CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 1980
Cassazione n. 15334/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 040D759) nato il 12/10/1980 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39556/24 Udienza del 26 marzo 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della C D rte di appello di Palermo, che ha in parte riformato la sentenza di primo grado, dichiaranc o non doversi procedere per il fatto qualificato ai sensi del 624 cod.pen., per mancanza dell condizione di procedibilità, e ha confermato nel resto la condanna dell'imputato per il reato [li cui agli artt. 624 bis e 625 cod.pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motiv zione quanto all'aumento stabilito per la seconda aggravante ad effetto speciale ex art. 63, ( omma 4, cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la pena risulta esser stata Eieguatamente motivata in sede di appello e, comunque, il ricorso è anche generico perché non indica le ragioni dell'incongruità della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila auro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere e nsore Il Presidente