CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 1985
Cassazione n. 42043/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: 1) MAZZADI Samuel, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 14/03/1985 2) OZZENI Alberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1989 Avverso la sentenza emessa in data 23/11/2020 dalla Corte d'Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza quanto alla posizione del MAZZADI limitatamente alla misura della pena applicata (diversa da quella concordata), e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 23/11/2020, riformava parzialmente (per quanto qui rileva, accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Genova in data 13/11/2019, nei confronti di MAZZZADI Samuel e OZZENI Alberto, in relazione ai reati di usura (capo A, ascritto al solo OZZENI) estorsione aggravata consumata e tentata (capi B e C, ascritti ad entrambi gli imputati). 2.1. Propone ricorso per cassazione il MAZZADI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla pena applicata, che per errore la Corte aveva individuato attribuendo al ricorrente la pena concordata dall'OZZENI (e viceversa). 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. con riferimento alla diversa qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod. pen., non procedibile per difetto di querela 3. Ricorre per cassazione l'OZZENI, lamentando anch'egli la mancata applicazione dell'art. 129 per le stesse ragioni indicate dell'imputato e per la inattendibilità della persona offesa. 4. Con requisitoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla misura della pena applicata al MAZZADI (rilevata la fondatezza delle censure formulate al riguardo) e l'inammissibilità dei ricorsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso proposto dal MAZZADI è fondato. 1.1. Emerge infatti dal verbale di udienza, acquisito da questa Suprema Corte in considerazione della tipologia di censura prospettata, che l'accordo con il Procuratore Generale era stato raggiunto, quanto al MAZZADI, per l'applicazione di una pena complessiva di anni tre, mesi cinque di reclusione e C 2.100 di multa e non già in quella, applicata in dispositivo, di anni tre, mesi sette e Euro 2.300: trattamento sanzionatorio, quest'ultimo, che era stato in realtà concordato dal difensore dell'OZZENI, il quale si è visto applicare invece la più mite pena individuata per il MAZZADI. L'errore in cui è incorsa la Corte è evidente, per entrambi gli imputati (senza che peraltro vi sia stata impugnazione dell'Accusa quanto alla pena applicata all'OZZENI), ed emerge anche dal calcolo riportato in sentenza. Ciò impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto al MAZZADI, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che può essere correttamente rideterminato da questa Suprema Corte - avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. nella misura di anni tre, mesi cinque di reclusione e Euro 2.100 di multa.2. Le residue doglianze proposte dal MAZZADI, sostanzialmente analoghe a quelle contenute nel ricorso dell'OZZENI (ciò che rende possibile una loro trattazione congiunta), sono inammissibili. Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). In applicazione di tali principi, non può che concludersi per la manifesta infondatezza delle doglianze rispettivamente proposte dai due imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. Pen. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'OZZENI, consegue la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MAZZADI Samuel limitatamente alla pena concordata che ridetermina in anni tre, mesi cinque di reclusione e Euro 2.100 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di OZZENI Alberto che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] rélestenso