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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37740/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 16 giugno 2022 la Corte di appello di Bari, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 31 gennaio 2018 del Tribunale di Trani, ha ridotto a due anni la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate alla stessa imputata e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena sospesa di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, adducendo che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che l'elemento soggettivo del fatto in contestazione sia il dolo generico, laddove invece come si trae dalla stessa contestazione, sarebbe richiesto il dolo specifico, che nella specie non ricorrerebbe alla luce del contegno tenuto dall'imputata (non risultando neppure la prova di un danno patrimoniale per i creditori), e non avendo la Corte di merito motivato sul primo motivo di appello.

2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito non avrebbe argomentato sulla chiesta riqualificazione del fatto sub specie della bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti, rimanendo assorbito il secondo motivo.

1. L'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., prevede due fattispecie alternative di bancarotta fraudolenta documentale, ossia quella di sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (anche nella forma dell'omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904).

Nel caso in esame, a fronte della contestazione della tenuta dei libri e delle altre scritture contabili della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, tuttavia contemplando pure il fine di procurare a sé un profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e indicando la condotta ascritta all'Asseliti nell'aver tenuto il libro giornale per un solo esercizio, senza compilare, tenere o aggiornare le altre scritture e i documenti (elencati in imputazione), la Corte di merito ha affermato la responsabilità della Asseliti per il fatto in imputazione, ritenendo che nella specie ricorra un'ipotesi di irregolare tenuta della contabilità che - come esposto - richiede il dolo generico.

Tuttavia, la bancarotta fraudolenta per sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (o omessa tenuta) - per cui è prescritto il dolo specifico - ricorre anche quando l'oggetto materiale della condotta si individui soltanto in parte dei libri o delle altre scritture di cui all'art. 216, cit., come si trae con evidenza dalla lettera della stessa norma incriminatrice (cfr. art. 216, comma primo, n. 2, cit.:«in tutto o in parte») (cfr. Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021 - dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282644 - 01); e nella specie, dalla motivazione della sentenza impugnata - che, ritenendo le omissioni in contestazione, ha rimarcato la «pluralità della macroscopiche mancanze» della ricorrente nella tenuta della contabilità, perduranti nel tempo - non può comprendersi con chiarezza se, sulla scorta degli elementi in atti, sia stata ritenuta l'omessa tenuta anche parziale della contabilità ovvero la fraudolenta tenuta di essa.

Il che non consente - in ragione del diverso elemento soggettivo prescritto per le due distinte ipotesi - di ritenere conforme a legge l'affermazione di responsabilità per il fatto in imputazione, ritenuto commesso con dolo generico.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, affinché provveda anzitutto alla compiuta ricostruzione della fattispecie concreta, necessaria al fine della corretta qualificazione giuridica di essa, e segnatamente al fine di chiarire se ricorra una delle due fattispecie alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., anche alla luce del diverso elemento soggettivo per esse prescritto (nei termini appena sopra esposti), rimanendo assorbita ogni ulteriore censura.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 giugno 2022 la Corte di appello di Bari, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 31 gennaio 2018 del Tribunale di Trani, ha ridotto a due anni la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate alla stessa imputata e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena sospesa di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, adducendo che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che l'elemento soggettivo del fatto in contestazione sia il dolo generico, laddove invece come si trae dalla stessa contestazione, sarebbe richiesto il dolo specifico, che nella specie non ricorrerebbe alla luce del contegno tenuto dall'imputata (non risultando neppure la prova di un danno patrimoniale per i creditori), e non avendo la Corte di merito motivato sul primo motivo di appello. 2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito non avrebbe argomentato sulla chiesta riqualificazione del fatto sub specie della bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti, rimanendo assorbito il secondo motivo. 1. L'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., prevede due fattispecie alternative di bancarotta fraudolenta documentale, ossia quella di sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (anche nella forma dell'omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso in esame, a fronte della contestazione della tenuta dei libri e delle altre scritture contabili della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, tuttavia contemplando pure il fine di procurare a sé un profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e indicando la condotta ascritta all'Asseliti nell'aver tenuto il libro giornale per un solo esercizio, senza compilare, tenere o aggiornare le altre scritture e i documenti (elencati in imputazione), la Corte di merito ha affermato la responsabilità della Asseliti per il fatto in imputazione, ritenendo che nella specie ricorra un'ipotesi di irregolare tenuta della contabilità che - come esposto - richiede il dolo generico. Tuttavia, la bancarotta fraudolenta per sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (o omessa tenuta) - per cui è prescritto il dolo specifico - ricorre anche quando l'oggetto materiale della condotta si individui soltanto in parte dei libri o delle altre scritture di cui all'art. 216, cit., come si trae con evidenza dalla lettera della stessa norma incriminatrice (cfr. art. 216, comma primo, n. 2, cit.:«in tutto o in parte») (cfr. Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021 - dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282644 - 01); e nella specie, dalla motivazione della sentenza impugnata - che, ritenendo le omissioni in contestazione, ha rimarcato la «pluralità della macroscopiche mancanze» della ricorrente nella tenuta della contabilità, perduranti nel tempo - non può comprendersi con chiarezza se, sulla scorta degli elementi in atti, sia stata ritenuta l'omessa tenuta anche parziale della contabilità ovvero la fraudolenta tenuta di essa. Il che non consente - in ragione del diverso elemento soggettivo prescritto per le due distinte ipotesi - di ritenere conforme a legge l'affermazione di responsabilità per il fatto in imputazione, ritenuto commesso con dolo generico. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, affinché provveda anzitutto alla compiuta ricostruzione della fattispecie concreta, necessaria al fine della corretta qualificazione giuridica di essa, e segnatamente al fine di chiarire se ricorra una delle due fattispecie alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., anche alla luce del diverso elemento soggettivo per esse prescritto (nei termini appena sopra esposti), rimanendo assorbita ogni ulteriore censura. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dell
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