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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 33249/2025

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salba Bongiovanni, in virtù di procurain calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti-nei confronti diAzienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” (oggi “GrandeOspedale [OSCURATO:PERSONA]Melacrino-Morelli”) di [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alla scritturadifensiva; con domiciliazione digitale ex lege;-resistente-Oscuramento disposto Numero registro generale 25583/2024C.C. 21/10/2025 Numero sezionale 4104/2025r.g.n. 25583/2024 Numero di raccolta generale 33249/2025Pres.

FrascaData pubblicazione 19/12/2025Est.

Spazianinonché diAmTrust [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore, V.U.[...] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurasu foglio separato da reputarsi parte integrante della scrittura difensiva; condomiciliazione digitale ex lege;-resistente-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 30 ottobre 2024, n.357;udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre2025 dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoper regolamento di competenza.Rilevato che:1. a B.K. , dopo che, nella notte del 18 ottobre 2017, erastato dimesso come asintomatico dai sanitari del [OSCURATO:PERSONA] dell’AziendaOspedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” (oggi “[OSCURATO:PERSONA] MetropolitanoBianchi-Melacrino-Morelli”) di [OSCURATO:PERSONA], il successivo 21 ottobre fudiagnosticato, presso lo stesso [OSCURATO:PERSONA], un aneurisma, dalla cuirottura originò una emorragia cerebrale, apprezzata in data 28 ottobre 2017e trattata chirurgicamente, che lo condusse, dapprima, in uno stato di comae, successivamente, al decesso;I.M. , B.G. e Q.B. (rispettivamente,moglie e figlie) di B.K. , intendendo citare in giudizio risarcitoriol’azienda ospedaliera, proposero ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. dinanzial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in conformità al disposto dell’art. 8, comma 1,della legge n. 24/2017, chiedendo la nomina di un consulente tecnico d’ufficioche accertasse l’eventuale sussistenza di correlazione causale tra l’omissionedei medici operanti nella struttura sanitaria e il decesso del loro congiunto;2. costituitasi l’azienda ospedaliera e disposta l’integrazione delcontraddittorio in confronto della sua compagnia assicurativa, l’[OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale, preso atto della pendenza di un procedimentoOscuramento disposto Numero registro generale 25583/2024C.C. 21/10/2025 Numero sezionale 4104/2025r.g.n. 25583/2024 Numero di raccolta generale 33249/2025Pres.

FrascaData pubblicazione 19/12/2025Est.

Spazianipenale per il reato di morte o lesioni personali in ambito sanitario di cui all’art.590-sexies cod. pen. (introdotto dall’art. 6 della legge n. 24/2017), instauratonei confronti dei sanitari del [OSCURATO:PERSONA] del Grande OspedaleMetropolitano, con ordinanza del 30 ottobre 2024 ha disposto la sospensionedel giudizio civile, ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen.e 211 disp. att. cod. proc. pen.;il Tribunale reggino ha così deciso sull’assunto che “il fatto contestato insede penale sia lo stesso dal quale trae origine e fondamento la domandarisarcitoria avanzata nel processo civile”, talché militerebbero “due elementidecisivi a favore della sospensione necessaria, costituiti dal possibile effettodella pronuncia penale nel giudizio civile e dalla identità delle parti convenutein sede civile con imputati responsabili civili nel processo penale”;3. avverso questa ordinanza hanno proposto ricorso per regolamento dicompetenza I.M. , B.G. e Q.B. ;l’[OSCURATO:PERSONA] “Bianchi-Melacrino-Morelli” (oggi “GrandeOspedale [OSCURATO:PERSONA]Melacrino-Morelli”) di [OSCURATO:PERSONA] e laAmTrust [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato scrittura difensiva ex art. 47,ultimo comma, cod. proc. civ., resistendo al ricorso;il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo l’accoglimento delricorso;le parti hanno depositato memoria.Considerato che:1. con i motivi del ricorso per regolamento di competenza, le ricorrenticensurano l’ordinanza di sospensione del giudizio: a) in primo luogo, peressere stata emessa in relazione ad un procedimento – l’accertamento tecnicopreventivo ex art. 696-bis cod. proc. civ. – che non esita in un provvedimentodecisorio, ma integra una mera condizione di procedibilità della domanda dimerito; b) in secondo luogo, per essere stata emessa in difetto della – purerroneamente affermata – condizione dell’identità soggettiva delle parti delgiudizio penale e del giudizio civile, avuto riguardo, per un verso, allacircostanza che esse ricorrenti non si erano costituite parti civili nel processoOscuramento disposto Numero registro generale 25583/2024C.C. 21/10/2025 Numero sezionale 4104/2025r.g.n. 25583/2024 Numero di raccolta generale 33249/2025Pres.

