CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 02068/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n.1479/2025 sez. [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24731/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di appello di Trento sez. distaccata di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibiltà dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Trento rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati in ordine a reati tributari riconducibili, in variegato modo per ciascuno di essi, agli artt. 2, 8 e 10 Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2068/2026 Roma, lì, 19/01/2026 3. Con il primo motivo rappresentano il vizio di violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al dolo specifico, osservandosi che la corte di appello si sarebbe limitata a rilevare che la emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti fonderebbe anche il dolo del reato, mentre esso non potrebbe desumersi dal mero fatto tipico, ed emergerebbe la carenza del fine di evasione in capo ai due ricorrenti. Il mancato pagamento di fatture e la esistenza di causale generica per le medesime non sarebbero dimostrativi del dolo dei reati, laddove "lo stesso imputato si era sempre affidato ad un professionista". 4. Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge e vizi di motivazione, circa la sussistenza di ritenute cause di sospensione della prescrizione, ricondotte a rinvii disposti su concorde richiesta delle parti, con mancata dichiarazione di prescrizione per la maggior parte dei reati. Si aggiunge che rispetto alla tesi della corte di appello per cui la prescrizione del reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000 decorrerebbe dal momento della accertamento, si dovrebbe osservare che invece la decorrenza opererebbe dal momento della cessazione della permanenza. 5. Con il terzo motivo rappresentano la violazione dell'art. 158 c.p. sostenendosi che la maggior parte dei reati si sarebbe prescritta prima della sentenza di secondo grado. Si aggiunge che i reati contestati ai ricorrenti sarebbero avvinti dalla continuazione e in tale contesto i reati base sarebbero prescritti rispettivamente per [OSCURATO:PERSONA] alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] o al più del 14.9.2024 mentre per [OSCURATO:PERSONA] alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6. Con l'ultimo motivo deducono la violazione dell'art. 62 bis c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche, contestandosi in proposito la valorizzazione dei precedenti penali a carico degli imputati. Inoltre non si sarebbe considerata la condotta di vita tenuta dopo i fatti. Né si sarebbero considerate le censure dedotte sul punto dalla difesa nell'atto di appello. Neppure si sarebbe considerato il corretto comportamento processuale e la collaborazione avutasi dai ricorrenti, non opponendosi alla rinunzia di un teste del PM e alle varie richieste del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo in ordine alla insussistenza del dolo, è inammissibile per carenza di specificità estrinseca e intrinseca, ovvero, per genericità. La corte di appello ha osservato come la censura di gravame sulla insussistenza dei reati era priva di specifiche contestazioni del ragionamento seguito dal primo giudice, tanto da rilevare una impugnazione definita al limite della inammissibilità, a fronte, peraltro, di una analitica illustrazione, sviluppata in primo grado, e condivisa in appello, delle ragioni poste alla base del rinvenimento dei reati contestati, comprensivi del relativo dolo; infatti, con la sentenza di primo grado, condivisa dalla corte di appello, sia si è fatta corretta e analitica illustrazione di plurimi dati dimostrativi della falsità delle fatture (in presenza, in sintesi, di ditte e società degli imputati prive di effettiva struttura, mezzi, organizzazione, con assente indicazione in fattura delle prestazioni di riferimento, e delle causali, mancanza di contratti scritti, mail o altri atti comprovanti contenuto e natura delle prestazioni, assenza di pagamento degli importi, assenza di azioni di recupero di crediti, mancanza di registrazione in contabilità, e con utilizzo nelle dichiarazioni di legge, delle fatture false, con consapevolezza di beneficiarne a fini fiscali), sia si è coerentemente rimarcato, in tale quadro, come ne discendesse la rilevabilità del dolo specifico di evasione, confortato anche dalla mancata esibizione altresì, in occasione delle perquisizioni svolte, di qualsiasi documentazione contabile, al chiaro fine di non rendere possibili accertamenti fiscali sul reale volume di affari. In altri termini, appare congrua la individuazione del dolo di evasione alla luce di sistematiche plurime condotte univocamente indirizzate verso la elaborazione di fatture palesemente false e consapevolmente inserite in dichiarazioni dovute per legge, accompagnate altresì da pieno occultamento di qualsivoglia documentazione contabile. Laddove poi, la mera affermazione difensiva, a-specifica, della insussistenza del dolo di evasione (per vero individuato alla luce non già del mero fatto tipico, bensì delle significative e illustrate, plurime e coordinate modalità di realizzazione del medesimo), costituisce la prima ragione di manifesta infondatezza del motivo in esame, ancor prima della assoluta adeguatezza della motivazione elaborata. A tale ultimo proposito, si ribadisce che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Quanto allo specifico vizio di motivazione, dedotto indistintamente per illogicità, contraddittorietà e mancanza, la relativa inammissibilità consegue anche all'indistinto richiamo ai tre possibili vizi motivazionali ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: si rammenti in proposito che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». La disposizione, letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., per cui è onere del ricorrente enunciare tra l’altro i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, evidenzia che non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: consegue che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito tale indirizzo, laddove si è precisato che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 – 01). Si tratta di vizi eterogenei non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costrutto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato. I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall' articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.). Orbene, la sostanziale mescolanza dei motivi di ricorso, cumulati nella indistinta prospettazione di un vizio di motivazione, rende l’impugnazione “a-specifica”. Da ultimo, non sfugge a questa corte che il motivo in esame si limita a reiterare in maniera identica oltre che generica il corrispondente motivo di gravame inerente la lamentata assenza del dolo specifico di reato, stante la corrispondenza, anche quanto all'uso del grassetto, tra la seconda metà del primo motivo di ricorso, a partire dalla espressione "tale impostazione risulta erronea …." fino a "non sussistono quindi le prove di colpevolezza" e gli eguali passaggi presenti nel primo motivo di appello inerente Scalpelli, da pagina 9 alla metà della successiva pagina 10. In proposito, si rammenta che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. (Sez. 2 - , n. 27816 del 22/03/2019 Rv. 276970 – 01). 2. Il secondo motivo riguarda il tema della prescrizione, che sarebbe stata erroneamente esclusa, calcolandosi rinvii disposti su concorde richiesta delle parti. Il motivo non solo è generico, laddove indistintamente si sostiene, sulla base del predetto presupposto, la prescrizione della maggior parte dei reati senza specificare quali, ma è anche erroneo, atteso che il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. (Fattispecie di rinvio disposto su richiesta della parte civile per impedimento del difensore a cui si associava il difensore dell'imputato). (Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Irollo, Rv. 281243 - 01). Anche più di recente si è ribadito che il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta, ex art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., impone la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni fondanti la richiesta e indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione del Pubblico ministero o della parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la prescrizione fosse maturata in epoca antecedente alla decisione di appello, attesi i molteplici rinvii in precedenza richiesti dal difensore, concessi con il consenso del Pubblico Ministero condizionato alla sospensione del termine di prescrizione ed in assenza di opposizione, sul punto, della difesa, erroneamente indicati nei verbali delle udienze come "termini a difesa", stante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 108 cod. proc. pen.). (Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552 - 02). 3. Quanto al terzo motivo per violazione dell'art. 158 c.p., con mancata dichiarazione di prescrizione per la maggior parte dei reati, va premesso che già in primo grado il giudice dichiarava non doversi procedere nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a taluni reati espressamente specificati in sentenza (capi 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 2.1. 2.2.1., 2.2.2., per [OSCURATO:PERSONA], cfr. pag. 65 della sentenza di primo grado), per intervenuta prescrizione. Tanto precisato, la inammissibilità del motivo in esame consegue oltre che in ragione della relativa genericità quanto ai reati interessati ( "la maggior parte") e quanto alle ragioni della intervenuta prescrizione, anche alla luce delle intervenute sospensioni (adeguatamente considerate secondo quanto in precedenza rilevato) e dei corretti rilievi della corte di appello circa il tempo di decorrenza del reato di cui all'art. 8 del Dlgs. 74/200 in caso di emissione di plurime fatture false (tempo decorrente dall'ultima di esse posto che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse - Sez. 3 - , Sentenza n. 47459 del 05/07/2018 Ud. (dep. 18/10/2018 ) Rv. 274865 - 01); nonché discende, altresì dal calcolo della durata della prescrizione dei reati qui contestati anche ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del Dlgs. 74/2000, applicabile rispetto alle vicende contestate. Va in particolare precisato che riguardo ai reati di cui agli allora vigenti artt. da 2 a 10 del Dlgs. 74/2000, questa tipologia di illeciti è diversa da quella prevista in termini generali per tutti gli altri reati dagli artt. 157 ss. c.p. In primo luogo, rispetto a quanto previsto nel codice penale, la prescrizione per gli illeciti fiscali è interrotta anche da atti non provenienti dall’autorità giurisdizionale ma dagli uffici dell’Erario e dall’Amministrazione finanziaria, venendo riconosciuta efficacia introduttiva al verbale di constatazione – idoneo a interrompere il corso della prescrizione anche se non è stato notificato alla parte che ne è destinataria (Cass. n. 37933/2012) – e all’atto di accertamento delle relative sanzioni. In secondo luogo, il comma 1-bis dell’art. 17 del DLgs. 74/2000 ha previsto che “i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 (…) sono elevati di un terzo”. Le modifiche apportate dalla predetta novella si sono applicate ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e quindi ai reati tributari, quali quelli qui sub iudice, consumati dopo il 17 settembre 2011. Dunque per gli illeciti previsti dagli allora vigenti artt. da 2 a 10 presenti nel DLgs. 74/2000, ove realizzati dopo il 17 settembre 2011, si è sempre dovuta considerare la prescrizione pari ad 8 anni (termine a cui si giunge elevando di un terzo il termine base), che diventano 10 anni per effetto dell’interruzione. Va detto, tuttavia, che tali indicazioni non sono definitive, in quanto il termine di prescrizione del reato può essere ulteriormente prolungato se nel corso del procedimento si verifica una causa di sospensione della prescrizione ovvero se si verifica una condizione, tassativamente indicata dal legislatore, in presenza della quale, pur trascorrendo un periodo di tempo, lo stesso non viene calcolato al fine della decorrenza della prescrizione. Consegue che la prescrizione nel caso in esame non risultava maturata al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, ove si consideri che calcolando il periodo di prescrizione ordinaria (comprensivo dell'interruzione) pari a 10 anni, assieme alla sospensione di 224 giorni, tale termine si pone oltre la data di pubblicazione della sentenza impugnata del 10.4.2025; tanto per reati di occultamento o distruzione commessi nel febbraio 2017 ( es. capo 1.3. art. 10, del febbraio 2017) tanto per reati ex art. 2 inerenti dichiarazioni per anni di imposta al più tardi del 2014, che per reati di emissione di false fatture che, come precisato nella sentenza impugnata, presentano come fattura più remota quella datata 3.9.2014, con termine di prescrizione del 17.4.2025. 4. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo. Le attenuanti generiche sono state escluse sulla base di una congrua motivazione valorizzante i precedenti penali a carico e la molteplicità delle condotte ascritte, dimostrative della peculiare intensità del dolo e della propensione a violare la legge. Trova qui applicazione il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]