CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 38657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Eisti&-NZ(tk- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Ancona, dichiarava inammissibile, per carenza di interesse, l'appello proposto nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva sostituito la misura del carcere imposta a [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari. Il primo giudice, decidendo sulla richiesta di sostituzione avanzata dal pubblico ministero aveva ritenuto sussistenti 5fg esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. ed estinte quelle previste dalla lettera a). 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 310 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la misura avrebbe dovuto essere revocata tenuto conto che il Giudice per le indagini preliminari aveva fatto ritenuto "improbabile la reiterazione del reato". Si deduceva che il mantenimento della misura era stato giustificato con motivazione contraddittoria dato che (a) la richiesta della parte pubblica - di sostituzione e non di revoca - non vincolava né il Giudice per le indagini preliminari né, tantomeno, il Tribunale per il riesame, (b) il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto improbabile anche il pericolo di reiterazione, il che rendeva illegittimo il mantenimento della misura . 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Il collegio riafferma che l'appello cautelare, quando proposto dall'imputato è sottoposto al principio devolutivo, sicché la cognizione del giudice dell'appello è limitata ai temi oggetto ab initio dell'incidente cautelare e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (tra le altre: Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Pilla, Rv. 284544 - 01; Sez. 3, n. 15256 del 13/01/2023, Piscitelli, Rv. 284462 - 01, Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, Tribulati, Rv. 272206 - 01). 3.2. Nel caso in esame al primo giudice veniva chiesta la sostituzione, e non la revoca, della misura sulla base del fatto che il pubblico ministero riteneva estinte le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., ma sussistenti quelle . riconducibili al pericolo di reiterazione. Veniva dunque devoluta al giudice della cautela la valutazione della perdurante sussistenza del pericolo cautelare, non solo con riguardo al rischio di inquinamento probatorio, ma anche con riferimento al pericolo di reiterazione. 3.3. Tale provvedimento veniva appellato in quanto ritenuto contraddittorio e carente in relazione alla valutazione del pericolo di ricaduta nel delitto dato che, da un lato, era stata ritenuta "improbabile" la reiterazione e, dall'altro, era stata valutata sussistente l'esigenza prevista dall'art. 274, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. L'appello, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, risulta pertanto sostenuto da un interesse concreto e specifico poiché, con l'istanza di sostituzione, era stata chiesta anche la valutazione della perdurante sussistenza del pericolo di reiterazione, che, con . l'impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso criticare. 3.4.11 provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio sulla sussistenza del pericolo di reiterazione. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura • penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 1