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Spazianipenale, nonché, per altro verso, al fatto che gli imputati di tale processo nonerano stati convenuti con l’azione civile, esercitata esclusivamente contro lastruttura sanitaria; c) in terzo luogo, per essere stata emessa senzaconsiderare che, venuto meno, con il nuovo codice di procedura penale, iltradizionale istituto della pregiudizialità penale ispirato al principio di unitàdella giurisdizione, il giudizio civile e quello penale sarebbero reciprocamenteautonomi, salvi i casi specifici di pregiudizialità di cui all’art. 75, commi 1 e 3,cod. proc. pen.;2. le censure sub b) e c), aventi carattere logicamente pregiudiziale,sono fondate, con le precisazioni che seguono, con assorbimento di quella sub2.1. va premesso che questa Corte ha di recente chiarito che il giudizioregolato dall’art.8 della legge n. 24/2017, pur non avendo natura di giudiziobifasico strutturalmente unitario, è tuttavia composto da due procedimenti (ilprimo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmentecollegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza diconsulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ.; questa natura,per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nelprocedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello acognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa inseguito all’introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies cod.proc. civ., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se sitratti di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso,stante la “retroazione” degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali)della domanda giudiziale ex art. 281-undecies cod. proc. civ. al deposito delricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ., impone di individuare il momentodeterminativo della competenza in quello della proposizione dell’istanza di ATPconciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dellostato di fatto anche processuale (Cass. 5/05/2025, n. 11804);implicazioni da esso derivanti, il provvedimento di sospensione, quand’ancheOscuramento dCi.sCp.o 2st1o/10/2025 Numero registro generale 25583/2024r.g.n. 25583/2024 Numero sezionale 4104/2025Pres.

FrascaNumero di raccolta generale 33249/2025Est.

SpazianiData pubblicazione 19/12/2025emesso nell’ambito del procedimento a cognizione sommaria, è idoneo adincidere significativamente sui tempi di definizione di tutto il giudizio e devepertanto ritenersi impugnabile con il regolamento necessario di competenza,ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., avuto riguardo all’esigenza di riconoscerealla parte che ne contesta la fondatezza la legittimazione ad esperire uncontrollo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle unpregiudizio altrimenti irrimediabile;2.2. ciò posto, va altresì rammentato, dando continuità ad un rilievoreiteratamente svolto anche dalla giurisprudenza costituzionale sul tema deirapporti tra processo civile e processo penale (Corte cost. sentenze n. 12 del2016, n. 176 del 2019, n.182 del 2021, n.173 del 2022) che, a differenza delsistema delineato nel codice di procedura penale del 1930 (ove l’assetto dellerelazioni tra i due giudizi era improntato ai principi di unitarietà della funzionegiurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale), il sistema risultantedal codice in vigore appare, al contrario, informato ai diversi principidell’autonomia e della separazione;ed infatti, nell’ipotesi in cui l’azione civile per le restituzioni o ilrisarcimento venga esercitata nella sua sede propria in pendenza di unprocesso penale per lo stesso fatto, non trova più applicazione la regola dellacd. pregiudizialità penale (che imponeva la sospensione del giudizio civile sinoal passaggio in giudicato della sentenza penale: art. 3 cod. proc. pen. 1930),ma il processo civile prosegue, di norma, autonomamente (art. 75, comma 2,cod. proc. pen.), salve le ipotesi eccezionali in cui il danneggiato abbiaproposto la domanda in sede civile dopo essersi costituito parte civile nelprocesso penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art.75, comma 3,cod. proc. pen.);del pari, diversamente dal codice abrogato (il quale prevedeva che lasentenza penale assumesse efficacia vincolante nel giudizio civile di danno:artt. 23 ss. cod. proc. pen. 1930), il codice attuale stabilisce la diversa regolaper cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia digiudicato nel giudizio civile risarcitorio se il danneggiato abbia esercitatoOscuramento dCi.sCp.o 2st1o/10/2025 Numero registro generale 25583/2024r.g.n. 25583/2024 Numero sezionale 4104/2025Pres.

