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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33444/2025

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5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5084/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale presso i medesimi. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso l’ORDINANZA dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.20256/2023 depositata i l 14/07/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha citato davanti al Giudice di Pace di Civitavecchia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha ottenuto un risarcimento di 250 euro a causa della presenza di arsenico nell'acqua destinata al consumo ed utilizzata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha proposto appello, secondo il ricorrente tardivamente, ossia decorsi i sei mesi previsti per iltermine lungo.

Il Tribunale di Roma però ha stimato che quel termine non dovesse decorrere dal deposito ma dalla comunicazione, avvenuta oltre un anno dopo.

Il Tribunale, dopo avere dunque ritenuto ammissibile l'impugnazione, ha riformato la decisione di primo grado, negando al ricorrente il risarcimento ottenuto con quella decisione.

Avverso tale sentenza, la parte ha proposto ricorso per cassazione per denunciare che era erronea la ratio decidendi circa la tempestività dell'appello.

Questa Corte ha rigettato il ricorso osservando come correttamente il Tribunale aveva fatto decorrere il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza,ed aveva affermato che l'accertamento di tale data era riservato al giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione di tale ordinanza, adducendo due errori in fatto. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio non ha notificato controricorso, ma si è soltantocostituita in giudizio con comparsa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ravvisa due pretesi errori revocatori. 1.-Il primo è denunciato nei seguenti termini Il ricorrente fa presente di avere depositato il biglietto di cancelleria relativo alla comunicazione del deposito della sentenza di primo grado, da cui risultavano, si,due date, ma l’una era di deposito della sentenza –14.10.2015 - mentre l’altra non era di pubblicazione della medesima, come ritenuto dalla decisione oggetto di revocazione, bensì di comunicazione dell’avvenutodeposito.

Fa altresì presente di avere proposto, con il motivo di ricorso, la questione, ossia della differenza delle due date, cioè di avere prospettato che non si riferivano entrambe alla pubblicazione.

L'ordinanza di questa Corte, invece, avrebbe ritenuto che non infondatamente il Tribunale ha ravvisata nel 3 febbraio 2016 la data di pubblicazione della sentenza impugnata .

Invece, il biglietto di cancelleria conteneva l'indicazione di due date: quella del 14.10.2025, quale data di deposito, e quella del 3.2.2016 quale data di comunicazione.

Questa Corte, nella decisione qui impugnato, non si sarebbe avveduta di questa duplicità di date, ed avrebbe considerato la seconda come data di pubblicazione, da cui far decorrere il termine lungo.

In particolare, secondo il ricorrente partendo da tale erroneo presupposto di fatto (aver ritenuto che vi sia stata, nella fattispecie, scissione tra “ deposito “ e “ pubblicazione“), e non avendo preso atto di entrambi i fogli di tale documento depositato, l’ordinanza impugnata ha quindi rigettato l’eccezione di tardività dell’appello, avanzata dalla parte privata ricorrente .

Il motivo di revocazione è inammissibile.

Anche a voler rintracciare nell’ordinanza impugnata un errore di fatto, là dove ai righi 5 - 6 della pagina 3 dell’ordinanza si trova l’espressione “accertando in fatto che nella specie tali adempimenti [cioè quelli, secondo la precedente espressione, “volti a dare pubblica conoscibilità alla sentenza”] erano stati eseguiti il 3.2.2016”, si sarebbe in presenza di errore di fatto concernente un punto controverso in base alla prospettazione del ricorso ordinario.

Con la conseguenza che la decisione sul punto, decidendo un punto controverso, ha effettuato una valutazione, sia pure discutibile, ha reso una decisione risolvendo la questione posta dal motivo.

Situazione cui il n. 4 dell’art. 395 c.p.c. nega la natura di errore di fatto legittimante la revocazione.

Il ricorso denuncia un secondo preteso errore revocatorio.

Esso sarebbe relativo all’attribuzione alla parte pubblica, patrocina dalla difesa erariale, delle spese generali, di quelle vive e degli accessori (i.v.a. e cassa forense).

Ebbene, tale statuizione integra tre errori di diritto da individuare il primo nella sopportazione di spese da parte della difesa erariale, anziché nella loro prenotazione a debito, ed il secondo ed il terzo nella soggezione a i.v.a. e cassa forensenon ipotizzabili rispetto alla difesa erariale.

