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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1993/2011

ECLI:EU:C:2011:758
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 18 novembre 2011 ( * ) «Rinvio pregiudiziale – Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura – Settore vitivinicolo – Regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 343/94 – Questione la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli – Irricevibilità manifesta» Nel procedimento C‑519/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, con ordinanza 28 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2010, nella causa

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]

, LA CORTE (Settima Sezione), composta dal sig.

J. Malenovský, presidente di sezione, dai sigg.

G. Arestis e D. Šváby (relatore), giudici, avvocato generale: sig.

P. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: sig.

A. [OSCURATO:PERSONA] proponendosi di statuire sulla terza questione con ordinanza motivata, in conformità degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura, informato il giudice del rinvio del fatto che, quanto alla prima e alla seconda questione, la Corte si propone di statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, invitati gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea a presentare eventuali osservazioni in proposito, sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1) e (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all’articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 (GU L 44, pag. 9). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’Ispettore generale capo del Ministero per le Politiche agricole in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di annullare una sanzione pecuniaria inflitta al sig. [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento dell’obbligo di consegna alla distillazione obbligatoria di vino da tavola, nel corso della campagna 1993/1994.

Contesto normativo Il diritto dell’Unione Il regolamento n. 822/87 3 L’art. 39, nn. 1, 2 e 4 nonché 9‑11, del regolamento n. 822/87 così dispone: «1.

Qualora, per una campagna viticola, il mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola presenti una situazione di grave squilibrio, viene decisa una distillazione obbligatoria del vino da tavola. (...)

2. [OSCURATO:PERSONA] fissa i quantitativi che devono essere consegnati alla distillazione obbligatoria per eliminare le eccedenze di produzione e ripristinare così una situazione normale del mercato, soprattutto per quanto riguarda i livelli delle disponibilità prevedibili di fine campagna e i prezzi. (...)

4. Il quantitativo da distillare, determinato ai sensi del paragrafo 3, è ripartito tra i vari produttori di vino da tavola di ciascuna regione di produzione.

Per i produttori soggetti all’obbligo, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale da determinare della loro produzione di vino da tavola e di prodotti da determinare a monte del vino da tavola, che figura nella dichiarazione di produzione. (...)

9. Secondo la procedura prevista all’articolo 83 sono adottati: (...) – la decisione di procedere alla distillazione di cui al paragrafo 1; – le modalità per l’applicazione del paragrafo 2 e il quantitativo totale da distillare previsto da questo paragrafo; – i criteri per la delimitazione di regioni di produzione, raggruppate per Stato membro, di cui al paragrafo 3, nonché la delimitazione di queste regioni; – la fissazione della percentuale uniforme e delle campagne consecutive di riferimento, nonché la ripartizione tra le regioni, raggruppate per Stato membro, dei quantitativi da distillare di cui al paragrafo 3; – la tabella progressiva e le percentuali di cui al paragrafo 4; – i prezzi e l’importo degli aiuti di cui ai paragrafi 6 e 7; – le altre modalità d’applicazione del presente articolo.

Secondo la stessa procedura vengono adottate le misure che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi dell’applicazione di questo articolo: – prevedono l’esonero totale o parziale per i produttori che abbiano ottenuto o debbano consegnare, nel corso della campagna viticola in questione, un quantitativo che non superi un livello da determinare; – possono prevedere l’esonero per le regioni in cui la produzione di vino da tavola rappresenta una frazione minima della produzione totale di vino da tavola della Comunità, entro un limite massimo di 60 000 ettolitri per Stato membro.

I produttori delle regioni per le quali viene concesso l’esonero non possono beneficiare delle misure previste agli articoli 38, 41 e 42.

10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro.

Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo

83. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della [OSCURATO:PERSONA], può decidere, qualora sussistano difficoltà dopo la campagna 1986/1987, di prorogare tale deroga.

11. Se nella campagna 1986/1987 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un’applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, le misure necessarie per garantire l’applicazione effettiva della distillazione sono adottate secondo la procedura prevista all’articolo

83. Tali misure possono riguardare soltanto le disposizioni previste al presente articolo, escluse quelle relative: – ai volumi da distillare, – ai prezzi da pagare per il vino distillato, – alla percentuale di 85 applicabile in ciascuna regione di produzione, – alle campagne di riferimento.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della [OSCURATO:PERSONA], può prorogare le modalità del presente paragrafo fino alla fine della campagna 1989/1990». 4 L’art. 79, n. 1, primo comma, del regolamento n. 822/87 è formulato come segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo e designano uno o più organismi incaricati di controllare l’osservanza delle disposizioni stesse».

