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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 18744/2023

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.17/05/2023 CC ORDINANZA sul ricorso proposto da: sul ricorso iscritto al n. 6715/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].TEVERE A. [OSCURATO:PERSONA] 9-10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Pag. 2di 7– R.G. 6715 - 19 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5134/2018 depositata il 24/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugn a la sentenza par ziale App.

ROMA n. 5134/2018 depositata il 24/07/2018che, parzialmente accogliendone l’appelloavverso la sentenza Trib.

Latina 19.10.2012, ha rideterminato il tasso d’interesse negativo proprio del rapporto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (subentrata all’originario Banco di Napoli), quanto ad uno dei rapporti, quello nascente dal contratto 9.10.1985, disponendo per lo stesso applicarsi il solo tasso convenzionale espressamente pattuito fra le parti, senza tener conto delle variazioni di tasso nel frattempo intervenute;

2. l a corte ha premesso che: a) il tribunale aveva a ccolto la domanda di nullità delle clausole inserite in tre contratti bancari, del 30.7.1980, 9.1.1984 (per tassi d’interesse superiori a quelli legali), nonché per essi e per un terzo (9.10.1985) quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e quelle di previste antergazione e postergazione delle valute; b) era stata invece respinta la domanda di nullità per pretesa pattuizione di interessi ultralegali su apertura di credito in c.c. del terzo contratto, nonché quelle su c.m.s. e applicazione di interessi usurari; c) il giudizio proseguiva in primo grado, avendo il giudice disposto con separata ordinanza una c.t.u. per ricostruire il rapporto fra le parti e così determinare il saldo di c.c. rettificato in base alle statuite nullità;

3. l a c orte , sui cinque motivi dell’appello, ha deciso che: a) non era scorretta la decisione di dichiarare la nullità, posponendo la ricostruzione delle modalità applicative adottate dalla banca per le contabilizzazioni, da rivedere solo dopo aver fissato in sentenza i criteri di invalidità; b) era legittima l’applicazione della c .m.s. indicata nel Pag. 3di 7– R.G. 6715 - 19 contratto 9.10.1985(terzo motivo d’appello) , così come giustificabile la mancata pronuncia di nullità delle clausole sulle spese (quarto motivo d’appello), poiché i) quanto al terzo motivo – la c.m.s. risultava espressamente prevista nel terzo contratto, con anche il suo tasso, né risultavano variazioni g overnate da usi su piazza ovvero anche la prova del mancato uso delle somme messe a disposizione con l’apertura di credito in c.c., né l’addebito di rimesse a tale titolo; ii) quanto al quarto motivo– il pr i mo giudice si era pronunciato nel senso dell’epurazione (di c.m.s. e) delle spese non espressamente pattuite fino al terzo contratto, con ciò ritenendo dovute quelle a partire da quest’ultimo; c) sul preteso superamento del tasso soglia di cui alla l. n.108/1996 e con erronea non applicazione della norma interpretativa dell’art.1 co.1 d.l. n. 394 del 2000 (conv. nella l. n. 24 del 2001), il tribunale ha correttamente rilevato che il credito riguardava contratti anteriori alla legge antiusuran. 108/96; d) quanto alla pattuizione nel contratto 9.10.1985 di interessi ultralegali, così come sull’esercizio di jus variandidella banca per il periodo successivo, l’appello (secondo motivo) era fondato, pur dovendosi osservare che la misura del tasso passivo (intrafido e fuori fido), per quanto significativa, non corrispondeva agliusi su piazza, bensì ad una pattuizione specifica fra banca e cliente, ma era errato che la clausola sullo jus variandipotesse governare l’evoluzione di detti tassi, trattandosi di modifica unilaterale della banca, non oggetto di uso normativo, nemmeno approvata in via specifica e siccome vessatoria, derivandone la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;

4. a vverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione da lla società, affidato a cinque motivi ed ulteriormente illustrato da memoria; resistecon controricorso la b anca . [OSCURATO:PERSONA]

1. –I motivi proposti possono essere come di seguito riassunti .

