Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2013
ECLI:EU:C:2013:867
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
12 dicembre 2013 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento di procedura – Articoli 53, paragrafo 2, e 99 – Risposta a una questione sollevata in via pregiudiziale chiaramente deducibile dalla giurisprudenza – Domanda manifestamente irricevibile – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) – Articolo 3 – Imposizione di una tassa di concessione governativa nell’ipotesi di contratto di abbonamento telefonico – Tassa non applicata nell’ipotesi di carta telefonica prepagata – Articolo 102 TFUE»
Nella causa C‑355/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione
tributaria regionale dell’Umbria (Italia), con decisione del 18 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2013,
nel procedimento
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Perugia
,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da J.‑L. da [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G. Arestis (relatore) e J.‑C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente agli
articoli 53, paragrafo 2, e 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21), nonché dell’articolo 102 TFUE.
2
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e l’Agenzia
delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Perugia (in prosieguo: «l’Agenzia») riguardo al rifiuto di quest’ultima di rimborsare
la tassa sulle attività svolte nel contesto di una concessione governativa (in prosieguo: la «TCG») versata dall’[OSCURATO:PERSONA] in
forza di un contratto di abbonamento sottoscritto presso un fornitore nazionale di servizi di telefonia.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3
Conformemente al considerando 5 della direttiva autorizzazioni, quest’ultima «si applica alla concessione dei diritti d’uso
delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica,
generalmente a pagamento. L’uso personale di apparecchiature terminali radio, basato sull’uso non esclusivo di frequenze radio
specifiche da parte di un utente e non connesso con un’attività economica, come l’uso da parte di radioamatori di una [OSCURATO:PERSONA] (CB), non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica e non è pertanto contemplato
dalla presente direttiva. Siffatto uso è contemplato nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento
della loro conformità [GU L 91, pag. 10]».
4
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni prevede quanto segue:
«La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica».
5
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva definisce la nozione di «autorizzazione generale» come «un quadro
normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica
e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione
elettronica, conformemente alla presente direttiva».
6
L’articolo 3 di detta direttiva, rubricato «Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica»,
dispone quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni
stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di
comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’articolo 46, paragrafo 1 del trattato
[CE].
2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi
specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione
generale. All’impresa interessata può essere imposto l’obbligo di notifica, ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita
o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che
derivano dall’autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel
rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all’autorità nazionale di regolamentazione da una
persona fisica o giuridica, dell’intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché
alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all’autorità in questione di tenere un registro
o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari
per identificare il prestatore del servizio, come ad esempio i numeri di registrazione della società, e i suoi referenti,
al relativo indirizzo e ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonché alla probabile data di inizio dell’attività».
Il diritto italiano
7
L’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 641/1972, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative,
del 26 ottobre 1972 (supplemento ordinario alla GURI n. 292, dell’11 novembre 1972, in prosieguo: il «DPR n. 641/1972»), dispone
quanto segue:
«I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa sono soggetti alle [TCG] nella misura e nei
modi indicati nella tariffa stessa».
8
L’articolo 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale,
che prevede il pagamento di una somma mensile di EUR 5,12 per le utenze residenziali e di EUR 12,91 per le utenze affari per
qualsiasi «licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione per ogni mese di utenza», dispone quanto segue:
«1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone
di abbonamento.
2. Le modalità e i termini di versamento all’erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
(...)».
9
L’articolo 160 del decreto legislativo n. 259/2003, che istituisce il Codice delle comunicazioni elettroniche, del 1º agosto
2003 (supplemento ordinario alla GURI n. 214, del 15 settembre 2003, è redatto nei seguenti termini:
«1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio deve
essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero [delle poste e delle telecomunicazioni].
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10
Con ricorso depositato l’8 maggio 2009 dinanzi all’Agenzia, l’[OSCURATO:PERSONA] depositava un’istanza di rimborso della somma di EUR 9087,35,
che le era stata addebitata negli anni 2006, 2007 e 2008 ai sensi della TCG in forza dell’articolo 21 della tariffa allegata
al DPR n. 641/1972.
11
In esito al rigetto della sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA], il 19 marzo 2010, proponeva ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale
di Perugia, che dichiarava il suo ricorso irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire.
12
[OSCURATO:PERSONA] impugnava quindi quest’ultima decisione dinanzi alla commissione tributaria regionale dell’Umbria invocando, segnatamente,
l’incompatibilità della TCG con le direttive in materia di comunicazioni elettroniche nonché con diversi principi e libertà
fondamentali del diritto dell’Unione.
13
Ciò premesso, la commissione tributaria regionale dell’Umbria decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 160, D.Lgs. n. 259/2003, da cui insorge la tassa di concessione governativa secondo la tariffa dell’art. 21
DPR n. [641/1972] sia conforme all’articolo 3 della direttiva [autorizzazioni] che esclude nel regime liberalizzato delle
comunicazioni la potestà di controllo dell’autorità amministrativa da cui trae giustificazione il prelievo sull’utente del
servizio.
