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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33972/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11659/2019R.G. proposto da P.M.P. [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatoin Roma, largo Messico n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliat o per legge TRANSAZIONE r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 178/2019della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 19 febbraio2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per la verifica di vizi dell’opera e difetti di costruzione di un immobile destinato a museo oggetto di lavori affidati in appalto alla società P.M.P. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (in appresso, per brevità: P.M.P.) sotto la direzione di un raggruppamento di professionisti composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’Università del Salento promosse innanzi il Tribunale di Lecce accertamento tecnico preventivo, definito con un accordo transattivo con cui la P.M.P. assunsel’obbligo di eseguire gli interventi, individuati dal consulente tecnico di ufficio, di ripristino dell’immobile, danneggiato da infiltrazioni di acqua cagionate dal non regolare compimento dei lavori appaltati.

2. In seguito, l’[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi la medesima A.G.la P.M.P., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando domanda di risoluzione della transazione per inadempimento della società e di r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni al cespite, inclusi quelli provocati dalla mancata effettuazione degli interventi previsti nell’atto transattivo.

Resistetteroattivamente alla lite gli evocati professionisti.

Si costituì anche la P.M.P. la quale, oltre a contestare le avverse richieste, dedussedi aver subappaltato l’esecuzione dei lavori oggetto di transazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (in appresso, per brevità: G.L.G.), nei cui riguardi, previa autorizzazione al la chiamata in causa, spiegò in via riconvenzionale, per l’ipotesi di accoglimento della domanda attorea, domandedi risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto,di risarcimento dei danni cagionati all’immobile nonché di manleva da ogni responsabilità in caso di soccombenza.

Instaurato il contraddittorio, la G.L.G. - per quanto ancora qui d’interesse - propo se domanda riconvenzionale di condanna della P.M.P. al pagamento del corrispettivo dovuto in forza del subappalto e chiese l’a utorizzazione alla chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni S.p.A. onde essere manlevata in caso di soccombenza.

Disposta ed espletata la nuova chiamata in causa, si costituì la [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni S.p.A. invocando, tra l’altro, il rigetto della domanda di manleva per difetto di copertura assicurativa.

3. La sentenza resa all’esito del giudizio di prime cure dichiarò risolta la transazione e condann ò la P.M.P. al pagamento di euro 112.400 in favore dell’Università del Salento; dichiar ò risolto il contratto di subappalto intercorso tra la P.M.P. e la G.L.G. ma rigettò le ulteriori domande proposte dalla prima nei confronti della seconda nonché, per conseguenza, la domanda formulata dalla G.L.G. nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni S.p.A..

4. La decisione in epigrafe indicata ha respinto l’appello spiegato dalla P.M.P. e condannato questa alla refusione delle spese di lite in favore della Università e della società assicuratrice. r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Ricorre per cassazione la P.M.P., articolando tre motivi; con distinti controricorsi, resistono l’Università del Salento e la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre alcuna attività processuale nel grado svolgono la G.L.G. (cui il ricorso è stato ritualmente rinotificato, in ottemperanza ad ordine impartito da questa Corte con ordinanza n. 19038/2021 del 6 luglio 2021), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6. La ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 1976 cod. civ. per mancato riconoscimento della natura novativa dell’atto di transazione», si censura la pronuncia declaratoria di risoluzione dell’atto di transazione, in thesi fondata sull’erronea attribuzione di natura non novativa alla transazione de qua.

1.1. Il motivoè inammissibile, poiché si limita a sollecitare questa Corte ad una differente esegesi della pattuizione transattiva, senza prospettare l’inosservanza di alcuno specifico criterio normativo di ermeneutica negoziale.

Ed è noto che in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rapprese ntare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (ex plurimis, cfr. Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 10/02/2015, n. 2465).

Nel caso, l’argomentare del ricorrente si concreta nel prospettare un differente apprezzamento degli elementi già considerati dalla Corte di appello ai fini della qualificazione del contratto come transazione non novativa, cioè a dire nella mera contrapposizione di una propria esegesi rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata: ma una doglianza così articolata non è ammissibile in questa sede, dacché «quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra» (espressamente, sul punto, Cass.27/06/2018, n. 16987; Cass. 28/11/2017, n. 28319; Cass.15/11/2017, n. 27136; Cass. 10/02/2015, n. 2465). 2.Il secondo motivo critica l’omesso accoglimento della domanda di manleva proposta nei riguardi della G.L.G., denunciando violazione dell’art. 1670 cod. civ. asseritamente rilevante ai sensi dei numm. 3e 5 dell’art. 360, primo comma, del codice di rito.

Premesso di aver proposto domanda risarcitoria nei confronti della subappaltatrice e, per il caso di soccombenza verso l’Università, domanda di manleva, la società ricorrente assume che «l’appaltatore, chiamato a risarcire il danno patito dal committente quale conseguenza della realizzazione dell’opera» ha «titolo ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore» poiché «il danno patito dall’appaltatore costituisce conseguenza dell’inadempimento del subappaltatore rispetto agli obblighi negoziali relativi al rapporto con l’appaltatore».

Tanto precisato, sostiene che nella vicendain parola «la condanna dell’appaltatore al risarcimento del danno provocato all’Università del Salento a causa dell’inesatta esecuzione dell’opera costituisce conseguenza sicura, dal punto di vista eziologico, della condotta r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] operativa del subappaltatore», tanto evincendosi dall’art. 1670 cod. civ., ragion per cui alla risoluzione del contratto di subappalto per inadempimento della G.L.G. doveva far seguito l’accoglimento della domanda di manleva, invece rigettata.

2.1. La doglianza non può trovare accoglimento , in quanto non attinge la ratio decidendi fondante la statuizione gravata.

Ed invero, seppur con motivazionea tratti ridondante (in specie, la diffusa dissertazione sulla diversità tra garanzia propria ed impropria), la Corte di appello, nel prestare condivisione al percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure (più volte richiamato), ha disatteso l’istanza dell’appaltatore per mancato assolvimento dell’onere della prova del quantum della esercitata pretesa risarcitoria e di manleva, sicché resta irrilevante, in concreto, ogni approfondimento della natura della garanzia azionata.

In dettaglio, il giudice territoriale ha tenuto correttamente distinta l’obbligazione a carico della P.M.P. nei confronti dell’Ateneo «per i danni ascrivibili ai gravi difetti dell’opera già palesatisi alla data di sottoscrizione dell’atto di transazione (e, quindi, ben prima del contratto di subappalto)» dalla obbligazione gravante sulla G.L.G., derivante dall’inadempimento del contratto di subappalto.

Ed è proprio il peculiare atteggiarsi in concreto della vicenda dannosa (connotata dall’affastellarsi, in sequenza temporale, di pregiudizi all’immobile di diversa matrice eziologica, i primi cagionati dai difetti dell’opera costruita dalla P.M.P., i successivi dalla mancata effettuazione degli interventi di ripristino subappaltati alla G.L.G.) che rende non condivisibile la tesi del ricorrente, laddove postula una automatica e indefettibile discendenza della condanna dell’appaltatore dall’inadempimento della G.L.G. agli impegni assunti con il subappalto sempre che si possa predicare l’esatta coincidenza di questi con quelli assunti con la transazione con la committente originaria. r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] negazione di questo nesso di necessaria consequenzialità, lungi dal configurare violazione del dettato dell’art. 1670 cod. civ., risulta, pertanto, ineccepibile prodromo del rigetto della domanda, giustificato dalla mancata dimostrazione (si precisa, a chiarimento ed integrazione della motivazione della sentenza impugnata) degli specifici pregiudizi causalmente riferibili alla omessa o inesatta effettuazione dei lavori di ripristino che in concreto sono stati oggetto di subappalto, dunque solo in quanto tali ascrivibili alla G.L.G..

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione del principio della soccombenza, per avere la sentenza gravata «irragionevolmente condannato la P.M.P. al pagamento delle spese processuali nei confronti della Assicurazioni generali S.p.A. benché detta compagnia fosse stata chiamata in causa dalla G.L.G.» rimasta soccombente sulla domanda di risoluzione del contratto di subappalto.

3.1. Il motivo è infondato.

In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto dellespese di lite - il rimborso dellespese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere postoa carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate: in tal caso, infatti, l’onere della rivalsa dellespese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l’attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale è rimasto coinvolto il terzo (orientamento consolidato: da ultimo, Cass. 14/01/2022, n. 1123; Cass.01/07/2021, n. 18710; Cass. 06/12/2019, n. 31889) .

Di tale principio di diritto la sentenza gravata ha fatto corretta applicazione: la evocazione in lite della [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni S.p.A. ad opera della G.L.G. si è resa necessaria in conseguenza della richiesta r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di pagamento delle somme (e non già della domanda di risoluzione del contratto di subappalto) nei suoi riguardi proposta dalla P.M.P. sicché, risultata detta pretesa destituita di fondamento, quest’ultima è stata legittimamente condannata alla refusione delle spese di lite anche in favore della società assicuratrice.