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SpazianiData pubblicazione 19/12/2025l’azione in sede civile a norma dell’art. 75, comma 2, cod. proc. pen. (art.652,comma 1, cod. proc. pen.);2.3. tanto permesso in generale, nello specifico caso in esame, inconformità alle corrette osservazioni del Pubblico Ministero, deve essereesclusa la sussistenza dei presupposti che giustificano la sospensione delprocesso civile, ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ. e 75 cod. proc. pen.;in proposito va infatti ribadito il principio per cui lasospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 cod. proc.civ., 651, 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., in attesa delgiudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanzialericolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudiziocivile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto,valore di giudicato nel processo civile; perché si verifichi questa condizione didipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale,non basta che i due processi si volgano tra le stesse parti ed abbiano adoggetto i medesimi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambitocivile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggettodell'imputazione penale (Cass., n.15641 del 2009; Cass. n.6834 del 2017;Cass. n.18918 del 2019; Cass. n. 15248 del 2021);ai fini dell’operatività della regola di cui all’art. 75, comma 3, cod. proc.pen., inoltre, occorre che l’azione civile sia proposta dopo la costituzione diparte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado eche il danneggiato agisca in sede civile solo contro l'imputato, non anchecontro altri coobbligati al risarcimento, non citati in sede penale: Cass. n. 6185del 2009; Cass. n. 17608 del 2013; Cass. n. 9066 del 2020; Cass., Sez.

Un.,n. 13661 del 2019);2.4. nella fattispecie in esame, difettano tutti i necessari presuppostiperché si verifichi la situazione di dipendenza tecnica della decisione civiledalla definizione del giudizio penale, a cominciare da quello dell’identità delleparti, neppure parzialmente coincidenti nei due giudizi, avuto riguardo allacircostanza che non è controverso che le ricorrenti non si erano costituite partiOscuramento disposto Numero registro generale 25583/2024C.C. 21/10/2025 Numero sezionale 4104/2025r.g.n. 25583/2024 Numero di raccolta generale 33249/2025Pres.

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Spazianicivili nel processo penale contro i medici e che gli imputati di tale processonon erano stati convenuti nel giudizio civile, il quale era stato promossoesclusivamente nei confronti della coobbligata [OSCURATO:PERSONA] e della suacompagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabilicivili in sede penale;deve, pertanto, escludersi, ai sensi sia dell’art. 295 cod. proc. civ. siadell’art. 75, comma 3, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per lasospensione del processo civile in attesa del giudicato penale;3. l’istanza di regolamento di competenza va dunque accolta e vadisposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],con fissazione del termine di tre mesi dalla pubblicazione della presenteordinanza per la riassunzione;4. le spese di questo giudizio vanno poste a carico solidale dell’AziendaOspedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” (oggi “[OSCURATO:PERSONA] MetropolitanoBianchi-Melacrino-Morelli”) e della [OSCURATO:SOCIETA]. (che hannoinfondatamente resistito all’istanza di regolamento proposta da I.M.[...] , B.G. e Q.B. ) e sono liquidate come dadispositivo.[OSCURATO:PERSONA] dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale diReggio Calabria e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dallapubblicazione della presente ordinanza;condanna l’[OSCURATO:PERSONA] “Bianchi-Melacrino-Morelli” (oggi“[OSCURATO:PERSONA]Melacrino-Morelli”) e l’[OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, a rimborsare a I.M. ,B.G. e Q.B. le spese del regolamento, che liquida in Euro3.640,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori;dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi delle ricorrenti e del loro dantecausa.Oscuramento disposto Numero registro generale 25583/2024C.C. 21/10/2025 Numero sezionale 4104/2025r.g.n. 25583/2024 Numero di raccolta generale 33249/2025Pres.