Il regolamento n. 343/94 5 Il primo ‘considerando’ del regolamento n. 343/94 così recita: «Considerando che i dati di cui dispone attualmente la [OSCURATO:PERSONA], in particolare quelli relativi al bilancio di previsione per la campagna viticola 1993/1994, evidenziano che la situazione della campagna in corso è caratterizzata da uno squilibrio del mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola; che sussistono pertanto le condizioni per decidere una distillazione obbligatoria a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del [regolamento n. 822/87]». 6 L’art. 1, n. 1, di tale regolamento dispone quanto segue: «È decisa, per la campagna 1993/1994, la distillazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 822/87». 7 Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 18 marzo 1994, n. 610, che modifica il regolamento (CE) n. 465/94 che fissa, per la campagna 1993/1994, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all’articolo 39 del regolamento (...) n. 822/87 (...) (GU L 77, pag. 12), stabilisce, per la campagna viticola 1993/1994 e relativamente a taluni regioni italiane, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria.

La normativa nazionale 8 L’art. 4, comma 11, della legge 4 novembre 1987, n. 460 (in prosieguo: la «legge n. 460/87»), commina sanzioni amministrative par la violazione delle disposizioni adottate dalla Comunità economica europea in fatto di consegna del vino alla distillazione obbligatoria. 9 Tuttavia, tale legge non sanziona in via generale la violazione della normativa, vigente o futura, in materia di consegna di vino alla distillazione obbligatoria, ma si limita a rinviare a un numero limitato di regolamenti comunitari specifici, tra cui il regolamento n. 822/87, ma non il regolamento n. 343/94.

Causa principale e questioni pregiudiziali 10 Il procedimento principale verte su un ricorso presentato il 20 maggio 1999 dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento 21 aprile 1999, n. 179/99, dell’Ispettore generale capo del Ministero per le Politiche agricole con cui gli è stata irrogata un’ammenda di ITL 390 250 000 (equivalenti a EUR 201 547,30), a seguito del verbale di contestazione n. 94/20070 del 26 ottobre 1994, con il quale i funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bari avevano accertato l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 39 del regolamento n. 822/87 nonché del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 24 marzo 1986, n. 854, recante modalità d’applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all’articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio (GU L 80, pag. 14), sanzionabile ex art. 4, comma 11, della legge n. 460/87, per omessa consegna alla distillazione obbligatoria di hl 7 804,87 di vino da tavola. 11 A sostegno del suo ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce l’insussistenza della violazione di cui all’art. 4, comma 11, della legge n. 460/87 e la nullità della sanzione in quanto quest’ultima sarebbe stata in realtà inflitta a causa della violazione di un regolamento comunitario successivo a quelli soprammenzionati, e cioè il regolamento n. 343/94.

Questa circostanza porterebbe a chiedersi, secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], se l’art. 4 di tale legge, che prevede sanzioni in caso di violazione di regolamenti comunitari ormai abrogati, consenta di sanzionare violazioni delle norme introdotte da nuovi regolamenti. 12 Stando al giudice del rinvio, la legge n. 460/87 non sanziona in via generale la violazione della normativa, vigente o futura, in materia di consegna del vino alla distillazione obbligatoria, ma si limita a rinviare ad alcuni regolamenti comunitari specifici, tra cui il regolamento n. 822/87, senza prendere in considerazione l’eventualità di un’abrogazione o modifica di tali regolamenti.

Peraltro, l’art. 25 della Costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto che al momento della sua commissione non era espressamente previsto come reato dalla legge.

Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, ha pertanto deciso, una prima volta, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la [legge n. 460/87], il cui art. 4 prevede sanzioni al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni emanate dalla Comunità economica europea con i regolamenti oggi abrogati, sia applicabile per sanzionare [le violazioni dei] precetti posti dai nuovi regolamenti. 2) Se la sanzione amministrativa sopra comminata risulti effettivamente sproporzionata al fatto e violi il principio di equità delle pene». 13 Con ordinanza 19 gennaio 2001, causa C‑390/00, [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha disposto che non occorreva statuire su tali questioni.

Per quanto attiene alla prima, essa ha infatti constatato la propria manifesta incompetenza.

Quanto alla seconda questione, la Corte l’ha dichiarata manifestamente irricevibile a causa dell’insufficiente definizione del contesto di fatto e diritto della causa principale. 14 Preso atto di tale decisione della Corte, il giudice del rinvio, con ordinanza 28 settembre 2010, ha nuovamente sospeso il procedimento e riformulato come segue le questioni pregiudiziali: «Voglia la Corte precisare: 1) la portata del [regolamento n. 822/87], ovvero il suo ambito di applicazione spazio-temporale, nonché la sua “ratio” sotto il profilo sanzionatorio, il tutto con riferimento alla campagna vendemmiale del 1993/1994, epoca a cui si riferiscono i fatti in causa; 2) se è vero che il predetto [regolamento 822/87,] art. 39, per la suddetta campagna vendemmiale è stato attuato dal [regolamento n. 343/94] e dallo stesso sostituito; 3) se l’applicazione della multa di ITL 390 250 000, oggi EUR 201 547,30 (duecentounomilacinquecentoquarantasette/30 euro), per omessa consegna alla distillazione obbligatoria – per la campagna 1993/1994 – di hl 7 084,87 di vino da tavola, risultante dall’applicazione del vino feccioso prodotto, pari ad hl 15 155 (con resa di 126 hl/ha, in virtù di aliquota di conferimento alla distillazione obbligatoria dei vini 51,5% come da regolamento [CEE] 610/94) sia sproporzionat[a] ai fatti e violi il principio di equità delle pene, più volte enunciato dalla Corte medesima».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima e sulla seconda questione 15 Poiché la risposta alla prima e alla seconda questione non dà adito a dubbi ragionevoli, la Corte, ai sensi dell’art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio che essa intendeva statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea a presentare eventuali osservazioni al riguardo. 16 Nessuno degli interessati ha ottemperato all’invito della Corte. 17 Con le prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda in sostanza se il regolamento n. 343/94, e più in particolare l’art. 39 del medesimo, costituisca un regolamento di applicazione del regolamento n. 822/87 ovvero se, al contrario, si sostituisca a quest’ultimo abrogandolo o sostituendolo. 18 A tal proposito, è sufficiente rilevare che, come risulta dal suo secondo ‘visto’, il regolamento n. 343/94 ha come fondamento giuridico l’art. 39, nn. 9‑11, del regolamento n. 822/87, il quale autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare le misure necessarie all’attuazione e all’applicazione di tale articolo, conformemente all’art. 83 di questo stesso regolamento. 19 Il regolamento n. 343/94 ha quindi unicamente ad oggetto l’attuazione del regolamento n. 822/87, che è applicabile alla campagna viticola 1993/1994, senza affatto abrogarlo o sostituirlo. 20 Il regolamento n. 343/94, disponendo che si proceda alla distillazione obbligatoria per la campagna viticola 1993/1994 e fissandone le modalità, attiva in capo a ogni produttore l’obbligo di consegnare un determinato quantitativo di vino da tavola alla distillazione obbligatoria, conformemente all’art. 39, n. 4, del regolamento n. 822/87. 21 Giova in proposito rilevare che, in applicazione dell’art. 79, n. 1, di tale regolamento, spetta allo Stato membro, quale che ne sia l’organo competente ed ivi compresi gli organi giurisdizionali, garantire il rispetto di tale regolamento. 22 Di conseguenza, occorre rispondere al giudice del rinvio che il regolamento n. 343/94 dà attuazione al regolamento n. 822/87 senza abrogarlo né sostituirlo.

Sulla terza questione 23 Con la terza questione il giudice del rinvio domanda in sostanza se una sanzione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dell’importo di ITL 390 250 000, per omessa consegna alla distillazione obbligatoria di un quantitativo di hl 7 804,87 di vino da tavola, sia conforme al principio generale di proporzionalità. 24 A questo proposito, occorre anzitutto rammentare che, qualora una normativa dell’Unione non contenga alcuna specifica norma sanzionatoria per il caso di violazione di una delle sue disposizioni oppure su tale punto rinvii, come fa l’art. 79 del regolamento n. 822/87, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, l’art. 10 CE, sostituito in sostanza dall’art. 4, n. 3, TUE, impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione.