4. Rigettato il ricorso, le spese del grado seguono la soccombenza.

5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Università del Salento in euro 6.500 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e in favore della [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni S.p.A. in euro 6.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2 002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11659/2019R.G. proposto da P.M.P. [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatoin Roma, largo Messico n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliat o per legge TRANSAZIONE r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 178/2019della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 19 febbraio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per la verifica di vizi dell’opera e difetti di costruzione di un immobile destinato a museo oggetto di lavori affidati in appalto alla società P.M.P. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (in appresso, per brevità: P.M.P.) sotto la direzione di un raggruppamento di professionisti composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’Università del Salento promosse innanzi il Tribunale di Lecce accertamento tecnico preventivo, definito con un accordo transattivo con cui la P.M.P. assunsel’obbligo di eseguire gli interventi, individuati dal consulente tecnico di ufficio, di ripristino dell’immobile, danneggiato da infiltrazioni di acqua cagionate dal non regolare compimento dei lavori appaltati. 2. In seguito, l’[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi la medesima A.G.la P.M.P., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando domanda di risoluzione della transazione per inadempimento della società e di r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni al cespite, inclusi quelli provocati dalla mancata effettuazione degli interventi previsti nell’atto transattivo. Resistetteroattivamente alla lite gli evocati professionisti. Si costituì anche la P.M.P. la quale, oltre a contestare le avverse richieste, dedussedi aver subappaltato l’esecuzione dei lavori oggetto di transazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (in appresso, per brevità: G.L.G.), nei cui riguardi, previa autorizzazione al la chiamata in causa, spiegò in via riconvenzionale, per l’ipotesi di accoglimento della domanda attorea, domandedi risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto,di risarcimento dei danni cagionati all’immobile nonché di manleva da ogni responsabilità in caso di soccombenza. Instaurato il contraddittorio, la G.L.G. - per quanto ancora qui d’interesse - propo se domanda riconvenzionale di condanna della P.M.P. al pagamento del corrispettivo dovuto in forza del subappalto e chiese l’a utorizzazione alla chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni S.p.A. onde essere manlevata in caso di soccombenza. Disposta ed espletata la nuova chiamata in causa, si costituì la [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni S.p.A. invocando, tra l’altro, il rigetto della domanda di manleva per difetto di copertura assicurativa. 3. La sentenza resa all’esito del giudizio di prime cure dichiarò risolta la transazione e condann ò la P.M.P. al pagamento di euro 112.400 in favore dell’Università del Salento; dichiar ò risolto il contratto di subappalto intercorso tra la P.M.P. e la G.L.G. ma rigettò le ulteriori domande proposte dalla prima nei confronti della seconda nonché, per conseguenza, la domanda formulata dalla G.L.G. nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni S.p.A.. 4. La decisione in epigrafe indicata ha respinto l’appello spiegato dalla P.M.P. e condannato questa alla refusione delle spese di lite in favore della Università e della società assicuratrice. r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Ricorre per cassazione la P.M.P., articolando tre motivi; con distinti controricorsi, resistono l’Università del Salento e la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre alcuna attività processuale nel grado svolgono la G.L.G. (cui il ricorso è stato ritualmente rinotificato, in ottemperanza ad ordine impartito da questa Corte con ordinanza n. 19038/2021 del 6 luglio 2021), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. La ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 1976 cod. civ. per mancato riconoscimento della natura novativa dell’atto di transazione», si censura la pronuncia declaratoria di risoluzione dell’atto di transazione, in thesi fondata sull’erronea attribuzione di natura non novativa alla transazione de qua. 1.1. Il motivoè inammissibile, poiché si limita a sollecitare questa Corte ad una differente esegesi della pattuizione transattiva, senza prospettare l’inosservanza di alcuno specifico criterio normativo di ermeneutica negoziale. Ed è noto che in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rapprese ntare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (ex plurimis, cfr. Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 10/02/2015, n. 2465). Nel caso, l’argomentare del ricorrente si concreta nel prospettare un differente apprezzamento degli elementi già considerati dalla Corte di appello ai fini della qualificazione del contratto come transazione non novativa, cioè a dire nella mera contrapposizione di una propria esegesi rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata: ma una doglianza così articolata non è ammissibile in questa sede, dacché «quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra» (espressamente, sul punto, Cass.27/06/2018, n. 16987; Cass. 28/11/2017, n. 28319; Cass.15/11/2017, n. 27136; Cass. 10/02/2015, n. 2465). 2.Il secondo motivo critica l’omesso accoglimento della domanda di manleva proposta nei riguardi della G.L.G., denunciando violazione dell’art. 1670 cod. civ. asseritamente rilevante ai sensi dei numm. 3e 5 dell’art. 360, primo comma, del codice di rito. Premesso di aver proposto domanda risarcitoria nei confronti della subappaltatrice e, per il caso di soccombenza verso l’Università, domanda di manleva, la società ricorrente assume che «l’appaltatore, chiamato a risarcire il danno patito dal committente quale conseguenza della realizzazione dell’opera» ha «titolo ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore» poiché «il danno patito dall’appaltatore costituisce conseguenza dell’inadempimento del subappaltatore rispetto agli obblighi negoziali relativi al rapporto con l’appaltatore». Tanto precisato, sostiene che nella vicendain parola «la condanna dell’appaltatore al risarcimento del danno provocato all’Università del Salento a causa dell’inesatta esecuzione dell’opera costituisce conseguenza sicura, dal punto di vista eziologico, della condotta r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] operativa del subappaltatore», tanto evincendosi dall’art. 1670 cod. civ., ragion per cui alla risoluzione del contratto di subappalto per inadempimento della G.L.G. doveva far seguito l’accoglimento della domanda di manleva, invece rigettata. 2.1. La doglianza non può trovare accoglimento , in quanto non attinge la ratio decidendi fondante la statuizione gravata. Ed invero, seppur con motivazionea tratti ridondante (in specie, la diffusa dissertazione sulla diversità tra garanzia propria ed impropria), la Corte di appello, nel prestare condivisione al percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure (più volte richiamato), ha disatteso l’istanza dell’appaltatore per mancato assolvimento dell’onere della prova del quantum della esercitata pretesa risarcitoria e di manleva, sicché resta irrilevante, in concreto, ogni approfondimento della natura della garanzia azionata. In dettaglio, il giudice territoriale ha tenuto correttamente distinta l’obbligazione a carico della P.M.P. nei confronti dell’Ateneo «per i danni ascrivibili ai gravi difetti dell’opera già palesatisi alla data di sottoscrizione dell’atto di transazione (e, quindi, ben prima del contratto di subappalto)» dalla obbligazione gravante sulla G.L.G., derivante dall’inadempimento del contratto di subappalto. Ed è proprio il peculiare atteggiarsi in concreto della vicenda dannosa (connotata dall’affastellarsi, in sequenza temporale, di pregiudizi all’immobile di diversa matrice eziologica, i primi cagionati dai difetti dell’opera costruita dalla P.M.P., i successivi dalla mancata effettuazione degli interventi di ripristino subappaltati alla G.L.G.) che rende non condivisibile la tesi del ricorrente, laddove postula una automatica e indefettibile discendenza della condanna dell’appaltatore dall’inadempimento della G.L.G. agli impegni assunti con il subappalto sempre che si possa predicare l’esatta coincidenza di questi con quelli assunti con la transazione con la committente originaria. r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] negazione di questo nesso di necessaria consequenzialità, lungi dal configurare violazione del dettato dell’art. 1670 cod. civ., risulta, pertanto, ineccepibile prodromo del rigetto della domanda, giustificato dalla mancata dimostrazione (si precisa, a chiarimento ed integrazione della motivazione della sentenza impugnata) degli specifici pregiudizi causalmente riferibili alla omessa o inesatta effettuazione dei lavori di ripristino che in concreto sono stati oggetto di subappalto, dunque solo in quanto tali ascrivibili alla G.L.G.. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione del principio della soccombenza, per avere la sentenza gravata «irragionevolmente condannato la P.M.P. al pagamento delle spese processuali nei confronti della Assicurazioni generali S.p.A. benché detta compagnia fosse stata chiamata in causa dalla G.L.G.» rimasta soccombente sulla domanda di risoluzione del contratto di subappalto. 3.1. Il motivo è infondato. In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto dellespese di lite - il rimborso dellespese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere postoa carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate: in tal caso, infatti, l’onere della rivalsa dellespese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l’attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale è rimasto coinvolto il terzo (orientamento consolidato: da ultimo, Cass. 14/01/2022, n. 1123; Cass.01/07/2021, n. 18710; Cass. 06/12/2019, n. 31889) . Di tale principio di diritto la sentenza gravata ha fatto corretta applicazione: la evocazione in lite della [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni S.p.A. ad opera della G.L.G. si è resa necessaria in conseguenza della richiesta r.g. n. 11659/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di pagamento delle somme (e non già della domanda di risoluzione del contratto di subappalto) nei suoi riguardi proposta dalla P.M.P. sicché, risultata detta pretesa destituita di fondamento, quest’ultima è stata legittimamente condannata alla refusione delle spese di lite anche in favore della società assicuratrice. 4. Rigettato il ricorso, le spese del grado seguono la soccombenza. 5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Università del Salento in euro 6.500 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e in favore della [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni S.p.A. in euro 6.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2 002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente d
Sentenza Cassazione n. 33972/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris