CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28571/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso d a ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata:[OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari , n. 452 /20 20 , [OSCURATO:PERSONA] -Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) -Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione -Diritti ed obblighi delle parti -Cessione della locazione da parte del conduttore – Opponibilità al locatore –Condizioni -Fattispecie depositatail 24 settembre 2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 447 - bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale Haspen, esercente l’attività di commercio al dettaglio di capi di abbigliamento , svolta all’interno di locale posto a piano terradi edificio in Gravina di Puglia ─ di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed asseritamente condotto in locazione per effetto di cessione del relativo contratto in suo favore effettuata dalla originaria conduttrice , [OSCURATO:SOCIETA]., nel rispetto delle condizioni di cuiall’art. 36 legge n. 392 del 1978 ─, adì il Tribunale di Bari chiedendo la condanna dei predetti , ex art t . 1575 n. 2 e 1576 cod. civ., al risarcimento dei danni (quantificati in € 84.599,16) subiti in conseguenza d e ll’allagamento del locale ─ causato dalla rottura del tubo fognario, agganciato alla volta del locale ─ e d e lla forzata sospensione dell’attività commerciale per l’omessa esecuzione da parte dei locatori di tutte quelle opere necessarie a rendere idoneo il locale per l’uso convenuto. 2. Il Tribunale rigettò la domanda, avendo ritenuto: a) che il Loglisci non fosse legittimato a proporre l’azione in quanto occupante senza titolo dell’immobile, per non essere intervenuta tra l’originario conduttore e il medesimo una regolare cessione d ’azienda opponibile ai locatori per gli effetti dell’evocato art. 36 l. eq. can. ; b) che , comunque, non potesse ascriversi alcuna responsabilità ai resistenti relativamente all’evento dannoso. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da questi ultimi condannò il Loglisci al pagamento: a) della somma di € 41.580,00 oltre interessi a titolo di indennità di occupazione; b) della somma di € 7.980,00 oltre iva a titolo di risarcimento danni; c) della somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento pertardata restituzione dell’immobile; d) al rilascio dell’immobile; e) alla rifusione delle spese ed al pagamento di ulteriore somma ex art. 96 cod. proc. civ.. 3. Con sentenza n. 452/2020, depositata il 24 settembre 2020, la Corte d’appello di Bari ha rigettato il gravame interposto dal Loglisci confermando integralmente la sentenza di primo grado, con riferimento ad entrambi i fondamenti motivazionali. 3.1. Ha,infatti, anzitutto rilevato che l e infiltrazioni costituiscono molestie di fatto e che , quin di , le pretese del Loglisci avrebbero dovuto essere indirizzate nei confronti di chi avevacausato il danno e non contro i locatori/proprietari dell’immobile condotto in locazione. In particolare, ha osservato che, «n on potendo ravvisarsi una responsabilità né di natura contrattuale né ai sensi dell’art. 2051 c.c., in capo a questi potrebbe ravvisarsi solo una responsabilità di tipo extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., che però non è nemmeno essa ravvisabile, non rilevandosi alcun profilo di colpevolezza nella causazione dell’evento in capo agli stessi». Ha poi soggiunto, «quanto al presunto comportamento colpevolmente omissivo dei locatori, successivo all’evento, che consisterebbe nell’essersi rifiutati di ripristinare l’immobile», che «da un canto … la conduttura fu ripristinata nella sua funzionalità quasi nell’immediatezza del fatto, dall’altro canto … non competeva ai locatori, stante la assenza di responsabilità per l’accaduto, il ripristino delle altre parti danneggiate del locale». 3.2. Quanto poi alla contestata titolarità in capo al Loglisci del rapporto locativo in qualità di conduttore subentrante, pur ritenuta la questione assorbita dai precedenti rilievi, a conferma anche sul punto della decisione di primo grado ha rilevato che: ─ a supporto della ricostruzione dei fatti proposta dall’appellante «non vi sono conferme negli atti degli organi fiscali ed amministrativi, presso i quali non risulta un subentro nell’attività già in essere, ma la chiusura della prima e l’inizio di altra attività»;─ «nella stessa missiva del 31maggio 2011, con cui si portava a conoscenza dei locatori il subentro nella qualità di conduttore della ditta Aspen, non si fa alcun accenno ad una intercorsa cessione d’azienda, che avrebbe innescato i meccanismi di cui all’art. 36 della legge n. 392del 1978. Il contenuto della missiva lascia supporre una semplice cessione del contratto»; ─ «né può dirsi che tale ultima cessione sia stata accettata dai locatori, atteso che le circostanze che hanno accompagnato l’incasso dell’assegno (il cui importo veniva trattenuto dai locatori ad altro titolo) ed il rilascio delle due ricevute prodotte in atti sono tutt’altro che univoche». 