A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni, essi devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto dell’Unione siano sanzionate nel rispetto del principio di proporzionalità, circostanza questa che spetterà ai giudici nazionali valutare. 25 A tal fine, e con riferimento in particolare alla sanzione della violazione dell’art. 39 del regolamento n. 822/87, i giudici nazionali devono segnatamente tener conto del prezzo del vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria nonché di quello del vino da tavola effettivamente immesso in commercio nel corso della campagna 1993/1994, ed eventualmente adire la Corte in via pregiudiziale ove ritengano che una sua pronuncia sia necessaria per poter emettere la loro sentenza. 26 A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando una normativa nazionale rientra nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa ai principi generali del diritto dell’Unione (v. in tal senso, in particolare, sentenza 23 settembre 2008, causa C‑427/06, Bartsch, Racc. pag.

I‑7245, punto 15). 27 La Corte ha nondimeno più volte osservato che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (ordinanza 15 aprile 2011, causa C‑613/10, Debiasi, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). 28 Si deve inoltre sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire soluzioni utili bensì anche a dare ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte.

È compito della Corte vigilare sulla salvaguardia di tale possibilità, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (ordinanza Debiasi, cit., punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 29 Orbene, si deve constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame manifestamente non soddisfa tali requisiti. 30 Occorre rilevare in proposito che l’ordinanza di rinvio si limita a menzionare la norma penale nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, ma non permette di identificarne il contenuto preciso.

Vero è che il giudice del rinvio ha precisato, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, l’importo della sanzione su cui verte il procedimento principale.

Continuano però a mancare gli elementi di fatto indispensabili per valutare la proporzionalità della sanzione, come quelli cui si fa riferimento al punto 25 della presente ordinanza. 31 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale non consente né ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri né alle altre parti interessate di presentare osservazioni ex art. 23 dello Statuto della Corte in merito a tali questioni, né consente a quest’ultima di fornire un’interpretazione utile del diritto dell’Unione. 32 Di conseguenza si deve constatare, ai sensi degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura, che la terza questione sottoposta alla Corte dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, è manifestamente irricevibile.

Sulle spese 33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all’articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994, dà attuazione al regolamento n. 822/87 senza abrogarlo né sostituirlo.