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SpazianiCosì deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di cassazione, in data 21 ottobre 2025.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
salba Bongiovanni, in virtù di procurain calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti-nei confronti diAzienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” (oggi “GrandeOspedale [OSCURATO:PERSONA]Melacrino-Morelli”) di [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alla scritturadifensiva; con domiciliazione digitale ex lege;-resistente-Oscuramento disposto Numero registro generale 25583/2024C.C. 21/10/2025 Numero sezionale 4104/2025r.g.n. 25583/2024 Numero di raccolta generale 33249/2025Pres. FrascaData pubblicazione 19/12/2025Est. Spazianinonché diAmTrust [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore, V.U.[...] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurasu foglio separato da reputarsi parte integrante della scrittura difensiva; condomiciliazione digitale ex lege;-resistente-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 30 ottobre 2024, n.357;udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre2025 dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoper regolamento di competenza.Rilevato che:1. a B.K. , dopo che, nella notte del 18 ottobre 2017, erastato dimesso come asintomatico dai sanitari del [OSCURATO:PERSONA] dell’AziendaOspedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” (oggi “[OSCURATO:PERSONA] MetropolitanoBianchi-Melacrino-Morelli”) di [OSCURATO:PERSONA], il successivo 21 ottobre fudiagnosticato, presso lo stesso [OSCURATO:PERSONA], un aneurisma, dalla cuirottura originò una emorragia cerebrale, apprezzata in data 28 ottobre 2017e trattata chirurgicamente, che lo condusse, dapprima, in uno stato di comae, successivamente, al decesso;I.M. , B.G. e Q.B. (rispettivamente,moglie e figlie) di B.K. , intendendo citare in giudizio risarcitoriol’azienda ospedaliera, proposero ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. dinanzial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in conformità al disposto dell’art. 8, comma 1,della legge n. 24/2017, chiedendo la nomina di un consulente tecnico d’ufficioche accertasse l’eventuale sussistenza di correlazione causale tra l’omissionedei medici operanti nella struttura sanitaria e il decesso del loro congiunto;2. costituitasi l’azienda ospedaliera e disposta l’integrazione delcontraddittorio in confronto della sua compagnia assicurativa, l’[OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale, preso atto della pendenza di un procedimentoOscuramento disposto Numero registro generale 25583/2024C.C. 21/10/2025 Numero sezionale 4104/2025r.g.n. 25583/2024 Numero di raccolta generale 33249/2025Pres. FrascaData pubblicazione 19/12/2025Est. Spazianipenale per il reato di morte o lesioni personali in ambito sanitario di cui all’art.590-sexies cod. pen. (introdotto dall’art. 6 della legge n. 24/2017), instauratonei confronti dei sanitari del [OSCURATO:PERSONA] del Grande OspedaleMetropolitano, con ordinanza del 30 ottobre 2024 ha disposto la sospensionedel giudizio civile, ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen.e 211 disp. att. cod. proc. pen.;il Tribunale reggino ha così deciso sull’assunto che “il fatto contestato insede penale sia lo stesso dal quale trae origine e fondamento la domandarisarcitoria avanzata nel processo civile”, talché militerebbero “due elementidecisivi a favore della sospensione necessaria, costituiti dal possibile effettodella pronuncia penale nel giudizio civile e dalla identità delle parti convenutein sede civile con imputati responsabili civili nel processo penale”;3. avverso questa ordinanza hanno proposto ricorso per regolamento dicompetenza I.M. , B.G. e Q.B. ;l’[OSCURATO:PERSONA] “Bianchi-Melacrino-Morelli” (oggi “GrandeOspedale [OSCURATO:PERSONA]Melacrino-Morelli”) di [OSCURATO:PERSONA] e laAmTrust [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato scrittura difensiva ex art. 47,ultimo comma, cod. proc. civ., resistendo al ricorso;il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo l’accoglimento delricorso;le parti hanno depositato memoria.Considerato che:1. con i motivi del ricorso per regolamento di competenza, le ricorrenticensurano l’ordinanza di sospensione del giudizio: a) in primo luogo, peressere stata emessa in relazione ad un procedimento – l’accertamento tecnicopreventivo ex art. 696-bis cod. proc. civ. – che non esita in un provvedimentodecisorio, ma integra una mera condizione di procedibilità della domanda dimerito; b) in secondo luogo, per essere stata emessa in difetto della – purerroneamente affermata – condizione dell’identità soggettiva delle parti delgiudizio penale e