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando nove motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusion i con le quali ha chiesto che questa Corte «vogliadichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso». Entrambe le parti hanno depositato memorie, per via telematica, rispettivamente in date 29 e 31 agosto 2023. Il ricorrente ha depositato, con lo stesso mezzo, in data 5 settembre 2023, «note integrative» per replicare alla memoria avversaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 della legge n. 392 del 1978, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., e carenza di motivazione exart. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.» per non avere la Corte territoriale ritenuto valida la comunicazione di cessione del contratto di locazione del 31 maggio 2011.Rileva che, da un lato, l’art. 36 cit. non prevede che, nella dovuta comunicazione al locatore della cessione del contratto, debba anche obbligatoriamente farsi menzione della cessione d’azienda; dall’altro, tale comunicazione, in quanto non opposta e funzionalmente collegata alla fattura di vendita n. 4/2011 dei beni strumentali emessa dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dell’impresa del ricorrente, con causale “cessione cespite”, perfeziona il negozio giuridico dell’avvenuto trasferimento d’azienda, con conseguente titolarità in capo al ricorrente del rapporto locatizio. 2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2702 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., e carenza di motivazione ex art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.», per aver la Corte di merito escluso l’efficacia probatoria delle quietanze di pagamento in violazione dell’art. 2702 c.c. e per non avere attribuito efficacia probatoria dell’avvenuto subentro locatizio all’avvenuto incasso da parte dei locatori dell’assegno relativo alla mensilità di maggio 2012, da valere quale riconoscimento legale in virtù di presunzione juris tantum ex art. 2727 c.c. . 3.Con il terzo motivo il Loglisci denuncia « carenza di motivazione ex art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. per omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa», per non aver la Corte territoriale considerato che agli atti di causa risulta prodotto il Mod. F23, attestante il pagamento della tassa di subentro dell’impresa individuale Haspen nel contratto di locazione originariamente intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la fattura di vendita n. 4 del 2 maggio 2011 dei beni strumentali dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA], così illogicamente negando il subentro contrattuale. 4.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 2112 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., e carenza di motivazione ex art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.», per non avere la Corte di a ppello ritenut o dimostrata la cessione d’azienda tra la cedente [OSCURATO:SOCIETA]. ─ il cui legale rappresentante era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ─ e la cessionaria impresa individuale Haspen di [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art.2112 c.c., in materia di trasferimento d’azienda, che trova applicazione tutte le volte che, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, ci sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico, attuativo di tale sostituzione. 5.Con il quinto motivo si denuncia « nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116, 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., 1575, comma secondo, e 1576 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.,e carenza di motivazione ex art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.», per averela Corte territoriale escluso la responsabilità dei locatori sotto il profilo della causalità omissiva. Si richiama a fondamento il principio, ricavato dall’arresto di Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15372, secondo cui «nel caso in cui nell’immobile locato l’utilizzazione dei locali divenga inagibile a causa di infiltrazioni di acqua provenienti da parti comuni dell’edificio, sussiste l’obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire all’uso convenuto e il conduttore può chiedere sia il ripristino dei locali sia il maggior danno da inadempimento. Pertanto, il locatore, conservando la disponibilità giuridica in ordine alle parti comuni e conseguentemente l’obbligo di vigilanza e custodia per la loro manutenzione e conservazione, risponde per il caso di omissione, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione degli art. 1575 e 1576 c.c.». 6.Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, in subordine, «nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 102 e 354, comma primo, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.,per omesso rinvio della causa al primo giudice ex art. 354, comma primo, cod. proc. civ., in applicazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., a seguito di riqualificazione giuridica della domanda nell’alveo dell’art. 1585, comma secondo, cod. civ.. Sostiene che la Corte di merito, avendo ritenuto che la fattispecie sia sussumibile nell’ambito applicativo dell’art. 1585, comma secondo, cod. civ., trattandosi di infiltrazioni di liquami da considerarsi molestie di fatto sottratte alla garanzia del locatore e delle quali risponderebbe il Condominio, avrebbe di conseguenza dovuto rimetterela causa al primo giudice per integrare il contraddittorio per pretermissione originaria degli altri condomini, litisconsorti necessari unitamente ai locatori-proprietari, essi stessi condomini, evocati in giudizio. 7. Con il settimo motivo si denuncia « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 1227 cod. civ., 40 e 41 cod. pen. in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., e carenza di motivazione ex art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.», per aver la Corte territoriale fatto malgoverno della regola in tema di causalità del “più probabile che non”, nella parte in cui ha affermato che l’ipotesi dello sfilamento intenzionale della vite del tassello sia “la più probabile”, non potendosi nella fattispecie affermare che il nesso causale tra sfilamento intenzionale della vite del tassello e cedimento del tubo fognario possa identificarsi con un valore pari al “50% plus unum”. 8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia « violazione dell’art.196 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.,e carenza di motivazione ex art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.»per avere la Corte d’appello immotivatamente negato la rinnovazione della c.t.u., recependone le illogiche conclusioni in relazione allo sfilamento intenzionale dedotto in base a risposte illogiche del c.t.u. alle contestazioni tecnico - scientifiche mosse dal c.t.p.ed invano riproposte in appello. 9. Con il nono motivo il ricorrente denuncia, infine, «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma secondo, num. 4, e 116 cod. proc. civ., 34 legge n.392 del 19 78, 1592 cod. civ. , in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., e carenza di motivazione ex art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.» per avere i giudici d’appelloerroneamente qualificato come voce di danno la richiesta di indennità di avviamento, escludendo l’applicabilità dell’art. 34 l. cit., nonché per aver escluso laripetibilità delle migliorie apportate al locale, in presenza di autorizzazione scritta dei locatori». 10. L’ordine di scrutinio dei motivi non può essere quello seguito dal ricorrente nella loro elencazione ed illustrazione, ma deve cominciare da quelli – dal quinto al nono ─ che attengono alla prima delle rationes decidendi esposte in sentenza (insussistenza di profili di responsabilità ascrivibili ai proprietari del locale, per i danni reclamati). Questo perché: a) la Corte barese ha espressamente detto prioritario lo scrutinio del quarto motivo di appello (seconda proposizione della pag. 3 e seguito alla pag. successiva) e, peraltro, l’ha poi scrutinato al di là del profilo della responsabilità contrattuale, come rivela l’ultima proposizione della stessa pagina, per poi a pag. 4 dire espressamente che «pur essendo assorbenti le ragioni del rigetto del primo motivo» ─volendo alludere, in realtà, a quello scrutinato, il quarto ─ « anche l’esame del primo motivo non condurrebbe ad una diversa soluzione», scrutinare tale motivo e dire infondati anche il secondo ed il terzo motivo di appello; b) parte ricorrente non ha censurato tale dichiarazione di assorbenza dello scrutinio del quarto motivo di appello, la quale comportava che la motivazione enunciata dopo quella dichiarazione era da considerarsi resa ad abundantiam , cioè solo per il caso di infondatezza della motivazione ritenuta assorbente. Ne deriva che lo scrutinio dei primi quattro motivi di ricorso è logicamente da posporre a quello de gl i altri , che attengono alla motivazione resa sull’ultimo motivo di appello, con la conseguenza che il loro esame sarebbe possibile solo se alcuno dei motivi dal quinto in poi fosse accolto. Mentre, nel caso di loro rigetto o inammissibilità, il non avere parte ricorrente censurato la dichiarazione di assorbenza di cui s’è detto, renderebbe inammissibili i primi quattro motivi. 