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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 19328/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Roma in relazione al reato di cui all'art.624, 625 n.2 e 7 cod. pen.

Con unico motivo lamentano, rispettivamente, mancanza di moivazione e insufficienza della motivazione per relationem, la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancata esclusione della recidiva, precisando che non erano stati rinunciati i motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio.

2. Con memoria ritualmente depositata [OSCURATO:PERSONA] ha articolato motivi nuovi con i quali ha richiesto dichiararsi l'improcedibilità della azione penale per difetto di querela, a seguito della entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA].

3. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (quale il motivo proposto dal Fiorentino).

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.

4. Quanto ai motivi nuovi presentati dal Fiorentino, si rileva che la sentenza è stata pronunciata in data 19 dicembre 2022 e quindi anteriormente alla entrata in vigore della riforma cd Cartabia, né può farsi valere una causa di improcedibilità sopravvenuta, attesa l'originaria inammissibilità del ricorso per Cassazione.

La sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché inidonea ad incidere sul c.d.

" giudicato sostanziale" (Sez.

U., n.41050 del 21/6/2018, Salatino, Rv.273551).

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Roma in relazione al reato di cui all'art.624, 625 n.2 e 7 cod. pen. Con unico motivo lamentano, rispettivamente, mancanza di moivazione e insufficienza della motivazione per relationem, la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancata esclusione della recidiva, precisando che non erano stati rinunciati i motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio. 2. Con memoria ritualmente depositata [OSCURATO:PERSONA] ha articolato motivi nuovi con i quali ha richiesto dichiararsi l'improcedibilità della azione penale per difetto di querela, a seguito della entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (quale il motivo proposto dal Fiorentino). Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti. 4. Quanto ai motivi nuovi presentati dal Fiorentino, si rileva che la sentenza è stata pronunciata in data 19 dicembre 2022 e quindi anteriormente alla entrata in vigore della riforma cd Cartabia, né può farsi valere una causa di improcedibilità sopravvenuta, attesa l'originaria inammissibilità del ricorso per Cassazione. La sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché inidonea ad incidere sul c.d. " giudicato sostanziale" (Sez. U., n.41050 del 21/6/2018, Salatino, Rv.273551). 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 I
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