CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34849/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla tardività della querela quanto al reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 6 della sentenza impugnata ove la Corte, menzionando specificamente la giurisprudenza di legittimità, ricostruisce correttamente il momento consunnativo del fatto dell'ipotesi di truffa commessa mediante il pagamento con assegni privi di provvista; Considerato, altresì, che la tardività della querela viene dedotta sulla base di inammissibili valutazioni di merito, in quanto basata su una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito. Va, infatti, ricordato che In tema di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod. proc. peni, la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è bensì rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il "dies a quo" non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità (Sez. 5 - , Sentenza n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - 01). A fronte di una motivazione adeguata, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'a' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 202