CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27799/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4t,[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i sette motivi di ricorso proposti in punto di accertamento della responsabilità possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro; che tali motivi sono in parte non consentiti (nell'evocare la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.) e in parte risultano privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la condotta agita dal ricorrente e confrontandosi con le censure difensive sia quanto alla attendibilità della persona offesa, che quanto alla presenza di oggettivi riscontri estrinseci alla dichiarazione della stessa, così come in relazione alla descrizione dell'appartamento locato, ed alla mancanza di una valida versione alternativa, anche quanto alla asserita mancata assunzione di prova decisiva (pag. 6 e seg. dove sono state ampiamente enunciate le ragioni decisorie e si è chiarito specificamente la non decisività e rilevanza della richiesta perizia, tenuto conto non solo delle caratteristiche della sigla apposta, ma anche dell'epoca e data indicata sul documento che avrebbero potuto essere al massimo riferite ai canoni di locazione, elementi questi con i quali il ricorrente non si confronta affatto), con e 2chiara ricostruzione, con motivazione logica ed argomentata, del tutto immune dai vizi richiamati, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M