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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27896/2026

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ato a BUSSOLENGO il 11/04/19663)[OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04d3biw) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/19784)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/19865)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/19716)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/19477)D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/19648)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/19579)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/198010) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/198211) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/11/196612) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/198813) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 10/11/197314) [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 0100w7n) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/197815) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 01/03/197216) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/196417) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/195418) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/195719) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/196020) e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] - Camera del lavoro di Verona (nel procedimento acarico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA] nato aGIOIA [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA])avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nei seguentitermini: per [OSCURATO:PERSONA], rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], rigetto delricorso; per [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di inammissibilità del ricorso; per DiegoVersace, rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], rigetto del ricorso; perBeltrame, rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], rigettodel ricorso; per D’[OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di inammissibilità del ricorso; perricorso; per [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di inammissibilità del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA],rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione diinammissibilità del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di inammissibilità del ricorso; perCamera del lavoro di Verona, dichiarazione di inammissibilità del ricorso; perPetushi, rideterminare la pena inflitta all’imputato nella misura di anni 15 direclusione ed euro 125.000 di multa, rigetto del ricorso nel resto.Uditi, per le parti civili:- il difensore della Regione [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;- il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sostituito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso degli imputati;- il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro di Verona, avv. [OSCURATO:PERSONA]Palumbo, che ha concluso per l’accoglimento del proprio ricorso e la confermaper il resto della sentenza impugnata.Uditi, per gli imputati:- i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno insistito per l’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;- i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],sostituiti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l’accoglimento delricorso;- i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoinsistito per l’accoglimento del ricorso;- i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito perl’accoglimento dei ricorsi;- il difensore dell’imputato D’[OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituito dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;- i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno insistito per l’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;- i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] VianelloAccorretti, che hanno insistito per l’accoglimento del proprio ricorso, ed hannochiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro diVerona;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 22 novembre 2024 la Corte di appello di Venezia, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 16 giugno 2023,rideterminando le pene inflitte in primo grado anche per effetto di parzialiproscioglimenti, ha condannato:[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 21 anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione per ireati di cui ai capi nn. 1), 3), 12), 13), 14), 16), 21);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8 anni e 9 mesi di reclusione e 7.000 euro dimulta per il reato di cui al capo n. 18);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 7 anni e 9 mesi di reclusione e 9.000 euro dimulta per il reato di cui al capo n. 3);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 17 anni ed 1 mese di reclusione e 16.400 eurodi multa per i reati di cui ai capi nn. 44), 49, 50), 51), 54);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 anni di reclusione e 4.000 euro di multa per ilreato di cui al capo n. 44);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 1.000 euro dimulta per il reato di cui al capo n. 16);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 16 anni e 9 mesi di reclusione per i reati di cuiai capi nn. 1) e 16);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 14 anni e 7 mesi di reclusione e 7.400 euro dimulta per i reati di cui ai capi nn. 1), 3), 16), 44);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione e 5.000 euro dimulta per il reato di cui al capo n. 21;[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione e 9.000 euro dimulta per i reati di cui ai capi nn. 21), 102), 104), 105);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 14 anni e 15 giorni di reclusione e 7.550 euro dimulta per i reati di cui ai capi nn. 1), 22), 24), 44), 49);di multa per i reati di cui ai capi nn. 44) e 54);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 15 anni e 7 mesi di reclusione e 10.500 eurodi multa per i reati di cui ai capi nn. 1), 3), 14), 18), 20), 34), 49).La sentenza di appello ha, inoltre, accolto la proposta di concordatoformulata dal Procuratore generale e dalla difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],condannandolo alla pena di 4 anni di reclusione per il reato di cui al capo n. 75)(considerata la continuazione esterna con altra sentenza di condanna).La sentenza di appello ha confermato, per il resto, la condanna pronunciatain primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 15 anni di reclusione peril reato di cui al capo n. 63) (in continuazione con quello di cui al capo n. 71,giudicato separatamente), di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla pena di 14 anni direclusione e 60.000 euro di multa per i reati di cui ai capi nn. 71) e 77), diMatjaz [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 anni di reclusione e 40.000 euro di multa per i reatidi cui ai capi nn. 60) e 61), di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 13 anni di reclusioneper il reato di cui al capo n. 71, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 23 anni direclusione per i reati di cui ai capi nn. 59), 62), 63), 65), 71).La sentenza di appello, infine, accogliendo un motivo di appello propostodalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la spettanzadel risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavorodi Verona.2.

Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati ela parte civile C.G.I.L. – Camera del lavoro di Verona, per il tramite dei rispettividifensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamentenecessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.1.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 1 (reato di cui all’art. 416-bis cod.pen.).

La sentenza d'appello non avrebbe offerto alcuna motivazione sullasussistenza di un rapporto funzionale concreto ed effettivo tra il gruppo degliaffiliati che vivono in provincia di Verona e quella che viene ritenuta essere lacosca calabrese di riferimento; non si sarebbe posta il problema dell'autonomacapacità intimidatrice nel territorio veneto che avrebbero sprigionato gli affiliati;avrebbe trascurato l'assenza di coesione interna tra i supposti affiliati el'esistenza di rapporti caratterizzati da forte competizione e reciproca diffidenza.D’altro canto, l’incertezza interpretativa circa le caratteristiche che devono averele cosiddette mafie delocalizzate avrebbe imposto, eventualmente, la rimessionedella questione alle Sezioni Unite per verificare se sia sufficiente il merocollegamento funzionale con un'associazione mafiosa storica per configurareun'articolazione locale della stessa oppure occorra sempre la prova in concreto diuna capacità intimidatrice autonoma degli affiliati nel territorio di nuovaespansione.2.1.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allaritenuta sussistenza della prova della partecipazione all'associazione di cui all’art.416-bis (capo n. 1) con il ruolo di esponente apicale, in quanto la sentenzaimpugnata, nell’attribuire al ricorrente il ruolo di capobastone, avrebbe dovutospiegare attraverso quali comportamenti il ricorrente avrebbe inteso imporsisugli associati.Obietta la difesa che, nella specie, sarebbe mancato il rispettoincondizionato che viene normalmente riconosciuto agli esponenti di vertice diuna associazione criminale, essendo, al contrario, documentato che amici eparenti erano soliti usare nei suoi confronti espressioni di scherno e dileggio;inoltre, il ruolo apicale sarebbe stato ricavato da elementi non significativi e dallafunzione di rilievo svolta nella vicenda [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 44 qualemediatore tra gruppi criminali contrapposti, ciò, peraltro, in contraddizione con laparte della sentenza (pag. 137) in cui è stato ritenuto che per risolvere talecontroversia era stato necessario l'intervento di [OSCURATO:PERSONA].2.1.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 3 (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La sentenza impugnata non avrebbe individuato alcuna condotta violenta ominacciosa posta in essere dal ricorrente.

Al contrario, avrebbe ammesso che ilricorrente, ad un certo punto, disse alla vittima di non pagare più, mentre lastessa vittima avrebbe dichiarato di non aver mai ricevuto richieste dirette didenaro da parte dell’Abanese e di non avergli mai consegnato denaro.

Nonrisultava, inoltre, conseguito alcun vantaggio patrimoniale dall’imputato, che, suimpulso di [OSCURATO:PERSONA], agì solo quale mediatore per motivi di solidarietà umana neiconfronti della vittima. [OSCURATO:PERSONA], dalle intercettazioni emergeva che gli autori delleestorsioni, Napoli e [OSCURATO:PERSONA], avevano interesse a tener fuori dalla questione ilricorrente e chiesero espressamente a [OSCURATO:PERSONA] di evitare di renderlo edotto delfatto al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], risultava contraddittoria la sentenza anche nella partein cui riteneva che il cosiddetto “affare del rame” fosse in realtà un merostratagemma per ammantare di liceità la dazione di denaro extra chiesta allavittima.2.1.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per l'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.per il reato di estorsione di cui al capo n. 3.La sentenza impugnata non avrebbe spiegato se il ricorrente fosseintervenuto nella vicenda a tutela di suoi interessi personali oppure a difesa diinteressi dell'associazione; per sostenere l'esistenza della aggravante nonbastava, infatti, affermare che il ricorrente fosse un elemento di spiccodell'associazione perché lo stesso avrebbe potuto agire nel proprio interesseeconomico esclusivo.2.1.5.

Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per i reati di cui ai capi nn. 12 e 13 (estorsioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già autisti della ditta Albatrans del figlio del ricorrente), inquanto le conversazioni intercettate non dimostravano la sussistenza di condotteestorsive ma documentavano, al più, espressioni proferite in seguito a scatti dirabbia; in senso contrario alla sussistenza di un'estorsione deponeva, del resto, ilfatto che il ricorrente e la vittima continuarono ad incontrarsi amichevolmenteanche dopo la transazione; il presunto credito di lavoro vantato da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della ditta del figlio del ricorrente era, peraltro, privo di accertamento,non essendo né liquido, né certo, né esigibile, e, mancando un parametropatrimoniale, non si poteva dire che l'accordo transattivo che egli avevaaccettato, a seguito del quale gli erano stati corrisposti 7.000 euro, avessecomportato per lui una perdita patrimoniale.Riguardo alla vicenda in danno di [OSCURATO:PERSONA], si eccepisce che sia statoignorato i l contenuto delle intercettazioni che dimostravano comel'atteggiamento del ricorrente si inscriveva all'interno di una serie reciproca direcriminazioni relative ai rapporti lavorativi.

Era stato, invero, [OSCURATO:PERSONA] aminacciare [OSCURATO:PERSONA] “di fare come ha fatto [OSCURATO:PERSONA]”, per cui l'istintiva risposta delricorrente “ed io ti taglio le gambe anche a te” solo apparentemente potevaessere ritenuta minacciosa perché era stata seguita non da altre espressioniminatorie ma solo dalla frase “e vai a fanculo, vai”, indice che si trattava di unmero scatto d'ira; anche in questo caso mancava, comunque, un accertamentosul presunto credito vantato dall'autista che non era né liquido né certo néesigibile.

Inoltre, la sentenza impugnata presentava un vizio di motivazioneincoerente anche con riferimento alla ritenuta esistenza dell’aggravante di cuiall’art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., decisione incoerente rispetto alladecisione della stessa Corte d'appello che aveva escluso, in relazione a talevicenda, l'aggravante dell'art. 416-bis.1. cod. pen., atteso che la aggravante deln. 3 dell’art. 628 cod. pen. presupponeva la dimostrazione che l'appartenenzaall'associazione mafiosa avesse concretamente influito sulla realizzazione delreato e nella sentenza di merito era mancato qualsivoglia accenno alla verifica ditale qualifica soggettiva. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata sarebbe incorsa in unaerrata qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto, al più, esserederubricato in quello di cui all'art. 393 cod. pen., emergendo chiaramente dalleconversazioni intercettate che la vicenda si inseriva in una trattativastragiudiziale in cui anche la ditta del figlio del ricorrente aveva rivendicazioni neiconfronti dei due ex autisti.2.1.6.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 14 (art. 353 cod. pen.).La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il concorso dell'imputato nellacondotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] di allontanamento degli offerenti cheavrebbero potuto partecipare all'asta per aggiudicarsi il fondo, in particolareminacciando [OSCURATO:PERSONA] (nelle conversazioni intercettate definita “lacolombiana”), per impedirle di partecipare all'asta.Si rimprovera alla Corte di merito di aver desunto la responsabilitàdell'imputato da due conversazioni da lui intrattenute con [OSCURATO:PERSONA], che,tuttavia, presentavano un contenuto evanescente ed erano posteriori allavicenda, il che rendeva impossibile accertare se il ricorrente avesse avuto unaeffettiva partecipazione nella turbativa d'asta, non essendo esclusa una naturameramente millantatoria del suo racconto al [OSCURATO:PERSONA], né potendosi escludere chela mancata partecipazione della “colombiana” alla gara fosse dovuta allacondotta già posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenutoche l'essersi recato il ricorrente sul posto in occasione di un sopralluogo delcustode giudiziario costituisse un apprezzabile rafforzamento dell'altrui propositocriminoso con argomentazione inaccettabile, perché, in questo modo, la Corted'appello deduceva una partecipazione dell’imputato da elementi meramentecongetturali e in contraddizione con il contenuto dell'intercettazione da cuirisultava che l’[OSCURATO:PERSONA] si tenne in disparte in occasione di quel sopralluogo.[OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha omesso di valutare le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] eVersace che dimostravano come [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in totale autonomia.2.1.7.

Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per l'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. per il capo n. 14.L’aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta esistente con la solaasfittica argomentazione secondo cui nell’udienza dibattimentale il testimoneEriberto Ferrari aveva dichiarato di come [OSCURATO:PERSONA] ebbe a fargli visita qualche giornodopo il sopralluogo, recandosi presso il bar che il testimone gestiva, e gli disseche su quel terreno c'erano molti “casini” e che lui non avrebbe mai dato il liberopassaggio a nessuno specificando che quella casa era in uso a dei calabresicollegati alla criminalità organizzata che la utilizzavano per fare incontri dei qualinon poteva parlare.

Tuttavia, i giudici del gravame avevano omesso diconsiderare che, in realtà, il testimone Ferrari aveva dichiarato di non aver maipercepito alcun collegamento mafioso, ribadendo che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva prospettatogenericamente che la casa era in uso a calabresi collegati alla criminalitàorganizzata, ma ha interpretato tale affermazioni come un tentativo didissuasione privo di contenuto intimidatorio; andava, inoltre, rilevato il contrastotra la decisione della sentenza impugnata e la sentenza irrevocabile emessa nelprocedimento separato a carico di [OSCURATO:PERSONA] in cui la aggravante era stataesclusa.2.1.8.

Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 16 (estorsione in danno di Mannino).La vicenda avrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie di cui all'art.640 cod. pen., atteso che la vittima non era stata coartata mediante violenza ominaccia, ma raggirata, perché il furto degli pneumatici di sua proprietà era statauna finzione, che nascondeva una appropriazione indebita, che era funzionale achiedergli poi il versamento di una somma per ottenere i beni proponendosicome recuperatori della merce di cui ci si era, in realtà, appropriati.

Lacircostanza che non ci sia stata alcuna coartazione diretta della volontà, ma solouna determinazione spontanea al pagamento da parte di questi determinatadall'errore, deponeva nel senso che ci si trovasse in presenza di una truffa.2.1.9.

Con il nono motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 21 (tentata estorsione in danno diSgrò).L'imputato non avrebbe proferito parola durante l'incontro con la vittima,non avrebbe mai aderito alla minaccia altrui, ed in ogni caso nelle intercettazionisuccessive era emersa chiaramente la sua volontà di dissociarsi da questavicenda in quanto lo stesso aveva dichiarato “di non volerne più sapere”,manifestando così il proprio dissenso rispetto alla modalità adottate dai correi.La sentenza impugnata aveva desunto la partecipazione all'estorsione anchedal ruolo organizzativo svolto dal ricorrente nella preparazione dell'incontro conla vittima, ma questa ricostruzione ometteva di considerare che l'organizzazionedell'incontro era finalizzata a confrontarsi con la vittima per ottenere ilpagamento di un credito di 380.000 euro che la stessa doveva a AlessandroRoman e non aveva la finalità di conseguire un profitto ingiusto. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto il fatto come una tentata estorsione, e non un esercizioarbitrario, nonostante l'esistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA], senza motivare suglielementi oggettivi della condotta rivelatori della particolare veemenza necessariaper far sussumere la vicenda nella fattispecie discorsiva.Inoltre, la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha ravvisatol'esistenza dell'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. in quanto dalleconversazioni intercettate non emergeva alcun elemento concreto chedimostrasse l'effettivo utilizzo del metodo mafioso da parte dell'imputato.2.1.10.

Con il decimo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla misura della pena.La sentenza d'appello ha dichiarato inammissibile il relativo motivo digravame, sostenendo che esso non fosse specifico, ma la specificità è unconcetto di relazione e dipende dalla specificità della sentenza impugnata, cheaveva una motivazione solo apparentemente estesa in punto di pena, perché inrealtà usava con riferimento a ciascun reato espressioni intrinseche alla strutturastessa dei singoli reati contestati.2.1.11.

Con l'undicesimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimentoalla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla modalità dideterminazione degli aumenti per i reati satellite ed all'aumento della metà dellapena disposto per la recidiva.Il giudice del merito avrebbe effettuato un esame parcellizzato delleimputazioni senza sviluppare una valutazione complessiva della pena comeprogetto unitario; la parziale assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art.416-bis cod. pen. per le condotte tenute fra il 1981 ed il 2011 avrebbe dovutocondurre la Corte d'appello a rideterminare il trattamento sanzionatorio inmaniera più consistentemente favorevole per l'imputato; con riferimento allarecidiva, la sentenza impugnata si è limitata ad aumentare la pena base delreato più grave della metà, ovvero il massimo previsto dall'art. 99, commasecondo, cod. pen. senza tuttavia motivare in ordine a tale decisione.2.2.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 18 (una estorsione in danno di Negri).Il fatto avrebbe dovuto essere derubricato in esercizio arbitrario delleproprie ragioni, atteso che il ricorrente ottenne soltanto ciò che gli spettava e cheavrebbe potuto ottenere rivolgendosi all'autorità giudiziaria, ovvero la risoluzionedel contratto di locazione del capannone che aveva locato a Negri e di cuiquest'ultimo non pagava i canoni di locazione pari a 1.300 euro al mese; ciò cheha ottenuto, ovvero la risoluzione del contratto, rientrava nel suo diritto, stantela morosità del locatario.2.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per l'aggravante dell’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., dellaminaccia posta in essere da più persone riunite, posto che la norma chiede che laminaccia sia “commessa” da tali persone, mentre qui la minaccia era stataperpetrata soltanto dal ricorrente, essendo rimasti silenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che loaccompagnarono sul luogo.2.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per l'aggravante dell’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. in quanto,affinché potesse esistere l'aggravante in questione – riferibile non al ricorrente,mai condannato per partecipazione ad associazione mafiosa, ma al correoVersace – era necessario che egli fosse consapevole dell’appartenenza mafiosadel [OSCURATO:PERSONA], mentre dalla sentenza di condanna non emergeva nessun elementoin tal senso.2.2.4.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento aldiniego delle attenuanti generiche e alla mancata rideterminazione in meliusdella pena base del delitto di estorsione, che sarebbero state giustificatedall'ottimo comportamento processuale tenuto dall'imputato, il quale aveva haammesso gli addebiti e si era anche scusato con Negri.2.3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Con un unico motivo deduce violazione di legge con riferimento alladeterminazione della pena.L’imputato era stato condannato per il reato di cui al capo n. 63, posto incontinuazione esterna con i fatti di cui al capo n. 71, che era stato giudicatoseparatamente; per calcolare la pena del reato continuato, il giudice del meritoaveva ritenuto più grave il reato di cui al capo n. 63, quando in realtà il più graveera il reato di cui al capo n. 71; dall’erronea determinazione della pena base eraconseguita anche l'erronea determinazione dell'aumento per il reato satellite,che, a quel punto, avrebbe potuto essere più contenuto rispetto a quelloapplicato in sentenza.2.4.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.4.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 3 (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La sentenza impugnata ha ravvisato l'esistenza di una estorsione in fattiche, almeno con riferimento al ricorrente, avrebbero dovuto essere consideratiintegrare un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che l’imputato eratitolare di un credito consistente (circa 50.000 euro) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aveva agito solo per recuperare tale credito; d’altro canto, non potevanoessere imputati a [OSCURATO:PERSONA] i comportamenti né di Napoli, che aveva presoiniziative ignote al ricorrente, né del cosiddetto secondo livello ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), intervenuto successivamente; né, a sostegno dellaqualificazione in termini di estorsione, poteva reputarsi dirimente la circostanzache [OSCURATO:PERSONA] avesse agito insinuandosi al passivo del fallimento del propriodebitore chiedendo di più di quanto avrebbe potuto pretendere: ciò sia perché lafondatezza dell'azione giudiziale non è un presupposto per la configurazione delreato di cui all'art. 393 cod. pen., sia perché la situazione di dissesto del debitoreera intervenuta solo successivamente ai momenti in cui erano avvenute lepretese giudicate estorsive, sia perché l'insinuazione al passivo, in realtà, erastata decisa dal fratello di [OSCURATO:PERSONA] ed avvenne comunque circa due anni doporispetto ai fatti.2.4.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante di cui all’art. 628,comma terzo, n. 3, cod. pen.Si tratta di circostanza di tipo personale e riguarda non il ricorrente ma ilcorreo.Evidenzia la difesa che, in base ai principi generali, la circostanza puòcomunicarsi ai concorrenti soltanto quando la qualifica di appartenenteall'associazione mafiosa sia conosciuta o ignorata per colpa, ma, in realtà, non cisono elementi per ritenere che questo sia avvenuto.

La sentenza impugnataosserva che, poiché [OSCURATO:PERSONA] era riuscito facilmente ad apprendere dellacaratura criminale di Napoli, altrettanto aveva fatto il [OSCURATO:PERSONA], il quale, proprioper tale ragione, lo aveva coinvolto.

In realtà, obietta la difesa, [OSCURATO:PERSONA] nonera arrivato facilmente a conoscere la caratura criminale perché aveva svolto unacomplessa indagine, e, comunque, non era dato comprendere perché dallafacilità di conoscenza dell'[OSCURATO:PERSONA] doveva derivare anche la facilità diconoscenza da parte del ricorrente.2.4.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per l'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.La Corte distrettuale ha ravvisato l'esistenza dell'aggravante con unamotivazione assai stringata, senza considerare che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, nel caso di minaccia silente può configurarsi, al più, l'aggravante deln. 3 del comma 3 dell’art. 628 cod. pen.; altrettanto non potrebbe dirsi circal'aggravante della ricorrenza del metodo mafioso, che richiede un'esternazionefunzionale alla commissione del delitto.Con motivi nuovi deduce ancora con riferimento all’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. riprendendo argomenti proposti nel terzo motivo di ricorso.2.5., 2.6.,

2.7. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con il motivo A1.1. si deduce, con riferimento alla posizione di tutti e tre gliimputati, vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 44(una estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La Corte di merito avrebbe dovuto riqualificare il fatto contestato in quello dicui all'art. 393 cod. pen., atteso che la differenza tra i due reati non sta nellaintensità delle minacce, ma nella circostanza che il credito vantato sia o menogiudizialmente esigibile, e nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiestoaltro che di riavere indietro ciò che aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA], sicché si trattavadi un credito tutelabile giudizialmente; tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non era intercorso unrapporto di finanziamento con obbligo di restituzione, bensì un rapporto diassociazione in partecipazione che attribuiva all'associato una partecipazione agliutili conseguiti dall'associante.In sentenza si riconosce che [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente creditore di Tirottama si afferma, senza argomentare, che egli avesse chiesto di più di quantopattuito.Con il motivo A1.2. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimentoalla condanna per il capo n. 44.La sentenza di merito avrebbe escluso dal conteggio del dare/avere fraCorica e [OSCURATO:PERSONA] l’importo più significativo versato da [OSCURATO:PERSONA], in quanto la primaoperazione aveva visto la consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di 20.000 euro, afronte di questa prima dazione [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un bonifico sul contocorrente di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 37.500 euro prelevato poi in contantipresso lo sportello della banca di Innsbruck.

La Corte di appello assumeva checon questo bonifico [OSCURATO:PERSONA] avesse esaurito il suo debito e che quindi le richiestedei mesi successivi sarebbero diventante ingiuste, mentre con il bonificoaustriaco non si era estinto il credito di [OSCURATO:PERSONA], perché in realtà a seguito dellamonetizzazione del bonifico era stata eseguita un'altra operazione, circostanzamai valutata dal Tribunale.

Ad avviso della difesa, si deve considerare chel'investimento di 37.500 euro aveva comportato l'obbligo per [OSCURATO:PERSONA] di restituirea [OSCURATO:PERSONA] 40.000 euro, ovvero il capitale più la metà dell'IVA, e proprio perchéTirotta non aveva mai restituito questa somma erano iniziate le manovreculminate con gli atti di violenza e minaccia; tuttavia, le azioni di [OSCURATO:PERSONA] eranosoltanto finalizzate ad ottenere il rispetto degli impegni, non a profitti ingiusti.Con il motivo A1.3. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimentoalla condanna per il capo n. 44.La sentenza impugnata ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto di più diquanto aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] anche perché con la cessione del centroestetico di [OSCURATO:PERSONA], conseguenza di una sottoscrizione di una scrittura privatapredisposta da un avvocato legale di [OSCURATO:PERSONA], questi era già rientrato di unimporto superiore a quello dei 40.000 € portato dagli assegni azionati in giudizio.In realtà, evidenzia la difesa, nel corso del dibattimento non era mai statoeseguito un accertamento del valore del centro estetico per cui la sentenzapoggiava su una mera congettura; inoltre, questa promessa non era mai stataonorata, perché, dopo aver sottoscritto tale contratto, [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto aterzi il centro estetico.

Si trattava, in definitiva, di un'operazione che avevalasciato completamente invariato il conteggio dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con il motivo A1.4. si deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla condanna per l'aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen.La condanna è stata motivata con i frequenti richiami operati da [OSCURATO:PERSONA] nelrelazionarsi con [OSCURATO:PERSONA] alla minacciosità, alla pericolosità ed alla caraturacriminale del proprio zio proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA], ovvero [OSCURATO:PERSONA]:quindi, l'aggravante del metodo starebbe semplicemente nel fatto che perriscuotere il credito l'imputato si sarebbe avvalso del contributo di un parente dicaratura criminale.Tuttavia, la difesa obietta che l’aggravante per sua natura deve esserecostituita da elementi di fatto ulteriori a quelli che integrano gli elementicostitutivi del reato, aggiungendo che [OSCURATO:PERSONA] non aveva riportato precedenticondanne per reati di mafia, ma soltanto per omicidio.Occorreva, poi, considerare che [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto con una propriaspiccata propensione criminale e che nella vicenda in esame si era fatto assistereda [OSCURATO:PERSONA], che era il capo del gruppo mafioso giudicato nello stessogiudizio: era difficile comprendere, pertanto, come la sentenza potesse affermareche [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato estorto con metodo mafioso allorquando, saputo cheCorica si sarebbe recato da lui con lo zio [OSCURATO:PERSONA], si presentò all'appuntamentofacendosi accompagnare proprio da un esponente di primo piano di unaconsorteria mafiosa.La Corte di appello non considerava, inoltre, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevaammesso di aver ricevuto la proposta da [OSCURATO:PERSONA] di eliminare il problemaCorica “togliendolo da mezzo” dietro al compenso di 10.000 euro, proposta chenon accettò e che escluderebbe del tutto la possibilità di qualificare la condottacome aggravata dal metodo mafioso, perché dimostrerebbe che la vittima nonaveva subito alcuna coartazione.Con il motivo A1.5. si deduce vizio di motivazione con riferimento alleaggravanti del n. 1 e del n. 3 dell’art. 628, comma terzo, cod. pen.Con riferimento all’aggravante del n. 1, mancava qualsiasi prova che vi fossestato un esercizio congiunto di atti di violenza o minaccia; quanto all'aggravantedel n. 3, si trattava di una aggravante soggettiva non riferita alla persona dinessuno dei tre imputati, ma a due ritenuti correi e l'estensione dell'aggravanteavrebbe potuto trovare giustificazione solo in caso di consapevolezza dellamafiosità di questi.Con il motivo A2.1. si deduce vizio di motivazione con riferimento alconcorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo n. 44.La sentenza ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito al figlio Antoninouna parte del denaro poi consegnato a [OSCURATO:PERSONA] nonostante che [OSCURATO:PERSONA] avesseaffermato, nel corso dell'esame in dibattimento, di non sapere se parte deldenaro provenisse da [OSCURATO:PERSONA], e nonostante le dichiarazioni di AntoninoCorica che affermava che il denaro impiegato per le operazioni era solo suo; èdel tutto indimostrato l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] con azioni violente ominacciose, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il padre di [OSCURATO:PERSONA] si era recato unpaio di volte a casa sua ma si era mostrato più tranquillo.Con il motivo A2.2. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimento alconcorso di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo n. 44, in quanto, stantel'estraneità del padre agli accordi tra il figlio e [OSCURATO:PERSONA], anche ammesso che ilpadre sia intervenuto nella contesa tra loro, per configurare l'estorsione anche asuo carico occorrerebbe dimostrare che egli fosse consapevole del fatto che ilfiglio perseguiva un profitto ingiusto.Con il motivo A2.3. si deduce violazione di legge sempre con riferimento alconcorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla condanna per l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. rinviandosi a quanto dedotto nel motivo A1.4.2.Con il motivo A2.4. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimento alconcorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla condanna per l’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. rinviandosi a quanto dedotto nel motivo A1.4.3.Con il motivo A2.5. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimento alconcorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle aggravanti del n. 1 dell’art. 628, commaterzo, cod. pen., non essendo mai emerso che [OSCURATO:PERSONA] abbia minacciatoTirotta alla presenza di altre persone.Con il motivo A3.1. si deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per il capo n. 44 ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata non avrebbe preso posizione sulle specifiche censureriportate in atto d'appello, secondo cui era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad escludereche in occasione dell'incontro avvenuto il 5 maggio 2014 con [OSCURATO:PERSONA] lo avesse minacciato e ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] il rapporto economico che c'era fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con il motivo A3.2. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimentoalla condanna per il capo n. 44 ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quantola sentenza avrebbe omesso di motivare sulla consapevolezza da parte diVersace di contribuire al perseguimento di un profitto ingiusto.Con il motivo A3.3. si deduce violazione di legge sempre con riferimento allacondanna per il capo n. 44 ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quantoall’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. rinviandosi a quanto dedotto nelmotivo A1.4.2.Con il motivo A3.4. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimentoalla condanna per il capo n. 44 ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quantol’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. rinviandosi a quanto dedotto nelmotivo A1.4.3.Con il motivo A3.5. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimentoalla condanna per il capo n. 44 ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto alleaggravanti del n. 1 dell’art. 628, comma terzo, cod. pen., non essendo maiemerso che [OSCURATO:PERSONA] abbia minacciato [OSCURATO:PERSONA] alla presenza di altre persone.L’aggravante del n. 3 presentava natura soggettiva e non era riferibile anessuno dei tre imputati, ma a due ritenuti correi; l'estensione dell'aggravanteavrebbe potuto trovare giustificazione solo in caso di consapevolezza dellamafiosità di questi.Con il motivo B. si deduce vizio di motivazione con riferimento alla condannadi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo n. 54(estorsione in danno di Belfanti).La sentenza impugnata ha ritenuto provato l'episodio a causa di alcuneconversazioni intercettate, in cui [OSCURATO:PERSONA] racconta l'episodio al padreRocco [OSCURATO:PERSONA], poi a [OSCURATO:PERSONA], poi a [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di avere pestatoBelfanti per costringerlo a pagare 19.000 euro.Tuttavia, sentito in giudizio, Belfanti aveva negato qualsiasi minaccia.Aggiunge la difesa che [OSCURATO:PERSONA] non era stato mai presente nelleconversazioni nelle quali si richiamava anche una sua presunta condottaviolenta: trattandosi di un'intercettazione avente contenuto contra alios,l'apprezzamento probatorio da parte del giudice del merito avrebbe dovuto tenerconto anche dell'interesse dell'interlocutore a raccontare l’accadimento.Con il motivo C. si deduce vizio di motivazione con riferimento alla condannadi [OSCURATO:PERSONA] per i capi nn. 50 e 51 (usura ed estorsione in danno di LucaPeretti).La condanna poggiava soltanto sul contenuto della scrittura privata del 30dicembre 2013 in cui era riportata la somma di 18.000 euro, come ammontareda restituire a fronte di un prestito iniziale di 15.000 euro, che, considerati iquattro mesi in cui doveva avvenire la restituzione, comportavano un tasso del60%.I giudici di merito non avevano tenuto conto, però, delle dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] in corso dell'istruttoria sulle ragioni della scrittura privata,sull'assenza di un tasso di interesse, di un termine effettivo per la restituzione esulla mancata restituzione dell'importo, nonché quelle di [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] l'aveva conosciuto come cliente non perché facesseusura.Con il motivo D. si deduce vizio di motivazione con riferimento alla condannadi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo n. 49 (detenzione di arma comuneda sparo con l'aggravante dell'art. 416-bis.1. cod. pen.).La sentenza impugnata aveva ricavato la responsabilità da unaconversazione intercettata, da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] regalò a [OSCURATO:PERSONA] unapistola, affermando illogicamente la sussistenza dell’aggravante in base alcoinvolgimento mafioso del cessionario dell’arma.Ed invero, obietta la difesa, per poter estendere al ricorrente l’aggravantesarebbe stato necessario dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] (cessionario) avesse ricevutol'arma non per sé ma per agevolare l'attività dell'associazione e, una volta fornitatale dimostrazione, occorreva dimostrare che [OSCURATO:PERSONA], in quanto concorrente,sarebbe stato consapevole della ricezione dell’arma da parte di [OSCURATO:PERSONA] permetterla a disposizione del consorzio criminoso.Con il motivo E.1. si deduce eccezione di incostituzionalità del trattamentosanzionatorio previsto all’epoca dei fatti per il reato il cui all'art. 629, commasecondo, cod. pen. per irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato dicui all’art. 628, comma 3, cod. pen.: il primo reato, consistendo in una viscompulsiva, avrebbe dovuto essere punito di meno rispetto al secondo, checonsiste in una vis absoluta.Con il motivo E.2. si deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenutaesistenza della aggravante dell’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.I tre imputati non hanno mai fatto parte di un'associazione di tipo mafioso enon sono stati coinvolti neanche nel presente giudizio nell'associazione di cui alcapo n. 1.La contestazione dell’aggravante derivava, quindi, solo dal concorso nelreato di cui al capo n. 44 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (condannati, invece,per il reato di cui al capo n. 1), omettendosi di considerare che la circostanza dequa ha un contenuto soggettivo e può, pertanto, estendersi ai concorrentisoltanto se essi sono consapevoli del fatto da cui essa dipende.Con il motivo E.3. si deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento all'aumento operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoVersace ex art. 63, comma quarto, cod. pen. per la presenza di più aggravantiad effetto speciale (la questione riguarda anche [OSCURATO:PERSONA], pur se nel suocaso le aggravanti sono state bilanciate dalle attenuanti generiche).Osserva la difesa che la norma dell'art. 629, comma secondo, cod. pen. èspeciale rispetto a quella di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen., e prevedeun'unica pena aggravata anche in caso di presenza di più aggravanti: essa,pertanto, avrebbe dovuto escludere l'applicazione dell'art. 63, comma quarto,cod. pen.

In ogni caso, l'aumento di pena ex art. 63, comma quarto, cod. pen. èdiscrezionale.Con il motivo E.4. si deduce vizio di motivazione con riferimento alleposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché la sentenza si èdiscostata dal minimo della pena in totale assenza di spiegazioni e giustificazioni;nel caso di [OSCURATO:PERSONA] era necessario tener conto anche del minimo contributocausale apportato.Con il motivo E.5. si deduce vizio di motivazione con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] per omessa motivazione circa la possibilità diriconoscere all'imputato l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. tenuto contodella minima efficienza causale per il suo comportamento, posto che il reato sisarebbe ugualmente verificato anche senza la sua presenza.2.8.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].2.8.1.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per il capo n. 71 (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'acquistodi stupefacente per l'importo di 50.000 euro).Si censura la sentenza per aver presupposto, senza alcun elemento fattualea sostegno, che il colloquio avvenuto il 5 maggio 2014 fra D'[OSCURATO:PERSONA] e Napoli – incui il primo dice al secondo che un soggetto, che viene identificato in ArthurPetushi, gli avrebbe restituito 50.000 euro di acconto dato in precedenza – siriferisse a un incontro di quattro giorni prima fra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cuiquest'ultimo si sarebbe presentato a casa del primo con quella somma.La Corte di merito è giunta al convincimento che la frase pronunciata daD’[OSCURATO:PERSONA] “mi ha portato i 50.000” avesse l’inequivoco significato delcoinvolgimento nell'affare dei 16 chilogrammi di cocaina sequestrati dalla poliziagiudiziaria lo stesso giorno, nonostante questi elementi non fossero cosìindividualizzanti, ben potendo la frase captata riferirsi ad altri affari illecitiintercorsi tra il ricorrente e Napoli.Con riferimento alla condanna per il capo n. 77 (art. 73 d.p.r. n. 309 del1990 per la cessione di una quantità indeterminata di stupefacente ad AndreaMarconi e [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]), si deduce che vi è unafrattura logica tra quanto ritenuto in sentenza e il trattamento riservato aicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e Voi, che hanno definito la loro posizione con applicazionepena, essendo stata riconosciuta, in favore di costoro così come a favore diNapoli, che ha optato per il rito abbreviato, la fattispecie del comma quinto;d'altronde, rimarca la difesa, l'unica somma esplicitamente riferita a quellacessione era di 350 euro, che non è compatibile con i 100 grammi ipotizzati dalgiudicante, e che invece è compatibile con una riqualificazione ai sensi delcomma quinto.2.8.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge per una mancatariqualificazione del fatto di cui al capo n. 71 in tentativo.Si assume che, al più, sarebbe provata, nella specie, l'esistenza di unaccordo tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per acquistare sostanza stupefacente; posto chela sostanza non è mai arrivata all'indagato, perché sequestrata prima dallapolizia, si verserebbe in presenza soltanto di un tentativo.2.8.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; i precedentipenali valutati sfavorevolmente dalla sentenza, in realtà, erano più limitati diquanto abbia considerato il giudice; è, inoltre, contraddittorio che sulla base deglistessi elementi la sentenza d'appello abbia escluso la recidiva, ma negatoall'imputato le attenuanti generiche.2.9.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.9.1.

Con il primo motivo deduce incompetenza territoriale del giudiceadito.Il ricorrente è stato condannato soltanto per il concorso nella estorsione dicui al capo n. 16, fatto indicato come avvenuto “tra Modena e Rizziconi (RC)”,presupponente il furto del carico degli pneumatici contestato ad altri al capo n.15, commesso “nelle province di Verona (pianificazione), Modena e ReggioCalabria”.

L’'imputato aveva eccepito prima davanti al giudice dell'udienzapreliminare, poi davanti al tribunale, e poi davanti alla Corte d'appello, chedoveva essere ritenuto competente il Tribunale di Palmi in ragione del criterio dicui all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e ritenuto più grave il reato dicui al capo n. 16.2.9.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento al ritenuto concorso dell'imputato nell'estorsione dicui al capo n. 16.Si rappresenta: che nella vicenda in questione l’imputato avrebbe svoltosoltanto il ruolo di mediatore tra gli autori del furto e la vittima su richiesta diquesta; che non vi fu alcuna costante pressione da parte di [OSCURATO:PERSONA] sul cognatoAlbanese per indurlo a restituire la merce; che nessuna captazione sostienel'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] abbia mediato, perché le trattative furono condottedirettamente da [OSCURATO:PERSONA], così come nessuna intercettazione permette diaffermare che [OSCURATO:PERSONA] abbia intermediato anche nella fase di riscossione delprofitto del reato; inoltre, deve anche essere considerato, aggiunge la difesa, chenon ogni ipotesi di un'intromissione di un terzo in una richiesta estorsivaavanzata da altri assume rilevanza penale, perché la giurisprudenza di legittimitàesclude il concorso di colui che si ingerisca su richiesta della vittima nell'esclusivointeresse di quest'ultima senza conseguire alcuna parte del prezzo.Con motivi nuovi deduce ulteriormente, riprendendo argomenti già propostinei motivi di ricorso ed aggiunge un ulteriore motivo relativo all’aggravantedell’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.2.10.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.10.1.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per il capo n. 1 (art. 416-bis cod. pen.).La sentenza impugnata non fa comprendere se ci si trovi in presenza di unaneoformazione autoctona oppure di una cosca delocalizzata, in quanto, mentre ilcapo di imputazione parla di una consorteria delocalizzata, la motivazionesembra essere quella relativa ad una neoformazione autoctona.

Secondo ladifesa, la differenza sarebbe fondamentale perché nelle formazioni delocalizzateciò che assume rilievo è il collegamento con la casa madre, invece l'inesistenzadella casa madre priva la locale del suo collegamento funzionale e imponel'acquisizione della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.2.10.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimentosempre alla condanna per il capo n. 1 per violazione del divieto di immutazionedel fatto: invero, il capo di imputazione e la sentenza di primo grado ritengono ilsodalizio mafioso oggetto del giudizio una formazione delocalizzata, mentre lasentenza di appello, escludendo l'importanza del collegamento funzionale conuna cosca madre stanziale in [OSCURATO:PERSONA], muta la correlazione tra imputazionecontestata e sentenza.2.10.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge sempre conriferimento alla condanna per il capo n. 1, in quanto il giudice del merito avrebbedovuto riscontrare i presupposti tipici del radicamento di un'associazione, ovverola forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e le condizioni diassoggettamento ed omertà, mentre nel caso in esame è stata completamentepretermessa l'indagine tendente alla verifica dell'esistenza della coscaGerace/[OSCURATO:PERSONA]/Napoli/[OSCURATO:PERSONA], del suo radicamento storico e del possesso diuna capacità di intimidazione propria ed autonoma.2.10.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna quale membro apicale della consorteria di cui al capo n. 1, in quanto ilruolo apicale di una consorteria deve essere in concreto esercitato e nel caso inesame [OSCURATO:PERSONA] è estraneo a qualsiasi reato fine, considerato che l'unica altraimputazione per cui è stato condannato (capo n. 16) ha visto in appello la cadutadell'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.2.10.5.

Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per il reato di cui al capo n. 16 (estorsione in danno di Mannino).Assume la difesa che il contributo causale del ricorrente si fonderebbe suprove travisate, posto che, in realtà, la conversazione richiamata in sentenzavede [OSCURATO:PERSONA] dire ad [OSCURATO:PERSONA] di pagare Mannino, e non il contrario, così comenon c'è alcun invito esplicito ad [OSCURATO:PERSONA] a forzare la mano al Mannino affinchéquesti versasse il riscatto.La motivazione sarebbe illogica anche nella parte in cui sostiene cheoccorreva per competenza l'avallo del boss di [OSCURATO:PERSONA], ma poi escludel'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.; inoltre, nota la difesa, sul puntosi era formato un giudicato cautelare favorevole al ricorrente e, a fronte di undibattimento che non aveva prodotto nova probatori, la sentenza non offrivanessuna motivazione rafforzata sul perché si era arrivati a conclusione difformida quelle della fase cautelare.2.10.6.

Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., inquanto per sostenere la consapevolezza da parte del ricorrente della detenzionedi armi da parte dell'associazione sarebbe stato necessaria quantomenoun'imputazione per concorso morale dello stesso nelle vicende di armi.2.10.7.

Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alriconoscimento della recidiva, in quanto la motivazione con cui ne è statasostenuta l'esistenza è astratta.2.10.8.

Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificatedalla condotta endoprocessuale, alla mancata inflizione della pena edittaleminima, all'eccessività dell’aumento per continuazione di nove mesi di reclusioneper l'estorsione.Con motivi nuovi deduce ancora con riferimento alla condanna per il reatodell’art. 416-bis cod. pen. sia perché l’aggravante è stata esclusa nell’unicoreato-fine contestato, sia perché non è stata distinta la posizione del partecipeda quella del connivente non punibile.2.11.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.11.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 3 (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).Nella prospettazione difensiva, relativamente alla parte di condotta ascrittaal ricorrente, non sarebbero descritte condotte di violenza o minaccia, ma solo laricezione della somma di 4.000 euro, ricezione che, peraltro, integrerebbe ilreato di ricettazione, non quello di estorsione.

Si aggiunge che la sentenzaimpugnata avrebbe omesso di valutare che l’ingiustizia del profitto del reato diestorsione era elisa, nel caso di specie, dalla esistenza di un credito da parte diCipriani che ne chiedeva restituzione, sicché la pacifica esistenza di tale creditoavrebbe dovuto indurre a derubricare il fatto in quello di cui all'art. 393 cod. pen.Quanto al desunto concorso del ricorrente dalla sua presenza ad un incontroavvenuto tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non avrebbeconsiderato che la vittima si era già determinata alla consegna del denaro cheavevano portato con sé al momento dell'incontro, quindi la presenza delricorrente non ha fornito alcun contributo causale; non era neanche vero chedopo l'incontro la vittima avesse temuto per la sua incolumità al punto dasporgere denuncia, perché la denuncia era successiva di più di un anno.2.11.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alle aggravanti del reato di cui al capo n. 3.Obietta la difesa: che l'aggravante delle più persone riunite non sussisteperché le più persone sono state convocate dalla vittima, e non il contrario; chel'esistenza dell’aggravante di cui al n. 3 del comma terzo dell'art. 628 cod. pen. èriconosciuta senza motivazione; che l'aggravante mafiosa non sussiste, perché,con riferimento al metodo, è stata soltanto valorizzata la provenienza geograficaed, in ogni caso, trattandosi di una minaccia silente, mancherebbe un'ulterioreesternazione necessaria a distinguerla dall’aggravante del n. 3 dell'art. 628; che,in ogni caso, il comportamento della vittima, piuttosto propensa a rivolgersi ainterlocutori contigui alla criminalità organizzata che alle forze dell'ordine,neutralizzava la percezione del metodo mafioso.2.11.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 16 (estorsione in danno di Mannino).Il contributo causale del ricorrente poggerebbe su un dato incerto come laconversazione avvenuta il 14 aprile 2014, in cui l'interpretazione della Corte nonsi conciliava con la circostanza che il carico era stato effettuato non il venerdìsuccessivo, ma giovedì 24 aprile; nella valutazione del ruolo del ricorrente laCorte sarebbe ricorsa a una congettura, ritenendo che il tipo di guasto delcamion (rottura di una turbina) non potesse esser stato riparato sul posto;infine, la circostanza che il ricorrente abbia lamentato la mancata divisione delbottino avrebbe dovuto indurre a riqualificare il fatto nella fattispecie tentata.2.11.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 44 (estorsione in dannodi [OSCURATO:PERSONA]).Si censura la motivazione, in quanto il contributo causale del ricorrente erastato ritenuto esistente nonostante la stessa Corte di appello avesse riconosciutoche non si era potuti giungere a ricostruire con certezza le modalità disvolgimento dei due incontri che sarebbero avvenuti di persona tra il ricorrente eTirotta, perché su questi si disponeva solo delle dichiarazioni non riscontrate diTirotta, ritenuto anche dalla Corte poco credibile.2.11.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alle aggravanti del reato di cui al capo n. 44.Si contesta la sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite, dato ilcarattere “neutro” della presenza del ricorrente; si censura come apparente lamotivazione addotta a sostegno dell'aggravante del n. 3, nonché errata in dirittoperché in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità con riguardoalla compatibilità con l’aggravante mafiosa si pone.2.11.6.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il reato di cui al capo n. 1 (art. 416-bis cod.pen.).La circostanza che la sentenza d'appello abbia affrontato prima i reati-fine epoi il delitto associativo, utilizzando come prove per quest'ultimo le prove giàusate per i primi, mostra, secondo la difesa, la mancanza di una stringenteverifica dell'esistenza del reato associativo in quanto tale.Quanto alla specifica posizione del ricorrente, segnala la difesa: chel’aggravante mafiosa era stata contestata con riguardo a due soli reati-fine; chela mancanza di carichi pendenti o di condanne per reati associativi e la dedizioneal lavoro del ricorrente costituivano elementi a suo favore inficianti lacontestazione associativa; che, infine, non era stato descritto il suo contributostabile all'associazione.2.11.7.

Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante del quarto commadell'art. 416-bis cod. pen., mancando la prova della consapevolezza delladisponibilità di armi da parte del clan, posto che nessuno dei reati-fine attribuitial ricorrente risultava essere stato commesso con la presenza di armi.2.11.8.

Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendoomesso i giudici di merito di apprezzare la mancanza di capacità criminale eintellettiva dell’imputato, evidenziata in alcuni dialoghi dal padre [OSCURATO:PERSONA], il ruolosecondario rivestito, il minimo apporto fornito, la modestia dei precedenti penali.2.12.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.12.1.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per i reati di cui ai capi nn. 60 e 61 (art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990).Rileva la difesa che la prova della responsabilità per il fatto di cui al capo n.60 poggiava sull'interpretazione di alcune conversazioni intercettate e deicomportamenti osservati dalla polizia giudiziaria nel corso di un servizio diosservazione, pedinamento e controllo, elementi che, però, non riuscivano adimostrare che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente importato dalla Slovenia un caricodi cocaina su richiesta di Napoli (a sua volta richiesto da un suo cliente di nomeConte).In realtà, risultava provato soltanto che egli avesse importato dellevitamine, ovvero una sostanza assimilabile al viagra di cui aveva fatto richiesta aNapoli un albergatore della zona e che Napoli affermava effettivamente di averappena ricevuto.D’altra parte, doveva reputarsi illogico che, in relazione al primo episodio,non fosse masi comparso l'acquirente e che la consegna fosse avvenutanell'incontro a Sommacampagna, perché ciò avrebbe significato che [OSCURATO:PERSONA] eNapoli avevano lasciato la cocaina in auto per ore.Segnala, inoltre, la difesa che l'acquirente Conte era stato assolto in ritoabbreviato; inoltre, posto che l'accordo telefonico prevedeva che a Grdinasarebbe stato corrisposto metà pagamento all'inizio, non si comprendeva quandoegli sarebbe tornato a prendersi la restante metà; era, infine, illogico ritenereche [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato il rischio di passare il confine dalla Slovenia all'Italiaportando con sé la droga.Con riferimento all’episodio del capo n. 61, la difesa reputa anomalo che ilsecondo trasporto possa essere avvenuto soltanto cinque giorni dopo il primo,per di più quando Napoli riferiva che Conte non si era ancora ripreso dai problemidi salute; inoltre, tenuto conto degli orari assunti come certi dalla sentenza, ilcorriere non sarebbe riuscito ad arrivare verso Treviso già alle 10.45, cosìprendendosi il rischio di effettuare la consegna della droga in un affollatoparcheggio autostradale.2.12.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimentoalla mancata concessione delle attenuanti generiche.Si stigmatizza che la Corte di merito, a fronte delle dedotte precariecondizioni di salute del [OSCURATO:PERSONA], affetto da disturbo delirante e da anni in cura,avesse ritenuto, senza riscontri, che la documentazione medica prodotta nonfosse riferibile all'imputato.2.13.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.13.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 71 (art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990),per la contraddizione rilevabile rispetto alla pronuncia di assoluzionedell’imputato dall’ipotesi associativa di cui al capo n. 59.2.13.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione sempre con riferimento alla condanna per il capo n. 71.La sentenza impugnata ha desunto la partecipazione dell’imputatoall’importazione dello stupefacente dal fatto che lo stesso sarebbe il soggettoindicato con vari soprannomi ed in possesso di un numero di telefono estero, mail mero possesso di questa scheda non implicava la prova dell’attivitàorganizzativa svolta dal ricorrente propedeutica al trasporto.2.13.3.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in quanto lasentenza impugnata sarebbe incorsa nel travisamento di dati provenienti dalleintercettazioni, non comprendendosi la ragione per cui, se si ritiene che [OSCURATO:PERSONA] ePetushi avessero già parlato con [OSCURATO:PERSONA], dovessero, poi, riscambiarsi il suonumero.2.13.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti genericheed alla quantificazione della pena base, ancorate a indicatori non dimostrati (ilruolo essenziale svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, avendo procacciato lostupefacente e deciso i tempi dell’importazione) e basate su argomenti (lamancanza di resipiscenza) in contrasto con il diritto di difesa o erroneamenteminimizzanti il dato dell’incensuratezza.2.14.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.14.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 21 (tentata estorsione in danno diSgrò), in quanto il concorso dell'imputato in tale reato sarebbe stato desunto daelementi travisati.Si censura la mancanza, in sentenza, di argomenti giustificativi delcollegamento esistente tra la telefonata minacciosa del 23 giugno 2015, ricevutadalla vittima da una persona non identificata – che gli comunicava che un “amicocomune” doveva essere pagato e che, in caso contrario, ci sarebbero statiproblemi – e l'incontro del 27 novembre 2015 in cui intervenne anche ilricorrente, ma non fu pronunciata nessuna minaccia.Si contesta, perché non provato, che il ricorrente sia stato coinvolto nellavicenda diversi giorni prima dell'incontro del 27 novembre, perché non eraemerso che l'incontro avvenuto presso il bar Dolce vita di Villafranca il 5novembre 2015 avesse riguardato l'affare [OSCURATO:PERSONA].Si nega, inoltre, che i soggetti intervenuti presso l'azienda di [OSCURATO:PERSONA] il 27novembre abbiano circondato la persona offesa ([OSCURATO:PERSONA] non l'ha mai detto), ovveroabbiano utilizzato un tono perentorio ([OSCURATO:PERSONA] ha riferito in dibattimento che non cifurono minacce), ovvero ancora che [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto la protezione di Mercuriodopo l'incontro (in realtà ha chiesto a Mercurio solo chi fossero i soggetti che sierano presentati).2.14.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per le aggravanti del capo n. 21.Con riferimento al metodo mafioso mancherebbe l'accertamento sullaprovenienza della telefonata del 23 giugno 2015, che non risultava possibile, inogni caso, estendere agli imputati non coinvolti.Inoltre, la frase intimidatoria pronunciata non era stata percepita comeproveniente da un'organizzazione mafiosa, né la vittima aveva riferito di unmarcato accento meridionale, dovendosi ricordare che l'assenza di richiamo adassociazioni criminali impediva la configurazione del metodo mafioso.Quanto alla finalità di agevolazione mafiosa, essa è di carattere soggettivo eper poter essere estesa a [OSCURATO:PERSONA] occorre motivare sulla consapevolezza daparte dello stesso dello scopo che muoveva Napoli ed [OSCURATO:PERSONA] di cui parlanonelle conversazioni telefoniche, in cui riferiscono del ricavo dell'operazione e delladivisione del territorio.Con riferimento all'aggravante del n. 3 dell'art. 628 cod. pen., si sostieneche manchi la prova della consapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dell'appartenenzadei correi a un'associazione di stampo mafioso.2.14.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento al trattamento sanzionatorio.Quanto alla pena base, la sentenza di appello aveva rideterminato in meliusil trattamento sanzionatorio, senza fornire alcun tipo di chiarimento circa ilcalcolo concretamente eseguito.Con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, esse avrebbero dovutoessere riconosciute per l'atteggiamento tenuto dall'imputato a seguito del fatto,per la sua posizione lavorativa e familiare, per il comportamento tenuto inmisura alternativa, per la modifica dello stile di vita e il percorso rieducativo; lasentenza le aveva escluse per la mancanza di resipiscenza, con motivazioneviolativa del diritto di difesa.Con riguardo alla esclusione della recidiva, la sentenza d'appello avevaerroneamente dichiarato inammissibile il relativo motivo di gravame.2.15.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.15.1.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allapena base individuata per il capo n. 71.Per tale capo, che era reato-satellite nel trattamento sanzionatorio delgiudizio di primo grado e che era divenuto reato più grave in appello per effettodell'assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo n. 59 (art. 74 d.p.r. n. 309del 1990), la Corte territoriale aveva mantenuto la stessa pena individuata dalgiudice di primo grado, mentre l'insussistenza della fattispecie di tipo associativoavrebbe imposto una riscrittura in melius della gravità del fatto reato.2.15.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento agliaumenti per la continuazione con i reati di cui ai capi nn. 62, 63, 65, e con ilreato oggetto di continuazione esterna giudicato con sentenza n. 169 del 2016del Tribunale di Verona.La decisione impugnata aveva inflitto come aumento a titolo dicontinuazione per ciascuno di questi reati una pena più alta di quella del primogrado, violando in questo modo il divieto di reformatio in peius, che non èescluso dalla circostanza che sia mutata la struttura del reato continuato pereffetto dell’assoluzione di quello che in primo grado era stato ritenuto il reato piùgrave.2.15.3.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allaquantificazione di tali aumenti per continuazione perché sul punto mancamotivazione, se non un generico richiamo stilistico all'art. 133 cod. pen.2.15.4.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento aldiniego delle attenuanti generiche, che sono state negate per il comportamentoprocessuale “non particolarmente positivo” dell'imputato, motivazione illogicaperché non si dice quale dovrebbe essere il comportamento processuale positivoe per l'elasticità dell'espressione usata.2.15.5.

Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alcalcolo della pena pecuniaria, in quanto nel dispositivo della sentenza è indicatoun totale di 150.000 euro di multa, ma la somma delle pene inflitte per i singolireati è di 125.000 euro.2.15.6.

Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alcalcolo della pena detentiva, perché nel dispositivo della sentenza è stata inflittauna pena complessiva di 15 anni di reclusione, ma la somma delle pene inflitteper i singoli reati comporta un totale di 16 anni di reclusione.2.16.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.16.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 21 (tentata estorsione in danno diSgrò), in quanto nell’incontro presso l’azienda di [OSCURATO:PERSONA] del 27 novembre non viera stata alcuna condotta minacciosa, come riferito dalla stessa vittima; Puglieseera stato coinvolto all’ultimo momento ed era rimasto estraneo agli accordi cheavevano preso [OSCURATO:PERSONA] e Napoli.2.16.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimentoall'aggravante dell'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., in quanto [OSCURATO:PERSONA] erastato aggregato soltanto alla fine; anche la circostanza che l’imputato sia stato ilportavoce dei cinque non spiegherebbe il motivo per cui è stata ritenuta provatala sua consapevolezza di agire insieme ai partecipi di un’associazione mafiosa.2.16.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento all'aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen., di cui non sussiste ilmetodo, perché la minaccia silente non è sufficiente per ritenere che vi sia stataun'esternazione funzionale alle modalità di commissione del reato; per quantoriguarda la finalità di agevolazione mafiosa, non può ritenersi provato che ilPugliese conoscesse che la finalità del tentativo di estorsione non era l'interesseeconomico dei correi, ma quello di estendere la sfera di influenza della locale cuiappartenevano [OSCURATO:PERSONA] e Napoli.2.16.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo n. 104(estorsione in danno di Huizenga).La condanna si fonda sull'interpretazione dell'intercettazione del 2 maggio2016,in cui, in realtà, [OSCURATO:PERSONA] stava soltanto respingendo fermamente le accuserelative alla provenienza di un messaggio telefonico anonimo contenenteminaccia di morte; le sentenze di merito hanno estrapolato una frase da questaconversazione e le hanno attribuito un intento intimidatorio che non aveva;inoltre, la minaccia deve essere parametrata anche alle qualità soggettive dellapersona offesa e la vittima, la signora Huizenga, non era persona da spaventarsitanto che aveva assoldato [OSCURATO:PERSONA] per minacciare l'ex compagno.2.16.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 105 (estorsione indanno di Buscardo), in quanto non sono state considerate le dichiarazioni dellavittima che ha riferito di non conoscere [OSCURATO:PERSONA]; per sostenere che la solapresenza passiva e inerte di [OSCURATO:PERSONA] nell’episodio contestato integri il concorsomorale nel reato, occorre un puntuale obbligo di motivazione che manca nellasentenza impugnata.2.16.6.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla mancata esclusione della recidiva, che è stata ritenutaesistente per via dei precedenti senza considerare che i reati oggetto delleprecedenti condanne erano coevi a quelli oggetto dell'imputazione, e che mancacomunque una motivazione sulla concreta maggiore pericolosità.Con motivi nuovi deduce ancora con riferimento all’aggravante dell’art. 628,comma terzo, n. 3, cod. pen. ed all’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen.riprendendo argomenti proposti nel secondo e nel terzo motivo di ricorso.2.17.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Con un unico motivo deduce violazione di legge perché la sentenza diappello, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., non avrebbe verificatol'eventuale esistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen., in particolare con riferimento a uno dei due episodi di cessione di sostanzastupefacente oggetto del concordato, quello del 2 dicembre 2014, di cui non èconosciuto il dato quantitativo e che, pertanto, avrebbe dovuto essere ricondottoall’ipotesi di cui al quinto comma con intervenuta maturazione del termine diprescrizione.2.18.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.18.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il reato di cui al capo n. 1 (art. 416-bis cod.pen.).La sentenza impugnata non ha individuato gli elementi necessari perritenere costituita una locale di ‘ndrangheta.Occorreva verificare la riproposizione nel nuovo territorio di un modelloorganizzativo tipico di quella consorteria e della supervisione da parte della casamadre; in difetto di ciò, non vi sarebbe prova che la nuova realtà associativa sisarebbe inserita nel territorio di nuova operatività.In particolare, nel caso in esame nulla è emerso su chi e quando avrebbeautorizzato l'apertura della locale, su quale sarebbe stata la locale calabrese diriferimento, su chi abbia attribuito le cariche ai soggetti appartenenti alla locale,su chi avrebbe supervisionato la realtà veronese; la stessa decisione dellasentenza d'appello di retrocedere il valore probatorio attribuito dalla sentenza diprimo grado al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come riferimento calabrese della localeavrebbe indebolito ulteriormente la tenuta logica e giuridica della conclusione dicondanna.La Corte territoriale, in sostanza, ha ricavato l'esistenza della localedall'utilizzo del metodo mafioso tratto da riferimenti generici, quale l’uso deldialetto o dell'origine calabrese nei confronti degli interlocutori, senza verificarel'esistenza della affectio societatis tra gli imputati, fra l’altro spesso in contrastotra di loro.2.18.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] a tale locale.La sentenza di appello non avrebbe risposto alle censure con le quali sievidenziava che i reati fine per cui era stato condannato [OSCURATO:PERSONA] non rivelavanoconnessione con dinamiche associative.Obietta la difesa, in particolare: che, per il capo n. 22, [OSCURATO:PERSONA] rientrava dalsuo credito e non trovava ausilio da parte degli affiliati; che, per i capi nn. 24, 48e 49, le imputazioni erano riferibili solo a [OSCURATO:PERSONA] senza successivadimostrazione circa la messa a disposizione dell’associazione; che, per il capo n.44, non vi era stato profitto di [OSCURATO:PERSONA], che, anzi, era rimasto addirittura vittimadi estorsione.La responsabilità dell’imputato per la partecipazione all'associazione sarebbefondata, pertanto, su basi molto deboli e mancherebbe, nel processo, unacondotta di stabile compenetrazione organica con il tessuto del sodalizio.2.18.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento all'aggravante del comma quarto dell’art. 416-bis cod. pen., inquanto la sentenza d'appello avrebbe sostituito alla verifica sulla disponibilità diarmi da parte dell'intera consorteria la potenzialità di utilizzo delle armimedesime, ritenute, di fatto, a disposizione degli affiliati qualora fosse statonecessario.2.18.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla condanna per il reato di cui al capo n. 22(estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La responsabilità dell'imputato sarebbe stata ricavata da una conversazioneintercettata, ritenuta auto accusatoria, e cui era stata attribuita valenzaprobatoria assoluta in assenza di riscontri esterni; la presunzione di autenticitàdella captazione avrebbe precluso la ricerca di elementi a sostegno e avrebbeindotto la Corte d'appello a escludere la rilevanza di prova dichiarativa di segnocontrario; le incertezze sull'ammontare dei rapporti di credito/debito tra le partiavrebbero, inoltre, reso illogica la risposta della sentenza impugnata nella partein cui aveva respinto la richiesta di riqualificare le condotte ai sensi dell'art. 393cod. pen.2.18.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante del n. 3 del commaterzo dell’art. 628 cod. pen., riferita al capo n. 22.Secondo la sentenza impugnata l’aggravante in parola non richiederebbeuna concreta estrinsecazione dell'appartenenza ad un'associazione ed atterrebbe,quindi, alla mera qualità personale del colpevole.

Così opinando, tuttavia, visarebbe una duplicazione di responsabilità perché il soggetto verrebbe punito aisensi dell'art. 416-bis cod. pen. e poi di nuovo con l’aggravante, tesiinaccettabile; nel caso in esame, peraltro non vi sarebbe stata nessuna minaccia,neanche silente.2.18.6.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 24 (detenzione di arma comune dasparo).La prova della responsabilità dell'imputato sarebbe stata ricavata dallaconversazione intercettata in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato di una pistola e dalladichiarazione del dibattimento resa dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], alla qualel’imputato mostrò detta pistola, assicurandone la piena efficienza.Sul punto la difesa assume non poter escludersi che [OSCURATO:PERSONA] si stessesoltanto pavoneggiando, lasciando il dubbio che si potesse trattare di un'armagiocattolo.2.18.7.

Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 49 (detenzione di armacomune da sparo).La condanna si fonderebbe su una conversazione intercettata, in cui non èl'imputato che parla, ma il coimputato [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni avrebbero,quindi, dovuto essere soggette a valutazione secondo i canoni dettati dall'art.192, comma 3, cod. proc. pen., individuando anche elementi di riscontro allapropalazione etero-accusatoria; in ogni caso, non essendo precisato il momentodella cessione, deve presumersi, secondo la difesa, che essa sia avvenuta moltotempo prima della conversazione e che il reato possa ritenersi prescritto.2.18.8.

Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per l'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.per i reati di cui ai capi nn. 24 e 49 cod. pen.Si censura la motivazione sul metodo mafioso in quanto assertiva, in quantosi risolverebbe, in sostanza, nell'affermazione secondo cui quando un soggettoappartenente a un sodalizio detiene un'arma l'aggravante deve reputarsiintegrata, mentre, perché detta circostanza possa configurarsi, vi deve essere laprova che la detenzione dell'arma sia funzionale a rafforzare la capacitàintimidatoria dell'associazione.Nel caso in esame, l'arma di cui al capo n. 24 è stata mostrata a TizianaAndreoli, quindi in un contesto del tutto disconnesso dalla vita dell’associazione,mentre, dell 'arma di cui al capo 49, si sa che essa sarebbe stataimmediatamente rivenduta per guadagno personale e, quindi, per finalitàestranee all'associazione.2.18.9.

Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 44 (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).Quanto al contributo causale di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata avrebbedesunto, da alcune conversazioni intercettate, la consapevolezza, in capo alricorrente, dei rapporti esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, secondo la difesa, tali conversazioni non sarebbero decisive, siaperché si collocavano temporalmente verso la fine della vicenda, sia perché nonriportavano percezioni di denaro da parte dell'imputato.

Mancherebbe, nellasentenza, l’individuazione del momento in cui [OSCURATO:PERSONA] da amico di [OSCURATO:PERSONA], che glipresenta [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe alleato con [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte estorsive.Non si è, inoltre, considerato che [OSCURATO:PERSONA], in dibattimento, ha affermato dinon aver mai temuto [OSCURATO:PERSONA], sicché difetta un elemento costitutivo dellafattispecie di estorsione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è adoperato soltanto per il recupero delle somme senzaulteriori pretese, dunque si verserebbe in un'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen.,in quanto il ricorrente era a conoscenza del prestito e si era prodigato solo per larestituzione della somma.2.18.10.

Con il decimo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alle aggravanti del capo n. 44.Si eccepisce: con riferimento all'aggravante del n. 1 del comma terzodell’art. 628 cod. pen., che non è mai emersa una riunione cui abbia partecipatoanche [OSCURATO:PERSONA] ed in cui sia stata formulata qualche minaccia; con riferimentoall'aggravante del n. 3 dello stesso comma, che la sentenza impugnata haerroneamente ritenuto che essa si applichi oggettivamente ad ogni appartenentealla consorteria, mentre deve stimarsi necessaria, comunque, una forma diesternalizzazione, inesistente nel caso in esame, dato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbemai percepito [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto pericoloso; infine, quantoall'aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen., che le minacce poste in essere sirisolvono in un'aggressività verbale da strada, essendo prive dellacaratterizzazione del metodo mafioso.2.18.11.

Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in quanto la sentenza impugnata, pur avendo dettagliatamenteindicato pena base e singoli aumenti per continuazione, ha inflitto una pena basenon coerente rispetto al reale tenore delle condotte ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA]; perdiscostarsi dal minimo della pena la sentenza ha invocato il contesto dicriminalità organizzata in cui è stata realizzata la condotta, che però era giàricompreso in due delle aggravanti, così moltiplicando un'evenienza; conriferimento al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza ha motivato ilrigetto con la mancata ammissione degli addebiti e la mancata comunicazione dielementi utili all'accertamento dei reati, ma in questo modo ha leso il diritto alsilenzio.2.19.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.19.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 1 (art. 416-bis cod. pen.).La sentenza impugnata presenta molteplici incongruenze motivazionali:a) ricava l'esistenza dell'associazione esclusivamente dai reati-fine edall'utilizzo del metodo, che, però, non possono sostituire la prova dell'esistenzadel vincolo;b) è vaga nella parte in cui individua l'operatività dell'associazione a partiredal 2011, senza ancorare tale data a precisi fatti storici;c) desume, ancora, l'esistenza dell'associazione dal fatto che l'imprenditoreestorto si sia rivolto a soggetti dello stesso ambiente criminale piuttosto che alleautorità, ma l'omertà e la ricerca di protezione non sono prova del vincolomafioso: c1) la conversazione del 25 maggio 2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e DiegoVersace solo incidentalmente tocca concetti, come capobastone o mastro digiornata, che fuori contesto possono sembrare ambigui; c2) vi è una forzaturanella interpretazione dell'intercettazione dell’11 maggio 2015 in cui l'uso del “noi”da parte di [OSCURATO:PERSONA] è solo un suggerimento difensivo da fornire al magistrato disorveglianza nella pratica di permesso premio di [OSCURATO:PERSONA], ma nonrivendica legami criminali.2.19.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento allaaggravante dell'associazione armata.Si censura la sentenza per aver ricavato l’esistenza dell’aggravante dalprofondo legame esistente tra gli associati e dal fatto che essi si siano scambiatidelle foto di armi in chat, il che dimostrerebbe che, all’occorrenza, le armi eranoa disposizione dell'intero consesso: tale argomentazione, secondo la difesa,peccherebbe di illogicità, perché la circolazione di foto di armi non costituisceprova di una reale condivisione delle stesse.2.19.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 3 (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).Si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è stato coinvolto in questa vicenda in una fasesuccessiva rispetto all'originaria iniziativa estorsiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] eNapoli; inoltre, si rimarca che la pretesa partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'incontrocon il debitore nel locale interrato è descritta con toni suggestivi, ma non vienecircostanziato il ruolo effettivo tenuto dal ricorrente e quale condotta materialeavrebbe posto in essere.2.19.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento alleaggravanti del capo n. 3.Si contesta la sussistenza di quella di cui al n. 1 del comma terzo dell’art.628 cod. pen. in mancanza di un accertamento puntuale in ordine allasimultanea presenza di più persone nel medesimo luogo e alla loropartecipazione ad azione estorsiva, essendosi la sentenza limitata a ravvisare lacircostanza in base alla mera partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro senzaindicare quali altri soggetti fossero presenti e in che misura egli avesseinteragito.Quanto all’aggravante del n. 3 della stessa norma, se ne contesta la ritenutasussistenza soltanto sulla base dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria dicui al capo n. 1, quando la giurisprudenza ritiene che debba essere accertatal'appartenenza dell’agente ad un'associazione di tipo mafioso.2.19.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge con riferimento allaulteriore aggravante dell’art. 416-bis.1., contestata al capo n. 3, in quantol'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda si collocava in un momento successivo in cui aquello in cui si realizzarono condotte intimidatorie, la persona offesa non avevamai manifestato di aver subìto intimidazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA], né aveva dettoche la sua presenza era minacciosa, mentre l’aggravante richiede ladimostrazione che la condotta sia connotata da modalità idonee a evocare laforza intimidatrice tipica di un'associazione.2.19.6.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 14 (art. 353 cod. pen.).Si eccepisce la mancanza di condotte commesse da [OSCURATO:PERSONA] e si stigmatizzal’omessa valutazione della dichiarazione resa all'udienza del 21 luglio 2022 daltestimone, avvocato [OSCURATO:PERSONA], a proposito del fatto che il ricorrente nonaveva mai ostacolato la procedura o l'accesso agli immobili, mantenendo un2.19.7.

Con il settimo motivo deduce violazione di legge con riferimentoall’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata al capo n. 14 nella solaforma del metodo, in quanto l'aggravante non era stata contestata al coimputatoCorsi e appariva un'applicazione automatica fondata sull'appartenenza di Versaceal contesto associativo mafioso.2.19.8.

Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 18 (estorsione in danno di Negri).Non risulterebbe individuata alcuna condotta autonoma e volontaria diVersace, anzi, emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in modo autonomo,mentre il ricorrente avrebbe svolto un ruolo marginale.

In ogni caso, nonsarebbe ravvisabile l’ingiustizia del profitto, vertendosi nell’ambito della tutela diun diritto soggettivo leso da un inadempimento contrattuale, per cui, al più,potrebbe essere configurabile la fattispecie dell'art. 393 cod. pen.2.19.9.

Con il nono motivo deduce violazione di legge con riferimento alleaggravanti dell’art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3, cod. pen. contestati al capo n.Si obietta, quanto a quella di cui al n. 1, che essa era stata ricavata solosulla base della presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro avvenuto nei locali sotterraneidella tabaccheria, ma non era supportata da alcun accertamento puntuale circala concreta e contemporanea presenza di più soggetti; quanto a quella del n. 3della stessa norma che essa è stata ritenuta sussistente soltanto perché Versaceera componente della consorteria di cui al capo n. 1.2.19.10.

Con il decimo motivo deduce violazione di legge con riferimentoalla condanna per il capo n. 20 (estorsione in danno di Bettoni).Si contesta che la Corte di merito abbia immotivatamente respintol'argomento difensivo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si era limitato soltanto a fare daautista allo zio [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi di prova dimostrativi diun contributo causale penalmente rilevante del ricorrente.2.19.11.

Con l’undicesimo motivo deduce violazione di legge con riferimentoall’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata al capo n. 20, per avere laCorte d'appello erroneamente dichiarato inammissibile, per genericità, il relativomotivo di gravame.2.19.12.

Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge con riferimentoalla condanna per il capo n. 34 (artt. 56, 110, 12 e 14 l. n. 497 del 1974 conriferimento a tre pistole semiautomatiche) per avere la Corte di merito estesoindebitamente la disciplina del tentativo alla fattispecie di pericolo della raccoltadi armi di cui all'art. 270-bis.1. cod. pen.2.19.13.

Con il tredicesimo motivo deduce violazione di legge conriferimento all’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata al capo n. 34,in quanto la motivazione sul punto è priva di riscontri fattuali concreti.2.19.14.

Con il quattordicesimo motivo deduce violazione di legge conriferimento alla condanna per il capo n. 49 (detenzione e trasporto di armi dasparo), in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare lanatura esclusivamente narrativa delle conversazioni intercettate, nonapprezzabili, quindi, alla stregua di prova diretta dei fatti.2.19.15.

Con il quindicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento all’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen.contestata al capo n. 49, in quanto la finalità agevolativa del sodalizio è statadesunta in via automatica dalla contestazione mossa, ma, in realtà, non vi èalcuna dimostrazione che la condotta oggetto del capo n. 49 sia stata realizzataal fine di agevolare il sodalizio.2.19.16.

Con il sedicesimo motivo deduce violazione di legge con riferimentoalla mancata concessione delle attenuanti generiche.La sentenza impugnata avrebbe immotivatamente opposto il diniego senzaconsiderare la mancanza di precedenti penali dell'imputato.2.19.17.

Con il diciassettesimo motivo deduce violazione di legge conriferimento all'aumento per continuazione con i reati-satellite.La difesa rileva un errore, atteso che il reato più grave è stato individuato inquello di estorsione di cui al capo n. 3, anziché in quello di associazione di tipomafioso di cui al capo n. 1; inoltre, si contesta l’eccessiva severità delle frazionidi aumento.2.19.18.

Con il diciottesimo motivo deduce violazione di legge conriferimento all'individuazione della pena base, perché il punto di partenzaavrebbe dovuto essere il minimo edittale, mentre una valutazione totalizzantedell'applicazione della pena si pone in contrasto con il principio dell'art. 27,comma 3, Cost.2.19.19.

Con il diciannovesimo motivo deduce violazione di legge conriferimento alla confisca dei beni sequestrati all'imputato, ovvero l'immobileoggetto di cui al capo n. 14.Le affermazioni della sentenza secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riacquistatoil bene a prezzo vile, sfruttando un ribasso d'asta progressivamente ottenuto,non dimostrerebbero l'illecita provenienza del bene, né l'utilizzo dei proventidelittuosi per il suo acquisto né la sussistenza di un nesso di causa fra attivitàcriminosa e acquisizione del bene.

Il ribasso d'asta costituirebbe il frutto didinamiche di mercato, mentre la costituzione della società ad hoc non risultaaccompagnata da elementi che dimostrino l'intento fraudolento dell’operazione.2.20.

Ricorso della [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro di Verona.2.20.1.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimentoall'esclusione della legittimazione della parte civile a costituirsi nei confronti diMario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] decisa dal giudice di secondo grado.La sentenza impugnata ha ritenuto di escludere la Camera del lavoro diVerona evidenziando che la [OSCURATO:PERSONA] era già costituita in giudizio come parte civilecon l'articolazione regionale, e che, poiché entrambe le parti civili sono riferibiliad un unico ente, doveva escludersi la legittimazione concorrente delle due particivili, ed, in considerazione del più ampio ambito territoriale, ha ritenuto cheunico soggetto legittimato a costituirsi fosse la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], escludendo laCamera del lavoro di Verona.Secondo la ricorrente, si tratterebbe di affermazione errata, perché si evincedalla sentenza avversata che il territorio veronese è lo scenario nell'ambito delquale la cosca si è formata; quindi, il radicamento e l'operatività nel soloterritorio veronese avrebbe legittimato la costituzione della Camera del lavoro diVerona, che è concorrente, e non alternativa, rispetto a quella della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].2.20.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla revoca della provvisionale, perché la Corte diappello ha revocato la provvisionale disposta dal tribunale sostenendo che non èpossibile quantificare l'ammontare del danno subito dall'organizzazione; inrealtà, l'ammontare del danno riconosciuto in primo grado poggiava sulladocumentazione prodotta nel dibattimento di primo grado, su cui la sentenza diappello non si è pronunciata.3.

Con memoria scritta il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Milan, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, richiamando a sostegno ancheun precedente del Tribunale di Padova in una vicenda in fatto più grave di quellacontestata al ricorrente.Con memoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haanticipato le conclusioni del proprio ufficio per ciascun ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Vannetiello, ha replicato agli argomenti della memoria scritta dell’ufficio delProcuratore generale.4.

La difesa degli imputati ha chiesto la discussione orale.5.

All’odierna udienza le parti hanno concluso nei termini riportati nelfrontespizio.Nessuno si è presentato per l’imputato [OSCURATO:PERSONA].Considerato in dirittoIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti indicatiin motivazione, infondati nel resto.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarmineGerace, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeVersace sono infondati.I ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - Camera dellavoro di Verona sono inammissibili.1.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].1.1.

Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna dell’imputato per il reato di cui all’art.416-bis cod. pen. (capo 1).Si deduce, in primo luogo, che la sentenza d'appello non avrebbe offertoalcuna motivazione sulla sussistenza di un rapporto funzionale concreto edeffettivo tra il gruppo degli affiliati che vivono in provincia di Verona e quella cheviene ritenuta essere la cosca calabrese di riferimento; nessuno dei collaboratoriascoltati nel processo, infatti, ha parlato dell'esistenza di un forte legame tra ilricorrente e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, altra famiglia appartenente alla‘ndrangheta storica; le dichiarazioni del teste di p.g.

Labagnara sonoapprezzabili, in realtà, alla stregua di mere impressioni o congetture.Si eccepisce, inoltre, che la sentenza impugnata non avrebbe verificato lapresenza nel gruppo dei soggetti radicati a Verona di tratti organizzativicaratteristici della ‘ndrangheta, atteso che nessuna dote risultava essere stataconferita al ricorrente, né era emersa una struttura gerarchica codificata; d’altrocanto, la motivazione non avrebbe affrontato il problema dell'autonoma capacitàintimidatrice nel territorio veneto che avrebbero sprigionato gli affiliati, dalmomento che le condotte di natura estorsiva furono poste in essere senza maispendere il nome di famiglie di ‘ndrangheta.Si rimprovera, infine, ai giudici del gravame di aver trascurato l'assenza dicoesione interna tra i supposti affiliati e l'esistenza di rapporti caratterizzati daforte competizione e reciproca diffidenza, logicamente incompatibili con unastruttura associativa.Si prospetta, stante l’incertezza interpretativa in materia, la necessità dellarimessione del procedimento alle Sezioni Unite per verificare se, per configurareun'articolazione locale, sia sufficiente il mero collegamento funzionale conun'associazione mafiosa storica oppure occorra sempre la prova in concreto diuna capacità intimidatrice autonoma degli affiliati nel territorio di nuovaespansione.1.1.1.

Il motivo è infondato.Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l’indirizzo cheritiene che l’associazione per delinquere si caratterizzi per tre fondamentalielementi: un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunquestabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamenteprogrammati; un programma criminoso tendenzialmente indeterminato, chedistingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nelreato; una struttura organizzativa, sia pur minima, ma comunque idonea esoprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (v., pertutte, Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359 - 01).Quella mafiosa si arricchisce, poi, di una sua particolare caratteristica,perché l'attività delinquenziale rappresenta il mezzo per il perseguimento di unobiettivo più ambizioso, consistente nel controllo stabile di un segmento dellavita sociale onde garantirsi l'arricchimento parassitario, il che comporta lapossibilità che vi siano soggetti che aderiscono all'associazione mafiosa nondirettamente in vista del compimento dell'attività delinquenziale, bensì soltantoper partecipare alla suddivisione dei profitti ovvero per realizzare una duraturasupremazia territoriale su ogni genere di attività (Sez.

U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, in motivazione).Da questa caratteristica deriva che, per ritenere strutturata una associazionedi tipo mafioso, occorre verificare che “l'associazione abbia conseguito, inconcreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità diintimidazione, sino a estendere intorno a sé un alone permanente di pauradiffusa, oggettivamente percepibile, che si mantenga vivo anche a prescindereda singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo oquell'associato” (sempre la sentenza Modaffari, in motivazione).Questo tipo di accertamento è contenuto nelle sentenze di merito.La pronuncia di primo grado contiene una parte specificamente dedicata allaricostruzione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. che si rinviene alle pagine2303 e ss.La sentenza di appello, invece, non presenta una sola parte specificamentededicata alla ricostruzione del reato de quo, essendo costruita per capitoliseparati dedicati a ciascun imputato appellante, all’interno dei quali si rinvengonogli argomenti relativi alla ricostruzione della struttura associativa, ancorché, perforza di cose, ripetitivi; ciò tenendo conto, in ogni caso, che, in conformità aiprincipi generali del sistema processuale, la risposta ai motivi di appello deveessere rinvenuta nella motivazione complessivamente considerata (v., per tutte,Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01).Tornando alla decisione di primo grado, si rileva che il Tribunale: a) haritenuto provato il collegamento tra la locale veronese e la famiglia originaria di‘ndrangheta attraverso il ruolo direttivo di [OSCURATO:PERSONA] ricavato dall’interventosvolto da questi per risolvere la vicenda [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (in cui [OSCURATO:PERSONA] avevascavalcato il capo locale [OSCURATO:PERSONA], che non era venuto a capo del problema); b)ha ritenuto provata la strutturazione del sodalizio secondo la tipicagerarchizzazione di ‘ndrangheta con ruoli specifici, ricostruiti anche attraverso leintercettazioni degli stessi indagati; c) ha ritenuto provata l'effettiva idoneitàdell'azione intimidatoria di pressione esercitata dall'associazione criminale nelcoartare la volontà delle vittime desumibile dalla deposizione delle personeoffese (in particolare [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di essere pienamente consapevoledell'operatività a Verona di gruppi di soggetti di origine calabrese dediti adeffettuare il recupero crediti con modalità intimidatorie); d) ha desunto unulteriore indizio della esistenza di una organizzazione criminale strutturatadall’atteggiamento processuale reticente dei testi.Il primo giudice ha, inoltre, valutato le dichiarazioni rese dai collaboratori digiustizia Cortese, Mercurio e Giglio.In particolare, alle pagg. 2322 e seguenti sono riportate le dichiarazioni delcollaboratore Basile, titolare di un ristorante a Goito e coinvolto nel traffico distupefacenti provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di riunioni in cui siparlava di spartizione del territorio ed in cui erano presenti anche “i [OSCURATO:PERSONA]”,spiegando che la zona tra Verona e Caselle apparteneva ai [OSCURATO:PERSONA]; a pag. 2332vengono sintetizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cortese, chenon attingono direttamente gli imputati, ma altri soggetti a loro vicini, comeMultari e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza di appello, dal canto suo, ha ripreso una parte degli argomentidella sentenza di primo grado: a) si è affidata, in particolare, al ruolo di“capobastone” di [OSCURATO:PERSONA], risultante da una conversazione intercettata in autotra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2014; b) ha spiegato che il ruolodi capo attribuito al ricorrente era stato concretamente esercitato, in particolare,sia nella vicenda dell'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] – in cui Albaneseintervenne come personaggio di notevole caratura criminale in grado di tenere abada le pretese degli altri – sia in quella perpetratasi in danno di [OSCURATO:PERSONA], dove eglivenne coinvolto da Napoli (a sua volta coinvolto da [OSCURATO:PERSONA] per ragioni dicompetenza territoriale) e propose di prendere sotto la propria protezione lapersona estorta [OSCURATO:PERSONA], tagliando fuori il creditore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aspetto che,secondo la Corte di merito, doveva reputarsi particolarmente significativo.Come detto, il ricorso eccepisce l’illogicità della motivazione con riferimentoalla ritenuta prova dell’esistenza di un legame con la cosca di riferimento delterritorio reggino e di un’autonoma capacità intimidatoria della locale nelterritorio veronese.Gli argomenti, tuttavia, sono infondati.Il percorso seguito della sentenza di primo grado sul legame con la casamadre calabrese è scevro da tratti di manifesta illogicità.Detto legame – di cui, in modo congruo, il Tribunale ha tratto evidenza dalcomportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] per dipanare la vicenda [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],terreno di scontro di due gruppi di persone che gravitavano entrambe intornoall’associazione criminale e che, insorto il conflitto economico, avevano cercatoprotettori – è quello che fonda l’autorità degli associati anzitutto al loro interno,sia per i ruoli egemoni, che derivano da legami familiari e, in particolare,dall’autorità criminale delle famiglie di provenienza, sia per le qualifiche criminali(capobastone, mastro di giornata) che provengono dalla cosca insediata interritorio calabrese e alla quale gli associati del territorio veronese riconosconoautorità.Le pronunce di merito, però, non limitano la prova dell’esistenza del reatoassociativo al legame esistente con la casa madre, ma, in conformità agli indirizzidi questa Corte (Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037;Sez. 1, n. 13143 del 09/03/2017, Nesci, non mass.; Sez. 2, n. 25360 del15/05/2015, Concas, Rv. 264120; Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Bertucca,Rv. 262398), si preoccupano di verificare l’esistenza di un’autonoma capacità diintimidazione della consorteria nel territorio veronese.È, in particolare, la sentenza di secondo grado che ha incentrato la decisionesull’esistenza di una autonoma capacità intimidatrice dell’organizzazione nelterritorio veronese.Rispondendo ad un motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza disecondo grado a pag. 77, infatti, ha esplicitamente evidenziato che la naturamafiosa dell'associazione va desunta in primis proprio dalle concrete modalitàoperative dei reati scopo e dalle qualifiche attribuite dai membri del sodalizio eche l'analitica ricostruzione dei rapporti parentali fra gli imputati e le vicendeprocessuali di [OSCURATO:PERSONA] aiutano a comprendere il contesto in cui gli imputatioperarono ed hanno l'importante funzione di avvalorare l'ipotesi accusatoria, manon risultano decisivi ai fini del riconoscimento della sussistenza del reato.L’accentuazione nella sentenza di appello dei profili relativi all’autonomacapacità intimidatrice raggiunta dall’associazione nel territorio veronese e lasvalutazione dell’importanza del legame genetico con la casa madre calabresenon comportano, però, a differenza di quanto sostiene il ricorso, una modificadegli elementi costitutivi del reato o la condanna per un fatto diverso da quelloritenuto dai giudici di primo grado.Ed invero, come è stato rimarcato nella giurisprudenza successiva alprovvedimento del presidente aggiunto del 17 luglio 2019 di restituzione allaPrima sezione degli atti relativi al procedimento Nesci – in cui era stata rimessaalle Sezioni Unite la questione sul “se sia configurabile il reato di cui all’art. 416-bis c.p. con riguardo a una articolazione periferica di un sodalizio mafioso,radicata in un’area territoriale diversa da quella di operatività dell’organizzazionemadre, anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente territorio diinsediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione diassoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamentodella nuova struttura territoriale con l’organizzazione e i rituali del sodalizio diriferimento” – anche per le mafie delocalizzate che siano emanazione di una casamadre occorre in ogni caso la percezione sul territorio in cui opera l’associazionedella capacità di condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico(Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277913 – 01); per cui, indefinitiva, non esistono requisiti strutturali di fattispecie diversi in una coscadelocalizzata o in una di nuova formazione, ma “l’asse ermeneutico si sposta sultema della corretta valutazione delle evidenze probatorie” (v. provvedimento del17 luglio 2019 in proc.

Nesci, citato).Le dichiarazioni dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] circa la sua consapevolezzadell'operatività a Verona di gruppi di soggetti di origine calabrese dediti adeffettuare il recupero crediti con modalità intimidatorie, valorizzate in entrambele sentenze di merito; l'atteggiamento processuale reticente dei testi citato nelpercorso logico della sentenza di primo grado, a sua volta rilevante sotto ilprofilo della verifica dell’esistenza di condizioni di assoggettamento e omertà(Sez. 2, n. 11118 del 20/12/2022, dep. 2023, PG in proc.

Casamonica, Rv.284339 - 02); la spartizione del territorio su cui hanno riferito i collaboratori digiustizia citati nella pronuncia di primo grado e che emerge comunque anchedalla vicenda [OSCURATO:PERSONA], e, in particolare, dall’atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] che cedel’affare a Napoli ed [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di competenza territoriale; lo stessocomportamento di [OSCURATO:PERSONA] che si propone di mettere sotto protezione [OSCURATO:PERSONA] perampliare ulteriormente l’ambito di potere criminale dell’associazione, sono tuttiindici – correttamente considerati dalle sentenze di merito non manifestamenteillogici – rivelatori dell’esistenza di un’autonoma capacità di intimidazioneraggiunta dalla locale nel territorio veronese nell’ambito di interesse per gi affariilleciti dell’organizzazione, che era essenzialmente quello del servizio di recuperocrediti con modalità intimidatorie o violente per conto, o nei confronti, diimprenditori in difficoltà economica, non essendo rilevante, pertanto, che al difuori di tale ambito soggettivo di interesse per le finalità dell’associazione, lastessa non avesse acquisito fama criminale generalizzata nel territorio veronese(v., sul punto, Sez. 5, n. 30176 del 15/07/2025, A., Rv. 288591 - 01: ai fini dellaconfigurabilità del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., non è necessaria laprova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetratoin modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione,essendo sufficiente la prova dell'impiego di tale forza intimidatrice per i finiprevisti dal comma terzo della suddetta norma anche in un ambito territoriale osettoriale circoscritto, purché il sodalizio abbia conseguito fama e prestigiocriminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, abbia inconcreto manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepitacome tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertosonell'ambito in cui l'associazione è attiva; sempre sullo stesso punto v. anche Sez.2, n. 11118 del 2023, PG in proc.

Casamonica, citata, secondo cui la condizionedi omertà deve essere “sufficientemente diffusa, ancorché non generalizzata,nell'ambito del territorio di riferimento”).In questo contesto non è decisivo che le condotte di natura estorsiva furonoposte in essere senza mai spendere il nome di specifiche famiglie di ‘ndrangheta.Né ha un rilievo la dedotta assenza di coesione interna tra i supposti affiliatie l'esistenza di rapporti caratterizzati da forte competizione e reciprocadiffidenza, perché, come evidenziato più volte dalla giurisprudenza di legittimità,l’affectio societatis è soltanto la “volontà di far parte dell'associazione” (Sez. 5, n.26589 del 23/02/2018, V, Rv. 273356 - 01; Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016,P.m. in proc.

Trematerra, Rv. 266907 - 01), mentre l’esistenza di schermaglie econflitti tra gli associati è “fisiologica” nel contesto dell’esecuzione di affari illeciti(Sez. 1, n. 24901 del 25/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).Né è decisivo, per ritenere l’esistenza della fattispecie, che i reati-fine in cuiè stata ritenuta esistente l’aggravante mafiosa siano limitati, atteso che“l'associazione di tipo mafioso non è necessariamente destinata alla commissionedi delitti, ma può anche essere diretta a realizzare, avvalendosi della particolareforza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione diassoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicatidall'art. 416-bis cod. pen., fra i quali quello della realizzazione di profitti ingiustiper sé o per altri” (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, PG in proc.

Alampi, Rv.281811 – 03: fattispecie nella quale l'associazione era diretta a controllare unaserie di società coinvolte nella gestione dei rifiuti che rappresentavano lostrumento per acquisire appalti pubblici e privati con illecite modalità, come nelcaso in esame in cui lo scopo della consorteria era esclusivamente quello diricavare profitti illeciti dal controllo di un settore economico potenzialmente ingrado di generare floridi profitti, quale quello del recupero crediti).In definitiva, nel percorso logico delle sentenze di merito, e in modo piùampio in quella di primo grado, l’esistenza di una struttura organizzata che hareplicato i tratti distintivi dell’associazione di tipo mafioso e che è riuscita adesercitare un’autonoma capacità intimidatrice nel territorio veronese – sia purein un ambito limitato al settore economico di riferimento per gli interessicriminali della consorteria – è stata ricavata in modo congruo dai qualificaticollegamenti dei membri del sodalizio con le cosche reggine, dallo strettocollegamento interno con la casa madre, dall’autonomia organizzativa dellalocale veronese nel raggiungimento di fini illeciti consistenti nella gestione delcontrollo di attività imprenditoriali, dal constatato inquinamento del tessutosociale, nonché dalla disponibilità di armi da fuoco da parte degli associati edall’estrinsecazione del metodo mafioso in alcune vicende estorsive.Il motivo è, pertanto, infondato.1.2.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimentoalla ritenuta sussistenza della prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], con il ruolodi esponente apicale, all'associazione di cui al capo 1).Secondo la Corte di appello (pagg 50-51), il ruolo di capobastone diAlbanese risulta da una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],intercettata il 25 maggio 2014, in cui i due lo definiscono “capobastone”.Si tratta di un’evidenza, osserva la Corte medesima, che non viene svilitadalle critiche mosse al ricorrente dai propri sodali, né dal fatto che si tratta diun'organizzazione che non riconosce più un ruolo sacrale al proprio capo.Tale ruolo apicale, infatti, proseguono i giudici del gravame, vienechiaramente rivelato dagli stessi comportamenti tenuti dal ricorrente nei reaticontestati, dovendosi ritenere particolarmente emblematiche in tal senso le duevicende estorsive in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], poc’anzi menzionate.D’altro canto, rileva, ancora, la Corte territoriale, le critiche che Albanesericeve dai propri sodali non sono mai legate alla mancanza di capacità criminali,bensì alla condotta, che gli viene contestata, di aver tenuto per sé l'interoammontare dell 'estorsione Mannino; sebbene emerga dal processoun'organizzazione criminale priva di una cassa comune, non risulta venir meno ilcarattere mafioso dell'associazione, essendo anzi costantemente evocata,rimarca la sentenza, la forza intimidatrice del vincolo associativo.In questo contesto, il ricorso deduce che nella conversazione intercettata ilruolo di “capobastone” è stato attribuito ad Abanese in modo sarcastico.Si tratta, tuttavia, di un rilievo inammissibile perché non ancorato ad alcunelemento di fatto (ad esempio, il seguito della conversazione intercettata, o iltono di voce con cui le espressioni furono pronunciate), sicché esso si risolve inun argomento puramente assertivo di critica alla sentenza.Al contrario, la natura estremamente riservata della conversazione,avvenuta non al telefono ma in un’autovettura, in cui erano presenti soltanto idue loquenti, e l’essere inserito il riferimento al ruolo di “capobastone” delricorrente in una spiegazione più ampia degli assetti criminali della zona,inducono a ritenere non manifestamente illogica l’interpretazione che ne ha datola sentenza impugnata.Il rilievo è inammissibile, inoltre, perché, secondo la giurisprudenzaconsolidata della Corte di legittimità, l'interpretazione del linguaggio adoperatodai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logicain relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato dilegittimità (v., per tutte, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01; Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).Il ricorso critica la sentenza perché non avrebbe dovuto fermarsi al ruolo di“capobastone” attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione intercettata, maavrebbe dovuto spiegare attraverso quali espressioni il ricorrente avrebbe intesoimporsi sugli associati; mancherebbe, infatti, il rispetto incondizionato che vienericonosciuto agli esponenti di vertice di una associazione criminale; la sentenzaavrebbe, inoltre, adeguato la natura di “capo” dell’associazione alle peculiaritàdella struttura associativa sulla base di affermazioni sociologiche non sorrette dasolide regole di esperienza, come quella secondo cui la gerarchia all'internodell'organizzazione criminale non è più quella feudale e non attribuisce più unruolo sacrale al proprio capo.La deduzione è infondata.È vero che la sentenza d’appello ha definito la nozione di esponente divertice dell’organizzazione criminale mafiosa anche ricorrendo a considerazioni dicarattere sociologico, però si tratta di un approccio non estraneo allagiurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato più volte che la norma dell’art.416-bis cod. pen. obbliga ad una “complessa attività ermeneutica con fortisollecitazioni evolutive in ragione della sua imperfezione terminologica,influenzata dalla dimensione sociologica del fenomeno e dalla realtà empirico-criminologica di volta in volta interessata” (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, Rv. 281889 - 02, in motivazione; si veda anche Sez. 1, n. 3137 del19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487 - 01, in motivazione, che ricordache “le connotazioni normative delle fattispecie sono pacificamente di derivazionestorico- sociologica”).Né è fondato l’argomento che la sentenza impugnata avrebbe ri-definito laqualifica di esponente apicale dell’associazione sulla base di regole innovative,perché la giurisprudenza di legittimità ha, in realtà, affermato più volte che“l’indole mafiosa di un’associazione non presuppone uno schema rigido eprefissato, ma la conformità ad un modello nel quale siano individuabili lecaratteristiche richiamate dall’art. 416-bis, comma 3, cod. pen.

Ogni indagineestranea a tali caratteri – volta a ricostruire fenomeni come mafia o camorrasulla base di profili organizzativi definitivi – è arbitraria, stante la variabilità esegretezza di tali fenomeni” (Sez. 5, n. 2268 del 06/11/2025, dep. 2026,Casamonica, Rv. 289232 - 01, in motivazione; ma nello stesso senso già Sez. 6,n. 1760 del 16/12/1985, Spatola, Rv. 171998).L’approccio della sentenza impugnata sulla definizione della qualifica apicaledel ricorrente in seno al gruppo criminale è, pertanto, coerente con lagiurisprudenza di legittimità, ed è ricavata in concreto, oltre che con ilriconoscimento della qualifica formale di “capobastone”, dal ruolo assunto dalricorrente in due particolari e significative vicende estorsive (estorsioni in dannodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità cheritiene che “in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai finidell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivoesercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspettosintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivorisultato di assoggettamento interno” (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, P.g. inproc.

Abbinante, Rv. 271482 - 01).Il ricorso contesta alla Corte di merito di aver desunto la natura di capodall'autorevolezza criminale mostrata dal ricorrente nell'esecuzione dei singolireati-scopo, obiettando che l'autorevolezza criminale in un singolo reato non puòperciò solo far ritenere un soggetto capo dell'associazione.

Inoltre, si censura lamotivazione per aver attribuito risalto, a dimostrazione del suddetto ruoloapicale, a elementi non significativi quali l'essere un personaggio in grado ditenere a bada le pretese estorsive di altri affiliati, l’essere particolarmenteaddentro alle dinamiche criminali e aver preso sotto la propria protezione lapersona offesa di un'estorsione; comportamenti che, però, a dire della difesa,possono essere attribuiti indistintamente a qualsiasi personaggio criminale dotatodi carisma senza che questo lo possa trasformare in un vertice diun'associazione.Il ricorso aggiunge, criticamente, che il ruolo di vertice è stato ricavato dallafunzione svolta da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di cui al capo n. 44, incui il ricorrente ha svolto il ruolo di mediatore tra gruppi criminali contrapposti: sitratta, in realtà, di un riferimento che sconta la contraddizione con la parte dellasentenza (pag. 137) in cui è stato ritenuto che per risolvere tale controversia erastato necessario l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], il che significava che il ricorrentenon possedesse alcuna capacità di svolgere questa funzione di mediatore fra duegruppi criminali.L’argomento è infondato.Come già accennato, la sentenza impugnata ha ricavato la qualifica apicaledi [OSCURATO:PERSONA] da vicende significative, sul piano logico, dell’esercizio concreto difunzioni direttive da parte dell’imputato.La vicenda [OSCURATO:PERSONA] è particolarmente significativa in tal senso, perché ilcreditore [OSCURATO:PERSONA], per recuperare il credito, si era rivolto ad altro soggettocalabrese, il quale, però, per competenza territoriale, si rivolse ad [OSCURATO:PERSONA].Tale vicenda, oltre che essere significativa della spartizione per areegeografiche del territorio, che è una caratteristica tipica delle organizzazionicriminali, è emblematica anche del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno dellacosca.Lo stesso seguito della vicenda, con il proposito, manifestato da [OSCURATO:PERSONA], dimettere sotto protezione l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], e di tenere per il gruppo criminalequello che lo stesso avrebbe pagato, costituisce ulteriore indice non illogico dellanatura di vertice dell’organizzazione, perché solo un esponente di vertice delgruppo può prendere decisioni rilevanti per conto dello stesso, come evidenziatodalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene che, con riferimento specificoall’associazione mafiosa, il soggetto di cui al secondo comma dell’art. 416-bis ènon solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui cheabbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suoesplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n.7839 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280890; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 267464).Né vi è contraddizione interna alla motivazione tra la parte in cui essa ricavail ruolo di vertice anche dal ruolo di mediatore tra gruppi criminali svolto nellavicenda [OSCURATO:PERSONA] e la parte in cui essa riconosce che fu necessario poi l’interventodi [OSCURATO:PERSONA]: si tratta, invero, di affermazioni che non sono in contraddizionetra loro, perché, ai fini della qualifica di esponente apicale, in modo non illogico èstato assunto come rilevante il ruolo che gli altri esponenti del gruppo, ed isoggetti contigui ad esso, gli hanno riconosciuto nella vicenda, non essendonecessario per poter configurare il ruolo che poi l’intervento abbia avutosuccesso.Il motivo è, pertanto, infondato.1.3.

È infondato anche il terzo motivo, dedicato alla condanna del ricorrenteper il capo 3) (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La sentenza impugnata risponde al relativo motivo di appello nelle pagg. 53e 54 e afferma che la stessa circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia intervenuto nellavicenda sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] ne dimostra l'autorevolezza criminale qualepersonaggio che viene ritenuto in grado di fare da mediatore tra estorsori evittima; la sentenza aggiunge che la contrapposizione di interessi fra i primiestorsori, tra cui Napoli, e quelli successivi, tra cui [OSCURATO:PERSONA], è soltantoapparente, perché in realtà tutti sono uniti dall'obiettivo di ricavare denaro daArcamone (argomento che era proprio anche della sentenza di primo grado apag. 126).Rileva che [OSCURATO:PERSONA] riferì in dibattimento di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] 3.000euro, che aveva consegnato proprio ad [OSCURATO:PERSONA], affermazioni che provengonoda dichiarante ex art. 210 cod. proc. pen., ma che sono ampiamente riscontratedal materiale intercettativo; la sentenza evidenzia, inoltre, che non possonoessere considerate casuali le visite di [OSCURATO:PERSONA] al ristorante di [OSCURATO:PERSONA], e chein una conversazione intercettata è lo stesso imputato che riferisce a GiuseppeVersace che [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe detto “vi dò qualcosa, vi distribuisco anche avoi perché agli altri ho già distribuito”; si tratterebbe di affermazioni inequivocheda cui emerge come [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] quantomeno lapromessa di denaro.In questo contesto la difesa obietta che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebberoriscontrate da una telefonata, in realtà travisata, la n. 9068, in cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeil denaro ad [OSCURATO:PERSONA] dicendo che serve per lui e “per Pino” (con cui ci siriferirebbe a [OSCURATO:PERSONA]).L'argomento è infondato.Le dichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] sulla consegna del denaro adAlbanese risultano, infatti, logicamente riscontrate da una serie di conversazioni,debitamente riportate nelle sentenze di merito, in particolare in primo grado, dacui risultano le pressioni forti di [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA] ed emerge che [OSCURATO:PERSONA] haottenuto denaro, o promessa di denaro, in questa vicenda: in particolare, laconversazione n. 1967 del 25 aprile 2014 in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce a GiuseppeVersace che [OSCURATO:PERSONA] ha promesso di fare avere a loro dei soldi dicendogli che“agli altri ho già distribuito”, nonché la conversazione n. 5081 del 12 maggio2014, che rivela una comunanza di intenti tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e in cui Tirottadice ad [OSCURATO:PERSONA], riferito all’affare [OSCURATO:PERSONA], “ci dobbiamo prendere tutto noi”,e, ancora, la conversazione n. 7494 del 2 maggio 2014 in cui [OSCURATO:PERSONA] dice aVersace che [OSCURATO:PERSONA] “ci mollerà i soldi”.In definitiva, dalle conversazioni richiamate nella sentenza emerge uninteresse comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in questa vicenda,utile a interpretare la conversazione n. 9068 richiamata nel ricorso, e che inducea ritenere non illogico il percorso argomentativo della sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni rese in dibattimento da Tirottasulla dazione ad [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso prospetta che l’imputato agì su impulso di [OSCURATO:PERSONA], come mediatore,e che la sua mediazione fu ispirata soltanto a solidarietà umana nei confrontidella vittima, mentre la sentenza impugnata aveva trasformato, ciò nonostante,la funzione mediatrice del ricorrente in un concorso doloso.L’argomento è manifestamente infondato, in quanto dagli elementi di provariportati in sentenza, e sopra citati, emerge con evidenza un ruolo di Albanesequale soggetto interessato in proprio a percepire un profitto, che, secondo ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe anche materialmente percepito.Ne consegue che l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] in questa vicenda non èriconducibile alla figura del mediatore disinteressato intervenuto a favore dellavittima su richiesta di questa, figura che, nella elaborazione della giurisprudenzadi legittimità (Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896 - 01: nonè configurabile il concorso nel delitto di estorsione di colui che assume la veste diintermediario fra gli estorsori e la vittima solo quando l'agente operanell'esclusivo interesse di quest'ultima e per motivi di solidarietà umana, nonrilevando invece a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che ilmediatore sia con essa solidale), pur avendo fornito sul piano strettamenteoggettivo un contributo causale del reato, va esente da responsabilità per lamancanza del dolo di ingiusto profitto che caratterizza la fattispecie criminosa.Il ricorso eccepisce che non sono state individuate specifiche condotteviolente o minacciose poste in essere dal ricorrente, ma l’argomento è infondato.Il ricorrente risponde di un reato commesso in concorso, e, come noto,“integra il concorso nel delitto di estorsione, nella specie cd.

"progressiva", ognicomportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamenteindirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo allarealizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasidell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, assumendo caratteredecisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che sussiste nel caso in cui lecondotte dei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio dellaprognosi postuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti invaria e diversa misura, sicché è sufficiente che ciascun soggetto agente abbiaconsapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui”(Sez. 2, n. 25778 del 13/06/2025, Del, Rv. 288495 - 01).Tanto è avvenuto nel caso in esame, in cui si è non illogicamente ritenutoche il ricorrente si sia inserito in una pretesa estorsiva già posta in essere da altrie, nel tentativo di tagliare fuori dalla riscossione l’altra parte del gruppocriminale, abbia assunto un atteggiamento più conciliante nei confronti dellavittima, essendo, però, consapevole del comportamento che nel frattempoponevano in essere gli altri.Il ricorso obietta che il ricorrente intervenne dopo che la pretesa estorsivaera già stata formalizzata da Napoli e [OSCURATO:PERSONA], attribuendogli, dunque, unconcorso morale rafforzativo che, però, è contraddetto dal fatto che il ricorrentedisse ad [OSCURATO:PERSONA] di non pagare più niente a nessuno, assumendo quindi unaposizione di protezione della vittima, anziché di rafforzamento della pretesaestorsiva; anzi, dalle intercettazioni emergeva che gli autori dell’estorsione,Napoli e [OSCURATO:PERSONA], avevano interesse a tener fuori dalla questione [OSCURATO:PERSONA] echiesero espressamente a [OSCURATO:PERSONA] di evitare di riferire al medesimo del fatto.L’argomento è infondato.Esso, invero, si affida ad elementi di prova che non sono sufficientementesignificativi in ordine al giudizio di responsabilità, atteso che, nella ricostruzioneconcorde dei giudici del merito, adeguatamente argomentata, nella vicendaArcamone concorrevano due diversi comportamenti estorsivi (un primo in ordinecronologico effettuato da [OSCURATO:PERSONA], il creditore reale, e Napoli, cui il primo si erarivolto; un secondo, in cui intervengono anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], introdotti daTirotta) in apparente accordo, ma in sostanziale concorrenza tra loro, atteso cheentrambi avevano interesse ad estorcere denaro al debitore ed entrambi eranointeressati a tenerlo solo per se stessi.

Ne consegue che la circostanza che ilricorrente abbia detto ad [OSCURATO:PERSONA] di non pagare più niente a nessuno non hasufficiente capacità significatoria, perché, come ragionevolmente osservato nelladecisione avversata, il ricorrente aveva un interesse personale a che la vittimanon pagasse altri, così come la circostanza che Napoli abbia tentato di tener fuoriAlbanese da questa vicenda dimostra soltanto che non intendeva avere unconcorrente, ma non incide sul giudizio di responsabilità che deriva daicomportamenti tenuti dal ricorrente una volta che lo stesso è stato introdotto daTirotta nella vicenda.Il ricorso critica la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui haritenuto che il cosiddetto “affare del rame” fosse, in realtà, un merostratagemma per ammantare di liceità la dazione di denaro extra chiesta allavittima.Il rilievo va considerato inammissibile, in quanto, al di là della esistenza omeno di ciò che il ricorso definisce un accordo privatistico intercorsoestemporaneamente tra i soli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per la questione dellacompravendita di rame che [OSCURATO:PERSONA] aveva in sospeso insieme a GiuseppeVersace, esso è privo della capacità di disarticolare il percorso logico dellasentenza impugnata, atteso che riguarda una parte marginale della motivazionesenza la quale il giudizio di responsabilità resiste comunque.

Il travisamentodegli elementi di fatto posti alla base della decisione comporta, infatti,l’illegittimità del provvedimento impugnato “solo se l'errore accertato sia idoneoa disart icolare l ' intero ragionamento probatorio, rendendo i l logicala motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso oignorato” (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv. 277758).Il motivo è, pertanto, infondato.1.4.

È inammissibile, invece, in quanto non presentato in appello, il quartomotivo, che riguarda la condanna per l'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod.pen. in relazione al reato di estorsione di cui al capo 3).Nell’atto di appello, infatti, si contesta la responsabilità per il capo 3) nelsecondo motivo, in cui, però, non si spiegano deduzioni specifichesull’aggravante.Esso incorre, quindi, nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606,comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui “il ricorso è inammissibilese è proposto (…), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, perviolazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”.1.5.

È parzialmente fondato il quinto motivo, in cui si deduce vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per i reati di cui ai capi 12) e 13)(estorsioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], già autisti della dittaAlbatrans del figlio del ricorrente).La sentenza impugnata ha risposto al relativo motivo di appello alle pagg. 55- 56, affermando che “la vicenda [OSCURATO:PERSONA] è diversa dalla vicenda Doljenkovperché solo [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non aver avuto paura di [OSCURATO:PERSONA] mentreDoljenkov non ha fatto affermazioni dello stesso tenore, [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto fermole proprie pretese ed è arrivata una transazione, Doljenkov ha rinunciatocompletamente a quanto gli spettava.

Le minacce rivolte ad entrambi eranocomunque gravi e pienamente idonee a coartarne la volontà.

Per il [OSCURATO:PERSONA] lafattispecie va dunque derubricata in quella tentata, atteso che manca la provache sia stato indotto ad accettare la transazione per timore, considerato che èstato assistito anche da organizzazioni sindacali e da un avvocato, l'appello varespinto in toto per quanto riguarda invece Doljenkov, che a seguito delleminacce è stato costretto a rinunciare a far valere i propri legittimi crediti dilavoro come documentato nella sentenza di primo grado”.1.5.1.

Si deduce, con riferimento al capo n. 12, che, in mancanza di unaccertamento preciso sul credito di lavoro, non potrebbe dirsi che l'accordotransattivo che [OSCURATO:PERSONA] accettò, e a seguito del quale gli furono corrisposti 7.000euro, abbia comportato una perdita patrimoniale per lo stesso, essendo, inoltre,stato obliterato il dato risultante delle intercettazioni secondo cui fu [OSCURATO:PERSONA] aproporre l'accordo; secondo il ricorso, manca la prova che egli sia stato indottoad accettare la transazione per timore, circostanza che avrebbe dovuto condurrealla esclusione della rilevanza penale della vicenda.L’argomento è fondato.La vicenda del capo n. 12 si presta con fatica ad essere sussunta all'internodel paradigma dell'estorsione; nel rivendicare le proprie pretese, la vittima,infatti, si fece assistere da un legale e da un'organizzazione sindacale e conclusecon il ricorrente un accordo formale rientrante in uno schema previsto dal diritto,ovvero quello della transazione.La idoneità di una minaccia a coartare la volontà del soggetto passivo, comenoto, “deve essere valutata con giudizio operato "ex ante", sicché, ai fini dellavalutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità diresistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia” (Sez. 2,n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537 - 01), ma l'accertamentodell'idoneità del tentativo deve tener conto “della concreta situazione ambientalein cui l'atto è stato posto in essere”, anche con riferimento alla posizionedell'agente e del destinatario della condotta (Sez. 5, n. 34242 del 01/07/2009,Palmiero, Rv. 244915 - 01).Nel caso del capo 12), caratterizzato da una vittima straniera – nonobbligata per motivi ambientali a continuare ad avere legami con il ricorrente, lasua ditta, ed il suo ambiente di riferimento – e che da subito aveva preferitogestire la vicenda non mediante il rapporto diretto con il ricorrente, mafrapponendo lo schermo di un’organizzazione sindacale e di un legale tra sé e lacontroparte, non può ritenersi adeguatamente dimostrata l’idoneità dellaminaccia posta in essere dal ricorrente a coartare la volontà del Parmint e adincidere sul successivo atto transattivo con cui sono state definite le pretese diquest’ultimo.Ne consegue che, con riferimento a tale specifico punto, in assenza diipotizzabili approfondimenti probatori, la sentenza impugnata deve essereannullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.Avendo i giudici dell’appello precisato la misura della pena inflitta, a titolo direato satellite, per questo capo di imputazione, l’annullamento deve esseredisposto senza rinvio anche con riferimento al trattamento sanzionatorio ex art.620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., potendo questa Corte rideterminare lapena complessiva inflitta all’imputato in 21 anni e 7 mesi di reclusione, sulla basedelle stesse statuizioni del giudice di merito, eliminata la porzione di penarelativa al capo 12).1.5.2.

È invece, infondato il motivo con riferimento al capo 13) perl’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA].Si deduce in ricorso che l'atteggiamento del ricorrente si inscrivevaall'interno di una serie reciproca di recriminazioni relative ai rapporti lavorativi,te” solo apparentemente avrebbe potuto essere ritenuta minacciosa, perchévenne seguita dalla frase “e vai a fanculo, vai”, indice che si trattava di un meroscatto d'ira.L’argomento è manifestamente infondato, in quanto la frase rivolta daDoljencov al ricorrente “di fare come ha fatto [OSCURATO:PERSONA]” (progressivo n. 56356 del 2febbraio 2015), ovvero di rivolgersi ad una organizzazione sindacale, trattandosidel mero esercizio di un diritto, non avrebbe mai potuto essere apprezzata comeuna controminaccia, secondo il corretto ragionamento svolto dalla Corte dimerito.Nel ricorso si rileva, inoltre, che, secondo i giudici di appello, la condottadell'imputato sarebbe stata idonea a coartare la vittima, in quanto quest’ultimaaveva rinunciato completamente a quanto gli spettava, nonostante fossemancato un accertamento sul presunto credito vantato dall'autista che non erané liquido, né certo, né esigibile; tale ragionamento, in ottica difensiva, siporrebbe in contraddizione con la circostanza che era stato sempre il dipendentea cercare ripetutamente il ricorrente e ad aver ricevuto da quest'ultimo sia lapromessa di pagamento sia la proposta di un colloquio di lavoro per il figlio.La critica è infondata.La circostanza che sia mancato un accertamento sul presunto creditovantato dall'autista non rende manifestamente illogica la motivazione che, dalcomplessivo comportamento tenuto dai due soggetti coinvolti nelle conversazioniintercettate – ivi compreso quello del ricorrente che non ha mai negatol’esistenza del credito, ma ha solo rivolto una serie di minacce all’ex dipendenteper indurlo a non insistere nel chiederne il pagamento – ha ricavato, con correttainferenza, la conclusione che un credito di [OSCURATO:PERSONA] esistesse e che egli fossestato costretto a rinunciarvi.Quanto alla contestata mancata derubricazione del fatto in quello previstodall'art. 393 cod. pen., che, ad avviso della difesa, sarebbe stata giustificatadall’inserimento della vicenda in una trattativa stragiudiziale in cui anche la dittadel figlio del ricorrente avanzava rivendicazioni nei confronti dei due ex autisti,trattasi di obiezione infondata, atteso l’insufficiente riscontro, desumibile daglidell’autista (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv.280414 - 01).Si deduce, infine, un vizio di motivazione anche con riferimento alla ritenutaesistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., matrattasi di rilievo inammissibile poiché non dedotto in sede di appello.1.6.

È inammissibile il sesto motivo dedicato alla condanna per il capo n. 14(per il reato di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen., vicenda del terreno di GiuseppeVersace, soggetto ad esecuzione civile).La sentenza impugnata ha trattato questa vicenda alle pagine da 56 a 59,evidenziando che [OSCURATO:PERSONA], nell’occasione, pose in essere più condotte integrantireato, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, egli si recò sul posto “perappoggio”, come da lui stesso riferito nella conversazione n. 2284 del 14settembre, e, come emerso dalla stessa conversazione, promise a [OSCURATO:PERSONA] che,se necessario, avrebbe fatto tutto il possibile, tranne l'omicidio, per dissuaderedall’acquisto [OSCURATO:PERSONA], che nelle conversazioni intercettate veniva definita“la colombiana”, (“vado, la prendo, la faccio, la servizio, però di ammazzare nonl'ammazzo”).La Corte di merito ha osservato che tali condotte rivestivano una valenzaquantomeno di significativo rafforzamento del proposito criminoso giàmanifestato da [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'immobile esecutato, aggiungendo che ilfatto che la colombiana potesse essersi defilata spontaneamente, perché, comeriferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], “si era spaventata”, non elideva l'apporto causalein termini di contributo al rafforzamento.Secondo la difesa, in questo contesto, non avrebbe potuto escludersi unanatura meramente millantatoria del racconto fatto dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] circa ilcolloquio che egli avrebbe avuto con [OSCURATO:PERSONA] relativo alla promessa diseviziare l’acquirente colombiana, così come non avrebbe neppure potutoescludersi che la colombiana non avesse partecipato alla gara per effetto dellacondotta tenuta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].Trattasi, tuttavia, di deduzione inammissibile, perché fondata su argomentimeramente congetturali (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez.2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237), che, in quanto tali,non sono idonei ad inficiare di illogicità il ragionamento sotteso al provvedimentoimpugnato.Si obietta in ricorso che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si sia recato sul terrenode quo in occasione di un sopralluogo del custode giudiziario non sarebbesignificativa, perché in contraddizione con il contenuto dell'intercettazione da cuirisulta che il ricorrente in quell’occasione si era tenuto in disparte.La censura è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA], nel percorso logico della sentenza impugnata la presenza delricorrente al sopralluogo effettuato dal custode giudiziario è stata correttamenteapprezzata alla stregua di ulteriore indizio del suo ruolo di rafforzamento delproposito criminoso di [OSCURATO:PERSONA] di “far saltare” l’asta relativa all’esecuzioneforzata del proprio terreno; tale presenza, infatti, che non avrebbe potutogiustificarsi altrimenti, costituiva univoco elemento di conferma delladisponibilità, offerta, non solo a parole, da [OSCURATO:PERSONA] ad aiutare [OSCURATO:PERSONA] in questavicenda.Rispetto a tale lineare ricostruzione inferenziale, inconferente ed eccentricava considerata la censura difensiva.Parimenti inconferente deve considerarsi l’ulteriore rilievo, secondo cui laresponsabilità dell'imputato per tale vicenda sarebbe esclusa dalle numeroseconversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disvelanti il proposito diallontanare gli offerenti senza che fosse mai emerso il nome del ricorrente.Secondo quanto messo in luce, in modo non illogico, dai giudici territoriali,l’esistenza di un rapporto personale tra [OSCURATO:PERSONA] ed il confinante [OSCURATO:PERSONA], che avevaportato a ritenere esistente il concorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel reato, eraindipendente da quello che [OSCURATO:PERSONA] aveva con [OSCURATO:PERSONA], il quale, per sua stessaammissione resa nella conversazione intercettata, si era prestato a fornire unapporto causale nella commissione del reato.

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] nonavesse un rapporto diretto con [OSCURATO:PERSONA], ma solo con [OSCURATO:PERSONA], non rendeva,quindi, illogica la conclusone della sentenza impugnata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA],offrendosi di aiutare [OSCURATO:PERSONA] nell’allontanare la offerente dalla gara, avevarafforzato il proposito criminoso di questi.Il motivo è, in definitiva, inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2,n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione,Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché nonprende posizione sulla idoneità della condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nell’essersireso disponibile, a rafforzare il proposito criminoso di [OSCURATO:PERSONA]; rafforzamento,che come noto, a certe condizioni, integra il concorso morale nel reato (Sez. 1,n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310 – 01) e rendeirrilevante verificare se in concreto un contributo causale del ricorrente adallontanare gli offerenti vi sia stato o meno.1.7.

È inammissibile anche il settimo motivo dedicato alla condanna perl'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. per il capo n. 14, in quanto nondedotto in appello.1.8.

Egualmente inammissibile è l’ottavo motivo, in cui si censura lacondanna del ricorrente per il capo n. 16 (estorsione in danno di Mannino).Secondo la costante lezione di legittimità, la questione sulla qualificazionegiuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere exart. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta insede di giudizio di legittimità, ma a due condizioni: che l'impugnazione non siainammissibile e che per la sua soluzione non siano necessari accertamenti difatto (per tutte, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 - 01).Con il motivo di ricorso in esame, imperniato sulla censura del travisamentodella prova intercettativa, dal quale sarebbe scaturito il preteso errore nellaqualificazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] come estorsione, si avanza una pretesainesigibile, diretta com’è a sollecitare l’accesso diretto alla prova da parte delgiudice di legittimità, che, in tal modo, verrebbe a esercitare prerogative tipichedel solo giudice di merito.1.9.

È, invece, infondato il nono motivo, dedicato alla condanna per il capon. 21 (concorso nella tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).Alle pagg. 61 – 62 della sentenza impugnata si legge che il fatto che“l'[OSCURATO:PERSONA] ancorché silente abbia partecipato all'irruzione presso l'azienda diSgrò già costituisce concorso punibile, infatti in quell'occasione la pressione suSgrò oltre che sulla sottolineata provenienza geografica – che fece sì che questicomprese immediatamente ritrovarsi di fronte ad esponenti della criminalitàorganizzata tanto da rivolgersi a Mercurio, soggetto gravitante nel medesimoambiente che capì subito chi erano i soggetti recatisi dallo [OSCURATO:PERSONA] – anche dalnumero di persone che si misero a cerchio attorno a lui.

Tuttavia, non sicomprenderebbe appieno il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] se non si tiene conto dellapreparazione di tale incontro. [OSCURATO:PERSONA], infatti, fu non solo uno dei partecipimateriali alla tentata estorsione, ma l'organizzatore della stessa” (…) “dopo averricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la notizia dell'operazione di recupero crediti neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si preoccupa di organizzare il commando che deveeffettuare il blitz, egli ha cura di coinvolgere anche [OSCURATO:PERSONA], e con luil'inseparabile [OSCURATO:PERSONA], proprio perché dello stesso paese della [OSCURATO:PERSONA] da cuiproviene lo [OSCURATO:PERSONA], si tratta di modalità criminose smaliziate con cui l'Albanesemira ad esser certo che lo [OSCURATO:PERSONA] proprio per la fama criminale di Capicchianocomprenda subito che la richiesta di denaro proviene da appartenenti alla‘ndrangheta, il fatto poi di voler escludere [OSCURATO:PERSONA] nonché il “veronese”, cioè ilcreditore [OSCURATO:PERSONA], dalla divisione dell'eventuale bottino prendendo sotto la propriaprotezione lo [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dall'essere una mera fantasticheria, costituisce unpreoccupante proposito criminoso che conferma la fase espansivadell 'organizzazione e la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA]”.In ricorso si deduce che l'imputato non aveva mai pronunciato paroladurante l'incontro con la vittima, non aveva mai aderito alla minaccia altrui, e, inogni caso, dalle intercettazioni successive era emersa chiaramente la sua volontàdi dissociarsi da questa vicenda – nel dichiarare “di non volerne più sapere” –manifestando, con quest’ultima frase, il proprio dissenso rispetto alla modalitàadottate dai correi, il che avrebbe dovuto deporre nel senso dell'assenza del dolodell’estorsione.La censura pecca di aspecificità, perché non prende posizione sul percorsologico della sentenza impugnata che ha ricavato, in modo congruo, la violenza ominaccia non da un’espressione pronuncia da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del colloquiocon lo [OSCURATO:PERSONA], ma dalle modalità, di per sé intimidatorie, pianificate e attuate dalgruppo criminale.La deduzione secondo cui il ricorrente ha dichiarato nel corso di unaconversazione intercettata di “di non volerne più sapere” di questa vicenda, oltrea introdurre un elemento che ha una limitata capacità dimostrativa (Sez. 1,n. 1598 del 05/12/2025, dep. 2026, Miglioranza, n.m.), omette di considerareche la condanna è stata pronunciata a titolo di tentativo, il che implica, comenoto, la valutazione ex ante dell’idoneità e univocità degli atti a determinare laconsumazione dell’estorsione, non rilevando, a tal fine, le vicende successive (ilcomportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] che ha resistito alle pressioni ed ha dichiaratoall’autorità giudiziaria quanto accaduto, e lo sfaldamento successivo del gruppodegli estorsori).La difesa critica, inoltre, la sentenza impugnata per aver desunto lapartecipazione all'estorsione anche dal ruolo organizzativo svolto dal ricorrentenella preparazione dell'incontro con la vittima, omettendo di valutare chel'organizzazione dell'incontro era finalizzata a confrontarsi con la vittimamedesima per ottenere il pagamento di un credito di 380.000 euro che la stessadoveva a [OSCURATO:PERSONA] e non aveva la finalità di conseguire un profittoingiusto.La critica è inammissibile perché si risolve in una mera lettura alternativadelle evidenze probatorie, non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, n.9 1 0 6 d e l 1 2 / 0 2 / 2 0 2 1 , C a r a d o n n a , R v . 2 8 0 7 4 7 ; S e z . 3 , n .18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017,Cammarata, Rv. 270519).Si addebita, ancora, alla Corte di appello di non aver motivato sugli elementioggettivi della condotta rivelatori della particolare veemenza necessaria per farsussumere la vicenda nella fattispecie estorsiva piuttosto che in quella, menograve, di esercizio arbitrario, nonostante l'esistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA].La censura è infondata, in quanto la motivazione si ricava, implicitamente,dalla descrizione degli elementi in fatto della vicenda.

Si è già sopra ricordatoche la sentenza impugnata ha evidenziato le modalità tipiche della criminalitàorganizzata con cui è stata gestita la vicenda del recupero del credito, el’evocazione specifica della provenienza geografica dei soggetti che si attivavanoper detto recupero per far comprendere alla vittima che si trovava di fronte aduna organizzazione criminale con riferimenti nella ‘ndrangheta.

Inoltre, a pag.532, nel trattare la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], si aggiunge che l’episodiodel 27 novembre 2014 va “inserito nel contesto in cui si trovava lo [OSCURATO:PERSONA], cheaveva subito la telefonata minacciosa e che era al corrente di come altriimprenditori della zona erano stati oggetto di vessazioni da parte della criminalitàorganizzata di origine meridionale, tanto da rivolgersi a Mercurio, personaggioconosciuto come contiguo ad ambienti malavitosi calabresi”.D’altro canto, nel percorso logico della sentenza impugnata emerge conchiarezza che [OSCURATO:PERSONA] intendesse tenere per sé, e per il proprio gruppo, ilprofitto del reato, escludendo il creditore [OSCURATO:PERSONA].Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità la circostanza che ilconcorrente nel reato diverso dal titolare del credito tenga per sé, in tutto o inparte, il profitto della condotta criminosa posta in essere, esclude del tutto lapossibilità di sussumere la fattispecie concreta in quella astratta di esercizioarbitrario delle proprie ragioni (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027 – 02, in motivazione: “risulta, al contrario, determinante il fatto che iterzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, omeno, perseguito, anche o soltanto, un interesse proprio.

Ove ciò sia accaduto, iterzi, ed il creditore, risponderanno di concorso in estorsione”).Ne consegue che, pur se la sentenza impugnata non ha una specifica partededicata alla questione della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo n. 21,dal suo percorso motivazionale emerge come implicitamente disattesa ladeduzione sulla qualificazione giuridica dello stesso ai sensi di cui all’art. 393cod. pen., che è incompatibile con il percorso logico della sentenza impugnata.Il ricorso denuncia, ancora, che la sentenza è erronea anche nella parte incui, per il reato del capo n. 21, ha ritenuto l'esistenza dell'aggravante di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen., in quanto dalle conversazioni intercettate nonsarebbe emerso alcun elemento concreto che dimostrasse l'effettivo utilizzo delmetodo mafioso da parte dell'imputato, e, quanto alla finalità, la motivazioneavrebbe omesso del tutto di considerare come sussistesse la prova della finalitàesclusivamente personale delle operazioni.La censura è infondata.È vero che nella parte della sentenza dedicata all’esame della posizione diAlbanese non vi è una specifica motivazione sulla aggravante, che, però, sirinviene a pag. 467 quando si passa a trattare la posizione del coimputatoMinarchi.

In questa parte la sentenza afferma che il metodo mafioso si ricava“dall'utilizzo della minaccia implicita, dalla pressione rappresentata dallapresenza di plurime persone nel domicilio della vittima, dal timore suscitato nontramite comportamenti eclatanti ma tramite l’evocazione di conseguenze ulteriori(“abbiamo un amico in comune al quale devi dei soldi, è meglio che troviamo unaccordo”), in grado di evocare una forza intimidatrice che l'associazione haraggiunto nell'ambiente, tant'è vero che la vittima percepisce subito di essereesposta a pericolo e cerca protezione non a caso in un soggetto gravitante nellostesso ambiente”, e per l'aggravante dell'agevolazione, la sentenza afferma cheemblematiche sono le conversazioni tra Napoli ed [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle qualigli stessi chiariscono il possibile esito dell’affare, e cioè mettere sotto protezionel’imprenditore così da poterne ricavare il maggior guadagno ed estendere la sferad'influenza della organizzazione.Il ricorso non si confronta con questa parte della motivazione, afferma inmodo assertivo che non emergerebbe la prova della finalità non esclusivamentepersonale dell’illecito, senza prendere posizione sull’elemento a carico, più volteevidenziato in sentenza - anche nella parte relativa alla ricostruzione del reato dicui all’art. 416-bis cod. pen. - dell’importanza della vicenda [OSCURATO:PERSONA] proprio perchéAlbanese affermò di voler mettere sotto protezione la vittima per ricavarestabilmente un profitto da questa ed espandere la forza della organizzazionecriminale, argomenti su cui il ricorso non prende posizione e che rendonoinammissibile il motivo per mancanza di specificità.Ne consegue l’inammissibilità delle censure nella parte relative al metodomafioso, in quanto “ove sia contestata l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n.152 del 13 maggio 1991, nella duplice accezione del metodo e dell'agevolazionemafiosa, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere in cassazione ovecontesti una sola delle declinazioni della circostanza, non derivandodall'eventuale accoglimento del ricorso alcuna concreta utilità” (Sez. 2,n. 15767 del 15/04/2025, Coppola ed altri, n.m.; conformi Sez. 6, n. 550 del31/10/2018, dep. 2019, Faraci, Rv. 274936, con riferimento ad un ricorso inmateria cautelare; Sez. 6 n. 20564 del 09/04/2024, Parigi, n.m., con riferimentoad un ricorso straordinario).1.10.

Il decimo motivo, dedicato alla misura della pena, è inammissibile.La sentenza d'appello ha dichiarato inammissibile il relativo motivo d'appellomotivo a pag. 63 affermando che “il motivo è macroscopicamente generico nonconfrontandosi in alcun modo con l'articolato argomentare della sentenza”.Il ricorso deduce che la specificità è un concetto di relazione e dipende dallaspecificità della sentenza impugnata, che era quella di primo grado, che avevauna motivazione solo apparentemente estesa in punto di pena, perché in realtàusava con riferimento a ciascun reato espressioni intrinseche alla struttura stessadei singoli reati contestati per cui, non essendo specifica la sentenza impugnata,parimenti non poteva essere dichiarato inammissibile per genericità il motivo diappello.In realtà, la sentenza di primo grado ha motivato il trattamentosanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ben sette pagine (da pag. 2736 apag. 2743), in cui sono state spiegate le ragioni alla base della scelta della penainflitta in concreto con affermazioni specifiche relative a ciascuno dei reaticontestati (di volta in volta, a seconda dei capi di imputazione, “modalitàparticolarmente incisive delle estorsioni”, durata e ripetit ività deicomportamenti”, “ingentissima somma pretesa di 380.000 euro”, “luciditàcriminale dimostrata”).Al trattamento sanzionatorio era dedicato l’ottavo motivo di appello, checonsisteva soltanto della seguente frase: “la pena irrogata è a dir pocostratosferica e deriva una procedura di calcolo aritmetico del tutto irrituale al cuiutilizzo la Suprema Corte si è più volte dichiarata contraria, il giudicante si èregolato trattando il processo Taurus come un rito nel contesto del qualel'affermazione di responsabilità per il capo 1) non impone un metodo di calcoloche consenta di erogare un trattamento sanzionatorio complessivo dotato dicaratteri dell'adeguatezza e della congruità, per tale ragione la pena, per comecombinata, è anch'essa meritevole di riforma”.Ne consegue che deve reputarsi del tutto corretta la motivazione dellasentenza di secondo grado laddove ha ritenuto il motivo di appello“macroscopicamente generico”, in quanto in esso mancava del tutto il confrontocon lo sforzo argomentativo speso dal primo giudice.L’inammissibilità del motivo di appello rende conseguentementeinammissibile per mancanza di interesse il motivo di ricorso consequenziale (cfr.,sul punto, per tutte, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez.6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 – 01).1.11.

È inammissibile anche l’undicesimo motivo in cui si deduce il vizio dimotivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche,alla modalità di determinazione degli aumenti per i reati satellite ed all'aumentodella metà della pena disposto per la recidiva.L’inammissibilità del decimo motivo travolge, infatti, anche questo ulterioremotivo in cui si ripropone la critica al trattamento sanzionatorio, non più nellaforma della contestazione del giudizio di inammissibilità del relativo motivo diappello, ma aggredendolo nel merito.1.12.

In definitiva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al capo 12)e infondato nel resto.All’annullamento senza rinvio per il reato di cui al capo 12), perché il fattonon sussiste, consegue la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nellamisura indicata in dispositivo.2.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Con il primo motivo, si contesta la condanna per il capo n. 18(estorsione in danno di Negri).La sentenza impugnata ha risposto al corrispondente motivo di appello apagina 299, in cui si legge che “…l'obiettivo scientemente e lucidamenteperseguito ed alla fine conseguito dal [OSCURATO:PERSONA] mediante le condotte gravementeminatorie in intestazione è stato quello di ottenere la risoluzione consensuale,con sgombero immediato ed incondizionato del bene, del contratto di locazionecommerciale avente ad oggetto il capannone artigianale di sua proprietà…”; siaggiunge, poi, “…che esattamente questa, e non il mero conseguimento deicanoni maturati e non pagati (pari a circa € 11.000,00=), fosse la mira effettivadi [OSCURATO:PERSONA] emerge da svariate fra le sue conversazioni captate con ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA]…”.Secondo i giudici del gravame, nel profitto conseguito da [OSCURATO:PERSONA] con ilreato vi è un “evidente quid pluris notevolmente più vantaggioso” rispetto aquanto avrebbe potuto ottenere con l’azione giudiziaria “rappresentato dalconseguimento della sottoscrizione di Negri in calce ad un siffatto accordo dirisoluzione consensuale del rapporto di locazione commerciale con liberazioneimmediata del bene: qualora [OSCURATO:PERSONA] avesse adito le vie giudiziali, azionando larisoluzione per inadempimento o intimando lo sfratto per morosità, egli sisarebbe trovato esposto a eccezioni e/o domande riconvenzionali… dalle quali,viceversa, ha così potuto mettersi una volta per tutte al riparo; inoltre, dovendoil locatore sottostare – nel caso di esito vittorioso del giudizio civile di cognizione– alla conseguente delicata e cruciale fase esecutiva non avrebbe potuto goderedella piena immediata ed incondizionata disponibilità del bene come è inveceaccaduto nel caso in esame.

Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte vasenz'altro esclusa l'invocata derubricazione in esercizio arbitrario delle proprieragioni”.La difesa non nega le violenze e minacce perpetrate, ma deduce che il reatoavrebbe dovuto essere derubricato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni,ottenere rivolgendosi all'autorità giudiziaria, ovvero la risoluzione del contratto dilocazione del capannone che aveva locato a Negri e di cui quest'ultimo nonpagava i canoni di locazione.Si aggiunge che il ricorrente si era fatto accompagnare agli incontri conNegri da due soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non per la caraturacriminale di [OSCURATO:PERSONA] o la prestanza fisica di [OSCURATO:PERSONA], come, invece, opinato insentenza, ma, in realtà, perché il ricorrente non aveva la patente, che gli erastata revocata per guida in stato di ebbrezza e, quindi, era obbligato a farsitrasportare da qualcuno, e perché agli incontri con il debitore preferivaassistessero testimoni; d'altronde, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non pronunciarono paroladurante gli incontri in questione.Il rilievo è inammissibile per difetto di specificità.Infatti, nella sentenza impugnata si è esclusa la possibilità di derubricarel'estorsione in esercizio arbitrario per ragioni che non attengono in alcun modoalla tipologia di condotta attuata, correttamente evidenziandosi che [OSCURATO:PERSONA], inpiù di quanto avrebbe ottenuto con l'azione giudiziale, aveva conseguito ilrisultato della immediata liberazione dell'immobile e la possibilità di poterloriaffittare in tempi più rapidi di quelli che gli sarebbero stati assicurati conl'azione legale di sfratto per morosità e l’esecuzione coattiva della decisione delgiudice.La maggior rapidità con cui il ricorrente aveva ottenuto la liberazione delbene rispetto all’azione giudiziale, ha integrato, considerata la fruttuosità delbene (destinato ad affitto), quel quid pluris che il creditore non avrebbe potutoacquisire attraverso l’esercizio dell’azione giudiziaria: ciò a giustificazione dellasussunzione della condotta negli schemi dell’art. 629 cod. pen., e non in quellidell’art. 393 cod. pen., in ossequio all’orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui “la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve,peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata inconcreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia”(v. pronuncia Filardo citata, in motivazione).Di fronte a questo percorso logicamente ineccepibile seguito dal giudice delmerito, il ricorso focalizza la sua attenzione sul comportamento tenuto inconcreto dall’imputato e sul come sono avvenute le minacce ed è, invece, privodi argomenti circa la possibilità di ritenere “non ingiusto” il profitto costituitodalla più rapida risoluzione del contratto (con conseguente possibilità diimmediato riaffitto del bene) avvenuta sotto la minaccia subita dal locatario.Ne consegue che il motivo di ricorso non si confronta con il percorso logicodella sentenza impugnata ed è per questo inammissibile per difetto di specificità.2.2.

Con il secondo motivo, si contesta la condanna per l'aggravante di cuiall’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.La sentenza impugnata ha risposto al corrispondente motivo di appello apag. 303, evidenziando che “non di rado il [OSCURATO:PERSONA] si presentava a casa di Negriinsieme al falegname [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che, secondo quanto riferitodallo stesso Negri nell'esame dibattimentale, in tali occasioni non proferiva verboma ‘per lui parlava la stazza’); in alcune di queste occasioni la minaccia risultainvece essere stata proferita dal [OSCURATO:PERSONA] alla presenza non del solo [OSCURATO:PERSONA] bensìdi due persone contemporaneamente giunte al suo seguito (…[OSCURATO:PERSONA]… e ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA])”.

Da tale situazione di fatto, la Corte di appello hainferito la sussistenza dell'aggravante, osservando che per integrarla è sufficientela simultanea presenza di non meno di due persone nel momento e nel luogo incui si esercita la violenza o minaccia.La difesa obietta che la norma chiede che la minaccia sia “commessa” da talipersone, mentre, nel caso di specie, la minaccia era stata perpetrata soltanto dalricorrente perché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non pronunciarono parola, mentre unaeventuale minaccia silente avrebbe richiesto un maggior rigore valutativo,viceversa mancante.L’obiezione è infondata.La questione della esistenza dell’aggravante in caso di condotta minacciosatenuta da un solo soggetto alla presenza di uno o più correi è stata già scrutinatadalla giurisprudenza di legittimità.Il punto di partenza è che “nel reato di estorsione, la circostanza aggravantespeciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno didue persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o dellaminaccia” (Sez.

U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01).La giurisprudenza di legittimità ha anche aggiunto che non è necessario chegli agenti “pongano in essere contestualmente il medesimo segmento dellacondotta tipica” (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 01), e che“la ratio dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiorecostrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiorepotenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nelluogo del delitto” (Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916 – 01;in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la configurabilità dellacircostanza aggravante non potesse essere esclusa per il fatto che la condottaminacciosa e violenta fosse stata materialmente realizzata da una sola persona,mentre il complice si trovava a brevissima distanza in macchina ad attenderla;nello stesso senso Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020, Jakimi, Rv.278521 - 01, in un caso in cui la condotta minacciosa e violenta era statamaterialmente realizzata da una sola persona, mentre il complice si trovava abrevissima distanza a svolgere il ruolo di "palo").Ne consegue che, nel caso in esame, il ricorrente, nel farsi spalleggiare, inoccasione dell’incontro con il debitore, da due persone (una per cui parlava lastazza, ed una per cui parlava la caratura criminale), ha rafforzato la“potenzialità criminosa” dell’illecito, giustificando l’aggravamento di pena, pereffetto dell'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto, siccomecorrettamente apprezzata in sede di merito.La deduzione proposta in ricorso si rivela, pertanto, infondata.2.3.

Il terzo motivo, dedicato all'aggravante di cui all’art. 628, terzo comma,n. 3, cod. pen., è parimenti infondato.Nel ricorso si nega che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell’appartenenza diVersace a un sodalizio mafioso, né dalla sentenza di condanna sarebbe emersoalcun elemento in tal senso.

D'altronde, sottolinea la difesa, il reato fu commessonel 2014 e [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per associazione di tipo mafiososoltanto nel 2023: sarebbe stato violato, quindi, l’art. 118 cod. pen., a mente delquale le circostanze relative alla persona del colpevole sono valutate soltantoriguardo alla persona cui si riferiscono, atteso che per la comunicazione dellecircostanze occorre che il correo a cui non si riferiscono abbia quantomeno laconoscenza, o conoscibilità, della loro esistenza.L’argomento è infondato.Occorre ricordare che “dopo la sostituzione del testo dell'art. 118 cod. pen.,ad opera della l. 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più lecircostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, ilgrado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sonoancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70,comma 1, n. 2, cioè quelle attinenti alle qualità personalidegli altri colpevoli” (Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253807 -01, in motivazione).La qualità personale del correo non deve essere necessariamenteconosciuta, essendo sufficiente che sia conoscibile dall’agente, atteso che “inmateria di imputabilità soggettiva delle aggravanti il collegio ritiene che lo stessodebba essere identificato sulla base di quanto prevede l'art. 59 comma 2 cod.pen.; e che il coefficiente psichico necessario per il loro riconoscimento non siidentifica con il dolo (ovvero con la piena consapevolezza ed accettazionedell'evento accessorio), dato che è necessario solo che la circostanza cheaggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c)ritenuta inesistente per errore determinato da colpa” (Sez. 2, n. 8324 del04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 02, in motivazione).Applicate queste coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ritenersiadeguata la motivazione, seppure per relationem alle pagg. 746-747 dellapronuncia di primo grado, nella parte in cui si valorizza la conversazione n. 1462(R.i.t. n. 1111/14) del 7 agosto 2014, laddove [OSCURATO:PERSONA] offre la propriadisponibilità a [OSCURATO:PERSONA] per far giungere qualcuno dalla [OSCURATO:PERSONA] per “portare” viatutto il materiale presente nel capannone.2.4.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta, cui ha allegato unasentenza del Tribunale di Padova, relativa ad altro imputato, per diverso fatto,avente in comune con la vicenda oggetto di questo giudizio lo stesso difensore,in cui il giudice ha ritenuto che nel comportamento dell’imputato, che avevasequestrato, percosso, minacciato e trascinato all’interno di una cella frigoriferala persona offesa, per costringere quest’ultima a consegnare all’ideatore delsequestro parte della somma che questi riteneva di propria spettanza, fosseravvisabile non una estorsione, ma il reato di esercizio arbitrario delle proprieragioni.La memoria non contiene argomenti ulteriori rispetto a quelli già spesi nelricorso, limitandosi soltanto ad aggiornarli con il riferimento al precedente dimerito citato, e non è, pertanto, in grado di superare il giudizio di inammissibilitàper difetto di specificità di cui al punto

2.1. di questa sentenza.2.5.

In definitiva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, infondato.

Ai sensidell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Con l’unico motivo di ricorso si contesta la determinazione della pena,con riguardo alla individuazione del reato più grave tra quello oggetto del capo63) e quello del capo 71), già giudicato in separato procedimento (perché, peresso, [OSCURATO:PERSONA] venne arrestato in flagranza e processato con rito direttissimo).La Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere più grave il reato di cui alcapo 63), per aver comparato la relativa pena con quella finale inflitta per ilreato di cui al capo 71) al netto della riduzione per il rito, laddove avrebbedovuto fare riferimento, invece, alla pena base del capo 71) al lordo delleriduzioni.Il motivo è infondato.Il giudice del merito applicato l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., pur se sitrovava in cognizione, ritenendo che, siccome doveva determinare la pena di unreato continuato per effetto di continuazione esterna con sentenza già divenutairrevocabile, vi sarebbe stata identità di ratio con l’applicazione dellacontinuazione in executivis.Il ragionamento è corretto, in base alla lezione di legittimità, per cui “intema di continuazione, il principio della valutazione in astratto della violazionepiù grave non è vincolante per il giudice di cognizione nel caso in cui si trovi avalutare un unico reato, che ritenga in concreto più grave e che debba essereriunito ad altri, oggetto di sentenze irrevocabili, da lui reputati meno gravi,quantunque puniti, in astratto, con pene edittali più elevate, posto che, in talcaso, trova applicazione, per identità di "ratio", la disciplina prevista dall'art. 187disp. att. cod. proc. pen. per il giudizio di esecuzione, che fa espresso riferimentoalla pena più grave inflitta in concreto” (Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep.2024, Altamura, Rv. 286206 - 01).Una volta stabilita l’applicabilità dell’art. 187 citato, l’individuazione dellaviolazione più grave va effettuata in base ai criteri applicabili per il giudicedell'esecuzione.Ne consegue che il confronto con la pena già inflitta deve essere effettuataal netto della riduzione per il rito, come rilevato anche di recente, dallagiurisprudenza di questa Sezione (Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Cirillo, Rv.287893 - 01: “in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicatocon rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudicedeve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle peneconcretamente. inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operataper i rispettivi riti premiali”), in applicazione del principio più generale, secondocui “ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato insede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essereconsiderata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più'grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccomeindicata nel dispositivo di sentenza” (Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024,Giampà, Rv. 285865 - 01).Pertanto, l'individuazione del reato più grave deve essere effettuata al netto,e non al lordo, della riduzione rito già riconosciuta al reato giudicatoseparatamente.In conformità agli esposti criteri, la Corte di merito ha calcolatocorrettamente la pena, giudicando più grave il reato di cui al capo 63) (giudicatocon rito ordinario e sanzionato, in primo grado, con la pena detentiva di 8 anni e6 mesi di reclusione) rispetto al reato di cui al capo 71) (giudicato con ritoabbreviato, in separato giudizio, e sanzionato con la pena detentiva, ridotta per ilrito, di 6 anni e 8 mesi di reclusione).3.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è conseguentemente infondato, dal che consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.4.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 3 (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La Corte territoriale ha risposto al correlativo motivo di appello a pag. 321,esponendo: a) che in tutti e tre gli episodi in cui [OSCURATO:PERSONA] si era recato daArcamone, insieme a uno degli altri imputati, si erano profilati comportamentiminacciosi; b) che la stessa circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto coinvolgereNapoli induceva a ritenere che avesse voluto arruolarlo in quanto esponente dellacriminalità organizzata per fare pressione indebita su [OSCURATO:PERSONA]; c) che non eraun caso che quando [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] chi fossel'accompagnatore egli avesse fornito solo nome e cognome, perché tale era lafama di Napoli che [OSCURATO:PERSONA], riferendo a conoscenti nome e cognome, eravenuto a sapere che era “un soggetto capace di usare la pistola”; d) che anche ilsuccessivo incontro con la vittima aveva presentato un carattere palesementeintimidatorio perché l'incontro era stato tenuto non all'interno di uno studiolegale, ma nell'interrato della tabaccheria di Napoli, prima di accedere alla quale ipartecipanti avevano dovuto lasciare i propri cellulari; e) che tale situazioneaveva indotto [OSCURATO:PERSONA] a portare con sé un coltello.In base ai descritti elementi, i giudici dell’appello sono stati indotti aescludere, per manifesta inverosimiglianza e in contrasto con le evidenzeprobatorie, la fondatezza della tesi dell'imputato in ordine ad una sua persistenteinconsapevolezza del comportamento tenuto dai correi.Se, infatti, ha ragionato la Corte di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] fosse stato davveroconvinto di agire in un contesto di legalità, egli non avrebbe accettato che ilproprio legittimo affare venisse affrontato insieme a personaggi sconosciuti in uncontesto così inquietante; del resto, anche il terzo incontro in cui Arcamoneconsegnò 4.000 euro, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], Napoli e [OSCURATO:PERSONA], eraavvenuto con modalità tali da escludere in radice la proposta tesidell ' inconsapevolezza di [OSCURATO:PERSONA].Sostiene la difesa che, almeno con riferimento al ricorrente, le condotteavrebbero dovuto essere qualificate come esercizio arbitrario delle proprieragioni, posto che il [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un credito consistente (circa 50.000euro) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e aveva agito solo per recuperarlo; a lui,pertanto, non avrebbero potuto essere imputati i comportamenti né di Napoli,che aveva preso iniziative che non erano conosciute dal ricorrente, né delcosiddetto secondo livello ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità, perché si limita ariproporre l’argomento della non consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delcomportamento tenuto dai correi nel recupero del credito, che è stato valutatodalla Corte di appello e respinto con le suesposte argomentazioni, scevre da vizilogici, con cui il ricorso non si confronta.Assume, ancora, la difesa che non è dirimente, per sostenerel'inquadramento nel reato di estorsione, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse agitoinsinuandosi al passivo del fallimento del proprio debitore chiedendo più diquanto avrebbe potuto pretendere, sia perché la fondatezza dell'azione giudizialenon è un presupposto per la configurazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen.,sia perché la situazione di dissesto del debitore è intervenuta solosuccessivamente ai momenti in cui sono avvenute le pretese giudicate estorsive,e, inoltre, perché l'insinuazione al passivo, in realtà, era stata decisa dal fratellodi [OSCURATO:PERSONA] ed avvenne comunque circa due anni dopo rispetto ai fatti.L’argomento è inammissibile, in quanto attacca una parte non necessaria delpercorso logico della decisione, la cui caduta non inficia il giudizio diresponsabilità.Ed invero, secondo il corretto argomentare della Corte distrettuale, laqualificazione giuridica del fatto come estorsione non è dipesa soltanto dallatipologia di azione giudiziaria poi intrapresa dal ricorrente per il recupero delcredito, ma dalla imputabilità allo stesso, sul piano oggettivo e soggettivo, dellecondotte tenute dai correi, sia perché “alla speciale veemenza delcomportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza dielemento sintomatico del dolo di estorsione” (sentenza Filardo citata, inmotivazione), sia perché nel sistema vigente è “determinante il fatto che i terzieventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, omeno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio.

Ove ciò sia accaduto, iterzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione” (ibidem, sempre inmotivazione).La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite evidenzia, pertanto, che nelcaso, come quello di specie, in cui i correi, estranei al rapporto originario dicredito/debito, abbiano perseguito anche un interesse proprio, è anche ilcreditore che risponde di concorso in estorsione, non essendo legittima unadiversa qualificazione del fatto soltanto per il concorrente titolare del credito.Il motivo è, pertanto, inammissibile.4.2.

Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante di cui all’art. 628,terzo comma, n. 3, cod. pen.La sentenza affronta questo motivo a pagina 329 esponendo:“[OSCURATO:PERSONA] con facilità è riuscito ad apprendere la caratura criminale delNapoli, altrettanto ha fatto il [OSCURATO:PERSONA] e proprio per tale ragione lo ha coinvolto…nel recupero credito…E’ vero che i due si scambiavano anche messaggi di tenorebanale, ma il fatto che dal punto di vista personale non ci fosse una particolareconfidenza conferma che l'unica spiegazione plausibile del coinvolgimento diNapoli nella riscossione del credito del [OSCURATO:PERSONA] fosse quello dello sfruttamentodella sua fama criminale.

Lo stesso deve dirsi di [OSCURATO:PERSONA], la cuipartecipazione ad uno degli incontri di riscossione verso [OSCURATO:PERSONA] trova la suaunica spiegazione nella necessità, che i correi si erano erroneamente prospettati,di dover svolgere un'ulteriore più grave pressione”.Osserva, ancora, la Corte di merito:“[OSCURATO:PERSONA] fosse stato davvero convinto di agire nel lecito, non avrebbeneppure dovuto accettare che il piano di rientro del credito venisse discusso nellasala interrata di una tabaccheria e senza cellulari…”, e conclude:“In conclusione, gli elementi acquisiti conducono in modo incontrovertibile aritenere provato che il [OSCURATO:PERSONA] si sia rivolto prima al Napoli e poi al [OSCURATO:PERSONA]”, inquanto soggetti di notevole caratura criminale.La difesa obietta che la circostanza è di tipo personale e riguarda non ilricorrente, ma il correo, e in base ai principi generali essa può comunicarsi aiconcorrenti soltanto quando la qualifica di appartenente all'associazione mafiosasia conosciuta o ignorata per colpa, mentre non sarebbero emersi elementi perritenere che questo sia avvenuto.L’argomento è infondato.Richiamando quanto già rilevato al par. 2.3., la motivazione della sentenzaimpugnata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] poteva aver conoscenza della qualità personaledei correi facenti parte dell’associazione criminale, non presenta tratti dimanifesta illogicità nell’osservare che, pur se essi sono stati condannati per ilreato dell’art. 416-bis cod. pen. solo diversi anni dopo il comportamento tenuto,la circostanza che il ricorrente avesse scelto proprio Napoli per farsi assistere nelsuo tentativo di recuperare il credito induceva a ritenere che lo stessoconoscesse la caratura criminale del correo ed i suoi collegamenti con ambienti di‘ndrangheta, e, quindi, fosse conoscibile anche la sua appartenenza adun’organizzazione criminale.Si contesta, inoltre, che, così come [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] sarebberiuscito facilmente ad apprendere della caratura criminale di Napoli.Diversamente da quanto affermato in sentenza, [OSCURATO:PERSONA] non era arrivatofacilmente a conoscere la caratura criminale, avendo egli svolto una complessaindagine al riguardo; non si comprendeva, poi, perché dalla facilità di conoscenzadell'[OSCURATO:PERSONA] dovesse derivare anche la facilità di conoscenza da parte delricorrente.Si tratta di rilievo inammissibile, sia perché non conferente con il giudizio diresponsabilità per l’aggravante, che, come detto, non presuppone la conoscenzadella qualità personale del correo, ma solo la sua conoscibilità, sia perché sirisolve, in definitiva, in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorieche, di per sé, non è ammissibile in sede di legittimità.4.3.

Con il terzo motivo e il motivo nuovo, si deducono violazione di legge evizio di motivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante di cui all’art.416-bis.1. cod. pen.A pag. 329, la Corte di merito, dopo aver ricordato quanto esposto al motivoprecedente sulla consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della caratura criminale deisoggetti, manifesta la sua adesione alla giurisprudenza maggioritaria che haaffermato la compatibilità tra le aggravanti contestate dell’art. 416-bis.1. edell’art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen., chiarendo che è proprio del metodomafioso quello di agire con minacce implicite, o silenti, in cui la forzaintimidatrice sta proprio nella forza del vincolo associativo e nella sua triste famacriminale.Eccepisce la difesa che, nel caso di minaccia silente, la giurisprudenza ritieneche possa esistere, al più, l'aggravante del n. 3 del terzo comma dell’art. 628cod. pen., ma altrettanto non può dirsi circa l'aggravante del metodo mafioso,che richiede un'esternazione funzionale alla commissione del delitto.L’argomento è infondato.In diritto il collegio intende dare continuità all’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità che ritiene che “in tema di estorsione, nel caso in cuiil metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere dasoggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa dellacapacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrerecon quella di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo delmetodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolositàdimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapineed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoriadella condotta, realizzabile anche dal non associato” (Sez. 6, n. 31325 del18/06/2025, Alessi, Rv. 288638 – 01 conforme Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024,Zagaria, Rv. 286280 – 01; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Poerio,Rv. 275131 – 02).È vero che nella giurisprudenza della Corte è presente anche un altroorientamento, ampiamente richiamo negli scritti difensivi, secondo cui “in temadi estorsione, nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", dasoggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, sussiste l'aggravantedi cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamata dall'art. 629,comma secondo, cod. pen., la cui configurabilità è correlata alla sola provenienzaqualificata della condotta intimidatoria, ma non quella di cui all'art. 416-bis.1.cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, che postula un'ulterioreesternazione, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato.(Sez. 1, n. 39836 del 19/04/2023, P.G. in proc.

Catalanotto, Rv. 285059 - 01).Trattasi, tuttavia, di orientamento non pertinente al caso in esame, inquanto, in realtà, pur se a pag. 329, come già sopra riportato, la sentenza diappello ha parlato di “minacce implicite o silenti”, la medesima sentenza,affrontando la posizione del correo [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il metodomafioso, ha ritenuto (pag. 114) che lo stesso sia “l'ubi consistam del presentereato perché ad [OSCURATO:PERSONA] non sono mai state rivolte minacce esplicite, tuttaviasono state rivolte minacce implicite rappresentate proprio dall'evocazione dellaforza intimidatrice dell'associazione criminale, ciò è avvenuto con la presenza disoggetti completamente estranei al rapporto d'affari [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] chevenivano presentati come calabresi e nel caso di [OSCURATO:PERSONA] “salito apposta dallaCalabria”, si tratta dunque di un caso di scuola dell'uso del metodo mafioso”.Nel percorso scevro da vizi logici della pronuncia in esame non vengono,pertanto, descritte minacce propriamente silenti, ma minacce effettuatemediante comportamenti intimidatori diversi dall’aggressione verbale e consistiti,come detto, nell’aver costretto il debitore a scendere nella sala interrata nellatabaccheria di Napoli, accettando di essere privato del cellulare, per affrontareun colloquio con una pluralità di persone diverse dal proprio creditore, che glivenivano presentati come calabresi e, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], come persona “salitoapposta dalla [OSCURATO:PERSONA]” (“apposta” significa che aveva fatto il viaggio soltanto perquest’affare, e quindi era una persona che non si trovava lì per caso, e a cuioccorreva rendere conto).In definitiva, il terzo motivo ed il motivo nuovo sono infondati.4.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, infondato.

Ai sensi dell'art. 616,comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Ricalcando la scelta dei difensori, che hanno redatto un unico atto di ricorsoper i tre imputati, si affronteranno le relative posizioni in modo congiunto.5.1.

Con il motivo A1.1. si deduce, con riferimento alla posizione dei treimputati, vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il capo 44)(estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).Si addebita alla Corte di merito la mancata riqualificazione del fattocontestato in quello di cui all'art. 393 cod. pen., osservandosi che la differenzatra i due reati non sta nella intensità delle minacce, ma nella circostanza che ilcredito vantato sia o meno giudizialmente esigibile, e, nel caso in esame,[OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto altro che di riavere indietro ciò che avevaconsegnato a [OSCURATO:PERSONA].Con il motivo A1.2. si denuncia vizio di motivazione, sempre con riferimentoal capo 44), per avere la sentenza impugnata escluso dal conteggio deldare/avere fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’importo più significativo versato da [OSCURATO:PERSONA],ovvero i 37.500 euro per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un bonifico sul contocorrente di [OSCURATO:PERSONA].Con il motivo A1.3., ancora con riguardo al medesimo capo 44), si eccepiscevizio di motivazione, per avere la decisione impugnata ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avessechiesto più di quanto aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA], anche perché aveva calcolatola cessione del centro estetico di quest’ultimo, cessione che, però, non eraavvenuta in favore degli imputati, e di cui, comunque, non era noto il valore.I tre motivi devono essere valutati congiuntamente perché aggrediscono lastessa parte della motivazione della sentenza impugnata, contestando singolielementi di prova su cui la pronuncia di appello ha fondato il giudizio diresponsabilità, elementi che, invece, devono essere valutati unitariamente; lasentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini delcontrollo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essanon può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri potendo la ragionedi una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza aiquali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01).Ciò posto, i motivi sono infondati.La deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe chiesto altro che di riavereindietro ciò che aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA], e che si trattava pertanto di uncredito tutelabile giudizialmente, è infondata, perché poggia sul presupposto cheil credito derivante dalle erogazioni di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] fosse interamenteazionabile.In realtà, poiché, secondo la corretta ricostruzione dei giudici dell’appello, idue avevano concordato che [OSCURATO:PERSONA] consegnasse delle somme a [OSCURATO:PERSONA] perpermettergli di essere inserito in un giro di emissione di fatture per operazioniinesistenti, cui sarebbe conseguita la spartizione tra i due del guadagno, ovverola restituzione a [OSCURATO:PERSONA] del 50% dell’ IVA guadagnata, [OSCURATO:PERSONA] non disponeva dialcuna azione legale possibile contro [OSCURATO:PERSONA] perché il negozio intercorso tra loro– che il ricorso ritiene di sussumere, pur in mancanza di qualsiasi atto scrittointercorso tra le parti in questo senso, nell’associazione in partecipazione (che siricorda, secondo l’art. 2549 cod. civ., è il contratto con cui “l'associanteuno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”) – avevacausa illecita, essendo finalizzato a commettere reati fiscali.Poiché “che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione,operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, el'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con lacoscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente”(sentenza Filardo citata, in motivazione), la impossibilità di sussunzione delcomportamento specifico tenuto da [OSCURATO:PERSONA] nello schema legale dell’art. 393 cod.pen. non è stata illogicamente motivata, perché nel caso in esame si versa inpresenza di una situazione molto diversa da quella dell’agente che agisce “nellaragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela diun suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazionegiudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo” (sempresentenza Filardo, in motivazione).Il ricorso deduce che [OSCURATO:PERSONA] si era fatto consegnare in garanzia da Tirottadegli assegni bancari; [OSCURATO:PERSONA] disponeva, pertanto, di un’azione nei confronti diTirotta per i 40.000 euro per cui erano stati tratti i due assegni, limite che nonavrebbe superato.L’argomento è infondato.Pur prescindendo dalla questione del se l’astrattezza che caratterizza i titoliin questione possa superare la causa illecita che era sottostante gli stessi, vaosservato che, per sostenere che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe chiesto più dei 40.000 europer cui erano stati tratti gli assegni, il ricorso attacca la decisione nella parte incui considera nel calcolo delle somme pagate da [OSCURATO:PERSONA] anche i 37.500 euro cheTirotta ha fatto avere a [OSCURATO:PERSONA] tramite il bonifico sul conto del prestanome ed ilvalore del centro estetico oggetto della promessa di vendita, sostenendo che i37.5000 euro erano stati immediatamente restituiti e che il centro estetico dalvalore non noto era stato ceduto a terzi.L’argomento è infondato, perché la deduzione del ricorso che vorrebbeescludere i 37.500 euro dal computo delle somme pagate da [OSCURATO:PERSONA] si fonda suuna frase della deposizione in giudizio di quest’ultimo che non ha sufficientecapacità dimostrativa (v. sentenze Piras e Miglioranza sopra citate), perché nellasua estrema genericità la frase di [OSCURATO:PERSONA] “quei soldi li abbiamo fatti girare piùvolte” consente solo di comprendere che quel denaro è stato reinvestito in affariilleciti più volte, ma non consente di fare ordine nei rapporti di credito/debito trai due e stabilire che quel denaro, in origine di [OSCURATO:PERSONA], sia stato poi pagato daTirotta e poi nuovamente restituito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], per i fini illeciticoncordati, e trattenuto definitivamente da quest’ultimo.Se il tema di prova fosse stato di interesse per la difesa, la stessa avrebbepotuto, a suo tempo, approfondire l’argomento ponendo ulteriori domande aldichiarante, ma la mera frase estrapolata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], e soprariportata, non è una base sufficiente per criticare il percorso logico della sentenzaimpugnata e ritenere che in essa sia contenuta una manifesta illogicità nellaparte in cui non ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto indietro quellaspecifica somma, affermazione che resta, pertanto, meramente congetturale.Una volta rilevato che nella sentenza impugnata non vi sono fratture logichecon riferimento al computo dei 37.500 oggetto del bonifico effettuato da Tirottain favore del prestanome di [OSCURATO:PERSONA], diventa irrilevante stabilire se nelcalcolo del dare/avere vada computato o meno il valore del centro estetico di cuiera stata promessa la cessione, potendosi ricavare da questa ulterioreoperazione soltanto che [OSCURATO:PERSONA] ha corredato il prestito del denaro – che ha datoa [OSCURATO:PERSONA] a titolo fiduciario per i motivi, illeciti, tra loro convenuti – con unarticolato sistema di garanzie (gli assegni; la scrittura sul centro estetico) o diriscossioni coattive (il passaggio di proprietà dell’autovettura Lancia Y; i prelievibancomat in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato accompagnato allo sportello da correi).I motivi sono, pertanto, infondati.5.2.

Con il motivo A1.4. si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. per il capo 44).In risposta al motivo di appello, la Corte distrettuale, ha osservato, a pag.370, che l’aggravante “presuppone semplicemente che la condotta sia statatenuta con modalità di tipo mafioso, il che sicuramente può dirsi avvenuto nelcaso in esame ponendo mente, a titolo puramente esemplificativo, ai frequentirichiami operati da [OSCURATO:PERSONA] alla minacciosità, pericolosità, caratura criminale delproprio congiunto proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], a nullarilevando la mancata condanna dello stesso per partecipazione ad un sodaliziocriminoso, ed a nulla rilevando che costui nell'unico incontro avuto di persona,questi non abbia tenuto comportamenti di minaccia espressa limitandosi ad unVersace si è prestato alle richieste del nipote [OSCURATO:PERSONA] rivolte a utilizzarne comestrumento di efficacia intimidazione la notevole caratura criminale, non soloinsistentemente rappresentata a voce in precedenti occasioni dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ma da ritenere altresì effettiva alla luce del numero e del peso deiprecedenti irrevocabili a suo carico, tra cui una sentenza di condanna alla pena di16 anni di reclusione per omicidio volontario continuato”; per, infine, concludereche “non vi è chi non veda come ciò possa farsi entrare nella nozione di minacciaimplicita tale per cui può ravvisarsi anche solo in relazione alla personalità delsoggetto agente, e segnatamente con riguardo alla conoscenza che la vittimapossa avere della sua caratura criminale".Obietta la difesa che l'aggravante del metodo è stata erroneamente ritenutaesistente semplicemente perché, per riscuotere il credito, l'imputato si eraavvalso del contributo di un parente di caratura criminale, mentre siffattacircostanza, per sua natura, deve essere integrata da elementi di fatto ulteriori aquelli che integrano gli elementi costitutivi del reato; affermare, pertanto, che lapresenza di [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe, di per sé, minaccia esplicita, per poi riproporrequesto argomento anche per motivare l'aggravante, significa duplicare la valenzaprobatoria di un comportamento che è stato ritenuto elemento costitutivo delreato.

Nel ricorso si aggiunge che l'errore della Corte è stato quello di riteneresussumibile nell’aggravante una qualunque minaccia rievocativa di graviconseguenze future per il caso che la vittima non esegua quanto richiesto,mentre, in realtà, l'aggravante del metodo mafioso impone che la evocazionedella presenza dietro la propria azione di gruppi criminali possa creare nellavittima una condizione di assoggettamento particolare.L’argomento è infondato.Il mero riferimento ai “frequenti richiami operati da [OSCURATO:PERSONA] alla minacciosità,pericolosità, caratura criminale del proprio congiunto proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA]”e alla “conoscenza che la vittima poteva avere della caratura criminale di questi”,su cui la sentenza impugnata ha fondato il riconoscimento dell’aggravante, nonha comportato duplicazione indebita della responsabilità per il medesimoelemento di fatto, in quanto è, in realtà, coessenziale all’aggravante in esameche essa abbia un contenuto che si sovrappone in parte agli elementi costitutividel reato di estorsione, perché l’estorsione è, per definizione normativa, un reatoche ha come elemento costitutivo la violenza o minaccia, e l’aggravante delmetodo mafioso consiste, a sua volta, per definizione normativa in unaintimidazione.Infatti, la norma dell’art. 416-bis.1., primo comma, cod. pen. sanziona conl’aumento di pena chi commette il reato “avvalendosi delle condizioni previstedall'art. 416-bis”, e quest’ultima norma richiama a sua volta l’avvalersi della“forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione diassoggettamento ed omertà che ne deriva”.Il metodo mafioso è, per definizione, un’intimidazione, e in questo esso sisovrappone in parte agli elementi costitutivi dell’estorsione, che, a sua volta, haalla base una violenza o minaccia.Il proprium dell’aggravante sta nel fatto che l’intimidazione posta in esserein concreto deve esser tale da richiamare alla mente e alla sensibilità delsoggetto passivo il comportamento comunemente ritenuto proprio di chiappartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare in questo modosulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017,Vicidomini; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n.16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065).In definitiva, l’aggravante del metodo è una intimidazione speciale, chegiustifica l’inflizione di una pena più alta, per la “particolare pressione psicologicaevocata dalla norma” (Sez. 5, n. 39431 del 19/11/2025, C., Rv. 289071 – 01)che viene esercitata sulla vittima.E, conformemente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, lagiurisprudenza di legittimità ha ritenuto configurabile l'aggravante del metodomafioso in ragione dell'attivo intervento nel reato di un pregiudicato ben noto perla sua caratura criminale (Sez. 1, n. 5783 del 22/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246626 –01; conformi Sez. 2, n. 10467 del 10/2/2016, Letizia, Rv. 266654; Sez. 2,n. 1873 del 09/12/2016, dep. 2017, Sciortino, n.m.; in senso contrario Sez. 2, n.28861 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256470 – 01).Sempre con riferimento all'aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen., nelricorso si deduce anche che occorreva considerare che [OSCURATO:PERSONA] era un soggettoche aveva una propria spiccata propensione criminale e che nella vicenda inesame si era fatto assistere da [OSCURATO:PERSONA]; sarebbe difficile comprendere,pertanto, come la sentenza possa affermare che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato estortocon metodo mafioso allorquando, saputo che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato da lui conlo zio [OSCURATO:PERSONA], si presentò all'appuntamento facendosi accompagnare proprio da unesponente di primo piano di una consorteria mafiosa; non è un caso pertanto chenell'incontro lo zio [OSCURATO:PERSONA] non abbia proferito parola perché, al cospetto del“capobastone” che proteggeva [OSCURATO:PERSONA], neanche lui avrebbe potuto oppurealcunché.

La sentenza non considerava, inoltre, prosegue la difesa, che lo stessoTirotta aveva ammesso di aver ricevuto la proposta da [OSCURATO:PERSONA] di eliminareil problema [OSCURATO:PERSONA] “togliendolo da mezzo” dietro al compenso di 10.000 euro,proposta che non accettò e che escluderebbe del tutto la possibilità di qualificarela condotta come aggravata dal metodo mafioso, perché dimostrerebbe che lavittima non ha subito alcuna coartazione.L’argomento è infondato, perché in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità che ritiene che la circostanza che la vittima dell’intimidazione non siarimasta passiva, ma abbia reagito all’intimidazione non esclude la sussistenzadell’aggravante che dipende dai caratteri oggettivi della minaccia, e nondall’atteggiamento dialettico eventualmente assunto dalla persona offesa chenon si è fatta intimidire (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392 –01: in tema di estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso nonè esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento"dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir menodella portata intimidatoria delle stesse.

Fattispecie in cui la Corte ha valutatocorretta la decisione con la quale si era escluso che la riduzione, da parte dellavittima, della somma da consegnare nell'immediato all'estorsore, che nepretendeva una d'importo più elevato, facesse venir meno la particolare equalificata portata intimidatoria della richiesta estorsiva e, quindi, la sussistenzadell'aggravante).Infatti, se ai fini dell’integrazione dell’aggravante, occorre che ilcomportamento tenuto debba essere “funzionale a creare nella vittima unacondizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsia fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttostoche di un criminale comune” (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv.281027), non occorre, però, che tale condizione di assoggettamento si verifichipoi in concreto (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900).5.3.

Con il motivo A1.5. si deduce vizio di motivazione con riferimento alleaggravanti del n. 1 e del n. 3 dell’art. 628, terzo comma, cod. pen., sempre conriferimento al capo 44).Sul tema la Corte territoriale osserva, a pag. 372: a) con riguardo allacircostanza di cui al n. 1, che le minacce a [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'essere state soloprevalentemente telefoniche, erano state poste in essere anche nel corso diincontri faccia a faccia in più occasioni ad opera di almeno due soggettisimultaneamente; b) con riguardo a quella di cui al n. 3, che, ai fini dellaconfigurabilità dell'aggravante, non è necessario che l'appartenenza di uno deicorrei all'associazione sia accertata con sentenza definitiva e che non serve chetutti gli agenti rivestano tale qualità estendendosi l'aggravante anche aiconcorrenti, perché essa attiene alle qualità personali del colpevole.Secondo la difesa, con riferimento all’aggravante del n. 1, mancherebbequalsiasi prova circa l’esercizio congiunto di atti di violenza o minaccia, attesoche le condotte minacciose erano avvenute quasi tutte per telefono; quantoall'aggravante del n. 3, si tratterebbe di un’aggravante soggettiva non riferitaalla persona di nessuno dei tre imputati, ma a due ritenuti correi, e l'estensionedell'aggravante potrebbe trovare giustificazione solo in caso di consapevolezzadella mafiosità di questi.Il motivo è inammissibile con riferimento all’aggravante prevista dal n. 1 delterzo comma dell’art. 628 cod. pen., perché si risolve nel riproporre lo stessoargomento già proposto al giudice del merito, senza prendere posizione sullarisposta data dallo stesso, secondo cui il comportamento minaccioso non si èrisolto soltanto nelle comunicazioni telefoniche, ma si è estrinsecato anche inincontri in cui sono stati presenti ex latere creditoris più persone.Il motivo è, invece, infondato con riferimento all’aggravante prevista dal n. 3del terzo comma dell’art. 628 cod. pen., in quanto, come già detto al punto 2.3.di questa sentenza, per l’estensione al ricorrente dell’aggravante fondata sullaqualità personale del correo (nel caso in esame, i correi [OSCURATO:PERSONA] e MarioGerace), è necessaria non la conoscenza, ma la conoscibilità, della mafiositàdello stesso.Non è, pertanto, manifestamente illogico che la sentenza impugnata, nellasua, pur stringata, motivazione sul punto, abbia ritenuto che [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero conoscere l’appartenenza criminaledi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

E infatti, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] scelto proprio queste persone per farsi assistere nel suo tentativo direcuperare il credito (si ricorda che, ad esempio, [OSCURATO:PERSONA] venne incaricatoda [OSCURATO:PERSONA] di riferire a [OSCURATO:PERSONA] che “vado lì e te lo giuro stiamo con le pistolein mano, glielo puoi dire, succede che ci ammazziamo, digli “ha detto RoccoCorica, se non gli dà i soldi viene vi stacca la testa”, e sempre [OSCURATO:PERSONA] incaricato di accompagnare [OSCURATO:PERSONA] al bancomat per avere la sicurezza cheprelevasse del denaro) non potrebbe avere altra logica spiegazione che lo stessoconoscesse la caratura criminale dei correi e i loro collegamenti con ambienti di‘ndrangheta, e, quindi, fosse conoscibile anche la loro appartenenza adun’organizzazione criminale.5.4.

I motivi A2.1. e A2.2. possono essere affrontati congiuntamente, inquanto attengono al medesimo capo della sentenza relativo alla condanna diRocco [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di cui al capo 44).I giudici dell’appello, alle pagg. 402 e seguenti, hanno rilevato che, perstessa ammissione di [OSCURATO:PERSONA], una parte del denaro proveniva da lui, comedesumibile: a) da una conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], in cui Roccousò l'espressione “con i soldi miei” oppure l’espressione “ma anche mia mogliemi ha detto ma sti cazzo di soldi quando te li danno?, perché sono soldi miei”; b)da una conversazione captata tra [OSCURATO:PERSONA] con Napoli, in cui [OSCURATO:PERSONA], alladomanda se i due [OSCURATO:PERSONA] avessero messo insieme i soldi, rispose “sì, li gestisconoinsieme”.Con riguardo all’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondocui [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito al figlio [OSCURATO:PERSONA] una parte del denaro poiconsegnato a [OSCURATO:PERSONA], la difesa contesta alla Corte di Venezia di non aver tenutoconto che quest’ultimo aveva dichiarato nel corso dell'esame dibattimentale dinon sapere se parte del denaro provenisse da [OSCURATO:PERSONA], né delle dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sostenuto che il denaro impiegato per leoperazioni era soltanto suo.L’obiezione è infondata.Il ricorso si affida a due elementi di prova che non hanno sufficientedella sentenza impugnata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse alrecupero del credito che riguardava anche denaro proprio, percorso logicofondato su elementi maggiormente significativi come le intercettazioni, soprariportate, in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dichiara, esplicitamente, che il denaro èsuo.Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] provengono, infatti, da un coimputatoche ha in teresse ad esc ludere la responsab i l i tà de l padre , ela dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che vaesaminato ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., ha, per scelta del legislatore,una forza probatoria ridotta, perché deve essere valutata "unitamente agli altrielementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen.; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono, invece, inconferenti con il percorsologico della decisione, atteso che si tratta di un soggetto che non era tenuto aconoscere i rapporti interni tra padre e figlio nella titolarità e gestione del denaroche gli era stato consegnato.Nel ricorso si stigmatizza la mancata dimostrazione di azioni violente ominacciose attuate da [OSCURATO:PERSONA], sottolineandosi come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] abbiariferito in giudizio che il padre di [OSCURATO:PERSONA] si era recato un paio di volte a casasua, ma si era mostrato più tranquillo.

La Corte di merito avrebbe indebitamentevalorizzato, in senso contrario, delle conversazioni intercettate in cui RoccoCorica aveva detto a [OSCURATO:PERSONA] “vado lì e te lo giuro stiamo con le pistole inmano, glielo puoi dire, succede che ci ammazziamo, digli “ha detto [OSCURATO:PERSONA],se non gli dà i soldi viene vi stacca la testa”; tale affermazione, però, erasguarnita della prova di un effettivo recapito della minaccia alla vittima, sicché ilreato non si sarebbe potuto configurare, perché ciò che avrebbe commessoRocco [OSCURATO:PERSONA], al più, era soltanto un'istigazione a recuperare il credito conmodalità violente.La censura è infondata.La sentenza impugnata ha correttamente motivato il concorso di RoccoCorica, oltre che con l’interesse al reato determinato dalla contitolarità delcredito da riscuotere, anche con il richiamo al compimento di azioni materiali direcupero del credito che non si risolvettero soltanto nell’incarico dato a Versacedi andare a minacciare [OSCURATO:PERSONA], ma anche nel presentarsi più volte a casa deldebitore per lamentare il mancato rientro dal debito.La descrizione, enfatizzata dalla difesa, della maggiore “tranquillità” di RoccoCorica, riportata dal teste [OSCURATO:PERSONA], trascura di considerare la natura concorsualedel reato ascritto all’imputato e la prova della sua conoscenza delle minacceperpetrate dai suoi correi, che impone di obbligarlo a rispondere anche di esse,secondo le regole del principio solidaristico di cui all’art. 110 cod. pen., riposa sulpercorso, privo di fratture logiche, seguito dalla sentenza impugnata che haapprezzato la concludente prova indiziaria tenendo conto che uno dei correi è ilfiglio [OSCURATO:PERSONA], che padre e figlio sono, come detto, anche i titolari del credito, eche sono risultati provati in giudizio sia condotte di istigazione a perpetrareviolenze nei confronti del debitore sia solleciti del credito in proprio recandosi acasa dello stesso.Nel ricorso, con riferimento all’ingiustizia del profitto, si sostiene che non viè prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che il figlio [OSCURATO:PERSONA] abbia pretesoda [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro superiore a quella che gli era stata consegnata.L’assunto è infondato.Nel momento in cui si ritiene provato, come ha fatto la sentenza impugnatacon congruenza di argomenti, sulla base degli elementi di prova sopra riportati(su tutti la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Napoli, in cui [OSCURATO:PERSONA], alladomanda se i due [OSCURATO:PERSONA] hanno messo insieme i soldi, risponde “sì, li gestisconoinsieme”), che il denaro consegnato a [OSCURATO:PERSONA] fosse sia del padre che del figlio, esi ritiene, come evidenziato sopra, che questa conclusione non presenti fratturelogiche, allora la consapevolezza dei rapporti di dare/avere tra il figlio [OSCURATO:PERSONA] eTirotta può ritenersi altrettanto, in via indiziaria, logicamente provata all’internodel percorso logico della decisione.5.5.

Con i motivi A2.3. e A2.4. si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo44) quanto alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.La questione è stata già affrontata nel punto

5.2. di questa sentenza conriferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui, pertanto, si fa rinvio.5.6.

Con il motivo A2.5. si denuncia vizio di motivazione sempre conriferimento al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 44) quanto alleaggravanti previste dai nn. 1 e 3 dell’art. 628, terzo comma, cod. pen.Nella sentenza impugnata la questione è stata affrontata a pag. 411, in cuisi evidenzia, con congruo argomentare, che le minacce a [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'esserestate solo o prevalentemente telefoniche, vennero poste in essere – anche in piùoccasioni – ad opera di almeno due soggetti simultaneamente” e si rimarca che“proprio [OSCURATO:PERSONA] di persona, unitamente al figlio [OSCURATO:PERSONA], ha fatto visita aTirotta intimando la consegna delle somme di denaro da questi pretese”.La difesa obietta che [OSCURATO:PERSONA] non minacciò mai [OSCURATO:PERSONA] alla presenza dialtre persone e che mancherebbe la consapevolezza soggettiva dell’appartenenzaall’organizzazione criminale di taluni dei correi.[OSCURATO:PERSONA] ritiene inammissibile la censura formulata con riferimentoall’aggravante di cui al n. 1 del terzo comma 3 dell’art. 628 cod. pen. e infondataquella inerente all’altra aggravante per le ragioni già esposte al superiore par.5.3. di questa sentenza, cui si fa rinvio.5.7.

Con riguardo ai motivi A3.1. e A3.2., attinenti al concorso di FrancescoVersace nel reato di cui al capo 44), si rileva che l’argomento è stato affrontatoalle pagg. 619 e seguenti della sentenza impugnata.Ad avviso della Corte territoriale, il concorso di [OSCURATO:PERSONA] emerge in modoevidente dagli atti, non solo perché il nipote [OSCURATO:PERSONA] ne ha speso il nomee la fama criminale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma anche perché in unaconversazione intercettata [OSCURATO:PERSONA] ha rafforzato il proposito criminoso del nipotemedesimo dicendogli “devono darti i soldi, sennò qualcuno si fa male sennò si famale qualcuno”; i giudici del gravame, inoltre, sottolineano che, in un incontro aSommacampagna, monitorato da una pattuglia della polizia giudiziaria,responsabile del mancato adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA]; ancora, si aggiungeche, in una conversazione avvenuta presso un distributore di benzina postosull'autostrada A3, più o meno all’altezza del casello di [OSCURATO:PERSONA], FrancescoVersace, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiamarono [OSCURATO:PERSONA], che sitrovava a Verona, invitandolo a recuperare i soldi, preannunciandogli FrancescoVersace che, altrimenti, sarebbe salito di nuovo lui dalla [OSCURATO:PERSONA].La difesa si duole che la Corte di Venezia non avrebbe risposto allespecifiche censure riportate nell’atto d’appello, secondo le quali sarebbe stato lostesso [OSCURATO:PERSONA] ad escludere che in occasione dell'incontro avvenuto il 5 maggio2014 con [OSCURATO:PERSONA] quest'ultimo lo avesse minacciato. [OSCURATO:PERSONA], inoltre,aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole del rapporto economicoesistente fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] medesimo.

Si obietta, ancora, che manchi lamotivazione sulla consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di contribuire alperseguimento di un profitto ingiusto, dal momento che, in una delleconversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito al nipote che avrebberodovuto restituirgli i soldi, espressione sintomatica della mancanza diconsapevolezza circa l'illegittimità della richiesta di restituzione.I motivi vanno disattesi.Sul piano dell’elemento oggettivo del reato, gli argomenti proposti in ricorsosono aspecifici.Essi, infatti, non si confrontano con il lineare percorso argomentativo delladecisione che ha ricavato il concorso dell’imputato da elementi di provasignificativi di un contributo al rafforzamento del proposito criminoso (“devonodarti i soldi, sennò qualcuno si fa male sennò si fa male qualcuno”) e di uncontributo materiale ad esso (gli atteggiamenti minacciosi, avvenuti sia dipersona che al telefono, per indurre [OSCURATO:PERSONA] ad essere più incisivo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] nel recupero del credito), elementi che, quindi, smentiscono ildichiarato di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe compiuto di persona attidi violenza o minaccia nei suoi confronti.Sul piano dell’elemento soggettivo del reato, i rilievi sono infondati.La parentela esistente tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (“lo zio [OSCURATO:PERSONA]”, nellinguaggio di [OSCURATO:PERSONA]), il suo coinvolgimento in prima persona in tentativi direcupero del credito effettuati in forme completamente diverse da quelle legali,giustificano, in quanto scevro da illogicità, il percorso argomentativo seguitodalla decisione nella parte in cui ha ritenuto provata la conoscenza di FrancescoVersace del contesto illecito in cui si inserivano i rapporti di dare/avere tra iCorica e [OSCURATO:PERSONA].Né può scalfire tale approdo l’utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA], in unaconversazione intercettata, dell’espressione “devono ridarti i soldi”, valorizzatadalla difesa, in quanto la deduzione proposta affida la ricostruzione di unelemento del fatto estremamente complesso, quale la conoscenza di una causalelecita per il recupero del credito, ad un elemento di prova estremamentesintetico e poco raffinato, quale lo specifico verbo utilizzato dal ricorrente, che,non seguito da una conversazione più articolata sull’argomento, è statocorrettamente ritenuto, di per sé, scarsamente significativo dai giudici di merito.Le censure sono, pertanto, nel complesso, infondate.5.8.

Con i motivi A3.3. e A3.4 si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. del capo 44).La questione è stata già affrontata nel punto

5.2. di questa sentenza conriferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui, pertanto, si fa rinvio.5.9.

Con il motivo A3.5. si eccepisce vizio di motivazione con riferimento alleaggravanti di cui ai nn. 1 e 3 dell’art. 628, terzo comma, cod. pen., contestate aLa Corte distrettuale, alle pagg. 600 e seguenti, ha messo in lucecomportamenti materiali di [OSCURATO:PERSONA] attuati di persona, come quando il5 maggio 2014 [OSCURATO:PERSONA] si recò a prelevare [OSCURATO:PERSONA] di mattina presso lasua abitazione, lo costrinse a salire a bordo di un'autovettura e a partecipare aun incontro a Villafranca alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto ilpagamento della somma.La difesa nega che [OSCURATO:PERSONA] abbia minacciato [OSCURATO:PERSONA] alla presenzadi altre persone, assumendo che le condotte minacciose erano state poste inessere da [OSCURATO:PERSONA] e quasi tutte per telefono; osserva che l'aggravante di cui al n.3, di natura soggettiva, non è riferita alla persona di nessuno dei tre imputati maa due ritenuti correi e l'estensione dell'aggravante potrebbe trovaregiustificazione solo in caso di consapevolezza della mafiosità di questi: sul puntola sentenza avrebbe omesso qualsiasi motivazione.[OSCURATO:PERSONA] ritiene inammissibile la censura formulata con riferimentoall’aggravante di cui al n. 1 del terzo comma 3 dell’art. 628 cod. pen. e infondataquella inerente all’altra aggravante per le ragioni già esposte al punto

5.3. diquesta sentenza, cui si fa rinvio.5.10.

Con il motivo B. si deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo n. 54(estorsione in danno di Belfanti).Al riguardo, a pagina 464 della sentenza impugnata, si osserva:“Anche al di là delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da CostantiniGiulio, ritenute irrilevanti dall'appellante, l'autentico fulcro dell'accusa… è inrealtà rappresentato da un compendio di conversazioni captate dal tenore a dirpoco inequivocabile… In esse [OSCURATO:PERSONA], parlando con variinterlocutori…incluso suo padre [OSCURATO:PERSONA], ripercorre e ricorda l'episodio, dicendo ivichiaramente di aver sottoposto a pestaggio il Belfanti (debitore della somma di €19.000) e di essere stato in ciò coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA] cl. ‘57”.Le conversazioni citate in sentenza sono la n. 15904 del 5 maggio 2014 e lan. 16131 del 6 maggio 2014 (in cui [OSCURATO:PERSONA] racconta al padre il fatto chesarebbe successo il giorno precedente con le frasi “eh, ma le ha buscate! Ieri, saiquante ne ha buscate?” ricevendone in risposta la frase “ma ha fatto bene,doveva dargliene di più”), la n. 41116, dove pure usa l’espressione “le habuscate”, e la n. 2803, intercettata all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA],in cui [OSCURATO:PERSONA] narra la vicenda spiegando le ragioni del pestaggio.Aggiunge la Corte dell’appello:“A fronte di un siffatto granitico compendio probatorio la solaargomentazione frapposta dalla difesa concerne il carattere, di asserita meramillanteria, delle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] (assunto difensivo, questo,totalmente apodittico e privo di riscontri; d’altra parte, non si vede… per qualemotivo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mai dovuto vantarsi, finanche col proprio padreRocco, e a più riprese, di fatti mai verificatesi nelle realtà)”.Conclude la Corte medesima:“Né, certo, la valenza probatoria oggettiva degli elementi passati in rassegnapuò essere anche soltanto scalfita dalle contrarie dichiarazioni rese nel suoesame dibattimentale dalla persona offesa Belfanti, la cui deposizione è statacondivisibilmente ritenuta viziata da pesante reticenza dal primo Giudice”.La difesa contesta che la versione di Belfanti è stata reputata reticente senzamotivazione e senza valutare la possibilità che nelle conversazioni intercettateAntonino [OSCURATO:PERSONA] abbia semplicemente millantato la commissione di un fatto chenon aveva mai commesso.L’obiezione si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza dilegittimità, secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dalreato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nelcompendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sededi legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni(Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 2, n. 41505del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241 - 01 Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008,questa sezione v.

Sez. 1, n. 37861 del 28/06/2024, C., n.m.): contraddizionipalesi che, nel ricorso al vaglio, non vengono evidenziate, dovendosi, viceversa,stimare come meramente congetturale la prospettazione di una possibilemillanteria addebitabile ad [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso contesta, ancora, la mancata presenza di [OSCURATO:PERSONA] nelleconversazioni nelle quali si cita una sua condotta violenta commessa in danno diBelfanti: trattasi, opina la difesa, di un'intercettazione avente contenuto contraalios ed in cui l'apprezzamento probatorio da parte del giudice del meritoavrebbe dovuto tener conto anche dell'interesse dell'interlocutore a raccontarel’accadimento.La deduzione, versata in fatto, è inammissibile.D’altro canto, i giudici del gravame si sono posti il problema sollevato inricorso ed hanno valutato, con adeguata motivazione, che il resoconto diAntonino [OSCURATO:PERSONA], narrato più volte al padre [OSCURATO:PERSONA], poi a [OSCURATO:PERSONA], poi a MarioGerace, fosse genuino, anche in ragione delle persone con cui parlava, nonavendo senso, peraltro, una millanteria nei confronti del padre.5.11.

Con il motivo C. si deduce vizio di motivazione con riferimento allaresponsabilità del solo [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 50) e 51) (usuraed estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La sentenza impugnata ha dedicato a questo argomento le pagg. 373 eseguenti, in cui ha evidenziato:- che la scrittura privata del 30 agosto 2013 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e LucaPeretti, da entrambi sottoscritta, si limita a dare atto che [OSCURATO:PERSONA] “riceve lasomma di 18.000 euro a titolo di prestito da restituire senza interessi entrodicembre 2013”;- che nel corso del suo esame [OSCURATO:PERSONA] non è stato in grado di ricordare conesattezza l'ammontare della somma corrisposta quantificandola con una certadifficoltà in 10.000 euro, o forse 15.000 euro, in ogni caso sicuramente inferioreai 18.000 indicati nella scrittura, né egli è stato in grado di ricordare conesattezza quali interessi fossero stati pattuiti;- che, per converso, nel corso del suo esame [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di averprestato esattamente la somma che questi si era impegnato a restituire, quindi18.000 euro, senza chiedere interessi.Nel valutare il materiale probatorio, nella sentenza si espone:“Osserva al riguardo questa Corte come l'assunto dell'imputato CoricaAntonino circa l'entità iniziale del prestito come pari a € 18.000,00= non siariscontrato.

Anzi è lo stesso suo difensore che – cfr. pag. 46 dell’atto di appello –testualmente afferma…” che la somma effettivamente corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] aPeretti ammontava a circa 15.000 euro complessivi.Si conclude, osservando: “Atteso quanto or ora si è esposto, dunque, ilcarattere usurario del prestito sussiste ugualmente (interesse annuo del 60%...).Né può sostenersi, a questo punto, che sia rimasto indeterminato alcuno dei tremenzionati elementi del reato di usura, ossia capitale iniziale (in ispecie dadeterminarsi in 15mila euro), capitale finale (da determinarsi, in base allascrittura privata dd. 30.8.2013, in 18mila euro) e durata (da determinarsi,sempre in base a tale scrittura privata, in 4 mesi…”.Secondo la difesa, la sentenza attaccata non avrebbe tenuto conto delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'istruttoria (sulle ragioni dellascrittura privata, sull'assenza di un tasso di interesse e di un termine effettivoper la restituzione e sulla mancata restituzione dell'importo), nonché di quellerese da [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riferito di aver conosciuto [OSCURATO:PERSONA] comecliente, non perché facesse usura), nonché della conversazione intercettata n.2913 da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] sollecitò il fratello a denunciare i soggettiche facevano usura.La censura è, nella sua articolazione, inammissibile.La Corte di appello ha ricostruito la vicenda, come sopra sintetizzato,correttamente saldando la scrittura privata intercorsa tra le parti con ladeposizione della vittima, ritenuta attendibile, la quale aveva riferito esserglistata consegnata una somma di denaro inferiore a quella indicata nella scrittura,che avrebbe riportato correttamente soltanto l’importo da restituire e la data direstituzione.L’eccezione relativa alla omessa considerazione delle dichiarazioni di Perettisulle ragioni della scrittura privata pecca di aspecificità, perché non contiene unacritica articolata alla decisione, non esplicitando la possibile incidenza del narratodel dichiarante su quantificazione del tasso usurario e illiceità dell’opera direcupero del credito.D’altro canto, la deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che, nellavicenda, non era stato pattuito un preciso tasso di interesse è irricevibile, perchéfondata su un elemento di prova (alla domanda se erano stati pattuiti degliinteressi, [OSCURATO:PERSONA] risponde: “bella domanda, non ricordo, mi disse solo che quantopiù allungavo i tempi di restituzione più dovevo restituire”) da cui non emergel’inesistenza di interessi, ma l’esistenza di interessi quantificati in base alla datadi restituzione, che, in base al calcolo, non attaccato in ricorso, della sentenzaimpugnata, erano usurari anche se fosse stato rispettato il termine pattuito direstituzione.Aspecifica, ancora, è la critica sulla omessa considerazione della mancatarestituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo ricevuto, atteso che la mancatarestituzione non rileva né agli effetti dell’usura, né a quelli dell’estorsione.[OSCURATO:PERSONA], quanto alla obiezione sulla pretesa omessa valutazione delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riferito di aver conosciuto Coricacome cliente e non perché facesse usura) e della conversazione intercettata incui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sollecitato il fratello a denunciare i soggetti cheprestavano denaro a usura, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che essa non sia consentita in sededi legittimità, perché non evidenzia una frattura logica nella decisione, masollecita una mera rivalutazione delle evidenze probatorie.5.12.

