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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:T:2026:10
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TJ0064 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 14 gennaio 2026 ( *1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Motivo di nullità relativa – Diritto al nome anteriore secondo il diritto austriaco – Articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001» Nella causa T‑64/25,

[OSCURATO:PERSONA]

, residente in [OSCURATO:PERSONA] (Austria),

[OSCURATO:PERSONA]

, residente in [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] OG

, con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentati da F.-M.

Orou, avvocato, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) , rappresentato da D. Stoyanova-Valchanova, in qualità di agente, convenuto, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Incom , con sede in Ajdovščina (Slovenia), IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto da

I. [OSCURATO:PERSONA], presidente, T. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] OG, ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 novembre 2024 (procedimento R 971/2023-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti 2 Il 19 gennaio 2022 i ricorrenti hanno presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea registrato a seguito di una domanda depositata il 26 febbraio 2020 per il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA]. 3 I prodotti contrassegnati dal marchio contestato per i quali era chiesta la nullità rientravano nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e consistevano essenzialmente in gelati e in vari prodotti gelati. 4 Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2017, L 154, pag. 1 ), in relazione a disposizioni della normativa austriaca, ossia l’articolo 43 dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale austriaco), l’articolo 9 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale), del 22 novembre 1984 (BGB1, 448/1984) (in prosieguo: la «legge federale austriaca contro la concorrenza sleale»), e l’articolo 12 del Markenschutzgesetz (legge sulla tutela dei marchi), del 30 novembre 1970 (BGB1, 260/1970) (in prosieguo: la «legge austriaca sulla tutela dei marchi»). 5 La domanda di dichiarazione di nullità era fondata sui seguenti diritti anteriori tutelati in forza del diritto austriaco: – il diritto al nome [OSCURATO:PERSONA], cognome di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], utilizzato da questi ultimi nell’ambito delle loro operazioni commerciali; – il diritto alla denominazione sociale [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] OG, società di diritto austriaco, registrata il 27 settembre 2012, di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono soci e che ha come oggetto sociale la produzione e la vendita di gelati; – il diritto al nome Leones, utilizzato nell’ambito di operazioni commerciali dal 28 ottobre 2013 e apposto sui negozi di gelati dei ricorrenti nonché sui prodotti commercializzati da questi ultimi. 6 Il 9 marzo 2023 la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità.

Essa ha considerato, in sostanza, che gli elementi di prova prodotti dai ricorrenti non dimostravano che l’importanza o la portata dell’uso dei nomi rivendicati nell’ambito delle loro attività commerciali nel settore dei gelati, menzionati al precedente punto 5, fossero sufficienti a dimostrare che essi detenevano un «interesse degno di protezione», che poteva essere leso, come richiederebbe il diritto austriaco applicabile.

La divisione di annullamento ha quindi ritenuto che non potesse sussistere alcun rischio che il pubblico di riferimento associasse il marchio contestato, economicamente o in altro modo, ai ricorrenti. 7 L’8 maggio 2023 i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento. 8 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso con la motivazione che i diritti anteriori invocati dai ricorrenti, menzionati al precedente punto 5, rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 ed esulavano pertanto dall’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, cosicché la domanda di dichiarazione di nullità, fondata su quest’ultima disposizione, era priva di fondamento.

Conclusioni delle parti 9 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare l’EUIPO alle spese. 10 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare i ricorrenti alle spese in caso di convocazione a un’udienza.

In diritto 11 A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, e, il secondo, su una violazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. 12 Occorre esaminare anzitutto il secondo motivo. 13 Con il secondo motivo, i ricorrenti sostengono che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, in quanto, da un lato, essa ha erroneamente ritenuto che tale disposizione riguardasse la tutela di un nome quale attributo della personalità, ma non lo proteggesse nell’ambito del suo uso commerciale, discostandosi così dalla sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI ( C‑263/09 P , EU:C:2011:452 ), e, dall’altro, essa non ha preso in considerazione le loro spiegazioni sul diritto nazionale, ha omesso di tener conto di elementi di prova relativi all’uso commerciale importante dei nomi rivendicati e ha erroneamente concluso che gli elementi di prova da essi presentati non dimostravano che i «[loro] interessi meritevoli di tutela [fossero] lesi». 14 L’EUIPO ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente rilevato che i diritti anteriori invocati dai ricorrenti non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001.

