Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 22847/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9248/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in R oma, via Sabotino n. 46, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procur a special e in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa , elettivamente domiciliatain Roma, via Nomentana n. 78 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 7 4 8/201 9 depositatoil 29/1/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il commissario di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, nel disporre l’ammissione al passivo della procedura dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., non riconosceva il privilegio ipotecario a due finanziamenti concessi dalla banca alla società in bonisnel corso dell’anno 2013, non ammetteva al passivo i crediti di firma per garanzie non ancora escusse, di cui era stata richiesta l’ammissione con riserva, né riconosceva, sulle somme ammesse, gli interessi e gli accessori maturati dopo il 27 maggio 2015.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] –fra l’altro e per quanto qui ancora di interesse – rigettava l’opposizione presentata dalla banca in relazione alla richiesta di ammissione al passivo con riserva di svariati importi per crediti di firma, tenuto conto, da un lato, del fatto che le garanzie prestate dall’istituto di credito non erano state escusse, cosicché si doveva escludere l’esistenza di alcun credito, dall’altro della tipicità delle ipotesi di ammissione al passivo con riserva previste dall’art. 96 l. fall..

3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].,in qualità di cessionaria dei crediti, hanno proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il Presidente di questa Sezione ha già dichiarato, con decreto in data 28 febbraio 2023, l’estinzione parziale del giudizio limitatamente alla parte che coinvolgeva [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, a seguito della rinuncia al ricorso della prima edell’accettazione della seconda.

Il procuratore di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura speciale alle liti in calce al ricorso, ha dichiarato di rinunciare ai primi tre motivi di ricorsocon memoria in data 5 giugno 2023, ritualmente depositata presso la cancelleria di questa Corte.

La procedura controricorrente ha aderito a tale rinuncia parziale, con atto sottoscritto dai propri difensori, a tanto abilitati in virtù di procura speciale. 5.1 Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 55, 95, 96, 113 e 113-bis l. fall. nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il tribunale, con un’unica motivazione riguardante la richiesta di insinuazione per un credito di regresso da fideiussione non ancora escussa, ha erroneamente respinto anche la richiesta di insinuazione al passivo dei crediti derivanti dall’escussione della fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore della banca e nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., a garanzia di un’anticipazione concessa dall’opponente a quest’ultima compagine.

Una simile motivazione, totalmente priva di correlazione con la fattispecie in esame, comporta –in tesi - una violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Il tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente respinto la richiesta di ammissione al passivo in via condizionata dei crediti di regresso per fideiussioni concesse dalla banca nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’applicazione una nozione di credito condizionale più ristretta di quella prevista dagli artt. 55, 95, 96, 113 e 113-bisl. fall., giacché si deve intendere come condizionale anche il credito eventuale che possa conseguire, in corso di procedura e senza attività del fallito, al completamento di una fattispecie complessa che abbia già dato luogo a un vincolo sul patrimonio del fallito.

Una diversa interpretazione dell’art. 55, comma 3, l. fall. contrasterebbe –in tesi –con gli artt. 3, 24, 42, 47, 111 e 117 Cost., in quanto da un lato si escluderebbe, irragionevolmente, l’applicazione dell’istituto dell’ammissione condizionale del credito a una fattispecie per la quale ricorre la medesima ratiodi altre ipotesi in cui il legislatore ha espressamente previsto una simile disciplina (quali la cessionepro solvendo del credito, i crediti iscritti a ruolo per i quali insorgano contestazioni, i crediti oggetto di accertamento da parte di un altro giudice, i crediti relativi a contratti pendenti in caso di subentro negli stessi da parte del commissario straordinario ex art. 51, comma 3, d. lgs. 270/1999), dall’altro si violerebbe la par condicio creditorum in maniera irragionevole e discriminatoria, lasciando il fideiussore privo di tutela in attesa di un’eventuale sua escussione, che potrebbe verificarsi anche successivamente alla chiusura della procedura. 5.2 Il quinto motivo di ricorso solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, 95, 96, 113 e 113-bis l. fall., nel caso in cui si intenda interpretare queste norme nel senso indicato dal tribunale, in relazione gli artt. 3, 24, 42, 47, 111 e 117 Cost..

6. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quarto motivo di ricorso prospetti una questione di valenza nomofilattica, della quale è opportuna la trattazione inpubblica udienza.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9248/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in R oma, via Sabotino n. 46, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procur a special e in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa , elettivamente domiciliatain Roma, via Nomentana n. 78 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 7 4 8/201 9 depositatoil 29/1/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il commissario di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, nel disporre l’ammissione al passivo della procedura dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., non riconosceva il privilegio ipotecario a due finanziamenti concessi dalla banca alla società in bonisnel corso dell’anno 2013, non ammetteva al passivo i crediti di firma per garanzie non ancora escusse, di cui era stata richiesta l’ammissione con riserva, né riconosceva, sulle somme ammesse, gli interessi e gli accessori maturati dopo il 27 maggio 2015. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] –fra l’altro e per quanto qui ancora di interesse – rigettava l’opposizione presentata dalla banca in relazione alla richiesta di ammissione al passivo con riserva di svariati importi per crediti di firma, tenuto conto, da un lato, del fatto che le garanzie prestate dall’istituto di credito non erano state escusse, cosicché si doveva escludere l’esistenza di alcun credito, dall’altro della tipicità delle ipotesi di ammissione al passivo con riserva previste dall’art. 96 l. fall.. 3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].,in qualità di cessionaria dei crediti, hanno proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il Presidente di questa Sezione ha già dichiarato, con decreto in data 28 febbraio 2023, l’estinzione parziale del giudizio limitatamente alla parte che coinvolgeva [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, a seguito della rinuncia al ricorso della prima edell’accettazione della seconda. Il procuratore di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura speciale alle liti in calce al ricorso, ha dichiarato di rinunciare ai primi tre motivi di ricorsocon memoria in data 5 giugno 2023, ritualmente depositata presso la cancelleria di questa Corte. La procedura controricorrente ha aderito a tale rinuncia parziale, con atto sottoscritto dai propri difensori, a tanto abilitati in virtù di procura speciale. 5.1 Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 55, 95, 96, 113 e 113-bis l. fall. nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il tribunale, con un’unica motivazione riguardante la richiesta di insinuazione per un credito di regresso da fideiussione non ancora escussa, ha erroneamente respinto anche la richiesta di insinuazione al passivo dei crediti derivanti dall’escussione della fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore della banca e nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., a garanzia di un’anticipazione concessa dall’opponente a quest’ultima compagine. Una simile motivazione, totalmente priva di correlazione con la fattispecie in esame, comporta –in tesi - una violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Il tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente respinto la richiesta di ammissione al passivo in via condizionata dei crediti di regresso per fideiussioni concesse dalla banca nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’applicazione una nozione di credito condizionale più ristretta di quella prevista dagli artt. 55, 95, 96, 113 e 113-bisl. fall., giacché si deve intendere come condizionale anche il credito eventuale che possa conseguire, in corso di procedura e senza attività del fallito, al completamento di una fattispecie complessa che abbia già dato luogo a un vincolo sul patrimonio del fallito. Una diversa interpretazione dell’art. 55, comma 3, l. fall. contrasterebbe –in tesi –con gli artt. 3, 24, 42, 47, 111 e 117 Cost., in quanto da un lato si escluderebbe, irragionevolmente, l’applicazione dell’istituto dell’ammissione condizionale del credito a una fattispecie per la quale ricorre la medesima ratiodi altre ipotesi in cui il legislatore ha espressamente previsto una simile disciplina (quali la cessionepro solvendo del credito, i crediti iscritti a ruolo per i quali insorgano contestazioni, i crediti oggetto di accertamento da parte di un altro giudice, i crediti relativi a contratti pendenti in caso di subentro negli stessi da parte del commissario straordinario ex art. 51, comma 3, d. lgs. 270/1999), dall’altro si violerebbe la par condicio creditorum in maniera irragionevole e discriminatoria, lasciando il fideiussore privo di tutela in attesa di un’eventuale sua escussione, che potrebbe verificarsi anche successivamente alla chiusura della procedura. 5.2 Il quinto motivo di ricorso solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, 95, 96, 113 e 113-bis l. fall., nel caso in cui si intenda interpretare queste norme nel senso indicato dal tribunale, in relazione gli artt. 3, 24, 42, 47, 111 e 117 Cost.. 6. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quarto motivo di ricorso prospetti una questione di valenza nomofilattica, della quale è opportuna la trattazione inpubblica udienza. P.Q.M.
Decreto Cassazione n. 22847/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris