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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33066/2022

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17086/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente-controricorrente al ricorso incidentale contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORT E D'APPELLO ROMA n.751/2020 depositata il 30/01/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 04/11/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17086/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente-controricorrente al ricorso incidentale contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORT E D'APPELLO ROMA n.751/2020 depositata il 30/01/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 04/11/20