del giudizio civile, avuto riguardo, per un verso, allacircostanza che esse ricorrenti non si erano costituite parti civili nel processoOscuramento disposto Numero registro generale 25583/2024C.C. 21/10/2025 Numero sezionale 4104/2025r.g.n. 25583/2024 Numero di raccolta generale 33249/2025Pres. FrascaData pubblicazione 19/12/2025Est. Spazianipenale, nonché, per altro verso, al fatto che gli imputati di tale processo nonerano stati convenuti con l’azione civile, esercitata esclusivamente contro lastruttura sanitaria; c) in terzo luogo, per essere stata emessa senzaconsiderare che, venuto meno, con il nuovo codice di procedura penale, iltradizionale istituto della pregiudizialità penale ispirato al principio di unitàdella giurisdizione, il giudizio civile e quello penale sarebbero reciprocamenteautonomi, salvi i casi specifici di pregiudizialità di cui all’art. 75, commi 1 e 3,cod. proc. pen.;2. le censure sub b) e c), aventi carattere logicamente pregiudiziale,sono fondate, con le precisazioni che seguono, con assorbimento di quella sub2.1. va premesso che questa Corte ha di recente chiarito che il giudizioregolato dall’art.8 della legge n. 24/2017, pur non avendo natura di giudiziobifasico strutturalmente unitario, è tuttavia composto da due procedimenti (ilprimo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmentecollegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza diconsulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ.; questa natura,per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nelprocedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello acognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa inseguito all’introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies cod.proc. civ., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se sitratti di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso,stante la “retroazione” degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali)della domanda giudiziale ex art. 281-undecies cod. proc. civ. al deposito delricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ., impone di individuare il momentodeterminativo della competenza in quello della proposizione dell’istanza di ATPconciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dellostato di fatto anche processuale (Cass. 5/05/2025, n. 11804);implicazioni da esso derivanti, il provvedimento di sospensione, quand’ancheOscuramento dCi.sCp.o 2st1o/10/2025 Numero registro generale 25583/2024r.g.n. 25583/2024 Numero sezionale 4104/2025Pres. FrascaNumero di raccolta generale 33249/2025Est. SpazianiData pubblicazione 19/12/2025emesso nell’ambito del procedimento a cognizione sommaria, è idoneo adincidere significativamente sui tempi di definizione di tutto il giudizio e devepertanto ritenersi impugnabile con il regolamento necessario di competenza,ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., avuto riguardo all’esigenza di riconoscerealla parte che ne contesta la fondatezza la legittimazione ad esperire uncontrollo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle unpregiudizio altrimenti irrimediabile;2.2. ciò posto, va altresì rammentato, dando continuità ad un rilievoreiteratamente svolto anche dalla giurisprudenza costituzionale sul tema deirapporti tra processo civile e processo penale (Corte cost. sentenze n. 12 del2016, n. 176 del 2019, n.182 del 2021, n.173 del 2022) che, a differenza delsistema delineato nel codice di procedura penale del 1930 (ove l’assetto dellerelazioni tra i due giudizi era improntato ai principi di unitarietà della funzionegiurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale), il sistema risultantedal codice in vigore appare, al contrario, informato ai diversi principidell’autonomia e della separazione;ed infatti, nell’ipotesi in cui l’azione civile per le restituzioni o ilrisarcimento venga esercitata nella sua sede propria in pendenza di unprocesso penale per lo stesso fatto, non trova più applicazione la regola dellacd. pregiudizialità penale (che imponeva la sospensione del giudizio civile sinoal passaggio in giudicato della sentenza penale: art. 3 cod. proc. pen. 1930),ma il processo civile prosegue, di norma, autonomamente (art. 75, comma 2,cod. proc. pen.), salve le ipotesi eccezionali in cui il danneggiato abbiaproposto la domanda in sede civile dopo essersi costituito parte civile nelprocesso penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art.75, comma 3,cod. proc. pen.);del pari, diversamente dal codice abrogato (il quale prevedeva che lasentenza penale assumesse efficacia vincolante nel giudizio civile di danno:artt. 23 ss. cod. proc. pen. 1930), il codice attuale stabilisce la diversa regolaper cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia digiudicato nel giudizio