CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01358/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento indicato in epigrafe emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza dello stesso in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in esecuzione, riscontrandosi la riproposizione - in chiave oppositiva - di analoga istanza decisa con ordinanza del 15 marzo 2023, avversò la quale era stato proposto ricorso per cassazione, a sua volta, dichiarato inammissibile con ordinanza del 3 luglio 2023; RILEVATO che il ricorso, denunziando, con un primo motivo, manifesta illogicità della motivazione e inosservanza dell'art. 666, commi 2 e 4, cod. proc. pen., pone censure che negano le condizioni di legge per la declaratoria di illegittimità, senza confrontarsi con l'ambito applicativo dell'insegnamento, secondo cui i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, divenuti formalmente irrevocabili, precludono, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum, finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possano realmente qualificarsi come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti o preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione (fra le altre, Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394 - 01); che i rilievi, anziché rappresentare la prospettazione di tale novum, si soffermano sulle ragioni processuali dell'inammissibilità del precedente ricorso per cassazione, che però non escludono la formazione del giudicato nel senso sopra precisato; mentre, per il resto, tramite i due successivi motivi, il ricorso si limita a censurare il contenuto sostanziale della precedente decisione in sede di esecuzione, così continuando a non rappresentare le ragioni per cui la dichiarazione di inammissibilità impugnata in questa sede dovrebbe risultare non consentita; RITENUTO pertanto, che il ricorso, in ragione della sua manifesta infondatezza, deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il