Con il motivo D. si deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna del solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 49) (detenzione diarma comune da sparo con l'aggravante dell'art. 416-bis.1. cod. pen.).La sentenza impugnata ha affrontato il relativo motivo di appello a pag. 380,in cui si evidenzia:- che “l'appellante non disconosce che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a suo tempo a regalareuna pistola a [OSCURATO:PERSONA], del resto la conversazione progressivo 7237 nonlascia margini di dubbio al riguardo”;e che “atteso quanto sopra non può accedersi alla sostanziale inversionedell'onere della prova invocata dall'appellante incombendo viceversa in capoall'imputato l'onere, non assolto, di documentare una asserita propria titolarità diregolare denuncia fatta a suo tempo per l'arma poi ceduta a terzi”.Sulla questione dell'aggravante, l'unica coltivata con il ricorso, la Corte dimerito osserva, a pag. 382, che la circostanza dell'aver agito al fine di agevolarel'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva e si comunica alconcorrente che sia consapevole della finalità agevolatrice, come, in concreto,accaduto nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era consapevole, per ragionisoprattutto dovute al suo coinvolgimento in prima persona nella vicendaestorsiva delineata al capo 44), della caratura criminale mafiosa dei soggetti aloro volta coinvolti in questa specifica vicenda, dovendosi ricordare che proprioDiego [OSCURATO:PERSONA], cioè il destinatario della pistola regalo, era il soggetto che avevapresentato [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e con cui [OSCURATO:PERSONA] si era relazionatoripetutamente; da tanto, discendeva, conclude la Corte territoriale, che Coricafosse necessariamente consapevole anche della funzionalizzazionedell'approvvigionamento di armi ad un personaggio di caratura mafiosa qualeDiego [OSCURATO:PERSONA].La difesa del ricorrente censura l’illogicità della motivazione, con riferimentoalla ritenuta aggravante, sostenendo che dalla conversazione intercettata eraemersa solo la cessione ad un soggetto risultato successivamente coinvolto inun'associazione di tipo mafioso; tuttavia, si assume in ricorso, per poterriconoscere la aggravante, la Corte del gravame avrebbe dovuto dimostrare cheVersace avesse ricevuto l'arma non per sé, ma per agevolare l'attivitàdell'associazione e, una volta fornita tale dimostrazione, che [OSCURATO:PERSONA] in quantoconcorrente fosse consapevole che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto l'arma per metterla adisposizione del consorzio criminoso.Il motivo è infondato.Il punto di partenza è che “la circostanza aggravante, prevista dall'art. 7 delD.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nelledue differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione deisingoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attivitàdell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche conriferimento ai reati - fine, in materia di armi, commessi dagli appartenenti alsodalizio criminoso” (Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv.269717 - 01).Tra i reati-fine in materia di armi c’è anche quello della detenzione di cui agliartt. 2, 4, e 7 l. n. 895 del 1967 contestato al ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].La difesa evidenzia, come detto, che [OSCURATO:PERSONA] non è un associato eche, per contestargli l’aggravante, sarebbe stato necessario dimostrare che eglifosse consapevole che, una volta ceduta l’arma a [OSCURATO:PERSONA], questi l’avrebbemessa a disposizione del consorzio criminoso.In realtà, circa la conoscibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] del fatto che il cessionariodell’arma, [OSCURATO:PERSONA], fosse partecipe di una organizzazione criminale si è giàdetto al punto

5.4. di questa sentenza, nell’esaminare l’attribuibilità allo stessodell’aggravante dell’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., cui, pertanto, si farinvio.Una volta ritenuta conoscibile da parte di [OSCURATO:PERSONA] la qualificasoggettiva del cessionario, non è necessario che sia provata la consapevolezza diCorica, ma solo che fosse conoscibile che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto l'arma permetterla a disposizione del consorzio criminoso.E sul punto la giurisprudenza di legittimità ritiene che, perché la detenzionedi un’arma da parte di un associato si trasformi in una detenzione di arma daparte dell’associazione di cui questi è partecipe, è sufficiente che i sodali possanoaverne la disponibilità, anche se materialmente detenute soltanto da uno di essi.È stata, infatti, affermata in giurisprudenza la sussistenza dell'aggravantedell’associazione armata anche nei casi in cui sia provato solamente il possessodi una pistola da parte di un unico appartenente al sodalizio a ragione del fattoche le armi costituiscono lo strumento più immediato e di sperimentata efficaciaper realizzare l'altrui sopraffazione mediante l'intimidazione e la reticenza neltradizionale modulo comportamentale mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015,Iaria, Rv. 265254; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, PG in proc.

Rechichi, Rv.264380; Sez. 5, n. 18837 del 5/11/2013, Corso, Rv. 260919; Sez. 6, n. 11194dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252177; nella giurisprudenza più recente v.

Sez. 5,n. 26428 del 26/05/2022, Lombardo, n.m.).Nel caso in esame, la disponibilità di armi in capo all’associazione, tramite isodali, è da ritenere non illogicamente motivata nella sentenza impugnata allaluce delle evidenze probatorie che ha dovuto valutare il giudice del merito.

Inparticolare: la pacifica detenzione di armi da parte di alcuni di loro; iltrasferimento di armi tra i sodali o da soggetti a loro vicini; la messa aconoscenza della detenzione delle armi mediante circolazione telematica dellerelative fotografie; la prospettazione da parte di associati della possibilità diutilizzare armi da sparo in alcune delle vicende estorsive.La natura oggettiva della circostanza di cui si discute ne comporta lariferibilità a tutti coloro che abbiano consapevolezza della disponibilità di talidispositivi da parte degli associati o che la ignorino per colpa, secondo il criteriodi imputazione soggettiva di cui all'art. 59 cod. pen. (da ultimo, v.

Sez. 1, n.27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv. 288336 - 01).Ne consegue che [OSCURATO:PERSONA] aveva la consapevolezza della detenzionedi un’arma da parte di [OSCURATO:PERSONA], perché egli stesso gliel’aveva ceduta, e gliera conoscibile, per le ragioni predette, la sua appartenenza al sodalizio; inconformità ai criteri di imputazione soggettiva delle aggravanti, allo stesso èstata, pertanto, non illogicamente imputata la finalizzazione mafiosa dellacondotta del correo.Il motivo è, in definitiva, infondato.5.13.

Il motivo E.1. propone una questione di incostituzionalità deltrattamento sanzionatorio previsto all’epoca dei fatti per il reato il cui all'art. 629,secondo comma, cod. pen.Si ricorda, in ricorso, che il reato era punito all’epoca dei fatti con la penaedittale da 6 a 20 anni di reclusione e da 1.032 a 3.098 euro di multa, e questotrattamento sanzionatorio sarebbe stato incostituzionale per irragionevoledisparità di trattamento rispetto a quello previsto per il reato di cui all’art. 628,terzo comma, cod. pen., punito all’epoca dei fatti con pena edittale da 4 anni e 6mesi di reclusione e da 1.290 a 3.098 euro di multa, in quanto l’estorsione,consistendo in una vis compulsiva, avrebbe dovuto essere punita di menorispetto alla seconda che si realizza mediante una vis absoluta.Il motivo è manifestamente infondato.La discrezionalità del legislatore nel modulare la pena della rapina edell'estorsione è stata affermata dalla Corte costituzionale nelle ordinanze n. 368del 24/07/1995 e n. 460 del 30/12/1997.Nella prima ordinanza si afferma chiaramente che la rapina è una fattispecienon del tutto assimilabile a quella della estorsione; nella seconda si ribadisce ilconcetto specificando che i due delitti richiamati appaiono sostanzialmentediversi, sicché ogni paragone concernente la misura della pena risultainconferente.In effetti, il ricorso fonda la disparità di trattamento soltanto sulla violenza,che è elemento costitutivo di entrambi i reati, e che nella rapina è costituito dauna vis absoluta e nella estorsione da una vis compulsiva, dal che si dovrebbedesumere che il primo reato è più grave del secondo, ma, in realtà, la deduzioneproposta in ricorso semplifica troppo lo schema dei due reati e non coglie altrecaratteristiche degli stessi, che impediscono di considerare la rapina di per sé unreato più grave dell’estorsione.Quest’ultima, infatti, proprio perché caratterizzata da una vis compulsiva,abbisogna, per la sua consumazione, della collaborazione del soggetto passivo,che subisce, perciò, oltre alla violenza fisica costituita dalla violenza o minacciaprevista nello schema legale della norma, anche una violenza morale, perché egliè costretto, suo malgrado, a compiere un atto di disposizione che non porrebbein essere, se non sotto la spinta della costrizione.Inoltre, proprio perché reato dalla struttura più complessa, che non si risolvesoltanto con il comportamento violento dell’autore del reato, ma passa anchedisposizione che permette all’agente di ottenerne il profitto, l’estorsione è anchecaratterizzata da un dolo più prolungato e più intenso rispetto al reato di rapina,in cui, al di là della varietà delle singole vicende concrete, la consumazione delreato si può risolvere anche in un comportamento violento posto in essere unoactu e sorretto da una volizione estremamente estemporanea, che è, invece,incompatibile con le caratteristiche dell’estorsione.Ne consegue che il paragone tra le caratteristiche della violenza fisica deidue reati (vis absoluta e vis compulsiva, per seguire lo schema del ricorso) nonesaurisce il disvalore delle due fattispecie criminali, ed omette di considerarealtre caratteristiche dell’estorsione, quale la violenza morale ed il dolo piùprolungato ed accentuato, che impongono di ritenere manifestamente infondatala questione di irragionevole disparità di trattamento.5.14.

Con il motivo E.2. si denuncia vizio di motivazione con riferimento allaritenuta esistenza della aggravante dell’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.Si obietta che i tre imputati non hanno mai fatto parte di un'associazione ditipo mafioso e non sono stati coinvolti neanche nel presente giudizionell'associazione di cui al capo 1), per cui l'aggravante deriverebbe solo dalconcorso nel reato di cui al capo 44) di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che sonostati condannati invece per il reato di cui al capo 1); tuttavia, non si considerache l'aggravante ha un contenuto soggettivo e può estendersi ai concorrentisoltanto se essi sono consapevoli del fatto da cui essa dipende, circostanza,quest’ultima, che nella sentenza non sarebbe stata affrontata.L’obiezione è infondata.Diversamente da quanto sostenuto dal la difesa, la questionedell’attribuibilità ai tre imputati dell’aggravante in parola è stata affrontata insentenza, e, precisamente, a pag. 372 per [OSCURATO:PERSONA], a pag. 412 per RoccoCorica e pag. 625 per [OSCURATO:PERSONA].La questione della conoscibilità da parte degli imputati della qualificasoggettiva dei correi è stata già affrontata al punto

5.4. di questa sentenza, cui,pertanto, si fa rinvio.5.15.Con il motivo E.3. si deducono, anzitutto, violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento all'aumento operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 63, quarto comma, cod. pen. per la presenza di piùaggravanti ad effetto speciale.

La questione riguarderebbe anche [OSCURATO:PERSONA],pur se nel suo caso le aggravanti sono state bilanciate dalle attenuantigeneriche.Per una migliore comprensione della questione è bene precisare che nellasentenza impugnata la pena è stata determinata a pagina 385 per AntoninoCorica nei seguenti termini: pena base, invariata rispetto al primo grado e giàcomprensiva dell'aumento di cui al secondo comma dell’art. 629, in relazioneall'aggravante del n. 3 del terzo comma dell’art. 628 cod. pen.: 10 anni direclusione e 7.500 euro di multa; aumentata ex art. 63, quarto comma, cod.pen. per le due ulteriori aggravanti di cui all’art. 416-bis.1. e all’art. 628, terzocomma, n. 1: 13 anni 4 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa, aumentataulteriormente per la continuazione; per [OSCURATO:PERSONA], invece, la pena è statadeterminata a pagina 413 con la seguente motivazione: “si ravvisa la sussistenzadei presupposti per determinare la pena base nel minimo edittale che, nel testopiù favorevole vigente all'epoca dei fatti, era pari a 6 anni di reclusione e 5.000euro di multa ed a non esercitare la facoltà meramente discrezionale di applicarel'art. 63, comma 4, cod. pen.”; per [OSCURATO:PERSONA], la relativa determinazioneè stata operata, a pag. 630, nel seguente modo: pena base invariata rispetto alprimo grado e già comprensiva dell'aumento per l’aggravante dell’art. 628, terzocomma, n. 3, cod. pen.: 9 anni di reclusione e 6.600 euro di multa; aumentataex art. 63, quarto comma, cod. pen. per le due ulteriori aggravanti di cui all’art.416-bis.1. cod. pen. e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. ad anni 12 di reclusionee 8.800 euro di multa, aumentata ulteriormente per la continuazione.Ciò posto, nel ricorso si sottolinea, anzitutto, che la norma dell'art. 629,secondo comma, cod. pen. è speciale rispetto a quella di cui all’art. 63, quartocomma, cod. pen., e prevede un'unica pena aggravata anche per tutte leaggravanti dell’art. 628, terzo comma, in essa richiamate; tale norma specialeavrebbe dovuto, pertanto, escludere la possibilità di applicare ulteriori aumentidopo la prima aggravante per effetto della previsione dell'art. 63, quarto comma,cod. pen.Il motivo è manifestamente infondato.La questione della particolarità della norma dell'art. 629, secondo comma,cod. pen., che prevede al suo interno più aggravanti ad effetto speciale, maun’unica pena, senza regolare esplicitamente il trattamento sanzionatorio del loroeventuale concorso, e del rapporto tra tale norma speciale e quella generale dicui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., è stata già portata all’attenzione dellagiurisprudenza di legittimità, che, fin da tempo risalente, è giunta allaconclusione della necessità di effettuare in tal caso due aumenti di pena, uno perciascuna aggravante ad effetto speciale, ricorrendo, per la seconda di esse, allanorma generale dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 4621 del07/11/2000, Polverino, Rv. 217770 - 01: in tema di estorsione, poiché èsufficiente la presenza di una sola aggravante perché si verifichi l'aumento dellapena edittale sino a venti anni, il concorso di più circostanze previsto dall'art.628 cod. pen., cui l'art. 629 rinvia per la determinazione della pena, determinaun ulteriore aumento della sanzione applicabile, ai sensi del comma quartodell'art. 63 cod. pen.), che è esattamente quanto ha fatto nel caso in esame ilgiudice del merito.Infatti, “in caso di concorso delle aggravanti speciali previste per la rapinadall'art. 628, terzo comma, cod. pen. (e richiamate per l'estorsione dall'art. 629secondo comma cod. pen.) il giudice, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod.pen., nell'esercizio del suo potere discrezionale può, invece di considerare lestesse assorbite nella sanzione autonomamente stabilita per la rapina ol'estorsione aggravata, aumentare la pena edittale prevista per siffatti delitti sinoad un terzo: trattasi invero di circostanze che hanno carattere autonomo inquanto si diversificano reciprocamente per il loro contenuto, ne' si pongono inrapporto tale da consentire di ritenerle l'una comprensiva dell'altra” (Sez. 5, n.135 del 13/01/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215485 - 01).E questo, a prescindere dal fatto, che, in realtà, l’aggravante ad effettospeciale dell’art. 416-bis.1. cod. pen. avrebbe dovuto essere calcolata per primae sottratta al temperamento dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. (Sez. 2,n. 9526 del 17/12/2021, dep. 2022, Biancoviso, Rv. 282791 - 01: nell'ipotesidi concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'aggravante di cuiall'art. 416-bis.1. cod. pen. deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento, inquanto, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, ad essa non si applicala regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonomadisciplina derogatoria di cui al citato art. 416-bis.1. cod. pen., ove è previstol'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà), per cui gli imputati hannotratto addirittura un beneficio dal calcolo effettuato dal giudice del merito, che hadi fatto “sterilizzato” un ulteriore aumento di pena dipendente dall’applicazionedell’aggravante mafiosa da un terzo alla metà.Nel ricorso si deduce, poi, che l'aumento di pena ex art. 63, quarto comma,cod. pen. è motivato con riguardo al peso specifico e alla consistenzadell’apporto concorsuale offerto all'azione criminosa, motivazione che, a giudiziodella difesa, sarebbe generica e contraddittoria, a maggior ragione per FrancescoVersace che ricoprì un ruolo marginale nell'episodio.La censura non supera la soglia dell’ammissibilità, perché la motivazionedella sentenza impugnata sul punto (per [OSCURATO:PERSONA] è considerato il pesospecifico e la consistenza dell'apporto concorsuale offerto dall'imputato, ancheperché i contegni materiali sono in buona parte a lui imputabili; per FrancescoVersace, si riprende l’argomento del peso specifico e della consistenzadell'apporto concorsuale offerto dall'imputato all'azione dei correi) non presentafratture logiche, rientra nell’ampia discrezionalità di cui gode il giudice del meritonel trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), ed è attaccata in ricorso condeduzioni generiche quanto ad [OSCURATO:PERSONA], e con una deduzione chesollecita una rivalutazione del fatto quanto a [OSCURATO:PERSONA].Si lamenta, poi, la mancata concessione delle attenuanti generiche adAntonino [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in quanto fondata su “clausole di stile” e,nel caso di [OSCURATO:PERSONA], ancorata a un precedente per omicidio risalentenel tempo.La doglianza pecca di aspecificità perché non si confronta, se nonparzialmente, con la motivazione della sentenza impugnata, che, dal canto suo,ha convenientemente valorizzato, per [OSCURATO:PERSONA] (pag. 384), le modalità dicommissione dei fatti, sintomatiche di cinismo e pervicacia non comuni nelperseguitare le vittime, e il precedente specifico, mentre per [OSCURATO:PERSONA] è basata, in modo congruo, (pag. 628) sul numero e sulla gravità deiprecedenti penali (tra cui spiccano condanne per omicidio, consumato e tentato,rapina, minaccia e detenzione di armi).5.16.

Con il motivo E.4. si eccepisce vizio di motivazione con riferimento alleposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente al trattamentosanzionatorio.La Corte di Venezia si occupa del trattamento sanzionatorio concernenteAntonino [OSCURATO:PERSONA] a pag. 384, in cui specifica che va esclusa la possibilità dideterminare la pena nel minimo edittale e di non applicare gli aumentidiscrezionali del quarto comma dell’art. 63 cod. pen. in ragione del peso specificoe della consistenza dell'apporto concorsuale offerto dall'imputato, anche perché icontegni materiali sono in buona parte a lui imputabili; quanto a FrancescoVersace (pag. 629), si chiarisce che va esclusa la possibilità di determinare lapena nel minimo edittale e di non applicare gli aumenti discrezionali di cui soprain ragione del peso specifico e della consistenza dell'apporto concorsuale offertodall'imputato all'azione dei correi.Ci si duole che lo scostamento dal minimo edittale non sia stato giustificatoe che, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], non sia stato considerato anche il minimo contributocausale apportato.Il motivo è manifestamente infondato, perché, come già evidenziato alpunto 5.15., la motivazione non presenta fratture logiche e rientra nell’ampiadiscrezionalità di cui gode il giudice del merito nel trattamento sanzionatorio,133 cod. pen., considerati preponderanti per la decisione, come ha fatto nel casoin esame il giudice del merito nel momento in cui ha attribuito rilievo decisivoall’apporto fornito al reato concorsuale.5.17.

Con il motivo E.5. si deduce vizio di motivazione con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] per omessa motivazione circa la possibilità diriconoscere all'imputato l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.La Corte di merito ha escluso (pag. 628) la concedibilità dell’attenuante“qualora si ponga mente al protagonismo comunque dimostrato con conseguentenotevole rilevanza dell'apporto causale fornito quantomeno in termini di sicurorafforzamento dell'altrui intento criminoso”.La difesa lamenta che non si sarebbe tenuto conto della minima efficienzacausale del comportamento posto in essere dall’imputato, in quanto il reato sisarebbe ugualmente verificato anche senza la sua presenza.La censura non è consentita in sede di legittimità ed è, comunque,manifestamente infondata.La decisione dei giudici del merito è, infatti, pienamente coerente con lasistematica della giurisprudenza di legittimità, che permette di riconoscerel’attenuante dell’art. 114 cod. pen. soltanto se il contributo dato dalcompartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causalecosì lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generaledell'iter criminoso (Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv.266461: ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minimaimportanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsualinon si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata astabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito allarealizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto astabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzatonell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, darisultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso; conforme Sez. 4,n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771).Il “protagonismo comunque dimostrato”, la “notevole rilevanza dell'apportocausale”, il “sicuro rafforzamento dell'altrui intento criminoso”, ritenuti, concongruo argomentare, esistenti nella sentenza impugnata, sono, pertanto, deltutto incompatibili con il riconoscimento dell’attenuante, e la deduzione delricorso circa la “minima efficienza causale del suo comportamento” si limita asollecitare una rivalutazione in fatto delle evidenze probatorie, che è preclusa algiudice di legittimità.5.18.

In conclusione, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoVersace sono, nel complesso, infondati.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese del procedimento.6.

Ricorso D’[OSCURATO:PERSONA].6.1.

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per il capo 71) (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'acquisto distupefacente per l'importo di 50.000 euro) e con riferimento alla condanna per ilcapo 77) (art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per la cessione di una quantitàindeterminata di stupefacente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su richiesta diAgostino Napoli).Con riferimento al capo 71), si rimprovera ai giudici territoriali di averpresupposto, senza alcun elemento fattuale, che il colloquio avvenuto il 5 maggio2014 fra D'[OSCURATO:PERSONA] e Napoli, a proposito della restituzione da parte di unsoggetto (che viene identificato in [OSCURATO:PERSONA]) di 50.000 euro di acconto datoin precedenza, si riferisse a un incontro avvenuto quattro giorni prima fraD'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo si sarebbe presentato a casa del primocon quella somma.

Si presuppone, infatti, in sentenza, che D'[OSCURATO:PERSONA] quella nottefosse a casa, che il telefono cellulare monitorato fosse effettivamente in uso aPetushi e si giunge al convincimento che la frase pronunciata da D’[OSCURATO:PERSONA] “mi haportato i 50.000” avesse il significato del coinvolgimento nell'affare dei 16 kg dicocaina sequestrati in quel mentre dalla polizia giudiziaria.Si obietta, al riguardo, che trattasi di elementi di prova non individualizzanti:a) perché la frase captata avrebbe potuto riferirsi ad altri affari illeciti intercorsitra il ricorrente e Napoli; b) perché la persona presentatasi di notte a casa diD’[OSCURATO:PERSONA] era attesa (“aspettavo lui”); c) che, se è vero che [OSCURATO:PERSONA] vienelocalizzato, quella notte, presso l'abitazione di D'[OSCURATO:PERSONA], è altrettanto vero che ilpassaggio presso Bussolengo è necessario per una persona proveniente daVerona in direzione di Pastrengo, sicché non poteva affermarsi con certezza chele due persone, pur localizzate vicine tra loro, si fossero effettivamenteincontrate.La censura è meramente rivalutativa, dunque non consentita in sede dilegittimità.Infatti, la deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] potrebbero averintrattenuto altri affari illeciti assume carattere altamente congetturale, non ingrado di viziare il percorso logico della motivazione; l’obiezione secondo cuiPetushi potrebbe essere passato per Bussolengo soltanto perché diretto aPastrengo da altro conoscente non elide il fatto che egli, quella notte, si siaeffettivamente trovato nei pressi di casa di D’[OSCURATO:PERSONA], circostanza, quest’ultima,che, sul piano logico, riscontra – come correttamente evidenziato in sentenza –le dichiarazioni rese da D’[OSCURATO:PERSONA] nella conversazione intercettata; anche laprospettazione secondo cui la persona arrivata a casa di D’[OSCURATO:PERSONA], la notte delfatto, era attesa, non si pone in contrasto con la ricostruzione della sentenzaimpugnata, posto che – come ben argomentato dalla Corte di merito – le partierano, in effetti, in allerta per l’arrivo dello stupefacente.Con riferimento al capo 77), si contesta la disparità di trattamento rilevabiletra la posizione del ricorrente e quella dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], Voi e Napoli,giudicati in separati procedimenti definiti con riti alternativi ([OSCURATO:PERSONA] e Voi conpatteggiamento, Napoli con abbreviato), nei confronti dei quali era stata ritenutala fattispecie del comma quinto dell’art. 73.

A giudizio della difesa, l’ipotesicon la somma di 350 euro, l'unica esplicitamente riferita alla cessione del capo n.77, ma non compatibile con i 100 grammi ipotizzati dal giudicante.La censura va disattesa.Nella sentenza impugnata si rileva, sul punto, che le quantità della cessioneerano determinate, perché D'[OSCURATO:PERSONA] contrattò la cessione di 100 grammi dicocaina indicando il prezzo in 5.500 euro e poi, durante la trattativa, abbassò ilprezzo a 5.400 euro, comunque superiore a quello che aveva contropropostoNapoli (che era di 5.200 euro); si aggiunge, inoltre, che le quantità e lecircostanze complessive dell'azione, come le articolate cautele apprestate perl’operazione, erano incompatibili con la sussistenza del quinto comma.Si insiste, in ricorso, che in una conversazione si sarebbe parlato, invece, diun importo molto inferiore (350 euro), ma, avendo la sentenza fatto riferimentoa ben altri importi, la difesa, anziché limitarsi a valorizzare unicamente laconversazione sui 350 euro, avrebbe dovuto attaccare le altre conversazioni inessa citate per sostenere che esse erano state travisate, o per invenzione, o permanipolazione, oppure perché non pertinenti al reato, atteso che “il vizio ditravisamento della prova, relativo alle ipotesi di infedeltà della motivazionerispetto al corredo probatorio acquisito nel processo, ricorre in tre ipotesi: nelcaso di mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione);nel caso di utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione delrelativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); in caso diutilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento perinvenzione)” (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370;conforme Sez. 1, n. 34134 del 03/07/2025, Facchineri, n.m.).Il ricorso, in realtà, non prende posizione sulle principali prove a caricodell’imputato, ma si limita ad evidenziarne un’altra, prescindendo, pertanto, deltutto, dal percorso logico della sentenza impugnata, e per questo incorre nellainammissibilità per aspecificità del motivo di impugnazione.Per quanto riguarda, poi, la questione della derubricazione del reato per icoimputati giudicati separatamente, la sentenza d'appello ha risposto osservandoche soltanto nei confronti di coloro che avevano patteggiato ([OSCURATO:PERSONA] e Voi) erastata ritenuta l’ipotesi attenuata, ma non anche nei riguardi di coloro che eranostati giudicati con rito abbreviato: in particolare, per Napoli la riqualificazione delreato è avvenuta per i fatti di cui ai capi 74) e 75), ma non per i fatti del capo77).Va ricordato, peraltro, che alla diversità del rito consegue anche la diversitàdel materiale probatorio su cui sono state fondate le due diverse decisionigiurisdizionali; il contrasto di giudicati non ricorre, pertanto, nell'ipotesi in cui idue diversi giudici attribuiscano una diversa valutazione giuridica a fattiricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva, in maniera identicanei due processi (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2014, Formicola, Rv.259461 – 01).Il motivo è, pertanto, inammissibile.6.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per la mancatariqualificazione del fatto di cui al capo 71) in tentativo.Si sostiene che, al più, sarebbe provata l'esistenza di un accordo diD'[OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] per acquistare sostanza stupefacente, ma, posto che lasostanza non è mai arrivata all'indagato (perché sequestrata prima), siverserebbe in presenza di un mero tentativo.Il motivo è manifestamente infondato, perché, per orientamento consolidatodella giurisprudenza di legittimità, l'accordo relativo all'importazione – in questocaso supportato addirittura dal pagamento anticipato di parte del prezzo – èsufficiente per ritenere il reato integrato anche a prescindere dalla materialeconsegna della sostanza, in quanto “il delitto di importazione di sostanzestupefacenti si perfeziona con la conclusione dell'accordo tra le parti sull'oggettoe sulle condizioni di vendita della sostanza, ovvero quantità, qualità e prezzo,senza necessità che ne segua la consegna all'acquirente o la presa in carico daparte di quest'ultimo” (Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, Giordano, Rv. 288420 –01; Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, Ramirez, Rv. 280932 - 01).6.3.

Il terzo motivo verte sulla mancata concessione delle attenuantigeneriche.La sentenza d'appello ha respinto il motivo sulle generiche esponendo:“l'imputato ha moltissimi precedenti, ha consumato altri reati in materia distupefacenti, sia contestualmente al periodo di questo processo chesuccessivamente; l'apparente mancanza di ulteriori illeciti penali è priva disignificato determinante, stante la detenzione domiciliare sofferta dal 2018 al2022; il fatto per cui si procede è grave; il comportamento processuale è semprescelta discrezionale insindacabile dell'imputato, ma la Corte deve constatare che,esclusa la recidiva, in assenza di elementi fattuali autonomi atti a giustificare unintervento sulla pena per riguardo ai fatti, neppure dal comportamentoprocessuale emergono aspetti suscettibili di indurre all'applicazione”.Il difensore lamenta il mancato apprezzamento della problematica didipendenza del ricorrente, della distanza nel tempo dei fatti, della marginalità delruolo ricoperto nella vicenda, mentre i precedenti penali valutatisfavorevolmente, in realtà, erano limitati; si rimprovera, inoltre, lacontraddittorietà della motivazione in quanto, sulla base degli stessi elementi, lasentenza d'appello avrebbe escluso la recidiva, ma negato all'imputato leIl motivo è rivalutativo, aspecifico, e, comunque, manifestamente infondato.La motivazione in punto diniego delle attenuanti generiche è congrua, e, inconformità alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269 - 01), indica quali sono gli elementi del fatto o dellapersonalità del colpevole su cui ha fondato il diniego.Il ricorso si limita ad attaccare l’ampia discrezionalità di cui gode il giudicedel merito sul punto (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 –0 1 ; S e z . 7 , n . 7 8 5 7 d e l 1 6 / 0 1 / 2 0 2 6 , A l a i m o , n . m . ;Sez. 7,n. 7898 del 06/02/2026, Jatta, n.m.) senza evidenziare fratture logichenella decisione.Per quanto riguarda la questione della compatibilità del diniego dellemanifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esistenza di precedenti penalispecifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanzeuna valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalitàdell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di unospessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva” (Sez. 3,n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; sul punto v. anche Sez. 6, n.47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281 – 01, secondo cui “il giudice,nell'esercizio del suo potere discrezionale, può legittimamente negare laconcessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenerela recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedentipenali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale nonpreclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificarescelte relative ad elementi la cui determinazione è rimessa al prudenteapprezzamento dell'Autorità decidente”).6.4.

Il ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA] è, in definitiva, inammissibile.

Ai sensi dell'art.616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento infavore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa,nella misura indicata in dispositivo.7.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].7.1.

Nel primo motivo si contesta l’incompetenza territoriale del giudiceadito.Si rileva che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato soltanto per il concorso nellaestorsione di cui al capo 16), che in imputazione è indicato come fatto avvenuto“tra Modena e Rizziconi (RC)”; il presupposto di tale reato è il furto del caricodegli pneumatici contestato ad altri imputati al capo 15), come commesso “nelleprovince di Verona (pianificazione), Modena e [OSCURATO:PERSONA]”.L'imputato aveva eccepito prima davanti al giudice dell'udienza preliminare,poi davanti al Tribunale, e poi davanti alla Corte d'appello, che doveva essereritenuto competente il Tribunale di Palmi in ragione del criterio di cui all'art. 12,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e ritenuto più grave il reato di cui al capo 16).La sentenza impugnata ha sostenuto invece che la competenza si radicassedavanti al Tribunale di Verona per la connessione ai sensi dell’art. 12, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. tra il reato di cui al capo n. 1 (commesso dai correi delreato di cui al capo 16) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e quello di cui al capo 16); secondola sentenza, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non era concorrente del reato di cui alcapo 1), non poteva essere separata, ostandovi il disposto dell'art. 12, comma 1,lett. a), cod. proc. pen.Il motivo è fondato.Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del viziodedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che,a differenza del G.u.p. e del Tribunale che avevano fondato il rigettodell’eccezione di competenza sulla connessione teleologica tra i reati dei capi 15)e 16) di cui alla lettera c) dell’art. 12 cod. proc. pen., la sentenza d'appello harespinto il motivo ritenendo esistente una connessione per continuazione, aisensi della lett. b) della stessa norma, per i coimputati del delitto del capo 16)che sono anche imputati del delitto di cui al capo 1) (ovvero per [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), e, ritenuto più grave il delitto del capo 1) pereffetto delle aggravanti ad effetto speciale (mentre l’estorsione del capo 16) nonè aggravata), ha radicato la competenza per tali coimputati a Verona, in quantoluogo di commissione del reato di cui al capo 1).Una volta radicato a Verona il giudizio per il capo 16) nei confronti dei trecoimputati, la sentenza impugnata ha ritenuto attratto a Verona il giudizio sulcapo 16) anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che non è imputato del capo 1),quanto il reato era stato commesso in concorso.Questa conclusione non è conforme alla giurisprudenza di legittimità, che,con riferimento alla eventualità che, in caso di connessione tra reati ai sensidell’art. 12 cod. proc. pen., e di non identità degli autori dei reati connessi, lacompetenza possa finire con il radicarsi davanti a due giudici diversi, ha distintoil caso in cui la connessione sussista ai sensi della lett. c) dell’art. 12 cod. proc.pen. o ai sensi della lett. b) della stessa norma.Quando la connessione è quella teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod.proc. pen., infatti, è orientamento ormai consolidato che “non è richiesto che visia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando lanecessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presentel'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamentodi un altro reato” (Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 – 01;conformi Sez. 2, n. 37232 del 09/10/2025, Mincione, Rv. 288847 – 01; Sez. 2,n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000 - 02).Quando la connessione è quella per continuazione, o concorso formale,prevista dall'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., invece, “l'identità del disegnocriminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenzaper connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodiin continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati,giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti incontinuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottrattoal giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.

In motivazione,la Corte ha evidenziato la differenza strutturale tra l'ipotesi di cui all'art. 12 lett.b) e quella di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen.” (Sez. 2, n. 57927 del20/11/2018, P.M. in proc.

Bianco, Rv. 275519 – 01; conformi Sez. 2, n. 17090del 28/02/2017, Bilalaj, Rv. 269960 – 01; Sez. 1, n. 44489 del 25/10/2024,confl. comp. in proc.

Skorkowska, n.m.).Nella motivazione della citata sentenza Bianco, infatti, si puntualizza ladifferenza strutturale al riguardo ravvisabile tra l'ipotesi di cui all'art. 12, lett. b),e quella di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., posto che quest'ultima, adifferenza della prima, non contiene l'incipit "se una persona è imputata di piùreati...", e pertanto non postula necessariamente l'identità soggettiva tra gliautori dei reati connessi.Ne consegue che quando il giudice del merito ritiene, per alcuni imputati,sussistente la connessione per continuazione, o concorso formale, previstadall'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., in una situazione in cui i reati connessi nonsono attribuiti agli stessi imputati, deve radicare la competenza nel luogo dicommissione del reato più grave ex art. 16 cod. proc. pen. soltanto per coloroche sono imputati dei reati connessi, e deve separare la posizione del coimputatoche non è concorrente del reato più grave, per il quale non opera lo spostamentodi competenza.Per quest’ultimo imputato lo spostamento di competenza non si verificaneanche per effetto dell’applicazione congiunta dell’ulteriore criterio della lett. a)dell’art. 12 cod. proc. pen., relativo al reato commesso in concorso, perché talecriterio – di cui non è consentita l’applicazione congiunta con quello della lett. b)perché altrimenti, come detto sopra, comporterebbe la sottrazione dell’imputatoche non ha commesso tutti i reati connessi al suo giudice naturale – serve, inrealtà, a determinare la competenza nel caso in cui il reato sia conseguenza delconcorso o della cooperazione tra più agenti, ovvero l’evento di condotteindipendenti, poste in essere in diversi territori, che, in applicazione della regoladell’art. 12 lett. a), dovranno essere attribuite allo stesso giudice, che sarà quellodel luogo in cui si è verificata la consumazione del reato, o, nel caso in cuil’evento del reato sia la morte di una persona, quello del luogo dell’evento-morteai sensi del comma 2 dell’art. 16 cod. proc. pen. (v., per la ricostruzione dellamateria, Sez. 1, n. 38871 del 12/06/2019, confl. comp. in proc.

Subert, Rv.276880 - 02).In definitiva, per [OSCURATO:PERSONA], che è imputato soltanto del reato del capo 16),commesso ““tra Modena e Rizziconi (RC)”, la competenza deve essere radicatanel giudice del luogo di consumazione del reato, ovvero, in conformità allaprospettazione del ricorso, Rizziconi, luogo per cui è competente per territorio ilTribunale di Palmi.7.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, fondato, e, con riferimento alla suaposizione, la sentenza impugnata, e quella emessa dal Tribunale di Verona il 16giugno 2023, devono essere annullate senza rinvio, disponendosi ex art. 23 cod.proc. pen. la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Palmi (v., sul punto, sentenza della Corte costituzionale n. 70 del15/03/1996).Gli altri motivi del ricorso originario e di quello per motivi nuovi sonoassorbiti.8. [OSCURATO:PERSONA].8.1.

I primi tre motivi, e il primo motivo nuovo – che possono essereaffrontati congiuntamente, in quanto afferenti alla contestata partecipazione alsodalizio mafioso di cui al capo 1) – sono infondati.Si critica, in primo luogo, la sentenza impugnata per non aver chiarito se cisi trovi in presenza di una neoformazione autoctona oppure di una coscadelocalizzata; tale differenza sarebbe fondamentale perché, assume la difesa,nelle cosche delocalizzate ciò che rileva è il collegamento con la casa madre,mentre l'inesistenza della casa madre priverebbe la locale del suo collegamentofunzionale e sposterebbe l’onere della prova sulla mafia “di nuova formazione”, ilche imporrebbe l'acquisizione ex novo della prova di tutti gli elementi costitutividella fattispecie.La prospettazione coincide con quella sostenuta nel ricorso proposto dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA], sicché alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] vanno estese leconsiderazioni già svolte, sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], al superiore par. 1.1.Vanno parimenti estese al ricorrente le osservazioni svolte, al medesimoparagrafo ora richiamato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla contestataviolazione dell'art. 521 cod. proc. pen.Anche il tema della pretermessa indagine sull'esistenza della coscaGerace/[OSCURATO:PERSONA]/Napoli/[OSCURATO:PERSONA], del suo radicamento storico e del possesso diuna capacità di intimidazione propria ed autonoma nel territorio veronese è statogià affrontato esaminando il coincidente motivo di ricorso dedotto dal coimputatoAlbanese nel già richiamato paragrafo

1.1. di questa sentenza, cui, pertanto, sifa rinvio.Così come va richiamato, per coincidenza dei motivi, il medesimo paragrafo,quanto all’argomento della mancata esclusione dell’aggravante mafiosa dall’unicoreato-fine contestato, anch’esso già trattato nell’esaminare il motivo di ricorsoproposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].Sempre nei motivi nuovi, si stigmatizza che la Corte distrettuale, attribuendoal ricorrente il ruolo di risolutore di contrasti in seno all’organizzazione criminale,non avrebbe colto la differenza fondamentale tra l'essere un punto di riferimentocontiguo al sodalizio e l'essere un partecipe che offre un contributo concreto eillecito alla sua esistenza e operatività; in sostanza, non sarebbe stata distinta laposizione del partecipe da quella del connivente non punibile.L’argomento si sovrappone ad altro già proposto dalla difesa dell’imputatonel quarto motivo del ricorso principale, che verrà trattato nel paragrafosuccessivo.8.2.

Con il quarto e il secondo motivo di ricorso si contesta la individuazionenel ricorrente di un membro apicale della consorteria di cui al capo 1).A questo riguardo, la Corte di merito, a pag. 80, afferma:“È vero che egli partecipa ad uno solo dei reati-scopo, ma ciò non è incontraddizione col suo ruolo di capo.

Egli, infatti, risiedendo in [OSCURATO:PERSONA], sioccupava non delle singole fattispecie criminose ma, da vero capo, di risolvere icontrasti insorti fra gli aderenti al clan e degli eventuali rapporti con gli altri clanpotenzialmente rivali.

Non deve stupire, pertanto, che l'unico reato per cui egliabbia rivestito un ruolo davvero operativo è quello di cui al capo 16), che si èsvolto in parte proprio in [OSCURATO:PERSONA]”.Aggiungono i giudici del gravame:“Per quanto riguarda più direttamente il reato associativo, egli assume ilruolo di punto di riferimento ‘giù in [OSCURATO:PERSONA]’ per gli aderenti all'organizzazioneoperativa nella provincia di Verona per l'attività della quale egli mostra sempreun vivo interesse.

Condivisibilmente il Tribunale sottolinea il ruolo svolto daGerace ‘Carmineddu’ nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo

44. In talevicenda era infatti insorto un contrasto fra soggetti gravitanti nell'ambito dellacriminalità organizzata…e proprio per risolvere tale situazione egli riceveAlbanese [OSCURATO:PERSONA], ‘sceso’ in [OSCURATO:PERSONA] per ricevere istruzioni, e tramite questiconvoca in [OSCURATO:PERSONA] e TirottaSanto per un ulteriore incontrochiarificatore… Si tratta di passaggi motivazionali decisivi della sentenza di primogrado, rispetto ai quali, peraltro, l'appellante non muove critiche puntuali…”.Nel ricorso si deduce che il ruolo apicale di una consorteria deve essere inconcreto esercitato, mentre, nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] è risultato estraneo aqualsiasi reato fine, considerato che l'unica altra imputazione per cui è statocondannato (capo 16) ha visto in appello il venir meno dell'aggravante di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen.

In assenza dell’esercizio del ruolo apicale,mancherebbe il presupposto per l’attribuzione di tale qualifica soggettiva, anchein relazione al fatto che la sentenza di appello avrebbe eliminato il suo ruolo dianello di congiunzione con la casa madre.Nel secondo motivo nuovo si aggiunge che, nell’attribuire al ricorrente unruolo apicale, la sentenza avrebbe fallito nel delineare con rigore la strutturadell'associazione da lui diretta, in mancanza della quale doveva considerarsiviziata logicamente l’assegnazione al ricorrente un ruolo di "risolutore dicontrasti" o di "referente".I motivi sono infondati.La pretesa estraneità di [OSCURATO:PERSONA] a qualsiasi reato-fine, addotta dalladifesa in conseguenza dell’esclusione, in appello, dell’aggravante mafiosadall’unico ulteriore reato oggetto di condanna (capo 16), non può determinare, inautomatico, come prospettato in ricorso, l’insussistenza della condottapartecipativa ascritta al capo 1), poiché, come costantemente affermato dallagiurisprudenza di legittimità, “[i]n materia di reati associativi, la commissione dei"reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini dellaconfigurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza dellacondotta di partecipazione” (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello,Rv. 280703 - 02).L’assenza di reati-fine di cui sia stato ritenuto responsabile l’imputato non èin contraddizione, pertanto, con il giudizio di responsabilità con la sua condannaper la partecipazione all’associazione quale esponente apicale.La critica difensiva circa l’eliminazione, da parte della Corte di appello, delruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale anello di congiunzione con la casa madrecalabrese è inammissibile per mancanza di specificità.Esso, infatti, non si confronta con il ragionamento, effettuato in sentenza,che, al fine di sostenere l’effettivo ruolo apicale del ricorrente, ha valorizzato, inmodo logico, il compito, a lui affidato, di risolvere i contrasti insorti fra gliaderenti al clan, desunto, con logica inferenza, da specifici episodi riscontrati nelcorso dell’attività di intercettazioni.Tanto in conformità all’insegnamento di legittimità secondo il qualecostituiscono indici della qualifica di soggetto apicale di una organizzazionecriminale l’autorevolezza mostrata nei confronti degli associati e l’attività disoluzione dei contrasti insorti tra essi (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citate alpunto

1.2. di questa sentenza).L’argomento del motivo nuovo, secondo cui attribuire al ricorrente un ruolodi "risolutore di contrasti" o di "referente" è un'operazione logicamente viziatase, a monte, non si è fornita la prova rigorosa dell'esistenza di un sodaliziostrutturato è infondato, perché, come si è già detto, si ritiene che la sentenzaimpugnata abbia motivato in modo non manifestamente illogico sull’esistenza delsodalizio, dal che deriva che non contiene salti logici l’attribuzione al ricorrente disolutore di contrasti all’interno di esso.Il quarto motivo ed il corrispondente motivo nuovo, pertanto, sono, nelcomplesso, infondati.8.3.

Il quinto motivo attiene alla condanna per il reato di cui al capo 16)(estorsione in danno di Mannino).Nel confutare il motivo di gravame, a pag. 82, la Corte di merito haosservato che l'appellante trascurava di considerare la conversazione n. 1745,intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in cui si fa esplicito riferimento alfatto che il camion di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sceso vuoto.

Questo passaggio erastato interpretato dal Tribunale come la conferma del progetto di sottrarre legomme poco dopo che le stesse erano state caricate sul camion (che pertantosarebbe sceso in [OSCURATO:PERSONA] vuoto, in quanto già svuotato del carico), dal che sievinceva non solo la piena partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nella progettatasottrazione del carico, ma la anche necessità del suo coinvolgimento, proprioperché il furto, in quanto inscenato a [OSCURATO:PERSONA], implicava l'avallo dei bossdella zona.Secondo i giudici territoriali, la corresponsabilità nell'estorsione emergevaanche dalla conversazione n. 11864 del 2 luglio 2014, dal contenuto esplicito –con il quale l’appellante non si confrontava – in cui [OSCURATO:PERSONA] invitavaesplicitamente [OSCURATO:PERSONA] a forzare la mano a Mannino affinché questi versasse ilriscatto.La sentenza richiama, infine, come molto significativa, anche laconversazione n. 13353, in cui [OSCURATO:PERSONA] cerca di giustificarsi con [OSCURATO:PERSONA] per lamancata divisione del riscatto, addossando la responsabilità a Mannino cheavrebbe pagato di meno di quanto promesso.Rispetto allo scenario appena descritto, la difesa eccepisce il travisamentoprobatorio, posto che:a) nella conversazione n. 13353, richiamata in sentenza, è [OSCURATO:PERSONA] che invitaAlbanese a pagare Mannino, e non il contrario;b) nella conversazione n. 11864, [OSCURATO:PERSONA] parla di pagamento di viaggi e nonc'è alcun invito esplicito all'[OSCURATO:PERSONA] a forzare la mano al Mannino affinché questiversasse il riscatto;c) nella conversazione n. 1745 i conversanti discorrono di pedane datrasportare sul camion se il veicolo fosse sceso “vuoto”.In conclusione, nella prospettazione difensiva, senza il contenuto travisatomancherebbe la prova del contributo causale di [OSCURATO:PERSONA].Tale prospettazione va disattesa.Quanto alla conversazione n. 13353, il rilievo è inammissibile per genericità,perché il ricorrente non specifica in quale passaggio della conversazione siricaverebbe che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto ad [OSCURATO:PERSONA] di pagare Mannino.Quanto alla conversazione n. 11864, la censura non si confronta con lafrase, dal tenore esplicito, “senno’, forzalo Nino, in qualche maniera”, la cuiinterpretazione è questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità (v., pertutte, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01 già citata).[OSCURATO:PERSONA], quanto alla conversazione n. 1745, si contesta, in modo rivalutativo,l’interpretazione di una conversazione, da cui i giudici del merito hanno dato unainterpretazione – nel senso che il camion, effettivamente, fosse sceso “vuoto” –non manifestamente illogica e, dunque, non sindacabile nella presente sede.La difesa coglie, poi, un profilo di contraddittorietà nella parte di motivazionein cui si afferma che per il crimine occorreva, per competenza territoriale, l'avallodel boss di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla esclusione dell'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.L’argomento è infondato, in quanto l’esclusione dell’aggravante poggia (pag.84) sulla finalità di profitto meramente privato che avrebbe ispirato il reato,sicché non è dato rilevare alcuna contraddittorietà interna della decisione, postoche l’autorizzazione del capo cosca non indica necessariamente che il reato fossefinalizzato ad interessi collettivi dell’organizzazione.Il ricorso deduce, infine, che sul reato di cui al capo 16) si era formato ungiudicato cautelare favorevole al ricorrente e, a fronte di un dibattimento chenon aveva prodotto nova probatori, la sentenza non avrebbe offerto nessunamotivazione rafforzata sul perché si fosse arrivati a conclusioni difformi.L’argomento è infondato, in quanto il rapporto tra la decisione cautelare equella emessa all'esito del dibattimento non è riconducibile alla sistematica dellamotivazione rafforzata, attesa la diversità di elementi probatori valutati e ladiversità del parametro di valutazione.Il motivo è, in conclusione, nel complesso, infondato.8.4.

Il sesto motivo attiene alla contestazione, al capo 1), dell’aggravante dicui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.La sentenza impugnata dedica a questo argomento pag. 84, in cui si esponeche è provato che gli appartenenti disponevano di armi, che l'attività principaledell'associazione era la commissione di estorsioni, sicché il possesso di armi erafunzionale alla ragione sociale, pur se le stesse non erano state usate; lasentenza, poi, aggiunge considerazioni sulla consapevolezza da parte di Geraceanche della conoscenza delle attività dei sodali veronesi.Il ricorso deduce che, per sostenere la consapevolezza da parte delricorrente della detenzione di armi da parte dell'associazione, sarebbe statonecessaria quantomeno un'imputazione per concorso morale dello stesso nellevicende di armi.Si tratta, tuttavia, di motivo inammissibile, in quanto non presentato inappello in termini coincidenti.8.5.

Con il settimo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alriconoscimento della recidiva.A pag. 85 della sentenza impugnata si legge:“il Tribunale non si è limitato a prendere atto del dato formale rappresentatodalla presenza dei precedenti, ma ha chiarito quale precedente poteva esserepreso in considerazione e che la recidiva, sussistente in astratto, deve essereapplicata in concreto, tenuto conto del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell'associazionemafiosa, che dimostra l'assoluta insensibilità all'effetto deterrente derivante dallaprecedente condanna e una pericolosa escalation criminale.

Si tratta diconsiderazioni che questa Corte condivide, che non sono oggetto di specificacritica da parte dell'appellante, il che rende il motivo inammissibile”.La difesa obietta che una motivazione concreta avrebbe dovuto evidenziarecome un reato commesso nel 2002 potesse aver avuto rilevanza su un reatocontestato a partire dal 2011.Il motivo è reiterativo del corrispondente motivo di gravame e con esso nonsi attacca la motivazione con cui la pronuncia di appello lo aveva dichiaratoinammissibile per genericità, il che determina la conseguente inammissibilità, pergenericità, anche del motivo di cassazione.8.6.

Con l'ottavo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche,alla severità della pena base e all’aumento per la continuazione.La difesa sostiene che le attenuanti sarebbero state giustificate dallacondotta endoprocessuale, che il giudice si era discostato dalla pena edittaleminima senza motivazione e senza tener conto dei criteri dell'art. 133 cod. pen.,che l'aumento apportato, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., per l'ipotesi estorsiva eraeccessivo rispetto alla possibilità di applicare, per i reati satellite, un aumentonella misura minima pari ad un giorno.Il motivo è inammissibile.La sentenza di appello, pur rideterminando in melius il trattamentosanzionatorio inflitto all’imputato, si innesta sulla decisione del Tribunale, che,con ampia e ineccepibile motivazione, aveva escluso le attenuanti innominate peril ruolo apicale dell’imputato, per la durata e ripetitività della condotta posta inessere, per il numero dei precedenti, anche diversi da quello valutato ai fini dellarecidiva, e, comunque, aveva posto in luce la totale mancanza di elementipositivi.Nel ricorso, ci si duole della mancata valutazione della condotta processuale,senza specificare, però, esattamente in cosa essa sia consistita, e senzaconfrontarsi con il corposo apparato motivazionale sul quale la sentenza di primogrado aveva costruito le ragioni del diniego.Per quanto riguarda la pena base, è sufficiente considerare, per apprezzarela manifesta infondatezza del motivo, che essa è stata inflitta nel minimoedittale.Riguardo all’aumento per il reato satellite, la sua modesta entità, pari a 1/20della pena base, non rendeva necessaria una motivazione specifica edettagliata dei criteri attraverso cui il giudice di merito era pervenuto allaquant i f i caz ione de l l ’ aumento d i pena (v . , per tu t te , Sez . 6 ,n . 44428 de l 05/10/2022, Spampinato , Rv . 284005) .8.7.

In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, infondato.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.9.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].9.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 3 (estorsione in dannodi [OSCURATO:PERSONA]),A pag. 111 della sentenza impugnata si evidenzia, sulla vicenda, che ilricorrente era presente all’incontro in cui [OSCURATO:PERSONA] consegnò del denaro aCipriani e che la sua presenza non poteva considerarsi casuale, in quanto “è daescludere che i correi ammettessero ad un tale fatto un personaggio estraneo eche avrebbe potuto dimostrarsi uno scomodo testimone”.Si aggiunge, poi, che la presenza fisica di [OSCURATO:PERSONA] contribuì a spaventareArcamone, il quale, in dibattimento, aveva dichiarato: “mi si misero tutti davantiper capire se volevo pagare o non volevo pagare, quando li ho visti che siamoandati su, mi era presa molta agitazione, perché era inaspettata”.Si precisa, ancora, che in tale incontro non si mancò di far sapere adArcamone di [OSCURATO:PERSONA] che “lui veniva dalla [OSCURATO:PERSONA], proprio fu detto”, e che,a detta di [OSCURATO:PERSONA], in quel contesto, [OSCURATO:PERSONA], effettivamente, “era quelloche tutti ascoltavano, quello che diceva lui era, tra virgolette, legge”.Afferma la Corte territoriale che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto unduplice scopo: a) anzitutto creare pressione con la presenza di più persone edenfatizzare la provenienza geografica; b) in secondo luogo, servire anche aCipriani e a Napoli per mettersi al riparo da eventuali rimostranze di [OSCURATO:PERSONA] eVersace, che avrebbero potuto risentirsi di quella dazione di denaro avvenuta inviolazione di accordi già presi.Secondo i giudici del gravame, non spostava i termini della questione il fattoche [OSCURATO:PERSONA] avesse già raccolto il denaro e fosse disponibile a pagare, inquanto di tale aspetto i partecipanti non erano certi, come confermato daArcamone che riferì che essi furono sopresi quando egli tirò fuori le mazzette dibanconote.Rispetto a tale ricostruzione, coerente con le evidenze acquisite, ladeduzione difensiva secondo cui, relativamente alla posizione del ricorrente, nonsarebbero state descritte condotte di violenza o minaccia, ma solo la ricezionedella somma di 4.000 euro – eventualmente integrante il reato di ricettazione,non quello di estorsione – deve reputarsi manifestamente infondata: sia perché,in base alle regole del principio solidaristico di cui all’art. 110 cod. pen. cheinforma il reato concorsuale, il ricorrente risponde anche delle condottecommesse dei correi di cui sia stato consapevole, sia perché, comunque, nellasentenza impugnata vi è un chiaro riferimento, logicamente argomentato, allaminaccia implicita contenuta nel ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell’incontro in cui èavvenuto il pagamento, determinata dalle modalità con cui gli autori del reato sipresentarono dall’imprenditore.Parimenti infondato è il rilievo per cui l’ingiustizia del profitto del reato diestorsione sarebbe elisa, nella specie, dalla esistenza di un credito nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] che ne chiedeva la restituzione, e che la pacificaesistenza di tale credito avrebbe dovuto indurre a derubricare il fatto in quello dicui all'art. 393 cod. pen.

A tale riguardo, infatti, la Corte distrettuale hacorrettamente evidenziato: a) che vi è stato un profitto personale dei correidiversi da [OSCURATO:PERSONA], profitto personale che, in base alla sistematica dellagiurisprudenza di legittimità (v., in particolare la sentenza Filardo già citata, nellacui motivazione si legge: “risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzieventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, omeno, perseguito, anche o soltanto, un interesse proprio.

Ove ciò sia accaduto, iterzi, ed il creditore, risponderanno di concorso in estorsione”), esclude lapossibilità di valutare il fatto sotto quello dell’art. 393 cod. pen.; b) che, inrealtà, non vi era coincidenza tra il debito di [OSCURATO:PERSONA] e le richieste di [OSCURATO:PERSONA],come chiarito alle pag. 325 e ss. a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA].La deduzione secondo cui le sentenze di merito non avrebbero consideratoche la vittima si era già determinata alla consegna del denaro che aveva portatocon sé al momento dell'incontro, di tal che la presenza del ricorrente nonavrebbe fornito alcun contributo causale, è inammissibile perché introduce unargomento meramente congetturale, non ancorato a obiettive evidenze.La critica per la quale la sentenza sarebbe ricorsa a una congetturanell’affermare che la presenza del ricorrente all'incontro non fu casuale e che nonpoteva trattarsi di un personaggio estraneo al reato perché in questo modoCipriani si sarebbe portato dietro uno scomodo testimone, è manifestamenteinfondata, in quanto l’argomento speso nella sentenza impugnata è, al contrario,del tutto logico, perché si fonda sulla razionalità dei comportamenti umani,secondo una regola di esperienza idonea ad essere posta alla base di unadecisione (Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, P.M. in proc.

Devona, Rv. 277312).Quanto all’obiezione difensiva circa la mancata conoscenza del ricorrente daparte di [OSCURATO:PERSONA] (tanto è vero che aveva dovuto chiedere informazioni su chifosse la persona che si era presentata insieme a [OSCURATO:PERSONA]), va detto che essa noninficia in alcun modo il percorso logico della motivazione, ma, anzi, confermal’importanza assunta da [OSCURATO:PERSONA] nell’incontro, tanto che [OSCURATO:PERSONA] venneindotto a chiedere notizie su di lui.Non consentita, in quanto versata in fatto, e, comunque, smentita dalleemergenze probatorie, adeguatamente valutate in sede di merito, è, ancora, ladeduzione secondo cui sarebbe stata nota nell’ambiente la incapacità criminaledel ricorrente.Parimenti versato in fatto, e, quindi, non deducibile, oltre che contrastantecon le evidenze debitamente apprezzate, è il rilievo secondo cui la vittima nonsarebbe stata spaventata, tanto da presentare denuncia solo a distanza di moltotempo, e che le sensazioni con cui aveva riferito di essere uscita dall’incontro(“agitato”, “ghiacciato”) costituivano stati emotivi diversi dal timore idoneo acoartare la volontà rilevante ex art. 629 cod. pen.Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato.9.2.

Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alle aggravanti del reato di cui al capo 3).A pag. 114 la Corte di Venezia afferma che l’aggravante delle più personeriunite è provata dall'incontro con il debitore cui parteciparono [OSCURATO:PERSONA],Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e un quarto soggetto non identificato, e che non era verosimileche [OSCURATO:PERSONA] non conoscesse lo scopo della riunione, visto che, poi, fu colui cheparlò per conto del gruppo.Quanto alla concorrente aggravante di cui al n. 3 del terzo comma dell’art.628 cod. pen., si rileva che sia [OSCURATO:PERSONA] che Napoli sono componentidell'associazione di cui al capo 1), il che determina la piena integrazione dellacircostanza.Venendo al metodo mafioso, i giudici dell’appello osservano che essocostituisce l'ubi consistam del reato de quo, perché ad [OSCURATO:PERSONA] furono rivolteminacce implicite mediante l'evocazione della forza intimidatrice dell'associazionecriminale: ciò è avvenuto, si spiega, con la presenza di soggetti completamenteestranei al rapporto d'affari [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] che venivano presentati comecalabresi, tra i quali proprio [OSCURATO:PERSONA], che, in funzione della vicenda in esame, era“salito apposta dalla [OSCURATO:PERSONA]”.Riguardo alla declinazione dell’aggravante come agevolazione mafiosa, silegge in sentenza che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] non fu casuale e si inserì in unmovimento espansionista dell'associazione che puntava ad estendere il controllosu aspetti sempre più ampi del mondo imprenditoriale veronese, tanto che lavicenda [OSCURATO:PERSONA] si collocava in un contesto più ampio in cui il recupero creditiriguardava anche altri imprenditori.In siffatto contesto, ben argomentato in sede di merito, manifestamenteinfondata è la tesi difensiva circa l’insussistenza dell'aggravante delle più personeriunite, sostenuta sul rilievo che le più persone erano state convocate dallavittima, posto che, di fatto, le più persone erano presenti all’incontro, nel corsodel quale, come correttamente ritenuto dai giudici territoriali, furono formulateminacce implicite, desumibili, come detto, dalle forme in cui [OSCURATO:PERSONA] decise dipresentarsi all’incontro con il debitore, ovvero portando a proprio supporto ilgruppo dei calabresi.Manifestamente infondata è anche la censura di carenza di motivazione conriguardo all'aggravante di cui al n. 3 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.,ricorrente.Quanto alla eccepita valorizzazione della sola provenienza geograficadell’imputato per ritenere integrata l'aggravante del metodo mafioso, si farichiamo alle già esposte ragioni dell’infondatezza del sovrapponibile motivoarticolato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (par. 4.3.).Non consentito in questa sede, perché versato in fatto, è il rilievo per cui ilcomportamento della vittima, che, anziché rivolgersi a forze dell'ordine, si erarivolta a interlocutori contigui alla criminalità organizzata, avrebbe neutralizzatola percezione del metodo mafioso.La prospettazione, del resto, si pone in contrasto con il condivisoorientamento di legittimità, alla luce del quale il metodo mafioso deve essere“funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, comeriflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatricidi un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune” (Sez. 5, n.14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027), ma non occorre che talecondizione di assoggettamento si verifichi poi in concreto (Sez. 2, Sentenza n.45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900), non essendo esclusa dal fattoche la vittima delle minacce possa aver assunto un atteggiamento "dialettico"rispetto alle ingiuste richieste, che non determina il venir meno della portataintimidatoria delle stesse (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392 –01).Altrettanto versata in fatto e, comunque, aspecifica è la deduzione secondola quale, con riguardo alla finalità di agevolazione mafiosa, sarebbe statonecessario provare che i crediti confluissero nella cassa del clan.La deduzione non si confronta con l’adeguato argomentare della Corte dimerito, che ha posto in rilievo, a tale riguardo, il tentativo dell’organizzazione diestendere il controllo su aspetti sempre più ampi del mondo imprenditorialeveronese.Il motivo è, nel complesso, infondato.9.3.

Con il terzo motivo si eccepiscono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo 16) (estorsione in danno diMannino).Rileva la Corte di Venezia (pagg. 120 e seguenti):- quanto alla questione specifica del “venerdì” in cui sarebbe dovutoavvenire il reato, che non c'era rischio di confusione tra più furti del contenuto dimerce trasportata;- che non era possibile che il camion avesse avuto realmente un guasto,dovendo considerarsi illogica l'ipotesi di una sua riparazione sul posto, in quantoil guasto lamentato non era facilmente riparabile al di fuori di strutture idonee;- che, in conclusione, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] era stato fondamentalenell’occorso, essendo egli stato l’autore del materiale impossessamento delcarico di gomme.A fronte della compiuta e logica ricostruzione dei fatti, eccentrica devestimarsi l’eccezione di travisamento della prova captativa costituita dallaconversazione n. 544, avvenuta il 14 aprile 2014, in quanto la responsabilità diGerace non è stata fatta dipendere dal perfezionamento dell’accordo criminosonel corso della conversazione citata.Meramente assertiva è la critica difensiva secondo cui la Corte territorialeavrebbe fatto ricorso a una congettura ritenendo che il tipo di guasto del camion(rottura di una turbina) non potesse essere stato riparato sul posto.Viceversa, i giudici di Venezia, nel confutare il corrispondente motivo digravame, hanno risposto in modo non manifestamente illogico, evidenziando chedell’asserito guasto del camion, su cui l’atto di appello fondava l’esenzione daresponsabilità, non vi era traccia alcuna nelle conversazioni intercettate, e che ladeduzione secondo cui non se ne sarebbe mai parlato nelle conversazioniintercettate perché avrebbe potuto riparlo [OSCURATO:PERSONA] sul posto, era rimasta sulpiano della mera congettura, non in grado, in quanto tale, di inficiare il percorsologico della decisione.L’argomento secondo cui la conversazione n. 3660 del 19 gennaio 2015documenterebbe il ruolo del ricorrente semmai per il furto da cui è stato assolto,ma non per l'estorsione, non può essere utilmente speso in questa sede, perchési risolve in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie.Infondata, infine, è la deduzione, secondo cui la mancata divisione delbottino avrebbe dovuto indurre a riqualificare il fatto nella fattispecie tentata,posto che, nel caso in esame, la vittima del reato ha pagato e il ricorrenterisponde del reato concorsuale, mentre deve considerarsi irrilevante, sulperfezionamento del delitto, la circostanza che il profitto non sia stato diviso tra icorrei, ma se lo sia tenuto il solo [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato.9.4.

Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo 44) (estorsione in danno diTirotta).La Corte distrettuale ha fondato l’affermazione di responsabilitàdell’imputato (pagg. 129 e seguenti) sulla prova captativa e sulle dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] sul contenuto degli incontri con [OSCURATO:PERSONA], pur precisando diritenerlo soggetto non del tutto credibile.In particolare, è stata apprezzata la conversazione n. 2614 del 14 maggio2014, in cui [OSCURATO:PERSONA] dice a [OSCURATO:PERSONA], riferendosi a [OSCURATO:PERSONA], “hai una pistola,io vado e gli spariamo con te lo stesso, la macchina sai dove la tiene”, “la casasai qual è? andiamo e gli bruciamo qualcosa”.

La Corte di merito ha spiegatoanche perché nella conversazione n. 79495 del 20 agosto 2014 [OSCURATO:PERSONA] siriferisse ancora a [OSCURATO:PERSONA].Il contributo causale del ricorrente nell’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] è statoricostruito in modo approfondito anche nella sentenza di primo grado (pagg. da1243 a 1246), nella parte in cui si esaminano in successione le conversazioniintercettate ed i comportamenti conseguenti, da cui risulta che la conversazionesulla pistola e sulla casa, o auto, da bruciare è immediatamente precedenteall’incontro a tre tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 14 maggio 2014presso il bar di Lazise, che è stato monitorato da servizio di o.c.p.La difesa obietta che il contributo causale del ricorrente è stato ritenutoesistente nonostante che la stessa Corte abbia riconosciuto che non si è potutigiungere a ricostruire con certezza le modalità di svolgimento dei due incontriche sarebbero avvenuti di persona tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], perché su questi sidisponeva solo delle dichiarazioni non riscontrate di [OSCURATO:PERSONA], reputato pocoaffidabile dalla stessa Corte.La censura è aspecifica perché non si confronta con il percorso logico dellesentenze di merito che hanno, con corretta inferenza logica, ricavato lacorresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] dalla stretta consecutio tra la disponibilitàtelefonica ad effettuare atti di violenza nei confronti del debitore e l’incontro incui effettivamente [OSCURATO:PERSONA] si presentò insieme al creditore ad incontrare lavittima.Non consentita in sede di legittimità è l’interpretazione alternativa dellaconversazione n. 2614 sopra citata, suggerita dalla difesa.La contestazione mossa al giudice dell’appello laddove afferma che ilricorrente si sarebbe interessato della vicenda anche dopo il 14 maggio 2014,come dimostrato dalla conversazione del 20 agosto 2014 n. 79495, deveconsiderarsi eccentrica, perché aggredisce una parte non necessaria del percorsologico della decisione: ed invero, il giudizio di corresponsabilità per l’estorsionepoggia anche soltanto sui comportamenti tenuti da [OSCURATO:PERSONA] in prossimitàdell’incontro di Lazise monitorato da servizio di o.c.p. e non implica la necessitàdi un coinvolgimento prolungato del ricorrente nel seguito della vicenda.Il motivo è, pertanto, inammissibile.9.5.

Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alle aggravanti del reato di cui al capo 44).Si tratta delle stesse censure esaminate con riferimento al ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], sicché ci si riporta alle considerazioni svolte al par. 4.3., qui daintendersi integralmente richiamate.Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato.9.6.

Con il sesto motivo si eccepiscono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo 1) (art. 416-bis cod. pen.).Nel ricorso si deduce, anzitutto, che la circostanza che la sentenza d'appelloabbia affrontato prima i reati-fine, e poi il delitto associativo, utilizzando comeprove per quest'ultimo le prove già usate per i primi, mostrerebbe la mancanzadi una stringente verifica dell'esistenza del reato associativo in quanto tale.L’argomento è manifestamente infondato.Ed invero, pur se “la prova della partecipazione all'associazione, stantel'autonomia del reato associativo rispetto ai reati ‘fine’, può essere data conmezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicchénon rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia statocondannato per i reati ‘fine’ dell'associazione” (Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015,Sabella, Rv. 264826 - 01), deve, tuttavia, richiamarsi l’orientamento consolidatodella giurisprudenza di legittimità – al quale i giudici di merito si sono conformati– per cui “in tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampomafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto aireati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dallacommissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalitàesecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operativitàdell'associazione medesima” (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv.266670 - 01; conforme Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126- 02).Infondato, in diritto, è il rilievo difensivo per il quale in un'associazioneoperante per circa un ventennio il ricorrente sarebbe comparso solo in pocheoccasioni nel corso del 2014.Il rilievo, infatti, trascura di considerare il solido indirizzo ermeneutico, chequi si ribadisce, alla luce del quale “ai fini della configurabilità del reato dipartecipazione a un'associazione per delinquere di tipo mafioso non rileva ladurata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reatoanche in una partecipazione di breve periodo” (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019,d e p . 2 0 2 0 , E r m i n i , R v . 2 7 8 4 7 1 - 0 1 ; p i ù d i r e c e n t eS e z . 2 , n . 1 3 3 8 8 d e l 0 3 / 0 2 / 2 0 2 6 , C o s t a n t i n i , n . m . ) .Obietta il difensore che, in relazione al capo 16), è stata esclusal'aggravante mafiosa, per cui il ricorrente risulta condannato soltanto per duereati-fine in cui è stata ravvisata tale aggravante.L’argomento è infondato per le ragioni che sono state indicate al punto 1.1.di questa sentenza affrontando la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui,pertanto, si fa rinvio.Priva di confronto con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata èla prospettazione difensiva che correla la debolezza della contestazioneassociativa alla mancanza di carichi pendenti o di condanne del ricorrente perreati associativi, e alla sua dedizione al lavoro.Infondata è la doglianza relativa alla pretesa carenza di motivazione sulcontributo stabile apportato dal ricorrente all’operatività dell'associazione.La sentenza impugnata ha, in realtà, descritto il ruolo assunto dal ricorrenteall’interno della consorteria, evidenziando, con congruo argomentare, chel’intraneità all’organizzazione emergeva:a) dalla sua conoscenza delle qualifiche soggettive degli associati, palesatanella conversazione più volte richiamata in sentenza in cui [OSCURATO:PERSONA] è definito“capobastone” e viene usato il termine “mastro di giornata”, che, secondo la nonillogica considerazione della Corte di merito, sono “termini inequivoci con cui sifanno riferimento notoriamente alle cariche all'interno della ndrangheta”;b) dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua conoscenza del fatto cheMario [OSCURATO:PERSONA] fosse membro della ‘ndrangheta;c) dalle conversazioni intercettate col padre [OSCURATO:PERSONA], in cui Marioportava al genitore i saluti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato in via definitivaper il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed appartenente alla ndrina di Mulè,promettendo l'aiuto della famiglia di quest'ultimo per assicurare l'assistenzalegale al padre nella richiesta di un permesso premio (iniziativa, peraltro, non deltutto gradita da [OSCURATO:PERSONA], il quale si lamentò con il cognato, nel corso dialtra conversazione intercettata, del fatto che il figlio si fosse avvicinato troppo alclan dei Mulè).Osserva il [OSCURATO:PERSONA], che, nel complessivo impianto motivazionale, la Cortedistrettuale non si è limitata a concentrare la sua attenzione su elementi “diposizione”, quali quelli appena descritti, ma ha dato evidenza anche allespecifiche attività illecite in cui è stato coinvolto il ricorrente e al ruolo che inesse ha assunto.A tal proposito, ha convenientemente valorizzato il coinvolgimento delricorrente sia nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] che in quella [OSCURATO:PERSONA], oltre che in quellaMannino, dove è comunque coinvolto lo stesso gruppo di persone.Così facendo, si è correttamente conformata all’insegnamento di legittimità,secondo il quale “il compimento di attività causalmente orientate a favoredell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbiaautoevidenza, in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla merareiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano peròteleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione,finendo per assumere una inequivoca significazione” (Sez.

U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01, in motivazione).In definitiva, il motivo è infondato.9.7.

Con il settimo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante del quarto commadell'art. 416-bis cod. pen., mancando la prova della consapevolezza delladisponibilità di armi da parte del clan, posto che nessuno dei reati-fine attribuitirisulta essere commesso con la presenza di armi.La censura è infondata.È stata già richiamata al par.

5.12. la giurisprudenza di legittimità cheritiene che, perché la detenzione di un’arma da parte di un associato si trasformiin una detenzione di arma da parte dell’associazione di cui questi è partecipe, èsufficiente, a certe condizioni, che i sodali possano averne la disponibilità, anchese materialmente detenute soltanto da uno di essi (Sez. 1, n. 44704 del05/05/2015, Iaria, Rv. 265254; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, PG in proc.Rechichi, Rv. 264380; Sez. 5, n. 18837 del 5/11/2013, Corso, Rv. 260919; Sez.6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252177; nella giurisprudenza più recente v.Sez. 5, n. 26428 del 26/05/2022, Lombardo, n.m.).Nel caso in esame, la disponibilità di armi in capo all’associazione, tramite isodali, è stata non illogicamente motivata nella sentenza impugnata alla lucedelle evidenze probatorie che ha coerentemente valutato il giudice del merito (inparticolare, la pacifica detenzione di armi da parte di alcuni affiliati; iltrasferimento di armi tra i sodali o da soggetti a loro vicini; la messa aconoscenza della detenzione delle armi mediante circolazione telematica dellerelative fotografie; la prospettazione da parte di associati della possibilità diutilizzare armi da sparo in alcune delle vicende estorsive).Nel ricorso si fa questione della consapevolezza soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] tale detenzione, ma l’obiezione è infondata.Ed invero, la natura oggettiva della circostanza di cui si discute ne comportala riferibilità a tutti coloro che abbiano consapevolezza della disponibilità di talidispositivi da parte degli associati o che la ignorino per colpa, secondo il criteriodi imputazione soggettiva di cui all'art. 59 cod. pen. (da ultimo, v.

Sez. 1, n.27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv. 288336 - 01).

In conformità all’enunciatoprincipio, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], la conoscibilità della detenzione di armi da partedel gruppo criminale è stata motivata in modo logico alla luce delle primadescritte evidenze probatorie a suo carico, nonché in base all’inequivoco datocaptativo, da cui si desume in modo esplicito la richiesta di arma rivolta dalricorrente ad altro associato con la successiva proposta di farne uso (v. laconversazione n. 2614 del 14 maggio 2014, già sopra richiamata, in cui Geracedice a [OSCURATO:PERSONA], riferendosi a [OSCURATO:PERSONA], “hai una pistola? Io vado e glispariamo”).Il motivo è, pertanto, infondato.9.8.

L'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.Il motivo è inammissibile, perché la decisione dei giudici territoriali èconforme alla giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489: il mancato riconoscimento delle circostanzel'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo lariforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, aifini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato) e rientra nell’ampia discrezionalità di cui gode ilgiudice del merito in ordine alla concessione o meno delle attenuanti generiche incui lo stesso esprime un giudizio di fatto (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).Per quanto riguarda la questione della compatibilità del diniego dellegiurisprudenza di legittimità richiamata al par. 6.3.La deduzione secondo cui la mancanza di segni di ravvedimento non è di persé decisiva per non riconoscere le attenuanti è inammissibile per mancanza dispecificità perché non si confronta con il percorso logico della decisioneimperniato sulla mancanza di elementi positivamente valutabili.9.9.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, in conclusione, nel complesso, infondato.

Aisensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.10.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].10.1.

Il primo motivo (vizio di motivazione) si riferisce alla condanna per ireati di cui ai capi 60) e 61) (art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990).Quanto al capo 60), la difesa contesta l’inferenza logica tratta da alcuneconversazioni intercettate e dai comportamenti osservati dalla polizia giudiziarianel corso di un servizio di o.c.p., che, al più, proverebbero l’importazione dallaSlovenia di vitamine ovvero di una sostanza assimilabile al “Viagra”, non, però,di un carico di cocaina (su richiesta di Napoli per conto di Conte).Quanto all’episodio oggetto del capo 61), la difesa rimarca come fattoanomalo che il secondo trasporto potesse essere avvenuto soltanto cinque giornidopo il primo, per di più quando Napoli riferiva che Conte non si era ancoraripreso dai problemi di salute; non vi sarebbero, inoltre, i tempi per il trasportoperché il corriere arrivasse verso Treviso già alle ore 10.45, per di piùprendendosi il rischio di effettuare la consegna in un affollato parcheggioautostradale.La sentenza avversata ha dichiarato inammissibili per mancanza dispecificità sia il secondo motivo di appello (in cui si contestava la responsabilitàper il capo 60) sia il terzo (in cui si contestava la responsabilità per il capo 61).In particolare, si è ritenuto che, con riferimento al capo 60), il motivo non sifosse confrontato con la spiegazione fornita dal Tribunale circa la diversitàdell'operazione di importazione stupefacente da quella di importazione dellescatole di Kamatra e che l'appello non avesse preso posizione sulle conversazioniin cui Giardina e Napoli parlavano di “negri”, termine “in codice” utilizzato percoprire i discorsi sulle quantità di stupefacente.Con riguardo al capo 61), nella sentenza impugnata si è affermato che ilmotivo di gravame non si era confrontato “con la narrazione serrata degliaccadimenti e delle prove (conversazioni, accertamenti di polizia, condotte degliinteressati, movimenti reciproci) che, saldati insieme, confermano la sostanza delreato contestato; in particolare sulla dinamica dell'incontro del 21, la partenzadel corriere solo dopo la verifica del denaro era in realtà solo una delle ipotesiaffacciatasi nella discussione sul tema”.Come già rilevato al par. 8.5., a fronte di una declaratoria di inammissibilitàdi un motivo di gravame per mancanza di specificità, il ricorso per cassazionedovrebbe aggredire detta declaratoria, esponendo le ragioni a sostegnodell’ammissibilità del motivo stesso, confrontando quest’ultimo con lamotivazione della sentenza di primo grado.In realtà, il motivo di ricorso non effettua questo tipo di operazione, ma silimita di nuovo a censurare nel merito l'esito dell'attività valutativa delle proveper sostenere una possibile ricostruzione alternativa dei fatti.Pertanto, per il modo in cui è confezionato, questo motivo deve essere a suavolta dichiarato inammissibile per aspecificità, perché non prende posizione sullamotivazione della sentenza di secondo grado.10.2.

Il secondo motivo attiene alla mancata concessione delle attenuantigeneriche, che, a detta della difesa, sarebbero state giustificate dalle precarie edocumentate condizioni di salute del ricorrente.Il motivo è inammissibile.Il discorso giustificativo delle motivazioni di primo e secondo grado, che,valutate insieme, costituiscono un unico complessivo corpo argomentativo (v.,nella giurisprudenza più recente, Sez. 6, n. 30893 del 25/06/2025, Mosca, n.m.;Sez. 3, n. 30402 del 08/07/2025, Cuccio, n.m.), è articolato, scevro da fratturelogiche e non attaccato adeguatamente dal ricorso, che non prende posizione sualcuni passaggi motivazionali (l’elevato danno, lo stabile inserimento, lacondanna con un alias, la mancata certa riferibilità al ricorrente delladocumentazione medica prodotta), limitandosi a proporre altri elementi dellapersonalità del ricorrente che, a suo giudizio, dovrebbero essere ritenutiprevalenti.10.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, in conclusione, inammissibile, dal che discende,ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo.11.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].11.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo 71) (art. 73 d.p.r. n. 309del 1990), sostenendosi che la motivazione addotta a sostegno della condannasarebbe in contraddizione con gli elementi da cui la sentenza impugnata ha trattoil giudizio di assoluzione dell’imputato dall’ipotesi associativa ascritta al capo n.Il motivo è manifestamente infondato, non rilevandosi alcuna contraddizionetra le due parti della sentenza, in quanto l’esclusione del reato associativo èdipesa dalla mancanza di prova dell’esistenza di una stabile organizzazione,requisito affatto estraneo alla fattispecie penale dell’art. 73 per cui è statocondannato il ricorrente.11.2.

Il secondo ed il terzo motivo, che si esaminano congiuntamente inquanto attaccano lo stesso punto della sentenza frazionando la valutazione dellaprova, denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sempre conriferimento alla condanna per il capo 71).La Corte di Venezia, alle pagg. da 681 a 684, ha ritenuto raggiunta la provadella effettiva disponibilità, in capo all’imputato, dell’utenza telefonicaquale, non appena ricevuta la chiamata, rispondeva subito come se sapesse cheil contatto proveniva dal fratello: il che significava, opina la Corte di merito, chequell'utenza era riconosciuta dalla donna come nella disponibilità del familiare.Aggiungono i giudici del gravame che Alma si rivolgeva al fratellochiamandolo “Reni”, diminutivo coincidente con quello che emergeva, comesoggetto incaricato dell’importazione, anche nelle conversazioni relative allostupefacente avvenute fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza di primo grado aveva già precisato a pag. 2062 che l'utenza erala stessa che, in una conversazione intercettata, [OSCURATO:PERSONA] indicava a [OSCURATO:PERSONA] comel'utenza del fornitore da comunicare al corriere, ed era sempre la stessa con cuiMarku aveva chiamato la sorella Alma.In questo contesto probatorio, la difesa del ricorrente, premesso che lasentenza impugnata aveva desunto la partecipazione di costui all’importazionedello stupefacente dal fatto che egli sarebbe il soggetto indicato con varisoprannomi (“Re”, “Ren”, “Reni”) e che fosse in possesso di un numero ditelefono estero, con ricezione di una utenza telefonica dal coimputato [OSCURATO:PERSONA],obietta:- che il mero possesso di questa scheda non implica il riconoscimentodell’attività organizzativa propedeutica al trasporto;- che non sono indicate le prove da cui risulta che l’imputato abbia concorsoa questa attività di organizzazione del trasporto procacciandosi lo stupefacentedal fornitore estero.Si contesta, inoltre, il travisamento di dati captativi, non comprendendosiperché, se si ritiene che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero già parlato con [OSCURATO:PERSONA],avrebbero dovuto scambiare nuovamente il suo numero.[OSCURATO:PERSONA], si censura la mancanza di logicità insita nell’aver attribuito l’utenzaprima a [OSCURATO:PERSONA], poi ad un soggetto diverso, definito dai loquenti “un amico”.Si tratta di doglianze inammissibili per aspecificità, perché non siconfrontano con il cruciale passaggio della motivazione relativo alla principaleprova a carico dell'imputato, costituita dalla circostanza che l'utenza telefonicaindicata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come quella del fornitore, e che doveva essere data alcorriere perché questi prendesse contatti con il fornitore, era la stessa con cuiMarku chiamava la sorella, circostanza che, nel corretto argomentare dei giudicidi merito, si saldava con il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indicavano il fornitore con ilnomignolo di “Ren” o “Reni”, coincidente con quello/quelli utilizzato/i dalla sorellaAlma per chiamare il fratello.La deduzione secondo cui non si comprende perché, se si ritiene che [OSCURATO:PERSONA] ePetushi avessero già parlato con [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto nuovamentescambiarsi il suo numero, non introduce alcuna frattura logica nella motivazione,avendo la Corte d’appello in modo logico evidenziato, per come emerso dallaconversazione, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si scambiarono nuovamente il numero perchéuno dei due non lo aveva annotato.La deduzione sull’interpretazione della conversazione criptica, in cui [OSCURATO:PERSONA] indicano l’utenza telefonica in questione attribuendola ad una persona chedefiniscono come “un amico” è inammissibile, perché l’interpretazione delsignificato criptico di una conversazione intercettata è questione di fatto, nondeducibile in sede di legittimità, se non quando l’interpretazione che ne dà ilgiudice del merito sia manifestamente illogica (v., per tutte, la pronuncia Sebbargià citata).11.3.

Il quarto motivo concerne la mancata concessione delle attenuantigeneriche e la quantificazione della pena base.La Corte d'appello ha respinto il motivo, osservando che la quantità dicocaina importata era rilevantissima (16 kg) e che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruoloessenziale nell’importazione (poiché era lui ad avere i contatti con il fornitore,era lui che decise tempi e modalità dell’azione, era lui che, secondo i correi, nonbisognava irritare, per cui non era il caso di sollecitarlo con modalità chepotevano infastidirlo); in aggiunta, si è rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] si attivò subito conla moglie per dare un sostegno economico necessario a [OSCURATO:PERSONA] quando questi erafinito in carcere e che il comportamento processuale tenuto attestava l'assenza diresipiscenza.Nel ricorso si contesta il ruolo essenziale attribuito all’imputato e chel’argomento della mancanza di resipiscenza si poneva in contrasto con il diritto didifesa; inoltre, avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che l’incensuratezzanon fosse sufficiente a giustificare le attenuanti invocate.Il motivo è, nel complesso, infondato.In ordine alla pena base, quantificata in dieci anni di reclusione a fronte diun reato che prevede un massimo edittale di venti anni, la censura èinammissibile, perché si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza dilegittimità che ritiene che “non è necessaria una specifica e dettagliatamotivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto dellamedia edittale” (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01;c o n f o r m i , n e l l a g i u r i s p r u d e n z a p i ù r e c e n t e , p e r t u t t e ,Sez. 7,n. 10592 del 19/03/2026, M., n.m.; Sez. 5, n. 10077 del 12/12/2025,dep. 2026, Gerardi, n.m.; Sez. 1, n. 9748 del 20/01/2026, Kerimu, n.m.),essendo “necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamentoseguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media diquella edittale” (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01).In ordine alle attenuanti generiche, la deduzione sull’importanza del ruoloassunto dall’imputato nel reato è inammissibile in quanto si risolve in unarichiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie; l’argomento sulla sufficienzadell’incensuratezza è manifestamente infondato in quanto in contrasto con il datonormativo dell’art. 62-bis, terzo comma, cod. pen.La censura relativa alla mancanza di resipiscenza, motivazione che sarebbein contrasto con il diritto di difesa, è, invece, infondata.Ed invero, la motivazione della Corte d'appello fa riferimento non al diritto alsilenzio in quanto tale, ma, più ampiamente, al comportamento processualedell'imputato che sarebbe privo di qualsiasi elemento di resipiscenza.

Il giudiziosulla resipiscenza, pertanto, attiene a un piano diverso e più ampio del diritto alsilenzio, e che il giudice di merito può desumere da una pluralità di indicatori, trai quali l'atteggiamento complessivo tenuto dall'imputato nel corso dell'interoprocedimento (Sez. 1, n. 11302 del 14/10/1993, Contino, Rv. 195606 - 01, piùdi recente Sez. 7, n. 37919 del 19/09/2025, A., n.m.; Sez. 3, n. 29699 del18/6/2025, I., n.m.; Sez. 3, n. 18807 del 8/4/2025, L., n.m.).

In ogni caso, lamotivazione, fondandosi anche e soprattutto sulla rilevante quantità distupefacente importato e sul ruolo essenziale dell’imputato, elementi di per sésufficienti a sorreggere la decisione di diniego, rende la censura sul punto nondecisiva ai fini dell'annullamento della statuizione.11.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, in definitiva, infondato, dal che consegue, aisensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento.12.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].12.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna del ricorrente per il capo 21) (tentataestorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).Nella parte confutativa del motivo di gravame (pag. 548) la Corte d’appellodisattende l'assunto difensivo secondo cui l'unica intimidazione sarebbe statasubita dalla vittima nel corso della telefonata anonima ricevuta nel giugno 2015,perché anche quanto, poi, avvenuto il 27 novembre 2015 presentava i trattidell'estorsione.

Nell’occorso, infatti, la vittima si trovò a subire la visita,inaspettata e non preannunciata, di ben cinque persone, che la circondarono e,con tono perentorio, le intimarono di pagare una rilevante somma di denaro.

Talimodalità, osserva la Corte di Venezia, erano sicuramente tali da intimorire loSgrò, tanto è vero che dopo tale visita la persona offesa si attivò primachiedendo un chiarimento a [OSCURATO:PERSONA] e poi chiedendo la protezione di Mercurio.Quanto al contesto in cui maturò la minaccia, e, in particolare, alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], si legge in sentenza:che è “pacifico il concorso materiale dello stesso, egli è uno dei 5 cheentrano nell'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] pretendendo la dazione di denaro.

Per quantoriguarda l'elemento psicologico del reato, lo stesso deve desumersi dal fatto cheil blitz non è stato affatto improvvisato.

Come analiticamente riportato nellasentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (barDolce vita di Villafranca) insieme a Napoli, [OSCURATO:PERSONA]…, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”;che “l'incontro è stato documentato solo con un servizio di o.c.p. e, dunque,non si conosce l'oggetto della conversazione…, tuttavia non può essere unacoincidenza che si riuniscano proprio i 5 soggetti che dopo tre settimaneeffettueranno la ‘visita’ a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, viveva a [OSCURATO:PERSONA] non risultava avere abituale frequentazione con Napoli ed [OSCURATO:PERSONA], né risultache li abbia rivisti successivamente ai fatti del 27.11.2015.

Sono tutti elementiper ritenere che oggetto della riunione fosse stata proprio la discussione attornoall’affare [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tali considerazioni manca una ricostruzionealternativa, atteso che l'imputato non ha inteso sottoporsi all'esame e rendere lapropria versione dei fatti”.Nelle valutazioni dei giudici territoriali, ancora, la tesi difensiva secondo cuil'oggetto dell'incontro presso il bar Dolce vita avrebbe potuto essere laprogrammazione di altre azioni illecite, era rimasta sfornita di elementi diriscontro.

Analoghe considerazioni valevano per l'incontro del 19 novembre traMinarchi e [OSCURATO:PERSONA], preceduto da telefonata di quest’ultimo, che siraccomandava di arrivare prima delle 18.00 in modo di incontrarsi con l'Albaneseil cui arrivo era previsto poco dopo: l'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] avesse volutoorganizzare due incontri separati, il primo con [OSCURATO:PERSONA], il secondo con [OSCURATO:PERSONA],appariva poco plausibile nel ragionamento dei decidenti proprio considerando chesulla questione del credito da recuperare i diversi imputati si stavanointerrogando da tempo.Il recupero del credito era, insomma, questione assai delicata, sicchéappariva altamente inverosimile, conclude la Corte di merito, che i coimputatiavessero deciso di coinvolgere un soggetto impreparato, e, a conferma di taleassunto, stava il fatto che anche il 27 novembre il gruppo si era riunito, prima, albar caffè di Bussolengo e, poi, aveva proceduto, unito, verso l'azienda di [OSCURATO:PERSONA],con un modus operandi rivelatore di una certa cura nella preparazione.Alla esposta ricostruzione, il ricorso oppone una censura di travisamentoprobatorio complessivo che non è consentita in sede di legittimità.Il contestato difetto di prova del collegamento tra la minaccia telefonica del23 giugno e l'azione del 27 novembre non dialoga con il percorso logico dellasentenza impugnata, che ha correttamente spiegato per quale ragione anche ilcomportamento tenuto dall’imputato e dai correi il 27 novembre era di per séidoneo a costituire minaccia.Quanto alla dedotta mancata dimostrazione che nell'incontro presso il barDolce vita di Villafranca del 5 novembre si fosse parlato dell'affare [OSCURATO:PERSONA], si trattadi rilievo che, ancora una volta, non si confronta con la congrua valutazioneoperata dai giudici distrettuali, i quali, tenuto conto: a) della coincidenza tra icinque soggetti che si incontrarono a Villafranca e dei cinque soggetti che feceroirruzione presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] tre settimane dopo; b) della circostanza cheMinarchi fosse appositamente arrivato per quello scopo da [OSCURATO:PERSONA], doverisiedeva; c) e della ulteriore circostanza che non vi fossero tra loro altri affaripendenti, hanno con plausibile inferenza desunto, nel legittimo esercizio delpotere discrezionale di valutazione della prova, che in quell’incontro preliminareal bar si fosse preparato l'affare [OSCURATO:PERSONA].Altrettanto aspecifica, nonché, in parte, rivalutativa, è l’ulteriore deduzionesecondo cui non vi sarebbe prova che il 19 novembre [OSCURATO:PERSONA] avesse incontrato,oltre che [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva preso appuntamento telefonico, ancheAlbanese.

Anche in relazione a tale episodio, il ricorso non dialoga con ladecisione di merito, nella parte in cui si è ritenuto, in modo non illogico, che lacircostanza che i due appuntamenti fossero concordati nello stesso luogo, a 30minuti di distanza l’uno dall’altro, rendeva improbabile che [OSCURATO:PERSONA] avessevoluto incontrare separatamente i due, rendendo, di contro, maggiormenteplausibile che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di arrivare per tempo primadel successivo arrivo di [OSCURATO:PERSONA].Elude, ancora una volta, il ricorso, il confronto critico con la motivazionecensurata quando obietta che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe maidenunciato minacce esplicite: tale rilievo omette di considerare che la Corted’appello, con congruo argomentare, ha ritenuto che il comportamento tenuto il27 novembre fosse minaccioso non per le parole pronunciate, ma per il modo incui il gruppo si presentò, improvvisamente e imprevedibilmente, presso l’ufficiodel debitore, circondando quest’ultimo.Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi rispetto all’obiezione difensivasecondo cui, dopo l'incontro del 27 novembre, [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe rivolto aMercurio per chiedergli protezione, ma per chiedergli informazioni su chi fossero icinque, atteso che, come correttamente ricostruito dalla Corte di Venezia, il reatode quo (nella forma tentata riconosciuta in giudizio) resta integrato per effettodel comportamento tenuto dai suddetti concorrenti, non influendo, com’è ovvio,sul suo perfezionamento, le modalità di reazione della vittima.Il motivo è, pertanto, inammissibile in tutti i suoi aspetti.12.2.

Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alle ritenute aggravanti del capo 21).Quanto al metodo mafioso, si legge in sentenza (pag. 467) che esso siricava “dall'utilizzo della minaccia implicita, dalla pressione rappresentata dallapresenza di più persone nel domicilio della vittima, dal timore suscitato, nontramite comportamenti eclatanti, ma tramite l’evocazione di conseguenzeulteriori (“abbiamo un amico in comune al quale devi dei soldi, è meglio chetroviamo un accordo”), in grado di evocare una forza intimidatrice chel'associazione ha raggiunto nell'ambiente”, tanto è vero, conclude la Corte dimerito sul punto, che la vittima, nel caso di specie, percepisce subito di essereesposta a pericolo e cerca protezione, non a caso, in un soggetto gravitante nellostesso ambiente.Quanto al profilo dell'agevolazione, la Corte suddetta apprezza comeemblematiche le conversazioni intrattenute da Napoli e [OSCURATO:PERSONA] (nn. 6117 e5832) nel corso delle quali i loquenti chiariscono il possibile esito dell’affare, ecioè mettere sotto protezione l’imprenditore così da poterne ricavare il maggiorguadagno ed estendere la sfera d'influenza della organizzazione (gli interlocutoridicono, fra l’altro, che siccome “[OSCURATO:PERSONA] gravitava nel loro territorio non dovevaessere dato nulla a [OSCURATO:PERSONA], ma neppure a [OSCURATO:PERSONA], che si occupava di un'altraprovincia”).Sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della qualifica soggettiva dei correi aglieffetti di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., si evidenziano, nellasentenza impugnata, elementi dimostrativi del coinvolgimento del ricorrentenella pianificazione dei fatti e della sua certa conoscenza della qualità soggettivadei correi, riconducibili al suo nutrito curriculum criminale importante e allapartecipazione agli incontri preparatori; anche il fatto che egli fosse residente aReggio [OSCURATO:PERSONA] rimarcava ancor più le sue responsabilità, atteso che, nellaricostruzione sposata in sede di merito, egli si era spostato proprio per arrivarea completare il gruppo che avrebbe, poi, fatto irruzione per intimidire la personaoffesa, con azione complessiva, quindi, tutt'altro che casuale e compiuta nellapiena con consapevolezza del contesto criminale in cui si agì.Con riferimento al metodo mafioso, nel ricorso si censura il mancatoaccertamento sulla provenienza della telefonata del 23 giugno 2015 e si nega, inogni caso, la possibilità di estendere agli imputati non coinvolti la fraseintimidatoria pronunciata e che essa fosse stata percepita come proveniente daun'organizzazione mafiosa; né, si evidenzia, la vittima avrebbe riferito di unmarcato accento meridionale.

In sostanza, l'assenza di richiamo ad associazionicriminali avrebbe impedito la configurabilità del metodo mafioso.Le censure peccano di aspecificità, perché non si confrontano con ilpercorso, non manifestamente illogico della decisione, che ha ricavato, in modoplausibile, l’esistenza del metodo mafioso da specifiche circostanze del fatto,quali: la pressione rappresentata dall’irruzione simultanea di più persone neldomicilio della vittima; la minaccia espressa in quell’occasione in formaevocativa; il comportamento della persona offesa, che si rivolse ad una personagravitante negli ambienti di ‘ndrangheta, indicatori, quelli considerati, che hannodelineato, in modo coerente, lo scenario di criminalità organizzata in cui sicollocò il recupero del credito.Quanto alla finalità di agevolazione mafiosa, premesso il caratteresoggettivo dell’aggravante, la difesa si duole che, per poter essere estesa aMinarchi, si sarebbe dovuto motivare sulla consapevolezza, in capo al ricorrente,dello scopo che, in relazione alla vicenda in esame, muoveva Napoli e [OSCURATO:PERSONA],scopo di cui costoro parlavano nelle conversazioni telefoniche unitamente ai temidel ricavo tratto dall'operazione e della divisione del territorio.La doglianza è infondata.Giova rammentare, sull’argomento, che la giurisprudenza di legittimità èpervenuta alla conclusione che l’aggravante sia integrata “se il compartecipe è ingrado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che puòverificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delleproprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti,quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o dialtri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte.

In presenza di tali datidimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondocomma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo allarealizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato lafinalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur non agendo personalmente a talfine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelleforme volute dai concorrenti” (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020,Chioccini, Rv. 278734 – 01).

Secondo la pronuncia citata, il compartecipe devesoltanto essere “in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal concorrente”, etale conoscibilità si può ricavare anche dai “particolari rapporti del partecipe conl'associazione illecita territoriale”.Pertanto, nel caso in esame, in cui la sentenza impugnata ha motivatoampiamente sia sulla prolungata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle attivitàpreparatorie all’irruzione, sia sulla sua conoscenza dei soggetti coinvolti, sia sulsuo essere stato coinvolto specificamente per quell’affare, sia, infine, sul suocurriculum criminale, deve ritenersi che, sebbene il ricorrente non abbiaascoltato la telefonata tra Napoli ed [OSCURATO:PERSONA] sullo scopo di espansionedell’organizzazione criminale sotteso alla vicenda, siano stati forniti dai giudici dimerito adeguati indicatori, sul piano logico, della consapevolezza, in capo alpredetto, delle finalità agevolative dell’azione criminosa.Parimenti infondata è la doglianza formulata, con riferimento all'aggravantedel n. 3 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., circa la mancanza di prova dellaconsapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dell’appartenenza degli altri correi aun'associazione di stampo mafioso, posto che, a tacer d’altro, all'epoca nessunodei coimputati era stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.In un contesto in cui, come appena specificato, non è stato giudicato comemanifestamente illogico individuare indici rivelatori della consapevolezza, daparte del ricorrente, delle finalità, agevolatrici del gruppo mafioso, sotteseall’azione criminosa in cui era stato coinvolto, deve, conseguentemente, ritenersidata risposta per implicito anche al presente rilievo.12.3.

Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.Per quanto riguarda la pena base, sebbene la difesa dia atto che la sentenzadi appello ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio, al contempolamenta che i giudici territoriali non abbiano fornito alcun tipo di chiarimentocirca il calcolo della pena e i motivi per cui essa si sia discostata dal minimoedittale.Il rilievo è infondato.La Corte di merito, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, haprecisato, con motivazione stringata ma congrua, di essersi discosta dal minimoedittale “per il contesto di criminalità organizzata in cui la estorsione tentata èposta in essere”.Va ricordato, d’altra parte, che alla data del commesso reato, la penaedittale minima della tentata estorsione aggravata era fissata in 2 anni direclusione, mentre quella massima era stabilita in 15 anni e 4 mesi di reclusione.Rispetto a tale forbice edittale, una pena di 5 anni di reclusione (ma lo stessodeve dirsi per la pena pecuniaria in cui il massimo edittale sarebbe stato di10.000 euro di multa) si colloca al di sotto della media edittale, dal che conseguel’applicazione dell’orientamento di legittimità, già sopra richiamato, secondo cui“non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso incui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale” (Sez. 3, n. 29968del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; conformi, nella giurisprudenza piùrecente, per tutte, Sez. 7,n. 10592 del 19/03/2026, M., n.m.; Sez. 5,n . 10077 de l 12/12/2025, dep . 2026 , Gera rd i , n .m. ; Sez . 1,n. 9748 del 20/01/2026, Kerimu, n.m.), essendo “necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale” (Sez. 2,n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).Va, dunque, ribadita l’adeguatezza della motivazione fornita, sul punto, dalgiudice di merito nei termini prima riportati.Con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, ci si duole che la Cortedi appello non abbia tenuto conto dell’atteggiamento tenuto dall'imputato aseguito del fatto e in costanza di misura alternativa, della sua posizionelavorativa familiare, della modifica del suo stile di vita e del percorso rieducativointrapreso.Si contesta, inoltre, come violativo del diritto di difesa, il riferimento,operato in sentenza, alla mancanza di resipiscenza addebitabile all’imputato.Le censure sono aspecifiche, perché non si confrontano con il percorso logicodella decisione, imperniato sul dato essenziale della mancanza di elementipositivi valutabili e sulla esclusione, ritenuta con argomenti non illogici, delcarattere positivo e rilevante degli elementi addotti dalla difesa (vedi pag. 471).Per ciò che riguarda la deduzione secondo cui il riferimento alla mancanza diresipiscenza violerebbe il diritto al silenzio, si tratta di argomento già valutato alpar. 11.3., cui, pertanto, si fa rinvio.Con riguardo alla recidiva, si contesta il giudizio, espresso dalla Corte dimerito, di inammissibilità per genericità del motivo.La difesa sostiene che il gravame era stato ritualmente introdotto e che lacondotta successiva dell'imputato, il rispetto delle regole, il tempo trascorso daifatti oggetto dei precedenti, sarebbero stati, comunque, elementi idonei asuperare il giudizio di maggior riprovevolezza adottato dal primo giudice.Orbene, si rammenta che, a fronte di una sentenza d'appello che dichiarainammissibile un motivo per mancanza di specificità, il motivo di ricorso percassazione è tenuto ad aggredire detta declaratoria, e, quindi, ad argomentaresul perché esso fosse ammissibile mediante il confronto tra il motivo di appello ela motivazione della sentenza di primo grado.Tale prospettazione manca del tutto nel motivo di legittimità, poiché conesso, in realtà, ci si limita di nuovo a censurare nel merito la decisioneevidenziando gli elementi per cui la recidiva avrebbe dovuto essere disapplicata.Dal che discende l’inammissibilità della singola censura, mentre il motivo,nel suo complesso, deve ritenersi infondato.12.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, in definitiva, infondato, dal che consegue exlege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.13.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].13.1.

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento allapena base individuata per il capo 71), avente ad oggetto l’importazione, inconcorso, di 16 kg di cocaina.Ci si duole che per tale capo, già reato-satellite nel trattamentosanzionatorio del giudizio di primo grado, poi divenuto reato più grave in appelloper effetto dell'assoluzione dell’imputato dal reato associativo di cui al capo n. 59(art. 74 d.p.r. n .309 del 1990), la Corte distrettuale abbia mantenuto la stessapena individuata dal primo giudice, nonostante il venir meno dell’ipotesiassociativa.Il motivo è infondato.Va premesso che, nell’individuazione del trattamento sanzionatorio, ilgiudice gode di un’ampia discrezionalità, e, nella scelta degli elementi su cuifondare la decisione, il giudice di appello non è vincolato a mantenere quelli dellasentenza di primo grado o a procedere a riduzioni proporzionali per effetto dellacaduta di alcuni punti del percorso giustificativo.

Infatti, “i criteri dicommisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. non coincidono con quelliche, ove sussistenti, ne impongono, a norma dell'art. 597, comma 4, cod. proc.pen., la riduzione” (Sez. 5, n. 35870 del 23/05/2024, Ass.

Mutua c.

Castiglione,Rv. 287003 – 01).In motivazione la decisione n. 35870/24 aggiunge che tali criteri “operanoall'interno della cornice di pena della fattispecie concreta e obbligano il giudice afornire soltanto adeguata ragione della scelta effettuata entro tale forbice, dalmomento che si tratta di un potere interamente affidato alla sua discrezionalitàe, di conseguenza, il controllo di legittimità sulla corretta applicazione della leggepuò essere esercitato esclusivamente sulla motivazione che sorregge ladecisione.

E' del resto inesigibile, in un contesto di discrezionalità tanto ampiocome quello delineato dagli articoli 132 e 133 del codice penale, un discorsogiustificativo che ne espliciti minuziosamente le ragioni, di tal che l'obbligo dellamotivazione deve intendersi adempiuto tutte le volte in cui l'opzione del giudicedi merito si traduca nella determinazione di una pena che per la sua entitàglobale, non sia, sul piano della logica, manifestamente sproporzionata rispettoal fatto oggetto del giudizio”.A tale cornice ermeneutica si è conformata la Corte di Venezia, che, nelconfermare in undici anni di reclusione e 100.000,00 euro di multa la pena giàinflitta dal primo giudice per il reato di cui al capo 71), ha valorizzato, in modologico, il rilevante quantitativo dello stupefacente importato (16 kg di cocaina,che avrebbe potuto giustificare la contestazione dell’aggravante dell’ingentequantitativo), l'elevata percentuale di purezza, la provenienza dall'estero delladroga con impiego di articolati ed efficaci mezzi predisposti per sottrarsi acontrollo e la notevolissima capacità di gestione dimostrata dall’imputato conriferimento a somme e quantitativi di cocaina e marijuana nel breve periodo(pag. 656).13.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimentoagli aumenti per la riconosciuta continuazione (interna) con i reati di cui ai capinn. 62), 63), 65), e con il reato, oggetto di continuazione esterna, giudicato consentenza n. 169 del 2016 del Tribunale di Verona.Si rimprovera ai giudici del gravame di aver inflitto, come frazioni diaumento a titolo di continuazione per ciascuno dei reati unificati, una pena piùalta di quella applicata in primo grado, violando in questo modo il divieto direformatio in peius, dovendosi ritenere irrilevante l’intervenuto mutamento dellastruttura del reato continuato per effetto della assoluzione da quello stimatooriginariamente più grave.Il motivo è infondato.Il collegio intende, infatti, dare continuità all’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità che ritiene che “non viola il divieto di reformatio inpeius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che,quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicandasatellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica diquest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegnocriminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, purnon irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.

U, n. 16208 del27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01; conformi Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019,Jerevija, Rv. 276196 - 01; Sez. 1, n. 38218 del 28/10/2025, Rossi, n.m.; Sez. 1,n. 30174 del 04/06/2025, Premi, n.m.; Sez. 1, n. 44481 del 15/11/2024, O.,n.m.).Avendo la Corte di appello inflitto una pena di 15 anni di reclusione e150.000 euro di multa, inferiore a quella irrogata in primo grado di 23 anni direclusione, non è dato ravvisare, nella specie, alcuna violazione del divieto direformatio in peius.13.3.

Con il terzo motivo si eccepisce carenza di motivazione con riferimentoalla quantificazione degli aumenti di pena apportati ex art. 81 cod. pen.Il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha motivato così gli aumenti per continuazione: “laCorte giudica che, valutati i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., per i singoliepisodi agli undici anni di reclusione e 100.000 euro di multa del delitto del capo71, vadano aggiunti un anno e sei mesi e 15.000 euro per il reato del capo 62 (5kg di cocaina), due anni e sei mesi per il capo 63 (10 kg di cocaina) 10 mesi e8.000 euro per il capo 71 (1 kg di cocaina), due mesi e 2.000 euro per il fattooggetto della continuazione esterna”.Non trova, pertanto, fondamento la doglianza circa la mancata indicazionedel criterio giustificativo sotteso agli aumenti di pena applicati per i reati-satellite, viceversa, individuato, in modo congruo, dalla Corte di appello nel datoponderale afferente allo stupefacente commercializzato e riportato, fra parentesi,all'interno del calcolo.13.4.

Il quarto motivo è incentrato sul diniego delle attenuanti generiche.Ci si duole, in particolare, che tale diniego sia stato opposto per ilcomportamento processuale “non particolarmente positivo” dell'imputato, ossiacon una formula generica inidonea a far comprendere quale avrebbe dovutoessere il comportamento processuale esigito.La Corte di merito, inoltre, non avrebbe considerato che l'imputato avevacambiato completamente vita e aveva manifestato il pentimento per iscritto.Si tratta di censure aspecifiche, perché non si confrontano con il percorsodella decisione che, nell’ampia discrezionalità di cui gode il giudice del merito nelriconoscere o meno le attenuanti, ha posto a fondamento del diniego circostanzeda cui in modo non manifestamente illogico è stato desunto l’inserimentodell’interessato nel settore del narcotraffico internazionale al momento dei fatti(tanto che il [OSCURATO:PERSONA] si era addirittura attivato per consentire la prosecuzionedelle forniture di stupefacenti nel caso di proprio arresto) e che in modoargomentato sono state ritenute prevalenti rispetto a quelle evidenziate, in sensocontrario, dall’interessato.13.5.

Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alcalcolo della pena pecuniaria, indicata erroneamente in 150.000 euro di multa,mentre la somma delle pene inflitte per i singoli reati ammontava a 125.000euro.Il motivo è fondato.Nel calcolo della pena, in presenza di un reato base (capo 71) che ha penacongiunta e quattro reati satellite (tutti di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990). ilgiudice del merito ha aumentato sia la pena detentiva che quella pecuniaria per ilcapo 62), soltanto la pena detentiva per il capo 63), entrambe le pene per il capo70), entrambe le pene per il capo 72).La somma delle pene inflitte è effettivamente, come deduce il ricorso,125.000 euro (100+15+8+2 mila euro = 125 mila), e non 150.000 euro, dimulta.Il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza va risolto secondo leregole della giurisprudenza di legittimità, per cui “la regola della prevalenza delprimo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria delgiudice, non è assoluta, ma dev'essere contemperata avendo riguardo al casospecifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva,pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni delladecisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenereerrato il dispositivo o parte di esso” (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv.288560 - 02).È quanto accade nel caso in esame, in quanto il calcolo molto articolato dellamotivazione consente di rilevare l’errore materiale in cui è incorso il giudice delmerito nel momento in cui ha redatto il dispositivo.In presenza di un errore di calcolo obiettivamente rilevabile “la regola dellaprevalenza del dispositivo può essere derogata a condizione che questo siaviziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, qualeespressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato piùfavorevole per l'imputato” (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza,Rv. 284057 - 04).Ne consegue l’accoglimento del motivo dell’imputato e l’annullamento dellasentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato in 150.000 euro la multainflitta all’imputato.L’annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1,lett. l), cod. proc. pen., in quanto la pena può essere rideterminata in 125.000euro di multa dal giudice di legittimità “sulla base delle statuizioni del giudice dimerito”.13.6.

Il sesto motivo attiene al calcolo della pena detentiva.Il ricorso deduce che nel dispositivo della sentenza è stata inflitta una penacomplessiva di 15 anni di reclusione, ma la somma delle pene inflitte per i singolireati comporta un totale di 16 anni di reclusione; in tal caso sostiene il ricorsoche debba prevalere il dispositivo, in quanto più favorevole all'imputato.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale.È vero che la somma delle pene detentive inflitte all’imputato con la penabase e con i vari aumenti per continuazione comporterebbe una pena di 16 annidi reclusione.

Ma è altrettanto vero che la Corte di appello, nel tirare le somme,incorre in errore già nel corpo della motivazione, in quanto, a pag. 657, alla finedel calcolo, determina la pena finale in 15 anni di reclusione, errore che replicapoi nel dispositivo, in cui pure la pena finale è indicata in 15 anni di reclusione.Però, proprio perché il dispositivo riporta la pena che il ricorso ritienecorretta, e proprio perché, in difetto di impugnazione della parte pubblica, non èemendabile in senso sfavorevole l’errore contenuto in esso, il motivo deveritenersi inammissibile per difetto di interesse, atteso che “in caso di contrastotra dispositivo e motivazione, non sussiste l'interesse a ricorrere per cassazionequalora il dispositivo sia conforme alla richiesta della parte” (Sez. 1, n. 13399 del05/02/2020, Ricci, Rv. 278936 - 01: fattispecie relativa a sentenza d'appello,resa su impugnazione del solo imputato, la quale, pur confutando in motivazionetutti i motivi di gravame, compresi quelli volti a censurare l'eccessiva severità deltrattamento sanzionatorio, in dispositivo aveva ridotto la pena a questi inflitta dalgiudice di primo grado).13.7.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere accolto, con annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena pecuniaria, cheviene rideterminata in euro 125.000 di multa.

Nel resto, il ricorso è infondato.14.

Ricorso Pugliese14.1.

Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo 21) (tentata estorsione indanno di [OSCURATO:PERSONA]).Nella sentenza impugnata (pag. 532) si evidenzia che, a differenza di quantosi sostiene nell’atto di appello, le minacce rivolte a [OSCURATO:PERSONA] non si limitarono allatelefonata anonima di giugno 2015, perché un contenuto intimidatorio connotavaanche quanto avvenuto nell’ufficio della persona offesa il 27 novembre 2015,episodio cui partecipò anche il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Osserva la Corte di merito che “la vittima si è trovata a subire la visitainaspettata ed in alcun modo preannunciata, se non proprio con la telefonataanonima minacciosa di qualche mese prima, di ben cinque persone, che si eranoposte attorno a lui, e che con tono perentorio gli avevano intimato di pagareun'importante somma di denaro; la richiesta era stata fatta manifestando unaccento che lasciava trasparire la provenienza geografica”.Secondo i decidenti, tali modalità “erano certamente tali da intimorire lavittima tant'è vero che [OSCURATO:PERSONA], subito dopo la visita, si attiva prima chiedendo unchiarimento a [OSCURATO:PERSONA], poi chiedendo la protezione di Mercurio”, e che taleepisodio del 27 novembre, già di per sé sgradevole, andava “inserito nel contestoin cui si trovava lo [OSCURATO:PERSONA], che aveva subito la telefonata minacciosa, e che era alcorrente di come altri imprenditori della zona erano stati oggetto di vessazioni daparte della criminalità organizzata di origine meridionale, tanto da rivolgersi aMercurio, personaggio conosciuto come contiguo ad ambienti malavitosicalabresi”.La prospettata negatoria difensiva del carattere intimidatorio della condottaposta in essere dagli agenti – sostenuta dall’allegazione di uno stralcio delledichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] – non si confronta con il percorsologico seguito dalla sentenza impugnata, che, lungi dall’affermare che inquell’incontro fossero state formulate minacce verbali all’imprenditore, haconvenientemente valorizzato alcune significative caratteristiche implicitedell’evento, precisando che ad essere minaccioso era il contesto in cui cinquepersone, in parte sconosciute ed estranee al rapporto di credito/debito, e nonaventi un titolo legale a sollecitarne l’adempimento, si presentarono, senzapreavviso, presso l’ufficio dell’imprenditore, che venne all’improvviso circondatoe richiesto del denaro.Il dedotto coinvolgimento in extremis del [OSCURATO:PERSONA] si pone in contrasto con leevidenze processuali, eluse dal ricorrente e, viceversa, correttamente messe afuoco dai giudici del gravame, i quali hanno richiamato, alle pagg. 533 e 534,documentati incontri preparatori di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e Napoli sia il 5novembre che il 26 novembre.Versata in fatto e confutativa è la deduzione difensiva secondo cui, perricostruire la vicenda, non sarebbe rilevante la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] eMercurio n. 17541 avvenuta poco dopo i fatti, non essendo manifestamenteillogico che i giudici del merito abbiano ritenuto di considerare questaconversazione, avvenuta subito dopo la visita e subito dopo che [OSCURATO:PERSONA] si erarivolto a Mercurio, come riscontro di quanto riferito da quest’ultimo.Il motivo va, quindi, disatteso.14.2.

Con il secondo motivo e con il motivo nuovo si denuncia vizio dimotivazione con riferimento alla sussistenza dell’aggravante dell'art. 628, terzocomma, n. 3, cod. pen. del capo 21).Alle pagg. 534 e 535 della decisione avversata si giustifica l’applicazionedell'aggravante a [OSCURATO:PERSONA] quantomeno in relazione alla sua conoscenza deicorrei [OSCURATO:PERSONA] e Napoli, che facevano parte dell'associazione; si rileva chePugliese “ne era a conoscenza come agevolmente desumibile dal fatto che il blitzera stato lungo preparato da diversi incontri preparatori sopra richiamati, neiquali peraltro era stato affidato proprio a lui il ruolo quantomeno di portavoce,dalla sua contiguità con la criminalità organizzata meridionale, come affermatoda Mercurio, che riconosceva innanzitutto lui come componente del gruppo,come confermato dalla telefonata intercorsa”.Obietta la difesa che [OSCURATO:PERSONA] era stato aggregato soltanto alla fine e che ilcontenuto dell'intercettazione telefonica n. 6117 del 25 novembre 2015contrasterebbe con la motivazione sulla conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dellacontiguità di [OSCURATO:PERSONA] e Napoli con ambienti associativi mafiosi.

Secondo ildifensore, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato il portavoce dei cinque nonspiegava il motivo per cui fosse stata ritenuta provata la consapevolezza delricorrente di essere insieme a partecipi di associazione mafiosa.

Si contesta, nelmotivo nuovo, che la Corte di merito sarebbe partita da un dato di fatto inidoneoad inferire tale status, e che la circostanza che il blitz fosse stato a lungopreparato da diversi incontri preparatori risultava del tutto indifferente.Le doglianze sono infondate.In diritto si tratta di questione sovrapponibile a quella già esaminato al par.2.3., cui, pertanto, si fa rinvio.In fatto, la deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato aggregato soltantoalla fine è aspecifica perché non si confronta con il percorso logico della decisioneche ha evidenziato, con idoneo supporto argomentativo, che risultavanodocumentati incontri preparatori di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e Napoli sia il 5novembre che il 26 novembre.L’obiezione secondo cui l'intercettazione telefonica n. 6117 per 25 novembre2015 contrasterebbe con la motivazione sulla conoscenza da parte di Pugliesedella contiguità di [OSCURATO:PERSONA] e Napoli con ambienti associativi mafiosi èinammissibile per difetto di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017,Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv.265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), in quantol’intercettazione non è allegata o trascritta nel ricorso; in ogni caso, il ricorso nonpermette, per la sua genericità, di comprendere perché essa supererebbe larilevanza degli incontri preparatori per attestare la conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] con glialtri componenti del gruppo, e, in particolare, di quelli inseriti nella strutturacriminale.Il rilievo per cui l’esser stato [OSCURATO:PERSONA] il portavoce del gruppo dei cinque nonprovava la consapevolezza del ricorrente di aver commesso il reato insieme apartecipi di associazione mafiosa, è infondato.Ed invero, il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’incontro, è statoritenuto, in modo non manifestamente illogico, un co-elemento di valutazionedella sua conoscenza della organizzazione criminale nel cui interesse venivaposta in essere l’azione, in quanto esso dimostrava una maggiore conoscenza delprogetto rappresentatogli dai correi che gli avevano chiesto di aggregarsi e unmaggior affidamento di [OSCURATO:PERSONA] sulle ragioni rappresentategli dagli stessi; fatticorrettamente apprezzati quali indici, in definitiva, di una più elevata conoscenzapersonale da cui in modo plausibile è stata tratta l’evidenza della consapevolezzasoggettiva che sorregge la condanna per l’aggravante.Il secondo motivo ed il motivo nuovo sono, pertanto, nel complesso,infondati.14.3.

Con il terzo motivo e il motivo nuovo si eccepiscono violazione di leggee vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen.Nel giustificare la configurabilità dell’aggravante, la Corte di Venezia, a pag.536, osserva che il metodo è certamente mafioso, in quanto “ciò appare evidentedall'utilizzo della minaccia implicita, dalla pressione rappresentata dalla presenzadi più persone nel domicilio della vittima, dal timore suscitato, non tramitecomportamenti eclatanti, ma tramite l’evocazione di conseguenze ulteriori(“abbiamo un amico in comune al quale devi dei soldi, è meglio che troviamo unaccordo”), in grado di evocare una forza intimidatrice che l'associazione haraggiunto nell'ambiente”; aggiunge, inoltre, che non è un caso che la vittimapercepisca subito di essere esposta a pericolo e cerchi protezione in un soggettogravitante nello stesso ambiente.Quanto alla declinazione agevolativa, i giudici dell’appello sottolineano che“emblematiche sono le conversazioni tra Napoli ed [OSCURATO:PERSONA] nn. 6117 e 5832,nel corso dei quali gli stessi chiariscono il possibile esito dell’affare, e cioèmettere sotto protezione l’imprenditore così da poterne ricavare il maggiorguadagno ed estendere la sfera d'influenza delle organizzazioni, si tratta difinalità di cui non poteva non essere a conoscenza [OSCURATO:PERSONA] per la sua contiguitàagli ambienti criminali e per l'accuratezza con cui la vicenda [OSCURATO:PERSONA] è statapreparata e per il suo ruolo tutto affatto secondario”.Nel ricorso si contesta il metodo mafioso, assumendosi non esseresufficiente la minaccia silente per ritenere che vi sia stata un'esternazionefunzionale alle modalità di commissione del reato.

Nel motivo nuovo si contesta,in aggiunta, la duplicazione della incriminazione e la motivazione apparente, chesi risolve in una sorta di "clausola di stile" a proposito del fatto che il Pugliesenon potesse essere all’oscurodello specifico finalismo della condotta dei correi.Le doglianze sono infondate.In diritto, la questione relativa al metodo mafioso coincide con quellaaffrontata, a proposito del ricorso [OSCURATO:PERSONA], al par. 4.3., cui si fa rinvio.Anche in questo caso l’orientamento citato in ricorso non è pertinente alcaso in esame, in quanto, in realtà, nel percorso logico della sentenza impugnatanon si descrivono minacce propriamente silenti, ma minacce effettuate mediantecomportamenti intimidatori diversi dall’aggressione verbale.La Corte distrettuale ha, quindi, apprezzato in modo corretto un fascio diindicatori convergenti, traendone con inferenza ineccepibile la conclusionerelativa alla sussistenza di un comportamento intimidatorio, per factaconcludentia, ma di agevole percezione da parte della persona offesa.In particolare: l’essersi presentati gli imputati, all’improvviso, presso l’ufficiodell’imprenditore; averlo obbligato ad affrontare un colloquio con una pluralità dipersone diverse dal proprio creditore, e non aventi titolo a reclamare ilpagamento, che si proponevano come soggetti collegati ad ambienti dellacriminalità calabrese; la conseguente immediata iniziativa assunta dallo [OSCURATO:PERSONA] peravere informazioni su di loro, individuando come referente Mercurio, chiaroindice del fatto che egli aveva compreso benissimo - e che gli era stata fattacomprendere benissimo - la provenienza criminale di coloro che stavanosollecitando il pagamento.Con riferimento alla finalità di agevolazione mafiosa, la difesa esclude chesia stata provata, se non con formula meramente assertiva, la conoscenza, incapo al [OSCURATO:PERSONA], della finalità del tentativo di estorsione, non coincidente conl'interesse economico dei correi, ma protesa a estendere la sfera di influenzadella locale cui appartenevano [OSCURATO:PERSONA] e Napoli.L’obiezione è infondata.

Essendo essa coincidente con quella mossa dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA], si fa rinvio alle considerazioni svolte, per detto ricorrente,al superiore par. 12.2.Il motivo è, in conclusione, nel complesso, infondato.14.4.

Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo 104)(estorsione in danno di Huizenga).I giudici territoriali, alle pagg. 544 e 545, evidenziano che la telefonata del 2maggio 2016, pacificamente avvenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, presentavavalenza minacciosa, in quanto, nel corso di essa, “l'imputato nel richiedere deldenaro per l'illecita opera di pressione nei confronti dell'ex compagno dellaHuizenga, affinché venisse tolto il mutuo su un immobile di quest'ultima, inreplica alle obiezioni della vittima che riferiva di aver già pagato a [OSCURATO:PERSONA] quantopattuito e lamentava di aver ricevuto minacce di morte, si lasciò andare adespressioni minacciose quali “vengo anche da te, io prima faccio le cose e poiminaccio”.

Secondo la sentenza, si tratta di parole che hanno un particolaredisvalore, atteso il contesto in cui sono state pronunciate; infatti, la stessaHuizenga si era rivolta a [OSCURATO:PERSONA] e al suo gruppo proprio perché minacciassero ilPittarello e lei stessa aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] di aver ricevuto una minaccia dimorte a mezzo telefono tramite sms inviato da una cabina pubblica inerente alpagamento di un'ulteriore somma di denaro.La censura difensiva secondo cui la condanna si fonderebbe suun'interpretazione errata dell'intercettazione è inammissibile, sia perché latelefonata non viene allegata o trascritta in violazione del principio diautosufficienza, sia perché il rilievo si risolve nella contestazione del significatoda attribuire a una conversazione intercettata, che, come già detto, è unaquestione di fatto, non deducibile in sede di legittimità, se nell’interpretazioneche ne ha dato il giudice del merito non sono contenute illogicità manifeste (v.ancora Sez.

U, Sebbar, più volte citata), qui neanche dedotte.L’assunto difensivo, per il quale l'idoneità della minaccia andrebbeparametrata alla vittima – ossia, una persona che, a sua volta, aveva fattoricorso alla criminalità per intimidire l’ex compagno – è infondato, in quanto,secondo la giurisprudenza di legittimità, la minaccia deve essere valutata “avutoriguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggettopassivo si sia sentito effettivamente intimidito” (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019,dep. 2020, Di, Rv. 278664 – 01).

Nel caso in esame, un’espressione quale quellapronunciata dall’imputato nel contesto di una richiesta con forza di una somma didenaro (“vengo anche da te, io prima faccio le cose e poi minaccio”) nonillogicamente è stata ritenuta sufficiente ad integrare il reato.Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato.14.5.

Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo 105) (estorsione in dannodi Buscardo).La Corte di Venezia, a pagina 547, afferma che “[OSCURATO:PERSONA] ha contribuito allacommissione del reato perché la sua presenza, ancorché silente, in compagnia didue soggetti che pronunciavano minacce inequivoche nei confronti della vittimaBuscardo, ha avuto un duplice effetto: quello di rafforzare il proposito criminosodei correi e quello di maggiormente intimorire la vittima, che si è trovata afronteggiare tre persone, e non solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”; per poi aggiungere che iltenore delle minacce formulate in quell’occasione era esplicito (“ti spacchiamoqua”; “se non paghi, fai una brutta fine").Prospettata in chiave di merito è l’obiezione difensiva, fondata sul narratodella vittima, che dichiarò di non conoscere [OSCURATO:PERSONA], e che, comunque, questinon avrebbe esternato minacce, obiezione che, inoltre, neppure si confronta conla ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata sulla considerazione, nonillogica, del comportamento intimidatorio, non verbale, ma concludente, posto inessere dell’imputato, il quale, nell’accettare di recarsi presso la vittima insieme aidue correi che esternarono la minaccia, aveva contribuito a intimidire la personaoffesa rafforzando il proposito criminoso dei complici.L’ulteriore censura di carenza di motivazione sul concorso morale delricorrente non tiene conto della conformità del compendio argomentativocostruito nella sentenza impugnata all'orientamento di legittimità secondo cui “intema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogodell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi dellapartecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condottadell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore sensodi sicurezza” (Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979 - 01).Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità, infatti, ciò che occorre èche la presenza sia “non meramente casuale” (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020,Massaro, Rv. 279807 – 01), evenienza, quest’ultima, senz’altro non ricorrentenella vicenda di specie.Il motivo è, pertanto, infondato.14.6.

Il sesto motivo attiene alla mancata esclusione della recidiva.La Corte distrettuale, nell’affrontare il relativo motivo d'appello a pag. 550,lo ha dichiarato inammissibile, sostenendo che, ben lungi dal fare ricorso aclausole di stile, il Tribunale si era adeguatamente soffermato sulle condizioni perl'applicazione della recidiva in quanto “l’imputato risulta gravato da numerosiprecedenti per reati commessi fin dalla giovane età, la prima condanna iscrittanel casellario risale al 1993, e si riferisce a un reato commesso nel 1991, quandoaveva appena 19 anni; seguono condanne per falso (1998) per armi (1998) perreati tributari (2001), per detenzione di armi clandestine (2009), per esercizioarbitrario delle proprie ragioni (2012), per estorsione tentata (2018), perbancarotta (2021); sebbene non si possa avere alcun conto ai fini della recidivadelle due condanne più recenti in quanto successive alla commissione dei fattiper cui si procede, va rilevato che comunque tutte le altre sentenze manifestanoconsiderevole evoluzione della capacità criminale dell'imputato, che è passatodalla commissione di singoli reati contro il patrimonio, o alla persona, allacommissione di plurimi reati di estorsione, anche aggravati, e denotanol'indifferenza dell'imputato all'effetto deterrente delle precedenti condanne chenon hanno avuto efficacia rieducativa, per cui è pienamente giustificatal'applicazione concreta della recidiva”.A fronte di una motivazione così articolata, la Corte di appello è stata indottaa dichiarare inammissibile il motivo di gravame perché mancante di un effettivoconfronto con la motivazione della sentenza di primo grado.Nel ricorso per cassazione ci si duole che la recidiva sia stata ritenuta per viadi precedenti penali inerenti a reati coevi a quelli oggetto dell'odiernaimputazione, e che mancava, comunque, una motivazione sulla concretamaggiore pericolosità dimostrata per effetto dei precedenti penali.Il motivo è inammissibile.Ed invero, esso è, nella sostanza, identico al corrispondente motivo diappello, e, non avendo aggredito la motivazione con cui la pronuncia di appello loha dichiarato inammissibile per genericità, incorre anch’esso nella declaratoria diinammissibilità per genericità.14.7.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, in conclusione, infondato, dal che consegue, aisensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento.15.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].15.1.

Con l’unico motivo, si deduce violazione di legge perché la sentenza diappello, che è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., non avrebbeverificato l'eventuale esistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129cod. proc. pen.Si sostiene, in particolare, che in relazione a uno dei due episodi di cessionedi sostanza stupefacente di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 oggetto delconcordato, quello del 2 dicembre 2014, non è conosciuto il dato quantitativo;pertanto, tale episodio avrebbe dovuto essere ricondotto all’ipotesi lievedisciplinata dal comma 5 della stessa norma e, quindi, dichiarato prescritto exart. 129 cod. proc. pen.Il motivo è inammissibile.L’imputato risponde del capo 75), che è contestato, e ritenuto in sentenza,come fatto di cui all’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, commesso tra il 21novembre 2014 ed il 20 dicembre 2014.È vero che, “nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato inappello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessadichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente allapronuncia di tale sentenza” (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio,Rv. 284481 - 01), ma, nel caso in esame, il rilievo della prescrizione non èdesumibile immediatamente dalla sentenza, in quanto deve passare attraverso laeventuale riqualificazione giuridica del fatto contestato in un reato meno grave.La richiesta di riqualificazione del capo 73), però, era contenuta nel secondomotivo di appello che è stato rinunciato con la richiesta di concordato, e nonrientrava, pertanto, nella cognizione del giudice di secondo grado, perché “inragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice èlimitata ai motivi non oggetto di rinuncia” (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018,Bouachra, Rv. 274522 - 01).essere coltivata con il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023,Spina, Rv. 285628 - 02: nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possonodedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa aimotivi rinunciati) e non può essere rilevata d’ufficio (Sez. 2, n. 47698 del18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01: la rinuncia parziale ai motivi d'appellodetermina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capioggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale sipropongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essererilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi.

Fattispecie in cui laCorte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede dilegittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendol'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione dellaresponsabilità penale)”.Il ricorso è, pertanto, inammissibile.15.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisioneconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sommadeterminata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.16. [OSCURATO:PERSONA].16.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo 1) (art. 416-bis cod. pen.).Si tratta di motivo che prospetta argomenti e questioni già affrontati in sededi esame di analogo motivo proposto nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alsuperiore par. 1.1., cui, pertanto, si fa rinvio.16.2.

Con il secondo motivo si eccepiscono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla locale di‘ndrangheta di cui al capo 1).A proposito dell’appartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, a pag.202, osserva: “L'argomento principale del difensore per sostenere l'estraneità delVersace all'associazione di cui al capo 1) è la mancanza di responsabilità per isingoli reati scopo.

Una volta confermata la sua responsabilità per questi ultimi,non può che essere confermata anche la sua responsabilità per la partecipazioneall'associazione… di cui risulta essere uno dei componenti più attivi.Particolarmente significativa è la sua partecipazione al fatto di cui al capo n. 44,alla trattazione del quale si rimanda, nonché i fatti di cui ai capi 24) e 49), cheassociativo.

Neppure può essere seguito l'appellante nella parte in cui chiedericonoscersi un mero concorso esterno.

Disvela il ruolo di intraneusall'organizzazione criminosa del [OSCURATO:PERSONA], oltre che la vicenda di cui al capo n. 44,proprio la conversazione sopra riportata nella sua integralità con [OSCURATO:PERSONA], incui egli si dimostra così intraneo all’associazione da essere in grado di aggiornareil cugino sulla distribuzione delle cariche”.Nel ricorso, ci si duole che i giudici di Venezia non abbiano risposto ai motividi appello, con i quali si negava che i reati-fine oggetto di condanna rivelasseroconnessione con dinamiche associative: a) quanto al capo 22), perché Versaceera rientrato dal suo credito e non trovò ausilio da parte degli affiliati; b) quantoai capi 24), 48) e 49), perché le imputazioni erano riferibili solo a [OSCURATO:PERSONA] senzasuccessiva dimostrazione circa la sua messa a disposizione dell’associazione; c)quanto al capo 44), perché non vi era stato profitto per il ricorrente, il quale,anzi, era rimasto addirittura vittima di estorsione.Si sottolinea la fragilità delle basi motivazionali sulle quali si è costruita laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all'associazione, mancando, difatto, l’emersione di una condotta di stabile organica compenetrazione con iltessuto del sodalizio; mancava, inoltre, una precisa indicazione temporale circala ritenuta appartenenza.Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] non abbia preso parte ai due episodi criminosiritenuti maggiormente rappresentativi dell’esistenza di una struttura organizzatacriminale, quello di cui al capo 3) (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]) e quello dicui al capo 21) (tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]), la motivazione con cui lasentenza impugnata ha ricavato l’intraneità al sodalizio dell’imputato resiste allecritiche mosse.La Corte di merito, infatti, nel reputare decisiva la conversazione intercettatain cui il ricorrente aggiornava il cugino [OSCURATO:PERSONA] sulle cariche interne, si ècorrettamente conformata al consolidato orientamento di legittimità, alla streguadel quale “in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentacomportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodaliziocriminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della strutturaorganizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, deiluoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso apartecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 - 02: fattispecie relativa alla assunzione, daparte dell'affiliato, del grado di "capo bastone giovane" all'interno di una coscalocale di 'ndrangheta”. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 4937 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2013,Modafferi, Rv. 254915 - 01).[OSCURATO:PERSONA] a conoscenza dell'organigramma e della strutturaorganizzativa della cosca e dell'identità dei loro capi e gregari è, pertanto,assunto in modo non illogico come significativo indizio di intraneità al sodalizio.Tale indizio si salda con il ruolo di detentore delle armi per contodell’associazione, che è stato ricavato dai reati dei capi 24) e 49), ruolo che,indubbiamente, presuppone un rapporto fiduciario in ambito associativo, e, perintuibili motivi, non viene affidato, di regola, ad un soggetto estraneoall’organizzazione criminale (per tutte, Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari,Rv. 283311 - 01).

L’argomento speso in sentenza, al riguardo, è, pertanto,fondato sull'id quod plerumque accidit, e, in quanto tale, è idoneo a costituirebase razionale della motivazione di un provvedimento giudiziario (Sez. 5, n.25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312).La stessa vicenda del capo 44), pur se in essa l’attività non è causalmenteorientata a favore dell’associazione perché l’aggravante mafiosa è contestatasoltanto nella declinazione del metodo, pur tuttavia, essendosi sostanziata nellamessa a disposizione per aiutare nel recupero di un credito con la forza costituitada violenze o minacce, ripropone gli schemi dell’attività principale del gruppocriminale, di cui il ricorrente è stato ritenuto partecipe, e, pertanto, in modo nonillogico è stato assunto come ulteriore indice di intraneità alla strutturaorganizzativa criminale.D’altronde, è regola consolidata della giurisprudenza di legittimità che, conriferimento ad una associazione mafiosa, “la partecipazione può essere desuntada indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienzalogicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizigravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nellepregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura dellaqualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, eperò significativi "facta concludentia" - idonei senza alcun automatismoprobatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo,con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale consideratodall'imputazione” (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01).Quanto, invece, alla obiezione relativa alla mancata indicazione di dateprecise di inizio e fine dell’adesione del ricorrente al sodalizio, essa non è idoneaa disarticolare il percorso logico della motivazione dell’ordinanza impugnata,perché da un lato non è un elemento necessario della contestazione, potendodesumersi la condotta contestata all’imputato anche dagli atti del giudizio (v.,per tutte, Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825 –01), dall’altro non incide sul giudizio di responsabilità, in quanto “ai fini dellaconfigurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere di tipomafioso non rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendoravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo” (Sez. 1, n. 5445del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471 - 01).La sentenza impugnata, pertanto, resiste alle censure che le sono staterivolte, ed il motivo di ricorso deve essere respinto.16.3.

Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento all'aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma,cod. pen.Il motivo, infondato, coincide parzialmente con quello esaminato al punto5.12. di questa sentenza, cui si fa rinvio, nella parte in cui ivi si evidenzia a qualicondizioni la detenzione di armi da parte di un associato può trasformarsi indetenzione di armi da parte dell’organizzazione.Nel caso in esame, la disponibilità di armi in capo all’associazione, tramite isodali, è da ritenere non illogicamente motivata nella sentenza impugnata allaluce delle evidenze probatorie che ha dovuto valutare il giudice del merito (inparticolare, la pacifica detenzione di armi da parte di alcuni dei correi; iltrasferimento di armi tra i sodali o da soggetti a loro vicini; la messa aconoscenza della detenzione delle armi mediante circolazione telematica dellerelative fotografie; la prospettazione da parte di associati della possibilità diutilizzare armi da sparo in alcune delle vicende estorsive).Secondo la lettera del quinto comma dell’art. 416-bis cod. pen.,“l'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità,per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti,anche se occultate o tenute in luogo di deposito”; per ritenere esistentel’aggravante dell’associazione armata, la potenzialità di utilizzo delle armi è,pertanto, sufficiente, non essendo necessario che le stesse siano state, poi,realmente usate in qualcuno degli episodi criminosi contestati.Il motivo è, pertanto, infondato.16.4.

Con il quarto motivo si eccepiscono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla condanna per il reato di cui al capo 22) (estorsionein danno di [OSCURATO:PERSONA]).Nella sentenza di appello la vicenda è affrontata alle pagg. 180 e 181, in cuivengono spiegati i rapporti di credito/debito esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sidescrivono il modo articolato – che ha comportato l’intervento di terzi per ilpagamento – e le modalità violente attraverso cui [OSCURATO:PERSONA] è riuscito a farsigiustizia del credito e si è evidenziato che egli aveva in questo modo ottenuto, inrealtà, più di quanto gli spettasse.La deduzione difensiva, secondo cui l'autovettura indicata negli atti non èquella corretta, perché la vendita sarebbe avvenuta in un periodo diverso, èinammissibile, in quanto non dialoga con il percorso logico della condanna, in cuil’esistenza dell’episodio narrato al telefono da [OSCURATO:PERSONA] è riscontrato dalledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], pur giudicate parzialmente reticenti (e per cui ilTribunale ha disposto la trasmissione degli atti in Procura per l’eventualeesercizio dell’azione penale nei suoi confronti), che ammette di essere statointestatario formale di una autovettura che, di fatto, era nella disponibilità diZekovic, e di averla poi venduta, su proposta di [OSCURATO:PERSONA], alla concessionariaMantova Motors di [OSCURATO:PERSONA].L’episodio in sé, quindi, è ricostruito in modo non illogico nella sentenzaimpugnata sulla base delle evidenze probatorie a disposizione, a prescindere daquale fosse la targa dell’automobile oggetto della vicenda.Si sostiene, anche, che [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di non essere stato mai minacciatoe di non essere stato privato dell'auto contro la sua volontà, ma l’argomento èinfondato, in quanto poggia su una dichiarazione resa da un testimone che èstato giudicato reticente dal Tribunale (anche per lui il Tribunale ha disposto latrasmissione degli atti in Procura per l’eventuale esercizio dell’azione penale),con giudizio confermato dalla Corte di appello, perché ha negato anchecircostanze di fatto che erano state ammesse da altre parti.Il difensore deduce che vi sarebbe confusione anche sull’ammontare delcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA] e sul valore dell'automobile venduta, in quantonell'intercettazione [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di aver avuto un credito tra i 3/5.000euro, in dibattimento [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato a saldo aZekovic la differenza tra 4/5.000 euro, sicché non è dato sapere quale fosse ilvalore reale dell’automobile: però, osserva il difensore, se il credito era di circa3/5.000 euro, e [OSCURATO:PERSONA] ha dato in compensazione una differenza tra 4/5.000euro, si arriverebbe ad una somma complessiva di 7/8.000 euro, che è più omeno pari al valore di mercato dell'automobile venduta.La deduzione è versata in fatto e manifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA], nel percorso logico della sentenza impugnata l’ammontare delcredito pregresso di [OSCURATO:PERSONA] risulta dalle sue stesse dichiarazioni ed è di 3.000euro, il che è coerente con le evidenze probatorie riportate nella stessapronuncia e non contestate, perché nella conversazione intercettata laespressione 3.000 euro è ripetuta, mentre quella “cinque” è immediatamentecorretta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; il prezzo ricavato da [OSCURATO:PERSONA] è di 5.000 euro persua stessa ammissione; d’altronde, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito in dibattimento chel’automobile valeva 9-10.000 euro.[OSCURATO:PERSONA] abbia trattenuto per sé per la vendita una somma di 4/5.000(che dovrebbe essere detratto dall’importo ricevuto alla fine da [OSCURATO:PERSONA]) poggiasolo sulle dichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA], ritenute non credibili,perché diverse da quelle rese in fase di indagini, ed a lui contestate indibattimento, secondo cui egli non aveva percepito nulla.Le dichiarazioni modificate in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] sono statecorrettamente ritenute non credibili anche perché, prima di entrare in aula adeporre, il predetto si era intrattenuto con Napoli, circostanza entrata indibattimento attraverso l’annotazione di polizia relativa.Quella sull’esatto calcolo dei rapporti di credito/debito tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull’importo complessivamente ricavato da [OSCURATO:PERSONA] nell’operazione è, indefinitiva, una contestazione che non attinge la logicità della motivazione, ma lavalutazione della prova, che non è sottoponibile al giudice di legittimità.Pur tuttavia, questa Corte ritiene che, la qualificazione giuridica del fatto dicui al capo 22) attribuita nelle due sentenze di merito non sia corretta e che ilreato debba essere riqualificato in tentativo di estorsione, potere consentito allaCorte di legittimità (v.

Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza 11 dicembre2007, Drassich c.

Italia; nella giurisprudenza interna v.

Sez. 2, n. 14674 del26/02/2010, Salord, Rv. 246922), in quanto la derubricazione nell’ipotesi tentataè uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppointerpretativo assolutamente prevedibile.La struttura complessiva del reato imputato a [OSCURATO:PERSONA] è quelladell’appropriazione di un bene seguita dalla richiesta di corresponsione di denaroper ottenerne la restituzione, secondo uno schema piuttosto comune, soprattuttoin contesti di criminalità organizzata, che è conosciuto come c.d. cavallo diritorno.

Nel caso in esame, però, [OSCURATO:PERSONA] non ha ceduto, per volontà o perimpossidenza, alla richiesta criminale di [OSCURATO:PERSONA] di pagamento di un riscatto perottenere la restituzione dell’autovettura, che, infatti, non gli è stata restituita edè stata venduta attraverso intermediari compiacenti.

La circostanza che Zekovicnon abbia ceduto, che sia un atto volontario o meno, induce a derubricare il fattoin un tentativo di estorsione, perché lo schema del cavallo di ritorno non si èperfezionato e l’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] è soltanto tentata.È vero che, per le peculiarità dell’intreccio dei fatti che caratterizzano il casoin esame che arricchiscono l’episodio rispetto allo schema criminale tipico(l’autovettura era solo nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ma era nella reale proprietàdi terzi ed intestata fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA]; il veicolo è stato venduto sulmercato attraverso la concessionaria di [OSCURATO:PERSONA], che è il soggetto chematerialmente ha pagato [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, l’autore del reato), [OSCURATO:PERSONA] è, inrealtà, riuscito ad ottenere il profitto del comportamento criminale che hacommesso, ma non lo ha ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], e non ha ottenuto, in realtà, ilprofitto del reato di estorsione, ma quello del precedente reato di rapina, furto oappropriazione indebita dell’autovettura, che non è contestato in questo giudizio,e che fuoriesce, pertanto, dall’accertamento di questa Corte.Ne consegue che il motivo è parzialmente fondato ed il fatto di cui al capo22) deve essere derubricato in tentativo di estorsione.16.5.

Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante del n. 3 del terzocomma dell’art. 628 cod. pen. riferita al capo 22), che costituirebbe illegittimaduplicazione della condanna per il reato associativo mafioso.La doglianza è infondata.Nel caso in esame si è in presenza di un concorso reale di norme, e non diun concorso apparente (v., per la sistematica e per l’esistenza di un concorsoreale tra norme, sia pure con riferimento al rapporto tra il reato di cui all’art.416-bis cod. pen. e l’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen., Sez.

U, n. 10 del28/03/2001, Cinalli, Rv. 218378 – 01, in motivazione), in quanto la norma èvolta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associatodedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni (Sez. 6, n. 31325 del18/06/2025, Alessi, Rv. 288638 – 01; Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024, Zagaria,Rv. 286280 – 01)Infondato, parimenti, è il rilievo difensivo, secondo cui, nel caso in esame,per il tipo di comportamento tenuto, l’appartenenza all’associazione non avrebbeaggiunto nulla alla capacità intimidatoria.Come è stato ritenuto nella giurisprudenza di legittimità, l’aggravante“postula la provenienza della violenza o della minaccia da persona appartenentead associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento dellemodalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuatemercé l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenzaall'associazione mafiosa” (Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426 -01); infatti, “la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3cod. pen. (richiamata dall'art. 629 cpv. cod. pen.) si concreta nel solo fattodell'appartenenza del rapinatore o dell'estorsore ad un sodalizio criminoso deltipo descritto dall'art. 416-bis cod. pen., e non richiede che costui percommettere il reato manifesti o faccia intendere alla vittima tale sua qualità e siavvalga, quindi, della forza intimidatrice di tali associazioni” (Sez. 2, n. 9498 del17/06/1993, P.M. in proc.

Auddino, Rv. 195314 - 01).16.6.

Con il sesto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo 24) (detenzione di armacomune da sparo).La Corte di merito ha fondato l’affermazione di responsabilità (pag. 183)sulla base della deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], che riferì del possesso dellapistola da parte dell’imputato, il quale le descrisse anche le caratteristichedell’arma, al momento priva di sicura.I giudici del gravame hanno ritenuto la teste attendibile, con argomentareincensurabile in questa sede, imperniato sul carattere circostanziato, privo dicontraddizioni ed aporie, del narrato e sull’assenza di ragioni attuali di malanimoverso l'imputato, dovute alla fine, risalente, della loro relazione.Nel ricorso si sostiene che le incertezze palesate dalla teste [OSCURATO:PERSONA] sullafunzionalità della pistola lascerebbero il dubbio che si potesse trattare di un'armagiocattolo.La doglianza è congetturale e, comunque, manifestamente infondata.Si ricorda che la funzionalità dell’arma, o, più esattamente, la possibilità cheessa possa esser resa idonea al funzionamento, anche mediante riparazione osostituzione di componenti (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv.275465; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686), fa parte deglielementi costitutivi del reato, ma essa è suscettibile di prova senza modalità diaccertamento prestabilite, in conformità alla regola generale dell’art. 192 cod.proc. pen., anche in modo indiziario (Sez. 1, n. 12620 del 30/01/2019, Billetta,Rv. 275050; Sez. 1, n. 45217 del 25/09/2013, P.G. in proc.

Campisi, Rv. 257435- 01), ricavandola dagli elementi specifici del fatto e dalle modalità di detenzionedell’arma.E, nel caso in esame, non manifestamente illogico è il percorsomotivazionale seguito dai giudici di merito, che hanno ritenuto provata lafunzionalità dell’arma sulla base della testimonianza resa dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenutaquando prese in mano l’arma, che [OSCURATO:PERSONA] l’aveva avvertita di non toccarla inquanto priva di sicura, avvertimento che sarebbe stato del tutto inutile se sifosse trattato di un'arma giocattolo.16.7.

Il settimo motivo concerne la condanna per il capo 49) (detenzione diarma comune da sparo).A fondamento della responsabilità (pagina 187) la Corte di appello pone ildialogo intercettato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante il quale iloquenti indicano in modo chiaro che [OSCURATO:PERSONA] risulta essere statodetentore di una pistola nuova, consegnata da [OSCURATO:PERSONA], e poi ceduta a terzi;quanto all’asserita millanteria che sarebbe alla base di questa conversazione, laCorte medesima confuta l’assunto difensivo perché totalmente privo di riscontri.Nel ricorso, la difesa si duole che la condanna sia fondata su unaconversazione intercettata, in cui non è l'imputato che parla, ma il coimputatoCorica le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere soggette a valutazionesecondo i canoni dettati dall'art 192, comma 3, cod. proc. pen., individuandoanche elementi di riscontro alla propalazione etero-accusatoria.La doglianza è infondata.La decisione di appello è conforme alla sistematica della giurisprudenza dilegittimità (per tutte Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv.286150 - 04), che esclude la necessità di riscontri per le dichiarazioni rese nelcorso di conversazioni intercettate da un soggetto di cui all’art. 210 cod. proc.pen., perché la regola dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. riguarda soltantola prova dichiarativa pura.Se è vero che sussiste pur sempre l'obbligo del giudice di valutare ilsignificato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica, èaltrettanto vero che tale obbligo, nel caso in esame, è stato rispettato, perchél’unico elemento prospettato dalla difesa per contrastare il contenuto esplicito eunivoco del dialogo – e cioè che la conversazione potesse nascondere unamillanteria di [OSCURATO:PERSONA] – è stato convenientemente disatteso dai giudici delgravame allorché ne hanno messo in luce la connotazione puramente assertiva(Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B. Rv. 281521) in quanto non ancorata adalcun elemento di riscontro emerso dal processo.La difesa obietta che, in ogni caso, non risultando dagli atti il momento incui è avvenuta la cessione dell’arma, deve presumersi che essa sia avvenutamolto tempo prima della conversazione, e che perciò il reato debba ritenersiprescritto.Trattasi di ipotesi, quella adombrata dalla difesa, già smentita dallasentenza di primo grado, in cui si evidenzia (pag. 1507) che, in un’altraconversazione, diversa da quella sopra citata (la n. 24539 del 2014) DiegoVersace si sfoga dicendo di aver dato al fratello due pistole, fornendo ancheelementi per delimitare la data della condotta; infatti, per le frasi pronunciate daVersace, che non usa verbi al passato remoto, il primo giudice desume,ragionevolmente, che il fatto è avvenuto in immediata prossimità della data incui venne registrato il colloquio, ossia l’8 novembre 2014.Con tale argomentare, privo di fratture logiche, il ricorrente non si èconfrontato, incorrendo nell’aspecificità della sua censura.16.8.

L'ottavo motivo attiene alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen. per i reati di cui ai capi 24) e 49).La sentenza di primo grado aveva escluso, per tali reati, l’aggravante delmetodo ma riconosciuto quella dell’agevolazione, a pag. 1517, dove pure avevaargomentato sulla sussistenza della finalità di agevolazione, perché le condotte didetenzione di armi da parte di un sodale rappresentano uno strumentoindispensabile per il mantenimento degli interessi illeciti e del controllo sulterritorio.Secondo i giudici dell’appello (pag. 188), l’agire nella convinzione diapportare il vantaggio alla compagine associativa non può revocarsi in dubbio incapo a un soggetto quale [OSCURATO:PERSONA], partecipe attivo dell'associazione medesima,anche in considerazione del fatto che le condotte di detenzione di armirappresentano uno strumento indispensabile per il mantenimento degli interessiilleciti e del controllo sul territorio.La difesa esclude che il processo abbia consentito di raggiungere la provache la detenzione di armi da parte del ricorrente sia stata funzionale a rafforzarela capacità intimidatoria dell'associazione: a) quanto alla pistola di cui al capo24), si sa soltanto che è stata mostrata a [OSCURATO:PERSONA], quindi in modo deltutto sconnesso da propositi associativi; b) quanto all'arma di cui al capo 49), sisa che essa sarebbe stata immediatamente rivenduta per proprio guadagnopersonale e, quindi, per finalità estranee a quelle dell'associazione.Il motivo va disatteso.Come già ricordato al superiore par. 5.12., “la circostanza aggravante,prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafiosonella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delittoposto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, èconfigurabile anche con riferimento ai reati - fine, in materia di armi, commessidagli appartenenti al sodalizio criminoso” (Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep.2017, Accurso, Rv. 269717 - 01), e tra i reati-fine in materia di armi vi è anchequello della detenzione di cui agli artt. 2, 4, e 7 l. n. 895 del 1967 contestato alricorrente.Né manca nella sentenza una spiegazione, non manifestamente illogica, inordine alla oggettiva funzionalità della condotta alla agevolazione delle attivitàposta in essere dal sodalizio criminoso, e non al fine di avvantaggiare singolepersone, essa rinvenendosi nei passaggi argomentativi che hanno evidenziato iltrasferimento di armi tra i sodali, o tra soggetti a loro vicini, la messa aconoscenza della detenzione delle armi mediante circolazione telematica dellerelative fotografie, la prospettazione da parte di associati della possibilità diutilizzare armi da sparo in alcune delle vicende estorsive, la necessità di armi perperseguire gli scopi tipici dell’organizzazione.Inconferente rispetto all’appena esposto percorso logico è la deduzionedifensiva secondo cui l’arma di cui al capo 24) sarebbe stata soltanto mostrata aTiziana [OSCURATO:PERSONA], ma non usata in attività associative, atteso che tale episodiocostituisce solo la fonte di prova della detenzione a carico dell’imputato, ma nondella finalizzazione di essa.Del tutto assertiva, d’altra parte, la prospettazione, formulata con riguardoall’arma del capo 49), circa l’immediatamente rivendita di essa per proprioguadagno personale e, quindi, per finalità estranee a quella associative, inassenza di elementi di riscontro a riprova dell’assunto.16.9.

Il nono motivo attiene alla condanna per il capo 44) (estorsione indanno di [OSCURATO:PERSONA]).La Corte distrettuale, alle pagg. 190-192, ha richiamato quanto esposto nelcorrispondente paragrafo relativo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], facendoriferimento ad alcune delle fonti di prova a carico; ha, poi, aggiunto cherisultava, in base alle conversazioni captate, come [OSCURATO:PERSONA] cercasse un propriotornaconto personale legato alle modalità di spartizione dell'IVA sulle falsefatturazioni (si veda, in particolare, quanto riportato a pagina 1240 e 1249 dellasentenza di primo grado) e che le minacce poste in essere dall'imputato versoTirotta erano state dettate, in primis, da un'esigenza utilitaristica che lo avevaanimato al fine di salvaguardare gli interessi di [OSCURATO:PERSONA], e con essi anche i propri.Nel ricorso si contesta che i giudici dell’impugnazione si sono limitati adaffermare, sul contributo causale di [OSCURATO:PERSONA], che da alcune conversazioniintercettate emergeva la consapevolezza da parte di costui dei rapporti esistentitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza avvedersi, tuttavia, della non decisività delleconversazioni intercettate: sia perché esse si collocavano temporalmente versola fine della vicenda, sia perché non riportavano percezioni di denaro da partedell'imputato.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, in dibattimento ha affermato di non aver mai temutoVersace, sicché mancherebbe, nella vicenda, un elemento costitutivo dellafattispecie di estorsione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe adoperato soltanto per il recupero delle sommesenza ulteriori pretese, il che giustificherebbe la sussunzione della sua condottanell’ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen., in quanto egli era conoscenza del prestitoe si era prodigato solo per la restituzione della somma.Il motivo è inammissibile, perché, nella parte in cui tende a interpretare ilcontenuto delle conversazioni intercettate, si risolve in una richiesta dirivalutazione delle evidenze probatorie, non consentita in sede di legittimità.D’altro canto, non si rinvengono vizi logici nella decisione, che, sulla base diuna interpretazione del tutto plausibile del dato captativo, ha ritenuto DiegoVersace particolarmente addentro al rapporto di credito/debito esistente tra leparti, sia perché ne aveva un interesse personale (su cui infra), sia perché lostesso venne coinvolto da più fonti nel recupero del credito, essendo statocontattato sia da [OSCURATO:PERSONA] che dal padre di costui e dallo stesso FrancescoVersace.La circostanza, poi, che [OSCURATO:PERSONA] avesse tratto un profitto personaledalla vicenda, dedotta in base alla dichiarazione resa in controesame da [OSCURATO:PERSONA](secondo il quale quasi la metà dell'IVA che i due si dividevano veniva data aVersace), deve considerarsi ostativa alla derubricazione del fatto nel reato di cuiall’art. 393 cod. pen., perché il perseguimento di un profitto da parte di unconcorrente estraneo al rapporto obbligazionario comporta la sussumibilità dellafattispecie in quella di cui all’art. 629 cod. pen. (v. sentenza Filardo, nella parterichiamata al punto

1.9. di questa sentenza).16.10.

Il decimo motivo si occupa delle aggravanti contestate al capo 44).Con riferimento all'aggravante di cui al n. 1 del terzo comma dell’art. 628cod. pen., si esclude che si sia mai svolta una riunione cui abbia partecipatoanche [OSCURATO:PERSONA] in cui sia stata formulata qualche minaccia.La deduzione è manifestamente infondata.Si rammenta che, in un reato di carattere concorsuale, l’imputato rispondeper intero della condotta commessa dia correi, di cui abbia consapevolezza.Nel caso in esame, la Corte di merito ha correttamente evidenziato lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] è stato affrontato da più persone, dal lato del creditore,che reclamavano il pagamento del credito, ritenendo, sul piano dellaconsapevolezza soggettiva, che l’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda implicavanon irragionevolmente che i comportamenti che tenevano i correi fossero a luiconosciuti o, comunque conoscibili (Sez. 2, n. 46221 del 08/11/2023, Piromalli,Rv. 285443 - 01: l'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva,concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nelluogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stessosarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato percolpa tale circostanza”).Con riferimento all'aggravante del n. 3 dello stesso comma, nel ricorso siesclude che [OSCURATO:PERSONA] abbia mai percepito [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto pericoloso.La deduzione coincide con quella formulata in relazione al capo 22), sicché sifa integrale rinvio alle considerazioni esposte al riguardo al par. 16.5.Rivalutativa, quindi, inammissibile, è la censura, riferita all'aggravante di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen., sul carattere solo verbale delle minacce.In conclusione, si ritiene, nel complesso, infondato il motivo ora esaminato.16.11.

L'undicesimo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e al diniegodelle attenuanti generiche.Quanto al profilo dosimetrico, ci si duole, da un lato, che la pena base di 12anni (capo 44) non risulti coerente rispetto al reale spessore delle condotteascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ci si chiede se la sentenza abbia rispettato ilcalcolo delle aggravanti ad effetto speciale.Il primo rilievo è genericamente rivalutativo e confutativo, a fronte di unamotivazione che, facendo buon governo dei criteri fissati dall’art. 133 cod. pen.,ha, innanzitutto, rilevato che la pena base di 12 anni è sensibilmente inferiore almedio edittale, e, in secondo luogo, ha ragionevolmente apprezzato, agiustificazione della individuata entità, l’essersi l’attività estorsiva “protratta” alungo in un contesto di criminalità organizzata, fornendo, inoltre, adeguatamotivazione circa le frazioni di pena apportate in aumento ai sensi dell’art. 81,cpv., cod. pen.Il secondo rilievo, per il suo carattere ipotetico e perplesso – atteso chel’esistenza di una violazione di legge nei criteri di calcolo avrebbe dovuto essereillustrata in modo articolato dal ricorrente – non è consentito in questa sede.Si contesta, ancora, che il trattamento sanzionatorio sia stato giustificatoanche in base al contesto di criminalità organizzata in cui sono avvenuti i fatti,così duplicandosi un elemento di fatto contenuto già nelle aggravanti.La doglianza è infondata, perché, come affermato da condivisagiurisprudenza di legittimità, “in tema di determinazione del trattamentosanzionatorio, il giudice può valutare ai fini della quantificazione della pena unfatto integrante una specifica circostanza aggravante, pur se ritenuta, all'esitodel giudizio di comparazione, equivalente alle circostanze attenuanti” (Sez. 3, n.15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067 - 03; in termini anche Sez. 4,n. 13313 del 12/01/2018, Barbetti, Rv. 272344 - 01).Si contesta, inoltre, che il diniego delle attenuanti generiche sia statogiustificato dalla mancata ammissione degli addebiti da parte dell’imputato e lamancata collaborazione nel fornire elementi utili all'accertamento dei reati, il cheavrebbe implicato la lesione del diritto al silenzio.Si tratta di censura aspecifica, che non si confronta con l’intero percorsologico seguito dai giudici del merito a sostegno del criticato diniego, in cui si ètenuto anche conto, in modo non illogico, della durata della partecipazionecriminale del ricorrente all’associazione, del danno che essa aveva cagionato,nonché dei numerosi precedenti penali da cui era gravato l’imputato.Coerente, quindi, anche la conclusiva osservazione, formulata dai giudicidell’appello, circa l’inesistenza di elementi positivi atti a giustificare ilriconoscimento del beneficio.16.12.

In definitiva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto e lasentenza impugnata annullata limitatamente al capo 22), da riqualificarsi cometentata estorsione aggravata.L’annullamento deve essere disposto con rinvio per nuovo giudizio su dettocapo e sul conseguente trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte diappello di Venezia, in quanto la rideterminazione di tale trattamento comportaun’attività rivalutativa del merito che è preclusa al giudice di legittimità.Nel resto, il ricorso è infondato.17.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Versace17.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 1 (art. 416-bis cod. pen.).Si rimprovera ai giudici del gravame di non aver fornito alcun concretoriscontro circa l'esistenza di una struttura stabile e organizzata, della duraturaesistenza di un vincolo associativo, di ripartizione dei ruoli, di capacità diintimidazione derivante dal vincolo e dell'assoggettamento dell'omertà che neconseguono; si contesta, in sintesi, che la sentenza impugnata abbia ricavatol'esistenza dell'associazione esclusivamente dai reati-fine e dall'utilizzo delmetodo, che, però, non possono sostituire la prova dell'esistenza del vincolo.I rilievi sono infondati per le stesse ragioni che sono state già indicate neltrattare il sovrapponibile motivo articolato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], al par. 1.1.di questa sentenza, cui, pertanto, si fa integrale rinvio.Anche sulla infondatezza della censura secondo cui la sentenza impugnataavrebbe ricavato l'esistenza dell'associazione esclusivamente dai reati-fine sirichiamano gli argomenti spesi nell’affrontare analoga deduzione attinente allaposizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al par. 9.6., cui, pertanto, si rinvia.Quanto alla contestata “vaghezza” della sentenza nella parte in cui haindividuato, in modo arbitrario, l'operatività dell'associazione a partire dal 2011,rileva il [OSCURATO:PERSONA] trattarsi di censura che aggredisce una parte non necessaria delpercorso logico della decisione, dovendo rammentarsi che la individuazione dellaesatta data di consumazione del reato (Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep.2022, Giampà, Rv. 282516 – 01) non è un elemento necessario dellacontestazione (v., per tutte, Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016,come accaduto nel caso di specie – i tratti essenziali del fatto di reato contestatoin modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del dirittodi difesa.Si rimprovera, inoltre, alla Corte di merito di aver erroneamente ricavatol'esistenza dell'associazione dal fatto che l'imprenditore estorto si fosse rivolto asoggetti dello stesso ambiente criminale piuttosto che alle autorità, condotta,quest’ultima, spiegabile in altri modi.La deduzione è assertiva (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B. Rv. 281521)e non considera che la circostanza che gli imprenditori estorti, per cercareprotezione, si siano rivolti a soggetti dello stesso ambiente criminale piuttostoche alle autorità è un indice plausibile dell’esistenza di quel clima di omertà checaratterizza questo tipo di fenomeni criminali.Non consentita in sede di legittimità è la reinterpretazione dellaconversazione del 25 maggio 2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sullequalifiche degli associati e dell'intercettazione dell’11 maggio 2015 circa l'uso del“noi” da parte di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi, ancora una volta, ribadire che“l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anchequando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità” (Sez.

U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).La difesa assume, con riferimento alla commissione dei reati-fine, sullaquale è stata fondata la sua intraneità associativa, che le condotte attribuite aVersace possano essere agevolmente ricondotte a dinamiche occasionali, o arelazioni personali.La censura è inammissibile per genericità, oltre che per apoditticità, noncontenendo una critica articolata al percorso logico della sentenza impugnata:infatti, “la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente econtrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenzaimpugnata sia inconfutabile, e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa aquella ritenuta in sentenza” (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv.280589 - 02).Il motivo è, nel complesso, infondato.17.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimentoall’aggravante dell'associazione armata di cui al capo 1).Contesta la difesa che la circolazione in chat di fotografie di armi fra gliassociati costituisca prova di una reale condivisione delle stesse, mentre leminacce poste in essere in singole vicende dagli autori del reato ben avrebberopotuto attuarsi con modalità diverse dall'utilizzo delle armi.Si tratta di censura non consentita, perché, lungi dall’evidenziare vizi logicidella motivazione, si limita a chiedere una rivalutazione delle evidenze probatoriein ordine alla significatività della condivisione della informazione circa ladisponibilità di armi da parte di alcuni dei sodali, senza confrontarsi con ilplausibile argomentare della Corte territoriale, secondo la quale lo scambio dellefotografie nelle chat ha la conseguenza di mettere a conoscenza gli altri associatidell’esistenza di esse; né illogica può ritenersi la considerazione, per cui, tenutoconto del tipo di attività che svolgeva il gruppo (recupero crediti in formacoattiva e al di fuori di procedure legali), la disponibilità di armi avesseaumentato la capacità criminale del gruppo.17.3.

Il terzo motivo inerisce alla condanna per il capo 3) (estorsione indanno di [OSCURATO:PERSONA]).Con esso la difesa assume che [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto in questa vicendain una fase successiva rispetto all'originaria iniziativa estorsiva posta in essere daCipriani e Napoli e che la pretesa partecipazione del ricorrente all'incontro con ildebitore nel locale interrato era stata descritta con toni suggestivi, ma senzametterne a fuoco il ruolo effettivo tenuto nell’occorso; né si può ritenere cheVersace avesse suscitato nella vittima un timore per la sua appartenenza allacriminalità, perché a quella data non era gravato da precedenti penali per reatiassociativi o connessi alla ‘ndrangheta.Il motivo è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza.In primo luogo, esso non si confronta con il percorso logico della decisioneche lo ha ritenuto responsabile a partire dal momento in cui ha partecipatoall’incontro nel locale interrato.Quanto alla condotta effettivamente tenuta in quel contesto dal ricorrente,diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, essa è stata descritta e reputata,in modo non manifestamente illogico, rilevante come contributo concorsuale, neitermini di presenza in affiancamento a coloro che si presentavano ex laterecreditoris per sollecitare il pagamento del credito, presenza, quindi, rafforzativadell’idoneità intimidatoria del comportamento complessivo del gruppo.Inconferente, rispetto al fuoco della motivazione, è il rilievo secondo cuiVersace non potrebbe aver suscitato nella vittima un timore per la suaappartenenza alla criminalità, perché mai condannato per reati di ‘ndranghetafino a quella data, atteso che, nella vicenda, come detto, la Corte di appello hanon illogicamente valorizzato la presenza ausiliatrice di [OSCURATO:PERSONA] quale personafisica, non il suo curriculum criminale.17.4.

Il quarto motivo attiene alle aggravanti contestate al capo n. 3.Si contesta, in primo luogo, la sussistenza dell’aggravante di cui al n. 1 delterzo comma dell’art. 628 cod. pen., in mancanza di un accertamento puntualein ordine alla simultanea presenza di più persone nel medesimo luogo e alla loropartecipazione ad azione estorsiva.In secondo luogo, si censura la ritenuta integrazione della circostanza di cuial n. 3 della stessa norma solo in ragione della partecipazione del ricorrente allaconsorteria di cui al capo 1), non ancora coperta dal giudicato.Con riferimento all’aggravante delle più persone rinite, in diritto l’argomentoè stato affrontato al superiore par. 2.2., cui si fa rinvio.

Quanto alla modalitàpartecipativa atta a integrare l’aggravante, si richiama quanto esposto inprecedenza.Manifestamente infondata è la deduzione spesa con riferimentoall’aggravante della commissione del reato da appartenente ad organizzazione ditipo mafioso, posto che “ai fini della configurabilità della circostanza aggravanteprevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., non è necessario chel'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata consentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nelcontesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante” (Sez.2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850 - 01).17.5.

Il quinto motivo concerne l’ulteriore aggravante dell’art. 416-bis.1.contestata al capo 3).Nella prospettazione difensiva si deduce: che l'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda si collocava in un momento successivo rispetto a quello in cui sirealizzarono condotte intimidatorie; che la persona offesa non aveva maimanifestato di aver subìto intimidazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA]; che l’aggravanterichiede la dimostrazione che la condotta sia connotata da modalità idonee aevocare la forza intimidatrice tipica di un'associazione.La difesa contesta, inoltre, quanto alla declinazione agevolativa, il difetto diprova in ordine alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di agire con l'intento di rafforzareil sodalizio di appartenenza.La prima censura è aspecifica, poiché, come già detto in precedenza, non siconfronta con il percorso logico della decisione che ha ritenuto che l’incontro nellocale interrato, cui ha partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], avesse un contenuto implicito,ma evidente, di minaccia nei confronti del debitore.Quanto alle parole, in tesi scagionanti, della persona offesa, la relativacensura deve parimenti stimarsi aspecifica, in quanto elude il confronto con lamotivazione nella parte in cui, lo si ripete, si descrive l’incontro nel localeinterrato correttamente apprezzandosi, a sostegno del carattere intimidatoriodell’azione per facta concludentia, il numero di persone estranee al rapportocreditorio che si erano presentate, la discesa nel locale interrato e isolato e lasottrazione temporanea dei telefoni cellulari per impedire ogni richiesta di aiuto.Quanto alla configurazione in diritto dell’aggravante la questione sisovrappone a quella affrontata al punto

4.3. di questa sentenza, cui si fa rinvio.Generiche e meramente confutative sono le censure relative alladeclinazione agevolativa dell’aggravante, di cui la Corte di merito ha datocompiutamente conto, senza fratture logiche, a pag. 263 della sentenzaimpugnata.17.6.

Con il sesto motivo si deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo 14) (art. 353 cod. pen.).Nel ricorso si obietta: che mancano condotte commesse da [OSCURATO:PERSONA]; che nonè stata valutata la dichiarazione resa all'udienza del 21 luglio 2022 daltestimone, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbemai ostacolato la procedura o l'accesso agli immobili e che aveva palesato unvi sarebbe dimostrazione del ruolo determinante che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avutonella costituzione della società Com.Ve. al centro del progetto criminoso.La doglianza è aspecifica per mancato confronto con la ratio decidendi.[OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non sucondotte materiali tenute da lui personalmente nei confronti dei potenzialipartecipanti all’incanto o del custode giudiziario, avendo, piuttosto, valorizzato,con congruo argomentare, il suo comportamento di istigazione del confinanteCorsi – per il comune interesse che li legava – a tenere le condotte minaccioseche a lui sono state separatamente contestate, nonché la condotta ulteriore diaver coinvolto [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa all’allontanamento della potenzialeofferente colombiana emersa dalle intercettazioni e già riferita al punto

1.6. diquesta sentenza (“vado, la prendo, la faccio, la servizio, però di ammazzare nonl'ammazzo”); ancora, ragionevolmente considerando lo stesso interesse al reato,nel cui interesse il reato è stato principalmente commesso (la sentenza mette inluce lo specifico fine perseguito da [OSCURATO:PERSONA], cioè quello di mandare desertequante più procedure di incanto possibile in modo da assicurarsi una serie diribassi d'asta in successione, per poi procedere all'acquisto tramite una societàappositamente costituita), in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva soltanto un interesseconcorrente derivante dall’esercizio della servitù di passaggio, mentre Albanesenon aveva un interesse proprio nella vicenda.Inconferente l’obiezione circa il difetto di prova del ruolo determinante che ilricorrente avrebbe avuto nella costituzione della società Com.Ve., atteso chel’affermazione di responsabilità è stata correttamente giustificata, come detto,dalle iniziative volte ad allontanare gli offerenti descritte in sentenza.17.7.

Inammissibile, in quanto non dedotto in appello, è il settimo motivo,con cui si denuncia violazione di legge con riferimento all’aggravante dell’art.416-bis.1. cod. pen. contestata al capo n. 14 nella sola forma del metodo.17.8.

L'ottavo motivo contesta la condanna per il capo 18) (estorsione indanno di Negri).Si obietta, in particolare, che non sarebbe stata individuata alcuna condottaautonoma e volontaria ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA], relegato in un ruolo marginale afronte della piena autonomia caratterizzante l’azione di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, non sisarebbe in presenza di un profitto ingiusto, ma della tutela di un dirittosoggettivo leso da un inadempimento contrattuale, per cui, al più, potrebbeessere configurabile la fattispecie dell'art. 393 cod. pen.Sotto il primo profilo, la censura è aspecifica, perché non si confronta con illogico argomentare dei giudici di merito, i quali hanno evidenziato le condottemateriali sintomatiche del concorso del ricorrente nel reato, ovvero l’essersipresentati da Negri a sollecitare il rilascio dell’immobile non soltanto il creditorema anche due persone estranee al rapporto obbligatorio (una per cui parlava lastazza ed una per cui parlava la caratura criminale), l’avere [OSCURATO:PERSONA] consigliatoBeltrame – come emerso dalle intercettazioni – sulle iniziative da assumere (conrichesta di essere informato sugli esiti) ed essere stato comunque disponibile adaccompagnarlo a sostenere le proprie ragioni.La deduzione sulla richiesta derubricazione nel reato di cui all’art. 393 cod.pen. si sovrappone a quella già affrontata al punto

2.2. di questa decisionerelativamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui, pertanto, si fa rinvio.17.9.

Il nono motivo contiene critiche relative alle aggravanti previstedall’art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3, cod. pen., contestate al capo 18).Quanto all’aggravante di cui al n. 1, ci si duole che sia stata addebitata solosulla base della presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro avvenuto nei locali sotterraneidella tabaccheria, non essendo, peraltro, supportata da alcun accertamentopuntuale circa la concreta e contemporanea presenza di più soggetti.Si tratta di doglianza del tutto inconferente con il giudizio di responsabilitàper il reato di cui al capo 18), in quanto la vicenda dell’incontro nel localesotterraneo della tabaccheria, evocata dalla difesa, riguarda il diverso reato di cuial capo 3).Il rilievo inerente all’aggravante di cui al n. 3 è identico a quello propostocon riferimento alla medesima aggravante contestata per il capo n. 3dell’imputazione ed è inammissibile per le stesse ragioni indicate al superiorepar.

17.4.17.10. Il decimo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo 20) (estorsione in danno di Bettoni).Si lamenta che la sentenza impugnata abbia respinto l'argomento propostoin appello, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato soltanto a fungere da autistaper lo zio [OSCURATO:PERSONA], attribuendo, comunque, all’imputato un ruolorafforzativo dell’intento criminoso dello zio senza indicare quali siano state lecondotte attive da lui concretamente realizzate.Il motivo è inammissibile, sia perché si risolve in una richiesta dirivalutazione delle evidenze probatorie, sia perché manifestamente infondato.Diversamente da quanto sostiene la difesa, infatti, risultano indicate nellesentenze di merito le condotte attive concretamente realizzate da [OSCURATO:PERSONA], cheemergono dalle due conversazioni intercettate – riportate nella sentenza diappello – del 18 marzo 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e Napoli (dove il primo fornisce consigli)e del 7 maggio 2015 (in cui il Napoli chiede espressamente a [OSCURATO:PERSONA] di dargli unsostegno, e questi ipotizza l’intervento a loro favore di [OSCURATO:PERSONA] usando ilplurale: “ci appoggiamo a [OSCURATO:PERSONA], al limite gli pago il viaggio”) e dagli elementidi prova riportati alle pagg. 816 e ss. della pronuncia di primo grado, da cuiemerge che il ricorrente accompagnò Napoli da Bettoni in occasioni in cui il primointendeva farsi consegnare denaro, e che assistette Napoli anche quandoVoltolini, che era il creditore originario di Bettoni, una volta saputo che Napoli erariuscito a recuperare tutti i soldi, ne aveva preteso una parte per sé.Coerente con le descritte evidenze è, quindi, l’approdo conclusivo cui èpervenuta la Corte di Venezia nell’affermare che [OSCURATO:PERSONA] non si limitò al soloruolo di autista prospettato dalla difesa, ma ebbe a fornire un apportoconcorsuale in termini di rafforzamento del proposito criminoso dei correi.17.11.

Con l’undicesimo motivo si denuncia violazione di legge conriferimento all’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata al capo 20).La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il relativo motivo digravame, perché esso non si è confrontato con le argomentazioni svolte dalprimo giudice alle pagine 839-842 a sostegno sia all'utilizzo del metodo che dellaravvisata finalità di agevolazione.Orbene, a fronte di una sentenza d'appello che dichiara inammissibile unmotivo per mancanza di specificità, il motivo di ricorso per cassazione è tenutoad aggredire tale declaratoria, e, quindi, ad argomentare sul perché il motivo diappello fosse, viceversa, ammissibile mediante il confronto tra il motivo digravame e la motivazione della sentenza di primo grado.In realtà, il motivo in esame non effettua questo tipo di operazione, ma sil imita ad affermare in modo assertivo che i l motivo proposto erasufficientemente specifico e che nessun elemento emerso nel corso del giudizioconsentiva di sostenere che il comportamento del ricorrente fosse connotato dametodo mafioso o da finalità agevolative.Il motivo, pertanto, censura, in realtà, la decisione di primo grado, dal checonsegue che debba essere, a sua volta, dichiarato inammissibile peraspecificità.17.12.

Con il dodicesimo motivo si eccepisce violazione di legge conriferimento alla condanna per il capo 34) (artt. 56, 110, 12 e 14 l. n. 497 del1974, con riferimento al tentativo di acquisto di tre pistole semiautomatiche).Il difensore assume che la Corte territoriale avrebbe anticipato la soglia dipunibilità della condotta, poiché, con riguardo al preteso tentativo, ascritto alVersace, di acquistare tre pistole semiautomatiche marca Makarov, calibro 9 x18, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe ravvisabile cheuna mera intenzione; ad avviso della difesa, la sentenza avrebbe estesoindebitamente la disciplina del tentativo alla fattispecie di pericolo della raccoltadi armi di cui all'art. 270-bis.1. cod. pen. in contrasto con il principio dioffensività.Il motivo è, in punto di diritto, manifestamente infondato.Sotto tale profilo, invero, la decisione impugnata è conforme allagiurisprudenza di legittimità, cui il [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità, secondo laquale “in tema di reati concernenti le armi, l'instaurazione di una trattativadiretta ad acquistare, senza licenza dell'autorità, armi da guerra o tipo guerra oparti di esse, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici oaltri congegni micidiali integra il delitto di tentata raccolta di armi, di cui agli artt.56 cod. pen. e 9 legge 14 ottobre 1974, n. 497, a condizione che la condotta siaconnotata da concreta idoneità a procurare tali beni e risulti commessa con attinon equivoci” (Sez. 3, n. 9994 del 03/02/2022, Annunziata, Rv. 282924 - 01).In fatto, la valutazione di concretezza del pericolo è stata formulata dallasentenza impugnata sulla base del contenuto della conversazione intercettata del17 febbraio 2015, da cui si è desunto, con argomentare non illogico, che latrattativa per l’acquisto era concreta ed aveva ad oggetto armi effettivamentericadenti nella disponibilità di chi le voleva vendere.Tali affermazioni sono attaccate dal ricorso con osservazioni non conferenti(come quella per cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai ottenuto la disponibilità dell’arma,irrilevante rispetto a un’ipotesi tentata) o meramente assertive (ovvero, chesarebbe stata sanzionata una mera intenzione priva di concretezza).17.13.

Con il tredicesimo motivo si censura la ritenuta aggravante di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata al capo 34), essendo la motivazione sulpunto mancante della indicazione degli elementi specifici da cui poter desumereche la condotta ascritta al ricorrente fosse finalizzata all'agevolazione delsodalizio.Occorre premettere che la prova di un fatto non deve necessariamenteessere di tipo storico, ma può derivare anche da prova logica, ovvero da quella“raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotatoda una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superarel'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità”(Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271228 - 01) che “non costituisce unostrumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica” (ibidem).Nel caso in esame, entrambe le sentenze di merito hanno ricavato, senzafratture logiche, la prova della finalità di agevolazione dalle complessive evidenzeprobatorie sottoposte al loro giudizio, più volte richiamate, nella lorointerdipendente correlazione.

In particolare: a) la pacifica detenzione di armi daparte di alcuni degli associati; b) il trasferimento di armi tra i sodali o trasoggetti a loro vicini; c) la messa a conoscenza degli associati della detenzioneprospettazione da parte di associati della possibilità di utilizzare armi da sparo inalcune delle vicende estorsive; e) l’utilità della disponibilità di armi peraumentare l’efficienza dell’associazione nel perseguimento degli scopi sociali direcupero di crediti in forma violenta.A fronte di tale coerente incedere argomentativo, il ricorso oppone rilievimeramente rivalutativi e confutativi.17.14.

Il quattordicesimo motivo attiene alla condanna per il capo 49)(detenzione e trasporto di armi da sparo).La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare la naturaesclusivamente narrativa delle conversazioni intercettate, insuscettibili di essereapprezzate a fondamento di un giudizio di responsabilità in assenza di riscontrioggettivi.Nella prospettazione difensiva, in sostanza, le conversazioni intercettate nondescriverebbero azioni in corso, ma riferirebbero fatti pregressi nonnecessariamente vissuti in prima persona dall’interlocutore.Il motivo va disatteso.Giova rammentare che “le dichiarazioni, captate nel corso di attività diintercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusadella commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovandoapplicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., giacché l'ammissione dicircostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di unaconversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazionida lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e le registrazionie i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "derelato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica oscritta delle dichiarazioni stesse, delle quali rendono in modo immediato e senzafraintendimenti il contenuto. (Sez. 2, n. 37794 del 12/06/2019, Venia, Rv.277707 – 01; conforme Sez. 6, n. 16165 del 19/02/2013, Galati, Rv. 256008 –01).All’enunciato principio si è conformata la Corte di Venezia nell’apprezzare ladetenzione attuale di una delle armi da parte di [OSCURATO:PERSONA] dal tenoreesplicito della frase “quella mia, quella che ho io?” e nel risalire alla pregressadetenzione da parte dell’imputato di altre due pistole dalla conversazione n. 2453in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce all'interlocutore di aver ceduto due pistole alfratello.Manifestamente infondato, oltre che travisante, è, pertanto, il motivo diricorso.17.15.

Inammissibile è anche il quindicesimo motivo, inerente allacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata al capo 49).Il motivo di gravame si limitava a contestare l’aggravante soltanto comeconseguenza dell'insussistenza del reato cui essa accedeva, e non con argomentiautonomi; si trattava, pertanto, di un motivo di appello che, a monte, era daconsiderarsi inammissibile, dal che consegue l’inammissibilità del corrispondentemotivo di ricorso per cassazione (v., sul punto, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019,Bercigli, Rv. 277281)17.16.

Con il sedicesimo motivo si contesta la mancata concessione dellesufficiente, a giustificare il diniego, l’esclusivo richiamo alla gravità del fatto.Il motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.Esso, infatti, non tiene conto delle motivazioni integrate dei giudici di merito,che, nel l ’esercizio non arbitrario del la loro discrezionalità, hannoconvenientemente ritenuto ostativi al riconoscimento delle invocate attenuantil'esistenza di precedenti penali non estinti (diversamente da quanto sostenuto inricorso), nonché la gravità delle condotte, l'inserimento dell’imputato all'internodell'organizzazione, i profitti criminali molto consistenti ottenuti, valutabilinell’ambito delle decine di migliaia di euro (tenuto conto anche di fatti che poinon erano stati perseguiti per mancanza della condizione di procedibilità).17.17.

Con il diciassettesimo motivo si deduce violazione di legge conriferimento alla pena base inflitta e all'aumento per continuazione con i reatisatellite.Viene, innanzitutto, contestato un errore nel calcolo, atteso che, quale reatopiù grave, la sentenza ha individuato quello di cui al capo 3) in luogo del reatoassociativo sub capo 1), per poi dolersi dell’eccessività dell'aumento di penaapplicato per la continuazione.Quanto al preteso errore addebitato ai giudici di merito nella individuazionedel reato più grave, la censura si rivela manifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA], alla data in cui è stato commesso il fatto, il reato di cui al capo 1)(anche considerata l’aggravante dell’associazione armata) era punito, per il meropartecipe, quale [OSCURATO:PERSONA], con “la pena della reclusione da dodici a venti anni”; ilreato di cui al capo 3) (considerata la prima delle due aggravanti ad effettospeciale del secondo comma, e pur senza considerare, per l’applicazione dellanorma dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., la seconda di tali aggravanti) erapunito con la pena “della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro5.000 a euro 15.000”, cui, però, deve essere aggiunta quella di cui all’ulterioreaggravante prevista dall’art. 416-bis.1. cod. pen., che è sottratta all’applicazionedell’art. 63, quarto comma, cod. pen. (v.

Sez. 2, n. 9526 del 17/12/2021, dep.2022, Biancoviso, Rv. 282791 – 01: nell'ipotesi di concorso tra più circostanzeaggravanti ad effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen.deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento, in quanto, ai fini del calcolodegli aumenti di pena irrogabili, ad essa non si applica la regola generaleprevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonoma disciplinaderogatoria di cui al citato art. 416-bis.1. cod. pen., ove è previsto l'inasprimentodella sanzione da un terzo alla metà; fattispecie in cui la Corte ha ritenutocorretta la decisione con la quale, una volta effettuato l'aumento di pena previstodall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., era stato applicato l'aumento perl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.), e che resta, pertanto,un’aggravante ad effetto speciale, in quanto tale valutabile nel giudizio per laindividuazione della violazione più grave di cui all’art. 81 cod. pen. (secondol’orientamento seguito da Sez.

U, n. 4901 del 27/03/1992, P.M. e Cardarilli, Rv.191128 - 01, in poi).Per quanto riguarda la contestazione sugli aumenti per continuazione, ladeduzione è inammissibile per genericità, perché si limita ad affermare chel'aumento è eccessivo aggiungendo considerazioni generali sull’istituto dellacontinuazione prive di qualsiasi riferimento al caso concreto.17.18.

Il diciottesimo motivo contiene critiche con riferimentoall'individuazione della pena base, che avrebbe dovuto essere contenuta nellimite edittale.Il motivo è infondato in diritto, essendosi i giudici territoriali regolati inconformità all’orientamento, espresso dalle Sezioni Unite, in forza del quale “intema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nellaspecie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazionedel concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più gravenon può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quellaprevista per uno dei reati satellite” (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. inproc.

Ciabotti e altro, Rv. 255348 - 01).In coerenza con tale principio, la Corte di merito ha determinato la penabase del reato più grave sub 3) (estorsione pluriaggravata) in misura coincidentecon il minimo edittale del reato-satellite associativo di cui al capo 1) (dodici annidi reclusione).17.19.

Con il diciannovesimo motivo si contesta la confisca del beneimmobile sequestrato all'imputato, sito in Isola della Scala, oggetto del reato subcapo 14).Assume la difesa che le affermazioni della sentenza secondo cui Versaceavrebbe riacquistato il bene a prezzo vile sfruttando un ribasso d'astaprogressivamente ottenuto non dimostrerebbero l'illecita provenienza del bene,né l'utilizzo dei proventi delittuosi per il suo acquisto, né la sussistenza di unnesso di causa fra attività criminosa e acquisizione del bene; il ribasso d'astasarebbe il frutto di dinamiche di mercato e la costituzione della società ad hocche aveva riacquistato il terreno non sarebbe accompagnata da elementi che nedimostrassero l'intento fraudolento.La sentenza di primo grado ha affermato a pag. 2826 che doveva esseredisposta la confisca del bene perché esso era il profitto del reato di cui al citatocapo di imputazione; secondo la sentenza, il profitto, infatti, è il lucro, ovvero ilvantaggio economico che si recava per effetto della commissione del reato e, conriferimento ad esso, si applica la norma dell’art. 240, primo comma, n. 1 cod.pen. sulla confisca facoltativa, che deve essere disposta ove sia dimostrato che ilbene ove lasciato nella disponibilità del condannato potrebbe costituire unincentivo a commettere ulteriori atti; nel caso in esame, è risultato pacificamenteprovato che la finalità ultima di [OSCURATO:PERSONA] era di rientrare nella pienadisponibilità dell'immobile; ne consegue che non disporre la confiscasignificherebbe perpetuare di fatto gli effetti dell’azione criminosa consentendoall'imputato di mantenere l'utilità patrimoniale conseguita; secondo i giudici diprimo grado, è quindi fondamentale privare l'imputato dell'utilità patrimonialederivata dalla commissione del reato, onde evitare che, al di là della pena inflitta,lo stesso possa ottenere dal delitto un saldo patrimoniale attivo.La sentenza di secondo grado ha aggiunto, a pag. 286, che, per confutare ilmotivo di appello, basta richiamarsi alle argomentazioni svolte in relazione allostesso capo 14), in particolare, con riferimento all’enorme ribasso d'astaprogressivamente ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] mediante le condotte di allontanamentoviolento degli offerenti che gli ha consentito di riacquistare l'immobile a prezzovile.Il motivo è inammissibile, perché non presentato in appello.Ed invero, va rilevato che il corrispondente motivo di appello, ilventiduesimo, si limitava ad affermare che, attesi i principi dettati dalla sentenzadella Corte costituzionale n. 33 del 2018, l’ablazione in danno del signorGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari sarebbe stata sproporzionata eirragionevole, perché il bene era stato regolarmente acquistato senza chesussistesse il requisito della manifesta sproporzione.Il motivo di gravame doveva, quindi, reputarsi inammissibile perchéconteneva argomenti pertinenti ad una confisca ex art. 240-bis cod. pen. (la“manifesta sproporzione”, il riferimento alla sentenza n. 33 del 3018, che ha“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-sexies,comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all’art. 3della Costituzione, dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanzaindicata in epigrafe”), mentre, nel caso in esame, la confisca era stata dispostaex art. 240, primo comma, n. 1, cod. pen. quale profitto del reato.Conseguentemente, deve ritenersi inammissibile anche il corrispondentemotivo di ricorso per cassazione, anche perché l’argomento proposto in appello èstato abbandonato e al suo posto sono state introdotte deduzioni sullaprovenienza lecita del bene, sull’utilizzo dei proventi delittuosi per l’acquisto,sulla sussistenza di un nesso di causa fra attività criminosa e acquisizione delbene, che, al di là della non pertinenza al caso in esame, non erano statipreviamente sottoposti al giudice del merito.17.20.

In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi, nelcomplesso, infondato, dal che consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.18.

Ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro di Verona18.1.

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimentoall'esclusione della legittimazione della parte civile a costituirsi nei confronti diMario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] decisa dal giudice di secondo grado.La sentenza impugnata ha accolto, infatti, un motivo proposto sia da DiegoVersace che da [OSCURATO:PERSONA], e ha ritenuto che la doppia liquidazione del dannodecisa in primo grado a favore della organizzazione sindacale [OSCURATO:PERSONA] (che eracostituita sia come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che come [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro di Verona)fosse illegittima perché comportava la duplicazione del danno medesimo.Il ricorso contesta come errata l’esclusiva legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],con esclusione della Camera del lavoro di Verona, perché dalla sentenzaimpugnata emerge che il territorio veronese è lo scenario nell'ambito del quale lacosca si è formata; il radicamento e l'operatività dell’organizzazione nel soloterritorio veronese legittimava, quindi, la costituzione della Camera del lavoro diVerona, che sarebbe concorrente, e non alternativa, rispetto a quella della CGILVeneto.Il motivo è inammissibile.La decisione della sentenza impugnata è coerente con la giurisprudenza dilegittimità che ha ritenuto “ammissibile la costituzione di parte civile dell'ente dicoordinamento di associazioni territoriali, già costituite in giudizio in relazione aldanno subito dalla condotta illecita dell'imputato, qualora il suddetto ente adducaa fondamento della propria legittimazione la compromissione di un propriospecifico interesse e di una propria finalità statutaria rispetto a quellidell'articolazione territoriale” (Sez. 6, n. 38921 del 01/06/2017, Helg, Rv.271107 - 01), di cui ha fatto applicazione nel caso in esame con riferimento alrapporto tra la costituzione in giudizio di due articolazioni territoriali dellamedesima associazione non riconosciuta.A fronte di una sentenza impugnata che ha ritenuto che non sia stata fornitadalle parti civili la prova della compromissione, da parte dell’attività criminosa, diun proprio specifico interesse diverso da quello dell’altra articolazione territoriale,il ricorso avrebbe dovuto dedurre che era portatrice di un interesse, diverso daquello dell’altra articolazione, che era stato compromesso dal reato, ed avrebbedovuto specificare quale fosse questo interesse ulteriore che avrebbe giustificatola legittimazione concorrente, e non alternativa.Il ricorso, invece, sostiene in modo assertivo la tesi della legittimazioneconcorrente, e si limita ad affermare che l’episodio criminoso è rimasto confinatoin provincia di Verona, senza indicare in cosa consistesse l’interesse ulteriore cheavrebbe legittimato la costituzione concorrente di una seconda articolazioneterritoriale.Sotto questo profilo, pertanto, il motivo si rivela inammissibile per mancanzadi specificità perché non si confronta con il percorso logico della decisione.18.2.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con cui sidenunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allastatuizione di revoca della provvisionale, atteso che, in base al consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, “non è impugnabile con ricorsoper cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa allaconcessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione dinatura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, persua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travoltadall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento” (Sez. 2, n. 44859 del17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv.263486; Sez. 2 n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 6 n.50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261536).18.3.

Dalla inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro diVerona scaturisce, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.19.

Statuizioni civiliNel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civili RegioneVeneto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Camera del lavoro di Verona.In ossequio al principio della soccombenza, gli imputati indicati in dispositivoper ciascuna di tali parti civili devono, pertanto, essere condannati ex art. 541,comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delle stesse.Le spese sono quantificate nella misura indicata in dispositivo, tenendoconto delle rispettive note spese che sono state depositate.Per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la soccombenza non èesclusa dall’annullamento parziale della condanna, con riferimento ad uno deireati di cui ciascuno di loro era stato ritenuto responsabile, perché sia il fatto dicui al capo 12) che quello di cui al capo 22) (nessuno dei due aggravato ai sensidell’art. 416-bis.1. cod. pen.) avevano generato un danno soltanto nei confrontidelle rispettive persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non nei confronti di interessicollettivi; tali reati erano, quindi, da ritenere, estranei al rapporto processuale traessi e le parti civili costituite.Con riferimento alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro di Verona,l’obbligo di pagamento delle spese di lite deve essere disposto soltanto in favoredegli imputati indicati in dispositivo, in conformità alla richiesta dalla stessapresentata nelle conclusioni in cui si legge che si chiede la condanna di “BeltrameEnzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” (nota deldifensore datata 13 marzo 2026).Esclusi da tale elenco, per difetto di soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] e MarioGerace – per cui questa sentenza ha confermato l’esclusione della possibilità didoppia costituzione di parte civile decisa in secondo grado – la statuizione sullespese non può essere estesa ad altri imputati in mancanza di richiesta, inosservanza dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene chenel giudizio di merito, in tema di spese processuali, la parte civile ha diritto adottenerne la liquidazione soltanto qualora abbia formulato domanda di condannadella controparte alla rifusione (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv.283379; Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957; Sez.3, n. 31865 del 17/03/2016, P.C. in proc.

Vacca, Rv. 267666), orientamento cheil collegio ritiene applicabile anche al giudizio di legittimità per effetto dellaprevisione dell’art. 168 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui “nei giudizi diimpugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazionerelative al giudizio di primo grado”.

P.Q.MAnnulla senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata equella emessa dal Tribunale di Verona in data 16 giugno 2023 e dispone latrasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diPalmi.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria, che ridetermina in euro 125.000,00 di multa.Rigetta nel resto il ricorso dell'imputato.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alcapo 22), da riqualificarsi come tentata estorsione aggravata, con rinvio pernuovo giudizio su detto capo e al conseguente trattamento sanzionatorio ad altrasezione della Corte di appello di Venezia.

Rigetta nel resto il ricorsodell'imputato.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui al capo 12) perché il fatto non sussiste eridetermina la pena in anni ventuno e mesi sette di reclusione.

Rigetta nel restoil ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SgròGiovanni che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali.Dichiara inammissibile il ricorso della C.g.i.l. - camera del lavoro di Verona checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Condanna gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CoricaRocco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileC.g.i.l. [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.Condanna gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CoricaRocco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile C.g.i.l.

Camera del lavoro di Verona che liquida in complessivi euro6.480,00, oltre accessori di legge.Condanna gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CoricaRocco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileRegione [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori dilegge.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a BUSSOLENGO il 11/04/19663)[OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04d3biw) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/19784)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/19865)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/19716)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/19477)D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/19648)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/19579)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/198010) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/198211) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/11/196612) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/198813) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 10/11/197314) [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 0100w7n) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/197815) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 01/03/197216) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/196417) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/195418) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/195719) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/196020) e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] - Camera del lavoro di Verona (nel procedimento acarico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA] nato aGIOIA [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA])avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nei seguentitermini: per [OSCURATO:PERSONA], rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], rigetto delricorso; per [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di inammissibilità del ricorso; per DiegoVersace, rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], rigetto del ricorso; perBeltrame, rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], rigettodel ricorso; per D’[OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di inammissibilità del ricorso; perricorso; per [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di inammissibilità del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA],rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione diinammissibilità del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di inammissibilità del ricorso; perCamera del lavoro di Verona, dichiarazione di inammissibilità del ricorso; perPetushi, rideterminare la pena inflitta all’imputato nella misura di anni 15 direclusione ed euro 125.000 di multa, rigetto del ricorso nel resto.Uditi, per le parti civili:- il difensore della Regione [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;- il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sostituito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso degli imputati;- il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro di Verona, avv. [OSCURATO:PERSONA]Palumbo, che ha concluso per l’accoglimento del proprio ricorso e la confermaper il resto della sentenza impugnata.Uditi, per gli imputati:- i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno insistito per l’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;- i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],sostituiti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l’accoglimento delricorso;- i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoinsistito per l’accoglimento del ricorso;- i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito perl’accoglimento dei ricorsi;- il difensore dell’imputato D’[OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituito dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;- i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno insistito per l’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;- i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] VianelloAccorretti, che hanno insistito per l’accoglimento del proprio ricorso, ed hannochiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro diVerona;- il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 22 novembre 2024 la Corte di appello di Venezia, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 16 giugno 2023,rideterminando le pene inflitte in primo grado anche per effetto di parzialiproscioglimenti, ha condannato:[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 21 anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione per ireati di cui ai capi nn. 1), 3), 12), 13), 14), 16), 21);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8 anni e 9 mesi di reclusione e 7.000 euro dimulta per il reato di cui al capo n. 18);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 7 anni e 9 mesi di reclusione e 9.000 euro dimulta per il reato di cui al capo n. 3);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 17 anni ed 1 mese di reclusione e 16.400 eurodi multa per i reati di cui ai capi nn. 44), 49, 50), 51), 54);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 anni di reclusione e 4.000 euro di multa per ilreato di cui al capo n. 44);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 1.000 euro dimulta per il reato di cui al capo n. 16);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 16 anni e 9 mesi di reclusione per i reati di cuiai capi nn. 1) e 16);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 14 anni e 7 mesi di reclusione e 7.400 euro dimulta per i reati di cui ai capi nn. 1), 3), 16), 44);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione e 5.000 euro dimulta per il reato di cui al capo n. 21;[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione e 9.000 euro dimulta per i reati di cui ai capi nn. 21), 102), 104), 105);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 14 anni e 15 giorni di reclusione e 7.550 euro dimulta per i reati di cui ai capi nn. 1), 22), 24), 44), 49);di multa per i reati di cui ai capi nn. 44) e 54);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di 15 anni e 7 mesi di reclusione e 10.500 eurodi multa per i reati di cui ai capi nn. 1), 3), 14), 18), 20), 34), 49).La sentenza di appello ha, inoltre, accolto la proposta di concordatoformulata dal Procuratore generale e dalla difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],condannandolo alla pena di 4 anni di reclusione per il reato di cui al capo n. 75)(considerata la continuazione esterna con altra sentenza di condanna).La sentenza di appello ha confermato, per il resto, la condanna pronunciatain primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 15 anni di reclusione peril reato di cui al capo n. 63) (in continuazione con quello di cui al capo n. 71,giudicato separatamente), di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla pena di 14 anni direclusione e 60.000 euro di multa per i reati di cui ai capi nn. 71) e 77), diMatjaz [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 anni di reclusione e 40.000 euro di multa per i reatidi cui ai capi nn. 60) e 61), di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 13 anni di reclusioneper il reato di cui al capo n. 71, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 23 anni direclusione per i reati di cui ai capi nn. 59), 62), 63), 65), 71).La sentenza di appello, infine, accogliendo un motivo di appello propostodalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la spettanzadel risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavorodi Verona.2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati ela parte civile C.G.I.L. – Camera del lavoro di Verona, per il tramite dei rispettividifensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamentenecessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.1.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 1 (reato di cui all’art. 416-bis cod.pen.). La sentenza d'appello non avrebbe offerto alcuna motivazione sullasussistenza di un rapporto funzionale concreto ed effettivo tra il gruppo degliaffiliati che vivono in provincia di Verona e quella che viene ritenuta essere lacosca calabrese di riferimento; non si sarebbe posta il problema dell'autonomacapacità intimidatrice nel territorio veneto che avrebbero sprigionato gli affiliati;avrebbe trascurato l'assenza di coesione interna tra i supposti affiliati el'esistenza di rapporti caratterizzati da forte competizione e reciproca diffidenza.D’altro canto, l’incertezza interpretativa circa le caratteristiche che devono averele cosiddette mafie delocalizzate avrebbe imposto, eventualmente, la rimessionedella questione alle Sezioni Unite per verificare se sia sufficiente il merocollegamento funzionale con un'associazione mafiosa storica per configurareun'articolazione locale della stessa oppure occorra sempre la prova in concreto diuna capacità intimidatrice autonoma degli affiliati nel territorio di nuovaespansione.2.1.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allaritenuta sussistenza della prova della partecipazione all'associazione di cui all’art.416-bis (capo n. 1) con il ruolo di esponente apicale, in quanto la sentenzaimpugnata, nell’attribuire al ricorrente il ruolo di capobastone, avrebbe dovutospiegare attraverso quali comportamenti il ricorrente avrebbe inteso imporsisugli associati.Obietta la difesa che, nella specie, sarebbe mancato il rispettoincondizionato che viene normalmente riconosciuto agli esponenti di vertice diuna associazione criminale, essendo, al contrario, documentato che amici eparenti erano soliti usare nei suoi confronti espressioni di scherno e dileggio;inoltre, il ruolo apicale sarebbe stato ricavato da elementi non significativi e dallafunzione di rilievo svolta nella vicenda [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 44 qualemediatore tra gruppi criminali contrapposti, ciò, peraltro, in contraddizione con laparte della sentenza (pag. 137) in cui è stato ritenuto che per risolvere talecontroversia era stato necessario l'intervento di [OSCURATO:PERSONA].2.1.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 3 (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La sentenza impugnata non avrebbe individuato alcuna condotta violenta ominacciosa posta in essere dal ricorrente. Al contrario, avrebbe ammesso che ilricorrente, ad un certo punto, disse alla vittima di non pagare più, mentre lastessa vittima avrebbe dichiarato di non aver mai ricevuto richieste dirette didenaro da parte dell’Abanese e di non avergli mai consegnato denaro. Nonrisultava, inoltre, conseguito alcun vantaggio patrimoniale dall’imputato, che, suimpulso di [OSCURATO:PERSONA], agì solo quale mediatore per motivi di solidarietà umana neiconfronti della vittima. [OSCURATO:PERSONA], dalle intercettazioni emergeva che gli autori delleestorsioni, Napoli e [OSCURATO:PERSONA], avevano interesse a tener fuori dalla questione ilricorrente e chiesero espressamente a [OSCURATO:PERSONA] di evitare di renderlo edotto delfatto al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], risultava contraddittoria la sentenza anche nella partein cui riteneva che il cosiddetto “affare del rame” fosse in realtà un merostratagemma per ammantare di liceità la dazione di denaro extra chiesta allavittima.2.1.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per l'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.per il reato di estorsione di cui al capo n. 3.La sentenza impugnata non avrebbe spiegato se il ricorrente fosseintervenuto nella vicenda a tutela di suoi interessi personali oppure a difesa diinteressi dell'associazione; per sostenere l'esistenza della aggravante nonbastava, infatti, affermare che il ricorrente fosse un elemento di spiccodell'associazione perché lo stesso avrebbe potuto agire nel proprio interesseeconomico esclusivo.2.1.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per i reati di cui ai capi nn. 12 e 13 (estorsioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già autisti della ditta Albatrans del figlio del ricorrente), inquanto le conversazioni intercettate non dimostravano la sussistenza di condotteestorsive ma documentavano, al più, espressioni proferite in seguito a scatti dirabbia; in senso contrario alla sussistenza di un'estorsione deponeva, del resto, ilfatto che il ricorrente e la vittima continuarono ad incontrarsi amichevolmenteanche dopo la transazione; il presunto credito di lavoro vantato da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della ditta del figlio del ricorrente era, peraltro, privo di accertamento,non essendo né liquido, né certo, né esigibile, e, mancando un parametropatrimoniale, non si poteva dire che l'accordo transattivo che egli avevaaccettato, a seguito del quale gli erano stati corrisposti 7.000 euro, avessecomportato per lui una perdita patrimoniale.Riguardo alla vicenda in danno di [OSCURATO:PERSONA], si eccepisce che sia statoignorato i l contenuto delle intercettazioni che dimostravano comel'atteggiamento del ricorrente si inscriveva all'interno di una serie reciproca direcriminazioni relative ai rapporti lavorativi. Era stato, invero, [OSCURATO:PERSONA] aminacciare [OSCURATO:PERSONA] “di fare come ha fatto [OSCURATO:PERSONA]”, per cui l'istintiva risposta delricorrente “ed io ti taglio le gambe anche a te” solo apparentemente potevaessere ritenuta minacciosa perché era stata seguita non da altre espressioniminatorie ma solo dalla frase “e vai a fanculo, vai”, indice che si trattava di unmero scatto d'ira; anche in questo caso mancava, comunque, un accertamentosul presunto credito vantato dall'autista che non era né liquido né certo néesigibile. Inoltre, la sentenza impugnata presentava un vizio di motivazioneincoerente anche con riferimento alla ritenuta esistenza dell’aggravante di cuiall’art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., decisione incoerente rispetto alladecisione della stessa Corte d'appello che aveva escluso, in relazione a talevicenda, l'aggravante dell'art. 416-bis.1. cod. pen., atteso che la aggravante deln. 3 dell’art. 628 cod. pen. presupponeva la dimostrazione che l'appartenenzaall'associazione mafiosa avesse concretamente influito sulla realizzazione delreato e nella sentenza di merito era mancato qualsivoglia accenno alla verifica ditale qualifica soggettiva. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata sarebbe incorsa in unaerrata qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto, al più, esserederubricato in quello di cui all'art. 393 cod. pen., emergendo chiaramente dalleconversazioni intercettate che la vicenda si inseriva in una trattativastragiudiziale in cui anche la ditta del figlio del ricorrente aveva rivendicazioni neiconfronti dei due ex autisti.2.1.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 14 (art. 353 cod. pen.).La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il concorso dell'imputato nellacondotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] di allontanamento degli offerenti cheavrebbero potuto partecipare all'asta per aggiudicarsi il fondo, in particolareminacciando [OSCURATO:PERSONA] (nelle conversazioni intercettate definita “lacolombiana”), per impedirle di partecipare all'asta.Si rimprovera alla Corte di merito di aver desunto la responsabilitàdell'imputato da due conversazioni da lui intrattenute con [OSCURATO:PERSONA], che,tuttavia, presentavano un contenuto evanescente ed erano posteriori allavicenda, il che rendeva impossibile accertare se il ricorrente avesse avuto unaeffettiva partecipazione nella turbativa d'asta, non essendo esclusa una naturameramente millantatoria del suo racconto al [OSCURATO:PERSONA], né potendosi escludere chela mancata partecipazione della “colombiana” alla gara fosse dovuta allacondotta già posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenutoche l'essersi recato il ricorrente sul posto in occasione di un sopralluogo delcustode giudiziario costituisse un apprezzabile rafforzamento dell'altrui propositocriminoso con argomentazione inaccettabile, perché, in questo modo, la Corted'appello deduceva una partecipazione dell’imputato da elementi meramentecongetturali e in contraddizione con il contenuto dell'intercettazione da cuirisultava che l’[OSCURATO:PERSONA] si tenne in disparte in occasione di quel sopralluogo.[OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha omesso di valutare le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] eVersace che dimostravano come [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in totale autonomia.2.1.7. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per l'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. per il capo n. 14.L’aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta esistente con la solaasfittica argomentazione secondo cui nell’udienza dibattimentale il testimoneEriberto Ferrari aveva dichiarato di come [OSCURATO:PERSONA] ebbe a fargli visita qualche giornodopo il sopralluogo, recandosi presso il bar che il testimone gestiva, e gli disseche su quel terreno c'erano molti “casini” e che lui non avrebbe mai dato il liberopassaggio a nessuno specificando che quella casa era in uso a dei calabresicollegati alla criminalità organizzata che la utilizzavano per fare incontri dei qualinon poteva parlare. Tuttavia, i giudici del gravame avevano omesso diconsiderare che, in realtà, il testimone Ferrari aveva dichiarato di non aver maipercepito alcun collegamento mafioso, ribadendo che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva prospettatogenericamente che la casa era in uso a calabresi collegati alla criminalitàorganizzata, ma ha interpretato tale affermazioni come un tentativo didissuasione privo di contenuto intimidatorio; andava, inoltre, rilevato il contrastotra la decisione della sentenza impugnata e la sentenza irrevocabile emessa nelprocedimento separato a carico di [OSCURATO:PERSONA] in cui la aggravante era stataesclusa.2.1.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 16 (estorsione in danno di Mannino).La vicenda avrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie di cui all'art.640 cod. pen., atteso che la vittima non era stata coartata mediante violenza ominaccia, ma raggirata, perché il furto degli pneumatici di sua proprietà era statauna finzione, che nascondeva una appropriazione indebita, che era funzionale achiedergli poi il versamento di una somma per ottenere i beni proponendosicome recuperatori della merce di cui ci si era, in realtà, appropriati. Lacircostanza che non ci sia stata alcuna coartazione diretta della volontà, ma solouna determinazione spontanea al pagamento da parte di questi determinatadall'errore, deponeva nel senso che ci si trovasse in presenza di una truffa.2.1.9. Con il nono motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 21 (tentata estorsione in danno diSgrò).L'imputato non avrebbe proferito parola durante l'incontro con la vittima,non avrebbe mai aderito alla minaccia altrui, ed in ogni caso nelle intercettazionisuccessive era emersa chiaramente la sua volontà di dissociarsi da questavicenda in quanto lo stesso aveva dichiarato “di non volerne più sapere”,manifestando così il proprio dissenso rispetto alla modalità adottate dai correi.La sentenza impugnata aveva desunto la partecipazione all'estorsione anchedal ruolo organizzativo svolto dal ricorrente nella preparazione dell'incontro conla vittima, ma questa ricostruzione ometteva di considerare che l'organizzazionedell'incontro era finalizzata a confrontarsi con la vittima per ottenere ilpagamento di un credito di 380.000 euro che la stessa doveva a AlessandroRoman e non aveva la finalità di conseguire un profitto ingiusto. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto il fatto come una tentata estorsione, e non un esercizioarbitrario, nonostante l'esistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA], senza motivare suglielementi oggettivi della condotta rivelatori della particolare veemenza necessariaper far sussumere la vicenda nella fattispecie discorsiva.Inoltre, la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha ravvisatol'esistenza dell'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. in quanto dalleconversazioni intercettate non emergeva alcun elemento concreto chedimostrasse l'effettivo utilizzo del metodo mafioso da parte dell'imputato.2.1.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla misura della pena.La sentenza d'appello ha dichiarato inammissibile il relativo motivo digravame, sostenendo che esso non fosse specifico, ma la specificità è unconcetto di relazione e dipende dalla specificità della sentenza impugnata, cheaveva una motivazione solo apparentemente estesa in punto di pena, perché inrealtà usava con riferimento a ciascun reato espressioni intrinseche alla strutturastessa dei singoli reati contestati.2.1.11. Con l'undicesimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimentoalla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla modalità dideterminazione degli aumenti per i reati satellite ed all'aumento della metà dellapena disposto per la recidiva.Il giudice del merito avrebbe effettuato un esame parcellizzato delleimputazioni senza sviluppare una valutazione complessiva della pena comeprogetto unitario; la parziale assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art.416-bis cod. pen. per le condotte tenute fra il 1981 ed il 2011 avrebbe dovutocondurre la Corte d'appello a rideterminare il trattamento sanzionatorio inmaniera più consistentemente favorevole per l'imputato; con riferimento allarecidiva, la sentenza impugnata si è limitata ad aumentare la pena base delreato più grave della metà, ovvero il massimo previsto dall'art. 99, commasecondo, cod. pen. senza tuttavia motivare in ordine a tale decisione.2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 18 (una estorsione in danno di Negri).Il fatto avrebbe dovuto essere derubricato in esercizio arbitrario delleproprie ragioni, atteso che il ricorrente ottenne soltanto ciò che gli spettava e cheavrebbe potuto ottenere rivolgendosi all'autorità giudiziaria, ovvero la risoluzionedel contratto di locazione del capannone che aveva locato a Negri e di cuiquest'ultimo non pagava i canoni di locazione pari a 1.300 euro al mese; ciò cheha ottenuto, ovvero la risoluzione del contratto, rientrava nel suo diritto, stantela morosità del locatario.2.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per l'aggravante dell’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., dellaminaccia posta in essere da più persone riunite, posto che la norma chiede che laminaccia sia “commessa” da tali persone, mentre qui la minaccia era stataperpetrata soltanto dal ricorrente, essendo rimasti silenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che loaccompagnarono sul luogo.2.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per l'aggravante dell’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. in quanto,affinché potesse esistere l'aggravante in questione – riferibile non al ricorrente,mai condannato per partecipazione ad associazione mafiosa, ma al correoVersace – era necessario che egli fosse consapevole dell’appartenenza mafiosadel [OSCURATO:PERSONA], mentre dalla sentenza di condanna non emergeva nessun elementoin tal senso.2.2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento aldiniego delle attenuanti generiche e alla mancata rideterminazione in meliusdella pena base del delitto di estorsione, che sarebbero state giustificatedall'ottimo comportamento processuale tenuto dall'imputato, il quale aveva haammesso gli addebiti e si era anche scusato con Negri.2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Con un unico motivo deduce violazione di legge con riferimento alladeterminazione della pena.L’imputato era stato condannato per il reato di cui al capo n. 63, posto incontinuazione esterna con i fatti di cui al capo n. 71, che era stato giudicatoseparatamente; per calcolare la pena del reato continuato, il giudice del meritoaveva ritenuto più grave il reato di cui al capo n. 63, quando in realtà il più graveera il reato di cui al capo n. 71; dall’erronea determinazione della pena base eraconseguita anche l'erronea determinazione dell'aumento per il reato satellite,che, a quel punto, avrebbe potuto essere più contenuto rispetto a quelloapplicato in sentenza.2.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 3 (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La sentenza impugnata ha ravvisato l'esistenza di una estorsione in fattiche, almeno con riferimento al ricorrente, avrebbero dovuto essere consideratiintegrare un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che l’imputato eratitolare di un credito consistente (circa 50.000 euro) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aveva agito solo per recuperare tale credito; d’altro canto, non potevanoessere imputati a [OSCURATO:PERSONA] i comportamenti né di Napoli, che aveva presoiniziative ignote al ricorrente, né del cosiddetto secondo livello ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), intervenuto successivamente; né, a sostegno dellaqualificazione in termini di estorsione, poteva reputarsi dirimente la circostanzache [OSCURATO:PERSONA] avesse agito insinuandosi al passivo del fallimento del propriodebitore chiedendo di più di quanto avrebbe potuto pretendere: ciò sia perché lafondatezza dell'azione giudiziale non è un presupposto per la configurazione delreato di cui all'art. 393 cod. pen., sia perché la situazione di dissesto del debitoreera intervenuta solo successivamente ai momenti in cui erano avvenute lepretese giudicate estorsive, sia perché l'insinuazione al passivo, in realtà, erastata decisa dal fratello di [OSCURATO:PERSONA] ed avvenne comunque circa due anni doporispetto ai fatti.2.4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante di cui all’art. 628,comma terzo, n. 3, cod. pen.Si tratta di circostanza di tipo personale e riguarda non il ricorrente ma ilcorreo.Evidenzia la difesa che, in base ai principi generali, la circostanza puòcomunicarsi ai concorrenti soltanto quando la qualifica di appartenenteall'associazione mafiosa sia conosciuta o ignorata per colpa, ma, in realtà, non cisono elementi per ritenere che questo sia avvenuto. La sentenza impugnataosserva che, poiché [OSCURATO:PERSONA] era riuscito facilmente ad apprendere dellacaratura criminale di Napoli, altrettanto aveva fatto il [OSCURATO:PERSONA], il quale, proprioper tale ragione, lo aveva coinvolto. In realtà, obietta la difesa, [OSCURATO:PERSONA] nonera arrivato facilmente a conoscere la caratura criminale perché aveva svolto unacomplessa indagine, e, comunque, non era dato comprendere perché dallafacilità di conoscenza dell'[OSCURATO:PERSONA] doveva derivare anche la facilità diconoscenza da parte del ricorrente.2.4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per l'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.La Corte distrettuale ha ravvisato l'esistenza dell'aggravante con unamotivazione assai stringata, senza considerare che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, nel caso di minaccia silente può configurarsi, al più, l'aggravante deln. 3 del comma 3 dell’art. 628 cod. pen.; altrettanto non potrebbe dirsi circal'aggravante della ricorrenza del metodo mafioso, che richiede un'esternazionefunzionale alla commissione del delitto.Con motivi nuovi deduce ancora con riferimento all’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. riprendendo argomenti proposti nel terzo motivo di ricorso.2.5., 2.6., 2.7. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con il motivo A1.1. si deduce, con riferimento alla posizione di tutti e tre gliimputati, vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 44(una estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La Corte di merito avrebbe dovuto riqualificare il fatto contestato in quello dicui all'art. 393 cod. pen., atteso che la differenza tra i due reati non sta nellaintensità delle minacce, ma nella circostanza che il credito vantato sia o menogiudizialmente esigibile, e nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiestoaltro che di riavere indietro ciò che aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA], sicché si trattavadi un credito tutelabile giudizialmente; tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non era intercorso unrapporto di finanziamento con obbligo di restituzione, bensì un rapporto diassociazione in partecipazione che attribuiva all'associato una partecipazione agliutili conseguiti dall'associante.In sentenza si riconosce che [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente creditore di Tirottama si afferma, senza argomentare, che egli avesse chiesto di più di quantopattuito.Con il motivo A1.2. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimentoalla condanna per il capo n. 44.La sentenza di merito avrebbe escluso dal conteggio del dare/avere fraCorica e [OSCURATO:PERSONA] l’importo più significativo versato da [OSCURATO:PERSONA], in quanto la primaoperazione aveva visto la consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di 20.000 euro, afronte di questa prima dazione [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un bonifico sul contocorrente di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 37.500 euro prelevato poi in contantipresso lo sportello della banca di Innsbruck. La Corte di appello assumeva checon questo bonifico [OSCURATO:PERSONA] avesse esaurito il suo debito e che quindi le richiestedei mesi successivi sarebbero diventante ingiuste, mentre con il bonificoaustriaco non si era estinto il credito di [OSCURATO:PERSONA], perché in realtà a seguito dellamonetizzazione del bonifico era stata eseguita un'altra operazione, circostanzamai valutata dal Tribunale. Ad avviso della difesa, si deve considerare chel'investimento di 37.500 euro aveva comportato l'obbligo per [OSCURATO:PERSONA] di restituirea [OSCURATO:PERSONA] 40.000 euro, ovvero il capitale più la metà dell'IVA, e proprio perchéTirotta non aveva mai restituito questa somma erano iniziate le manovreculminate con gli atti di violenza e minaccia; tuttavia, le azioni di [OSCURATO:PERSONA] eranosoltanto finalizzate ad ottenere il rispetto degli impegni, non a profitti ingiusti.Con il motivo A1.3. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimentoalla condanna per il capo n. 44.La sentenza impugnata ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto di più diquanto aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] anche perché con la cessione del centroestetico di [OSCURATO:PERSONA], conseguenza di una sottoscrizione di una scrittura privatapredisposta da un avvocato legale di [OSCURATO:PERSONA], questi era già rientrato di unimporto superiore a quello dei 40.000 € portato dagli assegni azionati in giudizio.In realtà, evidenzia la difesa, nel corso del dibattimento non era mai statoeseguito un accertamento del valore del centro estetico per cui la sentenzapoggiava su una mera congettura; inoltre, questa promessa non era mai stataonorata, perché, dopo aver sottoscritto tale contratto, [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto aterzi il centro estetico. Si trattava, in definitiva, di un'operazione che avevalasciato completamente invariato il conteggio dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con il motivo A1.4. si deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla condanna per l'aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen.La condanna è stata motivata con i frequenti richiami operati da [OSCURATO:PERSONA] nelrelazionarsi con [OSCURATO:PERSONA] alla minacciosità, alla pericolosità ed alla caraturacriminale del proprio zio proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA], ovvero [OSCURATO:PERSONA]:quindi, l'aggravante del metodo starebbe semplicemente nel fatto che perriscuotere il credito l'imputato si sarebbe avvalso del contributo di un parente dicaratura criminale.Tuttavia, la difesa obietta che l’aggravante per sua natura deve esserecostituita da elementi di fatto ulteriori a quelli che integrano gli elementicostitutivi del reato, aggiungendo che [OSCURATO:PERSONA] non aveva riportato precedenticondanne per reati di mafia, ma soltanto per omicidio.Occorreva, poi, considerare che [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto con una propriaspiccata propensione criminale e che nella vicenda in esame si era fatto assistereda [OSCURATO:PERSONA], che era il capo del gruppo mafioso giudicato nello stessogiudizio: era difficile comprendere, pertanto, come la sentenza potesse affermareche [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato estorto con metodo mafioso allorquando, saputo cheCorica si sarebbe recato da lui con lo zio [OSCURATO:PERSONA], si presentò all'appuntamentofacendosi accompagnare proprio da un esponente di primo piano di unaconsorteria mafiosa.La Corte di appello non considerava, inoltre, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevaammesso di aver ricevuto la proposta da [OSCURATO:PERSONA] di eliminare il problemaCorica “togliendolo da mezzo” dietro al compenso di 10.000 euro, proposta chenon accettò e che escluderebbe del tutto la possibilità di qualificare la condottacome aggravata dal metodo mafioso, perché dimostrerebbe che la vittima nonaveva subito alcuna coartazione.Con il motivo A1.5. si deduce vizio di motivazione con riferimento alleaggravanti del n. 1 e del n. 3 dell’art. 628, comma terzo, cod. pen.Con riferimento all’aggravante del n. 1, mancava qualsiasi prova che vi fossestato un esercizio congiunto di atti di violenza o minaccia; quanto all'aggravantedel n. 3, si trattava di una aggravante soggettiva non riferita alla persona dinessuno dei tre imputati, ma a due ritenuti correi e l'estensione dell'aggravanteavrebbe potuto trovare giustificazione solo in caso di consapevolezza dellamafiosità di questi.Con il motivo A2.1. si deduce vizio di motivazione con riferimento alconcorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo n. 44.La sentenza ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito al figlio Antoninouna parte del denaro poi consegnato a [OSCURATO:PERSONA] nonostante che [OSCURATO:PERSONA] avesseaffermato, nel corso dell'esame in dibattimento, di non sapere se parte deldenaro provenisse da [OSCURATO:PERSONA], e nonostante le dichiarazioni di AntoninoCorica che affermava che il denaro impiegato per le operazioni era solo suo; èdel tutto indimostrato l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] con azioni violente ominacciose, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il padre di [OSCURATO:PERSONA] si era recato unpaio di volte a casa sua ma si era mostrato più tranquillo.Con il motivo A2.2. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimento alconcorso di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo n. 44, in quanto, stantel'estraneità del padre agli accordi tra il figlio e [OSCURATO:PERSONA], anche ammesso che ilpadre sia intervenuto nella contesa tra loro, per configurare l'estorsione anche asuo carico occorrerebbe dimostrare che egli fosse consapevole del fatto che ilfiglio perseguiva un profitto ingiusto.Con il motivo A2.3. si deduce violazione di legge sempre con riferimento alconcorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla condanna per l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. rinviandosi a quanto dedotto nel motivo A1.4.2.Con il motivo A2.4. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimento alconcorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla condanna per l’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. rinviandosi a quanto dedotto nel motivo A1.4.3.Con il motivo A2.5. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimento alconcorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle aggravanti del n. 1 dell’art. 628, commaterzo, cod. pen., non essendo mai emerso che [OSCURATO:PERSONA] abbia minacciatoTirotta alla presenza di altre persone.Con il motivo A3.1. si deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per il capo n. 44 ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata non avrebbe preso posizione sulle specifiche censureriportate in atto d'appello, secondo cui era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad escludereche in occasione dell'incontro avvenuto il 5 maggio 2014 con [OSCURATO:PERSONA] lo avesse minacciato e ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] il rapporto economico che c'era fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con il motivo A3.2. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimentoalla condanna per il capo n. 44 ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quantola sentenza avrebbe omesso di motivare sulla consapevolezza da parte diVersace di contribuire al perseguimento di un profitto ingiusto.Con il motivo A3.3. si deduce violazione di legge sempre con riferimento allacondanna per il capo n. 44 ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quantoall’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. rinviandosi a quanto dedotto nelmotivo A1.4.2.Con il motivo A3.4. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimentoalla condanna per il capo n. 44 ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quantol’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. rinviandosi a quanto dedotto nelmotivo A1.4.3.Con il motivo A3.5. si deduce vizio di motivazione sempre con riferimentoalla condanna per il capo n. 44 ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto alleaggravanti del n. 1 dell’art. 628, comma terzo, cod. pen., non essendo maiemerso che [OSCURATO:PERSONA] abbia minacciato [OSCURATO:PERSONA] alla presenza di altre persone.L’aggravante del n. 3 presentava natura soggettiva e non era riferibile anessuno dei tre imputati, ma a due ritenuti correi; l'estensione dell'aggravanteavrebbe potuto trovare giustificazione solo in caso di consapevolezza dellamafiosità di questi.Con il motivo B. si deduce vizio di motivazione con riferimento alla condannadi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo n. 54(estorsione in danno di Belfanti).La sentenza impugnata ha ritenuto provato l'episodio a causa di alcuneconversazioni intercettate, in cui [OSCURATO:PERSONA] racconta l'episodio al padreRocco [OSCURATO:PERSONA], poi a [OSCURATO:PERSONA], poi a [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di avere pestatoBelfanti per costringerlo a pagare 19.000 euro.Tuttavia, sentito in giudizio, Belfanti aveva negato qualsiasi minaccia.Aggiunge la difesa che [OSCURATO:PERSONA] non era stato mai presente nelleconversazioni nelle quali si richiamava anche una sua presunta condottaviolenta: trattandosi di un'intercettazione avente contenuto contra alios,l'apprezzamento probatorio da parte del giudice del merito avrebbe dovuto tenerconto anche dell'interesse dell'interlocutore a raccontare l’accadimento.Con il motivo C. si deduce vizio di motivazione con riferimento alla condannadi [OSCURATO:PERSONA] per i capi nn. 50 e 51 (usura ed estorsione in danno di LucaPeretti).La condanna poggiava soltanto sul contenuto della scrittura privata del 30dicembre 2013 in cui era riportata la somma di 18.000 euro, come ammontareda restituire a fronte di un prestito iniziale di 15.000 euro, che, considerati iquattro mesi in cui doveva avvenire la restituzione, comportavano un tasso del60%.I giudici di merito non avevano tenuto conto, però, delle dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] in corso dell'istruttoria sulle ragioni della scrittura privata,sull'assenza di un tasso di interesse, di un termine effettivo per la restituzione esulla mancata restituzione dell'importo, nonché quelle di [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] l'aveva conosciuto come cliente non perché facesseusura.Con il motivo D. si deduce vizio di motivazione con riferimento alla condannadi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo n. 49 (detenzione di arma comuneda sparo con l'aggravante dell'art. 416-bis.1. cod. pen.).La sentenza impugnata aveva ricavato la responsabilità da unaconversazione intercettata, da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] regalò a [OSCURATO:PERSONA] unapistola, affermando illogicamente la sussistenza dell’aggravante in base alcoinvolgimento mafioso del cessionario dell’arma.Ed invero, obietta la difesa, per poter estendere al ricorrente l’aggravantesarebbe stato necessario dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] (cessionario) avesse ricevutol'arma non per sé ma per agevolare l'attività dell'associazione e, una volta fornitatale dimostrazione, occorreva dimostrare che [OSCURATO:PERSONA], in quanto concorrente,sarebbe stato consapevole della ricezione dell’arma da parte di [OSCURATO:PERSONA] permetterla a disposizione del consorzio criminoso.Con il motivo E.1. si deduce eccezione di incostituzionalità del trattamentosanzionatorio previsto all’epoca dei fatti per il reato il cui all'art. 629, commasecondo, cod. pen. per irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato dicui all’art. 628, comma 3, cod. pen.: il primo reato, consistendo in una viscompulsiva, avrebbe dovuto essere punito di meno rispetto al secondo, checonsiste in una vis absoluta.Con il motivo E.2. si deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenutaesistenza della aggravante dell’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.I tre imputati non hanno mai fatto parte di un'associazione di tipo mafioso enon sono stati coinvolti neanche nel presente giudizio nell'associazione di cui alcapo n. 1.La contestazione dell’aggravante derivava, quindi, solo dal concorso nelreato di cui al capo n. 44 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (condannati, invece,per il reato di cui al capo n. 1), omettendosi di considerare che la circostanza dequa ha un contenuto soggettivo e può, pertanto, estendersi ai concorrentisoltanto se essi sono consapevoli del fatto da cui essa dipende.Con il motivo E.3. si deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento all'aumento operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoVersace ex art. 63, comma quarto, cod. pen. per la presenza di più aggravantiad effetto speciale (la questione riguarda anche [OSCURATO:PERSONA], pur se nel suocaso le aggravanti sono state bilanciate dalle attenuanti generiche).Osserva la difesa che la norma dell'art. 629, comma secondo, cod. pen. èspeciale rispetto a quella di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen., e prevedeun'unica pena aggravata anche in caso di presenza di più aggravanti: essa,pertanto, avrebbe dovuto escludere l'applicazione dell'art. 63, comma quarto,cod. pen. In ogni caso, l'aumento di pena ex art. 63, comma quarto, cod. pen. èdiscrezionale.Con il motivo E.4. si deduce vizio di motivazione con riferimento alleposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché la sentenza si èdiscostata dal minimo della pena in totale assenza di spiegazioni e giustificazioni;nel caso di [OSCURATO:PERSONA] era necessario tener conto anche del minimo contributocausale apportato.Con il motivo E.5. si deduce vizio di motivazione con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] per omessa motivazione circa la possibilità diriconoscere all'imputato l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. tenuto contodella minima efficienza causale per il suo comportamento, posto che il reato sisarebbe ugualmente verificato anche senza la sua presenza.2.8. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].2.8.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per il capo n. 71 (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'acquistodi stupefacente per l'importo di 50.000 euro).Si censura la sentenza per aver presupposto, senza alcun elemento fattualea sostegno, che il colloquio avvenuto il 5 maggio 2014 fra D'[OSCURATO:PERSONA] e Napoli – incui il primo dice al secondo che un soggetto, che viene identificato in ArthurPetushi, gli avrebbe restituito 50.000 euro di acconto dato in precedenza – siriferisse a un incontro di quattro giorni prima fra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cuiquest'ultimo si sarebbe presentato a casa del primo con quella somma.La Corte di merito è giunta al convincimento che la frase pronunciata daD’[OSCURATO:PERSONA] “mi ha portato i 50.000” avesse l’inequivoco significato delcoinvolgimento nell'affare dei 16 chilogrammi di cocaina sequestrati dalla poliziagiudiziaria lo stesso giorno, nonostante questi elementi non fossero cosìindividualizzanti, ben potendo la frase captata riferirsi ad altri affari illecitiintercorsi tra il ricorrente e Napoli.Con riferimento alla condanna per il capo n. 77 (art. 73 d.p.r. n. 309 del1990 per la cessione di una quantità indeterminata di stupefacente ad AndreaMarconi e [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]), si deduce che vi è unafrattura logica tra quanto ritenuto in sentenza e il trattamento riservato aicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e Voi, che hanno definito la loro posizione con applicazionepena, essendo stata riconosciuta, in favore di costoro così come a favore diNapoli, che ha optato per il rito abbreviato, la fattispecie del comma quinto;d'altronde, rimarca la difesa, l'unica somma esplicitamente riferita a quellacessione era di 350 euro, che non è compatibile con i 100 grammi ipotizzati dalgiudicante, e che invece è compatibile con una riqualificazione ai sensi delcomma quinto.2.8.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per una mancatariqualificazione del fatto di cui al capo n. 71 in tentativo.Si assume che, al più, sarebbe provata, nella specie, l'esistenza di unaccordo tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per acquistare sostanza stupefacente; posto chela sostanza non è mai arrivata all'indagato, perché sequestrata prima dallapolizia, si verserebbe in presenza soltanto di un tentativo.2.8.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; i precedentipenali valutati sfavorevolmente dalla sentenza, in realtà, erano più limitati diquanto abbia considerato il giudice; è, inoltre, contraddittorio che sulla base deglistessi elementi la sentenza d'appello abbia escluso la recidiva, ma negatoall'imputato le attenuanti generiche.2.9. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.9.1. Con il primo motivo deduce incompetenza territoriale del giudiceadito.Il ricorrente è stato condannato soltanto per il concorso nella estorsione dicui al capo n. 16, fatto indicato come avvenuto “tra Modena e Rizziconi (RC)”,presupponente il furto del carico degli pneumatici contestato ad altri al capo n.15, commesso “nelle province di Verona (pianificazione), Modena e ReggioCalabria”. L’'imputato aveva eccepito prima davanti al giudice dell'udienzapreliminare, poi davanti al tribunale, e poi davanti alla Corte d'appello, chedoveva essere ritenuto competente il Tribunale di Palmi in ragione del criterio dicui all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e ritenuto più grave il reato dicui al capo n. 16.2.9.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento al ritenuto concorso dell'imputato nell'estorsione dicui al capo n. 16.Si rappresenta: che nella vicenda in questione l’imputato avrebbe svoltosoltanto il ruolo di mediatore tra gli autori del furto e la vittima su richiesta diquesta; che non vi fu alcuna costante pressione da parte di [OSCURATO:PERSONA] sul cognatoAlbanese per indurlo a restituire la merce; che nessuna captazione sostienel'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] abbia mediato, perché le trattative furono condottedirettamente da [OSCURATO:PERSONA], così come nessuna intercettazione permette diaffermare che [OSCURATO:PERSONA] abbia intermediato anche nella fase di riscossione delprofitto del reato; inoltre, deve anche essere considerato, aggiunge la difesa, chenon ogni ipotesi di un'intromissione di un terzo in una richiesta estorsivaavanzata da altri assume rilevanza penale, perché la giurisprudenza di legittimitàesclude il concorso di colui che si ingerisca su richiesta della vittima nell'esclusivointeresse di quest'ultima senza conseguire alcuna parte del prezzo.Con motivi nuovi deduce ulteriormente, riprendendo argomenti già propostinei motivi di ricorso ed aggiunge un ulteriore motivo relativo all’aggravantedell’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.2.10. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.10.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per il capo n. 1 (art. 416-bis cod. pen.).La sentenza impugnata non fa comprendere se ci si trovi in presenza di unaneoformazione autoctona oppure di una cosca delocalizzata, in quanto, mentre ilcapo di imputazione parla di una consorteria delocalizzata, la motivazionesembra essere quella relativa ad una neoformazione autoctona. Secondo ladifesa, la differenza sarebbe fondamentale perché nelle formazioni delocalizzateciò che assume rilievo è il collegamento con la casa madre, invece l'inesistenzadella casa madre priva la locale del suo collegamento funzionale e imponel'acquisizione della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.2.10.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimentosempre alla condanna per il capo n. 1 per violazione del divieto di immutazionedel fatto: invero, il capo di imputazione e la sentenza di primo grado ritengono ilsodalizio mafioso oggetto del giudizio una formazione delocalizzata, mentre lasentenza di appello, escludendo l'importanza del collegamento funzionale conuna cosca madre stanziale in [OSCURATO:PERSONA], muta la correlazione tra imputazionecontestata e sentenza.2.10.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge sempre conriferimento alla condanna per il capo n. 1, in quanto il giudice del merito avrebbedovuto riscontrare i presupposti tipici del radicamento di un'associazione, ovverola forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e le condizioni diassoggettamento ed omertà, mentre nel caso in esame è stata completamentepretermessa l'indagine tendente alla verifica dell'esistenza della coscaGerace/[OSCURATO:PERSONA]/Napoli/[OSCURATO:PERSONA], del suo radicamento storico e del possesso diuna capacità di intimidazione propria ed autonoma.2.10.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna quale membro apicale della consorteria di cui al capo n. 1, in quanto ilruolo apicale di una consorteria deve essere in concreto esercitato e nel caso inesame [OSCURATO:PERSONA] è estraneo a qualsiasi reato fine, considerato che l'unica altraimputazione per cui è stato condannato (capo n. 16) ha visto in appello la cadutadell'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.2.10.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per il reato di cui al capo n. 16 (estorsione in danno di Mannino).Assume la difesa che il contributo causale del ricorrente si fonderebbe suprove travisate, posto che, in realtà, la conversazione richiamata in sentenzavede [OSCURATO:PERSONA] dire ad [OSCURATO:PERSONA] di pagare Mannino, e non il contrario, così comenon c'è alcun invito esplicito ad [OSCURATO:PERSONA] a forzare la mano al Mannino affinchéquesti versasse il riscatto.La motivazione sarebbe illogica anche nella parte in cui sostiene cheoccorreva per competenza l'avallo del boss di [OSCURATO:PERSONA], ma poi escludel'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.; inoltre, nota la difesa, sul puntosi era formato un giudicato cautelare favorevole al ricorrente e, a fronte di undibattimento che non aveva prodotto nova probatori, la sentenza non offrivanessuna motivazione rafforzata sul perché si era arrivati a conclusione difformida quelle della fase cautelare.2.10.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., inquanto per sostenere la consapevolezza da parte del ricorrente della detenzionedi armi da parte dell'associazione sarebbe stato necessaria quantomenoun'imputazione per concorso morale dello stesso nelle vicende di armi.2.10.7. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alriconoscimento della recidiva, in quanto la motivazione con cui ne è statasostenuta l'esistenza è astratta.2.10.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificatedalla condotta endoprocessuale, alla mancata inflizione della pena edittaleminima, all'eccessività dell’aumento per continuazione di nove mesi di reclusioneper l'estorsione.Con motivi nuovi deduce ancora con riferimento alla condanna per il reatodell’art. 416-bis cod. pen. sia perché l’aggravante è stata esclusa nell’unicoreato-fine contestato, sia perché non è stata distinta la posizione del partecipeda quella del connivente non punibile.2.11. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.11.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 3 (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).Nella prospettazione difensiva, relativamente alla parte di condotta ascrittaal ricorrente, non sarebbero descritte condotte di violenza o minaccia, ma solo laricezione della somma di 4.000 euro, ricezione che, peraltro, integrerebbe ilreato di ricettazione, non quello di estorsione. Si aggiunge che la sentenzaimpugnata avrebbe omesso di valutare che l’ingiustizia del profitto del reato diestorsione era elisa, nel caso di specie, dalla esistenza di un credito da parte diCipriani che ne chiedeva restituzione, sicché la pacifica esistenza di tale creditoavrebbe dovuto indurre a derubricare il fatto in quello di cui all'art. 393 cod. pen.Quanto al desunto concorso del ricorrente dalla sua presenza ad un incontroavvenuto tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non avrebbeconsiderato che la vittima si era già determinata alla consegna del denaro cheavevano portato con sé al momento dell'incontro, quindi la presenza delricorrente non ha fornito alcun contributo causale; non era neanche vero chedopo l'incontro la vittima avesse temuto per la sua incolumità al punto dasporgere denuncia, perché la denuncia era successiva di più di un anno.2.11.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alle aggravanti del reato di cui al capo n. 3.Obietta la difesa: che l'aggravante delle più persone riunite non sussisteperché le più persone sono state convocate dalla vittima, e non il contrario; chel'esistenza dell’aggravante di cui al n. 3 del comma terzo dell'art. 628 cod. pen. èriconosciuta senza motivazione; che l'aggravante mafiosa non sussiste, perché,con riferimento al metodo, è stata soltanto valorizzata la provenienza geograficaed, in ogni caso, trattandosi di una minaccia silente, mancherebbe un'ulterioreesternazione necessaria a distinguerla dall’aggravante del n. 3 dell'art. 628; che,in ogni caso, il comportamento della vittima, piuttosto propensa a rivolgersi ainterlocutori contigui alla criminalità organizzata che alle forze dell'ordine,neutralizzava la percezione del metodo mafioso.2.11.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 16 (estorsione in danno di Mannino).Il contributo causale del ricorrente poggerebbe su un dato incerto come laconversazione avvenuta il 14 aprile 2014, in cui l'interpretazione della Corte nonsi conciliava con la circostanza che il carico era stato effettuato non il venerdìsuccessivo, ma giovedì 24 aprile; nella valutazione del ruolo del ricorrente laCorte sarebbe ricorsa a una congettura, ritenendo che il tipo di guasto delcamion (rottura di una turbina) non potesse esser stato riparato sul posto;infine, la circostanza che il ricorrente abbia lamentato la mancata divisione delbottino avrebbe dovuto indurre a riqualificare il fatto nella fattispecie tentata.2.11.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 44 (estorsione in dannodi [OSCURATO:PERSONA]).Si censura la motivazione, in quanto il contributo causale del ricorrente erastato ritenuto esistente nonostante la stessa Corte di appello avesse riconosciutoche non si era potuti giungere a ricostruire con certezza le modalità disvolgimento dei due incontri che sarebbero avvenuti di persona tra il ricorrente eTirotta, perché su questi si disponeva solo delle dichiarazioni non riscontrate diTirotta, ritenuto anche dalla Corte poco credibile.2.11.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alle aggravanti del reato di cui al capo n. 44.Si contesta la sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite, dato ilcarattere “neutro” della presenza del ricorrente; si censura come apparente lamotivazione addotta a sostegno dell'aggravante del n. 3, nonché errata in dirittoperché in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità con riguardoalla compatibilità con l’aggravante mafiosa si pone.2.11.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il reato di cui al capo n. 1 (art. 416-bis cod.pen.).La circostanza che la sentenza d'appello abbia affrontato prima i reati-fine epoi il delitto associativo, utilizzando come prove per quest'ultimo le prove giàusate per i primi, mostra, secondo la difesa, la mancanza di una stringenteverifica dell'esistenza del reato associativo in quanto tale.Quanto alla specifica posizione del ricorrente, segnala la difesa: chel’aggravante mafiosa era stata contestata con riguardo a due soli reati-fine; chela mancanza di carichi pendenti o di condanne per reati associativi e la dedizioneal lavoro del ricorrente costituivano elementi a suo favore inficianti lacontestazione associativa; che, infine, non era stato descritto il suo contributostabile all'associazione.2.11.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante del quarto commadell'art. 416-bis cod. pen., mancando la prova della consapevolezza delladisponibilità di armi da parte del clan, posto che nessuno dei reati-fine attribuitial ricorrente risultava essere stato commesso con la presenza di armi.2.11.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendoomesso i giudici di merito di apprezzare la mancanza di capacità criminale eintellettiva dell’imputato, evidenziata in alcuni dialoghi dal padre [OSCURATO:PERSONA], il ruolosecondario rivestito, il minimo apporto fornito, la modestia dei precedenti penali.2.12. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.12.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per i reati di cui ai capi nn. 60 e 61 (art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990).Rileva la difesa che la prova della responsabilità per il fatto di cui al capo n.60 poggiava sull'interpretazione di alcune conversazioni intercettate e deicomportamenti osservati dalla polizia giudiziaria nel corso di un servizio diosservazione, pedinamento e controllo, elementi che, però, non riuscivano adimostrare che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente importato dalla Slovenia un caricodi cocaina su richiesta di Napoli (a sua volta richiesto da un suo cliente di nomeConte).In realtà, risultava provato soltanto che egli avesse importato dellevitamine, ovvero una sostanza assimilabile al viagra di cui aveva fatto richiesta aNapoli un albergatore della zona e che Napoli affermava effettivamente di averappena ricevuto.D’altra parte, doveva reputarsi illogico che, in relazione al primo episodio,non fosse masi comparso l'acquirente e che la consegna fosse avvenutanell'incontro a Sommacampagna, perché ciò avrebbe significato che [OSCURATO:PERSONA] eNapoli avevano lasciato la cocaina in auto per ore.Segnala, inoltre, la difesa che l'acquirente Conte era stato assolto in ritoabbreviato; inoltre, posto che l'accordo telefonico prevedeva che a Grdinasarebbe stato corrisposto metà pagamento all'inizio, non si comprendeva quandoegli sarebbe tornato a prendersi la restante metà; era, infine, illogico ritenereche [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato il rischio di passare il confine dalla Slovenia all'Italiaportando con sé la droga.Con riferimento all’episodio del capo n. 61, la difesa reputa anomalo che ilsecondo trasporto possa essere avvenuto soltanto cinque giorni dopo il primo,per di più quando Napoli riferiva che Conte non si era ancora ripreso dai problemidi salute; inoltre, tenuto conto degli orari assunti come certi dalla sentenza, ilcorriere non sarebbe riuscito ad arrivare verso Treviso già alle 10.45, cosìprendendosi il rischio di effettuare la consegna della droga in un affollatoparcheggio autostradale.2.12.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimentoalla mancata concessione delle attenuanti generiche.Si stigmatizza che la Corte di merito, a fronte delle dedotte precariecondizioni di salute del [OSCURATO:PERSONA], affetto da disturbo delirante e da anni in cura,avesse ritenuto, senza riscontri, che la documentazione medica prodotta nonfosse riferibile all'imputato.2.13. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.13.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 71 (art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990),per la contraddizione rilevabile rispetto alla pronuncia di assoluzionedell’imputato dall’ipotesi associativa di cui al capo n. 59.2.13.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione sempre con riferimento alla condanna per il capo n. 71.La sentenza impugnata ha desunto la partecipazione dell’imputatoall’importazione dello stupefacente dal fatto che lo stesso sarebbe il soggettoindicato con vari soprannomi ed in possesso di un numero di telefono estero, mail mero possesso di questa scheda non implicava la prova dell’attivitàorganizzativa svolta dal ricorrente propedeutica al trasporto.2.13.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in quanto lasentenza impugnata sarebbe incorsa nel travisamento di dati provenienti dalleintercettazioni, non comprendendosi la ragione per cui, se si ritiene che [OSCURATO:PERSONA] ePetushi avessero già parlato con [OSCURATO:PERSONA], dovessero, poi, riscambiarsi il suonumero.2.13.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti genericheed alla quantificazione della pena base, ancorate a indicatori non dimostrati (ilruolo essenziale svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, avendo procacciato lostupefacente e deciso i tempi dell’importazione) e basate su argomenti (lamancanza di resipiscenza) in contrasto con il diritto di difesa o erroneamenteminimizzanti il dato dell’incensuratezza.2.14. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.14.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 21 (tentata estorsione in danno diSgrò), in quanto il concorso dell'imputato in tale reato sarebbe stato desunto daelementi travisati.Si censura la mancanza, in sentenza, di argomenti giustificativi delcollegamento esistente tra la telefonata minacciosa del 23 giugno 2015, ricevutadalla vittima da una persona non identificata – che gli comunicava che un “amicocomune” doveva essere pagato e che, in caso contrario, ci sarebbero statiproblemi – e l'incontro del 27 novembre 2015 in cui intervenne anche ilricorrente, ma non fu pronunciata nessuna minaccia.Si contesta, perché non provato, che il ricorrente sia stato coinvolto nellavicenda diversi giorni prima dell'incontro del 27 novembre, perché non eraemerso che l'incontro avvenuto presso il bar Dolce vita di Villafranca il 5novembre 2015 avesse riguardato l'affare [OSCURATO:PERSONA].Si nega, inoltre, che i soggetti intervenuti presso l'azienda di [OSCURATO:PERSONA] il 27novembre abbiano circondato la persona offesa ([OSCURATO:PERSONA] non l'ha mai detto), ovveroabbiano utilizzato un tono perentorio ([OSCURATO:PERSONA] ha riferito in dibattimento che non cifurono minacce), ovvero ancora che [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto la protezione di Mercuriodopo l'incontro (in realtà ha chiesto a Mercurio solo chi fossero i soggetti che sierano presentati).2.14.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per le aggravanti del capo n. 21.Con riferimento al metodo mafioso mancherebbe l'accertamento sullaprovenienza della telefonata del 23 giugno 2015, che non risultava possibile, inogni caso, estendere agli imputati non coinvolti.Inoltre, la frase intimidatoria pronunciata non era stata percepita comeproveniente da un'organizzazione mafiosa, né la vittima aveva riferito di unmarcato accento meridionale, dovendosi ricordare che l'assenza di richiamo adassociazioni criminali impediva la configurazione del metodo mafioso.Quanto alla finalità di agevolazione mafiosa, essa è di carattere soggettivo eper poter essere estesa a [OSCURATO:PERSONA] occorre motivare sulla consapevolezza daparte dello stesso dello scopo che muoveva Napoli ed [OSCURATO:PERSONA] di cui parlanonelle conversazioni telefoniche, in cui riferiscono del ricavo dell'operazione e delladivisione del territorio.Con riferimento all'aggravante del n. 3 dell'art. 628 cod. pen., si sostieneche manchi la prova della consapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dell'appartenenzadei correi a un'associazione di stampo mafioso.2.14.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento al trattamento sanzionatorio.Quanto alla pena base, la sentenza di appello aveva rideterminato in meliusil trattamento sanzionatorio, senza fornire alcun tipo di chiarimento circa ilcalcolo concretamente eseguito.Con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, esse avrebbero dovutoessere riconosciute per l'atteggiamento tenuto dall'imputato a seguito del fatto,per la sua posizione lavorativa e familiare, per il comportamento tenuto inmisura alternativa, per la modifica dello stile di vita e il percorso rieducativo; lasentenza le aveva escluse per la mancanza di resipiscenza, con motivazioneviolativa del diritto di difesa.Con riguardo alla esclusione della recidiva, la sentenza d'appello avevaerroneamente dichiarato inammissibile il relativo motivo di gravame.2.15. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.15.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allapena base individuata per il capo n. 71.Per tale capo, che era reato-satellite nel trattamento sanzionatorio delgiudizio di primo grado e che era divenuto reato più grave in appello per effettodell'assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo n. 59 (art. 74 d.p.r. n. 309del 1990), la Corte territoriale aveva mantenuto la stessa pena individuata dalgiudice di primo grado, mentre l'insussistenza della fattispecie di tipo associativoavrebbe imposto una riscrittura in melius della gravità del fatto reato.2.15.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento agliaumenti per la continuazione con i reati di cui ai capi nn. 62, 63, 65, e con ilreato oggetto di continuazione esterna giudicato con sentenza n. 169 del 2016del Tribunale di Verona.La decisione impugnata aveva inflitto come aumento a titolo dicontinuazione per ciascuno di questi reati una pena più alta di quella del primogrado, violando in questo modo il divieto di reformatio in peius, che non èescluso dalla circostanza che sia mutata la struttura del reato continuato pereffetto dell’assoluzione di quello che in primo grado era stato ritenuto il reato piùgrave.2.15.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allaquantificazione di tali aumenti per continuazione perché sul punto mancamotivazione, se non un generico richiamo stilistico all'art. 133 cod. pen.2.15.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento aldiniego delle attenuanti generiche, che sono state negate per il comportamentoprocessuale “non particolarmente positivo” dell'imputato, motivazione illogicaperché non si dice quale dovrebbe essere il comportamento processuale positivoe per l'elasticità dell'espressione usata.2.15.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alcalcolo della pena pecuniaria, in quanto nel dispositivo della sentenza è indicatoun totale di 150.000 euro di multa, ma la somma delle pene inflitte per i singolireati è di 125.000 euro.2.15.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alcalcolo della pena detentiva, perché nel dispositivo della sentenza è stata inflittauna pena complessiva di 15 anni di reclusione, ma la somma delle pene inflitteper i singoli reati comporta un totale di 16 anni di reclusione.2.16. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.16.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 21 (tentata estorsione in danno diSgrò), in quanto nell’incontro presso l’azienda di [OSCURATO:PERSONA] del 27 novembre non viera stata alcuna condotta minacciosa, come riferito dalla stessa vittima; Puglieseera stato coinvolto all’ultimo momento ed era rimasto estraneo agli accordi cheavevano preso [OSCURATO:PERSONA] e Napoli.2.16.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimentoall'aggravante dell'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., in quanto [OSCURATO:PERSONA] erastato aggregato soltanto alla fine; anche la circostanza che l’imputato sia stato ilportavoce dei cinque non spiegherebbe il motivo per cui è stata ritenuta provatala sua consapevolezza di agire insieme ai partecipi di un’associazione mafiosa.2.16.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento all'aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen., di cui non sussiste ilmetodo, perché la minaccia silente non è sufficiente per ritenere che vi sia stataun'esternazione funzionale alle modalità di commissione del reato; per quantoriguarda la finalità di agevolazione mafiosa, non può ritenersi provato che ilPugliese conoscesse che la finalità del tentativo di estorsione non era l'interesseeconomico dei correi, ma quello di estendere la sfera di influenza della locale cuiappartenevano [OSCURATO:PERSONA] e Napoli.2.16.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo n. 104(estorsione in danno di Huizenga).La condanna si fonda sull'interpretazione dell'intercettazione del 2 maggio2016,in cui, in realtà, [OSCURATO:PERSONA] stava soltanto respingendo fermamente le accuserelative alla provenienza di un messaggio telefonico anonimo contenenteminaccia di morte; le sentenze di merito hanno estrapolato una frase da questaconversazione e le hanno attribuito un intento intimidatorio che non aveva;inoltre, la minaccia deve essere parametrata anche alle qualità soggettive dellapersona offesa e la vittima, la signora Huizenga, non era persona da spaventarsitanto che aveva assoldato [OSCURATO:PERSONA] per minacciare l'ex compagno.2.16.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 105 (estorsione indanno di Buscardo), in quanto non sono state considerate le dichiarazioni dellavittima che ha riferito di non conoscere [OSCURATO:PERSONA]; per sostenere che la solapresenza passiva e inerte di [OSCURATO:PERSONA] nell’episodio contestato integri il concorsomorale nel reato, occorre un puntuale obbligo di motivazione che manca nellasentenza impugnata.2.16.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla mancata esclusione della recidiva, che è stata ritenutaesistente per via dei precedenti senza considerare che i reati oggetto delleprecedenti condanne erano coevi a quelli oggetto dell'imputazione, e che mancacomunque una motivazione sulla concreta maggiore pericolosità.Con motivi nuovi deduce ancora con riferimento all’aggravante dell’art. 628,comma terzo, n. 3, cod. pen. ed all’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen.riprendendo argomenti proposti nel secondo e nel terzo motivo di ricorso.2.17. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Con un unico motivo deduce violazione di legge perché la sentenza diappello, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., non avrebbe verificatol'eventuale esistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen., in particolare con riferimento a uno dei due episodi di cessione di sostanzastupefacente oggetto del concordato, quello del 2 dicembre 2014, di cui non èconosciuto il dato quantitativo e che, pertanto, avrebbe dovuto essere ricondottoall’ipotesi di cui al quinto comma con intervenuta maturazione del termine diprescrizione.2.18. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.18.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il reato di cui al capo n. 1 (art. 416-bis cod.pen.).La sentenza impugnata non ha individuato gli elementi necessari perritenere costituita una locale di ‘ndrangheta.Occorreva verificare la riproposizione nel nuovo territorio di un modelloorganizzativo tipico di quella consorteria e della supervisione da parte della casamadre; in difetto di ciò, non vi sarebbe prova che la nuova realtà associativa sisarebbe inserita nel territorio di nuova operatività.In particolare, nel caso in esame nulla è emerso su chi e quando avrebbeautorizzato l'apertura della locale, su quale sarebbe stata la locale calabrese diriferimento, su chi abbia attribuito le cariche ai soggetti appartenenti alla locale,su chi avrebbe supervisionato la realtà veronese; la stessa decisione dellasentenza d'appello di retrocedere il valore probatorio attribuito dalla sentenza diprimo grado al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come riferimento calabrese della localeavrebbe indebolito ulteriormente la tenuta logica e giuridica della conclusione dicondanna.La Corte territoriale, in sostanza, ha ricavato l'esistenza della localedall'utilizzo del metodo mafioso tratto da riferimenti generici, quale l’uso deldialetto o dell'origine calabrese nei confronti degli interlocutori, senza verificarel'esistenza della affectio societatis tra gli imputati, fra l’altro spesso in contrastotra di loro.2.18.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] a tale locale.La sentenza di appello non avrebbe risposto alle censure con le quali sievidenziava che i reati fine per cui era stato condannato [OSCURATO:PERSONA] non rivelavanoconnessione con dinamiche associative.Obietta la difesa, in particolare: che, per il capo n. 22, [OSCURATO:PERSONA] rientrava dalsuo credito e non trovava ausilio da parte degli affiliati; che, per i capi nn. 24, 48e 49, le imputazioni erano riferibili solo a [OSCURATO:PERSONA] senza successivadimostrazione circa la messa a disposizione dell’associazione; che, per il capo n.44, non vi era stato profitto di [OSCURATO:PERSONA], che, anzi, era rimasto addirittura vittimadi estorsione.La responsabilità dell’imputato per la partecipazione all'associazione sarebbefondata, pertanto, su basi molto deboli e mancherebbe, nel processo, unacondotta di stabile compenetrazione organica con il tessuto del sodalizio.2.18.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento all'aggravante del comma quarto dell’art. 416-bis cod. pen., inquanto la sentenza d'appello avrebbe sostituito alla verifica sulla disponibilità diarmi da parte dell'intera consorteria la potenzialità di utilizzo delle armimedesime, ritenute, di fatto, a disposizione degli affiliati qualora fosse statonecessario.2.18.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla condanna per il reato di cui al capo n. 22(estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La responsabilità dell'imputato sarebbe stata ricavata da una conversazioneintercettata, ritenuta auto accusatoria, e cui era stata attribuita valenzaprobatoria assoluta in assenza di riscontri esterni; la presunzione di autenticitàdella captazione avrebbe precluso la ricerca di elementi a sostegno e avrebbeindotto la Corte d'appello a escludere la rilevanza di prova dichiarativa di segnocontrario; le incertezze sull'ammontare dei rapporti di credito/debito tra le partiavrebbero, inoltre, reso illogica la risposta della sentenza impugnata nella partein cui aveva respinto la richiesta di riqualificare le condotte ai sensi dell'art. 393cod. pen.2.18.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante del n. 3 del commaterzo dell’art. 628 cod. pen., riferita al capo n. 22.Secondo la sentenza impugnata l’aggravante in parola non richiederebbeuna concreta estrinsecazione dell'appartenenza ad un'associazione ed atterrebbe,quindi, alla mera qualità personale del colpevole. Così opinando, tuttavia, visarebbe una duplicazione di responsabilità perché il soggetto verrebbe punito aisensi dell'art. 416-bis cod. pen. e poi di nuovo con l’aggravante, tesiinaccettabile; nel caso in esame, peraltro non vi sarebbe stata nessuna minaccia,neanche silente.2.18.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 24 (detenzione di arma comune dasparo).La prova della responsabilità dell'imputato sarebbe stata ricavata dallaconversazione intercettata in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato di una pistola e dalladichiarazione del dibattimento resa dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], alla qualel’imputato mostrò detta pistola, assicurandone la piena efficienza.Sul punto la difesa assume non poter escludersi che [OSCURATO:PERSONA] si stessesoltanto pavoneggiando, lasciando il dubbio che si potesse trattare di un'armagiocattolo.2.18.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 49 (detenzione di armacomune da sparo).La condanna si fonderebbe su una conversazione intercettata, in cui non èl'imputato che parla, ma il coimputato [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni avrebbero,quindi, dovuto essere soggette a valutazione secondo i canoni dettati dall'art.192, comma 3, cod. proc. pen., individuando anche elementi di riscontro allapropalazione etero-accusatoria; in ogni caso, non essendo precisato il momentodella cessione, deve presumersi, secondo la difesa, che essa sia avvenuta moltotempo prima della conversazione e che il reato possa ritenersi prescritto.2.18.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per l'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.per i reati di cui ai capi nn. 24 e 49 cod. pen.Si censura la motivazione sul metodo mafioso in quanto assertiva, in quantosi risolverebbe, in sostanza, nell'affermazione secondo cui quando un soggettoappartenente a un sodalizio detiene un'arma l'aggravante deve reputarsiintegrata, mentre, perché detta circostanza possa configurarsi, vi deve essere laprova che la detenzione dell'arma sia funzionale a rafforzare la capacitàintimidatoria dell'associazione.Nel caso in esame, l'arma di cui al capo n. 24 è stata mostrata a TizianaAndreoli, quindi in un contesto del tutto disconnesso dalla vita dell’associazione,mentre, dell 'arma di cui al capo 49, si sa che essa sarebbe stataimmediatamente rivenduta per guadagno personale e, quindi, per finalitàestranee all'associazione.2.18.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla condanna per il capo n. 44 (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).Quanto al contributo causale di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata avrebbedesunto, da alcune conversazioni intercettate, la consapevolezza, in capo alricorrente, dei rapporti esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, secondo la difesa, tali conversazioni non sarebbero decisive, siaperché si collocavano temporalmente verso la fine della vicenda, sia perché nonriportavano percezioni di denaro da parte dell'imputato. Mancherebbe, nellasentenza, l’individuazione del momento in cui [OSCURATO:PERSONA] da amico di [OSCURATO:PERSONA], che glipresenta [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe alleato con [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte estorsive.Non si è, inoltre, considerato che [OSCURATO:PERSONA], in dibattimento, ha affermato dinon aver mai temuto [OSCURATO:PERSONA], sicché difetta un elemento costitutivo dellafattispecie di estorsione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è adoperato soltanto per il recupero delle somme senzaulteriori pretese, dunque si verserebbe in un'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen.,in quanto il ricorrente era a conoscenza del prestito e si era prodigato solo per larestituzione della somma.2.18.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alle aggravanti del capo n. 44.Si eccepisce: con riferimento all'aggravante del n. 1 del comma terzodell’art. 628 cod. pen., che non è mai emersa una riunione cui abbia partecipatoanche [OSCURATO:PERSONA] ed in cui sia stata formulata qualche minaccia; con riferimentoall'aggravante del n. 3 dello stesso comma, che la sentenza impugnata haerroneamente ritenuto che essa si applichi oggettivamente ad ogni appartenentealla consorteria, mentre deve stimarsi necessaria, comunque, una forma diesternalizzazione, inesistente nel caso in esame, dato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbemai percepito [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto pericoloso; infine, quantoall'aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen., che le minacce poste in essere sirisolvono in un'aggressività verbale da strada, essendo prive dellacaratterizzazione del metodo mafioso.2.18.11. Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in quanto la sentenza impugnata, pur avendo dettagliatamenteindicato pena base e singoli aumenti per continuazione, ha inflitto una pena basenon coerente rispetto al reale tenore delle condotte ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA]; perdiscostarsi dal minimo della pena la sentenza ha invocato il contesto dicriminalità organizzata in cui è stata realizzata la condotta, che però era giàricompreso in due delle aggravanti, così moltiplicando un'evenienza; conriferimento al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza ha motivato ilrigetto con la mancata ammissione degli addebiti e la mancata comunicazione dielementi utili all'accertamento dei reati, ma in questo modo ha leso il diritto alsilenzio.2.19. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.19.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 1 (art. 416-bis cod. pen.).La sentenza impugnata presenta molteplici incongruenze motivazionali:a) ricava l'esistenza dell'associazione esclusivamente dai reati-fine edall'utilizzo del metodo, che, però, non possono sostituire la prova dell'esistenzadel vincolo;b) è vaga nella parte in cui individua l'operatività dell'associazione a partiredal 2011, senza ancorare tale data a precisi fatti storici;c) desume, ancora, l'esistenza dell'associazione dal fatto che l'imprenditoreestorto si sia rivolto a soggetti dello stesso ambiente criminale piuttosto che alleautorità, ma l'omertà e la ricerca di protezione non sono prova del vincolomafioso: c1) la conversazione del 25 maggio 2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e DiegoVersace solo incidentalmente tocca concetti, come capobastone o mastro digiornata, che fuori contesto possono sembrare ambigui; c2) vi è una forzaturanella interpretazione dell'intercettazione dell’11 maggio 2015 in cui l'uso del “noi”da parte di [OSCURATO:PERSONA] è solo un suggerimento difensivo da fornire al magistrato disorveglianza nella pratica di permesso premio di [OSCURATO:PERSONA], ma nonrivendica legami criminali.2.19.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento allaaggravante dell'associazione armata.Si censura la sentenza per aver ricavato l’esistenza dell’aggravante dalprofondo legame esistente tra gli associati e dal fatto che essi si siano scambiatidelle foto di armi in chat, il che dimostrerebbe che, all’occorrenza, le armi eranoa disposizione dell'intero consesso: tale argomentazione, secondo la difesa,peccherebbe di illogicità, perché la circolazione di foto di armi non costituisceprova di una reale condivisione delle stesse.2.19.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 3 (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).Si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è stato coinvolto in questa vicenda in una fasesuccessiva rispetto all'originaria iniziativa estorsiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] eNapoli; inoltre, si rimarca che la pretesa partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'incontrocon il debitore nel locale interrato è descritta con toni suggestivi, ma non vienecircostanziato il ruolo effettivo tenuto dal ricorrente e quale condotta materialeavrebbe posto in essere.2.19.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento alleaggravanti del capo n. 3.Si contesta la sussistenza di quella di cui al n. 1 del comma terzo dell’art.628 cod. pen. in mancanza di un accertamento puntuale in ordine allasimultanea presenza di più persone nel medesimo luogo e alla loropartecipazione ad azione estorsiva, essendosi la sentenza limitata a ravvisare lacircostanza in base alla mera partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro senzaindicare quali altri soggetti fossero presenti e in che misura egli avesseinteragito.Quanto all’aggravante del n. 3 della stessa norma, se ne contesta la ritenutasussistenza soltanto sulla base dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria dicui al capo n. 1, quando la giurisprudenza ritiene che debba essere accertatal'appartenenza dell’agente ad un'associazione di tipo mafioso.2.19.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge con riferimento allaulteriore aggravante dell’art. 416-bis.1., contestata al capo n. 3, in quantol'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda si collocava in un momento successivo in cui aquello in cui si realizzarono condotte intimidatorie, la persona offesa non avevamai manifestato di aver subìto intimidazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA], né aveva dettoche la sua presenza era minacciosa, mentre l’aggravante richiede ladimostrazione che la condotta sia connotata da modalità idonee a evocare laforza intimidatrice tipica di un'associazione.2.19.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 14 (art. 353 cod. pen.).Si eccepisce la mancanza di condotte commesse da [OSCURATO:PERSONA] e si stigmatizzal’omessa valutazione della dichiarazione resa all'udienza del 21 luglio 2022 daltestimone, avvocato [OSCURATO:PERSONA], a proposito del fatto che il ricorrente nonaveva mai ostacolato la procedura o l'accesso agli immobili, mantenendo un2.19.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge con riferimentoall’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata al capo n. 14 nella solaforma del metodo, in quanto l'aggravante non era stata contestata al coimputatoCorsi e appariva un'applicazione automatica fondata sull'appartenenza di Versaceal contesto associativo mafioso.2.19.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 18 (estorsione in danno di Negri).Non risulterebbe individuata alcuna condotta autonoma e volontaria diVersace, anzi, emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in modo autonomo,mentre il ricorrente avrebbe svolto un ruolo marginale. In ogni caso, nonsarebbe ravvisabile l’ingiustizia del profitto, vertendosi nell’ambito della tutela diun diritto soggettivo leso da un inadempimento contrattuale, per cui, al più,potrebbe essere configurabile la fattispecie dell'art. 393 cod. pen.2.19.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge con riferimento alleaggravanti dell’art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3, cod. pen. contestati al capo n.Si obietta, quanto a quella di cui al n. 1, che essa era stata ricavata solosulla base della presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro avvenuto nei locali sotterraneidella tabaccheria, ma non era supportata da alcun accertamento puntuale circala concreta e contemporanea presenza di più soggetti; quanto a quella del n. 3della stessa norma che essa è stata ritenuta sussistente soltanto perché Versaceera componente della consorteria di cui al capo n. 1.2.19.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge con riferimentoalla condanna per il capo n. 20 (estorsione in danno di Bettoni).Si contesta che la Corte di merito abbia immotivatamente respintol'argomento difensivo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si era limitato soltanto a fare daautista allo zio [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi di prova dimostrativi diun contributo causale penalmente rilevante del ricorrente.2.19.11. Con l’undicesimo motivo deduce violazione di legge con riferimentoall’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata al capo n. 20, per avere laCorte d'appello erroneamente dichiarato inammissibile, per genericità, il relativomotivo di gravame.2.19.12. Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge con riferimentoalla condanna per il capo n. 34 (artt. 56, 110, 12 e 14 l. n. 497 del 1974 conriferimento a tre pistole semiautomatiche) per avere la Corte di merito estesoindebitamente la disciplina del tentativo alla fattispecie di pericolo della raccoltadi armi di cui all'art. 270-bis.1. cod. pen.2.19.13. Con il tredicesimo motivo deduce violazione di legge conriferimento all’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata al capo n. 34,in quanto la motivazione sul punto è priva di riscontri fattuali concreti.2.19.14. Con il quattordicesimo motivo deduce violazione di legge conriferimento alla condanna per il capo n. 49 (detenzione e trasporto di armi dasparo), in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare lanatura esclusivamente narrativa delle conversazioni intercettate, nonapprezzabili, quindi, alla stregua di prova diretta dei fatti.2.19.15. Con il quindicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento all’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen.contestata al capo n. 49, in quanto la finalità agevolativa del sodalizio è statadesunta in via automatica dalla contestazione mossa, ma, in realtà, non vi èalcuna dimostrazione che la condotta oggetto del capo n. 49 sia stata realizzataal fine di agevolare il sodalizio.2.19.16. Con il sedicesimo motivo deduce violazione di legge con riferimentoalla mancata concessione delle attenuanti generiche.La sentenza impugnata avrebbe immotivatamente opposto il diniego senzaconsiderare la mancanza di precedenti penali dell'imputato.2.19.17. Con il diciassettesimo motivo deduce violazione di legge conriferimento all'aumento per continuazione con i reati-satellite.La difesa rileva un errore, atteso che il reato più grave è stato individuato inquello di estorsione di cui al capo n. 3, anziché in quello di associazione di tipomafioso di cui al capo n. 1; inoltre, si contesta l’eccessiva severità delle frazionidi aumento.2.19.18. Con il diciottesimo motivo deduce violazione di legge conriferimento all'individuazione della pena base, perché il punto di partenzaavrebbe dovuto essere il minimo edittale, mentre una valutazione totalizzantedell'applicazione della pena si pone in contrasto con il principio dell'art. 27,comma 3, Cost.2.19.19. Con il diciannovesimo motivo deduce violazione di legge conriferimento alla confisca dei beni sequestrati all'imputato, ovvero l'immobileoggetto di cui al capo n. 14.Le affermazioni della sentenza secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riacquistatoil bene a prezzo vile, sfruttando un ribasso d'asta progressivamente ottenuto,non dimostrerebbero l'illecita provenienza del bene, né l'utilizzo dei proventidelittuosi per il suo acquisto né la sussistenza di un nesso di causa fra attivitàcriminosa e acquisizione del bene. Il ribasso d'asta costituirebbe il frutto didinamiche di mercato, mentre la costituzione della società ad hoc non risultaaccompagnata da elementi che dimostrino l'intento fraudolento dell’operazione.2.20. Ricorso della [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro di Verona.2.20.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimentoall'esclusione della legittimazione della parte civile a costituirsi nei confronti diMario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] decisa dal giudice di secondo grado.La sentenza impugnata ha ritenuto di escludere la Camera del lavoro diVerona evidenziando che la [OSCURATO:PERSONA] era già costituita in giudizio come parte civilecon l'articolazione regionale, e che, poiché entrambe le parti civili sono riferibiliad un unico ente, doveva escludersi la legittimazione concorrente delle due particivili, ed, in considerazione del più ampio ambito territoriale, ha ritenuto cheunico soggetto legittimato a costituirsi fosse la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], escludendo laCamera del lavoro di Verona.Secondo la ricorrente, si tratterebbe di affermazione errata, perché si evincedalla sentenza avversata che il territorio veronese è lo scenario nell'ambito delquale la cosca si è formata; quindi, il radicamento e l'operatività nel soloterritorio veronese avrebbe legittimato la costituzione della Camera del lavoro diVerona, che è concorrente, e non alternativa, rispetto a quella della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].2.20.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla revoca della provvisionale, perché la Corte diappello ha revocato la provvisionale disposta dal tribunale sostenendo che non èpossibile quantificare l'ammontare del danno subito dall'organizzazione; inrealtà, l'ammontare del danno riconosciuto in primo grado poggiava sulladocumentazione prodotta nel dibattimento di primo grado, su cui la sentenza diappello non si è pronunciata.3. Con memoria scritta il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Milan, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, richiamando a sostegno ancheun precedente del Tribunale di Padova in una vicenda in fatto più grave di quellacontestata al ricorrente.Con memoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haanticipato le conclusioni del proprio ufficio per ciascun ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Vannetiello, ha replicato agli argomenti della memoria scritta dell’ufficio delProcuratore generale.4. La difesa degli imputati ha chiesto la discussione orale.5. All’odierna udienza le parti hanno concluso nei termini riportati nelfrontespizio.Nessuno si è presentato per l’imputato [OSCURATO:PERSONA].Considerato in dirittoIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti indicatiin motivazione, infondati nel resto.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarmineGerace, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeVersace sono infondati.I ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - Camera dellavoro di Verona sono inammissibili.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].1.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna dell’imputato per il reato di cui all’art.416-bis cod. pen. (capo 1).Si deduce, in primo luogo, che la sentenza d'appello non avrebbe offertoalcuna motivazione sulla sussistenza di un rapporto funzionale concreto edeffettivo tra il gruppo degli affiliati che vivono in provincia di Verona e quella cheviene ritenuta essere la cosca calabrese di riferimento; nessuno dei collaboratoriascoltati nel processo, infatti, ha parlato dell'esistenza di un forte legame tra ilricorrente e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, altra famiglia appartenente alla‘ndrangheta storica; le dichiarazioni del teste di p.g. Labagnara sonoapprezzabili, in realtà, alla stregua di mere impressioni o congetture.Si eccepisce, inoltre, che la sentenza impugnata non avrebbe verificato lapresenza nel gruppo dei soggetti radicati a Verona di tratti organizzativicaratteristici della ‘ndrangheta, atteso che nessuna dote risultava essere stataconferita al ricorrente, né era emersa una struttura gerarchica codificata; d’altrocanto, la motivazione non avrebbe affrontato il problema dell'autonoma capacitàintimidatrice nel territorio veneto che avrebbero sprigionato gli affiliati, dalmomento che le condotte di natura estorsiva furono poste in essere senza maispendere il nome di famiglie di ‘ndrangheta.Si rimprovera, infine, ai giudici del gravame di aver trascurato l'assenza dicoesione interna tra i supposti affiliati e l'esistenza di rapporti caratterizzati daforte competizione e reciproca diffidenza, logicamente incompatibili con unastruttura associativa.Si prospetta, stante l’incertezza interpretativa in materia, la necessità dellarimessione del procedimento alle Sezioni Unite per verificare se, per configurareun'articolazione locale, sia sufficiente il mero collegamento funzionale conun'associazione mafiosa storica oppure occorra sempre la prova in concreto diuna capacità intimidatrice autonoma degli affiliati nel territorio di nuovaespansione.1.1.1. Il motivo è infondato.Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l’indirizzo cheritiene che l’associazione per delinquere si caratterizzi per tre fondamentalielementi: un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunquestabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamenteprogrammati; un programma criminoso tendenzialmente indeterminato, chedistingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nelreato; una struttura organizzativa, sia pur minima, ma comunque idonea esoprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (v., pertutte, Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359 - 01).Quella mafiosa si arricchisce, poi, di una sua particolare caratteristica,perché l'attività delinquenziale rappresenta il mezzo per il perseguimento di unobiettivo più ambizioso, consistente nel controllo stabile di un segmento dellavita sociale onde garantirsi l'arricchimento parassitario, il che comporta lapossibilità che vi siano soggetti che aderiscono all'associazione mafiosa nondirettamente in vista del compimento dell'attività delinquenziale, bensì soltantoper partecipare alla suddivisione dei profitti ovvero per realizzare una duraturasupremazia territoriale su ogni genere di attività (Sez. U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, in motivazione).Da questa caratteristica deriva che, per ritenere strutturata una associazionedi tipo mafioso, occorre verificare che “l'associazione abbia conseguito, inconcreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità diintimidazione, sino a estendere intorno a sé un alone permanente di pauradiffusa, oggettivamente percepibile, che si mantenga vivo anche a prescindereda singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo oquell'associato” (sempre la sentenza Modaffari, in motivazione).Questo tipo di accertamento è contenuto nelle sentenze di merito.La pronuncia di primo grado contiene una parte specificamente dedicata allaricostruzione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. che si rinviene alle pagine2303 e ss.La sentenza di appello, invece, non presenta una sola parte specificamentededicata alla ricostruzione del reato de quo, essendo costruita per capitoliseparati dedicati a ciascun imputato appellante, all’interno dei quali si rinvengonogli argomenti relativi alla ricostruzione della struttura associativa, ancorché, perforza di cose, ripetitivi; ciò tenendo conto, in ogni caso, che, in conformità aiprincipi generali del sistema processuale, la risposta ai motivi di appello deveessere rinvenuta nella motivazione complessivamente considerata (v., per tutte,Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01).Tornando alla decisione di primo grado, si rileva che il Tribunale: a) haritenuto provato il collegamento tra la locale veronese e la famiglia originaria di‘ndrangheta attraverso il ruolo direttivo di [OSCURATO:PERSONA] ricavato dall’interventosvolto da questi per risolvere la vicenda [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (in cui [OSCURATO:PERSONA] avevascavalcato il capo locale [OSCURATO:PERSONA], che non era venuto a capo del problema); b)ha ritenuto provata la strutturazione del sodalizio secondo la tipicagerarchizzazione di ‘ndrangheta con ruoli specifici, ricostruiti anche attraverso leintercettazioni degli stessi indagati; c) ha ritenuto provata l'effettiva idoneitàdell'azione intimidatoria di pressione esercitata dall'associazione criminale nelcoartare la volontà delle vittime desumibile dalla deposizione delle personeoffese (in particolare [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di essere pienamente consapevoledell'operatività a Verona di gruppi di soggetti di origine calabrese dediti adeffettuare il recupero crediti con modalità intimidatorie); d) ha desunto unulteriore indizio della esistenza di una organizzazione criminale strutturatadall’atteggiamento processuale reticente dei testi.Il primo giudice ha, inoltre, valutato le dichiarazioni rese dai collaboratori digiustizia Cortese, Mercurio e Giglio.In particolare, alle pagg. 2322 e seguenti sono riportate le dichiarazioni delcollaboratore Basile, titolare di un ristorante a Goito e coinvolto nel traffico distupefacenti provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di riunioni in cui siparlava di spartizione del territorio ed in cui erano presenti anche “i [OSCURATO:PERSONA]”,spiegando che la zona tra Verona e Caselle apparteneva ai [OSCURATO:PERSONA]; a pag. 2332vengono sintetizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cortese, chenon attingono direttamente gli imputati, ma altri soggetti a loro vicini, comeMultari e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza di appello, dal canto suo, ha ripreso una parte degli argomentidella sentenza di primo grado: a) si è affidata, in particolare, al ruolo di“capobastone” di [OSCURATO:PERSONA], risultante da una conversazione intercettata in autotra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2014; b) ha spiegato che il ruolodi capo attribuito al ricorrente era stato concretamente esercitato, in particolare,sia nella vicenda dell'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] – in cui Albaneseintervenne come personaggio di notevole caratura criminale in grado di tenere abada le pretese degli altri – sia in quella perpetratasi in danno di [OSCURATO:PERSONA], dove eglivenne coinvolto da Napoli (a sua volta coinvolto da [OSCURATO:PERSONA] per ragioni dicompetenza territoriale) e propose di prendere sotto la propria protezione lapersona estorta [OSCURATO:PERSONA], tagliando fuori il creditore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aspetto che,secondo la Corte di merito, doveva reputarsi particolarmente significativo.Come detto, il ricorso eccepisce l’illogicità della motivazione con riferimentoalla ritenuta prova dell’esistenza di un legame con la cosca di riferimento delterritorio reggino e di un’autonoma capacità intimidatoria della locale nelterritorio veronese.Gli argomenti, tuttavia, sono infondati.Il percorso seguito della sentenza di primo grado sul legame con la casamadre calabrese è scevro da tratti di manifesta illogicità.Detto legame – di cui, in modo congruo, il Tribunale ha tratto evidenza dalcomportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] per dipanare la vicenda [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],terreno di scontro di due gruppi di persone che gravitavano entrambe intornoall’associazione criminale e che, insorto il conflitto economico, avevano cercatoprotettori – è quello che fonda l’autorità degli associati anzitutto al loro interno,sia per i ruoli egemoni, che derivano da legami familiari e, in particolare,dall’autorità criminale delle famiglie di provenienza, sia per le qualifiche criminali(capobastone, mastro di giornata) che provengono dalla cosca insediata interritorio calabrese e alla quale gli associati del territorio veronese riconosconoautorità.Le pronunce di merito, però, non limitano la prova dell’esistenza del reatoassociativo al legame esistente con la casa madre, ma, in conformità agli indirizzidi questa Corte (Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037;Sez. 1, n. 13143 del 09/03/2017, Nesci, non mass.; Sez. 2, n. 25360 del15/05/2015, Concas, Rv. 264120; Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Bertucca,Rv. 262398), si preoccupano di verificare l’esistenza di un’autonoma capacità diintimidazione della consorteria nel territorio veronese.È, in particolare, la sentenza di secondo grado che ha incentrato la decisionesull’esistenza di una autonoma capacità intimidatrice dell’organizzazione nelterritorio veronese.Rispondendo ad un motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza disecondo grado a pag. 77, infatti, ha esplicitamente evidenziato che la naturamafiosa dell'associazione va desunta in primis proprio dalle concrete modalitàoperative dei reati scopo e dalle qualifiche attribuite dai membri del sodalizio eche l'analitica ricostruzione dei rapporti parentali fra gli imputati e le vicendeprocessuali di [OSCURATO:PERSONA] aiutano a comprendere il contesto in cui gli imputatioperarono ed hanno l'importante funzione di avvalorare l'ipotesi accusatoria, manon risultano decisivi ai fini del riconoscimento della sussistenza del reato.L’accentuazione nella sentenza di appello dei profili relativi all’autonomacapacità intimidatrice raggiunta dall’associazione nel territorio veronese e lasvalutazione dell’importanza del legame genetico con la casa madre calabresenon comportano, però, a differenza di quanto sostiene il ricorso, una modificadegli elementi costitutivi del reato o la condanna per un fatto diverso da quelloritenuto dai giudici di primo grado.Ed invero, come è stato rimarcato nella giurisprudenza successiva alprovvedimento del presidente aggiunto del 17 luglio 2019 di restituzione allaPrima sezione degli atti relativi al procedimento Nesci – in cui era stata rimessaalle Sezioni Unite la questione sul “se sia configurabile il reato di cui all’art. 416-bis c.p. con riguardo a una articolazione periferica di un sodalizio mafioso,radicata in un’area territoriale diversa da quella di operatività dell’organizzazionemadre, anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente territorio diinsediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione diassoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamentodella nuova struttura territoriale con l’organizzazione e i rituali del sodalizio diriferimento” – anche per le mafie delocalizzate che siano emanazione di una casamadre occorre in ogni caso la percezione sul territorio in cui opera l’associazionedella capacità di condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico(Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277913 – 01); per cui, indefinitiva, non esistono requisiti strutturali di fattispecie diversi in una coscadelocalizzata o in una di nuova formazione, ma “l’asse ermeneutico si sposta sultema della corretta valutazione delle evidenze probatorie” (v. provvedimento del17 luglio 2019 in proc. Nesci, citato).Le dichiarazioni dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] circa la sua consapevolezzadell'operatività a Verona di gruppi di soggetti di origine calabrese dediti adeffettuare il recupero crediti con modalità intimidatorie, valorizzate in entrambele sentenze di merito; l'atteggiamento processuale reticente dei testi citato nelpercorso logico della sentenza di primo grado, a sua volta rilevante sotto ilprofilo della verifica dell’esistenza di condizioni di assoggettamento e omertà(Sez. 2, n. 11118 del 20/12/2022, dep. 2023, PG in proc. Casamonica, Rv.284339 - 02); la spartizione del territorio su cui hanno riferito i collaboratori digiustizia citati nella pronuncia di primo grado e che emerge comunque anchedalla vicenda [OSCURATO:PERSONA], e, in particolare, dall’atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] che cedel’affare a Napoli ed [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di competenza territoriale; lo stessocomportamento di [OSCURATO:PERSONA] che si propone di mettere sotto protezione [OSCURATO:PERSONA] perampliare ulteriormente l’ambito di potere criminale dell’associazione, sono tuttiindici – correttamente considerati dalle sentenze di merito non manifestamenteillogici – rivelatori dell’esistenza di un’autonoma capacità di intimidazioneraggiunta dalla locale nel territorio veronese nell’ambito di interesse per gi affariilleciti dell’organizzazione, che era essenzialmente quello del servizio di recuperocrediti con modalità intimidatorie o violente per conto, o nei confronti, diimprenditori in difficoltà economica, non essendo rilevante, pertanto, che al difuori di tale ambito soggettivo di interesse per le finalità dell’associazione, lastessa non avesse acquisito fama criminale generalizzata nel territorio veronese(v., sul punto, Sez. 5, n. 30176 del 15/07/2025, A., Rv. 288591 - 01: ai fini dellaconfigurabilità del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., non è necessaria laprova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetratoin modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione,essendo sufficiente la prova dell'impiego di tale forza intimidatrice per i finiprevisti dal comma terzo della suddetta norma anche in un ambito territoriale osettoriale circoscritto, purché il sodalizio abbia conseguito fama e prestigiocriminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, abbia inconcreto manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepitacome tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertosonell'ambito in cui l'associazione è attiva; sempre sullo stesso punto v. anche Sez.2, n. 11118 del 2023, PG in proc. Casamonica, citata, secondo cui la condizionedi omertà deve essere “sufficientemente diffusa, ancorché non generalizzata,nell'ambito del territorio di riferimento”).In questo contesto non è decisivo che le condotte di natura estorsiva furonoposte in essere senza mai spendere il nome di specifiche famiglie di ‘ndrangheta.Né ha un rilievo la dedotta assenza di coesione interna tra i supposti affiliatie l'esistenza di rapporti caratterizzati da forte competizione e reciprocadiffidenza, perché, come evidenziato più volte dalla giurisprudenza di legittimità,l’affectio societatis è soltanto la “volontà di far parte dell'associazione” (Sez. 5, n.26589 del 23/02/2018, V, Rv. 273356 - 01; Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016,P.m. in proc. Trematerra, Rv. 266907 - 01), mentre l’esistenza di schermaglie econflitti tra gli associati è “fisiologica” nel contesto dell’esecuzione di affari illeciti(Sez. 1, n. 24901 del 25/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).Né è decisivo, per ritenere l’esistenza della fattispecie, che i reati-fine in cuiè stata ritenuta esistente l’aggravante mafiosa siano limitati, atteso che“l'associazione di tipo mafioso non è necessariamente destinata alla commissionedi delitti, ma può anche essere diretta a realizzare, avvalendosi della particolareforza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione diassoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicatidall'art. 416-bis cod. pen., fra i quali quello della realizzazione di profitti ingiustiper sé o per altri” (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, PG in proc. Alampi, Rv.281811 – 03: fattispecie nella quale l'associazione era diretta a controllare unaserie di società coinvolte nella gestione dei rifiuti che rappresentavano lostrumento per acquisire appalti pubblici e privati con illecite modalità, come nelcaso in esame in cui lo scopo della consorteria era esclusivamente quello diricavare profitti illeciti dal controllo di un settore economico potenzialmente ingrado di generare floridi profitti, quale quello del recupero crediti).In definitiva, nel percorso logico delle sentenze di merito, e in modo piùampio in quella di primo grado, l’esistenza di una struttura organizzata che hareplicato i tratti distintivi dell’associazione di tipo mafioso e che è riuscita adesercitare un’autonoma capacità intimidatrice nel territorio veronese – sia purein un ambito limitato al settore economico di riferimento per gli interessicriminali della consorteria – è stata ricavata in modo congruo dai qualificaticollegamenti dei membri del sodalizio con le cosche reggine, dallo strettocollegamento interno con la casa madre, dall’autonomia organizzativa dellalocale veronese nel raggiungimento di fini illeciti consistenti nella gestione delcontrollo di attività imprenditoriali, dal constatato inquinamento del tessutosociale, nonché dalla disponibilità di armi da fuoco da parte degli associati edall’estrinsecazione del metodo mafioso in alcune vicende estorsive.Il motivo è, pertanto, infondato.1.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimentoalla ritenuta sussistenza della prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], con il ruolodi esponente apicale, all'associazione di cui al capo 1).Secondo la Corte di appello (pagg 50-51), il ruolo di capobastone diAlbanese risulta da una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],intercettata il 25 maggio 2014, in cui i due lo definiscono “capobastone”.Si tratta di un’evidenza, osserva la Corte medesima, che non viene svilitadalle critiche mosse al ricorrente dai propri sodali, né dal fatto che si tratta diun'organizzazione che non riconosce più un ruolo sacrale al proprio capo.Tale ruolo apicale, infatti, proseguono i giudici del gravame, vienechiaramente rivelato dagli stessi comportamenti tenuti dal ricorrente nei reaticontestati, dovendosi ritenere particolarmente emblematiche in tal senso le duevicende estorsive in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], poc’anzi menzionate.D’altro canto, rileva, ancora, la Corte territoriale, le critiche che Albanesericeve dai propri sodali non sono mai legate alla mancanza di capacità criminali,bensì alla condotta, che gli viene contestata, di aver tenuto per sé l'interoammontare dell 'estorsione Mannino; sebbene emerga dal processoun'organizzazione criminale priva di una cassa comune, non risulta venir meno ilcarattere mafioso dell'associazione, essendo anzi costantemente evocata,rimarca la sentenza, la forza intimidatrice del vincolo associativo.In questo contesto, il ricorso deduce che nella conversazione intercettata ilruolo di “capobastone” è stato attribuito ad Abanese in modo sarcastico.Si tratta, tuttavia, di un rilievo inammissibile perché non ancorato ad alcunelemento di fatto (ad esempio, il seguito della conversazione intercettata, o iltono di voce con cui le espressioni furono pronunciate), sicché esso si risolve inun argomento puramente assertivo di critica alla sentenza.Al contrario, la natura estremamente riservata della conversazione,avvenuta non al telefono ma in un’autovettura, in cui erano presenti soltanto idue loquenti, e l’essere inserito il riferimento al ruolo di “capobastone” delricorrente in una spiegazione più ampia degli assetti criminali della zona,inducono a ritenere non manifestamente illogica l’interpretazione che ne ha datola sentenza impugnata.Il rilievo è inammissibile, inoltre, perché, secondo la giurisprudenzaconsolidata della Corte di legittimità, l'interpretazione del linguaggio adoperatodai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logicain relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato dilegittimità (v., per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01; Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).Il ricorso critica la sentenza perché non avrebbe dovuto fermarsi al ruolo di“capobastone” attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione intercettata, maavrebbe dovuto spiegare attraverso quali espressioni il ricorrente avrebbe intesoimporsi sugli associati; mancherebbe, infatti, il rispetto incondizionato che vienericonosciuto agli esponenti di vertice di una associazione criminale; la sentenzaavrebbe, inoltre, adeguato la natura di “capo” dell’associazione alle peculiaritàdella struttura associativa sulla base di affermazioni sociologiche non sorrette dasolide regole di esperienza, come quella secondo cui la gerarchia all'internodell'organizzazione criminale non è più quella feudale e non attribuisce più unruolo sacrale al proprio capo.La deduzione è infondata.È vero che la sentenza d’appello ha definito la nozione di esponente divertice dell’organizzazione criminale mafiosa anche ricorrendo a considerazioni dicarattere sociologico, però si tratta di un approccio non estraneo allagiurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato più volte che la norma dell’art.416-bis cod. pen. obbliga ad una “complessa attività ermeneutica con fortisollecitazioni evolutive in ragione della sua imperfezione terminologica,influenzata dalla dimensione sociologica del fenomeno e dalla realtà empirico-criminologica di volta in volta interessata” (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, Rv. 281889 - 02, in motivazione; si veda anche Sez. 1, n. 3137 del19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487 - 01, in motivazione, che ricordache “le connotazioni normative delle fattispecie sono pacificamente di derivazionestorico- sociologica”).Né è fondato l’argomento che la sentenza impugnata avrebbe ri-definito laqualifica di esponente apicale dell’associazione sulla base di regole innovative,perché la giurisprudenza di legittimità ha, in realtà, affermato più volte che“l’indole mafiosa di un’associazione non presuppone uno schema rigido eprefissato, ma la conformità ad un modello nel quale siano individuabili lecaratteristiche richiamate dall’art. 416-bis, comma 3, cod. pen. Ogni indagineestranea a tali caratteri – volta a ricostruire fenomeni come mafia o camorrasulla base di profili organizzativi definitivi – è arbitraria, stante la variabilità esegretezza di tali fenomeni” (Sez. 5, n. 2268 del 06/11/2025, dep. 2026,Casamonica, Rv. 289232 - 01, in motivazione; ma nello stesso senso già Sez. 6,n. 1760 del 16/12/1985, Spatola, Rv. 171998).L’approccio della sentenza impugnata sulla definizione della qualifica apicaledel ricorrente in seno al gruppo criminale è, pertanto, coerente con lagiurisprudenza di legittimità, ed è ricavata in concreto, oltre che con ilriconoscimento della qualifica formale di “capobastone”, dal ruolo assunto dalricorrente in due particolari e significative vicende estorsive (estorsioni in dannodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità cheritiene che “in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai finidell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivoesercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspettosintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivorisultato di assoggettamento interno” (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, P.g. inproc. Abbinante, Rv. 271482 - 01).Il ricorso contesta alla Corte di merito di aver desunto la natura di capodall'autorevolezza criminale mostrata dal ricorrente nell'esecuzione dei singolireati-scopo, obiettando che l'autorevolezza criminale in un singolo reato non puòperciò solo far ritenere un soggetto capo dell'associazione. Inoltre, si censura lamotivazione per aver attribuito risalto, a dimostrazione del suddetto ruoloapicale, a elementi non significativi quali l'essere un personaggio in grado ditenere a bada le pretese estorsive di altri affiliati, l’essere particolarmenteaddentro alle dinamiche criminali e aver preso sotto la propria protezione lapersona offesa di un'estorsione; comportamenti che, però, a dire della difesa,possono essere attribuiti indistintamente a qualsiasi personaggio criminale dotatodi carisma senza che questo lo possa trasformare in un vertice diun'associazione.Il ricorso aggiunge, criticamente, che il ruolo di vertice è stato ricavato dallafunzione svolta da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di cui al capo n. 44, incui il ricorrente ha svolto il ruolo di mediatore tra gruppi criminali contrapposti: sitratta, in realtà, di un riferimento che sconta la contraddizione con la parte dellasentenza (pag. 137) in cui è stato ritenuto che per risolvere tale controversia erastato necessario l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], il che significava che il ricorrentenon possedesse alcuna capacità di svolgere questa funzione di mediatore fra duegruppi criminali.L’argomento è infondato.Come già accennato, la sentenza impugnata ha ricavato la qualifica apicaledi [OSCURATO:PERSONA] da vicende significative, sul piano logico, dell’esercizio concreto difunzioni direttive da parte dell’imputato.La vicenda [OSCURATO:PERSONA] è particolarmente significativa in tal senso, perché ilcreditore [OSCURATO:PERSONA], per recuperare il credito, si era rivolto ad altro soggettocalabrese, il quale, però, per competenza territoriale, si rivolse ad [OSCURATO:PERSONA].Tale vicenda, oltre che essere significativa della spartizione per areegeografiche del territorio, che è una caratteristica tipica delle organizzazionicriminali, è emblematica anche del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno dellacosca.Lo stesso seguito della vicenda, con il proposito, manifestato da [OSCURATO:PERSONA], dimettere sotto protezione l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], e di tenere per il gruppo criminalequello che lo stesso avrebbe pagato, costituisce ulteriore indice non illogico dellanatura di vertice dell’organizzazione, perché solo un esponente di vertice delgruppo può prendere decisioni rilevanti per conto dello stesso, come evidenziatodalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene che, con riferimento specificoall’associazione mafiosa, il soggetto di cui al secondo comma dell’art. 416-bis ènon solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui cheabbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suoesplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n.7839 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280890; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 267464).Né vi è contraddizione interna alla motivazione tra la parte in cui essa ricavail ruolo di vertice anche dal ruolo di mediatore tra gruppi criminali svolto nellavicenda [OSCURATO:PERSONA] e la parte in cui essa riconosce che fu necessario poi l’interventodi [OSCURATO:PERSONA]: si tratta, invero, di affermazioni che non sono in contraddizionetra loro, perché, ai fini della qualifica di esponente apicale, in modo non illogico èstato assunto come rilevante il ruolo che gli altri esponenti del gruppo, ed isoggetti contigui ad esso, gli hanno riconosciuto nella vicenda, non essendonecessario per poter configurare il ruolo che poi l’intervento abbia avutosuccesso.Il motivo è, pertanto, infondato.1.3. È infondato anche il terzo motivo, dedicato alla condanna del ricorrenteper il capo 3) (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La sentenza impugnata risponde al relativo motivo di appello nelle pagg. 53e 54 e afferma che la stessa circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia intervenuto nellavicenda sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] ne dimostra l'autorevolezza criminale qualepersonaggio che viene ritenuto in grado di fare da mediatore tra estorsori evittima; la sentenza aggiunge che la contrapposizione di interessi fra i primiestorsori, tra cui Napoli, e quelli successivi, tra cui [OSCURATO:PERSONA], è soltantoapparente, perché in realtà tutti sono uniti dall'obiettivo di ricavare denaro daArcamone (argomento che era proprio anche della sentenza di primo grado apag. 126).Rileva che [OSCURATO:PERSONA] riferì in dibattimento di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] 3.000euro, che aveva consegnato proprio ad [OSCURATO:PERSONA], affermazioni che provengonoda dichiarante ex art. 210 cod. proc. pen., ma che sono ampiamente riscontratedal materiale intercettativo; la sentenza evidenzia, inoltre, che non possonoessere considerate casuali le visite di [OSCURATO:PERSONA] al ristorante di [OSCURATO:PERSONA], e chein una conversazione intercettata è lo stesso imputato che riferisce a GiuseppeVersace che [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe detto “vi dò qualcosa, vi distribuisco anche avoi perché agli altri ho già distribuito”; si tratterebbe di affermazioni inequivocheda cui emerge come [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] quantomeno lapromessa di denaro.In questo contesto la difesa obietta che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebberoriscontrate da una telefonata, in realtà travisata, la n. 9068, in cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeil denaro ad [OSCURATO:PERSONA] dicendo che serve per lui e “per Pino” (con cui ci siriferirebbe a [OSCURATO:PERSONA]).L'argomento è infondato.Le dichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] sulla consegna del denaro adAlbanese risultano, infatti, logicamente riscontrate da una serie di conversazioni,debitamente riportate nelle sentenze di merito, in particolare in primo grado, dacui risultano le pressioni forti di [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA] ed emerge che [OSCURATO:PERSONA] haottenuto denaro, o promessa di denaro, in questa vicenda: in particolare, laconversazione n. 1967 del 25 aprile 2014 in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce a GiuseppeVersace che [OSCURATO:PERSONA] ha promesso di fare avere a loro dei soldi dicendogli che“agli altri ho già distribuito”, nonché la conversazione n. 5081 del 12 maggio2014, che rivela una comunanza di intenti tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e in cui Tirottadice ad [OSCURATO:PERSONA], riferito all’affare [OSCURATO:PERSONA], “ci dobbiamo prendere tutto noi”,e, ancora, la conversazione n. 7494 del 2 maggio 2014 in cui [OSCURATO:PERSONA] dice aVersace che [OSCURATO:PERSONA] “ci mollerà i soldi”.In definitiva, dalle conversazioni richiamate nella sentenza emerge uninteresse comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in questa vicenda,utile a interpretare la conversazione n. 9068 richiamata nel ricorso, e che inducea ritenere non illogico il percorso argomentativo della sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni rese in dibattimento da Tirottasulla dazione ad [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso prospetta che l’imputato agì su impulso di [OSCURATO:PERSONA], come mediatore,e che la sua mediazione fu ispirata soltanto a solidarietà umana nei confrontidella vittima, mentre la sentenza impugnata aveva trasformato, ciò nonostante,la funzione mediatrice del ricorrente in un concorso doloso.L’argomento è manifestamente infondato, in quanto dagli elementi di provariportati in sentenza, e sopra citati, emerge con evidenza un ruolo di Albanesequale soggetto interessato in proprio a percepire un profitto, che, secondo ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe anche materialmente percepito.Ne consegue che l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] in questa vicenda non èriconducibile alla figura del mediatore disinteressato intervenuto a favore dellavittima su richiesta di questa, figura che, nella elaborazione della giurisprudenzadi legittimità (Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896 - 01: nonè configurabile il concorso nel delitto di estorsione di colui che assume la veste diintermediario fra gli estorsori e la vittima solo quando l'agente operanell'esclusivo interesse di quest'ultima e per motivi di solidarietà umana, nonrilevando invece a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che ilmediatore sia con essa solidale), pur avendo fornito sul piano strettamenteoggettivo un contributo causale del reato, va esente da responsabilità per lamancanza del dolo di ingiusto profitto che caratterizza la fattispecie criminosa.Il ricorso eccepisce che non sono state individuate specifiche condotteviolente o minacciose poste in essere dal ricorrente, ma l’argomento è infondato.Il ricorrente risponde di un reato commesso in concorso, e, come noto,“integra il concorso nel delitto di estorsione, nella specie cd. "progressiva", ognicomportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamenteindirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo allarealizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasidell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, assumendo caratteredecisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che sussiste nel caso in cui lecondotte dei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio dellaprognosi postuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti invaria e diversa misura, sicché è sufficiente che ciascun soggetto agente abbiaconsapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui”(Sez. 2, n. 25778 del 13/06/2025, Del, Rv. 288495 - 01).Tanto è avvenuto nel caso in esame, in cui si è non illogicamente ritenutoche il ricorrente si sia inserito in una pretesa estorsiva già posta in essere da altrie, nel tentativo di tagliare fuori dalla riscossione l’altra parte del gruppocriminale, abbia assunto un atteggiamento più conciliante nei confronti dellavittima, essendo, però, consapevole del comportamento che nel frattempoponevano in essere gli altri.Il ricorso obietta che il ricorrente intervenne dopo che la pretesa estorsivaera già stata formalizzata da Napoli e [OSCURATO:PERSONA], attribuendogli, dunque, unconcorso morale rafforzativo che, però, è contraddetto dal fatto che il ricorrentedisse ad [OSCURATO:PERSONA] di non pagare più niente a nessuno, assumendo quindi unaposizione di protezione della vittima, anziché di rafforzamento della pretesaestorsiva; anzi, dalle intercettazioni emergeva che gli autori dell’estorsione,Napoli e [OSCURATO:PERSONA], avevano interesse a tener fuori dalla questione [OSCURATO:PERSONA] echiesero espressamente a [OSCURATO:PERSONA] di evitare di riferire al medesimo del fatto.L’argomento è infondato.Esso, invero, si affida ad elementi di prova che non sono sufficientementesignificativi in ordine al giudizio di responsabilità, atteso che, nella ricostruzioneconcorde dei giudici del merito, adeguatamente argomentata, nella vicendaArcamone concorrevano due diversi comportamenti estorsivi (un primo in ordinecronologico effettuato da [OSCURATO:PERSONA], il creditore reale, e Napoli, cui il primo si erarivolto; un secondo, in cui intervengono anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], introdotti daTirotta) in apparente accordo, ma in sostanziale concorrenza tra loro, atteso cheentrambi avevano interesse ad estorcere denaro al debitore ed entrambi eranointeressati a tenerlo solo per se stessi. Ne consegue che la circostanza che ilricorrente abbia detto ad [OSCURATO:PERSONA] di non pagare più niente a nessuno non hasufficiente capacità significatoria, perché, come ragionevolmente osservato nelladecisione avversata, il ricorrente aveva un interesse personale a che la vittimanon pagasse altri, così come la circostanza che Napoli abbia tentato di tener fuoriAlbanese da questa vicenda dimostra soltanto che non intendeva avere unconcorrente, ma non incide sul giudizio di responsabilità che deriva daicomportamenti tenuti dal ricorrente una volta che lo stesso è stato introdotto daTirotta nella vicenda.Il ricorso critica la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui haritenuto che il cosiddetto “affare del rame” fosse, in realtà, un merostratagemma per ammantare di liceità la dazione di denaro extra chiesta allavittima.Il rilievo va considerato inammissibile, in quanto, al di là della esistenza omeno di ciò che il ricorso definisce un accordo privatistico intercorsoestemporaneamente tra i soli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per la questione dellacompravendita di rame che [OSCURATO:PERSONA] aveva in sospeso insieme a GiuseppeVersace, esso è privo della capacità di disarticolare il percorso logico dellasentenza impugnata, atteso che riguarda una parte marginale della motivazionesenza la quale il giudizio di responsabilità resiste comunque. Il travisamentodegli elementi di fatto posti alla base della decisione comporta, infatti,l’illegittimità del provvedimento impugnato “solo se l'errore accertato sia idoneoa disart icolare l ' intero ragionamento probatorio, rendendo i l logicala motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso oignorato” (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv. 277758).Il motivo è, pertanto, infondato.1.4. È inammissibile, invece, in quanto non presentato in appello, il quartomotivo, che riguarda la condanna per l'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod.pen. in relazione al reato di estorsione di cui al capo 3).Nell’atto di appello, infatti, si contesta la responsabilità per il capo 3) nelsecondo motivo, in cui, però, non si spiegano deduzioni specifichesull’aggravante.Esso incorre, quindi, nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606,comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui “il ricorso è inammissibilese è proposto (…), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, perviolazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”.1.5. È parzialmente fondato il quinto motivo, in cui si deduce vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per i reati di cui ai capi 12) e 13)(estorsioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], già autisti della dittaAlbatrans del figlio del ricorrente).La sentenza impugnata ha risposto al relativo motivo di appello alle pagg. 55- 56, affermando che “la vicenda [OSCURATO:PERSONA] è diversa dalla vicenda Doljenkovperché solo [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non aver avuto paura di [OSCURATO:PERSONA] mentreDoljenkov non ha fatto affermazioni dello stesso tenore, [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto fermole proprie pretese ed è arrivata una transazione, Doljenkov ha rinunciatocompletamente a quanto gli spettava. Le minacce rivolte ad entrambi eranocomunque gravi e pienamente idonee a coartarne la volontà. Per il [OSCURATO:PERSONA] lafattispecie va dunque derubricata in quella tentata, atteso che manca la provache sia stato indotto ad accettare la transazione per timore, considerato che èstato assistito anche da organizzazioni sindacali e da un avvocato, l'appello varespinto in toto per quanto riguarda invece Doljenkov, che a seguito delleminacce è stato costretto a rinunciare a far valere i propri legittimi crediti dilavoro come documentato nella sentenza di primo grado”.1.5.1. Si deduce, con riferimento al capo n. 12, che, in mancanza di unaccertamento preciso sul credito di lavoro, non potrebbe dirsi che l'accordotransattivo che [OSCURATO:PERSONA] accettò, e a seguito del quale gli furono corrisposti 7.000euro, abbia comportato una perdita patrimoniale per lo stesso, essendo, inoltre,stato obliterato il dato risultante delle intercettazioni secondo cui fu [OSCURATO:PERSONA] aproporre l'accordo; secondo il ricorso, manca la prova che egli sia stato indottoad accettare la transazione per timore, circostanza che avrebbe dovuto condurrealla esclusione della rilevanza penale della vicenda.L’argomento è fondato.La vicenda del capo n. 12 si presta con fatica ad essere sussunta all'internodel paradigma dell'estorsione; nel rivendicare le proprie pretese, la vittima,infatti, si fece assistere da un legale e da un'organizzazione sindacale e conclusecon il ricorrente un accordo formale rientrante in uno schema previsto dal diritto,ovvero quello della transazione.La idoneità di una minaccia a coartare la volontà del soggetto passivo, comenoto, “deve essere valutata con giudizio operato "ex ante", sicché, ai fini dellavalutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità diresistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia” (Sez. 2,n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537 - 01), ma l'accertamentodell'idoneità del tentativo deve tener conto “della concreta situazione ambientalein cui l'atto è stato posto in essere”, anche con riferimento alla posizionedell'agente e del destinatario della condotta (Sez. 5, n. 34242 del 01/07/2009,Palmiero, Rv. 244915 - 01).Nel caso del capo 12), caratterizzato da una vittima straniera – nonobbligata per motivi ambientali a continuare ad avere legami con il ricorrente, lasua ditta, ed il suo ambiente di riferimento – e che da subito aveva preferitogestire la vicenda non mediante il rapporto diretto con il ricorrente, mafrapponendo lo schermo di un’organizzazione sindacale e di un legale tra sé e lacontroparte, non può ritenersi adeguatamente dimostrata l’idoneità dellaminaccia posta in essere dal ricorrente a coartare la volontà del Parmint e adincidere sul successivo atto transattivo con cui sono state definite le pretese diquest’ultimo.Ne consegue che, con riferimento a tale specifico punto, in assenza diipotizzabili approfondimenti probatori, la sentenza impugnata deve essereannullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.Avendo i giudici dell’appello precisato la misura della pena inflitta, a titolo direato satellite, per questo capo di imputazione, l’annullamento deve esseredisposto senza rinvio anche con riferimento al trattamento sanzionatorio ex art.620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., potendo questa Corte rideterminare lapena complessiva inflitta all’imputato in 21 anni e 7 mesi di reclusione, sulla basedelle stesse statuizioni del giudice di merito, eliminata la porzione di penarelativa al capo 12).1.5.2. È invece, infondato il motivo con riferimento al capo 13) perl’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA].Si deduce in ricorso che l'atteggiamento del ricorrente si inscrivevaall'interno di una serie reciproca di recriminazioni relative ai rapporti lavorativi,te” solo apparentemente avrebbe potuto essere ritenuta minacciosa, perchévenne seguita dalla frase “e vai a fanculo, vai”, indice che si trattava di un meroscatto d'ira.L’argomento è manifestamente infondato, in quanto la frase rivolta daDoljencov al ricorrente “di fare come ha fatto [OSCURATO:PERSONA]” (progressivo n. 56356 del 2febbraio 2015), ovvero di rivolgersi ad una organizzazione sindacale, trattandosidel mero esercizio di un diritto, non avrebbe mai potuto essere apprezzata comeuna controminaccia, secondo il corretto ragionamento svolto dalla Corte dimerito.Nel ricorso si rileva, inoltre, che, secondo i giudici di appello, la condottadell'imputato sarebbe stata idonea a coartare la vittima, in quanto quest’ultimaaveva rinunciato completamente a quanto gli spettava, nonostante fossemancato un accertamento sul presunto credito vantato dall'autista che non erané liquido, né certo, né esigibile; tale ragionamento, in ottica difensiva, siporrebbe in contraddizione con la circostanza che era stato sempre il dipendentea cercare ripetutamente il ricorrente e ad aver ricevuto da quest'ultimo sia lapromessa di pagamento sia la proposta di un colloquio di lavoro per il figlio.La critica è infondata.La circostanza che sia mancato un accertamento sul presunto creditovantato dall'autista non rende manifestamente illogica la motivazione che, dalcomplessivo comportamento tenuto dai due soggetti coinvolti nelle conversazioniintercettate – ivi compreso quello del ricorrente che non ha mai negatol’esistenza del credito, ma ha solo rivolto una serie di minacce all’ex dipendenteper indurlo a non insistere nel chiederne il pagamento – ha ricavato, con correttainferenza, la conclusione che un credito di [OSCURATO:PERSONA] esistesse e che egli fossestato costretto a rinunciarvi.Quanto alla contestata mancata derubricazione del fatto in quello previstodall'art. 393 cod. pen., che, ad avviso della difesa, sarebbe stata giustificatadall’inserimento della vicenda in una trattativa stragiudiziale in cui anche la dittadel figlio del ricorrente avanzava rivendicazioni nei confronti dei due ex autisti,trattasi di obiezione infondata, atteso l’insufficiente riscontro, desumibile daglidell’autista (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv.280414 - 01).Si deduce, infine, un vizio di motivazione anche con riferimento alla ritenutaesistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., matrattasi di rilievo inammissibile poiché non dedotto in sede di appello.1.6. È inammissibile il sesto motivo dedicato alla condanna per il capo n. 14(per il reato di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen., vicenda del terreno di GiuseppeVersace, soggetto ad esecuzione civile).La sentenza impugnata ha trattato questa vicenda alle pagine da 56 a 59,evidenziando che [OSCURATO:PERSONA], nell’occasione, pose in essere più condotte integrantireato, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, egli si recò sul posto “perappoggio”, come da lui stesso riferito nella conversazione n. 2284 del 14settembre, e, come emerso dalla stessa conversazione, promise a [OSCURATO:PERSONA] che,se necessario, avrebbe fatto tutto il possibile, tranne l'omicidio, per dissuaderedall’acquisto [OSCURATO:PERSONA], che nelle conversazioni intercettate veniva definita“la colombiana”, (“vado, la prendo, la faccio, la servizio, però di ammazzare nonl'ammazzo”).La Corte di merito ha osservato che tali condotte rivestivano una valenzaquantomeno di significativo rafforzamento del proposito criminoso giàmanifestato da [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'immobile esecutato, aggiungendo che ilfatto che la colombiana potesse essersi defilata spontaneamente, perché, comeriferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], “si era spaventata”, non elideva l'apporto causalein termini di contributo al rafforzamento.Secondo la difesa, in questo contesto, non avrebbe potuto escludersi unanatura meramente millantatoria del racconto fatto dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] circa ilcolloquio che egli avrebbe avuto con [OSCURATO:PERSONA] relativo alla promessa diseviziare l’acquirente colombiana, così come non avrebbe neppure potutoescludersi che la colombiana non avesse partecipato alla gara per effetto dellacondotta tenuta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].Trattasi, tuttavia, di deduzione inammissibile, perché fondata su argomentimeramente congetturali (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez.2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237), che, in quanto tali,non sono idonei ad inficiare di illogicità il ragionamento sotteso al provvedimentoimpugnato.Si obietta in ricorso che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si sia recato sul terrenode quo in occasione di un sopralluogo del custode giudiziario non sarebbesignificativa, perché in contraddizione con il contenuto dell'intercettazione da cuirisulta che il ricorrente in quell’occasione si era tenuto in disparte.La censura è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA], nel percorso logico della sentenza impugnata la presenza delricorrente al sopralluogo effettuato dal custode giudiziario è stata correttamenteapprezzata alla stregua di ulteriore indizio del suo ruolo di rafforzamento delproposito criminoso di [OSCURATO:PERSONA] di “far saltare” l’asta relativa all’esecuzioneforzata del proprio terreno; tale presenza, infatti, che non avrebbe potutogiustificarsi altrimenti, costituiva univoco elemento di conferma delladisponibilità, offerta, non solo a parole, da [OSCURATO:PERSONA] ad aiutare [OSCURATO:PERSONA] in questavicenda.Rispetto a tale lineare ricostruzione inferenziale, inconferente ed eccentricava considerata la censura difensiva.Parimenti inconferente deve considerarsi l’ulteriore rilievo, secondo cui laresponsabilità dell'imputato per tale vicenda sarebbe esclusa dalle numeroseconversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disvelanti il proposito diallontanare gli offerenti senza che fosse mai emerso il nome del ricorrente.Secondo quanto messo in luce, in modo non illogico, dai giudici territoriali,l’esistenza di un rapporto personale tra [OSCURATO:PERSONA] ed il confinante [OSCURATO:PERSONA], che avevaportato a ritenere esistente il concorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel reato, eraindipendente da quello che [OSCURATO:PERSONA] aveva con [OSCURATO:PERSONA], il quale, per sua stessaammissione resa nella conversazione intercettata, si era prestato a fornire unapporto causale nella commissione del reato. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] nonavesse un rapporto diretto con [OSCURATO:PERSONA], ma solo con [OSCURATO:PERSONA], non rendeva,quindi, illogica la conclusone della sentenza impugnata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA],offrendosi di aiutare [OSCURATO:PERSONA] nell’allontanare la offerente dalla gara, avevarafforzato il proposito criminoso di questi.Il motivo è, in definitiva, inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2,n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione,Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché nonprende posizione sulla idoneità della condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nell’essersireso disponibile, a rafforzare il proposito criminoso di [OSCURATO:PERSONA]; rafforzamento,che come noto, a certe condizioni, integra il concorso morale nel reato (Sez. 1,n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310 – 01) e rendeirrilevante verificare se in concreto un contributo causale del ricorrente adallontanare gli offerenti vi sia stato o meno.1.7. È inammissibile anche il settimo motivo dedicato alla condanna perl'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. per il capo n. 14, in quanto nondedotto in appello.1.8. Egualmente inammissibile è l’ottavo motivo, in cui si censura lacondanna del ricorrente per il capo n. 16 (estorsione in danno di Mannino).Secondo la costante lezione di legittimità, la questione sulla qualificazionegiuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere exart. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta insede di giudizio di legittimità, ma a due condizioni: che l'impugnazione non siainammissibile e che per la sua soluzione non siano necessari accertamenti difatto (per tutte, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 - 01).Con il motivo di ricorso in esame, imperniato sulla censura del travisamentodella prova intercettativa, dal quale sarebbe scaturito il preteso errore nellaqualificazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] come estorsione, si avanza una pretesainesigibile, diretta com’è a sollecitare l’accesso diretto alla prova da parte delgiudice di legittimità, che, in tal modo, verrebbe a esercitare prerogative tipichedel solo giudice di merito.1.9. È, invece, infondato il nono motivo, dedicato alla condanna per il capon. 21 (concorso nella tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).Alle pagg. 61 – 62 della sentenza impugnata si legge che il fatto che“l'[OSCURATO:PERSONA] ancorché silente abbia partecipato all'irruzione presso l'azienda diSgrò già costituisce concorso punibile, infatti in quell'occasione la pressione suSgrò oltre che sulla sottolineata provenienza geografica – che fece sì che questicomprese immediatamente ritrovarsi di fronte ad esponenti della criminalitàorganizzata tanto da rivolgersi a Mercurio, soggetto gravitante nel medesimoambiente che capì subito chi erano i soggetti recatisi dallo [OSCURATO:PERSONA] – anche dalnumero di persone che si misero a cerchio attorno a lui. Tuttavia, non sicomprenderebbe appieno il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] se non si tiene conto dellapreparazione di tale incontro. [OSCURATO:PERSONA], infatti, fu non solo uno dei partecipimateriali alla tentata estorsione, ma l'organizzatore della stessa” (…) “dopo averricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la notizia dell'operazione di recupero crediti neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si preoccupa di organizzare il commando che deveeffettuare il blitz, egli ha cura di coinvolgere anche [OSCURATO:PERSONA], e con luil'inseparabile [OSCURATO:PERSONA], proprio perché dello stesso paese della [OSCURATO:PERSONA] da cuiproviene lo [OSCURATO:PERSONA], si tratta di modalità criminose smaliziate con cui l'Albanesemira ad esser certo che lo [OSCURATO:PERSONA] proprio per la fama criminale di Capicchianocomprenda subito che la richiesta di denaro proviene da appartenenti alla‘ndrangheta, il fatto poi di voler escludere [OSCURATO:PERSONA] nonché il “veronese”, cioè ilcreditore [OSCURATO:PERSONA], dalla divisione dell'eventuale bottino prendendo sotto la propriaprotezione lo [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dall'essere una mera fantasticheria, costituisce unpreoccupante proposito criminoso che conferma la fase espansivadell 'organizzazione e la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA]”.In ricorso si deduce che l'imputato non aveva mai pronunciato paroladurante l'incontro con la vittima, non aveva mai aderito alla minaccia altrui, e, inogni caso, dalle intercettazioni successive era emersa chiaramente la sua volontàdi dissociarsi da questa vicenda – nel dichiarare “di non volerne più sapere” –manifestando, con quest’ultima frase, il proprio dissenso rispetto alla modalitàadottate dai correi, il che avrebbe dovuto deporre nel senso dell'assenza del dolodell’estorsione.La censura pecca di aspecificità, perché non prende posizione sul percorsologico della sentenza impugnata che ha ricavato, in modo congruo, la violenza ominaccia non da un’espressione pronuncia da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del colloquiocon lo [OSCURATO:PERSONA], ma dalle modalità, di per sé intimidatorie, pianificate e attuate dalgruppo criminale.La deduzione secondo cui il ricorrente ha dichiarato nel corso di unaconversazione intercettata di “di non volerne più sapere” di questa vicenda, oltrea introdurre un elemento che ha una limitata capacità dimostrativa (Sez. 1,n. 1598 del 05/12/2025, dep. 2026, Miglioranza, n.m.), omette di considerareche la condanna è stata pronunciata a titolo di tentativo, il che implica, comenoto, la valutazione ex ante dell’idoneità e univocità degli atti a determinare laconsumazione dell’estorsione, non rilevando, a tal fine, le vicende successive (ilcomportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] che ha resistito alle pressioni ed ha dichiaratoall’autorità giudiziaria quanto accaduto, e lo sfaldamento successivo del gruppodegli estorsori).La difesa critica, inoltre, la sentenza impugnata per aver desunto lapartecipazione all'estorsione anche dal ruolo organizzativo svolto dal ricorrentenella preparazione dell'incontro con la vittima, omettendo di valutare chel'organizzazione dell'incontro era finalizzata a confrontarsi con la vittimamedesima per ottenere il pagamento di un credito di 380.000 euro che la stessadoveva a [OSCURATO:PERSONA] e non aveva la finalità di conseguire un profittoingiusto.La critica è inammissibile perché si risolve in una mera lettura alternativadelle evidenze probatorie, non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, n.9 1 0 6 d e l 1 2 / 0 2 / 2 0 2 1 , C a r a d o n n a , R v . 2 8 0 7 4 7 ; S e z . 3 , n .18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017,Cammarata, Rv. 270519).Si addebita, ancora, alla Corte di appello di non aver motivato sugli elementioggettivi della condotta rivelatori della particolare veemenza necessaria per farsussumere la vicenda nella fattispecie estorsiva piuttosto che in quella, menograve, di esercizio arbitrario, nonostante l'esistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA].La censura è infondata, in quanto la motivazione si ricava, implicitamente,dalla descrizione degli elementi in fatto della vicenda. Si è già sopra ricordatoche la sentenza impugnata ha evidenziato le modalità tipiche della criminalitàorganizzata con cui è stata gestita la vicenda del recupero del credito, el’evocazione specifica della provenienza geografica dei soggetti che si attivavanoper detto recupero per far comprendere alla vittima che si trovava di fronte aduna organizzazione criminale con riferimenti nella ‘ndrangheta. Inoltre, a pag.532, nel trattare la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], si aggiunge che l’episodiodel 27 novembre 2014 va “inserito nel contesto in cui si trovava lo [OSCURATO:PERSONA], cheaveva subito la telefonata minacciosa e che era al corrente di come altriimprenditori della zona erano stati oggetto di vessazioni da parte della criminalitàorganizzata di origine meridionale, tanto da rivolgersi a Mercurio, personaggioconosciuto come contiguo ad ambienti malavitosi calabresi”.D’altro canto, nel percorso logico della sentenza impugnata emerge conchiarezza che [OSCURATO:PERSONA] intendesse tenere per sé, e per il proprio gruppo, ilprofitto del reato, escludendo il creditore [OSCURATO:PERSONA].Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità la circostanza che ilconcorrente nel reato diverso dal titolare del credito tenga per sé, in tutto o inparte, il profitto della condotta criminosa posta in essere, esclude del tutto lapossibilità di sussumere la fattispecie concreta in quella astratta di esercizioarbitrario delle proprie ragioni (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027 – 02, in motivazione: “risulta, al contrario, determinante il fatto che iterzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, omeno, perseguito, anche o soltanto, un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, iterzi, ed il creditore, risponderanno di concorso in estorsione”).Ne consegue che, pur se la sentenza impugnata non ha una specifica partededicata alla questione della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo n. 21,dal suo percorso motivazionale emerge come implicitamente disattesa ladeduzione sulla qualificazione giuridica dello stesso ai sensi di cui all’art. 393cod. pen., che è incompatibile con il percorso logico della sentenza impugnata.Il ricorso denuncia, ancora, che la sentenza è erronea anche nella parte incui, per il reato del capo n. 21, ha ritenuto l'esistenza dell'aggravante di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen., in quanto dalle conversazioni intercettate nonsarebbe emerso alcun elemento concreto che dimostrasse l'effettivo utilizzo delmetodo mafioso da parte dell'imputato, e, quanto alla finalità, la motivazioneavrebbe omesso del tutto di considerare come sussistesse la prova della finalitàesclusivamente personale delle operazioni.La censura è infondata.È vero che nella parte della sentenza dedicata all’esame della posizione diAlbanese non vi è una specifica motivazione sulla aggravante, che, però, sirinviene a pag. 467 quando si passa a trattare la posizione del coimputatoMinarchi. In questa parte la sentenza afferma che il metodo mafioso si ricava“dall'utilizzo della minaccia implicita, dalla pressione rappresentata dallapresenza di plurime persone nel domicilio della vittima, dal timore suscitato nontramite comportamenti eclatanti ma tramite l’evocazione di conseguenze ulteriori(“abbiamo un amico in comune al quale devi dei soldi, è meglio che troviamo unaccordo”), in grado di evocare una forza intimidatrice che l'associazione haraggiunto nell'ambiente, tant'è vero che la vittima percepisce subito di essereesposta a pericolo e cerca protezione non a caso in un soggetto gravitante nellostesso ambiente”, e per l'aggravante dell'agevolazione, la sentenza afferma cheemblematiche sono le conversazioni tra Napoli ed [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle qualigli stessi chiariscono il possibile esito dell’affare, e cioè mettere sotto protezionel’imprenditore così da poterne ricavare il maggior guadagno ed estendere la sferad'influenza della organizzazione.Il ricorso non si confronta con questa parte della motivazione, afferma inmodo assertivo che non emergerebbe la prova della finalità non esclusivamentepersonale dell’illecito, senza prendere posizione sull’elemento a carico, più volteevidenziato in sentenza - anche nella parte relativa alla ricostruzione del reato dicui all’art. 416-bis cod. pen. - dell’importanza della vicenda [OSCURATO:PERSONA] proprio perchéAlbanese affermò di voler mettere sotto protezione la vittima per ricavarestabilmente un profitto da questa ed espandere la forza della organizzazionecriminale, argomenti su cui il ricorso non prende posizione e che rendonoinammissibile il motivo per mancanza di specificità.Ne consegue l’inammissibilità delle censure nella parte relative al metodomafioso, in quanto “ove sia contestata l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n.152 del 13 maggio 1991, nella duplice accezione del metodo e dell'agevolazionemafiosa, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere in cassazione ovecontesti una sola delle declinazioni della circostanza, non derivandodall'eventuale accoglimento del ricorso alcuna concreta utilità” (Sez. 2,n. 15767 del 15/04/2025, Coppola ed altri, n.m.; conformi Sez. 6, n. 550 del31/10/2018, dep. 2019, Faraci, Rv. 274936, con riferimento ad un ricorso inmateria cautelare; Sez. 6 n. 20564 del 09/04/2024, Parigi, n.m., con riferimentoad un ricorso straordinario).1.10. Il decimo motivo, dedicato alla misura della pena, è inammissibile.La sentenza d'appello ha dichiarato inammissibile il relativo motivo d'appellomotivo a pag. 63 affermando che “il motivo è macroscopicamente generico nonconfrontandosi in alcun modo con l'articolato argomentare della sentenza”.Il ricorso deduce che la specificità è un concetto di relazione e dipende dallaspecificità della sentenza impugnata, che era quella di primo grado, che avevauna motivazione solo apparentemente estesa in punto di pena, perché in realtàusava con riferimento a ciascun reato espressioni intrinseche alla struttura stessadei singoli reati contestati per cui, non essendo specifica la sentenza impugnata,parimenti non poteva essere dichiarato inammissibile per genericità il motivo diappello.In realtà, la sentenza di primo grado ha motivato il trattamentosanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ben sette pagine (da pag. 2736 apag. 2743), in cui sono state spiegate le ragioni alla base della scelta della penainflitta in concreto con affermazioni specifiche relative a ciascuno dei reaticontestati (di volta in volta, a seconda dei capi di imputazione, “modalitàparticolarmente incisive delle estorsioni”, durata e ripetit ività deicomportamenti”, “ingentissima somma pretesa di 380.000 euro”, “luciditàcriminale dimostrata”).Al trattamento sanzionatorio era dedicato l’ottavo motivo di appello, checonsisteva soltanto della seguente frase: “la pena irrogata è a dir pocostratosferica e deriva una procedura di calcolo aritmetico del tutto irrituale al cuiutilizzo la Suprema Corte si è più volte dichiarata contraria, il giudicante si èregolato trattando il processo Taurus come un rito nel contesto del qualel'affermazione di responsabilità per il capo 1) non impone un metodo di calcoloche consenta di erogare un trattamento sanzionatorio complessivo dotato dicaratteri dell'adeguatezza e della congruità, per tale ragione la pena, per comecombinata, è anch'essa meritevole di riforma”.Ne consegue che deve reputarsi del tutto corretta la motivazione dellasentenza di secondo grado laddove ha ritenuto il motivo di appello“macroscopicamente generico”, in quanto in esso mancava del tutto il confrontocon lo sforzo argomentativo speso dal primo giudice.L’inammissibilità del motivo di appello rende conseguentementeinammissibile per mancanza di interesse il motivo di ricorso consequenziale (cfr.,sul punto, per tutte, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez.6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 – 01).1.11. È inammissibile anche l’undicesimo motivo in cui si deduce il vizio dimotivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche,alla modalità di determinazione degli aumenti per i reati satellite ed all'aumentodella metà della pena disposto per la recidiva.L’inammissibilità del decimo motivo travolge, infatti, anche questo ulterioremotivo in cui si ripropone la critica al trattamento sanzionatorio, non più nellaforma della contestazione del giudizio di inammissibilità del relativo motivo diappello, ma aggredendolo nel merito.1.12. In definitiva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al capo 12)e infondato nel resto.All’annullamento senza rinvio per il reato di cui al capo 12), perché il fattonon sussiste, consegue la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nellamisura indicata in dispositivo.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con il primo motivo, si contesta la condanna per il capo n. 18(estorsione in danno di Negri).La sentenza impugnata ha risposto al corrispondente motivo di appello apagina 299, in cui si legge che “…l'obiettivo scientemente e lucidamenteperseguito ed alla fine conseguito dal [OSCURATO:PERSONA] mediante le condotte gravementeminatorie in intestazione è stato quello di ottenere la risoluzione consensuale,con sgombero immediato ed incondizionato del bene, del contratto di locazionecommerciale avente ad oggetto il capannone artigianale di sua proprietà…”; siaggiunge, poi, “…che esattamente questa, e non il mero conseguimento deicanoni maturati e non pagati (pari a circa € 11.000,00=), fosse la mira effettivadi [OSCURATO:PERSONA] emerge da svariate fra le sue conversazioni captate con ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA]…”.Secondo i giudici del gravame, nel profitto conseguito da [OSCURATO:PERSONA] con ilreato vi è un “evidente quid pluris notevolmente più vantaggioso” rispetto aquanto avrebbe potuto ottenere con l’azione giudiziaria “rappresentato dalconseguimento della sottoscrizione di Negri in calce ad un siffatto accordo dirisoluzione consensuale del rapporto di locazione commerciale con liberazioneimmediata del bene: qualora [OSCURATO:PERSONA] avesse adito le vie giudiziali, azionando larisoluzione per inadempimento o intimando lo sfratto per morosità, egli sisarebbe trovato esposto a eccezioni e/o domande riconvenzionali… dalle quali,viceversa, ha così potuto mettersi una volta per tutte al riparo; inoltre, dovendoil locatore sottostare – nel caso di esito vittorioso del giudizio civile di cognizione– alla conseguente delicata e cruciale fase esecutiva non avrebbe potuto goderedella piena immediata ed incondizionata disponibilità del bene come è inveceaccaduto nel caso in esame. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte vasenz'altro esclusa l'invocata derubricazione in esercizio arbitrario delle proprieragioni”.La difesa non nega le violenze e minacce perpetrate, ma deduce che il reatoavrebbe dovuto essere derubricato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni,ottenere rivolgendosi all'autorità giudiziaria, ovvero la risoluzione del contratto dilocazione del capannone che aveva locato a Negri e di cui quest'ultimo nonpagava i canoni di locazione.Si aggiunge che il ricorrente si era fatto accompagnare agli incontri conNegri da due soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non per la caraturacriminale di [OSCURATO:PERSONA] o la prestanza fisica di [OSCURATO:PERSONA], come, invece, opinato insentenza, ma, in realtà, perché il ricorrente non aveva la patente, che gli erastata revocata per guida in stato di ebbrezza e, quindi, era obbligato a farsitrasportare da qualcuno, e perché agli incontri con il debitore preferivaassistessero testimoni; d'altronde, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non pronunciarono paroladurante gli incontri in questione.Il rilievo è inammissibile per difetto di specificità.Infatti, nella sentenza impugnata si è esclusa la possibilità di derubricarel'estorsione in esercizio arbitrario per ragioni che non attengono in alcun modoalla tipologia di condotta attuata, correttamente evidenziandosi che [OSCURATO:PERSONA], inpiù di quanto avrebbe ottenuto con l'azione giudiziale, aveva conseguito ilrisultato della immediata liberazione dell'immobile e la possibilità di poterloriaffittare in tempi più rapidi di quelli che gli sarebbero stati assicurati conl'azione legale di sfratto per morosità e l’esecuzione coattiva della decisione delgiudice.La maggior rapidità con cui il ricorrente aveva ottenuto la liberazione delbene rispetto all’azione giudiziale, ha integrato, considerata la fruttuosità delbene (destinato ad affitto), quel quid pluris che il creditore non avrebbe potutoacquisire attraverso l’esercizio dell’azione giudiziaria: ciò a giustificazione dellasussunzione della condotta negli schemi dell’art. 629 cod. pen., e non in quellidell’art. 393 cod. pen., in ossequio all’orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui “la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve,peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata inconcreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia”(v. pronuncia Filardo citata, in motivazione).Di fronte a questo percorso logicamente ineccepibile seguito dal giudice delmerito, il ricorso focalizza la sua attenzione sul comportamento tenuto inconcreto dall’imputato e sul come sono avvenute le minacce ed è, invece, privodi argomenti circa la possibilità di ritenere “non ingiusto” il profitto costituitodalla più rapida risoluzione del contratto (con conseguente possibilità diimmediato riaffitto del bene) avvenuta sotto la minaccia subita dal locatario.Ne consegue che il motivo di ricorso non si confronta con il percorso logicodella sentenza impugnata ed è per questo inammissibile per difetto di specificità.2.2. Con il secondo motivo, si contesta la condanna per l'aggravante di cuiall’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.La sentenza impugnata ha risposto al corrispondente motivo di appello apag. 303, evidenziando che “non di rado il [OSCURATO:PERSONA] si presentava a casa di Negriinsieme al falegname [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che, secondo quanto riferitodallo stesso Negri nell'esame dibattimentale, in tali occasioni non proferiva verboma ‘per lui parlava la stazza’); in alcune di queste occasioni la minaccia risultainvece essere stata proferita dal [OSCURATO:PERSONA] alla presenza non del solo [OSCURATO:PERSONA] bensìdi due persone contemporaneamente giunte al suo seguito (…[OSCURATO:PERSONA]… e ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA])”. Da tale situazione di fatto, la Corte di appello hainferito la sussistenza dell'aggravante, osservando che per integrarla è sufficientela simultanea presenza di non meno di due persone nel momento e nel luogo incui si esercita la violenza o minaccia.La difesa obietta che la norma chiede che la minaccia sia “commessa” da talipersone, mentre, nel caso di specie, la minaccia era stata perpetrata soltanto dalricorrente perché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non pronunciarono parola, mentre unaeventuale minaccia silente avrebbe richiesto un maggior rigore valutativo,viceversa mancante.L’obiezione è infondata.La questione della esistenza dell’aggravante in caso di condotta minacciosatenuta da un solo soggetto alla presenza di uno o più correi è stata già scrutinatadalla giurisprudenza di legittimità.Il punto di partenza è che “nel reato di estorsione, la circostanza aggravantespeciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno didue persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o dellaminaccia” (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01).La giurisprudenza di legittimità ha anche aggiunto che non è necessario chegli agenti “pongano in essere contestualmente il medesimo segmento dellacondotta tipica” (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 01), e che“la ratio dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiorecostrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiorepotenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nelluogo del delitto” (Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916 – 01;in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la configurabilità dellacircostanza aggravante non potesse essere esclusa per il fatto che la condottaminacciosa e violenta fosse stata materialmente realizzata da una sola persona,mentre il complice si trovava a brevissima distanza in macchina ad attenderla;nello stesso senso Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020, Jakimi, Rv.278521 - 01, in un caso in cui la condotta minacciosa e violenta era statamaterialmente realizzata da una sola persona, mentre il complice si trovava abrevissima distanza a svolgere il ruolo di "palo").Ne consegue che, nel caso in esame, il ricorrente, nel farsi spalleggiare, inoccasione dell’incontro con il debitore, da due persone (una per cui parlava lastazza, ed una per cui parlava la caratura criminale), ha rafforzato la“potenzialità criminosa” dell’illecito, giustificando l’aggravamento di pena, pereffetto dell'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto, siccomecorrettamente apprezzata in sede di merito.La deduzione proposta in ricorso si rivela, pertanto, infondata.2.3. Il terzo motivo, dedicato all'aggravante di cui all’art. 628, terzo comma,n. 3, cod. pen., è parimenti infondato.Nel ricorso si nega che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell’appartenenza diVersace a un sodalizio mafioso, né dalla sentenza di condanna sarebbe emersoalcun elemento in tal senso. D'altronde, sottolinea la difesa, il reato fu commessonel 2014 e [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per associazione di tipo mafiososoltanto nel 2023: sarebbe stato violato, quindi, l’art. 118 cod. pen., a mente delquale le circostanze relative alla persona del colpevole sono valutate soltantoriguardo alla persona cui si riferiscono, atteso che per la comunicazione dellecircostanze occorre che il correo a cui non si riferiscono abbia quantomeno laconoscenza, o conoscibilità, della loro esistenza.L’argomento è infondato.Occorre ricordare che “dopo la sostituzione del testo dell'art. 118 cod. pen.,ad opera della l. 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più lecircostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, ilgrado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sonoancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70,comma 1, n. 2, cioè quelle attinenti alle qualità personalidegli altri colpevoli” (Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253807 -01, in motivazione).La qualità personale del correo non deve essere necessariamenteconosciuta, essendo sufficiente che sia conoscibile dall’agente, atteso che “inmateria di imputabilità soggettiva delle aggravanti il collegio ritiene che lo stessodebba essere identificato sulla base di quanto prevede l'art. 59 comma 2 cod.pen.; e che il coefficiente psichico necessario per il loro riconoscimento non siidentifica con il dolo (ovvero con la piena consapevolezza ed accettazionedell'evento accessorio), dato che è necessario solo che la circostanza cheaggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c)ritenuta inesistente per errore determinato da colpa” (Sez. 2, n. 8324 del04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 02, in motivazione).Applicate queste coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ritenersiadeguata la motivazione, seppure per relationem alle pagg. 746-747 dellapronuncia di primo grado, nella parte in cui si valorizza la conversazione n. 1462(R.i.t. n. 1111/14) del 7 agosto 2014, laddove [OSCURATO:PERSONA] offre la propriadisponibilità a [OSCURATO:PERSONA] per far giungere qualcuno dalla [OSCURATO:PERSONA] per “portare” viatutto il materiale presente nel capannone.2.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta, cui ha allegato unasentenza del Tribunale di Padova, relativa ad altro imputato, per diverso fatto,avente in comune con la vicenda oggetto di questo giudizio lo stesso difensore,in cui il giudice ha ritenuto che nel comportamento dell’imputato, che avevasequestrato, percosso, minacciato e trascinato all’interno di una cella frigoriferala persona offesa, per costringere quest’ultima a consegnare all’ideatore delsequestro parte della somma che questi riteneva di propria spettanza, fosseravvisabile non una estorsione, ma il reato di esercizio arbitrario delle proprieragioni.La memoria non contiene argomenti ulteriori rispetto a quelli già spesi nelricorso, limitandosi soltanto ad aggiornarli con il riferimento al precedente dimerito citato, e non è, pertanto, in grado di superare il giudizio di inammissibilitàper difetto di specificità di cui al punto 2.1. di questa sentenza.2.5. In definitiva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, infondato. Ai sensidell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con l’unico motivo di ricorso si contesta la determinazione della pena,con riguardo alla individuazione del reato più grave tra quello oggetto del capo63) e quello del capo 71), già giudicato in separato procedimento (perché, peresso, [OSCURATO:PERSONA] venne arrestato in flagranza e processato con rito direttissimo).La Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere più grave il reato di cui alcapo 63), per aver comparato la relativa pena con quella finale inflitta per ilreato di cui al capo 71) al netto della riduzione per il rito, laddove avrebbedovuto fare riferimento, invece, alla pena base del capo 71) al lordo delleriduzioni.Il motivo è infondato.Il giudice del merito applicato l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., pur se sitrovava in cognizione, ritenendo che, siccome doveva determinare la pena di unreato continuato per effetto di continuazione esterna con sentenza già divenutairrevocabile, vi sarebbe stata identità di ratio con l’applicazione dellacontinuazione in executivis.Il ragionamento è corretto, in base alla lezione di legittimità, per cui “intema di continuazione, il principio della valutazione in astratto della violazionepiù grave non è vincolante per il giudice di cognizione nel caso in cui si trovi avalutare un unico reato, che ritenga in concreto più grave e che debba essereriunito ad altri, oggetto di sentenze irrevocabili, da lui reputati meno gravi,quantunque puniti, in astratto, con pene edittali più elevate, posto che, in talcaso, trova applicazione, per identità di "ratio", la disciplina prevista dall'art. 187disp. att. cod. proc. pen. per il giudizio di esecuzione, che fa espresso riferimentoalla pena più grave inflitta in concreto” (Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep.2024, Altamura, Rv. 286206 - 01).Una volta stabilita l’applicabilità dell’art. 187 citato, l’individuazione dellaviolazione più grave va effettuata in base ai criteri applicabili per il giudicedell'esecuzione.Ne consegue che il confronto con la pena già inflitta deve essere effettuataal netto della riduzione per il rito, come rilevato anche di recente, dallagiurisprudenza di questa Sezione (Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Cirillo, Rv.287893 - 01: “in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicatocon rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudicedeve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle peneconcretamente. inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operataper i rispettivi riti premiali”), in applicazione del principio più generale, secondocui “ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato insede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essereconsiderata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più'grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccomeindicata nel dispositivo di sentenza” (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024,Giampà, Rv. 285865 - 01).Pertanto, l'individuazione del reato più grave deve essere effettuata al netto,e non al lordo, della riduzione rito già riconosciuta al reato giudicatoseparatamente.In conformità agli esposti criteri, la Corte di merito ha calcolatocorrettamente la pena, giudicando più grave il reato di cui al capo 63) (giudicatocon rito ordinario e sanzionato, in primo grado, con la pena detentiva di 8 anni e6 mesi di reclusione) rispetto al reato di cui al capo 71) (giudicato con ritoabbreviato, in separato giudizio, e sanzionato con la pena detentiva, ridotta per ilrito, di 6 anni e 8 mesi di reclusione).3.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è conseguentemente infondato, dal che consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 3 (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La Corte territoriale ha risposto al correlativo motivo di appello a pag. 321,esponendo: a) che in tutti e tre gli episodi in cui [OSCURATO:PERSONA] si era recato daArcamone, insieme a uno degli altri imputati, si erano profilati comportamentiminacciosi; b) che la stessa circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto coinvolgereNapoli induceva a ritenere che avesse voluto arruolarlo in quanto esponente dellacriminalità organizzata per fare pressione indebita su [OSCURATO:PERSONA]; c) che non eraun caso che quando [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] chi fossel'accompagnatore egli avesse fornito solo nome e cognome, perché tale era lafama di Napoli che [OSCURATO:PERSONA], riferendo a conoscenti nome e cognome, eravenuto a sapere che era “un soggetto capace di usare la pistola”; d) che anche ilsuccessivo incontro con la vittima aveva presentato un carattere palesementeintimidatorio perché l'incontro era stato tenuto non all'interno di uno studiolegale, ma nell'interrato della tabaccheria di Napoli, prima di accedere alla quale ipartecipanti avevano dovuto lasciare i propri cellulari; e) che tale situazioneaveva indotto [OSCURATO:PERSONA] a portare con sé un coltello.In base ai descritti elementi, i giudici dell’appello sono stati indotti aescludere, per manifesta inverosimiglianza e in contrasto con le evidenzeprobatorie, la fondatezza della tesi dell'imputato in ordine ad una sua persistenteinconsapevolezza del comportamento tenuto dai correi.Se, infatti, ha ragionato la Corte di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] fosse stato davveroconvinto di agire in un contesto di legalità, egli non avrebbe accettato che ilproprio legittimo affare venisse affrontato insieme a personaggi sconosciuti in uncontesto così inquietante; del resto, anche il terzo incontro in cui Arcamoneconsegnò 4.000 euro, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], Napoli e [OSCURATO:PERSONA], eraavvenuto con modalità tali da escludere in radice la proposta tesidell ' inconsapevolezza di [OSCURATO:PERSONA].Sostiene la difesa che, almeno con riferimento al ricorrente, le condotteavrebbero dovuto essere qualificate come esercizio arbitrario delle proprieragioni, posto che il [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un credito consistente (circa 50.000euro) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e aveva agito solo per recuperarlo; a lui,pertanto, non avrebbero potuto essere imputati i comportamenti né di Napoli,che aveva preso iniziative che non erano conosciute dal ricorrente, né delcosiddetto secondo livello ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità, perché si limita ariproporre l’argomento della non consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delcomportamento tenuto dai correi nel recupero del credito, che è stato valutatodalla Corte di appello e respinto con le suesposte argomentazioni, scevre da vizilogici, con cui il ricorso non si confronta.Assume, ancora, la difesa che non è dirimente, per sostenerel'inquadramento nel reato di estorsione, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse agitoinsinuandosi al passivo del fallimento del proprio debitore chiedendo più diquanto avrebbe potuto pretendere, sia perché la fondatezza dell'azione giudizialenon è un presupposto per la configurazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen.,sia perché la situazione di dissesto del debitore è intervenuta solosuccessivamente ai momenti in cui sono avvenute le pretese giudicate estorsive,e, inoltre, perché l'insinuazione al passivo, in realtà, era stata decisa dal fratellodi [OSCURATO:PERSONA] ed avvenne comunque circa due anni dopo rispetto ai fatti.L’argomento è inammissibile, in quanto attacca una parte non necessaria delpercorso logico della decisione, la cui caduta non inficia il giudizio diresponsabilità.Ed invero, secondo il corretto argomentare della Corte distrettuale, laqualificazione giuridica del fatto come estorsione non è dipesa soltanto dallatipologia di azione giudiziaria poi intrapresa dal ricorrente per il recupero delcredito, ma dalla imputabilità allo stesso, sul piano oggettivo e soggettivo, dellecondotte tenute dai correi, sia perché “alla speciale veemenza delcomportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza dielemento sintomatico del dolo di estorsione” (sentenza Filardo citata, inmotivazione), sia perché nel sistema vigente è “determinante il fatto che i terzieventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, omeno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, iterzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione” (ibidem, sempre inmotivazione).La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite evidenzia, pertanto, che nelcaso, come quello di specie, in cui i correi, estranei al rapporto originario dicredito/debito, abbiano perseguito anche un interesse proprio, è anche ilcreditore che risponde di concorso in estorsione, non essendo legittima unadiversa qualificazione del fatto soltanto per il concorrente titolare del credito.Il motivo è, pertanto, inammissibile.4.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante di cui all’art. 628,terzo comma, n. 3, cod. pen.La sentenza affronta questo motivo a pagina 329 esponendo:“[OSCURATO:PERSONA] con facilità è riuscito ad apprendere la caratura criminale delNapoli, altrettanto ha fatto il [OSCURATO:PERSONA] e proprio per tale ragione lo ha coinvolto…nel recupero credito…E’ vero che i due si scambiavano anche messaggi di tenorebanale, ma il fatto che dal punto di vista personale non ci fosse una particolareconfidenza conferma che l'unica spiegazione plausibile del coinvolgimento diNapoli nella riscossione del credito del [OSCURATO:PERSONA] fosse quello dello sfruttamentodella sua fama criminale. Lo stesso deve dirsi di [OSCURATO:PERSONA], la cuipartecipazione ad uno degli incontri di riscossione verso [OSCURATO:PERSONA] trova la suaunica spiegazione nella necessità, che i correi si erano erroneamente prospettati,di dover svolgere un'ulteriore più grave pressione”.Osserva, ancora, la Corte di merito:“[OSCURATO:PERSONA] fosse stato davvero convinto di agire nel lecito, non avrebbeneppure dovuto accettare che il piano di rientro del credito venisse discusso nellasala interrata di una tabaccheria e senza cellulari…”, e conclude:“In conclusione, gli elementi acquisiti conducono in modo incontrovertibile aritenere provato che il [OSCURATO:PERSONA] si sia rivolto prima al Napoli e poi al [OSCURATO:PERSONA]”, inquanto soggetti di notevole caratura criminale.La difesa obietta che la circostanza è di tipo personale e riguarda non ilricorrente, ma il correo, e in base ai principi generali essa può comunicarsi aiconcorrenti soltanto quando la qualifica di appartenente all'associazione mafiosasia conosciuta o ignorata per colpa, mentre non sarebbero emersi elementi perritenere che questo sia avvenuto.L’argomento è infondato.Richiamando quanto già rilevato al par. 2.3., la motivazione della sentenzaimpugnata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] poteva aver conoscenza della qualità personaledei correi facenti parte dell’associazione criminale, non presenta tratti dimanifesta illogicità nell’osservare che, pur se essi sono stati condannati per ilreato dell’art. 416-bis cod. pen. solo diversi anni dopo il comportamento tenuto,la circostanza che il ricorrente avesse scelto proprio Napoli per farsi assistere nelsuo tentativo di recuperare il credito induceva a ritenere che lo stessoconoscesse la caratura criminale del correo ed i suoi collegamenti con ambienti di‘ndrangheta, e, quindi, fosse conoscibile anche la sua appartenenza adun’organizzazione criminale.Si contesta, inoltre, che, così come [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] sarebberiuscito facilmente ad apprendere della caratura criminale di Napoli.Diversamente da quanto affermato in sentenza, [OSCURATO:PERSONA] non era arrivatofacilmente a conoscere la caratura criminale, avendo egli svolto una complessaindagine al riguardo; non si comprendeva, poi, perché dalla facilità di conoscenzadell'[OSCURATO:PERSONA] dovesse derivare anche la facilità di conoscenza da parte delricorrente.Si tratta di rilievo inammissibile, sia perché non conferente con il giudizio diresponsabilità per l’aggravante, che, come detto, non presuppone la conoscenzadella qualità personale del correo, ma solo la sua conoscibilità, sia perché sirisolve, in definitiva, in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorieche, di per sé, non è ammissibile in sede di legittimità.4.3. Con il terzo motivo e il motivo nuovo, si deducono violazione di legge evizio di motivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante di cui all’art.416-bis.1. cod. pen.A pag. 329, la Corte di merito, dopo aver ricordato quanto esposto al motivoprecedente sulla consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della caratura criminale deisoggetti, manifesta la sua adesione alla giurisprudenza maggioritaria che haaffermato la compatibilità tra le aggravanti contestate dell’art. 416-bis.1. edell’art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen., chiarendo che è proprio del metodomafioso quello di agire con minacce implicite, o silenti, in cui la forzaintimidatrice sta proprio nella forza del vincolo associativo e nella sua triste famacriminale.Eccepisce la difesa che, nel caso di minaccia silente, la giurisprudenza ritieneche possa esistere, al più, l'aggravante del n. 3 del terzo comma dell’art. 628cod. pen., ma altrettanto non può dirsi circa l'aggravante del metodo mafioso,che richiede un'esternazione funzionale alla commissione del delitto.L’argomento è infondato.In diritto il collegio intende dare continuità all’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità che ritiene che “in tema di estorsione, nel caso in cuiil metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere dasoggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa dellacapacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrerecon quella di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo delmetodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolositàdimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapineed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoriadella condotta, realizzabile anche dal non associato” (Sez. 6, n. 31325 del18/06/2025, Alessi, Rv. 288638 – 01 conforme Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024,Zagaria, Rv. 286280 – 01; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Poerio,Rv. 275131 – 02).È vero che nella giurisprudenza della Corte è presente anche un altroorientamento, ampiamente richiamo negli scritti difensivi, secondo cui “in temadi estorsione, nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", dasoggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, sussiste l'aggravantedi cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamata dall'art. 629,comma secondo, cod. pen., la cui configurabilità è correlata alla sola provenienzaqualificata della condotta intimidatoria, ma non quella di cui all'art. 416-bis.1.cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, che postula un'ulterioreesternazione, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato.(Sez. 1, n. 39836 del 19/04/2023, P.G. in proc. Catalanotto, Rv. 285059 - 01).Trattasi, tuttavia, di orientamento non pertinente al caso in esame, inquanto, in realtà, pur se a pag. 329, come già sopra riportato, la sentenza diappello ha parlato di “minacce implicite o silenti”, la medesima sentenza,affrontando la posizione del correo [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il metodomafioso, ha ritenuto (pag. 114) che lo stesso sia “l'ubi consistam del presentereato perché ad [OSCURATO:PERSONA] non sono mai state rivolte minacce esplicite, tuttaviasono state rivolte minacce implicite rappresentate proprio dall'evocazione dellaforza intimidatrice dell'associazione criminale, ciò è avvenuto con la presenza disoggetti completamente estranei al rapporto d'affari [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] chevenivano presentati come calabresi e nel caso di [OSCURATO:PERSONA] “salito apposta dallaCalabria”, si tratta dunque di un caso di scuola dell'uso del metodo mafioso”.Nel percorso scevro da vizi logici della pronuncia in esame non vengono,pertanto, descritte minacce propriamente silenti, ma minacce effettuatemediante comportamenti intimidatori diversi dall’aggressione verbale e consistiti,come detto, nell’aver costretto il debitore a scendere nella sala interrata nellatabaccheria di Napoli, accettando di essere privato del cellulare, per affrontareun colloquio con una pluralità di persone diverse dal proprio creditore, che glivenivano presentati come calabresi e, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], come persona “salitoapposta dalla [OSCURATO:PERSONA]” (“apposta” significa che aveva fatto il viaggio soltanto perquest’affare, e quindi era una persona che non si trovava lì per caso, e a cuioccorreva rendere conto).In definitiva, il terzo motivo ed il motivo nuovo sono infondati.4.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616,comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Ricalcando la scelta dei difensori, che hanno redatto un unico atto di ricorsoper i tre imputati, si affronteranno le relative posizioni in modo congiunto.5.1. Con il motivo A1.1. si deduce, con riferimento alla posizione dei treimputati, vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il capo 44)(estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).Si addebita alla Corte di merito la mancata riqualificazione del fattocontestato in quello di cui all'art. 393 cod. pen., osservandosi che la differenzatra i due reati non sta nella intensità delle minacce, ma nella circostanza che ilcredito vantato sia o meno giudizialmente esigibile, e, nel caso in esame,[OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto altro che di riavere indietro ciò che avevaconsegnato a [OSCURATO:PERSONA].Con il motivo A1.2. si denuncia vizio di motivazione, sempre con riferimentoal capo 44), per avere la sentenza impugnata escluso dal conteggio deldare/avere fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’importo più significativo versato da [OSCURATO:PERSONA],ovvero i 37.500 euro per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un bonifico sul contocorrente di [OSCURATO:PERSONA].Con il motivo A1.3., ancora con riguardo al medesimo capo 44), si eccepiscevizio di motivazione, per avere la decisione impugnata ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avessechiesto più di quanto aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA], anche perché aveva calcolatola cessione del centro estetico di quest’ultimo, cessione che, però, non eraavvenuta in favore degli imputati, e di cui, comunque, non era noto il valore.I tre motivi devono essere valutati congiuntamente perché aggrediscono lastessa parte della motivazione della sentenza impugnata, contestando singolielementi di prova su cui la pronuncia di appello ha fondato il giudizio diresponsabilità, elementi che, invece, devono essere valutati unitariamente; lasentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini delcontrollo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essanon può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri potendo la ragionedi una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza aiquali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01).Ciò posto, i motivi sono infondati.La deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe chiesto altro che di riavereindietro ciò che aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA], e che si trattava pertanto di uncredito tutelabile giudizialmente, è infondata, perché poggia sul presupposto cheil credito derivante dalle erogazioni di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] fosse interamenteazionabile.In realtà, poiché, secondo la corretta ricostruzione dei giudici dell’appello, idue avevano concordato che [OSCURATO:PERSONA] consegnasse delle somme a [OSCURATO:PERSONA] perpermettergli di essere inserito in un giro di emissione di fatture per operazioniinesistenti, cui sarebbe conseguita la spartizione tra i due del guadagno, ovverola restituzione a [OSCURATO:PERSONA] del 50% dell’ IVA guadagnata, [OSCURATO:PERSONA] non disponeva dialcuna azione legale possibile contro [OSCURATO:PERSONA] perché il negozio intercorso tra loro– che il ricorso ritiene di sussumere, pur in mancanza di qualsiasi atto scrittointercorso tra le parti in questo senso, nell’associazione in partecipazione (che siricorda, secondo l’art. 2549 cod. civ., è il contratto con cui “l'associanteuno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”) – avevacausa illecita, essendo finalizzato a commettere reati fiscali.Poiché “che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione,operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, el'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con lacoscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente”(sentenza Filardo citata, in motivazione), la impossibilità di sussunzione delcomportamento specifico tenuto da [OSCURATO:PERSONA] nello schema legale dell’art. 393 cod.pen. non è stata illogicamente motivata, perché nel caso in esame si versa inpresenza di una situazione molto diversa da quella dell’agente che agisce “nellaragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela diun suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazionegiudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo” (sempresentenza Filardo, in motivazione).Il ricorso deduce che [OSCURATO:PERSONA] si era fatto consegnare in garanzia da Tirottadegli assegni bancari; [OSCURATO:PERSONA] disponeva, pertanto, di un’azione nei confronti diTirotta per i 40.000 euro per cui erano stati tratti i due assegni, limite che nonavrebbe superato.L’argomento è infondato.Pur prescindendo dalla questione del se l’astrattezza che caratterizza i titoliin questione possa superare la causa illecita che era sottostante gli stessi, vaosservato che, per sostenere che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe chiesto più dei 40.000 europer cui erano stati tratti gli assegni, il ricorso attacca la decisione nella parte incui considera nel calcolo delle somme pagate da [OSCURATO:PERSONA] anche i 37.500 euro cheTirotta ha fatto avere a [OSCURATO:PERSONA] tramite il bonifico sul conto del prestanome ed ilvalore del centro estetico oggetto della promessa di vendita, sostenendo che i37.5000 euro erano stati immediatamente restituiti e che il centro estetico dalvalore non noto era stato ceduto a terzi.L’argomento è infondato, perché la deduzione del ricorso che vorrebbeescludere i 37.500 euro dal computo delle somme pagate da [OSCURATO:PERSONA] si fonda suuna frase della deposizione in giudizio di quest’ultimo che non ha sufficientecapacità dimostrativa (v. sentenze Piras e Miglioranza sopra citate), perché nellasua estrema genericità la frase di [OSCURATO:PERSONA] “quei soldi li abbiamo fatti girare piùvolte” consente solo di comprendere che quel denaro è stato reinvestito in affariilleciti più volte, ma non consente di fare ordine nei rapporti di credito/debito trai due e stabilire che quel denaro, in origine di [OSCURATO:PERSONA], sia stato poi pagato daTirotta e poi nuovamente restituito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], per i fini illeciticoncordati, e trattenuto definitivamente da quest’ultimo.Se il tema di prova fosse stato di interesse per la difesa, la stessa avrebbepotuto, a suo tempo, approfondire l’argomento ponendo ulteriori domande aldichiarante, ma la mera frase estrapolata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], e soprariportata, non è una base sufficiente per criticare il percorso logico della sentenzaimpugnata e ritenere che in essa sia contenuta una manifesta illogicità nellaparte in cui non ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto indietro quellaspecifica somma, affermazione che resta, pertanto, meramente congetturale.Una volta rilevato che nella sentenza impugnata non vi sono fratture logichecon riferimento al computo dei 37.500 oggetto del bonifico effettuato da Tirottain favore del prestanome di [OSCURATO:PERSONA], diventa irrilevante stabilire se nelcalcolo del dare/avere vada computato o meno il valore del centro estetico di cuiera stata promessa la cessione, potendosi ricavare da questa ulterioreoperazione soltanto che [OSCURATO:PERSONA] ha corredato il prestito del denaro – che ha datoa [OSCURATO:PERSONA] a titolo fiduciario per i motivi, illeciti, tra loro convenuti – con unarticolato sistema di garanzie (gli assegni; la scrittura sul centro estetico) o diriscossioni coattive (il passaggio di proprietà dell’autovettura Lancia Y; i prelievibancomat in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato accompagnato allo sportello da correi).I motivi sono, pertanto, infondati.5.2. Con il motivo A1.4. si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. per il capo 44).In risposta al motivo di appello, la Corte distrettuale, ha osservato, a pag.370, che l’aggravante “presuppone semplicemente che la condotta sia statatenuta con modalità di tipo mafioso, il che sicuramente può dirsi avvenuto nelcaso in esame ponendo mente, a titolo puramente esemplificativo, ai frequentirichiami operati da [OSCURATO:PERSONA] alla minacciosità, pericolosità, caratura criminale delproprio congiunto proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], a nullarilevando la mancata condanna dello stesso per partecipazione ad un sodaliziocriminoso, ed a nulla rilevando che costui nell'unico incontro avuto di persona,questi non abbia tenuto comportamenti di minaccia espressa limitandosi ad unVersace si è prestato alle richieste del nipote [OSCURATO:PERSONA] rivolte a utilizzarne comestrumento di efficacia intimidazione la notevole caratura criminale, non soloinsistentemente rappresentata a voce in precedenti occasioni dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ma da ritenere altresì effettiva alla luce del numero e del peso deiprecedenti irrevocabili a suo carico, tra cui una sentenza di condanna alla pena di16 anni di reclusione per omicidio volontario continuato”; per, infine, concludereche “non vi è chi non veda come ciò possa farsi entrare nella nozione di minacciaimplicita tale per cui può ravvisarsi anche solo in relazione alla personalità delsoggetto agente, e segnatamente con riguardo alla conoscenza che la vittimapossa avere della sua caratura criminale".Obietta la difesa che l'aggravante del metodo è stata erroneamente ritenutaesistente semplicemente perché, per riscuotere il credito, l'imputato si eraavvalso del contributo di un parente di caratura criminale, mentre siffattacircostanza, per sua natura, deve essere integrata da elementi di fatto ulteriori aquelli che integrano gli elementi costitutivi del reato; affermare, pertanto, che lapresenza di [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe, di per sé, minaccia esplicita, per poi riproporrequesto argomento anche per motivare l'aggravante, significa duplicare la valenzaprobatoria di un comportamento che è stato ritenuto elemento costitutivo delreato. Nel ricorso si aggiunge che l'errore della Corte è stato quello di riteneresussumibile nell’aggravante una qualunque minaccia rievocativa di graviconseguenze future per il caso che la vittima non esegua quanto richiesto,mentre, in realtà, l'aggravante del metodo mafioso impone che la evocazionedella presenza dietro la propria azione di gruppi criminali possa creare nellavittima una condizione di assoggettamento particolare.L’argomento è infondato.Il mero riferimento ai “frequenti richiami operati da [OSCURATO:PERSONA] alla minacciosità,pericolosità, caratura criminale del proprio congiunto proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA]”e alla “conoscenza che la vittima poteva avere della caratura criminale di questi”,su cui la sentenza impugnata ha fondato il riconoscimento dell’aggravante, nonha comportato duplicazione indebita della responsabilità per il medesimoelemento di fatto, in quanto è, in realtà, coessenziale all’aggravante in esameche essa abbia un contenuto che si sovrappone in parte agli elementi costitutividel reato di estorsione, perché l’estorsione è, per definizione normativa, un reatoche ha come elemento costitutivo la violenza o minaccia, e l’aggravante delmetodo mafioso consiste, a sua volta, per definizione normativa in unaintimidazione.Infatti, la norma dell’art. 416-bis.1., primo comma, cod. pen. sanziona conl’aumento di pena chi commette il reato “avvalendosi delle condizioni previstedall'art. 416-bis”, e quest’ultima norma richiama a sua volta l’avvalersi della“forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione diassoggettamento ed omertà che ne deriva”.Il metodo mafioso è, per definizione, un’intimidazione, e in questo esso sisovrappone in parte agli elementi costitutivi dell’estorsione, che, a sua volta, haalla base una violenza o minaccia.Il proprium dell’aggravante sta nel fatto che l’intimidazione posta in esserein concreto deve esser tale da richiamare alla mente e alla sensibilità delsoggetto passivo il comportamento comunemente ritenuto proprio di chiappartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare in questo modosulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017,Vicidomini; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n.16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065).In definitiva, l’aggravante del metodo è una intimidazione speciale, chegiustifica l’inflizione di una pena più alta, per la “particolare pressione psicologicaevocata dalla norma” (Sez. 5, n. 39431 del 19/11/2025, C., Rv. 289071 – 01)che viene esercitata sulla vittima.E, conformemente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, lagiurisprudenza di legittimità ha ritenuto configurabile l'aggravante del metodomafioso in ragione dell'attivo intervento nel reato di un pregiudicato ben noto perla sua caratura criminale (Sez. 1, n. 5783 del 22/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246626 –01; conformi Sez. 2, n. 10467 del 10/2/2016, Letizia, Rv. 266654; Sez. 2,n. 1873 del 09/12/2016, dep. 2017, Sciortino, n.m.; in senso contrario Sez. 2, n.28861 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256470 – 01).Sempre con riferimento all'aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen., nelricorso si deduce anche che occorreva considerare che [OSCURATO:PERSONA] era un soggettoche aveva una propria spiccata propensione criminale e che nella vicenda inesame si era fatto assistere da [OSCURATO:PERSONA]; sarebbe difficile comprendere,pertanto, come la sentenza possa affermare che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato estortocon metodo mafioso allorquando, saputo che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato da lui conlo zio [OSCURATO:PERSONA], si presentò all'appuntamento facendosi accompagnare proprio da unesponente di primo piano di una consorteria mafiosa; non è un caso pertanto chenell'incontro lo zio [OSCURATO:PERSONA] non abbia proferito parola perché, al cospetto del“capobastone” che proteggeva [OSCURATO:PERSONA], neanche lui avrebbe potuto oppurealcunché. La sentenza non considerava, inoltre, prosegue la difesa, che lo stessoTirotta aveva ammesso di aver ricevuto la proposta da [OSCURATO:PERSONA] di eliminareil problema [OSCURATO:PERSONA] “togliendolo da mezzo” dietro al compenso di 10.000 euro,proposta che non accettò e che escluderebbe del tutto la possibilità di qualificarela condotta come aggravata dal metodo mafioso, perché dimostrerebbe che lavittima non ha subito alcuna coartazione.L’argomento è infondato, perché in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità che ritiene che la circostanza che la vittima dell’intimidazione non siarimasta passiva, ma abbia reagito all’intimidazione non esclude la sussistenzadell’aggravante che dipende dai caratteri oggettivi della minaccia, e nondall’atteggiamento dialettico eventualmente assunto dalla persona offesa chenon si è fatta intimidire (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392 –01: in tema di estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso nonè esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento"dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir menodella portata intimidatoria delle stesse. Fattispecie in cui la Corte ha valutatocorretta la decisione con la quale si era escluso che la riduzione, da parte dellavittima, della somma da consegnare nell'immediato all'estorsore, che nepretendeva una d'importo più elevato, facesse venir meno la particolare equalificata portata intimidatoria della richiesta estorsiva e, quindi, la sussistenzadell'aggravante).Infatti, se ai fini dell’integrazione dell’aggravante, occorre che ilcomportamento tenuto debba essere “funzionale a creare nella vittima unacondizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsia fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttostoche di un criminale comune” (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv.281027), non occorre, però, che tale condizione di assoggettamento si verifichipoi in concreto (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900).5.3. Con il motivo A1.5. si deduce vizio di motivazione con riferimento alleaggravanti del n. 1 e del n. 3 dell’art. 628, terzo comma, cod. pen., sempre conriferimento al capo 44).Sul tema la Corte territoriale osserva, a pag. 372: a) con riguardo allacircostanza di cui al n. 1, che le minacce a [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'essere state soloprevalentemente telefoniche, erano state poste in essere anche nel corso diincontri faccia a faccia in più occasioni ad opera di almeno due soggettisimultaneamente; b) con riguardo a quella di cui al n. 3, che, ai fini dellaconfigurabilità dell'aggravante, non è necessario che l'appartenenza di uno deicorrei all'associazione sia accertata con sentenza definitiva e che non serve chetutti gli agenti rivestano tale qualità estendendosi l'aggravante anche aiconcorrenti, perché essa attiene alle qualità personali del colpevole.Secondo la difesa, con riferimento all’aggravante del n. 1, mancherebbequalsiasi prova circa l’esercizio congiunto di atti di violenza o minaccia, attesoche le condotte minacciose erano avvenute quasi tutte per telefono; quantoall'aggravante del n. 3, si tratterebbe di un’aggravante soggettiva non riferitaalla persona di nessuno dei tre imputati, ma a due ritenuti correi, e l'estensionedell'aggravante potrebbe trovare giustificazione solo in caso di consapevolezzadella mafiosità di questi.Il motivo è inammissibile con riferimento all’aggravante prevista dal n. 1 delterzo comma dell’art. 628 cod. pen., perché si risolve nel riproporre lo stessoargomento già proposto al giudice del merito, senza prendere posizione sullarisposta data dallo stesso, secondo cui il comportamento minaccioso non si èrisolto soltanto nelle comunicazioni telefoniche, ma si è estrinsecato anche inincontri in cui sono stati presenti ex latere creditoris più persone.Il motivo è, invece, infondato con riferimento all’aggravante prevista dal n. 3del terzo comma dell’art. 628 cod. pen., in quanto, come già detto al punto 2.3.di questa sentenza, per l’estensione al ricorrente dell’aggravante fondata sullaqualità personale del correo (nel caso in esame, i correi [OSCURATO:PERSONA] e MarioGerace), è necessaria non la conoscenza, ma la conoscibilità, della mafiositàdello stesso.Non è, pertanto, manifestamente illogico che la sentenza impugnata, nellasua, pur stringata, motivazione sul punto, abbia ritenuto che [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero conoscere l’appartenenza criminaledi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E infatti, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] scelto proprio queste persone per farsi assistere nel suo tentativo direcuperare il credito (si ricorda che, ad esempio, [OSCURATO:PERSONA] venne incaricatoda [OSCURATO:PERSONA] di riferire a [OSCURATO:PERSONA] che “vado lì e te lo giuro stiamo con le pistolein mano, glielo puoi dire, succede che ci ammazziamo, digli “ha detto RoccoCorica, se non gli dà i soldi viene vi stacca la testa”, e sempre [OSCURATO:PERSONA] incaricato di accompagnare [OSCURATO:PERSONA] al bancomat per avere la sicurezza cheprelevasse del denaro) non potrebbe avere altra logica spiegazione che lo stessoconoscesse la caratura criminale dei correi e i loro collegamenti con ambienti di‘ndrangheta, e, quindi, fosse conoscibile anche la loro appartenenza adun’organizzazione criminale.5.4. I motivi A2.1. e A2.2. possono essere affrontati congiuntamente, inquanto attengono al medesimo capo della sentenza relativo alla condanna diRocco [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di cui al capo 44).I giudici dell’appello, alle pagg. 402 e seguenti, hanno rilevato che, perstessa ammissione di [OSCURATO:PERSONA], una parte del denaro proveniva da lui, comedesumibile: a) da una conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], in cui Roccousò l'espressione “con i soldi miei” oppure l’espressione “ma anche mia mogliemi ha detto ma sti cazzo di soldi quando te li danno?, perché sono soldi miei”; b)da una conversazione captata tra [OSCURATO:PERSONA] con Napoli, in cui [OSCURATO:PERSONA], alladomanda se i due [OSCURATO:PERSONA] avessero messo insieme i soldi, rispose “sì, li gestisconoinsieme”.Con riguardo all’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondocui [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito al figlio [OSCURATO:PERSONA] una parte del denaro poiconsegnato a [OSCURATO:PERSONA], la difesa contesta alla Corte di Venezia di non aver tenutoconto che quest’ultimo aveva dichiarato nel corso dell'esame dibattimentale dinon sapere se parte del denaro provenisse da [OSCURATO:PERSONA], né delle dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sostenuto che il denaro impiegato per leoperazioni era soltanto suo.L’obiezione è infondata.Il ricorso si affida a due elementi di prova che non hanno sufficientedella sentenza impugnata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse alrecupero del credito che riguardava anche denaro proprio, percorso logicofondato su elementi maggiormente significativi come le intercettazioni, soprariportate, in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dichiara, esplicitamente, che il denaro èsuo.Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] provengono, infatti, da un coimputatoche ha in teresse ad esc ludere la responsab i l i tà de l padre , ela dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che vaesaminato ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., ha, per scelta del legislatore,una forza probatoria ridotta, perché deve essere valutata "unitamente agli altrielementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen.; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono, invece, inconferenti con il percorsologico della decisione, atteso che si tratta di un soggetto che non era tenuto aconoscere i rapporti interni tra padre e figlio nella titolarità e gestione del denaroche gli era stato consegnato.Nel ricorso si stigmatizza la mancata dimostrazione di azioni violente ominacciose attuate da [OSCURATO:PERSONA], sottolineandosi come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] abbiariferito in giudizio che il padre di [OSCURATO:PERSONA] si era recato un paio di volte a casasua, ma si era mostrato più tranquillo. La Corte di merito avrebbe indebitamentevalorizzato, in senso contrario, delle conversazioni intercettate in cui RoccoCorica aveva detto a [OSCURATO:PERSONA] “vado lì e te lo giuro stiamo con le pistole inmano, glielo puoi dire, succede che ci ammazziamo, digli “ha detto [OSCURATO:PERSONA],se non gli dà i soldi viene vi stacca la testa”; tale affermazione, però, erasguarnita della prova di un effettivo recapito della minaccia alla vittima, sicché ilreato non si sarebbe potuto configurare, perché ciò che avrebbe commessoRocco [OSCURATO:PERSONA], al più, era soltanto un'istigazione a recuperare il credito conmodalità violente.La censura è infondata.La sentenza impugnata ha correttamente motivato il concorso di RoccoCorica, oltre che con l’interesse al reato determinato dalla contitolarità delcredito da riscuotere, anche con il richiamo al compimento di azioni materiali direcupero del credito che non si risolvettero soltanto nell’incarico dato a Versacedi andare a minacciare [OSCURATO:PERSONA], ma anche nel presentarsi più volte a casa deldebitore per lamentare il mancato rientro dal debito.La descrizione, enfatizzata dalla difesa, della maggiore “tranquillità” di RoccoCorica, riportata dal teste [OSCURATO:PERSONA], trascura di considerare la natura concorsualedel reato ascritto all’imputato e la prova della sua conoscenza delle minacceperpetrate dai suoi correi, che impone di obbligarlo a rispondere anche di esse,secondo le regole del principio solidaristico di cui all’art. 110 cod. pen., riposa sulpercorso, privo di fratture logiche, seguito dalla sentenza impugnata che haapprezzato la concludente prova indiziaria tenendo conto che uno dei correi è ilfiglio [OSCURATO:PERSONA], che padre e figlio sono, come detto, anche i titolari del credito, eche sono risultati provati in giudizio sia condotte di istigazione a perpetrareviolenze nei confronti del debitore sia solleciti del credito in proprio recandosi acasa dello stesso.Nel ricorso, con riferimento all’ingiustizia del profitto, si sostiene che non viè prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che il figlio [OSCURATO:PERSONA] abbia pretesoda [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro superiore a quella che gli era stata consegnata.L’assunto è infondato.Nel momento in cui si ritiene provato, come ha fatto la sentenza impugnatacon congruenza di argomenti, sulla base degli elementi di prova sopra riportati(su tutti la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Napoli, in cui [OSCURATO:PERSONA], alladomanda se i due [OSCURATO:PERSONA] hanno messo insieme i soldi, risponde “sì, li gestisconoinsieme”), che il denaro consegnato a [OSCURATO:PERSONA] fosse sia del padre che del figlio, esi ritiene, come evidenziato sopra, che questa conclusione non presenti fratturelogiche, allora la consapevolezza dei rapporti di dare/avere tra il figlio [OSCURATO:PERSONA] eTirotta può ritenersi altrettanto, in via indiziaria, logicamente provata all’internodel percorso logico della decisione.5.5. Con i motivi A2.3. e A2.4. si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo44) quanto alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.La questione è stata già affrontata nel punto 5.2. di questa sentenza conriferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui, pertanto, si fa rinvio.5.6. Con il motivo A2.5. si denuncia vizio di motivazione sempre conriferimento al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 44) quanto alleaggravanti previste dai nn. 1 e 3 dell’art. 628, terzo comma, cod. pen.Nella sentenza impugnata la questione è stata affrontata a pag. 411, in cuisi evidenzia, con congruo argomentare, che le minacce a [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'esserestate solo o prevalentemente telefoniche, vennero poste in essere – anche in piùoccasioni – ad opera di almeno due soggetti simultaneamente” e si rimarca che“proprio [OSCURATO:PERSONA] di persona, unitamente al figlio [OSCURATO:PERSONA], ha fatto visita aTirotta intimando la consegna delle somme di denaro da questi pretese”.La difesa obietta che [OSCURATO:PERSONA] non minacciò mai [OSCURATO:PERSONA] alla presenza dialtre persone e che mancherebbe la consapevolezza soggettiva dell’appartenenzaall’organizzazione criminale di taluni dei correi.[OSCURATO:PERSONA] ritiene inammissibile la censura formulata con riferimentoall’aggravante di cui al n. 1 del terzo comma 3 dell’art. 628 cod. pen. e infondataquella inerente all’altra aggravante per le ragioni già esposte al superiore par.5.3. di questa sentenza, cui si fa rinvio.5.7. Con riguardo ai motivi A3.1. e A3.2., attinenti al concorso di FrancescoVersace nel reato di cui al capo 44), si rileva che l’argomento è stato affrontatoalle pagg. 619 e seguenti della sentenza impugnata.Ad avviso della Corte territoriale, il concorso di [OSCURATO:PERSONA] emerge in modoevidente dagli atti, non solo perché il nipote [OSCURATO:PERSONA] ne ha speso il nomee la fama criminale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma anche perché in unaconversazione intercettata [OSCURATO:PERSONA] ha rafforzato il proposito criminoso del nipotemedesimo dicendogli “devono darti i soldi, sennò qualcuno si fa male sennò si famale qualcuno”; i giudici del gravame, inoltre, sottolineano che, in un incontro aSommacampagna, monitorato da una pattuglia della polizia giudiziaria,responsabile del mancato adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA]; ancora, si aggiungeche, in una conversazione avvenuta presso un distributore di benzina postosull'autostrada A3, più o meno all’altezza del casello di [OSCURATO:PERSONA], FrancescoVersace, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiamarono [OSCURATO:PERSONA], che sitrovava a Verona, invitandolo a recuperare i soldi, preannunciandogli FrancescoVersace che, altrimenti, sarebbe salito di nuovo lui dalla [OSCURATO:PERSONA].La difesa si duole che la Corte di Venezia non avrebbe risposto allespecifiche censure riportate nell’atto d’appello, secondo le quali sarebbe stato lostesso [OSCURATO:PERSONA] ad escludere che in occasione dell'incontro avvenuto il 5 maggio2014 con [OSCURATO:PERSONA] quest'ultimo lo avesse minacciato. [OSCURATO:PERSONA], inoltre,aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole del rapporto economicoesistente fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] medesimo. Si obietta, ancora, che manchi lamotivazione sulla consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di contribuire alperseguimento di un profitto ingiusto, dal momento che, in una delleconversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito al nipote che avrebberodovuto restituirgli i soldi, espressione sintomatica della mancanza diconsapevolezza circa l'illegittimità della richiesta di restituzione.I motivi vanno disattesi.Sul piano dell’elemento oggettivo del reato, gli argomenti proposti in ricorsosono aspecifici.Essi, infatti, non si confrontano con il lineare percorso argomentativo delladecisione che ha ricavato il concorso dell’imputato da elementi di provasignificativi di un contributo al rafforzamento del proposito criminoso (“devonodarti i soldi, sennò qualcuno si fa male sennò si fa male qualcuno”) e di uncontributo materiale ad esso (gli atteggiamenti minacciosi, avvenuti sia dipersona che al telefono, per indurre [OSCURATO:PERSONA] ad essere più incisivo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] nel recupero del credito), elementi che, quindi, smentiscono ildichiarato di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe compiuto di persona attidi violenza o minaccia nei suoi confronti.Sul piano dell’elemento soggettivo del reato, i rilievi sono infondati.La parentela esistente tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (“lo zio [OSCURATO:PERSONA]”, nellinguaggio di [OSCURATO:PERSONA]), il suo coinvolgimento in prima persona in tentativi direcupero del credito effettuati in forme completamente diverse da quelle legali,giustificano, in quanto scevro da illogicità, il percorso argomentativo seguitodalla decisione nella parte in cui ha ritenuto provata la conoscenza di FrancescoVersace del contesto illecito in cui si inserivano i rapporti di dare/avere tra iCorica e [OSCURATO:PERSONA].Né può scalfire tale approdo l’utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA], in unaconversazione intercettata, dell’espressione “devono ridarti i soldi”, valorizzatadalla difesa, in quanto la deduzione proposta affida la ricostruzione di unelemento del fatto estremamente complesso, quale la conoscenza di una causalelecita per il recupero del credito, ad un elemento di prova estremamentesintetico e poco raffinato, quale lo specifico verbo utilizzato dal ricorrente, che,non seguito da una conversazione più articolata sull’argomento, è statocorrettamente ritenuto, di per sé, scarsamente significativo dai giudici di merito.Le censure sono, pertanto, nel complesso, infondate.5.8. Con i motivi A3.3. e A3.4 si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. del capo 44).La questione è stata già affrontata nel punto 5.2. di questa sentenza conriferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui, pertanto, si fa rinvio.5.9. Con il motivo A3.5. si eccepisce vizio di motivazione con riferimento alleaggravanti di cui ai nn. 1 e 3 dell’art. 628, terzo comma, cod. pen., contestate aLa Corte distrettuale, alle pagg. 600 e seguenti, ha messo in lucecomportamenti materiali di [OSCURATO:PERSONA] attuati di persona, come quando il5 maggio 2014 [OSCURATO:PERSONA] si recò a prelevare [OSCURATO:PERSONA] di mattina presso lasua abitazione, lo costrinse a salire a bordo di un'autovettura e a partecipare aun incontro a Villafranca alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto ilpagamento della somma.La difesa nega che [OSCURATO:PERSONA] abbia minacciato [OSCURATO:PERSONA] alla presenzadi altre persone, assumendo che le condotte minacciose erano state poste inessere da [OSCURATO:PERSONA] e quasi tutte per telefono; osserva che l'aggravante di cui al n.3, di natura soggettiva, non è riferita alla persona di nessuno dei tre imputati maa due ritenuti correi e l'estensione dell'aggravante potrebbe trovaregiustificazione solo in caso di consapevolezza della mafiosità di questi: sul puntola sentenza avrebbe omesso qualsiasi motivazione.[OSCURATO:PERSONA] ritiene inammissibile la censura formulata con riferimentoall’aggravante di cui al n. 1 del terzo comma 3 dell’art. 628 cod. pen. e infondataquella inerente all’altra aggravante per le ragioni già esposte al punto 5.3. diquesta sentenza, cui si fa rinvio.5.10. Con il motivo B. si deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo n. 54(estorsione in danno di Belfanti).Al riguardo, a pagina 464 della sentenza impugnata, si osserva:“Anche al di là delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da CostantiniGiulio, ritenute irrilevanti dall'appellante, l'autentico fulcro dell'accusa… è inrealtà rappresentato da un compendio di conversazioni captate dal tenore a dirpoco inequivocabile… In esse [OSCURATO:PERSONA], parlando con variinterlocutori…incluso suo padre [OSCURATO:PERSONA], ripercorre e ricorda l'episodio, dicendo ivichiaramente di aver sottoposto a pestaggio il Belfanti (debitore della somma di €19.000) e di essere stato in ciò coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA] cl. ‘57”.Le conversazioni citate in sentenza sono la n. 15904 del 5 maggio 2014 e lan. 16131 del 6 maggio 2014 (in cui [OSCURATO:PERSONA] racconta al padre il fatto chesarebbe successo il giorno precedente con le frasi “eh, ma le ha buscate! Ieri, saiquante ne ha buscate?” ricevendone in risposta la frase “ma ha fatto bene,doveva dargliene di più”), la n. 41116, dove pure usa l’espressione “le habuscate”, e la n. 2803, intercettata all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA],in cui [OSCURATO:PERSONA] narra la vicenda spiegando le ragioni del pestaggio.Aggiunge la Corte dell’appello:“A fronte di un siffatto granitico compendio probatorio la solaargomentazione frapposta dalla difesa concerne il carattere, di asserita meramillanteria, delle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] (assunto difensivo, questo,totalmente apodittico e privo di riscontri; d’altra parte, non si vede… per qualemotivo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mai dovuto vantarsi, finanche col proprio padreRocco, e a più riprese, di fatti mai verificatesi nelle realtà)”.Conclude la Corte medesima:“Né, certo, la valenza probatoria oggettiva degli elementi passati in rassegnapuò essere anche soltanto scalfita dalle contrarie dichiarazioni rese nel suoesame dibattimentale dalla persona offesa Belfanti, la cui deposizione è statacondivisibilmente ritenuta viziata da pesante reticenza dal primo Giudice”.La difesa contesta che la versione di Belfanti è stata reputata reticente senzamotivazione e senza valutare la possibilità che nelle conversazioni intercettateAntonino [OSCURATO:PERSONA] abbia semplicemente millantato la commissione di un fatto chenon aveva mai commesso.L’obiezione si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza dilegittimità, secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dalreato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nelcompendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sededi legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni(Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 2, n. 41505del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241 - 01 Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008,questa sezione v. Sez. 1, n. 37861 del 28/06/2024, C., n.m.): contraddizionipalesi che, nel ricorso al vaglio, non vengono evidenziate, dovendosi, viceversa,stimare come meramente congetturale la prospettazione di una possibilemillanteria addebitabile ad [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso contesta, ancora, la mancata presenza di [OSCURATO:PERSONA] nelleconversazioni nelle quali si cita una sua condotta violenta commessa in danno diBelfanti: trattasi, opina la difesa, di un'intercettazione avente contenuto contraalios ed in cui l'apprezzamento probatorio da parte del giudice del meritoavrebbe dovuto tener conto anche dell'interesse dell'interlocutore a raccontarel’accadimento.La deduzione, versata in fatto, è inammissibile.D’altro canto, i giudici del gravame si sono posti il problema sollevato inricorso ed hanno valutato, con adeguata motivazione, che il resoconto diAntonino [OSCURATO:PERSONA], narrato più volte al padre [OSCURATO:PERSONA], poi a [OSCURATO:PERSONA], poi a MarioGerace, fosse genuino, anche in ragione delle persone con cui parlava, nonavendo senso, peraltro, una millanteria nei confronti del padre.5.11. Con il motivo C. si deduce vizio di motivazione con riferimento allaresponsabilità del solo [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 50) e 51) (usuraed estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).La sentenza impugnata ha dedicato a questo argomento le pagg. 373 eseguenti, in cui ha evidenziato:- che la scrittura privata del 30 agosto 2013 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e LucaPeretti, da entrambi sottoscritta, si limita a dare atto che [OSCURATO:PERSONA] “riceve lasomma di 18.000 euro a titolo di prestito da restituire senza interessi entrodicembre 2013”;- che nel corso del suo esame [OSCURATO:PERSONA] non è stato in grado di ricordare conesattezza l'ammontare della somma corrisposta quantificandola con una certadifficoltà in 10.000 euro, o forse 15.000 euro, in ogni caso sicuramente inferioreai 18.000 indicati nella scrittura, né egli è stato in grado di ricordare conesattezza quali interessi fossero stati pattuiti;- che, per converso, nel corso del suo esame [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di averprestato esattamente la somma che questi si era impegnato a restituire, quindi18.000 euro, senza chiedere interessi.Nel valutare il materiale probatorio, nella sentenza si espone:“Osserva al riguardo questa Corte come l'assunto dell'imputato CoricaAntonino circa l'entità iniziale del prestito come pari a € 18.000,00= non siariscontrato. Anzi è lo stesso suo difensore che – cfr. pag. 46 dell’atto di appello –testualmente afferma…” che la somma effettivamente corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] aPeretti ammontava a circa 15.000 euro complessivi.Si conclude, osservando: “Atteso quanto or ora si è esposto, dunque, ilcarattere usurario del prestito sussiste ugualmente (interesse annuo del 60%...).Né può sostenersi, a questo punto, che sia rimasto indeterminato alcuno dei tremenzionati elementi del reato di usura, ossia capitale iniziale (in ispecie dadeterminarsi in 15mila euro), capitale finale (da determinarsi, in base allascrittura privata dd. 30.8.2013, in 18mila euro) e durata (da determinarsi,sempre in base a tale scrittura privata, in 4 mesi…”.Secondo la difesa, la sentenza attaccata non avrebbe tenuto conto delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'istruttoria (sulle ragioni dellascrittura privata, sull'assenza di un tasso di interesse e di un termine effettivoper la restituzione e sulla mancata restituzione dell'importo), nonché di quellerese da [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riferito di aver conosciuto [OSCURATO:PERSONA] comecliente, non perché facesse usura), nonché della conversazione intercettata n.2913 da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] sollecitò il fratello a denunciare i soggettiche facevano usura.La censura è, nella sua articolazione, inammissibile.La Corte di appello ha ricostruito la vicenda, come sopra sintetizzato,correttamente saldando la scrittura privata intercorsa tra le parti con ladeposizione della vittima, ritenuta attendibile, la quale aveva riferito esserglistata consegnata una somma di denaro inferiore a quella indicata nella scrittura,che avrebbe riportato correttamente soltanto l’importo da restituire e la data direstituzione.L’eccezione relativa alla omessa considerazione delle dichiarazioni di Perettisulle ragioni della scrittura privata pecca di aspecificità, perché non contiene unacritica articolata alla decisione, non esplicitando la possibile incidenza del narratodel dichiarante su quantificazione del tasso usurario e illiceità dell’opera direcupero del credito.D’altro canto, la deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che, nellavicenda, non era stato pattuito un preciso tasso di interesse è irricevibile, perchéfondata su un elemento di prova (alla domanda se erano stati pattuiti degliinteressi, [OSCURATO:PERSONA] risponde: “bella domanda, non ricordo, mi disse solo che quantopiù allungavo i tempi di restituzione più dovevo restituire”) da cui non emergel’inesistenza di interessi, ma l’esistenza di interessi quantificati in base alla datadi restituzione, che, in base al calcolo, non attaccato in ricorso, della sentenzaimpugnata, erano usurari anche se fosse stato rispettato il termine pattuito direstituzione.Aspecifica, ancora, è la critica sulla omessa considerazione della mancatarestituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo ricevuto, atteso che la mancatarestituzione non rileva né agli effetti dell’usura, né a quelli dell’estorsione.