Pag. 4di 7– R.G. 6715 - 19 1.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della sua motivazione, laddove essa ha al contempo affermato e negato la indeterminatezza di tasso passivo ultralegale, c.m.s. e commissioni e spese applicate al terzo rapporto, nonostante la variabilità arbitrar ia dei parametri e dunque la scorrettezza del richiamo al canone dell’art.1284 co.3c.c.;

1.2. con il secondo motivo si adduce la falsa applicazione dell’art.1284 co.3 c.c., avendo erroneamente la sentenza ritenuto valida una clausola di pattuizione dell’interesse extralegale sostanzialmente indeterminato, perché appoggiata su una clausola di variabilitàarbitrariamente rimettente alla banca la sua individuazione e nel contesto di un rapporto a tasso variabile e a tempo indeterminato;

1.3. con il terzo motivo è censurata, rispetto all’art.1346 c.c . , l’assunzione della determinatezza della c.m.s., dellespese di tenuta del conto e di altre spese;

1.4. il quarto motivo censura per violazione ex art.112 c.p.c. la sentenzache ha superato il giudicato interno e deciso oltrepassando le domande e difese della banca, così peggiorando le statuizioni fissate dal tribunale, posto che la banca aveva fatto acquiescenza alla pr ima sentenza;

1.5. con il quinto motivo si censura l’illegittima compensazione delle spese per un quarto, nonostante l’appellante fosse risultato vincitore sia pure in parte;

2. i primi quattro motivi, avvinti da connessione, possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili per taluni profili e infondati per altri; il ricorrente non mostra di aver censurato nella sua completezza la ratio decidendi, laddove trascura che la valutazione di determinatezza del tasso ultralegale, per come operata dalla corte, ha avuto riguardo alle indicazioni specifiche dei parametri contrattualmente convenuti e sottoscritti, mentre la illegittimità si è distintamente riferita alla evoluzione del rapporto, ove ha sanzionato Pag. 5di 7– R.G. 6715 - 19 di nullità le successive variazioni di detti tassiche dunque, nella misura iniziale, apparivano coerenti con il criterio sufficiente dell’art.1284 co.3 c.c.; in ciò, pertanto,non può nemmeno dirsi assente la motivazione, mentre la censura s’infrange nel limite al rilievo della mera incoerenza, così come chiaritoda Cass. s.u. 8053/2014 e dalle successive conferme specificative (Cass. 21257/2014, 23940/2017 « non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata»);

2.1. pari sorte merita la censura ove invoca una lettura unitaria del rapporto di debito, per un verso non poggiante su una almeno trascritta per elementi essenziali domanda puntuale di totale nullità di tutti i tassi praticati al rapporto nato nel 1985 ed in ragione della combinazione ora invocata; per altro verso, la corte chiaramente –come detto – si è pronunciata sulla nullità dello jus variandi, accogliendo la domanda di indeterminatezza di tale sola clausola ed escludendo specificamente (pag.8) che invece i tassi-base del rapporto corrispondessero ad usi su piazza, oggetto tra l’altro di mancata prova da parte dell’appellante; anche per questa via, la motivazione sulla determinatezza del tasso- base e la sua autonoma pattuizione scritta sorreggono una ratio decidendinon ulteriormente esaminabile;

2.2. le stesse conseguenze concernono la doglianza sulla c.m.s., sufficientemente e chiaramente precisata come parametro aritmetico e approvata nello stesso contesto scritturale dal cliente; mentre è del tutto generica la censura sulle spesee altre commissioni, per le quali il ricorso è totalmente privo di specificità rappresentativa dei documenti, delle clausole che vi si riferiscono, dell’evoluzione del rapporto su costi sostenuti o chiesti; sul punto, il mancato uso delle somme messe a disposizione o l’effettivo addebitoa carico del cliente sono ipotesi che la corte si è data, escludendo però che l’appello, per genericità, avesse tematizzato tali questioni, così risultandone una Pag. 6di 7– R.G. 6715 - 19 ratio decidendi (pag.7) ora non attinta in modo specifico da alcun motivo di ricorso;

2.3. è infine, nella parte meritale, inammissibile la censura per omesso rispetto del giudicato interno, apparendo il richiamo ad una pretesa reformatio in pejus non correlato ad una parte specifica della sentenza di primo grado (che in realtà non aveva accolto la domanda del ricorrente) quale posta in correlazionead una dedotta acquiescenza della banca; proprio perché la società ha impugnato il citato capo della sentenza del tribunale non è dato comprendere quale giudicato si sarebbe ciononostante formato, stante la piena reiezione della domanda formulata in tema di nullità della pattuizione dell’interesse ultralegale del contratto del 1985e senza che le statuizioni sui contratti del 1980 e 1984 possano assumere valore pregiudicante ai sensi dell’art.2909 c.c. e 324 c.p.c.;