Firme * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 18 novembre 2011 ( * ) «Rinvio pregiudiziale – Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura – Settore vitivinicolo – Regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 343/94 – Questione la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli – Irricevibilità manifesta» Nel procedimento C‑519/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, con ordinanza 28 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2010, nella causa [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] , LA CORTE (Settima Sezione), composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis e D. Šváby (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA] proponendosi di statuire sulla terza questione con ordinanza motivata, in conformità degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura, informato il giudice del rinvio del fatto che, quanto alla prima e alla seconda questione, la Corte si propone di statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, invitati gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea a presentare eventuali osservazioni in proposito, sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1) e (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all’articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 (GU L 44, pag. 9). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’Ispettore generale capo del Ministero per le Politiche agricole in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di annullare una sanzione pecuniaria inflitta al sig. [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento dell’obbligo di consegna alla distillazione obbligatoria di vino da tavola, nel corso della campagna 1993/1994. Contesto normativo Il diritto dell’Unione Il regolamento n. 822/87 3 L’art. 39, nn. 1, 2 e 4 nonché 9‑11, del regolamento n. 822/87 così dispone: «1.      Qualora, per una campagna viticola, il mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola presenti una situazione di grave squilibrio, viene decisa una distillazione obbligatoria del vino da tavola. (...) 2.      [OSCURATO:PERSONA] fissa i quantitativi che devono essere consegnati alla distillazione obbligatoria per eliminare le eccedenze di produzione e ripristinare così una situazione normale del mercato, soprattutto per quanto riguarda i livelli delle disponibilità prevedibili di fine campagna e i prezzi. (...) 4.      Il quantitativo da distillare, determinato ai sensi del paragrafo 3, è ripartito tra i vari produttori di vino da tavola di ciascuna regione di produzione. Per i produttori soggetti all’obbligo, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale da determinare della loro produzione di vino da tavola e di prodotti da determinare a monte del vino da tavola, che figura nella dichiarazione di produzione. (...) 9.      Secondo la procedura prevista all’articolo 83 sono adottati: (...) –        la decisione di procedere alla distillazione di cui al paragrafo 1; –        le modalità per l’applicazione del paragrafo 2 e il quantitativo totale da distillare previsto da questo paragrafo; –        i criteri per la delimitazione di regioni di produzione, raggruppate per Stato membro, di cui al paragrafo 3, nonché la delimitazione di queste regioni; –        la fissazione della percentuale uniforme e delle campagne consecutive di riferimento, nonché la ripartizione tra le regioni, raggruppate per Stato membro, dei quantitativi da distillare di cui al paragrafo 3; –        la tabella progressiva e le percentuali di cui al paragrafo 4; –        i prezzi e l’importo degli aiuti di cui ai paragrafi 6 e 7; –        le altre modalità d’applicazione del presente articolo. Secondo la stessa procedura vengono adottate le misure che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi dell’applicazione di questo articolo: –        prevedono l’esonero totale o parziale per i produttori che abbiano ottenuto o debbano consegnare, nel corso della campagna viticola in questione, un quantitativo che non superi un livello da determinare; –        possono prevedere l’esonero per le regioni in cui la produzione di vino da tavola rappresenta una frazione minima della produzione totale di vino da tavola della Comunità, entro un limite massimo di 60 000 ettolitri per Stato membro. I produttori delle regioni per le quali viene concesso l’esonero non possono beneficiare delle misure previste agli articoli 38, 41 e 42. 10.      In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 83. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della [OSCURATO:PERSONA], può decidere, qualora sussistano difficoltà dopo la campagna 1986/1987, di prorogare tale deroga. 11.      Se nella campagna 1986/1987 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un’applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, le misure necessarie per garantire l’applicazione effettiva della distillazione sono adottate secondo la procedura prevista all’articolo 83. Tali misure possono riguardare soltanto le disposizioni previste al presente articolo, escluse quelle relative: –        ai volumi da distillare, –        ai prezzi da pagare per il vino distillato, –        alla percentuale di 85 applicabile in ciascuna regione di produzione, –        alle campagne di riferimento. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della [OSCURATO:PERSONA], può prorogare le modalità del presente paragrafo fino alla fine della campagna 1989/1990». 4 L’art. 79, n. 1, primo comma, del regolamento n. 822/87 è formulato come segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo e designano uno o più organismi incaricati di controllare l’osservanza delle disposizioni stesse». Il regolamento n. 343/94 5 Il primo ‘considerando’ del regolamento n. 343/94 così recita: «Considerando che i dati di cui dispone attualmente la [OSCURATO:PERSONA], in particolare quelli relativi al bilancio di previsione per la campagna viticola 1993/1994, evidenziano che la situazione della campagna in corso è caratterizzata da uno squilibrio del mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola; che sussistono pertanto le condizioni per decidere una distillazione obbligatoria a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del [regolamento n. 822/87]». 6 L’art. 1, n. 1, di tale regolamento dispone quanto segue: «È decisa, per la campagna 1993/1994, la distillazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 822/87». 7 Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 18 marzo 1994, n. 610, che modifica il regolamento (CE) n. 465/94 che fissa, per la campagna 1993/1994, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all’articolo 39 del regolamento (...) n. 822/87 (...) (GU L 77, pag. 12), stabilisce, per la campagna viticola 1993/1994 e relativamente a taluni regioni italiane, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria. La normativa nazionale 8 L’art. 4, comma 11, della legge 4 novembre 1987, n. 460 (in prosieguo: la «legge n. 460/87»), commina sanzioni amministrative par la violazione delle disposizioni adottate dalla Comunità economica europea in fatto di consegna del vino alla distillazione obbligatoria. 9 Tuttavia, tale legge non sanziona in via generale la violazione della normativa, vigente o futura, in materia di consegna di vino alla distillazione obbligatoria, ma si limita a rinviare a un numero limitato di regolamenti comunitari specifici, tra cui il regolamento n. 822/87, ma non il regolamento n. 343/94. Causa principale e questioni pregiudiziali 10 Il procedimento principale verte su un ricorso presentato il 20 maggio 1999 dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento 21 aprile 1999, n. 179/99, dell’Ispettore generale capo del Ministero per le Politiche agricole con cui gli è stata irrogata un’ammenda di ITL 390 250 000 (equivalenti a EUR 201 547,30), a seguito del verbale di contestazione n. 94/20070 del 26 ottobre 1994, con il quale i funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bari avevano accertato l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 39 del regolamento n. 822/87 nonché del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 24 marzo 1986, n. 854, recante modalità d’applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all’articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio (GU L 80, pag. 14), sanzionabile ex art. 4, comma 11, della legge n. 460/87, per omessa consegna alla distillazione obbligatoria di hl 7 804,87 di vino da tavola. 11 A sostegno del suo ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce l’insussistenza della violazione di cui all’art. 4, comma 11, della legge n. 460/87 e la nullità della sanzione in quanto quest’ultima sarebbe stata in realtà inflitta a causa della violazione di un regolamento comunitario successivo a quelli soprammenzionati, e cioè il regolamento n. 343/94. Questa circostanza porterebbe a chiedersi, secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], se l’art. 4 di tale legge, che prevede sanzioni in caso di violazione di regolamenti comunitari ormai abrogati, consenta di sanzionare violazioni delle norme introdotte da nuovi regolamenti. 12 Stando al giudice del rinvio, la legge n. 460/87 non sanziona in via generale la violazione della normativa, vigente o futura, in materia di consegna del vino alla distillazione obbligatoria, ma si limita a rinviare ad alcuni regolamenti comunitari specifici, tra cui il regolamento n. 822/87, senza prendere in considerazione l’eventualità di un’abrogazione o modifica di tali regolamenti. Peraltro, l’art. 25 della Costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto che al momento della sua commissione non era espressamente previsto come reato dalla legge. Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, ha pertanto deciso, una prima volta, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se la [legge n. 460/87], il cui art. 4 prevede sanzioni al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni emanate dalla Comunità economica europea con i regolamenti oggi abrogati, sia applicabile per sanzionare [le violazioni dei] precetti posti dai nuovi regolamenti. 2)      Se la sanzione amministrativa sopra comminata risulti effettivamente sproporzionata al fatto e violi il principio di equità delle pene». 13 Con ordinanza 19 gennaio 2001, causa C‑390/00, [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha disposto che non occorreva statuire su tali questioni. Per quanto attiene alla prima, essa ha infatti constatato la propria manifesta incompetenza. Quanto alla seconda questione, la Corte l’ha dichiarata manifestamente irricevibile a causa dell’insufficiente definizione del contesto di fatto e diritto della causa principale. 14 Preso atto di tale decisione della Corte, il giudice del rinvio, con ordinanza 28 settembre 2010, ha nuovamente sospeso il procedimento e riformulato come segue le questioni pregiudiziali: «Voglia la Corte precisare: 1)      la portata del [regolamento n. 822/87], ovvero il suo ambito di applicazione spazio-temporale, nonché la sua “ratio” sotto il profilo sanzionatorio, il tutto con riferimento alla campagna vendemmiale del 1993/1994, epoca a cui si riferiscono i fatti in causa; 2)      se è vero che il predetto [regolamento 822/87,] art. 39, per la suddetta campagna vendemmiale è stato attuato dal [regolamento n. 343/94] e dallo stesso sostituito; 3)      se l’applicazione della multa di ITL 390 250 000, oggi EUR 201 547,30 (duecentounomilacinquecentoquarantasette/30 euro), per omessa consegna alla distillazione obbligatoria – per la campagna 1993/1994 – di hl 7 084,87 di vino da tavola, risultante dall’applicazione del vino feccioso prodotto, pari ad hl 15 155 (con resa di 126 hl/ha, in virtù di aliquota di conferimento alla distillazione obbligatoria dei vini 51,5% come da regolamento [CEE] 610/94) sia sproporzionat[a] ai fatti e violi il principio di equità delle pene, più volte enunciato dalla Corte medesima». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima e sulla seconda questione 15 Poiché la risposta alla prima e alla seconda questione non dà adito a dubbi ragionevoli, la Corte, ai sensi dell’art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio che essa intendeva statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea a presentare eventuali osservazioni al riguardo. 16 Nessuno degli interessati ha ottemperato all’invito della Corte. 17 Con le prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda in sostanza se il regolamento n. 343/94, e più in particolare l’art. 39 del medesimo, costituisca un regolamento di applicazione del regolamento n. 822/87 ovvero se, al contrario, si sostituisca a quest’ultimo abrogandolo o sostituendolo. 18 A tal proposito, è sufficiente rilevare che, come risulta dal suo secondo ‘visto’, il regolamento n. 343/94 ha come fondamento giuridico l’art. 39, nn. 9‑11, del regolamento n. 822/87, il quale autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare le misure necessarie all’attuazione e all’applicazione di tale articolo, conformemente all’art. 83 di questo stesso regolamento. 19 Il regolamento n. 343/94 ha quindi unicamente ad oggetto l’attuazione del regolamento n. 822/87, che è applicabile alla campagna viticola 1993/1994, senza affatto abrogarlo o sostituirlo. 20 Il regolamento n. 343/94, disponendo che si proceda alla distillazione obbligatoria per la campagna viticola 1993/1994 e fissandone le modalità, attiva in capo a ogni produttore l’obbligo di consegnare un determinato quantitativo di vino da tavola alla distillazione obbligatoria, conformemente all’art. 39, n. 4, del regolamento n. 822/87. 21 Giova in proposito rilevare che, in applicazione dell’art. 79, n. 1, di tale regolamento, spetta allo Stato membro, quale che ne sia l’organo competente ed ivi compresi gli organi giurisdizionali, garantire il rispetto di tale regolamento. 22 Di conseguenza, occorre rispondere al giudice del rinvio che il regolamento n. 343/94 dà attuazione al regolamento n. 822/87 senza abrogarlo né sostituirlo. Sulla terza questione 23 Con la terza questione il giudice del rinvio domanda in sostanza se una sanzione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dell’importo di ITL 390 250 000, per omessa consegna alla distillazione obbligatoria di un quantitativo di hl 7 804,87 di vino da tavola, sia conforme al principio generale di proporzionalità. 24 A questo proposito, occorre anzitutto rammentare che, qualora una normativa dell’Unione non contenga alcuna specifica norma sanzionatoria per il caso di violazione di una delle sue disposizioni oppure su tale punto rinvii, come fa l’art. 79 del regolamento n. 822/87, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, l’art. 10 CE, sostituito in sostanza dall’art. 4, n. 3, TUE, impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione. A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni, essi devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto dell’Unione siano sanzionate nel rispetto del principio di proporzionalità, circostanza questa che spetterà ai giudici nazionali valutare. 25 A tal fine, e con riferimento in particolare alla sanzione della violazione dell’art. 39 del regolamento n. 822/87, i giudici nazionali devono segnatamente tener conto del prezzo del vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria nonché di quello del vino da tavola effettivamente immesso in commercio nel corso della campagna 1993/1994, ed eventualmente adire la Corte in via pregiudiziale ove ritengano che una sua pronuncia sia necessaria per poter emettere la loro sentenza. 26 A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando una normativa nazionale rientra nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa ai principi generali del diritto dell’Unione (v. in tal senso, in particolare, sentenza 23 settembre 2008, causa C‑427/06, Bartsch, Racc. pag. I‑7245, punto 15). 27 La Corte ha nondimeno più volte osservato che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (ordinanza 15 aprile 2011, causa C‑613/10, Debiasi, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). 28 Si deve inoltre sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire soluzioni utili bensì anche a dare ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte. È compito della Corte vigilare sulla salvaguardia di tale possibilità, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (ordinanza Debiasi, cit., punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 29 Orbene, si deve constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame manifestamente non soddisfa tali requisiti. 30 Occorre rilevare in proposito che l’ordinanza di rinvio si limita a menzionare la norma penale nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, ma non permette di identificarne il contenuto preciso. Vero è che il giudice del rinvio ha precisato, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, l’importo della sanzione su cui verte il procedimento principale. Continuano però a mancare gli elementi di fatto indispensabili per valutare la proporzionalità della sanzione, come quelli cui si fa riferimento al punto 25 della presente ordinanza. 31 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale non consente né ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri né alle altre parti interessate di presentare osservazioni ex art. 23 dello Statuto della Corte in merito a tali questioni, né consente a quest’ultima di fornire un’interpretazione utile del diritto dell’Unione. 32 Di conseguenza si deve constatare, ai sensi degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura, che la terza questione sottoposta alla Corte dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, è manifestamente irricevibile. Sulle spese 33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all’articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994, dà attuazione al regolamento n. 822/87 senza abrogarlo né sostituirlo. Firme * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1993/2011 — Fons Iuris — Fons Iuris