civile risarcitorio se il danneggiato abbia esercitatoOscuramento dCi.sCp.o 2st1o/10/2025 Numero registro generale 25583/2024r.g.n. 25583/2024 Numero sezionale 4104/2025Pres. FrascaNumero di raccolta generale 33249/2025Est. SpazianiData pubblicazione 19/12/2025l’azione in sede civile a norma dell’art. 75, comma 2, cod. proc. pen. (art.652,comma 1, cod. proc. pen.);2.3. tanto permesso in generale, nello specifico caso in esame, inconformità alle corrette osservazioni del Pubblico Ministero, deve essereesclusa la sussistenza dei presupposti che giustificano la sospensione delprocesso civile, ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ. e 75 cod. proc. pen.;in proposito va infatti ribadito il principio per cui lasospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 cod. proc.civ., 651, 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., in attesa delgiudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanzialericolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudiziocivile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto,valore di giudicato nel processo civile; perché si verifichi questa condizione didipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale,non basta che i due processi si volgano tra le stesse parti ed abbiano adoggetto i medesimi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambitocivile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggettodell'imputazione penale (Cass., n.15641 del 2009; Cass. n.6834 del 2017;Cass. n.18918 del 2019; Cass. n. 15248 del 2021);ai fini dell’operatività della regola di cui all’art. 75, comma 3, cod. proc.pen., inoltre, occorre che l’azione civile sia proposta dopo la costituzione diparte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado eche il danneggiato agisca in sede civile solo contro l'imputato, non anchecontro altri coobbligati al risarcimento, non citati in sede penale: Cass. n. 6185del 2009; Cass. n. 17608 del 2013; Cass. n. 9066 del 2020; Cass., Sez. Un.,n. 13661 del 2019);2.4. nella fattispecie in esame, difettano tutti i necessari presuppostiperché si verifichi la situazione di dipendenza tecnica della decisione civiledalla definizione del giudizio penale, a cominciare da quello dell’identità delleparti, neppure parzialmente coincidenti nei due giudizi, avuto riguardo allacircostanza che non è controverso che le ricorrenti non si erano costituite partiOscuramento disposto Numero registro generale 25583/2024C.C. 21/10/2025 Numero sezionale 4104/2025r.g.n. 25583/2024 Numero di raccolta generale 33249/2025Pres. FrascaData pubblicazione 19/12/2025Est. Spazianicivili nel processo penale contro i medici e che gli imputati di tale processonon erano stati convenuti nel giudizio civile, il quale era stato promossoesclusivamente nei confronti della coobbligata [OSCURATO:PERSONA] e della suacompagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabilicivili in sede penale;deve, pertanto, escludersi, ai sensi sia dell’art. 295 cod. proc. civ. siadell’art. 75, comma 3, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per lasospensione del processo civile in attesa del giudicato penale;3. l’istanza di regolamento di competenza va dunque accolta e vadisposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],con fissazione del termine di tre mesi dalla pubblicazione della presenteordinanza per la riassunzione;4. le spese di questo giudizio vanno poste a carico solidale dell’AziendaOspedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” (oggi “[OSCURATO:PERSONA] MetropolitanoBianchi-Melacrino-Morelli”) e della [OSCURATO:SOCIETA]. (che hannoinfondatamente resistito all’istanza di regolamento proposta da I.M.[...] , B.G. e Q.B. ) e sono liquidate come dadispositivo.[OSCURATO:PERSONA] dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale diReggio Calabria e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dallapubblicazione della presente ordinanza;condanna l’[OSCURATO:PERSONA] “Bianchi-Melacrino-Morelli” (oggi“[OSCURATO:PERSONA]Melacrino-Morelli”) e l’[OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, a rimborsare a I.M. ,B.G. e Q.B. le spese del regolamento, che liquida in Euro3.640,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori;dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi delle ricorrenti e del loro dantecausa.Oscuramento disposto Numero registro generale 25583/2024C.C. 21/10/2025 Numero sezionale 4104/2025r.g.n. 25583/2024 Numero di raccolta generale 33249/2025Pres. FrascaData pubblicazione 19/12/2025Est. SpazianiCosì deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di cassazione, in data 21 ottobre 2025.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA
Sentenza Cassazione n. 33249/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris