CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 12898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA - letti gli atti del proc. n. 342960 R.G., relativo ai ricorsi proposti da AKCOM [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] John, definito con sentenza di questa Sezione n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, con esito di annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e, per l'effetto, di contestuale rideterminazione per entrambi i ricorrenti (con la sostituzione dell'ergastolo con la pena di anni trenta di reclusione), e declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto; - rilevato che, dal dispositivo letto in udienza, emerge che la sostituzione è stata disposta in favore dell'AKCOM e, per l'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., anche nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]; - rilevato peraltro che, dalla motivazione della sentenza, emerge con chiarezza che la sostituzione dell'ergastolo con la pena di anni trenta di reclusione è stata disposta in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA], con effetto estensivo anche in favore dell'AKCOM, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile (cfr. rispettivamente il § 2.5 e il § 3 della sentenza n. 6043 del 2022); - rilevato che, secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti» (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269); - ritenuto che tale insegnamento sia applicabile nella fattispecie in esame, in cui l'errore materiale è immediatamente riconoscibile attraverso l'esame della motivazione (dalla quale risulta che solo l'[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato la questione accolta dal Collegio, e che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'esplicazione dell'effetto estensivo in favore dell'AKCOM); - ritenuto pertanto che possa applicarsi, per la correzione dell'errore materiale, la disposizione di cui all'art. 625-bis, comma 3 prima parte, cod. proc. pen. P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 6043 del 16/12/2021, depositata il 22/02/2022, nel senso che ove è scritto: "annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (detto Fanti) e per effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] John (detto Rambo)", si legga la frase: "annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] John (detto Rambo) e per effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (detto Fanti)". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] Vittori a,zienza ro Messini D'