11. Ebbene,il quinto motivo è inammissibile. In disparte il rilievo della palese sovrapposizione, in rubrica, di prospettazionicensorie eterogenee e incompatibili, il cui intreccio non può dirsi dipanato dalla successiva unitaria illustrazione della doglianza e rende pertanto già di per sé inammissibile il motivo ( cfr. Cass. 10/02/2017, n. 3554), varrà osservare che: a) la motivazione addotta in sentenza è perfettamente comprensibile ed è ben lungi dal non rispettare il «minimo costituzionale» in presenza del quale non è ammesso sindacato di legittimità sulla motivazione con la quale il giudice del merito dà conto della valutazione delle prove e, con essa, della operata ricognizione del fatto (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053-8054); b)la censura di error iuris , per violazione degli artt. 1575 e 1576 cod. civ. non si confronta con l’ulteriore ratio decidendi spesa in sentenza impugnata, con la quale si è espressamente escluso potesse addebitarsi ai locatori un comportamento inadempiente per essersi rifiutati di ripristinare l’immobile, evidenziando l’infondatezza in punto di fatto di un tale addebito in base al rilievo ─ in sé non fatto segno di alcuna specifica censura ─ che «la conduttura fu ripristinata nella sua funzionalità quasi nell’immediatezzadel fatto». 12. Il sesto motivo è manifestamente infondato, non potendosi ravvisare alcuna forma di litisconsorzio necessario, anche in ragione della natura personale delle pretese azionate. 13. Il settimo motivo è inammissibile. Lungi dall’evidenziare l’affermazione che in sentenza riveli una erronea impostazione qualificatoria, sotto i profili indicati, della fattispecie così come accertata, intende investire proprio tale accertamento di fatto, sollecitandone una inammissibile revisione in questa sede. La censura lascia emergere peraltro anche il travisamento della ratio decidendi dal momento che anche l’alternativa spiegazione causale che sembra privilegiata in ricorso (sfilamento accidentale della conduttura) è comunque espressamente detta in sentenza, anch’essa, «non addebitabile ad alcuno» (e dunque nemmeno ai locatori). 14. L’ottavo motivo è parimenti inammissibile. Questa Corte ha da tempo chiarito, e va qui ribadito, che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto(Cass. n. 22799 del 29/09/2017; n. 17693 del 19/07/2013; v. anche Cass. n. 21525 del 20/08/2019; n. 2103 del 24/01/2019). 15. È inammissibile anche il nono motivo. La censura non si confronta con la più ampia ratio decidendi espressa in sentenza, rappresentata anche dal rilievo, di per sé assorbente, dell’esistenza di prova del fatto che il locale non era aperto al pubblico già da diverso tempo. In punto poi di migliorie, la censura ha un contenuto meramente fattuale e oppositivo rispetto all’espresso accertamento di merito, come tale insindacabile in questa sede, secondo cui dalla scrittura prodotta in atti emergeva la pattuita irripetibilità a priori di quelle eventualmente apportate dal conduttore 16. Comesopra s’è anticipato, il rigetto dei motivi sopra scrutinati ─ i quali investono la sentenza nella parte in cui ha rigettato il quarto motivo d’appello ─ comporta di per sé l’inammissibilità dei primi quattro motivi in quanto afferenti a questioni (agitate nel giudizio a quo con i motivi dal primo e terzo di gravame) che in sentenza sono state dette comunque assorbite dal rigetto del detto quarto motivo cui in quella sede è stato riservato un esame prioritario, senza che tale valutazione di assorbimento sia stata specificamente censurata. 17. L’inammissibilità dei detti motivi avrebbe peraltro comunque dovuto affermarsi sotto altri profili che, ad abundantiam, si vanno qui di seguito a evidenziare. 18. Quanto al primo motivo, in disparte il rilievo della palese sovrapposizione, in rubrica, di prospettazioni censorie eterogenee e incompatibili, il cui intreccio non può dirsi dipanato dalla successiva unitaria illustrazione della doglianza e rende pertanto già di per sé inammissibile il motivo (cfr. Cass. 10/02/2017, n. 3554), varrà osservare che: a) la motivazione addotta in sentenza è perfettamente comprensibile ed è ben lungi dal non rispettare il «minimo costituzionale» in presenza del quale non è ammesso sindacato di legittimità sulla motivazione con la quale il giudice del merito dà conto della valutazione delle prove e, con essa, della operata ricognizione del fatto (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053-8054); b) non è nemmeno indicato il fatto (storico) il cui esame sia stato omesso ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite nelle citate sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; da rammentare in proposito che, alla stregua di tali criteri, «l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie»; nel caso di specie il fatto storico dovrebbe, in thesi, essere rappresentato dalla cessione dell’azienda, ma, com’è evidente, si tratta di un fatto storico oggetto di allegazione espressamente valutata in sentenza, che ne ha motivatamente negato l’esistenza, mentre la fattura cui si fa riferimento costituisce null’altro che un elemento istruttorio addotto come idoneo a darne dimostrazione, ma che, come tale, anzitutto rimane fuori dal paradigma censorio illustrato, dall’altro risulta comunque espressamente considerato in sentenza (pag. 4, penultimo capoverso, non potendosene pertanto predicare un omesso esame), di guisa che la doglianza disvela in sostanza il suo carattere meramente oppositivo e lo scopo di sollecitare una mera inammissibile rivalutazione in questa sede del