[OSCURATO:PERSONA], quanto alla obiezione sulla pretesa omessa valutazione delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riferito di aver conosciuto Coricacome cliente e non perché facesse usura) e della conversazione intercettata incui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sollecitato il fratello a denunciare i soggetti cheprestavano denaro a usura, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che essa non sia consentita in sededi legittimità, perché non evidenzia una frattura logica nella decisione, masollecita una mera rivalutazione delle evidenze probatorie.5.12. Con il motivo D. si deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna del solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 49) (detenzione diarma comune da sparo con l'aggravante dell'art. 416-bis.1. cod. pen.).La sentenza impugnata ha affrontato il relativo motivo di appello a pag. 380,in cui si evidenzia:- che “l'appellante non disconosce che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a suo tempo a regalareuna pistola a [OSCURATO:PERSONA], del resto la conversazione progressivo 7237 nonlascia margini di dubbio al riguardo”;e che “atteso quanto sopra non può accedersi alla sostanziale inversionedell'onere della prova invocata dall'appellante incombendo viceversa in capoall'imputato l'onere, non assolto, di documentare una asserita propria titolarità diregolare denuncia fatta a suo tempo per l'arma poi ceduta a terzi”.Sulla questione dell'aggravante, l'unica coltivata con il ricorso, la Corte dimerito osserva, a pag. 382, che la circostanza dell'aver agito al fine di agevolarel'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva e si comunica alconcorrente che sia consapevole della finalità agevolatrice, come, in concreto,accaduto nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era consapevole, per ragionisoprattutto dovute al suo coinvolgimento in prima persona nella vicendaestorsiva delineata al capo 44), della caratura criminale mafiosa dei soggetti aloro volta coinvolti in questa specifica vicenda, dovendosi ricordare che proprioDiego [OSCURATO:PERSONA], cioè il destinatario della pistola regalo, era il soggetto che avevapresentato [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e con cui [OSCURATO:PERSONA] si era relazionatoripetutamente; da tanto, discendeva, conclude la Corte territoriale, che Coricafosse necessariamente consapevole anche della funzionalizzazionedell'approvvigionamento di armi ad un personaggio di caratura mafiosa qualeDiego [OSCURATO:PERSONA].La difesa del ricorrente censura l’illogicità della motivazione, con riferimentoalla ritenuta aggravante, sostenendo che dalla conversazione intercettata eraemersa solo la cessione ad un soggetto risultato successivamente coinvolto inun'associazione di tipo mafioso; tuttavia, si assume in ricorso, per poterriconoscere la aggravante, la Corte del gravame avrebbe dovuto dimostrare cheVersace avesse ricevuto l'arma non per sé, ma per agevolare l'attivitàdell'associazione e, una volta fornita tale dimostrazione, che [OSCURATO:PERSONA] in quantoconcorrente fosse consapevole che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto l'arma per metterla adisposizione del consorzio criminoso.Il motivo è infondato.Il punto di partenza è che “la circostanza aggravante, prevista dall'art. 7 delD.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nelledue differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione deisingoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attivitàdell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche conriferimento ai reati - fine, in materia di armi, commessi dagli appartenenti alsodalizio criminoso” (Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv.269717 - 01).Tra i reati-fine in materia di armi c’è anche quello della detenzione di cui agliartt. 2, 4, e 7 l. n. 895 del 1967 contestato al ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].La difesa evidenzia, come detto, che [OSCURATO:PERSONA] non è un associato eche, per contestargli l’aggravante, sarebbe stato necessario dimostrare che eglifosse consapevole che, una volta ceduta l’arma a [OSCURATO:PERSONA], questi l’avrebbemessa a disposizione del consorzio criminoso.In realtà, circa la conoscibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] del fatto che il cessionariodell’arma, [OSCURATO:PERSONA], fosse partecipe di una organizzazione criminale si è giàdetto al punto 5.4. di questa sentenza, nell’esaminare l’attribuibilità allo stessodell’aggravante dell’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., cui, pertanto, si farinvio.Una volta ritenuta conoscibile da parte di [OSCURATO:PERSONA] la qualificasoggettiva del cessionario, non è necessario che sia provata la consapevolezza diCorica, ma solo che fosse conoscibile che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto l'arma permetterla a disposizione del consorzio criminoso.E sul punto la giurisprudenza di legittimità ritiene che, perché la detenzionedi un’arma da parte di un associato si trasformi in una detenzione di arma daparte dell’associazione di cui questi è partecipe, è sufficiente che i sodali possanoaverne la disponibilità, anche se materialmente detenute soltanto da uno di essi.È stata, infatti, affermata in giurisprudenza la sussistenza dell'aggravantedell’associazione armata anche nei casi in cui sia provato solamente il possessodi una pistola da parte di un unico appartenente al sodalizio a ragione del fattoche le armi costituiscono lo strumento più immediato e di sperimentata efficaciaper realizzare l'altrui sopraffazione mediante l'intimidazione e la reticenza neltradizionale modulo comportamentale mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015,Iaria, Rv. 265254; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, PG in proc. Rechichi, Rv.264380; Sez. 5, n. 18837 del 5/11/2013, Corso, Rv. 260919; Sez. 6, n. 11194dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252177; nella giurisprudenza più recente v. Sez. 5,n. 26428 del 26/05/2022, Lombardo, n.m.).Nel caso in esame, la disponibilità di armi in capo all’associazione, tramite isodali, è da ritenere non illogicamente motivata nella sentenza impugnata allaluce delle evidenze probatorie che ha dovuto valutare il giudice del merito. Inparticolare: la pacifica detenzione di armi da parte di alcuni di loro; iltrasferimento di armi tra i sodali o da soggetti a loro vicini; la messa aconoscenza della detenzione delle armi mediante circolazione telematica dellerelative fotografie; la prospettazione da parte di associati della possibilità diutilizzare armi da sparo in alcune delle vicende estorsive.La natura oggettiva della circostanza di cui si discute ne comporta lariferibilità a tutti coloro che abbiano consapevolezza della disponibilità di talidispositivi da parte degli associati o che la ignorino per colpa, secondo il criteriodi imputazione soggettiva di cui all'art. 59 cod. pen. (da ultimo, v. Sez. 1, n.27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv. 288336 - 01).Ne consegue che [OSCURATO:PERSONA] aveva la consapevolezza della detenzionedi un’arma da parte di [OSCURATO:PERSONA], perché egli stesso gliel’aveva ceduta, e gliera conoscibile, per le ragioni predette, la sua appartenenza al sodalizio; inconformità ai criteri di imputazione soggettiva delle aggravanti, allo stesso èstata, pertanto, non illogicamente imputata la finalizzazione mafiosa dellacondotta del correo.Il motivo è, in definitiva, infondato.5.13. Il motivo E.1. propone una questione di incostituzionalità deltrattamento sanzionatorio previsto all’epoca dei fatti per il reato il cui all'art. 629,secondo comma, cod. pen.Si ricorda, in ricorso, che il reato era punito all’epoca dei fatti con la penaedittale da 6 a 20 anni di reclusione e da 1.032 a 3.098 euro di multa, e questotrattamento sanzionatorio sarebbe stato incostituzionale per irragionevoledisparità di trattamento rispetto a quello previsto per il reato di cui all’art. 628,terzo comma, cod. pen., punito all’epoca dei fatti con pena edittale da 4 anni e 6mesi di reclusione e da 1.290 a 3.098 euro di multa, in quanto l’estorsione,consistendo in una vis compulsiva, avrebbe dovuto essere punita di menorispetto alla seconda che si realizza mediante una vis absoluta.Il motivo è manifestamente infondato.La discrezionalità del legislatore nel modulare la pena della rapina edell'estorsione è stata affermata dalla Corte costituzionale nelle ordinanze n. 368del 24/07/1995 e n. 460 del 30/12/1997.Nella prima ordinanza si afferma chiaramente che la rapina è una fattispecienon del tutto assimilabile a quella della estorsione; nella seconda si ribadisce ilconcetto specificando che i due delitti richiamati appaiono sostanzialmentediversi, sicché ogni paragone concernente la misura della pena risultainconferente.In effetti, il ricorso fonda la disparità di trattamento soltanto sulla violenza,che è elemento costitutivo di entrambi i reati, e che nella rapina è costituito dauna vis absoluta e nella estorsione da una vis compulsiva, dal che si dovrebbedesumere che il primo reato è più grave del secondo, ma, in realtà, la deduzioneproposta in ricorso semplifica troppo lo schema dei due reati e non coglie altrecaratteristiche degli stessi, che impediscono di considerare la rapina di per sé unreato più grave dell’estorsione.Quest’ultima, infatti, proprio perché caratterizzata da una vis compulsiva,abbisogna, per la sua consumazione, della collaborazione del soggetto passivo,che subisce, perciò, oltre alla violenza fisica costituita dalla violenza o minacciaprevista nello schema legale della norma, anche una violenza morale, perché egliè costretto, suo malgrado, a compiere un atto di disposizione che non porrebbein essere, se non sotto la spinta della costrizione.Inoltre, proprio perché reato dalla struttura più complessa, che non si risolvesoltanto con il comportamento violento dell’autore del reato, ma passa anchedisposizione che permette all’agente di ottenerne il profitto, l’estorsione è anchecaratterizzata da un dolo più prolungato e più intenso rispetto al reato di rapina,in cui, al di là della varietà delle singole vicende concrete, la consumazione delreato si può risolvere anche in un comportamento violento posto in essere unoactu e sorretto da una volizione estremamente estemporanea, che è, invece,incompatibile con le caratteristiche dell’estorsione.Ne consegue che il paragone tra le caratteristiche della violenza fisica deidue reati (vis absoluta e vis compulsiva, per seguire lo schema del ricorso) nonesaurisce il disvalore delle due fattispecie criminali, ed omette di considerarealtre caratteristiche dell’estorsione, quale la violenza morale ed il dolo piùprolungato ed accentuato, che impongono di ritenere manifestamente infondatala questione di irragionevole disparità di trattamento.5.14. Con il motivo E.2. si denuncia vizio di motivazione con riferimento allaritenuta esistenza della aggravante dell’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.Si obietta che i tre imputati non hanno mai fatto parte di un'associazione ditipo mafioso e non sono stati coinvolti neanche nel presente giudizionell'associazione di cui al capo 1), per cui l'aggravante deriverebbe solo dalconcorso nel reato di cui al capo 44) di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che sonostati condannati invece per il reato di cui al capo 1); tuttavia, non si considerache l'aggravante ha un contenuto soggettivo e può estendersi ai concorrentisoltanto se essi sono consapevoli del fatto da cui essa dipende, circostanza,quest’ultima, che nella sentenza non sarebbe stata affrontata.L’obiezione è infondata.Diversamente da quanto sostenuto dal la difesa, la questionedell’attribuibilità ai tre imputati dell’aggravante in parola è stata affrontata insentenza, e, precisamente, a pag. 372 per [OSCURATO:PERSONA], a pag. 412 per RoccoCorica e pag. 625 per [OSCURATO:PERSONA].La questione della conoscibilità da parte degli imputati della qualificasoggettiva dei correi è stata già affrontata al punto 5.4. di questa sentenza, cui,pertanto, si fa rinvio.5.15.Con il motivo E.3. si deducono, anzitutto, violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento all'aumento operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 63, quarto comma, cod. pen. per la presenza di piùaggravanti ad effetto speciale. La questione riguarderebbe anche [OSCURATO:PERSONA],pur se nel suo caso le aggravanti sono state bilanciate dalle attenuantigeneriche.Per una migliore comprensione della questione è bene precisare che nellasentenza impugnata la pena è stata determinata a pagina 385 per AntoninoCorica nei seguenti termini: pena base, invariata rispetto al primo grado e giàcomprensiva dell'aumento di cui al secondo comma dell’art. 629, in relazioneall'aggravante del n. 3 del terzo comma dell’art. 628 cod. pen.: 10 anni direclusione e 7.500 euro di multa; aumentata ex art. 63, quarto comma, cod.pen. per le due ulteriori aggravanti di cui all’art. 416-bis.1. e all’art. 628, terzocomma, n. 1: 13 anni 4 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa, aumentataulteriormente per la continuazione; per [OSCURATO:PERSONA], invece, la pena è statadeterminata a pagina 413 con la seguente motivazione: “si ravvisa la sussistenzadei presupposti per determinare la pena base nel minimo edittale che, nel testopiù favorevole vigente all'epoca dei fatti, era pari a 6 anni di reclusione e 5.000euro di multa ed a non esercitare la facoltà meramente discrezionale di applicarel'art. 63, comma 4, cod. pen.”; per [OSCURATO:PERSONA], la relativa determinazioneè stata operata, a pag. 630, nel seguente modo: pena base invariata rispetto alprimo grado e già comprensiva dell'aumento per l’aggravante dell’art. 628, terzocomma, n. 3, cod. pen.: 9 anni di reclusione e 6.600 euro di multa; aumentataex art. 63, quarto comma, cod. pen. per le due ulteriori aggravanti di cui all’art.416-bis.1. cod. pen. e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. ad anni 12 di reclusionee 8.800 euro di multa, aumentata ulteriormente per la continuazione.Ciò posto, nel ricorso si sottolinea, anzitutto, che la norma dell'art. 629,secondo comma, cod. pen. è speciale rispetto a quella di cui all’art. 63, quartocomma, cod. pen., e prevede un'unica pena aggravata anche per tutte leaggravanti dell’art. 628, terzo comma, in essa richiamate; tale norma specialeavrebbe dovuto, pertanto, escludere la possibilità di applicare ulteriori aumentidopo la prima aggravante per effetto della previsione dell'art. 63, quarto comma,cod. pen.Il motivo è manifestamente infondato.La questione della particolarità della norma dell'art. 629, secondo comma,cod. pen., che prevede al suo interno più aggravanti ad effetto speciale, maun’unica pena, senza regolare esplicitamente il trattamento sanzionatorio del loroeventuale concorso, e del rapporto tra tale norma speciale e quella generale dicui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., è stata già portata all’attenzione dellagiurisprudenza di legittimità, che, fin da tempo risalente, è giunta allaconclusione della necessità di effettuare in tal caso due aumenti di pena, uno perciascuna aggravante ad effetto speciale, ricorrendo, per la seconda di esse, allanorma generale dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 4621 del07/11/2000, Polverino, Rv. 217770 - 01: in tema di estorsione, poiché èsufficiente la presenza di una sola aggravante perché si verifichi l'aumento dellapena edittale sino a venti anni, il concorso di più circostanze previsto dall'art.628 cod. pen., cui l'art. 629 rinvia per la determinazione della pena, determinaun ulteriore aumento della sanzione applicabile, ai sensi del comma quartodell'art. 63 cod. pen.), che è esattamente quanto ha fatto nel caso in esame ilgiudice del merito.Infatti, “in caso di concorso delle aggravanti speciali previste per la rapinadall'art. 628, terzo comma, cod. pen. (e richiamate per l'estorsione dall'art. 629secondo comma cod. pen.) il giudice, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod.pen., nell'esercizio del suo potere discrezionale può, invece di considerare lestesse assorbite nella sanzione autonomamente stabilita per la rapina ol'estorsione aggravata, aumentare la pena edittale prevista per siffatti delitti sinoad un terzo: trattasi invero di circostanze che hanno carattere autonomo inquanto si diversificano reciprocamente per il loro contenuto, ne' si pongono inrapporto tale da consentire di ritenerle l'una comprensiva dell'altra” (Sez. 5, n.135 del 13/01/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215485 - 01).E questo, a prescindere dal fatto, che, in realtà, l’aggravante ad effettospeciale dell’art. 416-bis.1. cod. pen. avrebbe dovuto essere calcolata per primae sottratta al temperamento dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. (Sez. 2,n. 9526 del 17/12/2021, dep. 2022, Biancoviso, Rv. 282791 - 01: nell'ipotesidi concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'aggravante di cuiall'art. 416-bis.1. cod. pen. deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento, inquanto, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, ad essa non si applicala regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonomadisciplina derogatoria di cui al citato art. 416-bis.1. cod. pen., ove è previstol'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà), per cui gli imputati hannotratto addirittura un beneficio dal calcolo effettuato dal giudice del merito, che hadi fatto “sterilizzato” un ulteriore aumento di pena dipendente dall’applicazionedell’aggravante mafiosa da un terzo alla metà.Nel ricorso si deduce, poi, che l'aumento di pena ex art. 63, quarto comma,cod. pen. è motivato con riguardo al peso specifico e alla consistenzadell’apporto concorsuale offerto all'azione criminosa, motivazione che, a giudiziodella difesa, sarebbe generica e contraddittoria, a maggior ragione per FrancescoVersace che ricoprì un ruolo marginale nell'episodio.La censura non supera la soglia dell’ammissibilità, perché la motivazionedella sentenza impugnata sul punto (per [OSCURATO:PERSONA] è considerato il pesospecifico e la consistenza dell'apporto concorsuale offerto dall'imputato, ancheperché i contegni materiali sono in buona parte a lui imputabili; per FrancescoVersace, si riprende l’argomento del peso specifico e della consistenzadell'apporto concorsuale offerto dall'imputato all'azione dei correi) non presentafratture logiche, rientra nell’ampia discrezionalità di cui gode il giudice del meritonel trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), ed è attaccata in ricorso condeduzioni generiche quanto ad [OSCURATO:PERSONA], e con una deduzione chesollecita una rivalutazione del fatto quanto a [OSCURATO:PERSONA].Si lamenta, poi, la mancata concessione delle attenuanti generiche adAntonino [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in quanto fondata su “clausole di stile” e,nel caso di [OSCURATO:PERSONA], ancorata a un precedente per omicidio risalentenel tempo.La doglianza pecca di aspecificità perché non si confronta, se nonparzialmente, con la motivazione della sentenza impugnata, che, dal canto suo,ha convenientemente valorizzato, per [OSCURATO:PERSONA] (pag. 384), le modalità dicommissione dei fatti, sintomatiche di cinismo e pervicacia non comuni nelperseguitare le vittime, e il precedente specifico, mentre per [OSCURATO:PERSONA] è basata, in modo congruo, (pag. 628) sul numero e sulla gravità deiprecedenti penali (tra cui spiccano condanne per omicidio, consumato e tentato,rapina, minaccia e detenzione di armi).5.16. Con il motivo E.4. si eccepisce vizio di motivazione con riferimento alleposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente al trattamentosanzionatorio.La Corte di Venezia si occupa del trattamento sanzionatorio concernenteAntonino [OSCURATO:PERSONA] a pag. 384, in cui specifica che va esclusa la possibilità dideterminare la pena nel minimo edittale e di non applicare gli aumentidiscrezionali del quarto comma dell’art. 63 cod. pen. in ragione del peso specificoe della consistenza dell'apporto concorsuale offerto dall'imputato, anche perché icontegni materiali sono in buona parte a lui imputabili; quanto a FrancescoVersace (pag. 629), si chiarisce che va esclusa la possibilità di determinare lapena nel minimo edittale e di non applicare gli aumenti discrezionali di cui soprain ragione del peso specifico e della consistenza dell'apporto concorsuale offertodall'imputato all'azione dei correi.Ci si duole che lo scostamento dal minimo edittale non sia stato giustificatoe che, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], non sia stato considerato anche il minimo contributocausale apportato.Il motivo è manifestamente infondato, perché, come già evidenziato alpunto 5.15., la motivazione non presenta fratture logiche e rientra nell’ampiadiscrezionalità di cui gode il giudice del merito nel trattamento sanzionatorio,133 cod. pen., considerati preponderanti per la decisione, come ha fatto nel casoin esame il giudice del merito nel momento in cui ha attribuito rilievo decisivoall’apporto fornito al reato concorsuale.5.17. Con il motivo E.5. si deduce vizio di motivazione con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] per omessa motivazione circa la possibilità diriconoscere all'imputato l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.La Corte di merito ha escluso (pag. 628) la concedibilità dell’attenuante“qualora si ponga mente al protagonismo comunque dimostrato con conseguentenotevole rilevanza dell'apporto causale fornito quantomeno in termini di sicurorafforzamento dell'altrui intento criminoso”.La difesa lamenta che non si sarebbe tenuto conto della minima efficienzacausale del comportamento posto in essere dall’imputato, in quanto il reato sisarebbe ugualmente verificato anche senza la sua presenza.La censura non è consentita in sede di legittimità ed è, comunque,manifestamente infondata.La decisione dei giudici del merito è, infatti, pienamente coerente con lasistematica della giurisprudenza di legittimità, che permette di riconoscerel’attenuante dell’art. 114 cod. pen. soltanto se il contributo dato dalcompartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causalecosì lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generaledell'iter criminoso (Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv.266461: ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minimaimportanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsualinon si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata astabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito allarealizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto astabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzatonell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, darisultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso; conforme Sez. 4,n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771).Il “protagonismo comunque dimostrato”, la “notevole rilevanza dell'apportocausale”, il “sicuro rafforzamento dell'altrui intento criminoso”, ritenuti, concongruo argomentare, esistenti nella sentenza impugnata, sono, pertanto, deltutto incompatibili con il riconoscimento dell’attenuante, e la deduzione delricorso circa la “minima efficienza causale del suo comportamento” si limita asollecitare una rivalutazione in fatto delle evidenze probatorie, che è preclusa algiudice di legittimità.5.18. In conclusione, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoVersace sono, nel complesso, infondati. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese del procedimento.6. Ricorso D’[OSCURATO:PERSONA].6.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento allacondanna per il capo 71) (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'acquisto distupefacente per l'importo di 50.000 euro) e con riferimento alla condanna per ilcapo 77) (art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per la cessione di una quantitàindeterminata di stupefacente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su richiesta diAgostino Napoli).Con riferimento al capo 71), si rimprovera ai giudici territoriali di averpresupposto, senza alcun elemento fattuale, che il colloquio avvenuto il 5 maggio2014 fra D'[OSCURATO:PERSONA] e Napoli, a proposito della restituzione da parte di unsoggetto (che viene identificato in [OSCURATO:PERSONA]) di 50.000 euro di acconto datoin precedenza, si riferisse a un incontro avvenuto quattro giorni prima fraD'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo si sarebbe presentato a casa del primocon quella somma. Si presuppone, infatti, in sentenza, che D'[OSCURATO:PERSONA] quella nottefosse a casa, che il telefono cellulare monitorato fosse effettivamente in uso aPetushi e si giunge al convincimento che la frase pronunciata da D’[OSCURATO:PERSONA] “mi haportato i 50.000” avesse il significato del coinvolgimento nell'affare dei 16 kg dicocaina sequestrati in quel mentre dalla polizia giudiziaria.Si obietta, al riguardo, che trattasi di elementi di prova non individualizzanti:a) perché la frase captata avrebbe potuto riferirsi ad altri affari illeciti intercorsitra il ricorrente e Napoli; b) perché la persona presentatasi di notte a casa diD’[OSCURATO:PERSONA] era attesa (“aspettavo lui”); c) che, se è vero che [OSCURATO:PERSONA] vienelocalizzato, quella notte, presso l'abitazione di D'[OSCURATO:PERSONA], è altrettanto vero che ilpassaggio presso Bussolengo è necessario per una persona proveniente daVerona in direzione di Pastrengo, sicché non poteva affermarsi con certezza chele due persone, pur localizzate vicine tra loro, si fossero effettivamenteincontrate.La censura è meramente rivalutativa, dunque non consentita in sede dilegittimità.Infatti, la deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] potrebbero averintrattenuto altri affari illeciti assume carattere altamente congetturale, non ingrado di viziare il percorso logico della motivazione; l’obiezione secondo cuiPetushi potrebbe essere passato per Bussolengo soltanto perché diretto aPastrengo da altro conoscente non elide il fatto che egli, quella notte, si siaeffettivamente trovato nei pressi di casa di D’[OSCURATO:PERSONA], circostanza, quest’ultima,che, sul piano logico, riscontra – come correttamente evidenziato in sentenza –le dichiarazioni rese da D’[OSCURATO:PERSONA] nella conversazione intercettata; anche laprospettazione secondo cui la persona arrivata a casa di D’[OSCURATO:PERSONA], la notte delfatto, era attesa, non si pone in contrasto con la ricostruzione della sentenzaimpugnata, posto che – come ben argomentato dalla Corte di merito – le partierano, in effetti, in allerta per l’arrivo dello stupefacente.Con riferimento al capo 77), si contesta la disparità di trattamento rilevabiletra la posizione del ricorrente e quella dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], Voi e Napoli,giudicati in separati procedimenti definiti con riti alternativi ([OSCURATO:PERSONA] e Voi conpatteggiamento, Napoli con abbreviato), nei confronti dei quali era stata ritenutala fattispecie del comma quinto dell’art. 73. A giudizio della difesa, l’ipotesicon la somma di 350 euro, l'unica esplicitamente riferita alla cessione del capo n.77, ma non compatibile con i 100 grammi ipotizzati dal giudicante.La censura va disattesa.Nella sentenza impugnata si rileva, sul punto, che le quantità della cessioneerano determinate, perché D'[OSCURATO:PERSONA] contrattò la cessione di 100 grammi dicocaina indicando il prezzo in 5.500 euro e poi, durante la trattativa, abbassò ilprezzo a 5.400 euro, comunque superiore a quello che aveva contropropostoNapoli (che era di 5.200 euro); si aggiunge, inoltre, che le quantità e lecircostanze complessive dell'azione, come le articolate cautele apprestate perl’operazione, erano incompatibili con la sussistenza del quinto comma.Si insiste, in ricorso, che in una conversazione si sarebbe parlato, invece, diun importo molto inferiore (350 euro), ma, avendo la sentenza fatto riferimentoa ben altri importi, la difesa, anziché limitarsi a valorizzare unicamente laconversazione sui 350 euro, avrebbe dovuto attaccare le altre conversazioni inessa citate per sostenere che esse erano state travisate, o per invenzione, o permanipolazione, oppure perché non pertinenti al reato, atteso che “il vizio ditravisamento della prova, relativo alle ipotesi di infedeltà della motivazionerispetto al corredo probatorio acquisito nel processo, ricorre in tre ipotesi: nelcaso di mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione);nel caso di utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione delrelativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); in caso diutilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento perinvenzione)” (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370;conforme Sez. 1, n. 34134 del 03/07/2025, Facchineri, n.m.).Il ricorso, in realtà, non prende posizione sulle principali prove a caricodell’imputato, ma si limita ad evidenziarne un’altra, prescindendo, pertanto, deltutto, dal percorso logico della sentenza impugnata, e per questo incorre nellainammissibilità per aspecificità del motivo di impugnazione.Per quanto riguarda, poi, la questione della derubricazione del reato per icoimputati giudicati separatamente, la sentenza d'appello ha risposto osservandoche soltanto nei confronti di coloro che avevano patteggiato ([OSCURATO:PERSONA] e Voi) erastata ritenuta l’ipotesi attenuata, ma non anche nei riguardi di coloro che eranostati giudicati con rito abbreviato: in particolare, per Napoli la riqualificazione delreato è avvenuta per i fatti di cui ai capi 74) e 75), ma non per i fatti del capo77).Va ricordato, peraltro, che alla diversità del rito consegue anche la diversitàdel materiale probatorio su cui sono state fondate le due diverse decisionigiurisdizionali; il contrasto di giudicati non ricorre, pertanto, nell'ipotesi in cui idue diversi giudici attribuiscano una diversa valutazione giuridica a fattiricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva, in maniera identicanei due processi (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2014, Formicola, Rv.259461 – 01).Il motivo è, pertanto, inammissibile.6.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per la mancatariqualificazione del fatto di cui al capo 71) in tentativo.Si sostiene che, al più, sarebbe provata l'esistenza di un accordo diD'[OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] per acquistare sostanza stupefacente, ma, posto che lasostanza non è mai arrivata all'indagato (perché sequestrata prima), siverserebbe in presenza di un mero tentativo.Il motivo è manifestamente infondato, perché, per orientamento consolidatodella giurisprudenza di legittimità, l'accordo relativo all'importazione – in questocaso supportato addirittura dal pagamento anticipato di parte del prezzo – èsufficiente per ritenere il reato integrato anche a prescindere dalla materialeconsegna della sostanza, in quanto “il delitto di importazione di sostanzestupefacenti si perfeziona con la conclusione dell'accordo tra le parti sull'oggettoe sulle condizioni di vendita della sostanza, ovvero quantità, qualità e prezzo,senza necessità che ne segua la consegna all'acquirente o la presa in carico daparte di quest'ultimo” (Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, Giordano, Rv. 288420 –01; Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, Ramirez, Rv. 280932 - 01).6.3. Il terzo motivo verte sulla mancata concessione delle attenuantigeneriche.La sentenza d'appello ha respinto il motivo sulle generiche esponendo:“l'imputato ha moltissimi precedenti, ha consumato altri reati in materia distupefacenti, sia contestualmente al periodo di questo processo chesuccessivamente; l'apparente mancanza di ulteriori illeciti penali è priva disignificato determinante, stante la detenzione domiciliare sofferta dal 2018 al2022; il fatto per cui si procede è grave; il comportamento processuale è semprescelta discrezionale insindacabile dell'imputato, ma la Corte deve constatare che,esclusa la recidiva, in assenza di elementi fattuali autonomi atti a giustificare unintervento sulla pena per riguardo ai fatti, neppure dal comportamentoprocessuale emergono aspetti suscettibili di indurre all'applicazione”.Il difensore lamenta il mancato apprezzamento della problematica didipendenza del ricorrente, della distanza nel tempo dei fatti, della marginalità delruolo ricoperto nella vicenda, mentre i precedenti penali valutatisfavorevolmente, in realtà, erano limitati; si rimprovera, inoltre, lacontraddittorietà della motivazione in quanto, sulla base degli stessi elementi, lasentenza d'appello avrebbe escluso la recidiva, ma negato all'imputato leIl motivo è rivalutativo, aspecifico, e, comunque, manifestamente infondato.La motivazione in punto diniego delle attenuanti generiche è congrua, e, inconformità alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269 - 01), indica quali sono gli elementi del fatto o dellapersonalità del colpevole su cui ha fondato il diniego.Il ricorso si limita ad attaccare l’ampia discrezionalità di cui gode il giudicedel merito sul punto (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 –0 1 ; S e z . 7 , n . 7 8 5 7 d e l 1 6 / 0 1 / 2 0 2 6 , A l a i m o , n . m . ;Sez. 7,n. 7898 del 06/02/2026, Jatta, n.m.) senza evidenziare fratture logichenella decisione.Per quanto riguarda la questione della compatibilità del diniego dellemanifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esistenza di precedenti penalispecifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanzeuna valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalitàdell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di unospessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva” (Sez. 3,n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; sul punto v. anche Sez. 6, n.47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281 – 01, secondo cui “il giudice,nell'esercizio del suo potere discrezionale, può legittimamente negare laconcessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenerela recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedentipenali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale nonpreclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificarescelte relative ad elementi la cui determinazione è rimessa al prudenteapprezzamento dell'Autorità decidente”).6.4. Il ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA] è, in definitiva, inammissibile. Ai sensi dell'art.616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento infavore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa,nella misura indicata in dispositivo.7. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].7.1. Nel primo motivo si contesta l’incompetenza territoriale del giudiceadito.Si rileva che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato soltanto per il concorso nellaestorsione di cui al capo 16), che in imputazione è indicato come fatto avvenuto“tra Modena e Rizziconi (RC)”; il presupposto di tale reato è il furto del caricodegli pneumatici contestato ad altri imputati al capo 15), come commesso “nelleprovince di Verona (pianificazione), Modena e [OSCURATO:PERSONA]”.L'imputato aveva eccepito prima davanti al giudice dell'udienza preliminare,poi davanti al Tribunale, e poi davanti alla Corte d'appello, che doveva essereritenuto competente il Tribunale di Palmi in ragione del criterio di cui all'art. 12,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e ritenuto più grave il reato di cui al capo 16).La sentenza impugnata ha sostenuto invece che la competenza si radicassedavanti al Tribunale di Verona per la connessione ai sensi dell’art. 12, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. tra il reato di cui al capo n. 1 (commesso dai correi delreato di cui al capo 16) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e quello di cui al capo 16); secondola sentenza, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non era concorrente del reato di cui alcapo 1), non poteva essere separata, ostandovi il disposto dell'art. 12, comma 1,lett. a), cod. proc. pen.Il motivo è fondato.Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del viziodedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che,a differenza del G.u.p. e del Tribunale che avevano fondato il rigettodell’eccezione di competenza sulla connessione teleologica tra i reati dei capi 15)e 16) di cui alla lettera c) dell’art. 12 cod. proc. pen., la sentenza d'appello harespinto il motivo ritenendo esistente una connessione per continuazione, aisensi della lett. b) della stessa norma, per i coimputati del delitto del capo 16)che sono anche imputati del delitto di cui al capo 1) (ovvero per [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), e, ritenuto più grave il delitto del capo 1) pereffetto delle aggravanti ad effetto speciale (mentre l’estorsione del capo 16) nonè aggravata), ha radicato la competenza per tali coimputati a Verona, in quantoluogo di commissione del reato di cui al capo 1).Una volta radicato a Verona il giudizio per il capo 16) nei confronti dei trecoimputati, la sentenza impugnata ha ritenuto attratto a Verona il giudizio sulcapo 16) anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che non è imputato del capo 1),quanto il reato era stato commesso in concorso.Questa conclusione non è conforme alla giurisprudenza di legittimità, che,con riferimento alla eventualità che, in caso di connessione tra reati ai sensidell’art. 12 cod. proc. pen., e di non identità degli autori dei reati connessi, lacompetenza possa finire con il radicarsi davanti a due giudici diversi, ha distintoil caso in cui la connessione sussista ai sensi della lett. c) dell’art. 12 cod. proc.pen. o ai sensi della lett. b) della stessa norma.Quando la connessione è quella teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod.proc. pen., infatti, è orientamento ormai consolidato che “non è richiesto che visia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando lanecessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presentel'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamentodi un altro reato” (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 – 01;conformi Sez. 2, n. 37232 del 09/10/2025, Mincione, Rv. 288847 – 01; Sez. 2,n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000 - 02).Quando la connessione è quella per continuazione, o concorso formale,prevista dall'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., invece, “l'identità del disegnocriminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenzaper connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodiin continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati,giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti incontinuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottrattoal giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. In motivazione,la Corte ha evidenziato la differenza strutturale tra l'ipotesi di cui all'art. 12 lett.b) e quella di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen.” (Sez. 2, n. 57927 del20/11/2018, P.M. in proc. Bianco, Rv. 275519 – 01; conformi Sez. 2, n. 17090del 28/02/2017, Bilalaj, Rv. 269960 – 01; Sez. 1, n. 44489 del 25/10/2024,confl. comp. in proc. Skorkowska, n.m.).Nella motivazione della citata sentenza Bianco, infatti, si puntualizza ladifferenza strutturale al riguardo ravvisabile tra l'ipotesi di cui all'art. 12, lett. b),e quella di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., posto che quest'ultima, adifferenza della prima, non contiene l'incipit "se una persona è imputata di piùreati...", e pertanto non postula necessariamente l'identità soggettiva tra gliautori dei reati connessi.Ne consegue che quando il giudice del merito ritiene, per alcuni imputati,sussistente la connessione per continuazione, o concorso formale, previstadall'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., in una situazione in cui i reati connessi nonsono attribuiti agli stessi imputati, deve radicare la competenza nel luogo dicommissione del reato più grave ex art. 16 cod. proc. pen. soltanto per coloroche sono imputati dei reati connessi, e deve separare la posizione del coimputatoche non è concorrente del reato più grave, per il quale non opera lo spostamentodi competenza.Per quest’ultimo imputato lo spostamento di competenza non si verificaneanche per effetto dell’applicazione congiunta dell’ulteriore criterio della lett. a)dell’art. 12 cod. proc. pen., relativo al reato commesso in concorso, perché talecriterio – di cui non è consentita l’applicazione congiunta con quello della lett. b)perché altrimenti, come detto sopra, comporterebbe la sottrazione dell’imputatoche non ha commesso tutti i reati connessi al suo giudice naturale – serve, inrealtà, a determinare la competenza nel caso in cui il reato sia conseguenza delconcorso o della cooperazione tra più agenti, ovvero l’evento di condotteindipendenti, poste in essere in diversi territori, che, in applicazione della regoladell’art. 12 lett. a), dovranno essere attribuite allo stesso giudice, che sarà quellodel luogo in cui si è verificata la consumazione del reato, o, nel caso in cuil’evento del reato sia la morte di una persona, quello del luogo dell’evento-morteai sensi del comma 2 dell’art. 16 cod. proc. pen. (v., per la ricostruzione dellamateria, Sez. 1, n. 38871 del 12/06/2019, confl. comp. in proc. Subert, Rv.276880 - 02).In definitiva, per [OSCURATO:PERSONA], che è imputato soltanto del reato del capo 16),commesso ““tra Modena e Rizziconi (RC)”, la competenza deve essere radicatanel giudice del luogo di consumazione del reato, ovvero, in conformità allaprospettazione del ricorso, Rizziconi, luogo per cui è competente per territorio ilTribunale di Palmi.7.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, fondato, e, con riferimento alla suaposizione, la sentenza impugnata, e quella emessa dal Tribunale di Verona il 16giugno 2023, devono essere annullate senza rinvio, disponendosi ex art. 23 cod.proc. pen. la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Palmi (v., sul punto, sentenza della Corte costituzionale n. 70 del15/03/1996).Gli altri motivi del ricorso originario e di quello per motivi nuovi sonoassorbiti.8. [OSCURATO:PERSONA].8.1. I primi tre motivi, e il primo motivo nuovo – che possono essereaffrontati congiuntamente, in quanto afferenti alla contestata partecipazione alsodalizio mafioso di cui al capo 1) – sono infondati.Si critica, in primo luogo, la sentenza impugnata per non aver chiarito se cisi trovi in presenza di una neoformazione autoctona oppure di una coscadelocalizzata; tale differenza sarebbe fondamentale perché, assume la difesa,nelle cosche delocalizzate ciò che rileva è il collegamento con la casa madre,mentre l'inesistenza della casa madre priverebbe la locale del suo collegamentofunzionale e sposterebbe l’onere della prova sulla mafia “di nuova formazione”, ilche imporrebbe l'acquisizione ex novo della prova di tutti gli elementi costitutividella fattispecie.La prospettazione coincide con quella sostenuta nel ricorso proposto dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA], sicché alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] vanno estese leconsiderazioni già svolte, sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], al superiore par. 1.1.Vanno parimenti estese al ricorrente le osservazioni svolte, al medesimoparagrafo ora richiamato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla contestataviolazione dell'art. 521 cod. proc. pen.Anche il tema della pretermessa indagine sull'esistenza della coscaGerace/[OSCURATO:PERSONA]/Napoli/[OSCURATO:PERSONA], del suo radicamento storico e del possesso diuna capacità di intimidazione propria ed autonoma nel territorio veronese è statogià affrontato esaminando il coincidente motivo di ricorso dedotto dal coimputatoAlbanese nel già richiamato paragrafo 1.1. di questa sentenza, cui, pertanto, sifa rinvio.Così come va richiamato, per coincidenza dei motivi, il medesimo paragrafo,quanto all’argomento della mancata esclusione dell’aggravante mafiosa dall’unicoreato-fine contestato, anch’esso già trattato nell’esaminare il motivo di ricorsoproposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].Sempre nei motivi nuovi, si stigmatizza che la Corte distrettuale, attribuendoal ricorrente il ruolo di risolutore di contrasti in seno all’organizzazione criminale,non avrebbe colto la differenza fondamentale tra l'essere un punto di riferimentocontiguo al sodalizio e l'essere un partecipe che offre un contributo concreto eillecito alla sua esistenza e operatività; in sostanza, non sarebbe stata distinta laposizione del partecipe da quella del connivente non punibile.L’argomento si sovrappone ad altro già proposto dalla difesa dell’imputatonel quarto motivo del ricorso principale, che verrà trattato nel paragrafosuccessivo.8.2. Con il quarto e il secondo motivo di ricorso si contesta la individuazionenel ricorrente di un membro apicale della consorteria di cui al capo 1).A questo riguardo, la Corte di merito, a pag. 80, afferma:“È vero che egli partecipa ad uno solo dei reati-scopo, ma ciò non è incontraddizione col suo ruolo di capo. Egli, infatti, risiedendo in [OSCURATO:PERSONA], sioccupava non delle singole fattispecie criminose ma, da vero capo, di risolvere icontrasti insorti fra gli aderenti al clan e degli eventuali rapporti con gli altri clanpotenzialmente rivali. Non deve stupire, pertanto, che l'unico reato per cui egliabbia rivestito un ruolo davvero operativo è quello di cui al capo 16), che si èsvolto in parte proprio in [OSCURATO:PERSONA]”.Aggiungono i giudici del gravame:“Per quanto riguarda più direttamente il reato associativo, egli assume ilruolo di punto di riferimento ‘giù in [OSCURATO:PERSONA]’ per gli aderenti all'organizzazioneoperativa nella provincia di Verona per l'attività della quale egli mostra sempreun vivo interesse. Condivisibilmente il Tribunale sottolinea il ruolo svolto daGerace ‘Carmineddu’ nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 44. In talevicenda era infatti insorto un contrasto fra soggetti gravitanti nell'ambito dellacriminalità organizzata…e proprio per risolvere tale situazione egli riceveAlbanese [OSCURATO:PERSONA], ‘sceso’ in [OSCURATO:PERSONA] per ricevere istruzioni, e tramite questiconvoca in [OSCURATO:PERSONA] e TirottaSanto per un ulteriore incontrochiarificatore… Si tratta di passaggi motivazionali decisivi della sentenza di primogrado, rispetto ai quali, peraltro, l'appellante non muove critiche puntuali…”.Nel ricorso si deduce che il ruolo apicale di una consorteria deve essere inconcreto esercitato, mentre, nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] è risultato estraneo aqualsiasi reato fine, considerato che l'unica altra imputazione per cui è statocondannato (capo 16) ha visto in appello il venir meno dell'aggravante di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen. In assenza dell’esercizio del ruolo apicale,mancherebbe il presupposto per l’attribuzione di tale qualifica soggettiva, anchein relazione al fatto che la sentenza di appello avrebbe eliminato il suo ruolo dianello di congiunzione con la casa madre.Nel secondo motivo nuovo si aggiunge che, nell’attribuire al ricorrente unruolo apicale, la sentenza avrebbe fallito nel delineare con rigore la strutturadell'associazione da lui diretta, in mancanza della quale doveva considerarsiviziata logicamente l’assegnazione al ricorrente un ruolo di "risolutore dicontrasti" o di "referente".I motivi sono infondati.La pretesa estraneità di [OSCURATO:PERSONA] a qualsiasi reato-fine, addotta dalladifesa in conseguenza dell’esclusione, in appello, dell’aggravante mafiosadall’unico ulteriore reato oggetto di condanna (capo 16), non può determinare, inautomatico, come prospettato in ricorso, l’insussistenza della condottapartecipativa ascritta al capo 1), poiché, come costantemente affermato dallagiurisprudenza di legittimità, “[i]n materia di reati associativi, la commissione dei"reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini dellaconfigurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza dellacondotta di partecipazione” (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello,Rv. 280703 - 02).L’assenza di reati-fine di cui sia stato ritenuto responsabile l’imputato non èin contraddizione, pertanto, con il giudizio di responsabilità con la sua condannaper la partecipazione all’associazione quale esponente apicale.La critica difensiva circa l’eliminazione, da parte della Corte di appello, delruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale anello di congiunzione con la casa madrecalabrese è inammissibile per mancanza di specificità.Esso, infatti, non si confronta con il ragionamento, effettuato in sentenza,che, al fine di sostenere l’effettivo ruolo apicale del ricorrente, ha valorizzato, inmodo logico, il compito, a lui affidato, di risolvere i contrasti insorti fra gliaderenti al clan, desunto, con logica inferenza, da specifici episodi riscontrati nelcorso dell’attività di intercettazioni.Tanto in conformità all’insegnamento di legittimità secondo il qualecostituiscono indici della qualifica di soggetto apicale di una organizzazionecriminale l’autorevolezza mostrata nei confronti degli associati e l’attività disoluzione dei contrasti insorti tra essi (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citate alpunto 1.2. di questa sentenza).L’argomento del motivo nuovo, secondo cui attribuire al ricorrente un ruolodi "risolutore di contrasti" o di "referente" è un'operazione logicamente viziatase, a monte, non si è fornita la prova rigorosa dell'esistenza di un sodaliziostrutturato è infondato, perché, come si è già detto, si ritiene che la sentenzaimpugnata abbia motivato in modo non manifestamente illogico sull’esistenza delsodalizio, dal che deriva che non contiene salti logici l’attribuzione al ricorrente disolutore di contrasti all’interno di esso.Il quarto motivo ed il corrispondente motivo nuovo, pertanto, sono, nelcomplesso, infondati.8.3. Il quinto motivo attiene alla condanna per il reato di cui al capo 16)(estorsione in danno di Mannino).Nel confutare il motivo di gravame, a pag. 82, la Corte di merito haosservato che l'appellante trascurava di considerare la conversazione n. 1745,intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in cui si fa esplicito riferimento alfatto che il camion di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sceso vuoto. Questo passaggio erastato interpretato dal Tribunale come la conferma del progetto di sottrarre legomme poco dopo che le stesse erano state caricate sul camion (che pertantosarebbe sceso in [OSCURATO:PERSONA] vuoto, in quanto già svuotato del carico), dal che sievinceva non solo la piena partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nella progettatasottrazione del carico, ma la anche necessità del suo coinvolgimento, proprioperché il furto, in quanto inscenato a [OSCURATO:PERSONA], implicava l'avallo dei bossdella zona.Secondo i giudici territoriali, la corresponsabilità nell'estorsione emergevaanche dalla conversazione n. 11864 del 2 luglio 2014, dal contenuto esplicito –con il quale l’appellante non si confrontava – in cui [OSCURATO:PERSONA] invitavaesplicitamente [OSCURATO:PERSONA] a forzare la mano a Mannino affinché questi versasse ilriscatto.La sentenza richiama, infine, come molto significativa, anche laconversazione n. 13353, in cui [OSCURATO:PERSONA] cerca di giustificarsi con [OSCURATO:PERSONA] per lamancata divisione del riscatto, addossando la responsabilità a Mannino cheavrebbe pagato di meno di quanto promesso.Rispetto allo scenario appena descritto, la difesa eccepisce il travisamentoprobatorio, posto che:a) nella conversazione n. 13353, richiamata in sentenza, è [OSCURATO:PERSONA] che invitaAlbanese a pagare Mannino, e non il contrario;b) nella conversazione n. 11864, [OSCURATO:PERSONA] parla di pagamento di viaggi e nonc'è alcun invito esplicito all'[OSCURATO:PERSONA] a forzare la mano al Mannino affinché questiversasse il riscatto;c) nella conversazione n. 1745 i conversanti discorrono di pedane datrasportare sul camion se il veicolo fosse sceso “vuoto”.In conclusione, nella prospettazione difensiva, senza il contenuto travisatomancherebbe la prova del contributo causale di [OSCURATO:PERSONA].Tale prospettazione va disattesa.Quanto alla conversazione n. 13353, il rilievo è inammissibile per genericità,perché il ricorrente non specifica in quale passaggio della conversazione siricaverebbe che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto ad [OSCURATO:PERSONA] di pagare Mannino.Quanto alla conversazione n. 11864, la censura non si confronta con lafrase, dal tenore esplicito, “senno’, forzalo Nino, in qualche maniera”, la cuiinterpretazione è questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità (v., pertutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01 già citata).[OSCURATO:PERSONA], quanto alla conversazione n. 1745, si contesta, in modo rivalutativo,l’interpretazione di una conversazione, da cui i giudici del merito hanno dato unainterpretazione – nel senso che il camion, effettivamente, fosse sceso “vuoto” –non manifestamente illogica e, dunque, non sindacabile nella presente sede.La difesa coglie, poi, un profilo di contraddittorietà nella parte di motivazionein cui si afferma che per il crimine occorreva, per competenza territoriale, l'avallodel boss di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla esclusione dell'aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.L’argomento è infondato, in quanto l’esclusione dell’aggravante poggia (pag.84) sulla finalità di profitto meramente privato che avrebbe ispirato il reato,sicché non è dato rilevare alcuna contraddittorietà interna della decisione, postoche l’autorizzazione del capo cosca non indica necessariamente che il reato fossefinalizzato ad interessi collettivi dell’organizzazione.Il ricorso deduce, infine, che sul reato di cui al capo 16) si era formato ungiudicato cautelare favorevole al ricorrente e, a fronte di un dibattimento chenon aveva prodotto nova probatori, la sentenza non avrebbe offerto nessunamotivazione rafforzata sul perché si fosse arrivati a conclusioni difformi.L’argomento è infondato, in quanto il rapporto tra la decisione cautelare equella emessa all'esito del dibattimento non è riconducibile alla sistematica dellamotivazione rafforzata, attesa la diversità di elementi probatori valutati e ladiversità del parametro di valutazione.Il motivo è, in conclusione, nel complesso, infondato.8.4. Il sesto motivo attiene alla contestazione, al capo 1), dell’aggravante dicui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.La sentenza impugnata dedica a questo argomento pag. 84, in cui si esponeche è provato che gli appartenenti disponevano di armi, che l'attività principaledell'associazione era la commissione di estorsioni, sicché il possesso di armi erafunzionale alla ragione sociale, pur se le stesse non erano state usate; lasentenza, poi, aggiunge considerazioni sulla consapevolezza da parte di Geraceanche della conoscenza delle attività dei sodali veronesi.Il ricorso deduce che, per sostenere la consapevolezza da parte delricorrente della detenzione di armi da parte dell'associazione, sarebbe statonecessaria quantomeno un'imputazione per concorso morale dello stesso nellevicende di armi.Si tratta, tuttavia, di motivo inammissibile, in quanto non presentato inappello in termini coincidenti.8.5. Con il settimo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alriconoscimento della recidiva.A pag. 85 della sentenza impugnata si legge:“il Tribunale non si è limitato a prendere atto del dato formale rappresentatodalla presenza dei precedenti, ma ha chiarito quale precedente poteva esserepreso in considerazione e che la recidiva, sussistente in astratto, deve essereapplicata in concreto, tenuto conto del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell'associazionemafiosa, che dimostra l'assoluta insensibilità all'effetto deterrente derivante dallaprecedente condanna e una pericolosa escalation criminale. Si tratta diconsiderazioni che questa Corte condivide, che non sono oggetto di specificacritica da parte dell'appellante, il che rende il motivo inammissibile”.La difesa obietta che una motivazione concreta avrebbe dovuto evidenziarecome un reato commesso nel 2002 potesse aver avuto rilevanza su un reatocontestato a partire dal 2011.Il motivo è reiterativo del corrispondente motivo di gravame e con esso nonsi attacca la motivazione con cui la pronuncia di appello lo aveva dichiaratoinammissibile per genericità, il che determina la conseguente inammissibilità, pergenericità, anche del motivo di cassazione.8.6. Con l'ottavo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche,alla severità della pena base e all’aumento per la continuazione.La difesa sostiene che le attenuanti sarebbero state giustificate dallacondotta endoprocessuale, che il giudice si era discostato dalla pena edittaleminima senza motivazione e senza tener conto dei criteri dell'art. 133 cod. pen.,che l'aumento apportato, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., per l'ipotesi estorsiva eraeccessivo rispetto alla possibilità di applicare, per i reati satellite, un aumentonella misura minima pari ad un giorno.Il motivo è inammissibile.La sentenza di appello, pur rideterminando in melius il trattamentosanzionatorio inflitto all’imputato, si innesta sulla decisione del Tribunale, che,con ampia e ineccepibile motivazione, aveva escluso le attenuanti innominate peril ruolo apicale dell’imputato, per la durata e ripetitività della condotta posta inessere, per il numero dei precedenti, anche diversi da quello valutato ai fini dellarecidiva, e, comunque, aveva posto in luce la totale mancanza di elementipositivi.Nel ricorso, ci si duole della mancata valutazione della condotta processuale,senza specificare, però, esattamente in cosa essa sia consistita, e senzaconfrontarsi con il corposo apparato motivazionale sul quale la sentenza di primogrado aveva costruito le ragioni del diniego.Per quanto riguarda la pena base, è sufficiente considerare, per apprezzarela manifesta infondatezza del motivo, che essa è stata inflitta nel minimoedittale.Riguardo all’aumento per il reato satellite, la sua modesta entità, pari a 1/20della pena base, non rendeva necessaria una motivazione specifica edettagliata dei criteri attraverso cui il giudice di merito era pervenuto allaquant i f i caz ione de l l ’ aumento d i pena (v . , per tu t te , Sez . 6 ,n . 44428 de l 05/10/2022, Spampinato , Rv . 284005) .8.7. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, infondato.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.9. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].9.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo n. 3 (estorsione in dannodi [OSCURATO:PERSONA]),A pag. 111 della sentenza impugnata si evidenzia, sulla vicenda, che ilricorrente era presente all’incontro in cui [OSCURATO:PERSONA] consegnò del denaro aCipriani e che la sua presenza non poteva considerarsi casuale, in quanto “è daescludere che i correi ammettessero ad un tale fatto un personaggio estraneo eche avrebbe potuto dimostrarsi uno scomodo testimone”.Si aggiunge, poi, che la presenza fisica di [OSCURATO:PERSONA] contribuì a spaventareArcamone, il quale, in dibattimento, aveva dichiarato: “mi si misero tutti davantiper capire se volevo pagare o non volevo pagare, quando li ho visti che siamoandati su, mi era presa molta agitazione, perché era inaspettata”.Si precisa, ancora, che in tale incontro non si mancò di far sapere adArcamone di [OSCURATO:PERSONA] che “lui veniva dalla [OSCURATO:PERSONA], proprio fu detto”, e che,a detta di [OSCURATO:PERSONA], in quel contesto, [OSCURATO:PERSONA], effettivamente, “era quelloche tutti ascoltavano, quello che diceva lui era, tra virgolette, legge”.Afferma la Corte territoriale che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto unduplice scopo: a) anzitutto creare pressione con la presenza di più persone edenfatizzare la provenienza geografica; b) in secondo luogo, servire anche aCipriani e a Napoli per mettersi al riparo da eventuali rimostranze di [OSCURATO:PERSONA] eVersace, che avrebbero potuto risentirsi di quella dazione di denaro avvenuta inviolazione di accordi già presi.Secondo i giudici del gravame, non spostava i termini della questione il fattoche [OSCURATO:PERSONA] avesse già raccolto il denaro e fosse disponibile a pagare, inquanto di tale aspetto i partecipanti non erano certi, come confermato daArcamone che riferì che essi furono sopresi quando egli tirò fuori le mazzette dibanconote.Rispetto a tale ricostruzione, coerente con le evidenze acquisite, ladeduzione difensiva secondo cui, relativamente alla posizione del ricorrente, nonsarebbero state descritte condotte di violenza o minaccia, ma solo la ricezionedella somma di 4.000 euro – eventualmente integrante il reato di ricettazione,non quello di estorsione – deve reputarsi manifestamente infondata: sia perché,in base alle regole del principio solidaristico di cui all’art. 110 cod. pen. cheinforma il reato concorsuale, il ricorrente risponde anche delle condottecommesse dei correi di cui sia stato consapevole, sia perché, comunque, nellasentenza impugnata vi è un chiaro riferimento, logicamente argomentato, allaminaccia implicita contenuta nel ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell’incontro in cui èavvenuto il pagamento, determinata dalle modalità con cui gli autori del reato sipresentarono dall’imprenditore.Parimenti infondato è il rilievo per cui l’ingiustizia del profitto del reato diestorsione sarebbe elisa, nella specie, dalla esistenza di un credito nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] che ne chiedeva la restituzione, e che la pacificaesistenza di tale credito avrebbe dovuto indurre a derubricare il fatto in quello dicui all'art. 393 cod. pen. A tale riguardo, infatti, la Corte distrettuale hacorrettamente evidenziato: a) che vi è stato un profitto personale dei correidiversi da [OSCURATO:PERSONA], profitto personale che, in base alla sistematica dellagiurisprudenza di legittimità (v., in particolare la sentenza Filardo già citata, nellacui motivazione si legge: “risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzieventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, omeno, perseguito, anche o soltanto, un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, iterzi, ed il creditore, risponderanno di concorso in estorsione”), esclude lapossibilità di valutare il fatto sotto quello dell’art. 393 cod. pen.; b) che, inrealtà, non vi era coincidenza tra il debito di [OSCURATO:PERSONA] e le richieste di [OSCURATO:PERSONA],come chiarito alle pag. 325 e ss. a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA].La deduzione secondo cui le sentenze di merito non avrebbero consideratoche la vittima si era già determinata alla consegna del denaro che aveva portatocon sé al momento dell'incontro, di tal che la presenza del ricorrente nonavrebbe fornito alcun contributo causale, è inammissibile perché introduce unargomento meramente congetturale, non ancorato a obiettive evidenze.La critica per la quale la sentenza sarebbe ricorsa a una congetturanell’affermare che la presenza del ricorrente all'incontro non fu casuale e che nonpoteva trattarsi di un personaggio estraneo al reato perché in questo modoCipriani si sarebbe portato dietro uno scomodo testimone, è manifestamenteinfondata, in quanto l’argomento speso nella sentenza impugnata è, al contrario,del tutto logico, perché si fonda sulla razionalità dei comportamenti umani,secondo una regola di esperienza idonea ad essere posta alla base di unadecisione (Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, P.M. in proc. Devona, Rv. 277312).Quanto all’obiezione difensiva circa la mancata conoscenza del ricorrente daparte di [OSCURATO:PERSONA] (tanto è vero che aveva dovuto chiedere informazioni su chifosse la persona che si era presentata insieme a [OSCURATO:PERSONA]), va detto che essa noninficia in alcun modo il percorso logico della motivazione, ma, anzi, confermal’importanza assunta da [OSCURATO:PERSONA] nell’incontro, tanto che [OSCURATO:PERSONA] venneindotto a chiedere notizie su di lui.Non consentita, in quanto versata in fatto, e, comunque, smentita dalleemergenze probatorie, adeguatamente valutate in sede di merito, è, ancora, ladeduzione secondo cui sarebbe stata nota nell’ambiente la incapacità criminaledel ricorrente.Parimenti versato in fatto, e, quindi, non deducibile, oltre che contrastantecon le evidenze debitamente apprezzate, è il rilievo secondo cui la vittima nonsarebbe stata spaventata, tanto da presentare denuncia solo a distanza di moltotempo, e che le sensazioni con cui aveva riferito di essere uscita dall’incontro(“agitato”, “ghiacciato”) costituivano stati emotivi diversi dal timore idoneo acoartare la volontà rilevante ex art. 629 cod. pen.Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato.9.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alle aggravanti del reato di cui al capo 3).A pag. 114 la Corte di Venezia afferma che l’aggravante delle più personeriunite è provata dall'incontro con il debitore cui parteciparono [OSCURATO:PERSONA],Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e un quarto soggetto non identificato, e che non era verosimileche [OSCURATO:PERSONA] non conoscesse lo scopo della riunione, visto che, poi, fu colui cheparlò per conto del gruppo.Quanto alla concorrente aggravante di cui al n. 3 del terzo comma dell’art.628 cod. pen., si rileva che sia [OSCURATO:PERSONA] che Napoli sono componentidell'associazione di cui al capo 1), il che determina la piena integrazione dellacircostanza.Venendo al metodo mafioso, i giudici dell’appello osservano che essocostituisce l'ubi consistam del reato de quo, perché ad [OSCURATO:PERSONA] furono rivolteminacce implicite mediante l'evocazione della forza intimidatrice dell'associazionecriminale: ciò è avvenuto, si spiega, con la presenza di soggetti completamenteestranei al rapporto d'affari [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] che venivano presentati comecalabresi, tra i quali proprio [OSCURATO:PERSONA], che, in funzione della vicenda in esame, era“salito apposta dalla [OSCURATO:PERSONA]”.Riguardo alla declinazione dell’aggravante come agevolazione mafiosa, silegge in sentenza che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] non fu casuale e si inserì in unmovimento espansionista dell'associazione che puntava ad estendere il controllosu aspetti sempre più ampi del mondo imprenditoriale veronese, tanto che lavicenda [OSCURATO:PERSONA] si collocava in un contesto più ampio in cui il recupero creditiriguardava anche altri imprenditori.In siffatto contesto, ben argomentato in sede di merito, manifestamenteinfondata è la tesi difensiva circa l’insussistenza dell'aggravante delle più personeriunite, sostenuta sul rilievo che le più persone erano state convocate dallavittima, posto che, di fatto, le più persone erano presenti all’incontro, nel corsodel quale, come correttamente ritenuto dai giudici territoriali, furono formulateminacce implicite, desumibili, come detto, dalle forme in cui [OSCURATO:PERSONA] decise dipresentarsi all’incontro con il debitore, ovvero portando a proprio supporto ilgruppo dei calabresi.Manifestamente infondata è anche la censura di carenza di motivazione conriguardo all'aggravante di cui al n. 3 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.,ricorrente.Quanto alla eccepita valorizzazione della sola provenienza geograficadell’imputato per ritenere integrata l'aggravante del metodo mafioso, si farichiamo alle già esposte ragioni dell’infondatezza del sovrapponibile motivoarticolato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (par. 4.3.).Non consentito in questa sede, perché versato in fatto, è il rilievo per cui ilcomportamento della vittima, che, anziché rivolgersi a forze dell'ordine, si erarivolta a interlocutori contigui alla criminalità organizzata, avrebbe neutralizzatola percezione del metodo mafioso.La prospettazione, del resto, si pone in contrasto con il condivisoorientamento di legittimità, alla luce del quale il metodo mafioso deve essere“funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, comeriflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatricidi un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune” (Sez. 5, n.14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027), ma non occorre che talecondizione di assoggettamento si verifichi poi in concreto (Sez. 2, Sentenza n.45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900), non essendo esclusa dal fattoche la vittima delle minacce possa aver assunto un atteggiamento "dialettico"rispetto alle ingiuste richieste, che non determina il venir meno della portataintimidatoria delle stesse (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392 –01).Altrettanto versata in fatto e, comunque, aspecifica è la deduzione secondola quale, con riguardo alla finalità di agevolazione mafiosa, sarebbe statonecessario provare che i crediti confluissero nella cassa del clan.La deduzione non si confronta con l’adeguato argomentare della Corte dimerito, che ha posto in rilievo, a tale riguardo, il tentativo dell’organizzazione diestendere il controllo su aspetti sempre più ampi del mondo imprenditorialeveronese.Il motivo è, nel complesso, infondato.9.3. Con il terzo motivo si eccepiscono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo 16) (estorsione in danno diMannino).Rileva la Corte di Venezia (pagg. 120 e seguenti):- quanto alla questione specifica del “venerdì” in cui sarebbe dovutoavvenire il reato, che non c'era rischio di confusione tra più furti del contenuto dimerce trasportata;- che non era possibile che il camion avesse avuto realmente un guasto,dovendo considerarsi illogica l'ipotesi di una sua riparazione sul posto, in quantoil guasto lamentato non era facilmente riparabile al di fuori di strutture idonee;- che, in conclusione, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] era stato fondamentalenell’occorso, essendo egli stato l’autore del materiale impossessamento delcarico di gomme.A fronte della compiuta e logica ricostruzione dei fatti, eccentrica devestimarsi l’eccezione di travisamento della prova captativa costituita dallaconversazione n. 544, avvenuta il 14 aprile 2014, in quanto la responsabilità diGerace non è stata fatta dipendere dal perfezionamento dell’accordo criminosonel corso della conversazione citata.Meramente assertiva è la critica difensiva secondo cui la Corte territorialeavrebbe fatto ricorso a una congettura ritenendo che il tipo di guasto del camion(rottura di una turbina) non potesse essere stato riparato sul posto.Viceversa, i giudici di Venezia, nel confutare il corrispondente motivo digravame, hanno risposto in modo non manifestamente illogico, evidenziando chedell’asserito guasto del camion, su cui l’atto di appello fondava l’esenzione daresponsabilità, non vi era traccia alcuna nelle conversazioni intercettate, e che ladeduzione secondo cui non se ne sarebbe mai parlato nelle conversazioniintercettate perché avrebbe potuto riparlo [OSCURATO:PERSONA] sul posto, era rimasta sulpiano della mera congettura, non in grado, in quanto tale, di inficiare il percorsologico della decisione.L’argomento secondo cui la conversazione n. 3660 del 19 gennaio 2015documenterebbe il ruolo del ricorrente semmai per il furto da cui è stato assolto,ma non per l'estorsione, non può essere utilmente speso in questa sede, perchési risolve in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie.Infondata, infine, è la deduzione, secondo cui la mancata divisione delbottino avrebbe dovuto indurre a riqualificare il fatto nella fattispecie tentata,posto che, nel caso in esame, la vittima del reato ha pagato e il ricorrenterisponde del reato concorsuale, mentre deve considerarsi irrilevante, sulperfezionamento del delitto, la circostanza che il profitto non sia stato diviso tra icorrei, ma se lo sia tenuto il solo [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato.9.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo 44) (estorsione in danno diTirotta).La Corte distrettuale ha fondato l’affermazione di responsabilitàdell’imputato (pagg. 129 e seguenti) sulla prova captativa e sulle dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] sul contenuto degli incontri con [OSCURATO:PERSONA], pur precisando diritenerlo soggetto non del tutto credibile.In particolare, è stata apprezzata la conversazione n. 2614 del 14 maggio2014, in cui [OSCURATO:PERSONA] dice a [OSCURATO:PERSONA], riferendosi a [OSCURATO:PERSONA], “hai una pistola,io vado e gli spariamo con te lo stesso, la macchina sai dove la tiene”, “la casasai qual è? andiamo e gli bruciamo qualcosa”. La Corte di merito ha spiegatoanche perché nella conversazione n. 79495 del 20 agosto 2014 [OSCURATO:PERSONA] siriferisse ancora a [OSCURATO:PERSONA].Il contributo causale del ricorrente nell’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] è statoricostruito in modo approfondito anche nella sentenza di primo grado (pagg. da1243 a 1246), nella parte in cui si esaminano in successione le conversazioniintercettate ed i comportamenti conseguenti, da cui risulta che la conversazionesulla pistola e sulla casa, o auto, da bruciare è immediatamente precedenteall’incontro a tre tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 14 maggio 2014presso il bar di Lazise, che è stato monitorato da servizio di o.c.p.La difesa obietta che il contributo causale del ricorrente è stato ritenutoesistente nonostante che la stessa Corte abbia riconosciuto che non si è potutigiungere a ricostruire con certezza le modalità di svolgimento dei due incontriche sarebbero avvenuti di persona tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], perché su questi sidisponeva solo delle dichiarazioni non riscontrate di [OSCURATO:PERSONA], reputato pocoaffidabile dalla stessa Corte.La censura è aspecifica perché non si confronta con il percorso logico dellesentenze di merito che hanno, con corretta inferenza logica, ricavato lacorresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] dalla stretta consecutio tra la disponibilitàtelefonica ad effettuare atti di violenza nei confronti del debitore e l’incontro incui effettivamente [OSCURATO:PERSONA] si presentò insieme al creditore ad incontrare lavittima.Non consentita in sede di legittimità è l’interpretazione alternativa dellaconversazione n. 2614 sopra citata, suggerita dalla difesa.La contestazione mossa al giudice dell’appello laddove afferma che ilricorrente si sarebbe interessato della vicenda anche dopo il 14 maggio 2014,come dimostrato dalla conversazione del 20 agosto 2014 n. 79495, deveconsiderarsi eccentrica, perché aggredisce una parte non necessaria del percorsologico della decisione: ed invero, il giudizio di corresponsabilità per l’estorsionepoggia anche soltanto sui comportamenti tenuti da [OSCURATO:PERSONA] in prossimitàdell’incontro di Lazise monitorato da servizio di o.c.p. e non implica la necessitàdi un coinvolgimento prolungato del ricorrente nel seguito della vicenda.Il motivo è, pertanto, inammissibile.9.5. Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alle aggravanti del reato di cui al capo 44).Si tratta delle stesse censure esaminate con riferimento al ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], sicché ci si riporta alle considerazioni svolte al par. 4.3., qui daintendersi integralmente richiamate.Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato.9.6. Con il sesto motivo si eccepiscono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo 1) (art. 416-bis cod. pen.).Nel ricorso si deduce, anzitutto, che la circostanza che la sentenza d'appelloabbia affrontato prima i reati-fine, e poi il delitto associativo, utilizzando comeprove per quest'ultimo le prove già usate per i primi, mostrerebbe la mancanzadi una stringente verifica dell'esistenza del reato associativo in quanto tale.L’argomento è manifestamente infondato.Ed invero, pur se “la prova della partecipazione all'associazione, stantel'autonomia del reato associativo rispetto ai reati ‘fine’, può essere data conmezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicchénon rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia statocondannato per i reati ‘fine’ dell'associazione” (Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015,Sabella, Rv. 264826 - 01), deve, tuttavia, richiamarsi l’orientamento consolidatodella giurisprudenza di legittimità – al quale i giudici di merito si sono conformati– per cui “in tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampomafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto aireati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dallacommissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalitàesecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operativitàdell'associazione medesima” (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv.266670 - 01; conforme Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126- 02).Infondato, in diritto, è il rilievo difensivo per il quale in un'associazioneoperante per circa un ventennio il ricorrente sarebbe comparso solo in pocheoccasioni nel corso del 2014.Il rilievo, infatti, trascura di considerare il solido indirizzo ermeneutico, chequi si ribadisce, alla luce del quale “ai fini della configurabilità del reato dipartecipazione a un'associazione per delinquere di tipo mafioso non rileva ladurata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reatoanche in una partecipazione di breve periodo” (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019,d e p . 2 0 2 0 , E r m i n i , R v . 2 7 8 4 7 1 - 0 1 ; p i ù d i r e c e n t eS e z . 2 , n . 1 3 3 8 8 d e l 0 3 / 0 2 / 2 0 2 6 , C o s t a n t i n i , n . m . ) .Obietta il difensore che, in relazione al capo 16), è stata esclusal'aggravante mafiosa, per cui il ricorrente risulta condannato soltanto per duereati-fine in cui è stata ravvisata tale aggravante.L’argomento è infondato per le ragioni che sono state indicate al punto 1.1.di questa sentenza affrontando la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui,pertanto, si fa rinvio.Priva di confronto con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata èla prospettazione difensiva che correla la debolezza della contestazioneassociativa alla mancanza di carichi pendenti o di condanne del ricorrente perreati associativi, e alla sua dedizione al lavoro.Infondata è la doglianza relativa alla pretesa carenza di motivazione sulcontributo stabile apportato dal ricorrente all’operatività dell'associazione.La sentenza impugnata ha, in realtà, descritto il ruolo assunto dal ricorrenteall’interno della consorteria, evidenziando, con congruo argomentare, chel’intraneità all’organizzazione emergeva:a) dalla sua conoscenza delle qualifiche soggettive degli associati, palesatanella conversazione più volte richiamata in sentenza in cui [OSCURATO:PERSONA] è definito“capobastone” e viene usato il termine “mastro di giornata”, che, secondo la nonillogica considerazione della Corte di merito, sono “termini inequivoci con cui sifanno riferimento notoriamente alle cariche all'interno della ndrangheta”;b) dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua conoscenza del fatto cheMario [OSCURATO:PERSONA] fosse membro della ‘ndrangheta;c) dalle conversazioni intercettate col padre [OSCURATO:PERSONA], in cui Marioportava al genitore i saluti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato in via definitivaper il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed appartenente alla ndrina di Mulè,promettendo l'aiuto della famiglia di quest'ultimo per assicurare l'assistenzalegale al padre nella richiesta di un permesso premio (iniziativa, peraltro, non deltutto gradita da [OSCURATO:PERSONA], il quale si lamentò con il cognato, nel corso dialtra conversazione intercettata, del fatto che il figlio si fosse avvicinato troppo alclan dei Mulè).Osserva il [OSCURATO:PERSONA], che, nel complessivo impianto motivazionale, la Cortedistrettuale non si è limitata a concentrare la sua attenzione su elementi “diposizione”, quali quelli appena descritti, ma ha dato evidenza anche allespecifiche attività illecite in cui è stato coinvolto il ricorrente e al ruolo che inesse ha assunto.A tal proposito, ha convenientemente valorizzato il coinvolgimento delricorrente sia nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] che in quella [OSCURATO:PERSONA], oltre che in quellaMannino, dove è comunque coinvolto lo stesso gruppo di persone.Così facendo, si è correttamente conformata all’insegnamento di legittimità,secondo il quale “il compimento di attività causalmente orientate a favoredell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbiaautoevidenza, in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla merareiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano peròteleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione,finendo per assumere una inequivoca significazione” (Sez. U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01, in motivazione).In definitiva, il motivo è infondato.9.7. Con il settimo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante del quarto commadell'art. 416-bis cod. pen., mancando la prova della consapevolezza delladisponibilità di armi da parte del clan, posto che nessuno dei reati-fine attribuitirisulta essere commesso con la presenza di armi.La censura è infondata.È stata già richiamata al par. 5.12. la giurisprudenza di legittimità cheritiene che, perché la detenzione di un’arma da parte di un associato si trasformiin una detenzione di arma da parte dell’associazione di cui questi è partecipe, èsufficiente, a certe condizioni, che i sodali possano averne la disponibilità, anchese materialmente detenute soltanto da uno di essi (Sez. 1, n. 44704 del05/05/2015, Iaria, Rv. 265254; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, PG in proc.Rechichi, Rv. 264380; Sez. 5, n. 18837 del 5/11/2013, Corso, Rv. 260919; Sez.6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252177; nella giurisprudenza più recente v.Sez. 5, n. 26428 del 26/05/2022, Lombardo, n.m.).Nel caso in esame, la disponibilità di armi in capo all’associazione, tramite isodali, è stata non illogicamente motivata nella sentenza impugnata alla lucedelle evidenze probatorie che ha coerentemente valutato il giudice del merito (inparticolare, la pacifica detenzione di armi da parte di alcuni affiliati; iltrasferimento di armi tra i sodali o da soggetti a loro vicini; la messa aconoscenza della detenzione delle armi mediante circolazione telematica dellerelative fotografie; la prospettazione da parte di associati della possibilità diutilizzare armi da sparo in alcune delle vicende estorsive).Nel ricorso si fa questione della consapevolezza soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] tale detenzione, ma l’obiezione è infondata.Ed invero, la natura oggettiva della circostanza di cui si discute ne comportala riferibilità a tutti coloro che abbiano consapevolezza della disponibilità di talidispositivi da parte degli associati o che la ignorino per colpa, secondo il criteriodi imputazione soggettiva di cui all'art. 59 cod. pen. (da ultimo, v. Sez. 1, n.27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv. 288336 - 01). In conformità all’enunciatoprincipio, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], la conoscibilità della detenzione di armi da partedel gruppo criminale è stata motivata in modo logico alla luce delle primadescritte evidenze probatorie a suo carico, nonché in base all’inequivoco datocaptativo, da cui si desume in modo esplicito la richiesta di arma rivolta dalricorrente ad altro associato con la successiva proposta di farne uso (v. laconversazione n. 2614 del 14 maggio 2014, già sopra richiamata, in cui Geracedice a [OSCURATO:PERSONA], riferendosi a [OSCURATO:PERSONA], “hai una pistola? Io vado e glispariamo”).Il motivo è, pertanto, infondato.9.8. L'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.Il motivo è inammissibile, perché la decisione dei giudici territoriali èconforme alla giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489: il mancato riconoscimento delle circostanzel'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo lariforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, aifini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato) e rientra nell’ampia discrezionalità di cui gode ilgiudice del merito in ordine alla concessione o meno delle attenuanti generiche incui lo stesso esprime un giudizio di fatto (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).Per quanto riguarda la questione della compatibilità del diniego dellegiurisprudenza di legittimità richiamata al par. 6.3.La deduzione secondo cui la mancanza di segni di ravvedimento non è di persé decisiva per non riconoscere le attenuanti è inammissibile per mancanza dispecificità perché non si confronta con il percorso logico della decisioneimperniato sulla mancanza di elementi positivamente valutabili.9.9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, in conclusione, nel complesso, infondato. Aisensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.10. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].10.1. Il primo motivo (vizio di motivazione) si riferisce alla condanna per ireati di cui ai capi 60) e 61) (art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990).Quanto al capo 60), la difesa contesta l’inferenza logica tratta da alcuneconversazioni intercettate e dai comportamenti osservati dalla polizia giudiziarianel corso di un servizio di o.c.p., che, al più, proverebbero l’importazione dallaSlovenia di vitamine ovvero di una sostanza assimilabile al “Viagra”, non, però,di un carico di cocaina (su richiesta di Napoli per conto di Conte).Quanto all’episodio oggetto del capo 61), la difesa rimarca come fattoanomalo che il secondo trasporto potesse essere avvenuto soltanto cinque giornidopo il primo, per di più quando Napoli riferiva che Conte non si era ancoraripreso dai problemi di salute; non vi sarebbero, inoltre, i tempi per il trasportoperché il corriere arrivasse verso Treviso già alle ore 10.45, per di piùprendendosi il rischio di effettuare la consegna in un affollato parcheggioautostradale.La sentenza avversata ha dichiarato inammissibili per mancanza dispecificità sia il secondo motivo di appello (in cui si contestava la responsabilitàper il capo 60) sia il terzo (in cui si contestava la responsabilità per il capo 61).In particolare, si è ritenuto che, con riferimento al capo 60), il motivo non sifosse confrontato con la spiegazione fornita dal Tribunale circa la diversitàdell'operazione di importazione stupefacente da quella di importazione dellescatole di Kamatra e che l'appello non avesse preso posizione sulle conversazioniin cui Giardina e Napoli parlavano di “negri”, termine “in codice” utilizzato percoprire i discorsi sulle quantità di stupefacente.Con riguardo al capo 61), nella sentenza impugnata si è affermato che ilmotivo di gravame non si era confrontato “con la narrazione serrata degliaccadimenti e delle prove (conversazioni, accertamenti di polizia, condotte degliinteressati, movimenti reciproci) che, saldati insieme, confermano la sostanza delreato contestato; in particolare sulla dinamica dell'incontro del 21, la partenzadel corriere solo dopo la verifica del denaro era in realtà solo una delle ipotesiaffacciatasi nella discussione sul tema”.Come già rilevato al par. 8.5., a fronte di una declaratoria di inammissibilitàdi un motivo di gravame per mancanza di specificità, il ricorso per cassazionedovrebbe aggredire detta declaratoria, esponendo le ragioni a sostegnodell’ammissibilità del motivo stesso, confrontando quest’ultimo con lamotivazione della sentenza di primo grado.In realtà, il motivo di ricorso non effettua questo tipo di operazione, ma silimita di nuovo a censurare nel merito l'esito dell'attività valutativa delle proveper sostenere una possibile ricostruzione alternativa dei fatti.Pertanto, per il modo in cui è confezionato, questo motivo deve essere a suavolta dichiarato inammissibile per aspecificità, perché non prende posizione sullamotivazione della sentenza di secondo grado.10.2. Il secondo motivo attiene alla mancata concessione delle attenuantigeneriche, che, a detta della difesa, sarebbero state giustificate dalle precarie edocumentate condizioni di salute del ricorrente.Il motivo è inammissibile.Il discorso giustificativo delle motivazioni di primo e secondo grado, che,valutate insieme, costituiscono un unico complessivo corpo argomentativo (v.,nella giurisprudenza più recente, Sez. 6, n. 30893 del 25/06/2025, Mosca, n.m.;Sez. 3, n. 30402 del 08/07/2025, Cuccio, n.m.), è articolato, scevro da fratturelogiche e non attaccato adeguatamente dal ricorso, che non prende posizione sualcuni passaggi motivazionali (l’elevato danno, lo stabile inserimento, lacondanna con un alias, la mancata certa riferibilità al ricorrente delladocumentazione medica prodotta), limitandosi a proporre altri elementi dellapersonalità del ricorrente che, a suo giudizio, dovrebbero essere ritenutiprevalenti.10. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, in conclusione, inammissibile, dal che discende,ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo.11. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].11.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo 71) (art. 73 d.p.r. n. 309del 1990), sostenendosi che la motivazione addotta a sostegno della condannasarebbe in contraddizione con gli elementi da cui la sentenza impugnata ha trattoil giudizio di assoluzione dell’imputato dall’ipotesi associativa ascritta al capo n.Il motivo è manifestamente infondato, non rilevandosi alcuna contraddizionetra le due parti della sentenza, in quanto l’esclusione del reato associativo èdipesa dalla mancanza di prova dell’esistenza di una stabile organizzazione,requisito affatto estraneo alla fattispecie penale dell’art. 73 per cui è statocondannato il ricorrente.11.2. Il secondo ed il terzo motivo, che si esaminano congiuntamente inquanto attaccano lo stesso punto della sentenza frazionando la valutazione dellaprova, denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sempre conriferimento alla condanna per il capo 71).La Corte di Venezia, alle pagg. da 681 a 684, ha ritenuto raggiunta la provadella effettiva disponibilità, in capo all’imputato, dell’utenza telefonicaquale, non appena ricevuta la chiamata, rispondeva subito come se sapesse cheil contatto proveniva dal fratello: il che significava, opina la Corte di merito, chequell'utenza era riconosciuta dalla donna come nella disponibilità del familiare.Aggiungono i giudici del gravame che Alma si rivolgeva al fratellochiamandolo “Reni”, diminutivo coincidente con quello che emergeva, comesoggetto incaricato dell’importazione, anche nelle conversazioni relative allostupefacente avvenute fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza di primo grado aveva già precisato a pag. 2062 che l'utenza erala stessa che, in una conversazione intercettata, [OSCURATO:PERSONA] indicava a [OSCURATO:PERSONA] comel'utenza del fornitore da comunicare al corriere, ed era sempre la stessa con cuiMarku aveva chiamato la sorella Alma.In questo contesto probatorio, la difesa del ricorrente, premesso che lasentenza impugnata aveva desunto la partecipazione di costui all’importazionedello stupefacente dal fatto che egli sarebbe il soggetto indicato con varisoprannomi (“Re”, “Ren”, “Reni”) e che fosse in possesso di un numero ditelefono estero, con ricezione di una utenza telefonica dal coimputato [OSCURATO:PERSONA],obietta:- che il mero possesso di questa scheda non implica il riconoscimentodell’attività organizzativa propedeutica al trasporto;- che non sono indicate le prove da cui risulta che l’imputato abbia concorsoa questa attività di organizzazione del trasporto procacciandosi lo stupefacentedal fornitore estero.Si contesta, inoltre, il travisamento di dati captativi, non comprendendosiperché, se si ritiene che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero già parlato con [OSCURATO:PERSONA],avrebbero dovuto scambiare nuovamente il suo numero.[OSCURATO:PERSONA], si censura la mancanza di logicità insita nell’aver attribuito l’utenzaprima a [OSCURATO:PERSONA], poi ad un soggetto diverso, definito dai loquenti “un amico”.Si tratta di doglianze inammissibili per aspecificità, perché non siconfrontano con il cruciale passaggio della motivazione relativo alla principaleprova a carico dell'imputato, costituita dalla circostanza che l'utenza telefonicaindicata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come quella del fornitore, e che doveva essere data alcorriere perché questi prendesse contatti con il fornitore, era la stessa con cuiMarku chiamava la sorella, circostanza che, nel corretto argomentare dei giudicidi merito, si saldava con il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indicavano il fornitore con ilnomignolo di “Ren” o “Reni”, coincidente con quello/quelli utilizzato/i dalla sorellaAlma per chiamare il fratello.La deduzione secondo cui non si comprende perché, se si ritiene che [OSCURATO:PERSONA] ePetushi avessero già parlato con [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto nuovamentescambiarsi il suo numero, non introduce alcuna frattura logica nella motivazione,avendo la Corte d’appello in modo logico evidenziato, per come emerso dallaconversazione, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si scambiarono nuovamente il numero perchéuno dei due non lo aveva annotato.La deduzione sull’interpretazione della conversazione criptica, in cui [OSCURATO:PERSONA] indicano l’utenza telefonica in questione attribuendola ad una persona chedefiniscono come “un amico” è inammissibile, perché l’interpretazione delsignificato criptico di una conversazione intercettata è questione di fatto, nondeducibile in sede di legittimità, se non quando l’interpretazione che ne dà ilgiudice del merito sia manifestamente illogica (v., per tutte, la pronuncia Sebbargià citata).11.3. Il quarto motivo concerne la mancata concessione delle attenuantigeneriche e la quantificazione della pena base.La Corte d'appello ha respinto il motivo, osservando che la quantità dicocaina importata era rilevantissima (16 kg) e che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruoloessenziale nell’importazione (poiché era lui ad avere i contatti con il fornitore,era lui che decise tempi e modalità dell’azione, era lui che, secondo i correi, nonbisognava irritare, per cui non era il caso di sollecitarlo con modalità chepotevano infastidirlo); in aggiunta, si è rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] si attivò subito conla moglie per dare un sostegno economico necessario a [OSCURATO:PERSONA] quando questi erafinito in carcere e che il comportamento processuale tenuto attestava l'assenza diresipiscenza.Nel ricorso si contesta il ruolo essenziale attribuito all’imputato e chel’argomento della mancanza di resipiscenza si poneva in contrasto con il diritto didifesa; inoltre, avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che l’incensuratezzanon fosse sufficiente a giustificare le attenuanti invocate.Il motivo è, nel complesso, infondato.In ordine alla pena base, quantificata in dieci anni di reclusione a fronte diun reato che prevede un massimo edittale di venti anni, la censura èinammissibile, perché si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza dilegittimità che ritiene che “non è necessaria una specifica e dettagliatamotivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto dellamedia edittale” (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01;c o n f o r m i , n e l l a g i u r i s p r u d e n z a p i ù r e c e n t e , p e r t u t t e ,Sez. 7,n. 10592 del 19/03/2026, M., n.m.; Sez. 5, n. 10077 del 12/12/2025,dep. 2026, Gerardi, n.m.; Sez. 1, n. 9748 del 20/01/2026, Kerimu, n.m.),essendo “necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamentoseguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media diquella edittale” (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01).In ordine alle attenuanti generiche, la deduzione sull’importanza del ruoloassunto dall’imputato nel reato è inammissibile in quanto si risolve in unarichiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie; l’argomento sulla sufficienzadell’incensuratezza è manifestamente infondato in quanto in contrasto con il datonormativo dell’art. 62-bis, terzo comma, cod. pen.La censura relativa alla mancanza di resipiscenza, motivazione che sarebbein contrasto con il diritto di difesa, è, invece, infondata.Ed invero, la motivazione della Corte d'appello fa riferimento non al diritto alsilenzio in quanto tale, ma, più ampiamente, al comportamento processualedell'imputato che sarebbe privo di qualsiasi elemento di resipiscenza. Il giudiziosulla resipiscenza, pertanto, attiene a un piano diverso e più ampio del diritto alsilenzio, e che il giudice di merito può desumere da una pluralità di indicatori, trai quali l'atteggiamento complessivo tenuto dall'imputato nel corso dell'interoprocedimento (Sez. 1, n. 11302 del 14/10/1993, Contino, Rv. 195606 - 01, piùdi recente Sez. 7, n. 37919 del 19/09/2025, A., n.m.; Sez. 3, n. 29699 del18/6/2025, I., n.m.; Sez. 3, n. 18807 del 8/4/2025, L., n.m.). In ogni caso, lamotivazione, fondandosi anche e soprattutto sulla rilevante quantità distupefacente importato e sul ruolo essenziale dell’imputato, elementi di per sésufficienti a sorreggere la decisione di diniego, rende la censura sul punto nondecisiva ai fini dell'annullamento della statuizione.11.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, in definitiva, infondato, dal che consegue, aisensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento.12. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].12.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna del ricorrente per il capo 21) (tentataestorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]).Nella parte confutativa del motivo di gravame (pag. 548) la Corte d’appellodisattende l'assunto difensivo secondo cui l'unica intimidazione sarebbe statasubita dalla vittima nel corso della telefonata anonima ricevuta nel giugno 2015,perché anche quanto, poi, avvenuto il 27 novembre 2015 presentava i trattidell'estorsione. Nell’occorso, infatti, la vittima si trovò a subire la visita,inaspettata e non preannunciata, di ben cinque persone, che la circondarono e,con tono perentorio, le intimarono di pagare una rilevante somma di denaro. Talimodalità, osserva la Corte di Venezia, erano sicuramente tali da intimorire loSgrò, tanto è vero che dopo tale visita la persona offesa si attivò primachiedendo un chiarimento a [OSCURATO:PERSONA] e poi chiedendo la protezione di Mercurio.Quanto al contesto in cui maturò la minaccia, e, in particolare, alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], si legge in sentenza:che è “pacifico il concorso materiale dello stesso, egli è uno dei 5 cheentrano nell'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] pretendendo la dazione di denaro. Per quantoriguarda l'elemento psicologico del reato, lo stesso deve desumersi dal fatto cheil blitz non è stato affatto improvvisato. Come analiticamente riportato nellasentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (barDolce vita di Villafranca) insieme a Napoli, [OSCURATO:PERSONA]…, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”;che “l'incontro è stato documentato solo con un servizio di o.c.p. e, dunque,non si conosce l'oggetto della conversazione…, tuttavia non può essere unacoincidenza che si riuniscano proprio i 5 soggetti che dopo tre settimaneeffettueranno la ‘visita’ a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, viveva a [OSCURATO:PERSONA] non risultava avere abituale frequentazione con Napoli ed [OSCURATO:PERSONA], né risultache li abbia rivisti successivamente ai fatti del 27.11.2015. Sono tutti elementiper ritenere che oggetto della riunione fosse stata proprio la discussione attornoall’affare [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali considerazioni manca una ricostruzionealternativa, atteso che l'imputato non ha inteso sottoporsi all'esame e rendere lapropria versione dei fatti”.Nelle valutazioni dei giudici territoriali, ancora, la tesi difensiva secondo cuil'oggetto dell'incontro presso il bar Dolce vita avrebbe potuto essere laprogrammazione di altre azioni illecite, era rimasta sfornita di elementi diriscontro. Analoghe considerazioni valevano per l'incontro del 19 novembre traMinarchi e [OSCURATO:PERSONA], preceduto da telefonata di quest’ultimo, che siraccomandava di arrivare prima delle 18.00 in modo di incontrarsi con l'Albaneseil cui arrivo era previsto poco dopo: l'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] avesse volutoorganizzare due incontri separati, il primo con [OSCURATO:PERSONA], il secondo con [OSCURATO:PERSONA],appariva poco plausibile nel ragionamento dei decidenti proprio considerando chesulla questione del credito da recuperare i diversi imputati si stavanointerrogando da tempo.Il recupero del credito era, insomma, questione assai delicata, sicchéappariva altamente inverosimile, conclude la Corte di merito, che i coimputatiavessero deciso di coinvolgere un soggetto impreparato, e, a conferma di taleassunto, stava il fatto che anche il 27 novembre il gruppo si era riunito, prima, albar caffè di Bussolengo e, poi, aveva proceduto, unito, verso l'azienda di [OSCURATO:PERSONA],con un modus operandi rivelatore di una certa cura nella preparazione.Alla esposta ricostruzione, il ricorso oppone una censura di travisamentoprobatorio complessivo che non è consentita in sede di legittimità.Il contestato difetto di prova del collegamento tra la minaccia telefonica del23 giugno e l'azione del 27 novembre non dialoga con il percorso logico dellasentenza impugnata, che ha correttamente spiegato per quale ragione anche ilcomportamento tenuto dall’imputato e dai correi il 27 novembre era di per séidoneo a costituire minaccia.Quanto alla dedotta mancata dimostrazione che nell'incontro presso il barDolce vita di Villafranca del 5 novembre si fosse parlato dell'affare [OSCURATO:PERSONA], si trattadi rilievo che, ancora una volta, non si confronta con la congrua valutazioneoperata dai giudici distrettuali, i quali, tenuto conto: a) della coincidenza tra icinque soggetti che si incontrarono a Villafranca e dei cinque soggetti che feceroirruzione presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] tre settimane dopo; b) della circostanza cheMinarchi fosse appositamente arrivato per quello scopo da [OSCURATO:PERSONA], doverisiedeva; c) e della ulteriore circostanza che non vi fossero tra loro altri affaripendenti, hanno con plausibile inferenza desunto, nel legittimo esercizio delpotere discrezionale di valutazione della prova, che in quell’incontro preliminareal bar si fosse preparato l'affare [OSCURATO:PERSONA].Altrettanto aspecifica, nonché, in parte, rivalutativa, è l’ulteriore deduzionesecondo cui non vi sarebbe prova che il 19 novembre [OSCURATO:PERSONA] avesse incontrato,oltre che [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva preso appuntamento telefonico, ancheAlbanese. Anche in relazione a tale episodio, il ricorso non dialoga con ladecisione di merito, nella parte in cui si è ritenuto, in modo non illogico, che lacircostanza che i due appuntamenti fossero concordati nello stesso luogo, a 30minuti di distanza l’uno dall’altro, rendeva improbabile che [OSCURATO:PERSONA] avessevoluto incontrare separatamente i due, rendendo, di contro, maggiormenteplausibile che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di arrivare per tempo primadel successivo arrivo di [OSCURATO:PERSONA].Elude, ancora una volta, il ricorso, il confronto critico con la motivazionecensurata quando obietta che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe maidenunciato minacce esplicite: tale rilievo omette di considerare che la Corted’appello, con congruo argomentare, ha ritenuto che il comportamento tenuto il27 novembre fosse minaccioso non per le parole pronunciate, ma per il modo incui il gruppo si presentò, improvvisamente e imprevedibilmente, presso l’ufficiodel debitore, circondando quest’ultimo.Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi rispetto all’obiezione difensivasecondo cui, dopo l'incontro del 27 novembre, [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe rivolto aMercurio per chiedergli protezione, ma per chiedergli informazioni su chi fossero icinque, atteso che, come correttamente ricostruito dalla Corte di Venezia, il reatode quo (nella forma tentata riconosciuta in giudizio) resta integrato per effettodel comportamento tenuto dai suddetti concorrenti, non influendo, com’è ovvio,sul suo perfezionamento, le modalità di reazione della vittima.Il motivo è, pertanto, inammissibile in tutti i suoi aspetti.12.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alle ritenute aggravanti del capo 21).Quanto al metodo mafioso, si legge in sentenza (pag. 467) che esso siricava “dall'utilizzo della minaccia implicita, dalla pressione rappresentata dallapresenza di più persone nel domicilio della vittima, dal timore suscitato, nontramite comportamenti eclatanti, ma tramite l’evocazione di conseguenzeulteriori (“abbiamo un amico in comune al quale devi dei soldi, è meglio chetroviamo un accordo”), in grado di evocare una forza intimidatrice chel'associazione ha raggiunto nell'ambiente”, tanto è vero, conclude la Corte dimerito sul punto, che la vittima, nel caso di specie, percepisce subito di essereesposta a pericolo e cerca protezione, non a caso, in un soggetto gravitante nellostesso ambiente.Quanto al profilo dell'agevolazione, la Corte suddetta apprezza comeemblematiche le conversazioni intrattenute da Napoli e [OSCURATO:PERSONA] (nn. 6117 e5832) nel corso delle quali i loquenti chiariscono il possibile esito dell’affare, ecioè mettere sotto protezione l’imprenditore così da poterne ricavare il maggiorguadagno ed estendere la sfera d'influenza della organizzazione (gli interlocutoridicono, fra l’altro, che siccome “[OSCURATO:PERSONA] gravitava nel loro territorio non dovevaessere dato nulla a [OSCURATO:PERSONA], ma neppure a [OSCURATO:PERSONA], che si occupava di un'altraprovincia”).Sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della qualifica soggettiva dei correi aglieffetti di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., si evidenziano, nellasentenza impugnata, elementi dimostrativi del coinvolgimento del ricorrentenella pianificazione dei fatti e della sua certa conoscenza della qualità soggettivadei correi, riconducibili al suo nutrito curriculum criminale importante e allapartecipazione agli incontri preparatori; anche il fatto che egli fosse residente aReggio [OSCURATO:PERSONA] rimarcava ancor più le sue responsabilità, atteso che, nellaricostruzione sposata in sede di merito, egli si era spostato proprio per arrivarea completare il gruppo che avrebbe, poi, fatto irruzione per intimidire la personaoffesa, con azione complessiva, quindi, tutt'altro che casuale e compiuta nellapiena con consapevolezza del contesto criminale in cui si agì.Con riferimento al metodo mafioso, nel ricorso si censura il mancatoaccertamento sulla provenienza della telefonata del 23 giugno 2015 e si nega, inogni caso, la possibilità di estendere agli imputati non coinvolti la fraseintimidatoria pronunciata e che essa fosse stata percepita come proveniente daun'organizzazione mafiosa; né, si evidenzia, la vittima avrebbe riferito di unmarcato accento meridionale. In sostanza, l'assenza di richiamo ad associazionicriminali avrebbe impedito la configurabilità del metodo mafioso.Le censure peccano di aspecificità, perché non si confrontano con ilpercorso, non manifestamente illogico della decisione, che ha ricavato, in modoplausibile, l’esistenza del metodo mafioso da specifiche circostanze del fatto,quali: la pressione rappresentata dall’irruzione simultanea di più persone neldomicilio della vittima; la minaccia espressa in quell’occasione in formaevocativa; il comportamento della persona offesa, che si rivolse ad una personagravitante negli ambienti di ‘ndrangheta, indicatori, quelli considerati, che hannodelineato, in modo coerente, lo scenario di criminalità organizzata in cui sicollocò il recupero del credito.Quanto alla finalità di agevolazione mafiosa, premesso il caratteresoggettivo dell’aggravante, la difesa si duole che, per poter essere estesa aMinarchi, si sarebbe dovuto motivare sulla consapevolezza, in capo al ricorrente,dello scopo che, in relazione alla vicenda in esame, muoveva Napoli e [OSCURATO:PERSONA],scopo di cui costoro parlavano nelle conversazioni telefoniche unitamente ai temidel ricavo tratto dall'operazione e della divisione del territorio.La doglianza è infondata.Giova rammentare, sull’argomento, che la giurisprudenza di legittimità èpervenuta alla conclusione che l’aggravante sia integrata “se il compartecipe è ingrado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che puòverificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delleproprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti,quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o dialtri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali datidimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondocomma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo allarealizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato lafinalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur non agendo personalmente a talfine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelleforme volute dai concorrenti” (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020,Chioccini, Rv. 278734 – 01). Secondo la pronuncia citata, il compartecipe devesoltanto essere “in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal concorrente”, etale conoscibilità si può ricavare anche dai “particolari rapporti del partecipe conl'associazione illecita territoriale”.Pertanto, nel caso in esame, in cui la sentenza impugnata ha motivatoampiamente sia sulla prolungata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle attivitàpreparatorie all’irruzione, sia sulla sua conoscenza dei soggetti coinvolti, sia sulsuo essere stato coinvolto specificamente per quell’affare, sia, infine, sul suocurriculum criminale, deve ritenersi che, sebbene il ricorrente non abbiaascoltato la telefonata tra Napoli ed [OSCURATO:PERSONA] sullo scopo di espansionedell’organizzazione criminale sotteso alla vicenda, siano stati forniti dai giudici dimerito adeguati indicatori, sul piano logico, della consapevolezza, in capo alpredetto, delle finalità agevolative dell’azione criminosa.Parimenti infondata è la doglianza formulata, con riferimento all'aggravantedel n. 3 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., circa la mancanza di prova dellaconsapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dell’appartenenza degli altri correi aun'associazione di stampo mafioso, posto che, a tacer d’altro, all'epoca nessunodei coimputati era stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.In un contesto in cui, come appena specificato, non è stato giudicato comemanifestamente illogico individuare indici rivelatori della consapevolezza, daparte del ricorrente, delle finalità, agevolatrici del gruppo mafioso, sotteseall’azione criminosa in cui era stato coinvolto, deve, conseguentemente, ritenersidata risposta per implicito anche al presente rilievo.12.