Tali diritti avrebbero dovuto essere invocati ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento, in cui rientrano i marchi non registrati e altri segni utilizzati nel commercio, come sarebbero essenzialmente i nomi commerciali, le denominazioni sociali, i nomi di dominio e altri segni che possono servire da identificativi commerciali o per identificare un’attività economica esercitata dal loro titolare.

Per contro, l’approccio adottato dai ricorrenti porterebbe ad eludere il diritto dell’Unione europea.

Infatti, tale approccio consentirebbe loro di invocare un diritto agli identificativi commerciali senza essere soggetti alle condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento e, segnatamente, alla condizione relativa alla dimostrazione di un uso che non abbia portata esclusivamente locale. 15 In particolare, da un lato, per quanto riguarda la denominazione sociale [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] OG e il nome Leones, identificativi rispettivi di una società e di un’impresa, l’EUIPO sostiene che essi sono diritti «tipici» rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento.

Tale conclusione sarebbe corroborata, in particolare, dall’articolo 9 della legge federale austriaca contro la concorrenza sleale nonché dagli articoli 12 e 32 della legge austriaca sulla tutela dei marchi, nella misura in cui tali disposizioni farebbero esplicito riferimento alla tutela degli «identificativi commerciali».

Peraltro, il fatto che gli stessi ricorrenti facciano valere una tutela contro una «confusione di attribuzione», vale a dire una situazione in cui il pubblico di riferimento sarebbe indotto in errore circa l’origine commerciale dei prodotti in questione, significa, secondo l’EUIPO, che i diritti anteriori invocati hanno in realtà la funzione di «segni invocati in quanto identificativi commerciali».

Dall’altro lato, per quanto riguarda il cognome [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non avrebbero fatto valere questo nome a titolo della sua funzione di identificazione di una persona specifica, ma avrebbero fatto valere, in realtà, la tutela del segno consistente in tale nome utilizzato nella vita commerciale.

Osservazioni preliminari 16 L’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 dispone quanto segue: «Su domanda presentata all’[EUIPO] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio UE è (…) dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa dell’Unione o al diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare: a) del diritto al nome; b) del diritto all’immagine; c) del diritto d’autore; d) del diritto di proprietà industriale». 17 Dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il [regolamento 2017/1001] e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 ( GU 2018, L 104, pag. 1 ), risulta che, nel caso di una domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, il richiedente produce in particolare i seguenti elementi: la prova dell’acquisizione, dell’attuale esistenza e dell’estensione della protezione del diritto anteriore pertinente nonché la prova del diritto del richiedente a depositare la domanda, compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto di tale diritto nazionale fornendo pubblicazioni delle disposizioni e della giurisprudenza pertinenti. 18 Il richiedente sostiene l’onere di presentare all’EUIPO non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l’applicazione, per poter far vietare l’uso di un marchio dell’Unione europea in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa (sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 50 , e del 30 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI,

T‑404/10 RENV

, non pubblicata, EU:T:2015:445 , punto 29 ). 19 Qualora una domanda di nullità di un marchio dell’Unione europea sia fondata su un diritto anteriore tutelato da una norma giuridica nazionale, spetta agli organi competenti dell’EUIPO valutare l’autorità e la portata degli elementi presentati dal richiedente per dimostrare il contenuto di tale norma.

Il Tribunale esercita un controllo completo su tale valutazione (sentenza del 30 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI,

T‑404/10 RENV

, non pubblicata, EU:T:2015:445 , punto 30 ; v. anche, in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punti 51 e 52 ). 20 Inoltre, nelle circostanze in cui l’EUIPO può essere chiamato a tener conto, segnatamente, della normativa nazionale dello Stato membro ove un diritto anteriore sul quale è basata la domanda di nullità gode di tutela, deve informarsi d’ufficio, con i mezzi che ritiene opportuni, sulla normativa nazionale dello Stato membro interessato, nel caso in cui informazioni del genere siano necessarie per valutare i presupposti di applicazione di una causa di nullità controversa e, soprattutto, la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati [sentenza del 20 gennaio 2021, Jareš Procházková e Jareš/EUIPO – Elton Hodinářská ([OSCURATO:PERSONA] 1949), T‑656/18 , non pubblicata, EU:T:2021:17 , punto 27 e giurisprudenza citata].

Tale obbligo di informarsi d’ufficio sul diritto nazionale grava, se del caso, sull’EUIPO nell’ipotesi in cui disponga già di indicazioni relative al diritto nazionale, sotto forma di allegazioni riguardanti il suo contenuto o sotto forma di elementi presentati nel dibattimento e dei quali sia stata dedotta la forza probatoria [sentenza del 20 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑571/11 , EU:T:2013:145 , punto 41 ; v. altresì sentenza del 2 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Rappresentazione di un graffio), T‑35/20 , non pubblicata, EU:T:2020:579 , punto 83 e giurisprudenza citata]. 21 Nel caso di specie, occorre precisare, in via preliminare, che la commissione di ricorso ha deciso, al punto 20 della decisione impugnata, per ragioni di economia processuale, di non pronunciarsi sulla legittimazione individuale di ciascuno dei ricorrenti a far valere ciascun diritto anteriore in questione.

Essa ha ritenuto, ai punti da 47 a 50 della decisione impugnata, che, poiché tutti i diritti anteriori invocati dai ricorrenti rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 ed esulavano pertanto dall’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, la domanda di dichiarazione di nullità, fondata su quest’ultima disposizione, dovesse essere integralmente respinta.

Pertanto, la legittimazione dei ricorrenti a presentare la domanda di dichiarazione di nullità non è oggetto della presente controversia.

Di conseguenza, gli argomenti di questi ultimi diretti a dimostrare una siffatta legittimazione sono inoperanti. 22 Peraltro, occorre constatare che i diritti anteriori menzionati al precedente punto 5 sono, in primo luogo, il cognome [OSCURATO:PERSONA], coincidente con il nome dell’impresa nel settore della produzione e della vendita di gelati detenuta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in quanto persone fisiche di nazionalità austriaca, in secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OG, vale a dire una denominazione sociale della società austriaca di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono i proprietari e che ha come oggetto sociale la produzione e la vendita di gelati e, in terzo luogo, Leones, che è segnatamente l’insegna apposta sui negozi dei ricorrenti a [OSCURATO:PERSONA] (Austria) per la vendita di gelati. 23 Ciò precisato, occorre esaminare gli argomenti dei ricorrenti, con i quali essi contestano, in sostanza, in primo luogo, l’interpretazione effettuata dalla commissione di ricorso dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 e, in secondo luogo, le valutazioni di detta commissione relative al diritto nazionale.

Sull’interpretazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 24 Al punto 30 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che i ricorrenti avevano fondato la loro domanda di dichiarazione di nullità sui tre diritti anteriori del diritto austriaco, menzionati al precedente punto 5, e avevano invocato la causa di nullità di cui all’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con la normativa austriaca, menzionata al precedente punto

4. 25 Ai punti 31, 32 e da 47 a 49 della decisione impugnata, dopo aver citato l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( GU 2015, L 336, pag. 1 ), la commissione di ricorso ha fatto valere che l’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), di detta direttiva includeva i «diritti utilizzati nel commercio», mentre l’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della medesima direttiva includeva «diritti diversi dai diritti anteriori utilizzati nel commercio», quali il «diritto a un nome».

Essa ha aggiunto che tale distinzione era parimenti attuata, rispettivamente, da un lato, dall’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, che rinviava all’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, e, dall’altro, dall’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Essa ha ritenuto che, poiché tale distinzione figurava nel regolamento 2017/1001, la classificazione del diritto invocato secondo il diritto nazionale non fosse determinante.

Pertanto, poiché l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 riguarda i nomi in quanto diritto della «personalità», la domanda di dichiarazione di nullità dei ricorrenti fondata su tale disposizione sarebbe priva di fondamento. 26 I ricorrenti contestano tale premessa sulla quale la decisione impugnata è fondata in via principale e secondo la quale, in sostanza, una domanda di dichiarazione di nullità che fa valere un «diritto a un nome» utilizzato nel «commercio» non può essere fondata sull’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001. 27 Secondo la giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tenere conto non solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 10 luglio 2014, D. e G., C‑358/13 e C‑181/14 , EU:C:2014:2060 , punto 32 e giurisprudenza citata). 28 In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, ricordato al precedente punto 16, occorre constatare che la Corte ha già dichiarato che i termini «diritto al nome» non offrivano alcun conforto all’interpretazione restrittiva, secondo la quale tale articolo faceva riferimento a tale diritto unicamente in quanto attributo della personalità e non comprendeva lo sfruttamento patrimoniale del nome (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 33 ). 29 Inoltre, né l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, né alcun’altra disposizione del diritto dell’Unione definiscono il contenuto del «diritto al nome» o le condizioni richieste per far vietare l’uso di un marchio dell’Unione europea su tale base.

Per contro, detta disposizione opera a tal fine un rinvio al diritto nazionale, il che risulta chiaramente dalla locuzione «un altro diritto anteriore in base (…) al diritto interno che ne disciplina la protezione». 30 Pertanto, l’EUIPO può dichiarare la nullità di un marchio dell’Unione europea, su domanda dell’interessato, se il suo uso può essere vietato in forza, in particolare, di un diritto al nome protetto da un diritto nazionale [sentenze del 14 maggio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Edwin ([OSCURATO:PERSONA]), T‑165/06 , EU:T:2009:157 , punto 41 , e del 29 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑343/14 , EU:T:2017:458 , punto 73 ]. 31 Peraltro, la formulazione «diritto al nome» ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 non esclude, a priori, che tale diritto possa riferirsi, secondo il diritto nazionale, non solo a un cognome, ma anche ai nomi commerciali, quali la denominazione sociale di una società o di una persona giuridica o il nome con il quale si presenta un’impresa, indipendentemente dallo status giuridico di tale entità, o ancora un’insegna.

Tale constatazione è tanto più valida in quanto, in mancanza di armonizzazione a livello dell’Unione, la tutela della denominazione commerciale rientra nell’ambito del diritto nazionale (sentenza del 10 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑365/24 , EU:C:2025:558 , punto 31 ). 32 In secondo luogo, quanto all’interpretazione contestuale, occorre constatare che la struttura dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 contrasta con l’interpretazione accolta dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata. 33 Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, in forza dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, la nullità di un marchio dell’Unione europea può essere dichiarata su domanda di un interessato che faccia valere «un altro diritto anteriore».

Al fine di precisare la natura di un diritto anteriore siffatto, detta disposizione elenca quattro diritti, indicando però, mediante l’utilizzo dell’avverbio «in particolare», che tale elenco non è esaustivo.

Tra gli esempi forniti figurano, oltre al diritto al nome e al diritto all’immagine, il diritto d’autore e il diritto di proprietà industriale (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 34 ). 34 Risulta da tale elenco non tassativo che i diritti menzionati a titolo di esempio mirano a tutelare interessi di varia natura.

Per alcuni di essi, quali il diritto d’autore e il diritto di proprietà industriale, gli aspetti economici sono tutelati sia dagli ordinamenti giuridici nazionali sia dal diritto dell’Unione contro le violazioni in campo commerciale (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 35 ). 35 Ne consegue che la formulazione e la struttura dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 non consentono, laddove venga invocato un diritto al nome, di limitare l’applicazione di tale disposizione alle sole ipotesi in cui la registrazione di un marchio dell’Unione europea si trovi in conflitto con un diritto inteso esclusivamente a tutelare il nome in quanto attributo della personalità dell’interessato (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 36 ). 36 Peraltro, l’espressione «un altro diritto anteriore», che figura all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, introduce una distinzione tra i diritti elencati in tale articolo, tra i quali il «diritto al nome», e i diritti di cui all’articolo 60, paragrafo 1, di detto regolamento, tra cui l’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), che rinvia all’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, vale a dire a «un marchio non registrato o [un] altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale». 37 Da un lato, l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 fa riferimento a «un marchio non registrato».