materiale istruttorio; c) la censura, infine, di error iuris è frutto di un evidente travisamento della ratio decidendi con la quale il ricorrente non può dirsi dunque si sia correttamente confrontato, rimanendo inosservato il requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 4741 del 2005; v. anche Cass. Sez. U. n. 7074 del 2017, in motivazione); non si ricava, invero, dalla sentenza alcuna affermazione nel senso che, ad integrare la fattispecie legale di cui all’art. 36 legge eq. can., sia necessaria l’espressa specificazione, nella comunicazione da darsi al locatore circa la cessione del contratto, della coeva cessione d’azienda; ben diversamente in sentenza si dice che di tale cessione non si ricava dagli atti alcuna univoca prova ed in tale contesto argomentativo si rileva, quale mero elemento di conferma dell’insussistenza in fatto di tale cessione, che di essa nemmeno si fa menzione nella detta comunicazione. Nella restante parte la censura ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. è prospettata all’esito di una diversa ricostruzione del fatto e rimane dunque estranea al relativo paradigma ─ e ciò sia detto a prescindere dai già svolti rilievi circa l’inammissibilità della censura anche in tale diversa prospettiva. Va ricordato, infatti, che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013). In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. 19. L’inammissibilità del secondo motivo avrebbe dovuto ugualmente predicarsi per la palese inosservanza dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non fornendosi nella censura l’indicazione specifica dei documenti su cui essa si fonda (secondo i criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: v. ex multis, Cass. Sez. U. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, nonché Cass. Sez. U. n. 8950 del 2022). Si rinviene, tra parentesi, solo l’indicazione della posizione dei documenti (quietanze) tra gli allegati al ricorso per cassazione (n. 14), ma non anche alcuna indicazione: a) del lo ro specifico contenuto (nemmeno attraverso riproduzione indiretta, in secondo caso con precisazione della parte corrispondente del documento o dell'atto di cui trattasi: v. ex multis Cass. 04/09/2008, n. 22308; Cass.Sez. U. 02/12/2008, n. 28547; Cass. 24/03/2010, n. 7061); b) del se, quando e come essi furono prodotte in primo grado e poi in appello. Ne consegue che questa Corte è inammissibilmente delegata a rintracciare nel documento quello che potrebbe sorreggere il motivo, così venendo investita di una inammissibile opera di supplenza di un onere che doveva assolvere il ricorrente. 20. L’inammissibilità delle censure emerge peraltro anche sotto altri profili. 20.1. Quanto a quella di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ─ ricordato in premessa che essa può essere dedotta in sede di legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(v. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016 , in motivazione, e da ultimo, ex multis , Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020 ) ─ deve osservarsi che non si rinviene in sentenza, né è individuata in ricorso, alcuna affermazione nei sensi che legittimerebbero una tale critica; la Corte di merito, invero, non ha affatto negato alle «ricevute prodotte in atti» valore di prova per effetto di una comparazione con altre emergenze e l’attribuzione ad esse di un valore diverso da quello di prova legale ma ben diversamente ha negato che dal fatto la cui prova ha pur implicitamente riconosciuto da esse derivare (ossia ricezione delle somme ivi indicate) potesse anche risalirsi alla piena prova della causale di quel pagamento (ossia alla prova della effettiva accettazione della cessione del contratto di locazione), e ciò in ragione del rilievo che «le circostanze che hanno accompagnato l’incasso dell’assegno (il cui importo veniva trattenuto dai locatori ad altro titolo) ed il rilascio delle due ricevute prodotte in atti sono tutt’altro che univoche». Tale ratio decidendinon è colta dal motivo. Mette conto comunque rilevare che se è vero che la quietanza, non disconosciuta, fa piena prova della provenienza dal soggetto che l’ha sottoscritta della dichiarazione di aver ricevuto la somma ivi indicata, dichiarazione a sua volta avente valore di confessione stragiudiziale alla parte, con pienaefficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione (v. da ultimo Cass. n. 5945 del 28/02/2023 ), è altrettanto vero che tale efficacia probatoria non copre ─ salvo che non risulti una espressa imputazione del pagamento, del che come detto, non è però offerta nella specie alcuna specifica indicazione rispettosa degli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. ─ anche l’ulteriore inferenza probatoria che la parte intende ricavarne circa la causale di quel pagamento e le motivazioni che hanno spinto il dichiarante a riceversi il pagamento medesimo. 20.2. La successiva correlata censura di violazione dell’art. 2727 cod. civ. si appalesa eccentrica e mal posta.La Corte d’appello non ha affatto posto a base della propria decisione l’esistenza di prove presuntive, ma ha al contrario motivatamente evidenziato l’insufficienza delle prove offerte a dimostrare la dedotta accettazione, da parte dei locatori, della operata cessione del contratto di locazione. Si tratta, dunque, di una valutazione di inefficacia dimostrativa degli elementi di prova offerta, che è tipica attività di merito sindacabile solo per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. La critica proposta, inve ce , si risolve nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica che, secondo i ricorrenti, avrebbe potuto e dovuto trarsi da quegli elementi, ma in tal modo si è lontani dal piano della prospettata violazione di legge, ravvisabile soltanto quando è il giudice che tale inferenza postuli e il ricorrente lamentiche, fermi i fatti considerati e la regola inferenziale presupposta dal giudice, non siano rispettati i caratteri della gravità, concordanza e precisione dei fatti consi derati (v. Cass. Sez. U.24/01/2018, n. 1785; Cass. 29/03/2022, n. 10146). Nel caso di specie, al contrario, il giudice ha escluso di poter operare una inferenza probabilistica che dai fatti noti (quelli rappresentati dai documenti acquisiti) fa cesse risalire a quello ignoto della accettazione della cessione del contratto. Nel dedurre il contrario il ricorrente non fa altro che proporre e inammissibilmentesollecitare una diversa valutazione delle prove. 21. Anche i l terzo motivo avrebbe dovuto dirsi comunque inammissibile per l’inosservanza dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Anche in tal caso non si fornisce indicazione specifica dei documenti su cui essa si fonda (secondo i criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte già sopra richiamata ) . Si rinviene, tra parentesi, solo l’indicazione della posizione di uno dei documenti (Mod. F23) tra gli allegati al ricorso per cassazione (n. 11), ma non anche alcuna indicazione: a) dello specifico contenuto di tale documento; b) del se, quando e come esso fu prodotto in primo grado e poi in appello. Segue poi, quasi alla fine della illustrazione del motivo, l’indicazione, tra partentesi, di un «Doc. 1 Fasc. 1 Grado», ma non si comprende a quale tra i tre documenti prima menzionati (Mod. F23, Fattura n. 4 del 2011, Contratto di locazione originario) tale indicazione vada correlata. Occorre peraltro rilevare che, in motivazione, la Corte d’appello dà espressamente atto di aver esaminato «gli atti degli organi fiscali ed amministrativi» esprimendo una valutazione di inconducenza per non risultare da essi un subentro nell’attività già in essere, ma solo la chiusura della prima e l’inizio di altra attività; come detto, in sentenza si fa anche espressa menzione della fatt. n.4 del 2011. A fronte, dunque, di tale motivazione la denuncia di omesso esame si appalesa da un lato generica in quanto riferita al modulo di versamento fiscale, atteso che, in disparte la già rilevata inosservanza degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., essa avrebbe richiesto anche la specificazione che altri e diversi sono i documenti fiscali cui si fa riferimento in sentenza; dall’altro, come detto, anche manifestamente infondata là dove è riferita alla fatt. n. 4 del 2011 che, come detto, deveinvece considerarsi tenuta presente dal l a Corte d’appello all’interno del complessivo materiale documentale preso in esame. 22. Anche il quarto motivo avrebbe dovuto dirsi comunque inammissibile, sotto diversi profili. Anzitutto per la sovrapposizione, anche in tal caso, di censure eterogenee e incompatibili. La violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è dedotta in termini del tutto generici e comunque estranei al già ricordato paradigma del relativo vizio quale chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 11892 del 2016 ; Cass.18 Sez. U. n. 16598 del 2016; Id. n. 20867 del 2020) e si risolve nella mera iterata sollecitazione diuna rivalutazione della quaestio facti per come ricostruita dal giudice di merito. La prospettazione della violazione dell’art. 2112 cod. civ. appare poi del tutto eccentrica postulandosi con essa un accertamento in fatto (trasferimento d’azienda) del tutto diverso da quello posto a fondamento della sentenza, donde la sua palese inammissibilità per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (valgano in proposito le medesime considerazioni già svolte con riferimento al primo motivo, al termine del relativo scrutinio: v. supra, par. 18, penultimo capoverso). 23. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente in data 29 agosto 2023, ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma primo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. 24. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato , con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 25. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. rigettail ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 11