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.Per quanto riguarda la pena base, sebbene la difesa dia atto che la sentenzadi appello ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio, al contempolamenta che i giudici territoriali non abbiano fornito alcun tipo di chiarimentocirca il calcolo della pena e i motivi per cui essa si sia discostata dal minimoedittale.Il rilievo è infondato.La Corte di merito, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, haprecisato, con motivazione stringata ma congrua, di essersi discosta dal minimoedittale “per il contesto di criminalità organizzata in cui la estorsione tentata èposta in essere”.Va ricordato, d’altra parte, che alla data del commesso reato, la penaedittale minima della tentata estorsione aggravata era fissata in 2 anni direclusione, mentre quella massima era stabilita in 15 anni e 4 mesi di reclusione.Rispetto a tale forbice edittale, una pena di 5 anni di reclusione (ma lo stessodeve dirsi per la pena pecuniaria in cui il massimo edittale sarebbe stato di10.000 euro di multa) si colloca al di sotto della media edittale, dal che conseguel’applicazione dell’orientamento di legittimità, già sopra richiamato, secondo cui“non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso incui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale” (Sez. 3, n. 29968del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; conformi, nella giurisprudenza piùrecente, per tutte, Sez. 7,n. 10592 del 19/03/2026, M., n.m.; Sez. 5,n . 10077 de l 12/12/2025, dep . 2026 , Gera rd i , n .m. ; Sez . 1,n. 9748 del 20/01/2026, Kerimu, n.m.), essendo “necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale” (Sez. 2,n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).Va, dunque, ribadita l’adeguatezza della motivazione fornita, sul punto, dalgiudice di merito nei termini prima riportati.Con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, ci si duole che la Cortedi appello non abbia tenuto conto dell’atteggiamento tenuto dall'imputato aseguito del fatto e in costanza di misura alternativa, della sua posizionelavorativa familiare, della modifica del suo stile di vita e del percorso rieducativointrapreso.Si contesta, inoltre, come violativo del diritto di difesa, il riferimento,operato in sentenza, alla mancanza di resipiscenza addebitabile all’imputato.Le censure sono aspecifiche, perché non si confrontano con il percorso logicodella decisione, imperniato sul dato essenziale della mancanza di elementipositivi valutabili e sulla esclusione, ritenuta con argomenti non illogici, delcarattere positivo e rilevante degli elementi addotti dalla difesa (vedi pag. 471).Per ciò che riguarda la deduzione secondo cui il riferimento alla mancanza diresipiscenza violerebbe il diritto al silenzio, si tratta di argomento già valutato alpar. 11.3., cui, pertanto, si fa rinvio.Con riguardo alla recidiva, si contesta il giudizio, espresso dalla Corte dimerito, di inammissibilità per genericità del motivo.La difesa sostiene che il gravame era stato ritualmente introdotto e che lacondotta successiva dell'imputato, il rispetto delle regole, il tempo trascorso daifatti oggetto dei precedenti, sarebbero stati, comunque, elementi idonei asuperare il giudizio di maggior riprovevolezza adottato dal primo giudice.Orbene, si rammenta che, a fronte di una sentenza d'appello che dichiarainammissibile un motivo per mancanza di specificità, il motivo di ricorso percassazione è tenuto ad aggredire detta declaratoria, e, quindi, ad argomentaresul perché esso fosse ammissibile mediante il confronto tra il motivo di appello ela motivazione della sentenza di primo grado.Tale prospettazione manca del tutto nel motivo di legittimità, poiché conesso, in realtà, ci si limita di nuovo a censurare nel merito la decisioneevidenziando gli elementi per cui la recidiva avrebbe dovuto essere disapplicata.Dal che discende l’inammissibilità della singola censura, mentre il motivo,nel suo complesso, deve ritenersi infondato.12.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, in definitiva, infondato, dal che consegue exlege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.13. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].13.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento allapena base individuata per il capo 71), avente ad oggetto l’importazione, inconcorso, di 16 kg di cocaina.Ci si duole che per tale capo, già reato-satellite nel trattamentosanzionatorio del giudizio di primo grado, poi divenuto reato più grave in appelloper effetto dell'assoluzione dell’imputato dal reato associativo di cui al capo n. 59(art. 74 d.p.r. n .309 del 1990), la Corte distrettuale abbia mantenuto la stessapena individuata dal primo giudice, nonostante il venir meno dell’ipotesiassociativa.Il motivo è infondato.Va premesso che, nell’individuazione del trattamento sanzionatorio, ilgiudice gode di un’ampia discrezionalità, e, nella scelta degli elementi su cuifondare la decisione, il giudice di appello non è vincolato a mantenere quelli dellasentenza di primo grado o a procedere a riduzioni proporzionali per effetto dellacaduta di alcuni punti del percorso giustificativo. Infatti, “i criteri dicommisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. non coincidono con quelliche, ove sussistenti, ne impongono, a norma dell'art. 597, comma 4, cod. proc.pen., la riduzione” (Sez. 5, n. 35870 del 23/05/2024, Ass. Mutua c. Castiglione,Rv. 287003 – 01).In motivazione la decisione n. 35870/24 aggiunge che tali criteri “operanoall'interno della cornice di pena della fattispecie concreta e obbligano il giudice afornire soltanto adeguata ragione della scelta effettuata entro tale forbice, dalmomento che si tratta di un potere interamente affidato alla sua discrezionalitàe, di conseguenza, il controllo di legittimità sulla corretta applicazione della leggepuò essere esercitato esclusivamente sulla motivazione che sorregge ladecisione. E' del resto inesigibile, in un contesto di discrezionalità tanto ampiocome quello delineato dagli articoli 132 e 133 del codice penale, un discorsogiustificativo che ne espliciti minuziosamente le ragioni, di tal che l'obbligo dellamotivazione deve intendersi adempiuto tutte le volte in cui l'opzione del giudicedi merito si traduca nella determinazione di una pena che per la sua entitàglobale, non sia, sul piano della logica, manifestamente sproporzionata rispettoal fatto oggetto del giudizio”.A tale cornice ermeneutica si è conformata la Corte di Venezia, che, nelconfermare in undici anni di reclusione e 100.000,00 euro di multa la pena giàinflitta dal primo giudice per il reato di cui al capo 71), ha valorizzato, in modologico, il rilevante quantitativo dello stupefacente importato (16 kg di cocaina,che avrebbe potuto giustificare la contestazione dell’aggravante dell’ingentequantitativo), l'elevata percentuale di purezza, la provenienza dall'estero delladroga con impiego di articolati ed efficaci mezzi predisposti per sottrarsi acontrollo e la notevolissima capacità di gestione dimostrata dall’imputato conriferimento a somme e quantitativi di cocaina e marijuana nel breve periodo(pag. 656).13.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimentoagli aumenti per la riconosciuta continuazione (interna) con i reati di cui ai capinn. 62), 63), 65), e con il reato, oggetto di continuazione esterna, giudicato consentenza n. 169 del 2016 del Tribunale di Verona.Si rimprovera ai giudici del gravame di aver inflitto, come frazioni diaumento a titolo di continuazione per ciascuno dei reati unificati, una pena piùalta di quella applicata in primo grado, violando in questo modo il divieto direformatio in peius, dovendosi ritenere irrilevante l’intervenuto mutamento dellastruttura del reato continuato per effetto della assoluzione da quello stimatooriginariamente più grave.Il motivo è infondato.Il collegio intende, infatti, dare continuità all’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità che ritiene che “non viola il divieto di reformatio inpeius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che,quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicandasatellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica diquest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegnocriminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, purnon irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01; conformi Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019,Jerevija, Rv. 276196 - 01; Sez. 1, n. 38218 del 28/10/2025, Rossi, n.m.; Sez. 1,n. 30174 del 04/06/2025, Premi, n.m.; Sez. 1, n. 44481 del 15/11/2024, O.,n.m.).Avendo la Corte di appello inflitto una pena di 15 anni di reclusione e150.000 euro di multa, inferiore a quella irrogata in primo grado di 23 anni direclusione, non è dato ravvisare, nella specie, alcuna violazione del divieto direformatio in peius.13.3. Con il terzo motivo si eccepisce carenza di motivazione con riferimentoalla quantificazione degli aumenti di pena apportati ex art. 81 cod. pen.Il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha motivato così gli aumenti per continuazione: “laCorte giudica che, valutati i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., per i singoliepisodi agli undici anni di reclusione e 100.000 euro di multa del delitto del capo71, vadano aggiunti un anno e sei mesi e 15.000 euro per il reato del capo 62 (5kg di cocaina), due anni e sei mesi per il capo 63 (10 kg di cocaina) 10 mesi e8.000 euro per il capo 71 (1 kg di cocaina), due mesi e 2.000 euro per il fattooggetto della continuazione esterna”.Non trova, pertanto, fondamento la doglianza circa la mancata indicazionedel criterio giustificativo sotteso agli aumenti di pena applicati per i reati-satellite, viceversa, individuato, in modo congruo, dalla Corte di appello nel datoponderale afferente allo stupefacente commercializzato e riportato, fra parentesi,all'interno del calcolo.13.4. Il quarto motivo è incentrato sul diniego delle attenuanti generiche.Ci si duole, in particolare, che tale diniego sia stato opposto per ilcomportamento processuale “non particolarmente positivo” dell'imputato, ossiacon una formula generica inidonea a far comprendere quale avrebbe dovutoessere il comportamento processuale esigito.La Corte di merito, inoltre, non avrebbe considerato che l'imputato avevacambiato completamente vita e aveva manifestato il pentimento per iscritto.Si tratta di censure aspecifiche, perché non si confrontano con il percorsodella decisione che, nell’ampia discrezionalità di cui gode il giudice del merito nelriconoscere o meno le attenuanti, ha posto a fondamento del diniego circostanzeda cui in modo non manifestamente illogico è stato desunto l’inserimentodell’interessato nel settore del narcotraffico internazionale al momento dei fatti(tanto che il [OSCURATO:PERSONA] si era addirittura attivato per consentire la prosecuzionedelle forniture di stupefacenti nel caso di proprio arresto) e che in modoargomentato sono state ritenute prevalenti rispetto a quelle evidenziate, in sensocontrario, dall’interessato.13.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alcalcolo della pena pecuniaria, indicata erroneamente in 150.000 euro di multa,mentre la somma delle pene inflitte per i singoli reati ammontava a 125.000euro.Il motivo è fondato.Nel calcolo della pena, in presenza di un reato base (capo 71) che ha penacongiunta e quattro reati satellite (tutti di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990). ilgiudice del merito ha aumentato sia la pena detentiva che quella pecuniaria per ilcapo 62), soltanto la pena detentiva per il capo 63), entrambe le pene per il capo70), entrambe le pene per il capo 72).La somma delle pene inflitte è effettivamente, come deduce il ricorso,125.000 euro (100+15+8+2 mila euro = 125 mila), e non 150.000 euro, dimulta.Il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza va risolto secondo leregole della giurisprudenza di legittimità, per cui “la regola della prevalenza delprimo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria delgiudice, non è assoluta, ma dev'essere contemperata avendo riguardo al casospecifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva,pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni delladecisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenereerrato il dispositivo o parte di esso” (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv.288560 - 02).È quanto accade nel caso in esame, in quanto il calcolo molto articolato dellamotivazione consente di rilevare l’errore materiale in cui è incorso il giudice delmerito nel momento in cui ha redatto il dispositivo.In presenza di un errore di calcolo obiettivamente rilevabile “la regola dellaprevalenza del dispositivo può essere derogata a condizione che questo siaviziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, qualeespressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato piùfavorevole per l'imputato” (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza,Rv. 284057 - 04).Ne consegue l’accoglimento del motivo dell’imputato e l’annullamento dellasentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato in 150.000 euro la multainflitta all’imputato.L’annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1,lett. l), cod. proc. pen., in quanto la pena può essere rideterminata in 125.000euro di multa dal giudice di legittimità “sulla base delle statuizioni del giudice dimerito”.13.6. Il sesto motivo attiene al calcolo della pena detentiva.Il ricorso deduce che nel dispositivo della sentenza è stata inflitta una penacomplessiva di 15 anni di reclusione, ma la somma delle pene inflitte per i singolireati comporta un totale di 16 anni di reclusione; in tal caso sostiene il ricorsoche debba prevalere il dispositivo, in quanto più favorevole all'imputato.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale.È vero che la somma delle pene detentive inflitte all’imputato con la penabase e con i vari aumenti per continuazione comporterebbe una pena di 16 annidi reclusione. Ma è altrettanto vero che la Corte di appello, nel tirare le somme,incorre in errore già nel corpo della motivazione, in quanto, a pag. 657, alla finedel calcolo, determina la pena finale in 15 anni di reclusione, errore che replicapoi nel dispositivo, in cui pure la pena finale è indicata in 15 anni di reclusione.Però, proprio perché il dispositivo riporta la pena che il ricorso ritienecorretta, e proprio perché, in difetto di impugnazione della parte pubblica, non èemendabile in senso sfavorevole l’errore contenuto in esso, il motivo deveritenersi inammissibile per difetto di interesse, atteso che “in caso di contrastotra dispositivo e motivazione, non sussiste l'interesse a ricorrere per cassazionequalora il dispositivo sia conforme alla richiesta della parte” (Sez. 1, n. 13399 del05/02/2020, Ricci, Rv. 278936 - 01: fattispecie relativa a sentenza d'appello,resa su impugnazione del solo imputato, la quale, pur confutando in motivazionetutti i motivi di gravame, compresi quelli volti a censurare l'eccessiva severità deltrattamento sanzionatorio, in dispositivo aveva ridotto la pena a questi inflitta dalgiudice di primo grado).13.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere accolto, con annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena pecuniaria, cheviene rideterminata in euro 125.000 di multa. Nel resto, il ricorso è infondato.14. Ricorso Pugliese14.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo 21) (tentata estorsione indanno di [OSCURATO:PERSONA]).Nella sentenza impugnata (pag. 532) si evidenzia che, a differenza di quantosi sostiene nell’atto di appello, le minacce rivolte a [OSCURATO:PERSONA] non si limitarono allatelefonata anonima di giugno 2015, perché un contenuto intimidatorio connotavaanche quanto avvenuto nell’ufficio della persona offesa il 27 novembre 2015,episodio cui partecipò anche il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Osserva la Corte di merito che “la vittima si è trovata a subire la visitainaspettata ed in alcun modo preannunciata, se non proprio con la telefonataanonima minacciosa di qualche mese prima, di ben cinque persone, che si eranoposte attorno a lui, e che con tono perentorio gli avevano intimato di pagareun'importante somma di denaro; la richiesta era stata fatta manifestando unaccento che lasciava trasparire la provenienza geografica”.Secondo i decidenti, tali modalità “erano certamente tali da intimorire lavittima tant'è vero che [OSCURATO:PERSONA], subito dopo la visita, si attiva prima chiedendo unchiarimento a [OSCURATO:PERSONA], poi chiedendo la protezione di Mercurio”, e che taleepisodio del 27 novembre, già di per sé sgradevole, andava “inserito nel contestoin cui si trovava lo [OSCURATO:PERSONA], che aveva subito la telefonata minacciosa, e che era alcorrente di come altri imprenditori della zona erano stati oggetto di vessazioni daparte della criminalità organizzata di origine meridionale, tanto da rivolgersi aMercurio, personaggio conosciuto come contiguo ad ambienti malavitosicalabresi”.La prospettata negatoria difensiva del carattere intimidatorio della condottaposta in essere dagli agenti – sostenuta dall’allegazione di uno stralcio delledichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] – non si confronta con il percorsologico seguito dalla sentenza impugnata, che, lungi dall’affermare che inquell’incontro fossero state formulate minacce verbali all’imprenditore, haconvenientemente valorizzato alcune significative caratteristiche implicitedell’evento, precisando che ad essere minaccioso era il contesto in cui cinquepersone, in parte sconosciute ed estranee al rapporto di credito/debito, e nonaventi un titolo legale a sollecitarne l’adempimento, si presentarono, senzapreavviso, presso l’ufficio dell’imprenditore, che venne all’improvviso circondatoe richiesto del denaro.Il dedotto coinvolgimento in extremis del [OSCURATO:PERSONA] si pone in contrasto con leevidenze processuali, eluse dal ricorrente e, viceversa, correttamente messe afuoco dai giudici del gravame, i quali hanno richiamato, alle pagg. 533 e 534,documentati incontri preparatori di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e Napoli sia il 5novembre che il 26 novembre.Versata in fatto e confutativa è la deduzione difensiva secondo cui, perricostruire la vicenda, non sarebbe rilevante la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] eMercurio n. 17541 avvenuta poco dopo i fatti, non essendo manifestamenteillogico che i giudici del merito abbiano ritenuto di considerare questaconversazione, avvenuta subito dopo la visita e subito dopo che [OSCURATO:PERSONA] si erarivolto a Mercurio, come riscontro di quanto riferito da quest’ultimo.Il motivo va, quindi, disatteso.14.2. Con il secondo motivo e con il motivo nuovo si denuncia vizio dimotivazione con riferimento alla sussistenza dell’aggravante dell'art. 628, terzocomma, n. 3, cod. pen. del capo 21).Alle pagg. 534 e 535 della decisione avversata si giustifica l’applicazionedell'aggravante a [OSCURATO:PERSONA] quantomeno in relazione alla sua conoscenza deicorrei [OSCURATO:PERSONA] e Napoli, che facevano parte dell'associazione; si rileva chePugliese “ne era a conoscenza come agevolmente desumibile dal fatto che il blitzera stato lungo preparato da diversi incontri preparatori sopra richiamati, neiquali peraltro era stato affidato proprio a lui il ruolo quantomeno di portavoce,dalla sua contiguità con la criminalità organizzata meridionale, come affermatoda Mercurio, che riconosceva innanzitutto lui come componente del gruppo,come confermato dalla telefonata intercorsa”.Obietta la difesa che [OSCURATO:PERSONA] era stato aggregato soltanto alla fine e che ilcontenuto dell'intercettazione telefonica n. 6117 del 25 novembre 2015contrasterebbe con la motivazione sulla conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dellacontiguità di [OSCURATO:PERSONA] e Napoli con ambienti associativi mafiosi. Secondo ildifensore, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato il portavoce dei cinque nonspiegava il motivo per cui fosse stata ritenuta provata la consapevolezza delricorrente di essere insieme a partecipi di associazione mafiosa. Si contesta, nelmotivo nuovo, che la Corte di merito sarebbe partita da un dato di fatto inidoneoad inferire tale status, e che la circostanza che il blitz fosse stato a lungopreparato da diversi incontri preparatori risultava del tutto indifferente.Le doglianze sono infondate.In diritto si tratta di questione sovrapponibile a quella già esaminato al par.2.3., cui, pertanto, si fa rinvio.In fatto, la deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato aggregato soltantoalla fine è aspecifica perché non si confronta con il percorso logico della decisioneche ha evidenziato, con idoneo supporto argomentativo, che risultavanodocumentati incontri preparatori di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e Napoli sia il 5novembre che il 26 novembre.L’obiezione secondo cui l'intercettazione telefonica n. 6117 per 25 novembre2015 contrasterebbe con la motivazione sulla conoscenza da parte di Pugliesedella contiguità di [OSCURATO:PERSONA] e Napoli con ambienti associativi mafiosi èinammissibile per difetto di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017,Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv.265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), in quantol’intercettazione non è allegata o trascritta nel ricorso; in ogni caso, il ricorso nonpermette, per la sua genericità, di comprendere perché essa supererebbe larilevanza degli incontri preparatori per attestare la conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] con glialtri componenti del gruppo, e, in particolare, di quelli inseriti nella strutturacriminale.Il rilievo per cui l’esser stato [OSCURATO:PERSONA] il portavoce del gruppo dei cinque nonprovava la consapevolezza del ricorrente di aver commesso il reato insieme apartecipi di associazione mafiosa, è infondato.Ed invero, il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’incontro, è statoritenuto, in modo non manifestamente illogico, un co-elemento di valutazionedella sua conoscenza della organizzazione criminale nel cui interesse venivaposta in essere l’azione, in quanto esso dimostrava una maggiore conoscenza delprogetto rappresentatogli dai correi che gli avevano chiesto di aggregarsi e unmaggior affidamento di [OSCURATO:PERSONA] sulle ragioni rappresentategli dagli stessi; fatticorrettamente apprezzati quali indici, in definitiva, di una più elevata conoscenzapersonale da cui in modo plausibile è stata tratta l’evidenza della consapevolezzasoggettiva che sorregge la condanna per l’aggravante.Il secondo motivo ed il motivo nuovo sono, pertanto, nel complesso,infondati.14.3. Con il terzo motivo e il motivo nuovo si eccepiscono violazione di leggee vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen.Nel giustificare la configurabilità dell’aggravante, la Corte di Venezia, a pag.536, osserva che il metodo è certamente mafioso, in quanto “ciò appare evidentedall'utilizzo della minaccia implicita, dalla pressione rappresentata dalla presenzadi più persone nel domicilio della vittima, dal timore suscitato, non tramitecomportamenti eclatanti, ma tramite l’evocazione di conseguenze ulteriori(“abbiamo un amico in comune al quale devi dei soldi, è meglio che troviamo unaccordo”), in grado di evocare una forza intimidatrice che l'associazione haraggiunto nell'ambiente”; aggiunge, inoltre, che non è un caso che la vittimapercepisca subito di essere esposta a pericolo e cerchi protezione in un soggettogravitante nello stesso ambiente.Quanto alla declinazione agevolativa, i giudici dell’appello sottolineano che“emblematiche sono le conversazioni tra Napoli ed [OSCURATO:PERSONA] nn. 6117 e 5832,nel corso dei quali gli stessi chiariscono il possibile esito dell’affare, e cioèmettere sotto protezione l’imprenditore così da poterne ricavare il maggiorguadagno ed estendere la sfera d'influenza delle organizzazioni, si tratta difinalità di cui non poteva non essere a conoscenza [OSCURATO:PERSONA] per la sua contiguitàagli ambienti criminali e per l'accuratezza con cui la vicenda [OSCURATO:PERSONA] è statapreparata e per il suo ruolo tutto affatto secondario”.Nel ricorso si contesta il metodo mafioso, assumendosi non esseresufficiente la minaccia silente per ritenere che vi sia stata un'esternazionefunzionale alle modalità di commissione del reato. Nel motivo nuovo si contesta,in aggiunta, la duplicazione della incriminazione e la motivazione apparente, chesi risolve in una sorta di "clausola di stile" a proposito del fatto che il Pugliesenon potesse essere all’oscurodello specifico finalismo della condotta dei correi.Le doglianze sono infondate.In diritto, la questione relativa al metodo mafioso coincide con quellaaffrontata, a proposito del ricorso [OSCURATO:PERSONA], al par. 4.3., cui si fa rinvio.Anche in questo caso l’orientamento citato in ricorso non è pertinente alcaso in esame, in quanto, in realtà, nel percorso logico della sentenza impugnatanon si descrivono minacce propriamente silenti, ma minacce effettuate mediantecomportamenti intimidatori diversi dall’aggressione verbale.La Corte distrettuale ha, quindi, apprezzato in modo corretto un fascio diindicatori convergenti, traendone con inferenza ineccepibile la conclusionerelativa alla sussistenza di un comportamento intimidatorio, per factaconcludentia, ma di agevole percezione da parte della persona offesa.In particolare: l’essersi presentati gli imputati, all’improvviso, presso l’ufficiodell’imprenditore; averlo obbligato ad affrontare un colloquio con una pluralità dipersone diverse dal proprio creditore, e non aventi titolo a reclamare ilpagamento, che si proponevano come soggetti collegati ad ambienti dellacriminalità calabrese; la conseguente immediata iniziativa assunta dallo [OSCURATO:PERSONA] peravere informazioni su di loro, individuando come referente Mercurio, chiaroindice del fatto che egli aveva compreso benissimo - e che gli era stata fattacomprendere benissimo - la provenienza criminale di coloro che stavanosollecitando il pagamento.Con riferimento alla finalità di agevolazione mafiosa, la difesa esclude chesia stata provata, se non con formula meramente assertiva, la conoscenza, incapo al [OSCURATO:PERSONA], della finalità del tentativo di estorsione, non coincidente conl'interesse economico dei correi, ma protesa a estendere la sfera di influenzadella locale cui appartenevano [OSCURATO:PERSONA] e Napoli.L’obiezione è infondata. Essendo essa coincidente con quella mossa dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA], si fa rinvio alle considerazioni svolte, per detto ricorrente,al superiore par. 12.2.Il motivo è, in conclusione, nel complesso, infondato.14.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo 104)(estorsione in danno di Huizenga).I giudici territoriali, alle pagg. 544 e 545, evidenziano che la telefonata del 2maggio 2016, pacificamente avvenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, presentavavalenza minacciosa, in quanto, nel corso di essa, “l'imputato nel richiedere deldenaro per l'illecita opera di pressione nei confronti dell'ex compagno dellaHuizenga, affinché venisse tolto il mutuo su un immobile di quest'ultima, inreplica alle obiezioni della vittima che riferiva di aver già pagato a [OSCURATO:PERSONA] quantopattuito e lamentava di aver ricevuto minacce di morte, si lasciò andare adespressioni minacciose quali “vengo anche da te, io prima faccio le cose e poiminaccio”. Secondo la sentenza, si tratta di parole che hanno un particolaredisvalore, atteso il contesto in cui sono state pronunciate; infatti, la stessaHuizenga si era rivolta a [OSCURATO:PERSONA] e al suo gruppo proprio perché minacciassero ilPittarello e lei stessa aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] di aver ricevuto una minaccia dimorte a mezzo telefono tramite sms inviato da una cabina pubblica inerente alpagamento di un'ulteriore somma di denaro.La censura difensiva secondo cui la condanna si fonderebbe suun'interpretazione errata dell'intercettazione è inammissibile, sia perché latelefonata non viene allegata o trascritta in violazione del principio diautosufficienza, sia perché il rilievo si risolve nella contestazione del significatoda attribuire a una conversazione intercettata, che, come già detto, è unaquestione di fatto, non deducibile in sede di legittimità, se nell’interpretazioneche ne ha dato il giudice del merito non sono contenute illogicità manifeste (v.ancora Sez. U, Sebbar, più volte citata), qui neanche dedotte.L’assunto difensivo, per il quale l'idoneità della minaccia andrebbeparametrata alla vittima – ossia, una persona che, a sua volta, aveva fattoricorso alla criminalità per intimidire l’ex compagno – è infondato, in quanto,secondo la giurisprudenza di legittimità, la minaccia deve essere valutata “avutoriguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggettopassivo si sia sentito effettivamente intimidito” (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019,dep. 2020, Di, Rv. 278664 – 01). Nel caso in esame, un’espressione quale quellapronunciata dall’imputato nel contesto di una richiesta con forza di una somma didenaro (“vengo anche da te, io prima faccio le cose e poi minaccio”) nonillogicamente è stata ritenuta sufficiente ad integrare il reato.Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato.14.5. Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo 105) (estorsione in dannodi Buscardo).La Corte di Venezia, a pagina 547, afferma che “[OSCURATO:PERSONA] ha contribuito allacommissione del reato perché la sua presenza, ancorché silente, in compagnia didue soggetti che pronunciavano minacce inequivoche nei confronti della vittimaBuscardo, ha avuto un duplice effetto: quello di rafforzare il proposito criminosodei correi e quello di maggiormente intimorire la vittima, che si è trovata afronteggiare tre persone, e non solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”; per poi aggiungere che iltenore delle minacce formulate in quell’occasione era esplicito (“ti spacchiamoqua”; “se non paghi, fai una brutta fine").Prospettata in chiave di merito è l’obiezione difensiva, fondata sul narratodella vittima, che dichiarò di non conoscere [OSCURATO:PERSONA], e che, comunque, questinon avrebbe esternato minacce, obiezione che, inoltre, neppure si confronta conla ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata sulla considerazione, nonillogica, del comportamento intimidatorio, non verbale, ma concludente, posto inessere dell’imputato, il quale, nell’accettare di recarsi presso la vittima insieme aidue correi che esternarono la minaccia, aveva contribuito a intimidire la personaoffesa rafforzando il proposito criminoso dei complici.L’ulteriore censura di carenza di motivazione sul concorso morale delricorrente non tiene conto della conformità del compendio argomentativocostruito nella sentenza impugnata all'orientamento di legittimità secondo cui “intema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogodell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi dellapartecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condottadell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore sensodi sicurezza” (Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979 - 01).Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità, infatti, ciò che occorre èche la presenza sia “non meramente casuale” (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020,Massaro, Rv. 279807 – 01), evenienza, quest’ultima, senz’altro non ricorrentenella vicenda di specie.Il motivo è, pertanto, infondato.14.6. Il sesto motivo attiene alla mancata esclusione della recidiva.La Corte distrettuale, nell’affrontare il relativo motivo d'appello a pag. 550,lo ha dichiarato inammissibile, sostenendo che, ben lungi dal fare ricorso aclausole di stile, il Tribunale si era adeguatamente soffermato sulle condizioni perl'applicazione della recidiva in quanto “l’imputato risulta gravato da numerosiprecedenti per reati commessi fin dalla giovane età, la prima condanna iscrittanel casellario risale al 1993, e si riferisce a un reato commesso nel 1991, quandoaveva appena 19 anni; seguono condanne per falso (1998) per armi (1998) perreati tributari (2001), per detenzione di armi clandestine (2009), per esercizioarbitrario delle proprie ragioni (2012), per estorsione tentata (2018), perbancarotta (2021); sebbene non si possa avere alcun conto ai fini della recidivadelle due condanne più recenti in quanto successive alla commissione dei fattiper cui si procede, va rilevato che comunque tutte le altre sentenze manifestanoconsiderevole evoluzione della capacità criminale dell'imputato, che è passatodalla commissione di singoli reati contro il patrimonio, o alla persona, allacommissione di plurimi reati di estorsione, anche aggravati, e denotanol'indifferenza dell'imputato all'effetto deterrente delle precedenti condanne chenon hanno avuto efficacia rieducativa, per cui è pienamente giustificatal'applicazione concreta della recidiva”.A fronte di una motivazione così articolata, la Corte di appello è stata indottaa dichiarare inammissibile il motivo di gravame perché mancante di un effettivoconfronto con la motivazione della sentenza di primo grado.Nel ricorso per cassazione ci si duole che la recidiva sia stata ritenuta per viadi precedenti penali inerenti a reati coevi a quelli oggetto dell'odiernaimputazione, e che mancava, comunque, una motivazione sulla concretamaggiore pericolosità dimostrata per effetto dei precedenti penali.Il motivo è inammissibile.Ed invero, esso è, nella sostanza, identico al corrispondente motivo diappello, e, non avendo aggredito la motivazione con cui la pronuncia di appello loha dichiarato inammissibile per genericità, incorre anch’esso nella declaratoria diinammissibilità per genericità.14.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, in conclusione, infondato, dal che consegue, aisensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento.15. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].15.1. Con l’unico motivo, si deduce violazione di legge perché la sentenza diappello, che è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., non avrebbeverificato l'eventuale esistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129cod. proc. pen.Si sostiene, in particolare, che in relazione a uno dei due episodi di cessionedi sostanza stupefacente di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 oggetto delconcordato, quello del 2 dicembre 2014, non è conosciuto il dato quantitativo;pertanto, tale episodio avrebbe dovuto essere ricondotto all’ipotesi lievedisciplinata dal comma 5 della stessa norma e, quindi, dichiarato prescritto exart. 129 cod. proc. pen.Il motivo è inammissibile.L’imputato risponde del capo 75), che è contestato, e ritenuto in sentenza,come fatto di cui all’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, commesso tra il 21novembre 2014 ed il 20 dicembre 2014.È vero che, “nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato inappello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessadichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente allapronuncia di tale sentenza” (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio,Rv. 284481 - 01), ma, nel caso in esame, il rilievo della prescrizione non èdesumibile immediatamente dalla sentenza, in quanto deve passare attraverso laeventuale riqualificazione giuridica del fatto contestato in un reato meno grave.La richiesta di riqualificazione del capo 73), però, era contenuta nel secondomotivo di appello che è stato rinunciato con la richiesta di concordato, e nonrientrava, pertanto, nella cognizione del giudice di secondo grado, perché “inragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice èlimitata ai motivi non oggetto di rinuncia” (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018,Bouachra, Rv. 274522 - 01).essere coltivata con il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023,Spina, Rv. 285628 - 02: nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possonodedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa aimotivi rinunciati) e non può essere rilevata d’ufficio (Sez. 2, n. 47698 del18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01: la rinuncia parziale ai motivi d'appellodetermina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capioggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale sipropongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essererilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. Fattispecie in cui laCorte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede dilegittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendol'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione dellaresponsabilità penale)”.Il ricorso è, pertanto, inammissibile.15.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisioneconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sommadeterminata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.16. [OSCURATO:PERSONA].16.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo 1) (art. 416-bis cod. pen.).Si tratta di motivo che prospetta argomenti e questioni già affrontati in sededi esame di analogo motivo proposto nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alsuperiore par. 1.1., cui, pertanto, si fa rinvio.16.2. Con il secondo motivo si eccepiscono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla locale di‘ndrangheta di cui al capo 1).A proposito dell’appartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, a pag.202, osserva: “L'argomento principale del difensore per sostenere l'estraneità delVersace all'associazione di cui al capo 1) è la mancanza di responsabilità per isingoli reati scopo. Una volta confermata la sua responsabilità per questi ultimi,non può che essere confermata anche la sua responsabilità per la partecipazioneall'associazione… di cui risulta essere uno dei componenti più attivi.Particolarmente significativa è la sua partecipazione al fatto di cui al capo n. 44,alla trattazione del quale si rimanda, nonché i fatti di cui ai capi 24) e 49), cheassociativo. Neppure può essere seguito l'appellante nella parte in cui chiedericonoscersi un mero concorso esterno. Disvela il ruolo di intraneusall'organizzazione criminosa del [OSCURATO:PERSONA], oltre che la vicenda di cui al capo n. 44,proprio la conversazione sopra riportata nella sua integralità con [OSCURATO:PERSONA], incui egli si dimostra così intraneo all’associazione da essere in grado di aggiornareil cugino sulla distribuzione delle cariche”.Nel ricorso, ci si duole che i giudici di Venezia non abbiano risposto ai motividi appello, con i quali si negava che i reati-fine oggetto di condanna rivelasseroconnessione con dinamiche associative: a) quanto al capo 22), perché Versaceera rientrato dal suo credito e non trovò ausilio da parte degli affiliati; b) quantoai capi 24), 48) e 49), perché le imputazioni erano riferibili solo a [OSCURATO:PERSONA] senzasuccessiva dimostrazione circa la sua messa a disposizione dell’associazione; c)quanto al capo 44), perché non vi era stato profitto per il ricorrente, il quale,anzi, era rimasto addirittura vittima di estorsione.Si sottolinea la fragilità delle basi motivazionali sulle quali si è costruita laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all'associazione, mancando, difatto, l’emersione di una condotta di stabile organica compenetrazione con iltessuto del sodalizio; mancava, inoltre, una precisa indicazione temporale circala ritenuta appartenenza.Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] non abbia preso parte ai due episodi criminosiritenuti maggiormente rappresentativi dell’esistenza di una struttura organizzatacriminale, quello di cui al capo 3) (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]) e quello dicui al capo 21) (tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]), la motivazione con cui lasentenza impugnata ha ricavato l’intraneità al sodalizio dell’imputato resiste allecritiche mosse.La Corte di merito, infatti, nel reputare decisiva la conversazione intercettatain cui il ricorrente aggiornava il cugino [OSCURATO:PERSONA] sulle cariche interne, si ècorrettamente conformata al consolidato orientamento di legittimità, alla streguadel quale “in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentacomportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodaliziocriminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della strutturaorganizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, deiluoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso apartecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 - 02: fattispecie relativa alla assunzione, daparte dell'affiliato, del grado di "capo bastone giovane" all'interno di una coscalocale di 'ndrangheta”. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 4937 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2013,Modafferi, Rv. 254915 - 01).[OSCURATO:PERSONA] a conoscenza dell'organigramma e della strutturaorganizzativa della cosca e dell'identità dei loro capi e gregari è, pertanto,assunto in modo non illogico come significativo indizio di intraneità al sodalizio.Tale indizio si salda con il ruolo di detentore delle armi per contodell’associazione, che è stato ricavato dai reati dei capi 24) e 49), ruolo che,indubbiamente, presuppone un rapporto fiduciario in ambito associativo, e, perintuibili motivi, non viene affidato, di regola, ad un soggetto estraneoall’organizzazione criminale (per tutte, Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari,Rv. 283311 - 01). L’argomento speso in sentenza, al riguardo, è, pertanto,fondato sull'id quod plerumque accidit, e, in quanto tale, è idoneo a costituirebase razionale della motivazione di un provvedimento giudiziario (Sez. 5, n.25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312).La stessa vicenda del capo 44), pur se in essa l’attività non è causalmenteorientata a favore dell’associazione perché l’aggravante mafiosa è contestatasoltanto nella declinazione del metodo, pur tuttavia, essendosi sostanziata nellamessa a disposizione per aiutare nel recupero di un credito con la forza costituitada violenze o minacce, ripropone gli schemi dell’attività principale del gruppocriminale, di cui il ricorrente è stato ritenuto partecipe, e, pertanto, in modo nonillogico è stato assunto come ulteriore indice di intraneità alla strutturaorganizzativa criminale.D’altronde, è regola consolidata della giurisprudenza di legittimità che, conriferimento ad una associazione mafiosa, “la partecipazione può essere desuntada indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienzalogicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizigravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nellepregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura dellaqualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, eperò significativi "facta concludentia" - idonei senza alcun automatismoprobatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo,con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale consideratodall'imputazione” (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01).Quanto, invece, alla obiezione relativa alla mancata indicazione di dateprecise di inizio e fine dell’adesione del ricorrente al sodalizio, essa non è idoneaa disarticolare il percorso logico della motivazione dell’ordinanza impugnata,perché da un lato non è un elemento necessario della contestazione, potendodesumersi la condotta contestata all’imputato anche dagli atti del giudizio (v.,per tutte, Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825 –01), dall’altro non incide sul giudizio di responsabilità, in quanto “ai fini dellaconfigurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere di tipomafioso non rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendoravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo” (Sez. 1, n. 5445del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471 - 01).La sentenza impugnata, pertanto, resiste alle censure che le sono staterivolte, ed il motivo di ricorso deve essere respinto.16.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento all'aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma,cod. pen.Il motivo, infondato, coincide parzialmente con quello esaminato al punto5.12. di questa sentenza, cui si fa rinvio, nella parte in cui ivi si evidenzia a qualicondizioni la detenzione di armi da parte di un associato può trasformarsi indetenzione di armi da parte dell’organizzazione.Nel caso in esame, la disponibilità di armi in capo all’associazione, tramite isodali, è da ritenere non illogicamente motivata nella sentenza impugnata allaluce delle evidenze probatorie che ha dovuto valutare il giudice del merito (inparticolare, la pacifica detenzione di armi da parte di alcuni dei correi; iltrasferimento di armi tra i sodali o da soggetti a loro vicini; la messa aconoscenza della detenzione delle armi mediante circolazione telematica dellerelative fotografie; la prospettazione da parte di associati della possibilità diutilizzare armi da sparo in alcune delle vicende estorsive).Secondo la lettera del quinto comma dell’art. 416-bis cod. pen.,“l'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità,per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti,anche se occultate o tenute in luogo di deposito”; per ritenere esistentel’aggravante dell’associazione armata, la potenzialità di utilizzo delle armi è,pertanto, sufficiente, non essendo necessario che le stesse siano state, poi,realmente usate in qualcuno degli episodi criminosi contestati.Il motivo è, pertanto, infondato.16.4. Con il quarto motivo si eccepiscono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla condanna per il reato di cui al capo 22) (estorsionein danno di [OSCURATO:PERSONA]).Nella sentenza di appello la vicenda è affrontata alle pagg. 180 e 181, in cuivengono spiegati i rapporti di credito/debito esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sidescrivono il modo articolato – che ha comportato l’intervento di terzi per ilpagamento – e le modalità violente attraverso cui [OSCURATO:PERSONA] è riuscito a farsigiustizia del credito e si è evidenziato che egli aveva in questo modo ottenuto, inrealtà, più di quanto gli spettasse.La deduzione difensiva, secondo cui l'autovettura indicata negli atti non èquella corretta, perché la vendita sarebbe avvenuta in un periodo diverso, èinammissibile, in quanto non dialoga con il percorso logico della condanna, in cuil’esistenza dell’episodio narrato al telefono da [OSCURATO:PERSONA] è riscontrato dalledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], pur giudicate parzialmente reticenti (e per cui ilTribunale ha disposto la trasmissione degli atti in Procura per l’eventualeesercizio dell’azione penale nei suoi confronti), che ammette di essere statointestatario formale di una autovettura che, di fatto, era nella disponibilità diZekovic, e di averla poi venduta, su proposta di [OSCURATO:PERSONA], alla concessionariaMantova Motors di [OSCURATO:PERSONA].L’episodio in sé, quindi, è ricostruito in modo non illogico nella sentenzaimpugnata sulla base delle evidenze probatorie a disposizione, a prescindere daquale fosse la targa dell’automobile oggetto della vicenda.Si sostiene, anche, che [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di non essere stato mai minacciatoe di non essere stato privato dell'auto contro la sua volontà, ma l’argomento èinfondato, in quanto poggia su una dichiarazione resa da un testimone che èstato giudicato reticente dal Tribunale (anche per lui il Tribunale ha disposto latrasmissione degli atti in Procura per l’eventuale esercizio dell’azione penale),con giudizio confermato dalla Corte di appello, perché ha negato anchecircostanze di fatto che erano state ammesse da altre parti.Il difensore deduce che vi sarebbe confusione anche sull’ammontare delcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA] e sul valore dell'automobile venduta, in quantonell'intercettazione [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di aver avuto un credito tra i 3/5.000euro, in dibattimento [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato a saldo aZekovic la differenza tra 4/5.000 euro, sicché non è dato sapere quale fosse ilvalore reale dell’automobile: però, osserva il difensore, se il credito era di circa3/5.000 euro, e [OSCURATO:PERSONA] ha dato in compensazione una differenza tra 4/5.000euro, si arriverebbe ad una somma complessiva di 7/8.000 euro, che è più omeno pari al valore di mercato dell'automobile venduta.La deduzione è versata in fatto e manifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA], nel percorso logico della sentenza impugnata l’ammontare delcredito pregresso di [OSCURATO:PERSONA] risulta dalle sue stesse dichiarazioni ed è di 3.000euro, il che è coerente con le evidenze probatorie riportate nella stessapronuncia e non contestate, perché nella conversazione intercettata laespressione 3.000 euro è ripetuta, mentre quella “cinque” è immediatamentecorretta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; il prezzo ricavato da [OSCURATO:PERSONA] è di 5.000 euro persua stessa ammissione; d’altronde, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito in dibattimento chel’automobile valeva 9-10.000 euro.[OSCURATO:PERSONA] abbia trattenuto per sé per la vendita una somma di 4/5.000(che dovrebbe essere detratto dall’importo ricevuto alla fine da [OSCURATO:PERSONA]) poggiasolo sulle dichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA], ritenute non credibili,perché diverse da quelle rese in fase di indagini, ed a lui contestate indibattimento, secondo cui egli non aveva percepito nulla.Le dichiarazioni modificate in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] sono statecorrettamente ritenute non credibili anche perché, prima di entrare in aula adeporre, il predetto si era intrattenuto con Napoli, circostanza entrata indibattimento attraverso l’annotazione di polizia relativa.Quella sull’esatto calcolo dei rapporti di credito/debito tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull’importo complessivamente ricavato da [OSCURATO:PERSONA] nell’operazione è, indefinitiva, una contestazione che non attinge la logicità della motivazione, ma lavalutazione della prova, che non è sottoponibile al giudice di legittimità.Pur tuttavia, questa Corte ritiene che, la qualificazione giuridica del fatto dicui al capo 22) attribuita nelle due sentenze di merito non sia corretta e che ilreato debba essere riqualificato in tentativo di estorsione, potere consentito allaCorte di legittimità (v. Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza 11 dicembre2007, Drassich c. Italia; nella giurisprudenza interna v. Sez. 2, n. 14674 del26/02/2010, Salord, Rv. 246922), in quanto la derubricazione nell’ipotesi tentataè uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppointerpretativo assolutamente prevedibile.La struttura complessiva del reato imputato a [OSCURATO:PERSONA] è quelladell’appropriazione di un bene seguita dalla richiesta di corresponsione di denaroper ottenerne la restituzione, secondo uno schema piuttosto comune, soprattuttoin contesti di criminalità organizzata, che è conosciuto come c.d. cavallo diritorno. Nel caso in esame, però, [OSCURATO:PERSONA] non ha ceduto, per volontà o perimpossidenza, alla richiesta criminale di [OSCURATO:PERSONA] di pagamento di un riscatto perottenere la restituzione dell’autovettura, che, infatti, non gli è stata restituita edè stata venduta attraverso intermediari compiacenti. La circostanza che Zekovicnon abbia ceduto, che sia un atto volontario o meno, induce a derubricare il fattoin un tentativo di estorsione, perché lo schema del cavallo di ritorno non si èperfezionato e l’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] è soltanto tentata.È vero che, per le peculiarità dell’intreccio dei fatti che caratterizzano il casoin esame che arricchiscono l’episodio rispetto allo schema criminale tipico(l’autovettura era solo nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ma era nella reale proprietàdi terzi ed intestata fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA]; il veicolo è stato venduto sulmercato attraverso la concessionaria di [OSCURATO:PERSONA], che è il soggetto chematerialmente ha pagato [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, l’autore del reato), [OSCURATO:PERSONA] è, inrealtà, riuscito ad ottenere il profitto del comportamento criminale che hacommesso, ma non lo ha ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], e non ha ottenuto, in realtà, ilprofitto del reato di estorsione, ma quello del precedente reato di rapina, furto oappropriazione indebita dell’autovettura, che non è contestato in questo giudizio,e che fuoriesce, pertanto, dall’accertamento di questa Corte.Ne consegue che il motivo è parzialmente fondato ed il fatto di cui al capo22) deve essere derubricato in tentativo di estorsione.16.5. Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per l'aggravante del n. 3 del terzocomma dell’art. 628 cod. pen. riferita al capo 22), che costituirebbe illegittimaduplicazione della condanna per il reato associativo mafioso.La doglianza è infondata.Nel caso in esame si è in presenza di un concorso reale di norme, e non diun concorso apparente (v., per la sistematica e per l’esistenza di un concorsoreale tra norme, sia pure con riferimento al rapporto tra il reato di cui all’art.416-bis cod. pen. e l’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen., Sez. U, n. 10 del28/03/2001, Cinalli, Rv. 218378 – 01, in motivazione), in quanto la norma èvolta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associatodedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni (Sez. 6, n. 31325 del18/06/2025, Alessi, Rv. 288638 – 01; Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024, Zagaria,Rv. 286280 – 01)Infondato, parimenti, è il rilievo difensivo, secondo cui, nel caso in esame,per il tipo di comportamento tenuto, l’appartenenza all’associazione non avrebbeaggiunto nulla alla capacità intimidatoria.Come è stato ritenuto nella giurisprudenza di legittimità, l’aggravante“postula la provenienza della violenza o della minaccia da persona appartenentead associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento dellemodalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuatemercé l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenzaall'associazione mafiosa” (Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426 -01); infatti, “la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3cod. pen. (richiamata dall'art. 629 cpv. cod. pen.) si concreta nel solo fattodell'appartenenza del rapinatore o dell'estorsore ad un sodalizio criminoso deltipo descritto dall'art. 416-bis cod. pen., e non richiede che costui percommettere il reato manifesti o faccia intendere alla vittima tale sua qualità e siavvalga, quindi, della forza intimidatrice di tali associazioni” (Sez. 2, n. 9498 del17/06/1993, P.M. in proc. Auddino, Rv. 195314 - 01).16.6. Con il sesto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla condanna per il capo 24) (detenzione di armacomune da sparo).La Corte di merito ha fondato l’affermazione di responsabilità (pag. 183)sulla base della deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], che riferì del possesso dellapistola da parte dell’imputato, il quale le descrisse anche le caratteristichedell’arma, al momento priva di sicura.I giudici del gravame hanno ritenuto la teste attendibile, con argomentareincensurabile in questa sede, imperniato sul carattere circostanziato, privo dicontraddizioni ed aporie, del narrato e sull’assenza di ragioni attuali di malanimoverso l'imputato, dovute alla fine, risalente, della loro relazione.Nel ricorso si sostiene che le incertezze palesate dalla teste [OSCURATO:PERSONA] sullafunzionalità della pistola lascerebbero il dubbio che si potesse trattare di un'armagiocattolo.La doglianza è congetturale e, comunque, manifestamente infondata.Si ricorda che la funzionalità dell’arma, o, più esattamente, la possibilità cheessa possa esser resa idonea al funzionamento, anche mediante riparazione osostituzione di componenti (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv.275465; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686), fa parte deglielementi costitutivi del reato, ma essa è suscettibile di prova senza modalità diaccertamento prestabilite, in conformità alla regola generale dell’art. 192 cod.proc. pen., anche in modo indiziario (Sez. 1, n. 12620 del 30/01/2019, Billetta,Rv. 275050; Sez. 1, n. 45217 del 25/09/2013, P.G. in proc. Campisi, Rv. 257435- 01), ricavandola dagli elementi specifici del fatto e dalle modalità di detenzionedell’arma.E, nel caso in esame, non manifestamente illogico è il percorsomotivazionale seguito dai giudici di merito, che hanno ritenuto provata lafunzionalità dell’arma sulla base della testimonianza resa dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenutaquando prese in mano l’arma, che [OSCURATO:PERSONA] l’aveva avvertita di non toccarla inquanto priva di sicura, avvertimento che sarebbe stato del tutto inutile se sifosse trattato di un'arma giocattolo.16.7. Il settimo motivo concerne la condanna per il capo 49) (detenzione diarma comune da sparo).A fondamento della responsabilità (pagina 187) la Corte di appello pone ildialogo intercettato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante il quale iloquenti indicano in modo chiaro che [OSCURATO:PERSONA] risulta essere statodetentore di una pistola nuova, consegnata da [OSCURATO:PERSONA], e poi ceduta a terzi;quanto all’asserita millanteria che sarebbe alla base di questa conversazione, laCorte medesima confuta l’assunto difensivo perché totalmente privo di riscontri.Nel ricorso, la difesa si duole che la condanna sia fondata su unaconversazione intercettata, in cui non è l'imputato che parla, ma il coimputatoCorica le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere soggette a valutazionesecondo i canoni dettati dall'art 192, comma 3, cod. proc. pen., individuandoanche elementi di riscontro alla propalazione etero-accusatoria.La doglianza è infondata.La decisione di appello è conforme alla sistematica della giurisprudenza dilegittimità (per tutte Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv.286150 - 04), che esclude la necessità di riscontri per le dichiarazioni rese nelcorso di conversazioni intercettate da un soggetto di cui all’art. 210 cod. proc.pen., perché la regola dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. riguarda soltantola prova dichiarativa pura.Se è vero che sussiste pur sempre l'obbligo del giudice di valutare ilsignificato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica, èaltrettanto vero che tale obbligo, nel caso in esame, è stato rispettato, perchél’unico elemento prospettato dalla difesa per contrastare il contenuto esplicito eunivoco del dialogo – e cioè che la conversazione potesse nascondere unamillanteria di [OSCURATO:PERSONA] – è stato convenientemente disatteso dai giudici delgravame allorché ne hanno messo in luce la connotazione puramente assertiva(Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B. Rv. 281521) in quanto non ancorata adalcun elemento di riscontro emerso dal processo.La difesa obietta che, in ogni caso, non risultando dagli atti il momento incui è avvenuta la cessione dell’arma, deve presumersi che essa sia avvenutamolto tempo prima della conversazione, e che perciò il reato debba ritenersiprescritto.Trattasi di ipotesi, quella adombrata dalla difesa, già smentita dallasentenza di primo grado, in cui si evidenzia (pag. 1507) che, in un’altraconversazione, diversa da quella sopra citata (la n. 24539 del 2014) DiegoVersace si sfoga dicendo di aver dato al fratello due pistole, fornendo ancheelementi per delimitare la data della condotta; infatti, per le frasi pronunciate daVersace, che non usa verbi al passato remoto, il primo giudice desume,ragionevolmente, che il fatto è avvenuto in immediata prossimità della data incui venne registrato il colloquio, ossia l’8 novembre 2014.Con tale argomentare, privo di fratture logiche, il ricorrente non si èconfrontato, incorrendo nell’aspecificità della sua censura.16.8. L'ottavo motivo attiene alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen. per i reati di cui ai capi 24) e 49).La sentenza di primo grado aveva escluso, per tali reati, l’aggravante delmetodo ma riconosciuto quella dell’agevolazione, a pag. 1517, dove pure avevaargomentato sulla sussistenza della finalità di agevolazione, perché le condotte didetenzione di armi da parte di un sodale rappresentano uno strumentoindispensabile per il mantenimento degli interessi illeciti e del controllo sulterritorio.Secondo i giudici dell’appello (pag. 188), l’agire nella convinzione diapportare il vantaggio alla compagine associativa non può revocarsi in dubbio incapo a un soggetto quale [OSCURATO:PERSONA], partecipe attivo dell'associazione medesima,anche in considerazione del fatto che le condotte di detenzione di armirappresentano uno strumento indispensabile per il mantenimento degli interessiilleciti e del controllo sul territorio.La difesa esclude che il processo abbia consentito di raggiungere la provache la detenzione di armi da parte del ricorrente sia stata funzionale a rafforzarela capacità intimidatoria dell'associazione: a) quanto alla pistola di cui al capo24), si sa soltanto che è stata mostrata a [OSCURATO:PERSONA], quindi in modo deltutto sconnesso da propositi associativi; b) quanto all'arma di cui al capo 49), sisa che essa sarebbe stata immediatamente rivenduta per proprio guadagnopersonale e, quindi, per finalità estranee a quelle dell'associazione.Il motivo va disatteso.Come già ricordato al superiore par. 5.12., “la circostanza aggravante,prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafiosonella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delittoposto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, èconfigurabile anche con riferimento ai reati - fine, in materia di armi, commessidagli appartenenti al sodalizio criminoso” (Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep.2017, Accurso, Rv. 269717 - 01), e tra i reati-fine in materia di armi vi è anchequello della detenzione di cui agli artt. 2, 4, e 7 l. n. 895 del 1967 contestato alricorrente.Né manca nella sentenza una spiegazione, non manifestamente illogica, inordine alla oggettiva funzionalità della condotta alla agevolazione delle attivitàposta in essere dal sodalizio criminoso, e non al fine di avvantaggiare singolepersone, essa rinvenendosi nei passaggi argomentativi che hanno evidenziato iltrasferimento di armi tra i sodali, o tra soggetti a loro vicini, la messa aconoscenza della detenzione delle armi mediante circolazione telematica dellerelative fotografie, la prospettazione da parte di associati della possibilità diutilizzare armi da sparo in alcune delle vicende estorsive, la necessità di armi perperseguire gli scopi tipici dell’organizzazione.Inconferente rispetto all’appena esposto percorso logico è la deduzionedifensiva secondo cui l’arma di cui al capo 24) sarebbe stata soltanto mostrata aTiziana [OSCURATO:PERSONA], ma non usata in attività associative, atteso che tale episodiocostituisce solo la fonte di prova della detenzione a carico dell’imputato, ma nondella finalizzazione di essa.Del tutto assertiva, d’altra parte, la prospettazione, formulata con riguardoall’arma del capo 49), circa l’immediatamente rivendita di essa per proprioguadagno personale e, quindi, per finalità estranee a quella associative, inassenza di elementi di riscontro a riprova dell’assunto.16.9. Il nono motivo attiene alla condanna per il capo 44) (estorsione indanno di [OSCURATO:PERSONA]).La Corte distrettuale, alle pagg. 190-192, ha richiamato quanto esposto nelcorrispondente paragrafo relativo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], facendoriferimento ad alcune delle fonti di prova a carico; ha, poi, aggiunto cherisultava, in base alle conversazioni captate, come [OSCURATO:PERSONA] cercasse un propriotornaconto personale legato alle modalità di spartizione dell'IVA sulle falsefatturazioni (si veda, in particolare, quanto riportato a pagina 1240 e 1249 dellasentenza di primo grado) e che le minacce poste in essere dall'imputato versoTirotta erano state dettate, in primis, da un'esigenza utilitaristica che lo avevaanimato al fine di salvaguardare gli interessi di [OSCURATO:PERSONA], e con essi anche i propri.Nel ricorso si contesta che i giudici dell’impugnazione si sono limitati adaffermare, sul contributo causale di [OSCURATO:PERSONA], che da alcune conversazioniintercettate emergeva la consapevolezza da parte di costui dei rapporti esistentitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza avvedersi, tuttavia, della non decisività delleconversazioni intercettate: sia perché esse si collocavano temporalmente versola fine della vicenda, sia perché non riportavano percezioni di denaro da partedell'imputato.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, in dibattimento ha affermato di non aver mai temutoVersace, sicché mancherebbe, nella vicenda, un elemento costitutivo dellafattispecie di estorsione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe adoperato soltanto per il recupero delle sommesenza ulteriori pretese, il che giustificherebbe la sussunzione della sua condottanell’ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen., in quanto egli era conoscenza del prestitoe si era prodigato solo per la restituzione della somma.Il motivo è inammissibile, perché, nella parte in cui tende a interpretare ilcontenuto delle conversazioni intercettate, si risolve in una richiesta dirivalutazione delle evidenze probatorie, non consentita in sede di legittimità.D’altro canto, non si rinvengono vizi logici nella decisione, che, sulla base diuna interpretazione del tutto plausibile del dato captativo, ha ritenuto DiegoVersace particolarmente addentro al rapporto di credito/debito esistente tra leparti, sia perché ne aveva un interesse personale (su cui infra), sia perché lostesso venne coinvolto da più fonti nel recupero del credito, essendo statocontattato sia da [OSCURATO:PERSONA] che dal padre di costui e dallo stesso FrancescoVersace.La circostanza, poi, che [OSCURATO:PERSONA] avesse tratto un profitto personaledalla vicenda, dedotta in base alla dichiarazione resa in controesame da [OSCURATO:PERSONA](secondo il quale quasi la metà dell'IVA che i due si dividevano veniva data aVersace), deve considerarsi ostativa alla derubricazione del fatto nel reato di cuiall’art. 393 cod. pen., perché il perseguimento di un profitto da parte di unconcorrente estraneo al rapporto obbligazionario comporta la sussumibilità dellafattispecie in quella di cui all’art. 629 cod. pen. (v. sentenza Filardo, nella parterichiamata al punto 1.9. di questa sentenza).16.10. Il decimo motivo si occupa delle aggravanti contestate al capo 44).Con riferimento all'aggravante di cui al n. 1 del terzo comma dell’art. 628cod. pen., si esclude che si sia mai svolta una riunione cui abbia partecipatoanche [OSCURATO:PERSONA] in cui sia stata formulata qualche minaccia.La deduzione è manifestamente infondata.Si rammenta che, in un reato di carattere concorsuale, l’imputato rispondeper intero della condotta commessa dia correi, di cui abbia consapevolezza.Nel caso in esame, la Corte di merito ha correttamente evidenziato lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] è stato affrontato da più persone, dal lato del creditore,che reclamavano il pagamento del credito, ritenendo, sul piano dellaconsapevolezza soggettiva, che l’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda implicavanon irragionevolmente che i comportamenti che tenevano i correi fossero a luiconosciuti o, comunque conoscibili (Sez. 2, n. 46221 del 08/11/2023, Piromalli,Rv. 285443 - 01: l'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva,concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nelluogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stessosarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato percolpa tale circostanza”).Con riferimento all'aggravante del n. 3 dello stesso comma, nel ricorso siesclude che [OSCURATO:PERSONA] abbia mai percepito [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto pericoloso.La deduzione coincide con quella formulata in relazione al capo 22), sicché sifa integrale rinvio alle considerazioni esposte al riguardo al par. 16.5.Rivalutativa, quindi, inammissibile, è la censura, riferita all'aggravante di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen., sul carattere solo verbale delle minacce.In conclusione, si ritiene, nel complesso, infondato il motivo ora esaminato.16.11. L'undicesimo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e al diniegodelle attenuanti generiche.Quanto al profilo dosimetrico, ci si duole, da un lato, che la pena base di 12anni (capo 44) non risulti coerente rispetto al reale spessore delle condotteascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ci si chiede se la sentenza abbia rispettato ilcalcolo delle aggravanti ad effetto speciale.Il primo rilievo è genericamente rivalutativo e confutativo, a fronte di unamotivazione che, facendo buon governo dei criteri fissati dall’art. 133 cod. pen.,ha, innanzitutto, rilevato che la pena base di 12 anni è sensibilmente inferiore almedio edittale, e, in secondo luogo, ha ragionevolmente apprezzato, agiustificazione della individuata entità, l’essersi l’attività estorsiva “protratta” alungo in un contesto di criminalità organizzata, fornendo, inoltre, adeguatamotivazione circa le frazioni di pena apportate in aumento ai sensi dell’art. 81,cpv., cod. pen.Il secondo rilievo, per il suo carattere ipotetico e perplesso – atteso chel’esistenza di una violazione di legge nei criteri di calcolo avrebbe dovuto essereillustrata in modo articolato dal ricorrente – non è consentito in questa sede.Si contesta, ancora, che il trattamento sanzionatorio sia stato giustificatoanche in base al contesto di criminalità organizzata in cui sono avvenuti i fatti,così duplicandosi un elemento di fatto contenuto già nelle aggravanti.La doglianza è infondata, perché, come affermato da condivisagiurisprudenza di legittimità, “in tema di determinazione del trattamentosanzionatorio, il giudice può valutare ai fini della quantificazione della pena unfatto integrante una specifica circostanza aggravante, pur se ritenuta, all'esitodel giudizio di comparazione, equivalente alle circostanze attenuanti” (Sez. 3, n.15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067 - 03; in termini anche Sez. 4,n. 13313 del 12/01/2018, Barbetti, Rv. 272344 - 01).Si contesta, inoltre, che il diniego delle attenuanti generiche sia statogiustificato dalla mancata ammissione degli addebiti da parte dell’imputato e lamancata collaborazione nel fornire elementi utili all'accertamento dei reati, il cheavrebbe implicato la lesione del diritto al silenzio.Si tratta di censura aspecifica, che non si confronta con l’intero percorsologico seguito dai giudici del merito a sostegno del criticato diniego, in cui si ètenuto anche conto, in modo non illogico, della durata della partecipazionecriminale del ricorrente all’associazione, del danno che essa aveva cagionato,nonché dei numerosi precedenti penali da cui era gravato l’imputato.Coerente, quindi, anche la conclusiva osservazione, formulata dai giudicidell’appello, circa l’inesistenza di elementi positivi atti a giustificare ilriconoscimento del beneficio.16.12. In definitiva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto e lasentenza impugnata annullata limitatamente al capo 22), da riqualificarsi cometentata estorsione aggravata.L’annullamento deve essere disposto con rinvio per nuovo giudizio su dettocapo e sul conseguente trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte diappello di Venezia, in quanto la rideterminazione di tale trattamento comportaun’attività rivalutativa del merito che è preclusa al giudice di legittimità.Nel resto, il ricorso è infondato.17. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Versace17.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo n. 1 (art. 416-bis cod. pen.).Si rimprovera ai giudici del gravame di non aver fornito alcun concretoriscontro circa l'esistenza di una struttura stabile e organizzata, della duraturaesistenza di un vincolo associativo, di ripartizione dei ruoli, di capacità diintimidazione derivante dal vincolo e dell'assoggettamento dell'omertà che neconseguono; si contesta, in sintesi, che la sentenza impugnata abbia ricavatol'esistenza dell'associazione esclusivamente dai reati-fine e dall'utilizzo delmetodo, che, però, non possono sostituire la prova dell'esistenza del vincolo.I rilievi sono infondati per le stesse ragioni che sono state già indicate neltrattare il sovrapponibile motivo articolato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], al par. 1.1.di questa sentenza, cui, pertanto, si fa integrale rinvio.Anche sulla infondatezza della censura secondo cui la sentenza impugnataavrebbe ricavato l'esistenza dell'associazione esclusivamente dai reati-fine sirichiamano gli argomenti spesi nell’affrontare analoga deduzione attinente allaposizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al par. 9.6., cui, pertanto, si rinvia.Quanto alla contestata “vaghezza” della sentenza nella parte in cui haindividuato, in modo arbitrario, l'operatività dell'associazione a partire dal 2011,rileva il [OSCURATO:PERSONA] trattarsi di censura che aggredisce una parte non necessaria delpercorso logico della decisione, dovendo rammentarsi che la individuazione dellaesatta data di consumazione del reato (Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep.2022, Giampà, Rv. 282516 – 01) non è un elemento necessario dellacontestazione (v., per tutte, Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016,come accaduto nel caso di specie – i tratti essenziali del fatto di reato contestatoin modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del dirittodi difesa.Si rimprovera, inoltre, alla Corte di merito di aver erroneamente ricavatol'esistenza dell'associazione dal fatto che l'imprenditore estorto si fosse rivolto asoggetti dello stesso ambiente criminale piuttosto che alle autorità, condotta,quest’ultima, spiegabile in altri modi.La deduzione è assertiva (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B. Rv. 281521)e non considera che la circostanza che gli imprenditori estorti, per cercareprotezione, si siano rivolti a soggetti dello stesso ambiente criminale piuttostoche alle autorità è un indice plausibile dell’esistenza di quel clima di omertà checaratterizza questo tipo di fenomeni criminali.Non consentita in sede di legittimità è la reinterpretazione dellaconversazione del 25 maggio 2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sullequalifiche degli associati e dell'intercettazione dell’11 maggio 2015 circa l'uso del“noi” da parte di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi, ancora una volta, ribadire che“l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anchequando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità” (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).La difesa assume, con riferimento alla commissione dei reati-fine, sullaquale è stata fondata la sua intraneità associativa, che le condotte attribuite aVersace possano essere agevolmente ricondotte a dinamiche occasionali, o arelazioni personali.La censura è inammissibile per genericità, oltre che per apoditticità, noncontenendo una critica articolata al percorso logico della sentenza impugnata:infatti, “la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente econtrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenzaimpugnata sia inconfutabile, e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa aquella ritenuta in sentenza” (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv.280589 - 02).Il motivo è, nel complesso, infondato.17.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimentoall’aggravante dell'associazione armata di cui al capo 1).Contesta la difesa che la circolazione in chat di fotografie di armi fra gliassociati costituisca prova di una reale condivisione delle stesse, mentre leminacce poste in essere in singole vicende dagli autori del reato ben avrebberopotuto attuarsi con modalità diverse dall'utilizzo delle armi.Si tratta di censura non consentita, perché, lungi dall’evidenziare vizi logicidella motivazione, si limita a chiedere una rivalutazione delle evidenze probatoriein ordine alla significatività della condivisione della informazione circa ladisponibilità di armi da parte di alcuni dei sodali, senza confrontarsi con ilplausibile argomentare della Corte territoriale, secondo la quale lo scambio dellefotografie nelle chat ha la conseguenza di mettere a conoscenza gli altri associatidell’esistenza di esse; né illogica può ritenersi la considerazione, per cui, tenutoconto del tipo di attività che svolgeva il gruppo (recupero crediti in formacoattiva e al di fuori di procedure legali), la disponibilità di armi avesseaumentato la capacità criminale del gruppo.17.3. Il terzo motivo inerisce alla condanna per il capo 3) (estorsione indanno di [OSCURATO:PERSONA]).Con esso la difesa assume che [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto in questa vicendain una fase successiva rispetto all'originaria iniziativa estorsiva posta in essere daCipriani e Napoli e che la pretesa partecipazione del ricorrente all'incontro con ildebitore nel locale interrato era stata descritta con toni suggestivi, ma senzametterne a fuoco il ruolo effettivo tenuto nell’occorso; né si può ritenere cheVersace avesse suscitato nella vittima un timore per la sua appartenenza allacriminalità, perché a quella data non era gravato da precedenti penali per reatiassociativi o connessi alla ‘ndrangheta.Il motivo è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza.In primo luogo, esso non si confronta con il percorso logico della decisioneche lo ha ritenuto responsabile a partire dal momento in cui ha partecipatoall’incontro nel locale interrato.Quanto alla condotta effettivamente tenuta in quel contesto dal ricorrente,diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, essa è stata descritta e reputata,in modo non manifestamente illogico, rilevante come contributo concorsuale, neitermini di presenza in affiancamento a coloro che si presentavano ex laterecreditoris per sollecitare il pagamento del credito, presenza, quindi, rafforzativadell’idoneità intimidatoria del comportamento complessivo del gruppo.Inconferente, rispetto al fuoco della motivazione, è il rilievo secondo cuiVersace non potrebbe aver suscitato nella vittima un timore per la suaappartenenza alla criminalità, perché mai condannato per reati di ‘ndranghetafino a quella data, atteso che, nella vicenda, come detto, la Corte di appello hanon illogicamente valorizzato la presenza ausiliatrice di [OSCURATO:PERSONA] quale personafisica, non il suo curriculum criminale.17.4. Il quarto motivo attiene alle aggravanti contestate al capo n. 3.Si contesta, in primo luogo, la sussistenza dell’aggravante di cui al n. 1 delterzo comma dell’art. 628 cod. pen., in mancanza di un accertamento puntualein ordine alla simultanea presenza di più persone nel medesimo luogo e alla loropartecipazione ad azione estorsiva.In secondo luogo, si censura la ritenuta integrazione della circostanza di cuial n. 3 della stessa norma solo in ragione della partecipazione del ricorrente allaconsorteria di cui al capo 1), non ancora coperta dal giudicato.Con riferimento all’aggravante delle più persone rinite, in diritto l’argomentoè stato affrontato al superiore par. 2.2., cui si fa rinvio. Quanto alla modalitàpartecipativa atta a integrare l’aggravante, si richiama quanto esposto inprecedenza.Manifestamente infondata è la deduzione spesa con riferimentoall’aggravante della commissione del reato da appartenente ad organizzazione ditipo mafioso, posto che “ai fini della configurabilità della circostanza aggravanteprevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., non è necessario chel'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata consentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nelcontesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante” (Sez.2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850 - 01).17.5. Il quinto motivo concerne l’ulteriore aggravante dell’art. 416-bis.1.contestata al capo 3).Nella prospettazione difensiva si deduce: che l'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda si collocava in un momento successivo rispetto a quello in cui sirealizzarono condotte intimidatorie; che la persona offesa non aveva maimanifestato di aver subìto intimidazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA]; che l’aggravanterichiede la dimostrazione che la condotta sia connotata da modalità idonee aevocare la forza intimidatrice tipica di un'associazione.La difesa contesta, inoltre, quanto alla declinazione agevolativa, il difetto diprova in ordine alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di agire con l'intento di rafforzareil sodalizio di appartenenza.La prima censura è aspecifica, poiché, come già detto in precedenza, non siconfronta con il percorso logico della decisione che ha ritenuto che l’incontro nellocale interrato, cui ha partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], avesse un contenuto implicito,ma evidente, di minaccia nei confronti del debitore.Quanto alle parole, in tesi scagionanti, della persona offesa, la relativacensura deve parimenti stimarsi aspecifica, in quanto elude il confronto con lamotivazione nella parte in cui, lo si ripete, si descrive l’incontro nel localeinterrato correttamente apprezzandosi, a sostegno del carattere intimidatoriodell’azione per facta concludentia, il numero di persone estranee al rapportocreditorio che si erano presentate, la discesa nel locale interrato e isolato e lasottrazione temporanea dei telefoni cellulari per impedire ogni richiesta di aiuto.Quanto alla configurazione in diritto dell’aggravante la questione sisovrappone a quella affrontata al punto 4.3. di questa sentenza, cui si fa rinvio.Generiche e meramente confutative sono le censure relative alladeclinazione agevolativa dell’aggravante, di cui la Corte di merito ha datocompiutamente conto, senza fratture logiche, a pag. 263 della sentenzaimpugnata.17.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo 14) (art. 353 cod. pen.).Nel ricorso si obietta: che mancano condotte commesse da [OSCURATO:PERSONA]; che nonè stata valutata la dichiarazione resa all'udienza del 21 luglio 2022 daltestimone, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbemai ostacolato la procedura o l'accesso agli immobili e che aveva palesato unvi sarebbe dimostrazione del ruolo determinante che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avutonella costituzione della società Com.Ve. al centro del progetto criminoso.La doglianza è aspecifica per mancato confronto con la ratio decidendi.[OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non sucondotte materiali tenute da lui personalmente nei confronti dei potenzialipartecipanti all’incanto o del custode giudiziario, avendo, piuttosto, valorizzato,con congruo argomentare, il suo comportamento di istigazione del confinanteCorsi – per il comune interesse che li legava – a tenere le condotte minaccioseche a lui sono state separatamente contestate, nonché la condotta ulteriore diaver coinvolto [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa all’allontanamento della potenzialeofferente colombiana emersa dalle intercettazioni e già riferita al punto 1.6. diquesta sentenza (“vado, la prendo, la faccio, la servizio, però di ammazzare nonl'ammazzo”); ancora, ragionevolmente considerando lo stesso interesse al reato,nel cui interesse il reato è stato principalmente commesso (la sentenza mette inluce lo specifico fine perseguito da [OSCURATO:PERSONA], cioè quello di mandare desertequante più procedure di incanto possibile in modo da assicurarsi una serie diribassi d'asta in successione, per poi procedere all'acquisto tramite una societàappositamente costituita), in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva soltanto un interesseconcorrente derivante dall’esercizio della servitù di passaggio, mentre Albanesenon aveva un interesse proprio nella vicenda.Inconferente l’obiezione circa il difetto di prova del ruolo determinante che ilricorrente avrebbe avuto nella costituzione della società Com.Ve., atteso chel’affermazione di responsabilità è stata correttamente giustificata, come detto,dalle iniziative volte ad allontanare gli offerenti descritte in sentenza.17.7. Inammissibile, in quanto non dedotto in appello, è il settimo motivo,con cui si denuncia violazione di legge con riferimento all’aggravante dell’art.416-bis.1. cod. pen. contestata al capo n. 14 nella sola forma del metodo.17.8. L'ottavo motivo contesta la condanna per il capo 18) (estorsione indanno di Negri).Si obietta, in particolare, che non sarebbe stata individuata alcuna condottaautonoma e volontaria ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA], relegato in un ruolo marginale afronte della piena autonomia caratterizzante l’azione di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, non sisarebbe in presenza di un profitto ingiusto, ma della tutela di un dirittosoggettivo leso da un inadempimento contrattuale, per cui, al più, potrebbeessere configurabile la fattispecie dell'art. 393 cod. pen.Sotto il primo profilo, la censura è aspecifica, perché non si confronta con illogico argomentare dei giudici di merito, i quali hanno evidenziato le condottemateriali sintomatiche del concorso del ricorrente nel reato, ovvero l’essersipresentati da Negri a sollecitare il rilascio dell’immobile non soltanto il creditorema anche due persone estranee al rapporto obbligatorio (una per cui parlava lastazza ed una per cui parlava la caratura criminale), l’avere [OSCURATO:PERSONA] consigliatoBeltrame – come emerso dalle intercettazioni – sulle iniziative da assumere (conrichesta di essere informato sugli esiti) ed essere stato comunque disponibile adaccompagnarlo a sostenere le proprie ragioni.La deduzione sulla richiesta derubricazione nel reato di cui all’art. 393 cod.pen. si sovrappone a quella già affrontata al punto 2.2. di questa decisionerelativamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui, pertanto, si fa rinvio.17.9. Il nono motivo contiene critiche relative alle aggravanti previstedall’art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3, cod. pen., contestate al capo 18).Quanto all’aggravante di cui al n. 1, ci si duole che sia stata addebitata solosulla base della presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro avvenuto nei locali sotterraneidella tabaccheria, non essendo, peraltro, supportata da alcun accertamentopuntuale circa la concreta e contemporanea presenza di più soggetti.Si tratta di doglianza del tutto inconferente con il giudizio di responsabilitàper il reato di cui al capo 18), in quanto la vicenda dell’incontro nel localesotterraneo della tabaccheria, evocata dalla difesa, riguarda il diverso reato di cuial capo 3).Il rilievo inerente all’aggravante di cui al n. 3 è identico a quello propostocon riferimento alla medesima aggravante contestata per il capo n. 3dell’imputazione ed è inammissibile per le stesse ragioni indicate al superiorepar. 17.4.17.10. Il decimo motivo deduce violazione di legge con riferimento allacondanna per il capo 20) (estorsione in danno di Bettoni).Si lamenta che la sentenza impugnata abbia respinto l'argomento propostoin appello, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato soltanto a fungere da autistaper lo zio [OSCURATO:PERSONA], attribuendo, comunque, all’imputato un ruolorafforzativo dell’intento criminoso dello zio senza indicare quali siano state lecondotte attive da lui concretamente realizzate.Il motivo è inammissibile, sia perché si risolve in una richiesta dirivalutazione delle evidenze probatorie, sia perché manifestamente infondato.Diversamente da quanto sostiene la difesa, infatti, risultano indicate nellesentenze di merito le condotte attive concretamente realizzate da [OSCURATO:PERSONA], cheemergono dalle due conversazioni intercettate – riportate nella sentenza diappello – del 18 marzo 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e Napoli (dove il primo fornisce consigli)e del 7 maggio 2015 (in cui il Napoli chiede espressamente a [OSCURATO:PERSONA] di dargli unsostegno, e questi ipotizza l’intervento a loro favore di [OSCURATO:PERSONA] usando ilplurale: “ci appoggiamo a [OSCURATO:PERSONA], al limite gli pago il viaggio”) e dagli elementidi prova riportati alle pagg. 816 e ss. della pronuncia di primo grado, da cuiemerge che il ricorrente accompagnò Napoli da Bettoni in occasioni in cui il primointendeva farsi consegnare denaro, e che assistette Napoli anche quandoVoltolini, che era il creditore originario di Bettoni, una volta saputo che Napoli erariuscito a recuperare tutti i soldi, ne aveva preteso una parte per sé.Coerente con le descritte evidenze è, quindi, l’approdo conclusivo cui èpervenuta la Corte di Venezia nell’affermare che [OSCURATO:PERSONA] non si limitò al soloruolo di autista prospettato dalla difesa, ma ebbe a fornire un apportoconcorsuale in termini di rafforzamento del proposito criminoso dei correi.17.11. Con l’undicesimo motivo si denuncia violazione di legge conriferimento all’aggravante dell’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata al capo 20).La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il relativo motivo digravame, perché esso non si è confrontato con le argomentazioni svolte dalprimo giudice alle pagine 839-842 a sostegno sia all'utilizzo del metodo che dellaravvisata finalità di agevolazione.Orbene, a fronte di una sentenza d'appello che dichiara inammissibile unmotivo per mancanza di specificità, il motivo di ricorso per cassazione è tenutoad aggredire tale declaratoria, e, quindi, ad argomentare sul perché il motivo diappello fosse, viceversa, ammissibile mediante il confronto tra il motivo digravame e la motivazione della sentenza di primo grado.In realtà, il motivo in esame non effettua questo tipo di operazione, ma sil imita ad affermare in modo assertivo che i l motivo proposto erasufficientemente specifico e che nessun elemento emerso nel corso del giudizioconsentiva di sostenere che il comportamento del ricorrente fosse connotato dametodo mafioso o da finalità agevolative.Il motivo, pertanto, censura, in realtà, la decisione di primo grado, dal checonsegue che debba essere, a sua volta, dichiarato inammissibile peraspecificità.17.12. Con il dodicesimo motivo si eccepisce violazione di legge conriferimento alla condanna per il capo 34) (artt. 56, 110, 12 e 14 l. n. 497 del1974, con riferimento al tentativo di acquisto di tre pistole semiautomatiche).Il difensore assume che la Corte territoriale avrebbe anticipato la soglia dipunibilità della condotta, poiché, con riguardo al preteso tentativo, ascritto alVersace, di acquistare tre pistole semiautomatiche marca Makarov, calibro 9 x18, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe ravvisabile cheuna mera intenzione; ad avviso della difesa, la sentenza avrebbe estesoindebitamente la disciplina del tentativo alla fattispecie di pericolo della raccoltadi armi di cui all'art. 270-bis.1. cod. pen. in contrasto con il principio dioffensività.Il motivo è, in punto di diritto, manifestamente infondato.Sotto tale profilo, invero, la decisione impugnata è conforme allagiurisprudenza di legittimità, cui il [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità, secondo laquale “in tema di reati concernenti le armi, l'instaurazione di una trattativadiretta ad acquistare, senza licenza dell'autorità, armi da guerra o tipo guerra oparti di esse, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici oaltri congegni micidiali integra il delitto di tentata raccolta di armi, di cui agli artt.56 cod. pen. e 9 legge 14 ottobre 1974, n. 497, a condizione che la condotta siaconnotata da concreta idoneità a procurare tali beni e risulti commessa con attinon equivoci” (Sez. 3, n. 9994 del 03/02/2022, Annunziata, Rv. 282924 - 01).In fatto, la valutazione di concretezza del pericolo è stata formulata dallasentenza impugnata sulla base del contenuto della conversazione intercettata del17 febbraio 2015, da cui si è desunto, con argomentare non illogico, che latrattativa per l’acquisto era concreta ed aveva ad oggetto armi effettivamentericadenti nella disponibilità di chi le voleva vendere.Tali affermazioni sono attaccate dal ricorso con osservazioni non conferenti(come quella per cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai ottenuto la disponibilità dell’arma,irrilevante rispetto a un’ipotesi tentata) o meramente assertive (ovvero, chesarebbe stata sanzionata una mera intenzione priva di concretezza).17.13. Con il tredicesimo motivo si censura la ritenuta aggravante di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata al capo 34), essendo la motivazione sulpunto mancante della indicazione degli elementi specifici da cui poter desumereche la condotta ascritta al ricorrente fosse finalizzata all'agevolazione delsodalizio.Occorre premettere che la prova di un fatto non deve necessariamenteessere di tipo storico, ma può derivare anche da prova logica, ovvero da quella“raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotatoda una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superarel'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità”(Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271228 - 01) che “non costituisce unostrumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica” (ibidem).Nel caso in esame, entrambe le sentenze di merito hanno ricavato, senzafratture logiche, la prova della finalità di agevolazione dalle complessive evidenzeprobatorie sottoposte al loro giudizio, più volte richiamate, nella lorointerdipendente correlazione. In particolare: a) la pacifica detenzione di armi daparte di alcuni degli associati; b) il trasferimento di armi tra i sodali o trasoggetti a loro vicini; c) la messa a conoscenza degli associati della detenzioneprospettazione da parte di associati della possibilità di utilizzare armi da sparo inalcune delle vicende estorsive; e) l’utilità della disponibilità di armi peraumentare l’efficienza dell’associazione nel perseguimento degli scopi sociali direcupero di crediti in forma violenta.A fronte di tale coerente incedere argomentativo, il ricorso oppone rilievimeramente rivalutativi e confutativi.17.14. Il quattordicesimo motivo attiene alla condanna per il capo 49)(detenzione e trasporto di armi da sparo).La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare la naturaesclusivamente narrativa delle conversazioni intercettate, insuscettibili di essereapprezzate a fondamento di un giudizio di responsabilità in assenza di riscontrioggettivi.Nella prospettazione difensiva, in sostanza, le conversazioni intercettate nondescriverebbero azioni in corso, ma riferirebbero fatti pregressi nonnecessariamente vissuti in prima persona dall’interlocutore.Il motivo va disatteso.Giova rammentare che “le dichiarazioni, captate nel corso di attività diintercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusadella commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovandoapplicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., giacché l'ammissione dicircostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di unaconversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazionida lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e le registrazionie i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "derelato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica oscritta delle dichiarazioni stesse, delle quali rendono in modo immediato e senzafraintendimenti il contenuto. (Sez. 2, n. 37794 del 12/06/2019, Venia, Rv.277707 – 01; conforme Sez. 6, n. 16165 del 19/02/2013, Galati, Rv. 256008 –01).All’enunciato principio si è conformata la Corte di Venezia nell’apprezzare ladetenzione attuale di una delle armi da parte di [OSCURATO:PERSONA] dal tenoreesplicito della frase “quella mia, quella che ho io?” e nel risalire alla pregressadetenzione da parte dell’imputato di altre due pistole dalla conversazione n. 2453in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce all'interlocutore di aver ceduto due pistole alfratello.Manifestamente infondato, oltre che travisante, è, pertanto, il motivo diricorso.17.15. Inammissibile è anche il quindicesimo motivo, inerente allacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata al capo 49).Il motivo di gravame si limitava a contestare l’aggravante soltanto comeconseguenza dell'insussistenza del reato cui essa accedeva, e non con argomentiautonomi; si trattava, pertanto, di un motivo di appello che, a monte, era daconsiderarsi inammissibile, dal che consegue l’inammissibilità del corrispondentemotivo di ricorso per cassazione (v., sul punto, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019,Bercigli, Rv. 277281)17.16. Con il sedicesimo motivo si contesta la mancata concessione dellesufficiente, a giustificare il diniego, l’esclusivo richiamo alla gravità del fatto.Il motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.Esso, infatti, non tiene conto delle motivazioni integrate dei giudici di merito,che, nel l ’esercizio non arbitrario del la loro discrezionalità, hannoconvenientemente ritenuto ostativi al riconoscimento delle invocate attenuantil'esistenza di precedenti penali non estinti (diversamente da quanto sostenuto inricorso), nonché la gravità delle condotte, l'inserimento dell’imputato all'internodell'organizzazione, i profitti criminali molto consistenti ottenuti, valutabilinell’ambito delle decine di migliaia di euro (tenuto conto anche di fatti che poinon erano stati perseguiti per mancanza della condizione di procedibilità).17.17. Con il diciassettesimo motivo si deduce violazione di legge conriferimento alla pena base inflitta e all'aumento per continuazione con i reatisatellite.Viene, innanzitutto, contestato un errore nel calcolo, atteso che, quale reatopiù grave, la sentenza ha individuato quello di cui al capo 3) in luogo del reatoassociativo sub capo 1), per poi dolersi dell’eccessività dell'aumento di penaapplicato per la continuazione.Quanto al preteso errore addebitato ai giudici di merito nella individuazionedel reato più grave, la censura si rivela manifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA], alla data in cui è stato commesso il fatto, il reato di cui al capo 1)(anche considerata l’aggravante dell’associazione armata) era punito, per il meropartecipe, quale [OSCURATO:PERSONA], con “la pena della reclusione da dodici a venti anni”; ilreato di cui al capo 3) (considerata la prima delle due aggravanti ad effettospeciale del secondo comma, e pur senza considerare, per l’applicazione dellanorma dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., la seconda di tali aggravanti) erapunito con la pena “della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro5.000 a euro 15.000”, cui, però, deve essere aggiunta quella di cui all’ulterioreaggravante prevista dall’art. 416-bis.1. cod. pen., che è sottratta all’applicazionedell’art. 63, quarto comma, cod. pen. (v. Sez. 2, n. 9526 del 17/12/2021, dep.2022, Biancoviso, Rv. 282791 – 01: nell'ipotesi di concorso tra più circostanzeaggravanti ad effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen.deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento, in quanto, ai fini del calcolodegli aumenti di pena irrogabili, ad essa non si applica la regola generaleprevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonoma disciplinaderogatoria di cui al citato art. 416-bis.1. cod. pen., ove è previsto l'inasprimentodella sanzione da un terzo alla metà; fattispecie in cui la Corte ha ritenutocorretta la decisione con la quale, una volta effettuato l'aumento di pena previstodall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., era stato applicato l'aumento perl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.), e che resta, pertanto,un’aggravante ad effetto speciale, in quanto tale valutabile nel giudizio per laindividuazione della violazione più grave di cui all’art. 81 cod. pen. (secondol’orientamento seguito da Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, P.M. e Cardarilli, Rv.191128 - 01, in poi).Per quanto riguarda la contestazione sugli aumenti per continuazione, ladeduzione è inammissibile per genericità, perché si limita ad affermare chel'aumento è eccessivo aggiungendo considerazioni generali sull’istituto dellacontinuazione prive di qualsiasi riferimento al caso concreto.17.18. Il diciottesimo motivo contiene critiche con riferimentoall'individuazione della pena base, che avrebbe dovuto essere contenuta nellimite edittale.Il motivo è infondato in diritto, essendosi i giudici territoriali regolati inconformità all’orientamento, espresso dalle Sezioni Unite, in forza del quale “intema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nellaspecie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazionedel concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più gravenon può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quellaprevista per uno dei reati satellite” (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. inproc. Ciabotti e altro, Rv. 255348 - 01).In coerenza con tale principio, la Corte di merito ha determinato la penabase del reato più grave sub 3) (estorsione pluriaggravata) in misura coincidentecon il minimo edittale del reato-satellite associativo di cui al capo 1) (dodici annidi reclusione).17.19. Con il diciannovesimo motivo si contesta la confisca del beneimmobile sequestrato all'imputato, sito in Isola della Scala, oggetto del reato subcapo 14).Assume la difesa che le affermazioni della sentenza secondo cui Versaceavrebbe riacquistato il bene a prezzo vile sfruttando un ribasso d'astaprogressivamente ottenuto non dimostrerebbero l'illecita provenienza del bene,né l'utilizzo dei proventi delittuosi per il suo acquisto, né la sussistenza di unnesso di causa fra attività criminosa e acquisizione del bene; il ribasso d'astasarebbe il frutto di dinamiche di mercato e la costituzione della società ad hocche aveva riacquistato il terreno non sarebbe accompagnata da elementi che nedimostrassero l'intento fraudolento.La sentenza di primo grado ha affermato a pag. 2826 che doveva esseredisposta la confisca del bene perché esso era il profitto del reato di cui al citatocapo di imputazione; secondo la sentenza, il profitto, infatti, è il lucro, ovvero ilvantaggio economico che si recava per effetto della commissione del reato e, conriferimento ad esso, si applica la norma dell’art. 240, primo comma, n. 1 cod.pen. sulla confisca facoltativa, che deve essere disposta ove sia dimostrato che ilbene ove lasciato nella disponibilità del condannato potrebbe costituire unincentivo a commettere ulteriori atti; nel caso in esame, è risultato pacificamenteprovato che la finalità ultima di [OSCURATO:PERSONA] era di rientrare nella pienadisponibilità dell'immobile; ne consegue che non disporre la confiscasignificherebbe perpetuare di fatto gli effetti dell’azione criminosa consentendoall'imputato di mantenere l'utilità patrimoniale conseguita; secondo i giudici diprimo grado, è quindi fondamentale privare l'imputato dell'utilità patrimonialederivata dalla commissione del reato, onde evitare che, al di là della pena inflitta,lo stesso possa ottenere dal delitto un saldo patrimoniale attivo.La sentenza di secondo grado ha aggiunto, a pag. 286, che, per confutare ilmotivo di appello, basta richiamarsi alle argomentazioni svolte in relazione allostesso capo 14), in particolare, con riferimento all’enorme ribasso d'astaprogressivamente ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] mediante le condotte di allontanamentoviolento degli offerenti che gli ha consentito di riacquistare l'immobile a prezzovile.Il motivo è inammissibile, perché non presentato in appello.Ed invero, va rilevato che il corrispondente motivo di appello, ilventiduesimo, si limitava ad affermare che, attesi i principi dettati dalla sentenzadella Corte costituzionale n. 33 del 2018, l’ablazione in danno del signorGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari sarebbe stata sproporzionata eirragionevole, perché il bene era stato regolarmente acquistato senza chesussistesse il requisito della manifesta sproporzione.Il motivo di gravame doveva, quindi, reputarsi inammissibile perchéconteneva argomenti pertinenti ad una confisca ex art. 240-bis cod. pen. (la“manifesta sproporzione”, il riferimento alla sentenza n. 33 del 3018, che ha“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-sexies,comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all’art. 3della Costituzione, dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanzaindicata in epigrafe”), mentre, nel caso in esame, la confisca era stata dispostaex art. 240, primo comma, n. 1, cod. pen. quale profitto del reato.Conseguentemente, deve ritenersi inammissibile anche il corrispondentemotivo di ricorso per cassazione, anche perché l’argomento proposto in appello èstato abbandonato e al suo posto sono state introdotte deduzioni sullaprovenienza lecita del bene, sull’utilizzo dei proventi delittuosi per l’acquisto,sulla sussistenza di un nesso di causa fra attività criminosa e acquisizione delbene, che, al di là della non pertinenza al caso in esame, non erano statipreviamente sottoposti al giudice del merito.17.20. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi, nelcomplesso, infondato, dal che consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.18. Ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro di Verona18.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimentoall'esclusione della legittimazione della parte civile a costituirsi nei confronti diMario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] decisa dal giudice di secondo grado.La sentenza impugnata ha accolto, infatti, un motivo proposto sia da DiegoVersace che da [OSCURATO:PERSONA], e ha ritenuto che la doppia liquidazione del dannodecisa in primo grado a favore della organizzazione sindacale [OSCURATO:PERSONA] (che eracostituita sia come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che come [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro di Verona)fosse illegittima perché comportava la duplicazione del danno medesimo.Il ricorso contesta come errata l’esclusiva legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],con esclusione della Camera del lavoro di Verona, perché dalla sentenzaimpugnata emerge che il territorio veronese è lo scenario nell'ambito del quale lacosca si è formata; il radicamento e l'operatività dell’organizzazione nel soloterritorio veronese legittimava, quindi, la costituzione della Camera del lavoro diVerona, che sarebbe concorrente, e non alternativa, rispetto a quella della CGILVeneto.Il motivo è inammissibile.La decisione della sentenza impugnata è coerente con la giurisprudenza dilegittimità che ha ritenuto “ammissibile la costituzione di parte civile dell'ente dicoordinamento di associazioni territoriali, già costituite in giudizio in relazione aldanno subito dalla condotta illecita dell'imputato, qualora il suddetto ente adducaa fondamento della propria legittimazione la compromissione di un propriospecifico interesse e di una propria finalità statutaria rispetto a quellidell'articolazione territoriale” (Sez. 6, n. 38921 del 01/06/2017, Helg, Rv.271107 - 01), di cui ha fatto applicazione nel caso in esame con riferimento alrapporto tra la costituzione in giudizio di due articolazioni territoriali dellamedesima associazione non riconosciuta.A fronte di una sentenza impugnata che ha ritenuto che non sia stata fornitadalle parti civili la prova della compromissione, da parte dell’attività criminosa, diun proprio specifico interesse diverso da quello dell’altra articolazione territoriale,il ricorso avrebbe dovuto dedurre che era portatrice di un interesse, diverso daquello dell’altra articolazione, che era stato compromesso dal reato, ed avrebbedovuto specificare quale fosse questo interesse ulteriore che avrebbe giustificatola legittimazione concorrente, e non alternativa.Il ricorso, invece, sostiene in modo assertivo la tesi della legittimazioneconcorrente, e si limita ad affermare che l’episodio criminoso è rimasto confinatoin provincia di Verona, senza indicare in cosa consistesse l’interesse ulteriore cheavrebbe legittimato la costituzione concorrente di una seconda articolazioneterritoriale.Sotto questo profilo, pertanto, il motivo si rivela inammissibile per mancanzadi specificità perché non si confronta con il percorso logico della decisione.18.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con cui sidenunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allastatuizione di revoca della provvisionale, atteso che, in base al consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, “non è impugnabile con ricorsoper cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa allaconcessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione dinatura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, persua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travoltadall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento” (Sez. 2, n. 44859 del17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv.263486; Sez. 2 n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 6 n.50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261536).18.3. Dalla inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro diVerona scaturisce, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.19. Statuizioni civiliNel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civili RegioneVeneto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Camera del lavoro di Verona.In ossequio al principio della soccombenza, gli imputati indicati in dispositivoper ciascuna di tali parti civili devono, pertanto, essere condannati ex art. 541,comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delle stesse.Le spese sono quantificate nella misura indicata in dispositivo, tenendoconto delle rispettive note spese che sono state depositate.Per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la soccombenza non èesclusa dall’annullamento parziale della condanna, con riferimento ad uno deireati di cui ciascuno di loro era stato ritenuto responsabile, perché sia il fatto dicui al capo 12) che quello di cui al capo 22) (nessuno dei due aggravato ai sensidell’art. 416-bis.1. cod. pen.) avevano generato un danno soltanto nei confrontidelle rispettive persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non nei confronti di interessicollettivi; tali reati erano, quindi, da ritenere, estranei al rapporto processuale traessi e le parti civili costituite.Con riferimento alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] – Camera del lavoro di Verona,l’obbligo di pagamento delle spese di lite deve essere disposto soltanto in favoredegli imputati indicati in dispositivo, in conformità alla richiesta dalla stessapresentata nelle conclusioni in cui si legge che si chiede la condanna di “BeltrameEnzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” (nota deldifensore datata 13 marzo 2026).Esclusi da tale elenco, per difetto di soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] e MarioGerace – per cui questa sentenza ha confermato l’esclusione della possibilità didoppia costituzione di parte civile decisa in secondo grado – la statuizione sullespese non può essere estesa ad altri imputati in mancanza di richiesta, inosservanza dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene chenel giudizio di merito, in tema di spese processuali, la parte civile ha diritto adottenerne la liquidazione soltanto qualora abbia formulato domanda di condannadella controparte alla rifusione (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv.283379; Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957; Sez.3, n. 31865 del 17/03/2016, P.C. in proc. Vacca, Rv. 267666), orientamento cheil collegio ritiene applicabile anche al giudizio di legittimità per effetto dellaprevisione dell’art. 168 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui “nei giudizi diimpugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazionerelative al giudizio di primo grado”. P.Q.MAnnulla senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata equella emessa dal Tribunale di Verona in data 16 giugno 2023 e dispone latrasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diPalmi.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria, che ridetermina in euro 125.000,00 di multa.Rigetta nel resto il ricorso dell'imputato.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alcapo 22), da riqualificarsi come tentata estorsione aggravata, con rinvio pernuovo giudizio su detto capo e al conseguente trattamento sanzionatorio ad altrasezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorsodell'imputato.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui al capo 12) perché il fatto non sussiste eridetermina la pena in anni ventuno e mesi sette di reclusione. Rigetta nel restoil ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SgròGiovanni che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali.Dichiara inammissibile il ricorso della C.g.i.l. - camera del lavoro di Verona checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Condanna gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CoricaRocco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileC.g.i.l. [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.Condanna gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CoricaRocco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile C.g.i.l. Camera del lavoro di Verona che liquida in complessivi euro6.480,00, oltre accessori di legge.Condanna gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CoricaRocco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileRegione [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori dilegge.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27896/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris