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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 10055/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10055/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 326/2026* * CC 29/01/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore R G N 34402/2025* *** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1964avverso l ordinanza emessa il 23/09/2025 dal Giudice per le * * delTribunale di Romavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * Monacolette le conclusioni del * [OSCURATO:PERSONA] * * per l accoglimento delricorsoRITENUTO IN FATTO1 Il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell esecuzione con ordinanzaemessa in data 23 settembre 2025 ha accolto l istanza proposta da * * diapplicazione della disciplina della continuazione tra il fatto giudicato con la sentenza n6341/22 emessa dal Tribunale di Roma il 12 maggio 2022 confermata dalla Corte diappello di Roma divenuta irrevocabile in data 7 giugno 2023 in relazione al reato di cuiall art 73 comma 1 d p r 309/1990 e i fatti oggetto della sentenza n 436/23 emessa dalGiudice per le * * del Tribunale di Roma il 3 febbraio 2023 divenutairrevocabile il 20 giugno 2023 in relazione ai reati di cui agli artt 628 comma 1 e 3 n 1 648e 385 cod pen e ha determinato la pena complessiva in anni 6 mesi 2 e 20 giorni direclusione ed euro 20 833 34 di multa2 Il giudice dell esecuzione nello specifico ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione valutando positivamente la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra ifatti oggetto delle sentenze appena citate in quanto finalizzati a reperire il denaro perl acquisto di sostanza stupefacente * anche considerando che è stata prodottadocumentazione che ha accertato lo stato di tossicodipendenza concomitante allacommissione degli illeciti e nel caso di specie è stata allegata la relazione della ** di * * del 2016 del * di * del 28 ottobre 2020 e infine uncertificato del * di * del 19 marzo 2025La decisione si fonda sulla considerazione che gli illeciti commessi sonocontrassegnati da omogeneità e inoltre che gli stessi sono collocabili in un lasso temporalenon considerevole in species maggio 2022 in relazione ai reati di cui alla prima sentenza eluglio agosto 2022 in relazione ai reati oggetto della seconda sentenzaIn ordine alla determinazione della pena complessiva il giudice ha individuato il reatopiù grave in quello giudicato con la sentenza n 6341/22 e quantificata la pena base in anni4 di reclusione ha applicato un aumento in continuazione per i fatti oggetto della secondasentenza così quantificato anni 2 mesi 9 di reclusione ed euro 600 00 di multa per il reato dicui al capo E di mesi 6 di reclusione ed euro 200 00 di multa per i reati di cui al capo A DAlla somma così determinata il giudice ha poi applicato la riduzione di un terzo dellapena per la scelta del rito abbreviato e di un sesto ai sensi dell art 442 comma 2 bis codproc pen così giungendo ad irrogare una pena complessiva di anni 6 mesi 2 e giorni 20 direclusione ed euro 20 833 34 di multa ciò anche tenuto conto di quanto stabilito dall art 81comma secondo cod pen nei casi in cui come quello di specie viene ravvisata la recidivaai sensi dell art 99 comma quarto cod pen3 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l interessato che a mezzodel difensore ha dedotto i seguenti motivi3 1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt 81 commasecondo cod pen e 671 cod proc pen Nel primo motivo la difesa rileva che il computodella pena è errato in quanto il giudice dell esecuzione nel procedere agli aumenti per lacontinuazione ha applicato una pena superiore a quella inflitta dal giudice della cognizioneNel calcolo infatti sono stati considerati reati diversi e ulteriori rispetto a quelli cheineriscono il ricorrente A B C e invece è stato pretermesso il reato di cui al capo C evasione meno grave3 2 Violazione di legge in relazione agli artt 81 comma quarto cod pen e 671comma 2 bis cod proc pen per avere il giudice dell esecuzione rideterminato la pena incontrasto con il principio enunciato dall ultimo comma dell art 81 comma quarto cod pen4 In data 6 settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte conle quali il * [OSCURATO:PERSONA] * * chiede che l annullamento con rinvio delprovvedimento impugnatoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è fondato nei termini che seguono2 Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazioneevidenziando che il giudice dell esecuzione sarebbe incorso in errore nella determinazionedel trattamento sanzionatorio in quanto ha applicato degli aumenti di pena a titolo dicontinuazione in relazione a reati per i quali il ricorrente non era stato condannatoLa doglianza è fondataIl giudice dell esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il fattooggetto della sentenza del Tribunale di Roma il 12 maggio 2022 e quelli oggetto dellasentenza emessa Giudice per le * * del Tribunale di Roma il 3 febbraio2023Il reato più grave è stato correttamente individuato in quello oggetto della primasentenza e la pena base è stata così determinata in anni quattro di reclusioneA tale pena il giudice ha poi applicato come già indicato sub 2 del ritenuto in fattogli aumenti in continuazione per i reati di cui ai capi A B D F e G oggetto della secondasentenzaLa pena complessiva è stata determinata in modo errato* sentenza in atti e come evidenziato nell atto di ricorso a cui sono allegati iprovvedimenti oggetto della pronuncia impugnata infatti risulta che il Giudice per le ** del Tribunale di Roma ha condannato l attuale ricorrente per i reati di cui al capoA rapina in danno della tabaccheria di via * B ricettazione e C evasione* invece gli ulteriori e diversi reati di cui ai capi D rapina in danno dellatabaccheria in via * III F rapina commessa in danno della tabaccheria a Via di* * e G rapina commessa in danno della tabaccheria in via N S di *erano contestati a un altro imputato * * nei confronti del quale è stataemessa la condanna3 L errore in cui è incorso il giudice dell esecuzione nella determinazione della penanel calcolo della quale risulta anche omesso l aumento per il reato di evasione impone unanuova e complessiva valutazione di merito e non può pertanto essere emendato da questaCorteIl provvedimento impugnato in conseguenza deve essere annullato con rinvio alGiudice per le * * del Tribunale di Roma per un nuovo giudizio sul punto4 Considerato che in sede di rinvio si dovrà procedere a una nuova e complessivadeterminazione della pena la censura oggetto del secondo motivo è assorbitaCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10055/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 326/2026* * CC 29/01/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore R G N 34402/2025* *** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1964avverso l ordinanza emessa il 23/09/2025 dal Giudice per le * * delTribunale di Romavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * Monacolette le conclusioni del * [OSCURATO:PERSONA] * * per l accoglimento delricorsoRITENUTO IN FATTO1 Il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell esecuzione con ordinanzaemessa in data 23 settembre 2025 ha accolto l istanza proposta da * * diapplicazione della disciplina della continuazione tra il fatto giudicato con la sentenza n6341/22 emessa dal Tribunale di Roma il 12 maggio 2022 confermata dalla Corte diappello di Roma divenuta irrevocabile in data 7 giugno 2023 in relazione al reato di cuiall art 73 comma 1 d p r 309/1990 e i fatti oggetto della sentenza n 436/23 emessa dalGiudice per le * * del Tribunale di Roma il 3 febbraio 2023 divenutairrevocabile il 20 giugno 2023 in relazione ai reati di cui agli artt 628 comma 1 e 3 n 1 648e 385 cod pen e ha determinato la pena complessiva in anni 6 mesi 2 e 20 giorni direclusione ed euro 20 833 34 di multa2 Il giudice dell esecuzione nello specifico ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione valutando positivamente la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra ifatti oggetto delle sentenze appena citate in quanto finalizzati a reperire il denaro perl acquisto di sostanza stupefacente * anche considerando che è stata prodottadocumentazione che ha accertato lo stato di tossicodipendenza concomitante allacommissione degli illeciti e nel caso di specie è stata allegata la relazione della ** di * * del 2016 del * di * del 28 ottobre 2020 e infine uncertificato del * di * del 19 marzo 2025La decisione si fonda sulla considerazione che gli illeciti commessi sonocontrassegnati da omogeneità e inoltre che gli stessi sono collocabili in un lasso temporalenon considerevole in species maggio 2022 in relazione ai reati di cui alla prima sentenza eluglio agosto 2022 in relazione ai reati oggetto della seconda sentenzaIn ordine alla determinazione della pena complessiva il giudice ha individuato il reatopiù grave in quello giudicato con la sentenza n 6341/22 e quantificata la pena base in anni4 di reclusione ha applicato un aumento in continuazione per i fatti oggetto della secondasentenza così quantificato anni 2 mesi 9 di reclusione ed euro 600 00 di multa per il reato dicui al capo E di mesi 6 di reclusione ed euro 200 00 di multa per i reati di cui al capo A DAlla somma così determinata il giudice ha poi applicato la riduzione di un terzo dellapena per la scelta del rito abbreviato e di un sesto ai sensi dell art 442 comma 2 bis codproc pen così giungendo ad irrogare una pena complessiva di anni 6 mesi 2 e giorni 20 direclusione ed euro 20 833 34 di multa ciò anche tenuto conto di quanto stabilito dall art 81comma secondo cod pen nei casi in cui come quello di specie viene ravvisata la recidivaai sensi dell art 99 comma quarto cod pen3 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l interessato che a mezzodel difensore ha dedotto i seguenti motivi3 1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt 81 commasecondo cod pen e 671 cod proc pen Nel primo motivo la difesa rileva che il computodella pena è errato in quanto il giudice dell esecuzione nel procedere agli aumenti per lacontinuazione ha applicato una pena superiore a quella inflitta dal giudice della cognizioneNel calcolo infatti sono stati considerati reati diversi e ulteriori rispetto a quelli cheineriscono il ricorrente A B C e invece è stato pretermesso il reato di cui al capo C evasione meno grave3 2 Violazione di legge in relazione agli artt 81 comma quarto cod pen e 671comma 2 bis cod proc pen per avere il giudice dell esecuzione rideterminato la pena incontrasto con il principio enunciato dall ultimo comma dell art 81 comma quarto cod pen4 In data 6 settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte conle quali il * [OSCURATO:PERSONA] * * chiede che l annullamento con rinvio delprovvedimento impugnatoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è fondato nei termini che seguono2 Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazioneevidenziando che il giudice dell esecuzione sarebbe incorso in errore nella determinazionedel trattamento sanzionatorio in quanto ha applicato degli aumenti di pena a titolo dicontinuazione in relazione a reati per i quali il ricorrente non era stato condannatoLa doglianza è fondataIl giudice dell esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il fattooggetto della sentenza del Tribunale di Roma il 12 maggio 2022 e quelli oggetto dellasentenza emessa Giudice per le * * del Tribunale di Roma il 3 febbraio2023Il reato più grave è stato correttamente individuato in quello oggetto della primasentenza e la pena base è stata così determinata in anni quattro di reclusioneA tale pena il giudice ha poi applicato come già indicato sub 2 del ritenuto in fattogli aumenti in continuazione per i reati di cui ai capi A B D F e G oggetto della secondasentenzaLa pena complessiva è stata determinata in modo errato* sentenza in atti e come evidenziato nell atto di ricorso a cui sono allegati iprovvedimenti oggetto della pronuncia impugnata infatti risulta che il Giudice per le ** del Tribunale di Roma ha condannato l attuale ricorrente per i reati di cui al capoA rapina in danno della tabaccheria di via * B ricettazione e C evasione* invece gli ulteriori e diversi reati di cui ai capi D rapina in danno dellatabaccheria in via * III F rapina commessa in danno della tabaccheria a Via di* * e G rapina commessa in danno della tabaccheria in via N S di *erano contestati a un altro imputato * * nei confronti del quale è stataemessa la condanna3 L errore in cui è incorso il giudice dell esecuzione nella determinazione della penanel calcolo della quale risulta anche omesso l aumento per il reato di evasione impone unanuova e complessiva valutazione di merito e non può pertanto essere emendato da questaCorteIl provvedimento impugnato in conseguenza deve essere annullato con rinvio alGiudice per le * * del Tribunale di Roma per un nuovo giudizio sul punto4 Considerato che in sede di rinvio si dovrà procedere a una nuova e complessivadeterminazione della pena la censura oggetto del secondo motivo è assorbita P Q MAnnulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le* * del Tribunale di RomaCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MAnnulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le* * del Tribunale di RomaCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10055/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 326/2026* * CC 29/01/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore R G N 34402/2025* *** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1964avverso l ordinanza emessa il 23/09/2025 dal Giudice per le * * delTribunale di Romavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * Monacolette le conclusioni del * [OSCURATO:PERSONA] * * per l accoglimento delricorsoRITENUTO IN FATTO1 Il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell esecuzione con ordinanzaemessa in data 23 settembre 2025 ha accolto l istanza proposta da * * diapplicazione della disciplina della continuazione tra il fatto giudicato con la sentenza n6341/22 emessa dal Tribunale di Roma il 12 maggio 2022 confermata dalla Corte diappello di Roma divenuta irrevocabile in data 7 giugno 2023 in relazione al reato di cuiall art 73 comma 1 d p r 309/1990 e i fatti oggetto della sentenza n 436/23 emessa dalGiudice per le * * del Tribunale di Roma il 3 febbraio 2023 divenutairrevocabile il 20 giugno 2023 in relazione ai reati di cui agli artt 628 comma 1 e 3 n 1 648e 385 cod pen e ha determinato la pena complessiva in anni 6 mesi 2 e 20 giorni direclusione ed euro 20 833 34 di multa2 Il giudice dell esecuzione nello specifico ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione valutando positivamente la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra ifatti oggetto delle sentenze appena citate in quanto finalizzati a reperire il denaro perl acquisto di sostanza stupefacente * anche considerando che è stata prodottadocumentazione che ha accertato lo stato di tossicodipendenza concomitante allacommissione degli illeciti e nel caso di specie è stata allegata la relazione della ** di * * del 2016 del * di * del 28 ottobre 2020 e infine uncertificato del * di * del 19 marzo 2025La decisione si fonda sulla considerazione che gli illeciti commessi sonocontrassegnati da omogeneità e inoltre che gli stessi sono collocabili in un lasso temporalenon considerevole in species maggio 2022 in relazione ai reati di cui alla prima sentenza eluglio agosto 2022 in relazione ai reati oggetto della seconda sentenzaIn ordine alla determinazione della pena complessiva il giudice ha individuato il reatopiù grave in quello giudicato con la sentenza n 6341/22 e quantificata la pena base in anni4 di reclusione ha applicato un aumento in continuazione per i fatti oggetto della secondasentenza così quantificato anni 2 mesi 9 di reclusione ed euro 600 00 di multa per il reato dicui al capo E di mesi 6 di reclusione ed euro 200 00 di multa per i reati di cui al capo A DAlla somma così determinata il giudice ha poi applicato la riduzione di un terzo dellapena per la scelta del rito abbreviato e di un sesto ai sensi dell art 442 comma 2 bis codproc pen così giungendo ad irrogare una pena complessiva di anni 6 mesi 2 e giorni 20 direclusione ed euro 20 833 34 di multa ciò anche tenuto conto di quanto stabilito dall art 81comma secondo cod pen nei casi in cui come quello di specie viene ravvisata la recidivaai sensi dell art 99 comma quarto cod pen3 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l interessato che a mezzodel difensore ha dedotto i seguenti motivi3 1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt 81 commasecondo cod pen e 671 cod proc pen Nel primo motivo la difesa rileva che il computodella pena è errato in quanto il giudice dell esecuzione nel procedere agli aumenti per lacontinuazione ha applicato una pena superiore a quella inflitta dal giudice della cognizioneNel calcolo infatti sono stati considerati reati diversi e ulteriori rispetto a quelli cheineriscono il ricorrente A B C e invece è stato pretermesso il reato di cui al capo C evasione meno grave3 2 Violazione di legge in relazione agli artt 81 comma quarto cod pen e 671comma 2 bis cod proc pen per avere il giudice dell esecuzione rideterminato la pena incontrasto con il principio enunciato dall ultimo comma dell art 81 comma quarto cod pen4 In data 6 settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte conle quali il * [OSCURATO:PERSONA] * * chiede che l annullamento con rinvio delprovvedimento impugnatoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è fondato nei termini che seguono2 Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazioneevidenziando che il giudice dell esecuzione sarebbe incorso in errore nella determinazionedel trattamento sanzionatorio in quanto ha applicato degli aumenti di pena a titolo dicontinuazione in relazione a reati per i quali il ricorrente non era stato condannatoLa doglianza è fondataIl giudice dell esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il fattooggetto della sentenza del Tribunale di Roma il 12 maggio 2022 e quelli oggetto dellasentenza emessa Giudice per le * * del Tribunale di Roma il 3 febbraio2023Il reato più grave è stato correttamente individuato in quello oggetto della primasentenza e la pena base è stata così determinata in anni quattro di reclusioneA tale pena il giudice ha poi applicato come già indicato sub 2 del ritenuto in fattogli aumenti in continuazione per i reati di cui ai capi A B D F e G oggetto della secondasentenzaLa pena complessiva è stata determinata in modo errato* sentenza in atti e come evidenziato nell atto di ricorso a cui sono allegati iprovvedimenti oggetto della pronuncia impugnata infatti risulta che il Giudice per le ** del Tribunale di Roma ha condannato l attuale ricorrente per i reati di cui al capoA rapina in danno della tabaccheria di via * B ricettazione e C evasione* invece gli ulteriori e diversi reati di cui ai capi D rapina in danno dellatabaccheria in via * III F rapina commessa in danno della tabaccheria a Via di* * e G rapina commessa in danno della tabaccheria in via N S di *erano contestati a un altro imputato * * nei confronti del quale è stataemessa la condanna3 L errore in cui è incorso il giudice dell esecuzione nella determinazione della penanel calcolo della quale risulta anche omesso l aumento per il reato di evasione impone unanuova e complessiva valutazione di merito e non può pertanto essere emendato da questaCorteIl provvedimento impugnato in conseguenza deve essere annullato con rinvio alGiudice per le * * del Tribunale di Roma per un nuovo giudizio sul punto4 Considerato che in sede di rinvio si dovrà procedere a una nuova e complessivadeterminazione della pena la censura oggetto del secondo motivo è assorbitaCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10055/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 326/2026* * CC 29/01/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore R G N 34402/2025* *** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1964avverso l ordinanza emessa il 23/09/2025 dal Giudice per le * * delTribunale di Romavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * Monacolette le conclusioni del * [OSCURATO:PERSONA] * * per l accoglimento delricorsoRITENUTO IN FATTO1 Il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell esecuzione con ordinanzaemessa in data 23 settembre 2025 ha accolto l istanza proposta da * * diapplicazione della disciplina della continuazione tra il fatto giudicato con la sentenza n6341/22 emessa dal Tribunale di Roma il 12 maggio 2022 confermata dalla Corte diappello di Roma divenuta irrevocabile in data 7 giugno 2023 in relazione al reato di cuiall art 73 comma 1 d p r 309/1990 e i fatti oggetto della sentenza n 436/23 emessa dalGiudice per le * * del Tribunale di Roma il 3 febbraio 2023 divenutairrevocabile il 20 giugno 2023 in relazione ai reati di cui agli artt 628 comma 1 e 3 n 1 648e 385 cod pen e ha determinato la pena complessiva in anni 6 mesi 2 e 20 giorni direclusione ed euro 20 833 34 di multa2 Il giudice dell esecuzione nello specifico ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione valutando positivamente la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra ifatti oggetto delle sentenze appena citate in quanto finalizzati a reperire il denaro perl acquisto di sostanza stupefacente * anche considerando che è stata prodottadocumentazione che ha accertato lo stato di tossicodipendenza concomitante allacommissione degli illeciti e nel caso di specie è stata allegata la relazione della ** di * * del 2016 del * di * del 28 ottobre 2020 e infine uncertificato del * di * del 19 marzo 2025La decisione si fonda sulla considerazione che gli illeciti commessi sonocontrassegnati da omogeneità e inoltre che gli stessi sono collocabili in un lasso temporalenon considerevole in species maggio 2022 in relazione ai reati di cui alla prima sentenza eluglio agosto 2022 in relazione ai reati oggetto della seconda sentenzaIn ordine alla determinazione della pena complessiva il giudice ha individuato il reatopiù grave in quello giudicato con la sentenza n 6341/22 e quantificata la pena base in anni4 di reclusione ha applicato un aumento in continuazione per i fatti oggetto della secondasentenza così quantificato anni 2 mesi 9 di reclusione ed euro 600 00 di multa per il reato dicui al capo E di mesi 6 di reclusione ed euro 200 00 di multa per i reati di cui al capo A DAlla somma così determinata il giudice ha poi applicato la riduzione di un terzo dellapena per la scelta del rito abbreviato e di un sesto ai sensi dell art 442 comma 2 bis codproc pen così giungendo ad irrogare una pena complessiva di anni 6 mesi 2 e giorni 20 direclusione ed euro 20 833 34 di multa ciò anche tenuto conto di quanto stabilito dall art 81comma secondo cod pen nei casi in cui come quello di specie viene ravvisata la recidivaai sensi dell art 99 comma quarto cod pen3 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l interessato che a mezzodel difensore ha dedotto i seguenti motivi3 1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt 81 commasecondo cod pen e 671 cod proc pen Nel primo motivo la difesa rileva che il computodella pena è errato in quanto il giudice dell esecuzione nel procedere agli aumenti per lacontinuazione ha applicato una pena superiore a quella inflitta dal giudice della cognizioneNel calcolo infatti sono stati considerati reati diversi e ulteriori rispetto a quelli cheineriscono il ricorrente A B C e invece è stato pretermesso il reato di cui al capo C evasione meno grave3 2 Violazione di legge in relazione agli artt 81 comma quarto cod pen e 671comma 2 bis cod proc pen per avere il giudice dell esecuzione rideterminato la pena incontrasto con il principio enunciato dall ultimo comma dell art 81 comma quarto cod pen4 In data 6 settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte conle quali il * [OSCURATO:PERSONA] * * chiede che l annullamento con rinvio delprovvedimento impugnatoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è fondato nei termini che seguono2 Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazioneevidenziando che il giudice dell esecuzione sarebbe incorso in errore nella determinazionedel trattamento sanzionatorio in quanto ha applicato degli aumenti di pena a titolo dicontinuazione in relazione a reati per i quali il ricorrente non era stato condannatoLa doglianza è fondataIl giudice dell esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il fattooggetto della sentenza del Tribunale di Roma il 12 maggio 2022 e quelli oggetto dellasentenza emessa Giudice per le * * del Tribunale di Roma il 3 febbraio2023Il reato più grave è stato correttamente individuato in quello oggetto della primasentenza e la pena base è stata così determinata in anni quattro di reclusioneA tale pena il giudice ha poi applicato come già indicato sub 2 del ritenuto in fattogli aumenti in continuazione per i reati di cui ai capi A B D F e G oggetto della secondasentenzaLa pena complessiva è stata determinata in modo errato* sentenza in atti e come evidenziato nell atto di ricorso a cui sono allegati iprovvedimenti oggetto della pronuncia impugnata infatti risulta che il Giudice per le ** del Tribunale di Roma ha condannato l attuale ricorrente per i reati di cui al capoA rapina in danno della tabaccheria di via * B ricettazione e C evasione* invece gli ulteriori e diversi reati di cui ai capi D rapina in danno dellatabaccheria in via * III F rapina commessa in danno della tabaccheria a Via di* * e G rapina commessa in danno della tabaccheria in via N S di *erano contestati a un altro imputato * * nei confronti del quale è stataemessa la condanna3 L errore in cui è incorso il giudice dell esecuzione nella determinazione della penanel calcolo della quale risulta anche omesso l aumento per il reato di evasione impone unanuova e complessiva valutazione di merito e non può pertanto essere emendato da questaCorteIl provvedimento impugnato in conseguenza deve essere annullato con rinvio alGiudice per le * * del Tribunale di Roma per un nuovo giudizio sul punto4 Considerato che in sede di rinvio si dovrà procedere a una nuova e complessivadeterminazione della pena la censura oggetto del secondo motivo è assorbita P Q MAnnulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le* * del Tribunale di RomaCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MAnnulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le* * del Tribunale di RomaCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *
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