz; Donatellkff4anti [OSCURATO:PERSONA] . O A 2022 Q