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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 34276/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il 15 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile formulata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen.

Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'adozione della declaratoria di inesigibilità della collaborazione controversa, ai sensi dell'art. 58- ter Ord. Pen., che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma.

Ritenuto che, in relazione ai delitti per i quali il ricorrente era detenuto, ex artt. 73, 74 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, derivanti dal suo inserimento nel mercato degli stupefacenti, non era stato fornito alcun apporto processuale idoneo a ritenere applicabile al caso in esame la disciplina dell'art. 58-ter Ord. pen., nei termini correttamente esplicitati a pagina 6 del provvedimento impugnato, in cui si evidenziava che «la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità non può essere ritenuta integrale, atteso che sicuramente i singoli episodi riguardanti persone ed attività delittuose che sono stati lumeggiati non esauriscono la ricostruzione integrale della rete di attività illecite perpetrata quale attuazione del programma criminoso del sodalizio e la completa individuazione dell'organico dei sodali dell'associazione».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023. (:)[OSCURATO:PERSONA]:ELLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il 15 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile formulata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'adozione della declaratoria di inesigibilità della collaborazione controversa, ai sensi dell'art. 58- ter Ord. Pen., che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Ritenuto che, in relazione ai delitti per i quali il ricorrente era detenuto, ex artt. 73, 74 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, derivanti dal suo inserimento nel mercato degli stupefacenti, non era stato fornito alcun apporto processuale idoneo a ritenere applicabile al caso in esame la disciplina dell'art. 58-ter Ord. pen., nei termini correttamente esplicitati a pagina 6 del provvedimento impugnato, in cui si evidenziava che «la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità non può essere ritenuta integrale, atteso che sicuramente i singoli episodi riguardanti persone ed attività delittuose che sono stati lumeggiati non esauriscono la ricostruzione integrale della rete di attività illecite perpetrata quale attuazione del programma criminoso del sodalizio e la completa individuazione dell'organico dei sodali dell'associazione». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023. (:)[OSCURATO:PERSONA]:ELLERIA
Sentenza Cassazione n. 34276/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris