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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46429/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello contro la sentenza del 22 luglio 2020, con cui il Tribunale di Cagliari ha condannato l'imputato alla pena di 1.000 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 18, comma 10, lett. g), d.lgs. 81/2008, per non aver inviato due lavoratori dipendenti alla visita medica entro la scadenza prevista; Considerato che, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento in sede di legittimità e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, il giudice d'appello impropriamente adito ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte (cfr. Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile e a., Rv. 273738; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532); Rilevato che l'impugnazione - per altre ragioni assegnata a questa Settima sezione penale - dev'essere trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per un motivo processuale pregiudiziale, in quanto proposta da difensore non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori perché non iscritto nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. al momento della sua presentazione, avvenuta in data 16 novembre 2020 (l'avv. [OSCURATO:PERSONA], infatti, risulta iscritto all'albo speciale dei cassazionisti soltanto dal successivo 18 dicembre 2020); la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 28 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello contro la sentenza del 22 luglio 2020, con cui il Tribunale di Cagliari ha condannato l'imputato alla pena di 1.000 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 18, comma 10, lett. g), d.lgs. 81/2008, per non aver inviato due lavoratori dipendenti alla visita medica entro la scadenza prevista; Considerato che, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento in sede di legittimità e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, il giudice d'appello impropriamente adito ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte (cfr. Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile e a., Rv. 273738; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532); Rilevato che l'impugnazione - per altre ragioni assegnata a questa Settima sezione penale - dev'essere trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per un motivo processuale pregiudiziale, in quanto proposta da difensore non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori perché non iscritto nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. al momento della sua presentazione, avvenuta in data 16 novembre 2020 (l'avv. [OSCURATO:PERSONA], infatti, risulta iscritto all'albo speciale dei cassazionisti soltanto dal successivo 18 dicembre 2020); la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 28 ottobr
Sentenza Cassazione n. 46429/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris