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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 15305/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale cittadino in data 01.02.2024, che aveva riconosciub [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, condannando o alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.

2. Avverso tale decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del difens we di fiducia, deducendo il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e) cod proc.pen. con riferimento alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non offrirebbe alcuna r lotivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] rileva, anzitutto, l'evidente carenza di specificità del mot vo di ricorso, limitandosi il ricorrente a enunciare una generica "mancanza di motivazione" in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, senza neppure indicare quali ;arebbero, nel caso concreto, le ipotesi proscioglitive che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare.

La Corte territoriale ha, invero, esaminato analiticamente il compend o probatorio, valorizzando la quantità di sostanza stupefacente (20 grammi di cocaina comples.: sivi), l'elevato principio attivo (con purezza quasi all'80%), le modalità di confezionamen :o in dosi, il comportamento dell'imputato che ha tentato di darsi alla fuga, nonché la confe ;sione resa in sede di interrogatorio di garanzia.

Tali elementi, come correttamente rilevato dai giudici di merito, escludono in radice l'applicabilità di cause di non punibilità.

Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo sopra richiamato sia nnanifestamentq infondato, in quanto generico, in fatto, privo di confronto con la decisione impugnata, no scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (( ass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo di analisi censoria degli argomenti posti 3 fondamento della affermazione della penale responsabilità del prevenuto.

La mera evocazione di una verifica ex art. 129 c.p.p., senza precisare c uali cause di proscioglimento sarebbero state trascurate, rappresenta un'inammissibile scllecitazione a questa Corte a compiere una rivisitazione del materiale probatorio, inibita in sede di legittimità.

Nel caso di specie, l'approfondita motivazione della sentenza impugnz ta - che ha puntualmente dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto provata la penale -esponsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio - contiene in sè la valutazione sull'in ;ussistenza di cause di proscioglimento.

Si osserva, peraltro, che la Corte territoriale ha specificamente affrontato e disatteso il tema della "particolare tenuità del fatto", nonché quello della recidiva e del e attenuanti, dimostrando così di aver compiuto un vaglio completo di tutti gli aspetti rilevanti Iella vicenda. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandt si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale cittadino in data 01.02.2024, che aveva riconosciub [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, condannando o alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa. 2. Avverso tale decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del difens we di fiducia, deducendo il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e) cod proc.pen. con riferimento alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non offrirebbe alcuna r lotivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] rileva, anzitutto, l'evidente carenza di specificità del mot vo di ricorso, limitandosi il ricorrente a enunciare una generica "mancanza di motivazione" in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, senza neppure indicare quali ;arebbero, nel caso concreto, le ipotesi proscioglitive che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare. La Corte territoriale ha, invero, esaminato analiticamente il compend o probatorio, valorizzando la quantità di sostanza stupefacente (20 grammi di cocaina comples.: sivi), l'elevato principio attivo (con purezza quasi all'80%), le modalità di confezionamen :o in dosi, il comportamento dell'imputato che ha tentato di darsi alla fuga, nonché la confe ;sione resa in sede di interrogatorio di garanzia. Tali elementi, come correttamente rilevato dai giudici di merito, escludono in radice l'applicabilità di cause di non punibilità. Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo sopra richiamato sia nnanifestamentq infondato, in quanto generico, in fatto, privo di confronto con la decisione impugnata, no scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (( ass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo di analisi censoria degli argomenti posti 3 fondamento della affermazione della penale responsabilità del prevenuto. La mera evocazione di una verifica ex art. 129 c.p.p., senza precisare c uali cause di proscioglimento sarebbero state trascurate, rappresenta un'inammissibile scllecitazione a questa Corte a compiere una rivisitazione del materiale probatorio, inibita in sede di legittimità. Nel caso di specie, l'approfondita motivazione della sentenza impugnz ta - che ha puntualmente dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto provata la penale -esponsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio - contiene in sè la valutazione sull'in ;ussistenza di cause di proscioglimento. Si osserva, peraltro, che la Corte territoriale ha specificamente affrontato e disatteso il tema della "particolare tenuità del fatto", nonché quello della recidiva e del e attenuanti, dimostrando così di aver compiuto un vaglio completo di tutti gli aspetti rilevanti Iella vicenda. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandt si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere e
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