Si tratta, dunque, all’evidenza di errori dovuti ad erronea applicazione delle norme in materia di spese legali quando la parte pubblica è difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione di parte intimata.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5084/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale presso i medesimi. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso l’ORDINANZA dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.20256/2023 depositata i l 14/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha citato davanti al Giudice di Pace di Civitavecchia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha ottenuto un risarcimento di 250 euro a causa della presenza di arsenico nell'acqua destinata al consumo ed utilizzata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha proposto appello, secondo il ricorrente tardivamente, ossia decorsi i sei mesi previsti per iltermine lungo. Il Tribunale di Roma però ha stimato che quel termine non dovesse decorrere dal deposito ma dalla comunicazione, avvenuta oltre un anno dopo. Il Tribunale, dopo avere dunque ritenuto ammissibile l'impugnazione, ha riformato la decisione di primo grado, negando al ricorrente il risarcimento ottenuto con quella decisione. Avverso tale sentenza, la parte ha proposto ricorso per cassazione per denunciare che era erronea la ratio decidendi circa la tempestività dell'appello. Questa Corte ha rigettato il ricorso osservando come correttamente il Tribunale aveva fatto decorrere il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza,ed aveva affermato che l'accertamento di tale data era riservato al giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione di tale ordinanza, adducendo due errori in fatto. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio non ha notificato controricorso, ma si è soltantocostituita in giudizio con comparsa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ravvisa due pretesi errori revocatori. 1.-Il primo è denunciato nei seguenti termini Il ricorrente fa presente di avere depositato il biglietto di cancelleria relativo alla comunicazione del deposito della sentenza di primo grado, da cui risultavano, si,due date, ma l’una era di deposito della sentenza –14.10.2015 - mentre l’altra non era di pubblicazione della medesima, come ritenuto dalla decisione oggetto di revocazione, bensì di comunicazione dell’avvenutodeposito. Fa altresì presente di avere proposto, con il motivo di ricorso, la questione, ossia della differenza delle due date, cioè di avere prospettato che non si riferivano entrambe alla pubblicazione. L'ordinanza di questa Corte, invece, avrebbe ritenuto che non infondatamente il Tribunale ha ravvisata nel 3 febbraio 2016 la data di pubblicazione della sentenza impugnata . Invece, il biglietto di cancelleria conteneva l'indicazione di due date: quella del 14.10.2025, quale data di deposito, e quella del 3.2.2016 quale data di comunicazione. Questa Corte, nella decisione qui impugnato, non si sarebbe avveduta di questa duplicità di date, ed avrebbe considerato la seconda come data di pubblicazione, da cui far decorrere il termine lungo. In particolare, secondo il ricorrente partendo da tale erroneo presupposto di fatto (aver ritenuto che vi sia stata, nella fattispecie, scissione tra “ deposito “ e “ pubblicazione“), e non avendo preso atto di entrambi i fogli di tale documento depositato, l’ordinanza impugnata ha quindi rigettato l’eccezione di tardività dell’appello, avanzata dalla parte privata ricorrente . Il motivo di revocazione è inammissibile. Anche a voler rintracciare nell’ordinanza impugnata un errore di fatto, là dove ai righi 5 - 6 della pagina 3 dell’ordinanza si trova l’espressione “accertando in fatto che nella specie tali adempimenti [cioè quelli, secondo la precedente espressione, “volti a dare pubblica conoscibilità alla sentenza”] erano stati eseguiti il 3.2.2016”, si sarebbe in presenza di errore di fatto concernente un punto controverso in base alla prospettazione del ricorso ordinario. Con la conseguenza che la decisione sul punto, decidendo un punto controverso, ha effettuato una valutazione, sia pure discutibile, ha reso una decisione risolvendo la questione posta dal motivo. Situazione cui il n. 4 dell’art. 395 c.p.c. nega la natura di errore di fatto legittimante la revocazione. Il ricorso denuncia un secondo preteso errore revocatorio. Esso sarebbe relativo all’attribuzione alla parte pubblica, patrocina dalla difesa erariale, delle spese generali, di quelle vive e degli accessori (i.v.a. e cassa forense). Ebbene, tale statuizione integra tre errori di diritto da individuare il primo nella sopportazione di spese da parte della difesa erariale, anziché nella loro prenotazione a debito, ed il secondo ed il terzo nella soggezione a i.v.a. e cassa forensenon ipotizzabili rispetto alla difesa erariale. Si tratta, dunque, all’evidenza di errori dovuti ad erronea applicazione delle norme in materia di spese legali quando la parte pubblica è difesa dall’Avvocatura dello Stato. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione di parte intimata. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello st
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