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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21139/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7* [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale in sede, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali pluriaggravate; -che avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso, con unico atto a firma del comune difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, per vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità, nonché violazione di legge sul mancato rilevazione della prescrizione e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranee al sindacato di legittimità, sicchè le doglianze sono, all'evidenza, proposte fuori dei casi previsti (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, i ricorrenti contestano l'identificazione degli agenti mediante argomenti versati in fatto e che non si confrontano con i plurimi elementi sul punto enunciati (f. 6 sent. imp.); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché trascura in toto i criteri di computo del termine di prescrizione derivante dalla ritenuta recidiva (rispettivamente per [OSCURATO:PERSONA] al 29 gennaio 2021 e per il IDarpala Vasile al 29 luglio 2021); - che il terzo motivo è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7* [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale in sede, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali pluriaggravate; -che avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso, con unico atto a firma del comune difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, per vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità, nonché violazione di legge sul mancato rilevazione della prescrizione e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranee al sindacato di legittimità, sicchè le doglianze sono, all'evidenza, proposte fuori dei casi previsti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, i ricorrenti contestano l'identificazione degli agenti mediante argomenti versati in fatto e che non si confrontano con i plurimi elementi sul punto enunciati (f. 6 sent. imp.); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché trascura in toto i criteri di computo del termine di prescrizione derivante dalla ritenuta recidiva (rispettivamente per [OSCURATO:PERSONA] al 29 gennaio 2021 e per il IDarpala Vasile al 29 luglio 2021); - che il terzo motivo è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore
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