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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18245/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Avezzano - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avezzano (pronuncia confermata dalla Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e passata in giudicato il 20/12/2018) e con la sentenza del 15/11/2018 del Tribunale di Avezzano (pronuncia confermata dalla Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e passata in giudicato il 27/04/2021).

1.1. Quanto alla revoca disposta in relazione alla sentenza del Tribunale di Avezzano in data 15.11.2018, di condanna alla pena di anni due di reclusione, essa è stata disposta in ossequio al dettato dell'art. 168, comma 3, cod. proc. pen., stante l'esistenza di una condanna precedentemente pronunciata, sebbene divenuta irrevocabile in epoca successiva rispetto alla concessione del beneficio.

1.2. Con riferimento, invece, alla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Avezzano il 24/05/2016, tale decisione si basa sul dettato dell'art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen., stante la sopravvenienza di una nuova condanna a pena che, cumulata a quella anteriormente irrogata e condizionalmente sospesa, eccede i limiti di ammissibilità al beneficio.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito brevemente riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 168 cod. pen.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato concesso al Cosimo con sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; tale sentenza è stata pronunciata, quindi, in epoca successiva, rispetto alla intervenuta irrevocabilità della condanna alla pena di mesi sei di reclusione, di cui alla sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Deduce il ricorrente, quindi, che all'eventuale errore commesso dal giudice della cognizione si potesse porre rimedio - in via esclusiva - attraverso l'attivazione degli ordinari meccanismi impugnatori, non potendo invece tale errore essere emendato in sede di esecuzione.

Ciò discenderebbe - in ipotesi difensiva - dalla natura meramente dichiarativa del provvedimento di revoca del beneficio, i cui effetti sostanziali risalirebbero "de jure" al momento in cui si verifica la condizione, in maniera indipendente rispetto al provvedimento giudiziario di revoca, dovendosi intendere quest'ultimo quale atto solo ricognitivo dell'avvenuta caducazione.

Il provvedimento impugnato nascerebbe, pertanto, da un errore di diritto, sostanziatosi nel reputare emendabile - in fase esecutiva - l'errore posto in essere durante la fase di cognizione dalla Corte d'appello di L'Aquila, laddove questa ha concesso al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur disponendo del relativo certificato penale aggiornato ed in assenza di impugnazione, da parte della Procura generale presso la Corte di appello di L'Aquila.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando la legittimità della revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il tema attiene, in diritto, alle conseguenze della mancata revoca della sospensione condizionale della pena, da parte del giudice della cognizione (pur se in possesso di certificato penale aggiornato), nonché alla sussistenza o meno, al ricorrere di una omessa pronunzia sul punto, del potere di revoca in sede esecutiva.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], sul punto, intende dare continuità all'orientamento ripetutamente espresso da questa stessa sezione (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, rv 282076; Sez. 1, n. 24103 del 08/04//2021, Fosco, rv 281432).

Possono porsi, dunque, i seguenti ancoraggi teorici: a) la giurisprudenza di legittimità, nel massimo consesso, ha stabilito che <<I1 giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).

Tale decisione costituisce applicazione di un principio generale dell'ordinamento, rappresentato dalla preclusione processuale.

In particolare, la "ratio decidendi" è orientata dalla constatazione per cui l'errore di giudizio (applicazione del beneficio, pur in presenza di causa ostativa nota al giudice della cognizione) non possa essere emendato in sede esecutiva, dovendo esso venir dedotto mediante i mezzi di impugnazione ordinariamente consentiti;b) l'errore di giudizio in tema di applicazione della sospensione condizionale della pena, dovuto alla esistenza "in actis" di ragioni ostative, è pertanto attribuibile alla condotta del giudicante che ha concesso il beneficio.

2.2. Sostiene il ricorrente, tuttavia, che la conoscenza - per avvenuta annotazione della sentenza di condanna, pronunziata in diverso procedimento, sul certificato del casellario - da parte della Corte di appello di L'Aquila, renderebbe non emendabile l'errore in fase di esecuzione, per esser stato vanamente «consumato» il potere di revoca.

2.3. Nel caso in esame, però, è pacifico che nessun errore di giudizio sia stato commesso, dal giudice che ha concesso la pena sospesa, in ragione della 'negatività' del certificato penale "illo tempore" acquisito.

Alcuna impugnazione - sul punto specifico - doveva essere, pertanto, introdotta dal Pubblico ministero, avverso la prima decisione.

Giova precisare, infatti, come il giudice dell'esecuzione (Giudice monocratico del Tribunale di Avezzano) abbia dato atto di aver acquisito - prima di procedere alla revoca ora impugnata - il fascicolo relativo al processo di cognizione celebratosi a carico del Cosimo.

Il giudicante, in tal modo, ha potuto verificare come il Tribunale di Avezzano, allorquando pronunciava sentenza in data 15/11/2018, non potesse essere nelle condizioni di conoscere l'esistenza della precedente condanna, in quanto questa è divenuta irrevocabile solo in epoca successiva, ossia il 20/12/2018; tale condanna non può, quindi, che esser stata annotata sul relativo certificato al tempo della raggiunta definitività, ossia necessariamente in epoca posteriore rispetto al 15/11/2018 (si ripete, data della emissione della sentenza ad opera del Tribunale di Avezzano).

Trattasi del resto di un ferreo sillogismo, che sarebbe risultato - in ipotesi - logicamente inattaccabile anche in assenza di un suffragio di natura documentale.

2.4. Come è stato osservato, peraltro, da questa Prima Sezione negli arresti citati in premessa (in particolare, si richiama la sopra menzionata Sez. 1 n. 24103 del 08/04/2021, Fosco), la natura del potere officioso di procedere alla revoca della pena sospesa, illegalmente concessa/da parte della Corte di Appello, rende il mancato esercizio di siffatto potere non idoneo a determinare alcuna preclusione processuale, trattandosi di un potere che è facoltativo ed esercitabile in via concorrente ed autonoma, rispetto a quello analogo conferito in via generale al giudice dell'esecuzione dall'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

In fase di cognizione, la natura solo eventuale della revoca resta quindi sostanzialmente slegata, rispetto all'effetto devolutivo tipico del giudizio di appello; la relativa omissione, allora, non è censurabile mediante l'utilizzo di uno specifico strumento di impugnazione, trovando essa, invece, rimedio grazie alla competenza autonoma del giudice dell'esecuzione.

Detta in altri termini, l'oggetto tipico del giudizio d'appello, come parametrato all'effetto devolutivo del gravame ex art. 597 cod. proc. pen., non assorbe - in caso di mancata impugnazione promossa dalla parte pubblica - l'errore di applicazione della pena sospesa.

Deriva da tale impostazione concettuale che l'omesso esercizio di un potere surrogatorio - ad opera del giudice di secondo grado - non può costituire fonte di una preclusione processuale derivante dal giudicato.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna "ex lege" del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Avezzano - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avezzano (pronuncia confermata dalla Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e passata in giudicato il 20/12/2018) e con la sentenza del 15/11/2018 del Tribunale di Avezzano (pronuncia confermata dalla Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e passata in giudicato il 27/04/2021). 1.1. Quanto alla revoca disposta in relazione alla sentenza del Tribunale di Avezzano in data 15.11.2018, di condanna alla pena di anni due di reclusione, essa è stata disposta in ossequio al dettato dell'art. 168, comma 3, cod. proc. pen., stante l'esistenza di una condanna precedentemente pronunciata, sebbene divenuta irrevocabile in epoca successiva rispetto alla concessione del beneficio. 1.2. Con riferimento, invece, alla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Avezzano il 24/05/2016, tale decisione si basa sul dettato dell'art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen., stante la sopravvenienza di una nuova condanna a pena che, cumulata a quella anteriormente irrogata e condizionalmente sospesa, eccede i limiti di ammissibilità al beneficio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito brevemente riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 168 cod. pen. Il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato concesso al Cosimo con sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; tale sentenza è stata pronunciata, quindi, in epoca successiva, rispetto alla intervenuta irrevocabilità della condanna alla pena di mesi sei di reclusione, di cui alla sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce il ricorrente, quindi, che all'eventuale errore commesso dal giudice della cognizione si potesse porre rimedio - in via esclusiva - attraverso l'attivazione degli ordinari meccanismi impugnatori, non potendo invece tale errore essere emendato in sede di esecuzione. Ciò discenderebbe - in ipotesi difensiva - dalla natura meramente dichiarativa del provvedimento di revoca del beneficio, i cui effetti sostanziali risalirebbero "de jure" al momento in cui si verifica la condizione, in maniera indipendente rispetto al provvedimento giudiziario di revoca, dovendosi intendere quest'ultimo quale atto solo ricognitivo dell'avvenuta caducazione. Il provvedimento impugnato nascerebbe, pertanto, da un errore di diritto, sostanziatosi nel reputare emendabile - in fase esecutiva - l'errore posto in essere durante la fase di cognizione dalla Corte d'appello di L'Aquila, laddove questa ha concesso al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur disponendo del relativo certificato penale aggiornato ed in assenza di impugnazione, da parte della Procura generale presso la Corte di appello di L'Aquila. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando la legittimità della revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il tema attiene, in diritto, alle conseguenze della mancata revoca della sospensione condizionale della pena, da parte del giudice della cognizione (pur se in possesso di certificato penale aggiornato), nonché alla sussistenza o meno, al ricorrere di una omessa pronunzia sul punto, del potere di revoca in sede esecutiva. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], sul punto, intende dare continuità all'orientamento ripetutamente espresso da questa stessa sezione (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, rv 282076; Sez. 1, n. 24103 del 08/04//2021, Fosco, rv 281432). Possono porsi, dunque, i seguenti ancoraggi teorici: a) la giurisprudenza di legittimità, nel massimo consesso, ha stabilito che <<I1 giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). Tale decisione costituisce applicazione di un principio generale dell'ordinamento, rappresentato dalla preclusione processuale. In particolare, la "ratio decidendi" è orientata dalla constatazione per cui l'errore di giudizio (applicazione del beneficio, pur in presenza di causa ostativa nota al giudice della cognizione) non possa essere emendato in sede esecutiva, dovendo esso venir dedotto mediante i mezzi di impugnazione ordinariamente consentiti;b) l'errore di giudizio in tema di applicazione della sospensione condizionale della pena, dovuto alla esistenza "in actis" di ragioni ostative, è pertanto attribuibile alla condotta del giudicante che ha concesso il beneficio. 2.2. Sostiene il ricorrente, tuttavia, che la conoscenza - per avvenuta annotazione della sentenza di condanna, pronunziata in diverso procedimento, sul certificato del casellario - da parte della Corte di appello di L'Aquila, renderebbe non emendabile l'errore in fase di esecuzione, per esser stato vanamente «consumato» il potere di revoca. 2.3. Nel caso in esame, però, è pacifico che nessun errore di giudizio sia stato commesso, dal giudice che ha concesso la pena sospesa, in ragione della 'negatività' del certificato penale "illo tempore" acquisito. Alcuna impugnazione - sul punto specifico - doveva essere, pertanto, introdotta dal Pubblico ministero, avverso la prima decisione. Giova precisare, infatti, come il giudice dell'esecuzione (Giudice monocratico del Tribunale di Avezzano) abbia dato atto di aver acquisito - prima di procedere alla revoca ora impugnata - il fascicolo relativo al processo di cognizione celebratosi a carico del Cosimo. Il giudicante, in tal modo, ha potuto verificare come il Tribunale di Avezzano, allorquando pronunciava sentenza in data 15/11/2018, non potesse essere nelle condizioni di conoscere l'esistenza della precedente condanna, in quanto questa è divenuta irrevocabile solo in epoca successiva, ossia il 20/12/2018; tale condanna non può, quindi, che esser stata annotata sul relativo certificato al tempo della raggiunta definitività, ossia necessariamente in epoca posteriore rispetto al 15/11/2018 (si ripete, data della emissione della sentenza ad opera del Tribunale di Avezzano). Trattasi del resto di un ferreo sillogismo, che sarebbe risultato - in ipotesi - logicamente inattaccabile anche in assenza di un suffragio di natura documentale. 2.4. Come è stato osservato, peraltro, da questa Prima Sezione negli arresti citati in premessa (in particolare, si richiama la sopra menzionata Sez. 1 n. 24103 del 08/04/2021, Fosco), la natura del potere officioso di procedere alla revoca della pena sospesa, illegalmente concessa/da parte della Corte di Appello, rende il mancato esercizio di siffatto potere non idoneo a determinare alcuna preclusione processuale, trattandosi di un potere che è facoltativo ed esercitabile in via concorrente ed autonoma, rispetto a quello analogo conferito in via generale al giudice dell'esecuzione dall'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. In fase di cognizione, la natura solo eventuale della revoca resta quindi sostanzialmente slegata, rispetto all'effetto devolutivo tipico del giudizio di appello; la relativa omissione, allora, non è censurabile mediante l'utilizzo di uno specifico strumento di impugnazione, trovando essa, invece, rimedio grazie alla competenza autonoma del giudice dell'esecuzione. Detta in altri termini, l'oggetto tipico del giudizio d'appello, come parametrato all'effetto devolutivo del gravame ex art. 597 cod. proc. pen., non assorbe - in caso di mancata impugnazione promossa dalla parte pubblica - l'errore di applicazione della pena sospesa. Deriva da tale impostazione concettuale che l'omesso esercizio di un potere surrogatorio - ad opera del giudice di secondo grado - non può costituire fonte di una preclusione processuale derivante dal giudicato. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna "ex lege" del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric
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