3. il quinto motivo è inammissibile, alla luce del principio per cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 8421/2017, 40872/2021); alrigetto del ricorso consegue che l e spese di condanna sono fondate sul criterio di soccombenzae liquidate come in disposit ivo; sussistono i presupposti per disporre il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.200, di cui 200 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, nonché Pag. 7di 7– R.G. 6715 - 19 accessori di legge; a i sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.17/05/2023 CC ORDINANZA sul ricorso proposto da: sul ricorso iscritto al n. 6715/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].TEVERE A. [OSCURATO:PERSONA] 9-10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Pag. 2di 7– R.G. 6715 - 19 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5134/2018 depositata il 24/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugn a la sentenza par ziale App. ROMA n. 5134/2018 depositata il 24/07/2018che, parzialmente accogliendone l’appelloavverso la sentenza Trib. Latina 19.10.2012, ha rideterminato il tasso d’interesse negativo proprio del rapporto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (subentrata all’originario Banco di Napoli), quanto ad uno dei rapporti, quello nascente dal contratto 9.10.1985, disponendo per lo stesso applicarsi il solo tasso convenzionale espressamente pattuito fra le parti, senza tener conto delle variazioni di tasso nel frattempo intervenute; 2. l a corte ha premesso che: a) il tribunale aveva a ccolto la domanda di nullità delle clausole inserite in tre contratti bancari, del 30.7.1980, 9.1.1984 (per tassi d’interesse superiori a quelli legali), nonché per essi e per un terzo (9.10.1985) quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e quelle di previste antergazione e postergazione delle valute; b) era stata invece respinta la domanda di nullità per pretesa pattuizione di interessi ultralegali su apertura di credito in c.c. del terzo contratto, nonché quelle su c.m.s. e applicazione di interessi usurari; c) il giudizio proseguiva in primo grado, avendo il giudice disposto con separata ordinanza una c.t.u. per ricostruire il rapporto fra le parti e così determinare il saldo di c.c. rettificato in base alle statuite nullità; 3. l a c orte , sui cinque motivi dell’appello, ha deciso che: a) non era scorretta la decisione di dichiarare la nullità, posponendo la ricostruzione delle modalità applicative adottate dalla banca per le contabilizzazioni, da rivedere solo dopo aver fissato in sentenza i criteri di invalidità; b) era legittima l’applicazione della c .m.s. indicata nel Pag. 3di 7– R.G. 6715 - 19 contratto 9.10.1985(terzo motivo d’appello) , così come giustificabile la mancata pronuncia di nullità delle clausole sulle spese (quarto motivo d’appello), poiché i) quanto al terzo motivo – la c.m.s. risultava espressamente prevista nel terzo contratto, con anche il suo tasso, né risultavano variazioni g overnate da usi su piazza ovvero anche la prova del mancato uso delle somme messe a disposizione con l’apertura di credito in c.c., né l’addebito di rimesse a tale titolo; ii) quanto al quarto motivo– il pr i mo giudice si era pronunciato nel senso dell’epurazione (di c.m.s. e) delle spese non espressamente pattuite fino al terzo contratto, con ciò ritenendo dovute quelle a partire da quest’ultimo; c) sul preteso superamento del tasso soglia di cui alla l. n.108/1996 e con erronea non applicazione della norma interpretativa dell’art.1 co.1 d.l. n. 394 del 2000 (conv. nella l. n. 24 del 2001), il tribunale ha correttamente rilevato che il credito riguardava contratti anteriori alla legge antiusuran. 108/96; d) quanto alla pattuizione nel contratto 9.10.1985 di interessi ultralegali, così come sull’esercizio di jus variandidella banca per il periodo successivo, l’appello (secondo motivo) era fondato, pur dovendosi osservare che la misura del tasso passivo (intrafido e fuori fido), per quanto significativa, non corrispondeva agliusi su piazza, bensì ad una pattuizione specifica fra banca e cliente, ma era errato che la clausola sullo jus variandipotesse governare l’evoluzione di detti tassi, trattandosi di modifica unilaterale della banca, non oggetto di uso normativo, nemmeno approvata in via specifica e siccome vessatoria, derivandone la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi; 4. a vverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione da lla società, affidato a cinque motivi ed ulteriormente illustrato da memoria; resistecon controricorso la b anca . [OSCURATO:PERSONA] 1. –I motivi proposti possono essere come di seguito riassunti . Pag. 4di 7– R.G. 6715 - 19 1.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della sua motivazione, laddove essa ha al contempo affermato e negato la indeterminatezza di tasso passivo ultralegale, c.m.s. e commissioni e spese applicate al terzo rapporto, nonostante la variabilità arbitrar ia dei parametri e dunque la scorrettezza del richiamo al canone dell’art.1284 co.3c.c.; 1.2. con il secondo motivo si adduce la falsa applicazione dell’art.1284 co.3 c.c., avendo erroneamente la sentenza ritenuto valida una clausola di pattuizione dell’interesse extralegale sostanzialmente indeterminato, perché appoggiata su una clausola di variabilitàarbitrariamente rimettente alla banca la sua individuazione e nel contesto di un rapporto a tasso variabile e a tempo indeterminato; 1.3. con il terzo motivo è censurata, rispetto all’art.1346 c.c . , l’assunzione della determinatezza della c.m.s., dellespese di tenuta del conto e di altre spese; 1.4. il quarto motivo censura per violazione ex art.112 c.p.c. la sentenzache ha superato il giudicato interno e deciso oltrepassando le domande e difese della banca, così peggiorando le statuizioni fissate dal tribunale, posto che la banca aveva fatto acquiescenza alla pr ima sentenza; 1.5. con il quinto motivo si censura l’illegittima compensazione delle spese per un quarto, nonostante l’appellante fosse risultato vincitore sia pure in parte; 2. i primi quattro motivi, avvinti da connessione, possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili per taluni profili e infondati per altri; il ricorrente non mostra di aver censurato nella sua completezza la ratio decidendi, laddove trascura che la valutazione di determinatezza del tasso ultralegale, per come operata dalla corte, ha avuto riguardo alle indicazioni specifiche dei parametri contrattualmente convenuti e sottoscritti, mentre la illegittimità si è distintamente riferita alla evoluzione del rapporto, ove ha sanzionato Pag. 5di 7– R.G. 6715 - 19 di nullità le successive variazioni di detti tassiche dunque, nella misura iniziale, apparivano coerenti con il criterio sufficiente dell’art.1284 co.3 c.c.; in ciò, pertanto,non può nemmeno dirsi assente la motivazione, mentre la censura s’infrange nel limite al rilievo della mera incoerenza, così come chiaritoda Cass. s.u. 8053/2014 e dalle successive conferme specificative (Cass. 21257/2014, 23940/2017 « non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata»); 2.1. pari sorte merita la censura ove invoca una lettura unitaria del rapporto di debito, per un verso non poggiante su una almeno trascritta per elementi essenziali domanda puntuale di totale nullità di tutti i tassi praticati al rapporto nato nel 1985 ed in ragione della combinazione ora invocata; per altro verso, la corte chiaramente –come detto – si è pronunciata sulla nullità dello jus variandi, accogliendo la domanda di indeterminatezza di tale sola clausola ed escludendo specificamente (pag.8) che invece i tassi-base del rapporto corrispondessero ad usi su piazza, oggetto tra l’altro di mancata prova da parte dell’appellante; anche per questa via, la motivazione sulla determinatezza del tasso- base e la sua autonoma pattuizione scritta sorreggono una ratio decidendinon ulteriormente esaminabile; 2.2. le stesse conseguenze concernono la doglianza sulla c.m.s., sufficientemente e chiaramente precisata come parametro aritmetico e approvata nello stesso contesto scritturale dal cliente; mentre è del tutto generica la censura sulle spesee altre commissioni, per le quali il ricorso è totalmente privo di specificità rappresentativa dei documenti, delle clausole che vi si riferiscono, dell’evoluzione del rapporto su costi sostenuti o chiesti; sul punto, il mancato uso delle somme messe a disposizione o l’effettivo addebitoa carico del cliente sono ipotesi che la corte si è data, escludendo però che l’appello, per genericità, avesse tematizzato tali questioni, così risultandone una Pag. 6di 7– R.G. 6715 - 19 ratio decidendi (pag.7) ora non attinta in modo specifico da alcun motivo di ricorso; 2.3. è infine, nella parte meritale, inammissibile la censura per omesso rispetto del giudicato interno, apparendo il richiamo ad una pretesa reformatio in pejus non correlato ad una parte specifica della sentenza di primo grado (che in realtà non aveva accolto la domanda del ricorrente) quale posta in correlazionead una dedotta acquiescenza della banca; proprio perché la società ha impugnato il citato capo della sentenza del tribunale non è dato comprendere quale giudicato si sarebbe ciononostante formato, stante la piena reiezione della domanda formulata in tema di nullità della pattuizione dell’interesse ultralegale del contratto del 1985e senza che le statuizioni sui contratti del 1980 e 1984 possano assumere valore pregiudicante ai sensi dell’art.2909 c.c. e 324 c.p.c.; 3. il quinto motivo è inammissibile, alla luce del principio per cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 8421/2017, 40872/2021); alrigetto del ricorso consegue che l e spese di condanna sono fondate sul criterio di soccombenzae liquidate come in disposit ivo; sussistono i presupposti per disporre il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.200, di cui 200 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, nonché Pag. 7di 7– R.G. 6715 - 19 accessori di legge; a i sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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