Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 188/1999
ECLI:IT:COST:1999:188
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Lombardia, con ricorsi
notificati il 14 febbraio 1997, depositati rispettivamente il 24
febbraio ed il 3 marzo seguenti, hanno sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del
Ministro della sanità 20 settembre 1996, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] del successivo 16 dicembre, recante "Individuazione delle
strutture sanitarie veterinarie private", in riferimento agli artt.
5, 97, 117 e 118 della Costituzione, ai decreti legislativi di
trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nella
materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, alle disposizioni
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del [OSCURATO:PERSONA]), nonché al principio della leale cooperazione
fra lo Stato e le Regioni.
Le ricorrenti premettono che i decreti legislativi 14 gennaio 1972,
n. 4 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera e dei relativi personali ed uffici) e 24 luglio 1977, n.
616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382), hanno trasferito alle regioni ordinarie le funzioni
concernenti "i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di
accertamento diagnostico .... nonché le case di cura private", ed
inoltre "le funzioni amministrative degli organi centrali e
periferici dello Stato concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi
compresa la istituzione, modifica e soppressione delle condotte
veterinarie, nonché la costituzione di consorzi per il servizio di
assistenza veterinaria". La legge n. 833 del 1978, infine, proseguono
le due Regioni, ha attribuito loro la disciplina sia delle funzioni
in materia di "polizia veterinaria" (art. 32, comma 2), sia delle
funzioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza sulle
istituzioni sanitarie di carattere privato, anche ai fini della
definizione delle loro caratteristiche funzionali (art. 43).
2. - Le predette attribuzioni regionali, ad avviso delle
ricorrenti, sono vulnerate dall'atto impugnato, in quanto questo
disciplina il settore relativo alla "autorizzazione ed alla vigilanza
sulle istituzioni sanitarie di carattere privato", fra le quali
rientrano anche le istituzioni veterinarie in ragione dell'identità
delle prestazioni, per l'appunto "sanitarie", che sono erogate
all'interno di esse. Il decreto, difatti, disciplina analiticamente
i diversi tipi di "struttura veterinaria privata", configurandosi,
secondo le parti ricorrenti, come "un regolamento adottato con la
forma del decreto ministeriale", in violazione anche dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
3. - Lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri, non si è costituito.
4. - I difensori delle due Regioni ricorrenti, in prossimità della
pubblica udienza, hanno depositato un'istanza nella quale rilevano
che, con decreto del 3 aprile 1998, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] del successivo 30 ottobre, il Ministro della sanità ha
annullato d'ufficio il decreto del 20 settembre 1996, oggetto dei due
conflitti di attribuzione, e chiedono, conseguentemente, che la Corte
costituzionale dichiari "l'improcedibilità del ricorso per cessata
materia del contendere".
1. - I due giudizi, poiché hanno ad oggetto l'impugnazione del
medesimo atto sotto profili in larga parte coincidenti, devono essere
riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalle [OSCURATO:PERSONA] e
Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe concerne il decreto del
Ministro della sanità 20 settembre 1996 recante "Individuazione
delle strutture sanitarie veterinarie private".
Successivamente al deposito dei ricorsi, il Ministro della sanità,
con decreto del 3 aprile 1998, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA]
del successivo 30 ottobre, ha annullato, in via di autotutela, l'atto
impugnato, con la motivazione che, potendo quest'ultimo "risultare
viziato di illegittimità originaria" in ragione del trasferimento
alle regioni della materia da esso disciplinata, fosse necessario
"far cessare la materia del contendere nell'instaurato giudizio"
dinanzi alla Corte costituzionale.
L'autoannullamento dell'atto impugnato in base alla predetta
motivazione e la sua efficacia retroattiva determinano pertanto, come
hanno sostenuto anche le regioni ricorrenti, una situazione di
cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere in
ordine ai conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Liguria e
dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 25 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]