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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 1990

Cassazione n. 12405/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 20/08/1969 avverso la sentenza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIel.a~viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata dal Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 588, comma 2 e 61 n. 1 cod. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 61 n. 11-quinquies cod. pen. e ad entrambi per il delitto di cui all'art.337 cod. pen. la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 444 e 129 cod. proc. pen. e 27 Cost.; - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in ogni caso, questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 20/08/1969 avverso la sentenza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIel.a~viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata dal Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 588, comma 2 e 61 n. 1 cod. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 61 n. 11-quinquies cod. pen. e ad entrambi per il delitto di cui all'art.337 cod. pen. la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 444 e 129 cod. proc. pen. e 27 Cost.; - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in ogni caso, questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023
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