CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28886/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo argomento sul comportamento concretamente commesso dall'imputato e per cui è stato condannato) o da doglianze prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo argomento sulla non necessarietà di un lavoro e sulla disponibilità di un immobile, che non prende posizione sul rilievo del tribunale di sorveglianza sulla mancanza di progettualità e sulla insufficienza, ai fini di una valutazione compiuta, dei comportamenti tenuti in occasione dei permessi premio già fruiti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 20