CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 1999
Cassazione n. 17575/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/1999 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; . ( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, diretta a contestare il giudizio speso nel negare applicabilità alla causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp replica profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel dare conto della ritenuta oggettiva gravità della condotta di evasione perpetrata dal ricorrente così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.