Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1270/2008
ECLI:EU:T:2008:444
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 ottobre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] and Chemicals / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Ferromix, Inomix
e Alumix)
(Cause riunite da T‑305/06 a T‑307/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domande di marchi comunitari denominativi Ferromix, Inomix e Alumix – Marchi comunitari denominativi anteriori FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 21,
34, 59-63)
Oggetto
Ricorso proposto avverso tre decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 12 settembre 2006 (procedimenti riuniti
R 1270/2005-2 e R 1408/2005-2; R 1226/2005-2 e R 1398/2005-2; R 1225/2005-2 e R 1397/2005-2) relative ai procedimenti di opposizione
tra la [OSCURATO:PERSONA] and Chemicals, Inc. e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH.
Dati della causa
Richiedente i marchi comunitari:
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
Marchi comunitari di cui trattasi:
Marchi denominativi Ferromix, Inomix e Alumix per prodotti delle classi 1 e 4 – domande nn. 3190063, 3190031 e 3190022
Titolare dei marchi o segni su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] and Chemicals, Inc.
Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione:
Marchi denominativi FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX per prodotti della classe 1
Decisioni della divisione di opposizione:
Opposizione accolta per tutti i prodotti della classe 1; opposizione respinta per tutti i prodotti della classe 4
Decisioni della commissione di ricorso:
Ricorsi proposti dalla ricorrente respinti; ricorsi del richiedente il marchio accolti
Dispositivo
1)
Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 12 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 1270/2005-2 e R 1408/2005-2; R 1226/2005-2 e R 1398/2005-2; R 1225/2005-2
e R 1397/2005-2) sono annullate.
2)
L’UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] and Chemicals, Inc.
3)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH sopporterà le proprie spese.