2) Se l’articolo 3, comma 2, del DM n. 33/1990, al quale rinvia l’art. 21 [della tariffa allegata al DPR n. 641/1972], come modificato
dall’art. 3, D.L. n. 151/1991, sia conforme al regime di libera concorrenza e al divieto previsto dall’articolo 102 del [TFUE]
di applicare nei rapporti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti.
3) Se il diverso importo della tassa di concessione governativa sulle utenze domestiche e quelle aziendali e la sua applicazione
sui soli contratti di abbonamento con esclusione del servizio prepagato sia[no] conformi ai criteri di ragionevolezza e di
appropriatezza e non ostacolino la formazione di un mercato concorrenziale».
Sulle questioni pregiudiziali
14
Nei limiti in cui il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa di uno Stato
membro con il diritto dell’Unione, occorre anzitutto ricordare che non è compito della Corte pronunciarsi, nell’ambito di
un procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di disposizioni di diritto nazionale con tali norme. Tuttavia, essa è competente
a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che gli consentano di pronunciarsi
su detta compatibilità per la definizione della causa della quale è adito (ordinanza del 15 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA],
C‑492/09, punto 19 e giurisprudenza ivi richiamata).
Sulla prima questione
15
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 della direttiva autorizzazioni vada
interpretato nel senso che osta ad una normativa quale quella relativa alla TCG.
16
Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente
desunta dalla giurisprudenza o non lascia adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito
l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. Tale disposizione va applicata nella presente
causa.
17
Occorre ricordare che, riguardo ad una questione sostanzialmente identica, la Corte ha ricordato, al punto 34 della menzionata
ordinanza [OSCURATO:PERSONA], che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, quest’ultima
si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. Inoltre, ai sensi del considerando
5 della direttiva medesima, essa si applica alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio soltanto qualora tale
uso implichi la fornitura di una rete o di un servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento.
18
Al punto 35 della menzionata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato, da una parte, che la TCG, in quanto tassa
sull’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, non ha, come base
imponibile, la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica e, dall’altra, che l’uso privato di un servizio
di telefonia mobile da parte di un abbonato non presuppone la fornitura di una rete o di un servizio di comunicazione elettronica,
ai sensi della direttiva autorizzazioni.
19
La Corte, ai punti 36 e 38 della menzionata ordinanza [OSCURATO:PERSONA],, ha quindi concluso che la direttiva autorizzazioni
non si applica ad una normativa come quella concernente la TCG e, conseguentemente, che la direttiva medesima non osta ad
un tributo come la TCG.
20
Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’articolo 3 della direttiva autorizzazioni va interpretato
nel senso che non osta ad una normativa come quella relativa alla TCG.
Sulla seconda questione
21
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando un atto introduttivo è manifestamente irricevibile,
la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
Tale disposizione va applicata nella presente causa.
22
Occorre ricordare che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale
impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso
spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenza del 18 luglio 2013, Sky Italia, C‑234/12,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30 e giurisprudenza ivi richiamata).
23
Le esigenze relative alla ricevibilità dei rinvii pregiudiziali valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza,
caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (sentenza cit. Sky Italia, punto 31).
24
Nel contesto della presente domanda di decisione pregiudiziale, il giudice del rinvio si limita a valutazioni di ordine generale
sull’eventuale impatto della TCG sulla concorrenza, astenendosi dal chiarire il nesso che potrebbe sussistere tra l’imposizione
di tale tributo ed eventuali distorsioni della concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni, al fine di consentire alla
Corte di pronunciarsi sull’eventuale applicazione dell’articolo 102 TFUE.
25
È giocoforza rilevare che, in una tale situazione, la Corte non può rispondere utilmente alla questione posta.
26
Pertanto, la seconda questione è manifestamente irricevibile.
Sulla terza questione
27
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se la differenza tra l’importo della TCG versata per le utenze
domestiche e quelle aziendali e la sua applicazione ai soli contratti di abbonamento, con esclusione del servizio prepagato,
siano conformi ai criteri di ragionevolezza e di appropriatezza e se l’imposizione di tale tassa non ostacoli la formazione
di un mercato concorrenziale.
28
Alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 22, è sufficiente rilevare che il giudice del rinvio si limita ad indicare,
al punto 10.1 della decisione di rinvio, che il divario tra gli utenti che sottoscrivono il contratto di abbonamento o adoperano
un servizio prepagato «determina una distorsione che influisce sulle scelte degli utenti e discrimina la presenza sul mercato
nazionale degli investitori comunitari rispetto agli altri [OSCURATO:PERSONA] dove il servizio in abbonamento non è soggetto a imposizione
in violazione del divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (…) stabilito dall’art[icolo] 56 [TFUE]», senza
fornire altri chiarimenti.
29
Di conseguenza, tale questione è anch’essa manifestamente irricevibile.
Sulle spese
30
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 3 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), va interpretato nel senso che non osta ad
una normativa nazionale come quella relativa alla tassa sulle attività svolte nel contesto di una concessione governativa.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.