Tale espressione, letta alla luce dell’articolo 4 di detto regolamento, il quale descrive i segni idonei a costituire un marchio dell’Unione europea, e in particolare dell’articolo 4, lettera a), del medesimo regolamento, deve essere intesa nel senso che designa un segno avente la funzione di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e di garantire in tal modo l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi. 38 Orbene, sebbene l’articolo 4 del regolamento 2017/1001 preveda che i «nomi di persone» possano costituire marchi, resta il fatto che, in quanto indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi da esso contrassegnati, un marchio consistente in un nome di persona esplica una funzione diversa da quella di un nome di persona in quanto tale, che serve all’identificazione di una determinata persona (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2009, [OSCURATO:PERSONA], T‑165/06 , EU:T:2009:157 , punti 47 e 48 ; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel, C‑259/04 , EU:C:2006:215 , punto 48 ). 39 Dall’altro lato, l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 riguarda anche «un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale».

In proposito, una denominazione sociale, un nome commerciale o un’insegna possono anche, a determinate condizioni, rivestire il carattere di segni aventi la funzione di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Orbene, secondo la giurisprudenza, una denominazione sociale, un nome commerciale o un’insegna non hanno, di per sé, lo scopo di distinguere prodotti o servizi.

Infatti, una denominazione sociale è diretta ad identificare una società, mentre un nome commerciale o un’insegna ha lo scopo di segnalare un’attività commerciale.

Di conseguenza, quando l’uso di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un’insegna si limita a identificare una società o a segnalare un’attività commerciale, esso non può essere considerato come effettuato «per prodotti o servizi», ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2017/1001 [sentenza del 18 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑110/16 , non pubblicata, EU:T:2017:521 , punto 25 e giurisprudenza citata].

Tuttavia, il segno che costituisce la denominazione sociale potrebbe essere utilizzato in modo tale da stabilire un nesso tra tale segno e i prodotti commercializzati o i servizi forniti.

Infatti, nei limiti in cui tale condizione è soddisfatta, il fatto che un elemento denominativo sia utilizzato come nome commerciale dell’impresa non esclude che esso possa essere utilizzato come marchio e svolga la sua funzione essenziale per designare prodotti o servizi, o in quanto segno che conferisce al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 [sentenza del 26 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – XTB (XTRADE), T‑67/22 , non pubblicata, EU:T:2023:436 , punto 54 ]. 40 Ne consegue che nomi, compresi i nomi commerciali, possono essere coperti dall’espressione «marchio non registrato o altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale» ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, qualora essi siano utilizzati nel commercio come segni destinati a designare prodotti o servizi e a garantire in tal modo l’origine commerciale di tali prodotti o servizi. 41 Per contro, nomi siffatti, utilizzati in particolare nel commercio al fine di identificare una persona o un’impresa in quanto tali, esulano da tale definizione e possono rientrare nell’ambito di applicazione del «diritto al nome» ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, il cui contenuto preciso e le condizioni per far rispettare un siffatto diritto sono definiti unicamente alla luce del diritto nazionale applicabile. 42 Pertanto, contrariamente alla conclusione della commissione di ricorso, la distinzione tra i diritti anteriori contemplati, da un lato, dall’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, e, dall’altro, dall’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento non si basa sull’uso o sull’assenza di uso dei diritti anteriori nel commercio o in operazioni commerciali, bensì sulla diversa natura che caratterizza le cause di nullità rispettive contemplate da tali articoli. 43 Inoltre, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha fondato la sua conclusione secondo cui l’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 non riguardava diritti anteriori quando questi ultimi erano utilizzati nella normale prassi commerciale sull’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2015/2436, occorre rilevare che l’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva così recita: «Ogni Stato membro può disporre che un marchio d’impresa debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui: a) siano stati acquisiti diritti a un marchio d’impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d’impresa posteriore o, se del caso, prima della data di priorità invocata a sostegno della domanda di registrazione del marchio d’impresa posteriore, e tale marchio d’impresa non registrato o altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore; b) sia possibile vietare l’uso del marchio d’impresa in base a un diritto anteriore, diverso dai diritti di cui al paragrafo 2, e alla lettera a), del presente paragrafo, in particolare in base a: i) un diritto al nome; ii) un diritto all’immagine; iii) un diritto d’autore; iv) un diritto di proprietà industriale». 44 Pertanto, oltre al carattere facoltativo di tali cause di nullità per gli Stati membri – derivante dall’utilizzo del termine «può» all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2015/2436 –, che dovrebbero quindi poterle mantenere o introdurre nelle loro legislazioni, tale articolo opera una distinzione analoga a quella rilevata al precedente punto

36. 45 Per contro, l’interpretazione della commissione di ricorso, di cui al precedente punto 25, secondo la quale l’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2015/2436 riguarda «diritti diversi dai diritti anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale», non corrisponde ai termini di tale disposizione, la quale, al pari dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, si limita ad escludere concretamente i «marchi non registrati o altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale», menzionati all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2015/2436. 46 In terzo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione fondata sugli obiettivi perseguiti dalla normativa, occorre osservare che la conclusione di cui ai precedenti punti 42 e 44 è corroborata dall’obiettivo e dall’impianto sistematico del regolamento 2017/1001.

Infatti, le norme sul marchio dell’Unione europea sono dirette, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza non falsata nell’Unione, nel quale ogni impresa dev’essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi d’impresa segni che consentano al consumatore di distinguere senza possibile confusione tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (v. sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P , EU:C:2019:724 , punto 45 e giurisprudenza citata). 47 Pertanto, l’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, riguarda un’ipotesi di conflitto tra un marchio non registrato o un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e un marchio dell’Unione europea.

Tale conflitto riguarda quindi segni aventi la stessa natura e la stessa funzione essenziale, vale a dire quella di distinguere prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre.

Un siffatto conflitto non è considerato idoneo a falsare la concorrenza nel mercato interno in particolare quando il marchio non registrato o un altro segno non sono utilizzati nella normale prassi commerciale o la loro portata è puramente locale, condizione la cui osservanza è esaminata secondo gli standard uniformi stabiliti dal regolamento 2017/1001 e coerenti con i principi che ispirano il sistema istituito da tale regolamento. 48 A titolo di raffronto, come rilevato ai precedenti punti da 32 a 34, l’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 riguarda ipotesi di conflitto tra un marchio dell’Unione europea e altri diritti di diversa natura e aventi una funzione diversa da quella di distinguere prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Pertanto, l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento riguarda in particolare un’ipotesi in cui il «diritto al nome», eventualmente utilizzato nel commercio al fine di identificare una persona o un’impresa in quanto tali, è tutelato contro le potenziali violazioni commerciali causate dall’esistenza di un marchio dell’Unione europea.

In un caso del genere, il contenuto e le condizioni per far valere un siffatto diritto nei confronti di un marchio dell’Unione europea posteriore derivano, in forza del rinvio operato da tale disposizione, dalla normativa nazionale che ne disciplina la tutela. 49 In proposito, gli argomenti dell’EUIPO, vertenti sull’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 e diretti a limitare l’ambito di applicazione del «diritto al nome», devono essere respinti.

È vero che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento dispone che un marchio dell’Unione europea «non consente al titolare di impedire ai terzi l’uso in commercio (…) del nome o dell’indirizzo del terzo qualora si tratti di una persona fisica».

L’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che tale uso deve essere «conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale».

Tale disposizione mira proprio a garantire che un marchio non possa servire da fondamento per vietare a una persona fisica di utilizzare il proprio nome [sentenza del 26 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Prada ([OSCURATO:PERSONA]), T‑439/22 , non pubblicata, EU:T:2023:441 , punto 68 ].

Tuttavia, anzitutto, come indicato al precedente punto 31, l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 non si riferisce unicamente al diritto al nome delle «persone fisiche», ma contiene una formulazione neutra quanto al contenuto del «diritto al nome», rinviando al riguardo al diritto nazionale. 50 Peraltro, l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 riguarda l’ipotesi di un conflitto tra un diritto anteriore al nome e un marchio dell’Unione europea posteriore, mentre l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento precisa la portata dei diritti esclusivi conferiti dal marchio dell’Unione europea limitando la possibilità per il titolare di detto marchio di vietare a una persona fisica di utilizzare il proprio nome nel commercio.

Queste due disposizioni hanno quindi ambiti di applicazione diversi. 51 Infine, contrariamente a quanto suggerito dall’EUIPO, si deve osservare che la commissione di ricorso non si è basata su una valutazione concreta degli elementi di prova presentati dai ricorrenti in merito alle modalità di utilizzo dei nomi invocati come fondamento della domanda di dichiarazione di nullità quando ha considerato che, nell’ambito del loro utilizzo, tali nomi rivestivano esclusivamente la natura di segni aventi la funzione di distinguere i prodotti da essi commercializzati, e non di identificare rispettivamente una persona, fisica o giuridica, o ancora un’impresa, in quanto tali.

Pertanto, dinanzi al Tribunale non possono essere utilmente effettuati un complemento di motivazione o una sostituzione di motivi al fine di perfezionare la motivazione, eventualmente insufficiente, contenuta nella decisione impugnata.

Se la commissione di ricorso avesse inteso fondare la decisione impugnata su tali considerazioni, essa avrebbe dovuto farlo esplicitamente [v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2022, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy), T‑711/20 , non pubblicata, EU:T:2022:604 , punto 134 e giurisprudenza citata]. 52 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che la protezione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 non potesse estendersi al «diritto al nome» per il solo motivo che i nomi rivendicati sarebbero stati utilizzati in particolare nel commercio, senza esaminare, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 17 a 20, segnatamente, l’esattezza materiale dei fatti dedotti, al fine di dimostrare concretamente la natura dei diritti anteriori invocati come fondamento della domanda di dichiarazione di nullità, né il contenuto e le condizioni richieste, derivanti dalla normativa nazionale di cui si chiedeva l’applicazione, al fine di poter far vietare l’uso di un marchio dell’Unione europea.

Sulla valutazione della commissione di ricorso relativa al diritto nazionale 53 Occorre del resto esaminare le censure dei ricorrenti nei confronti della motivazione della decisione impugnata secondo cui, in ogni caso, le informazioni sul diritto nazionale da essi presentate non possono essere interpretate nel senso che i diritti anteriori invocati potevano essere tutelati in quanto «diritto al nome» in forza dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con il diritto nazionale austriaco invocato. 54 La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, ai punti da 37 a 42 della decisione impugnata, che l’articolo 43 del codice civile generale austriaco riguardasse casi in cui si ostacolava l’uso personale del nome.

Orbene, quando dei «privati» avviano operazioni commerciali a proprio nome, tale nome acquista un «significato secondario» e non è più considerato un «semplice cognome».

Pertanto, secondo la commissione di ricorso, la tutela dei nomi e degli altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale sarebbe disciplinata dagli articoli 12 e 32 della legge austriaca sulla tutela dei marchi e dall’articolo 9, paragrafo 1, della legge federale austriaca contro la concorrenza sleale, dato che tali disposizioni nazionali sono pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001.

Di conseguenza, da un lato, secondo la commissione di ricorso, l’articolo 43 del codice civile generale austriaco poteva essere invocato al fine di far valere il «diritto al nome» solo se e nella misura in cui non esistesse una tutela speciale del nome in forza del diritto dei marchi e se il titolare del nome non utilizzasse il suo nome nel commercio.

Dall’altro lato, le altre disposizioni del diritto austriaco summenzionate non possono essere invocate ai fini della tutela di un diritto al nome ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, dato che esse farebbero esplicito riferimento, in particolare, alla tutela degli «identificativi commerciali» nella «normale prassi commerciale», il che corrisponderebbe a diritti rientranti nell’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento. 55 Orbene, occorre constatare che tali considerazioni della commissione di ricorso si basano sulla stessa premessa errata rilevata al precedente punto 52 e secondo la quale l’utilizzo di un nome nella normale prassi commerciale è sufficiente per escludere la sua protezione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001. 56 La valutazione delle disposizioni del diritto nazionale effettuata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata non consente quindi di corroborare la conclusione secondo cui il diritto al nome ai sensi del diritto austriaco non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001. 57 Pertanto, alla luce di tutto quanto precede, si deve accogliere il secondo motivo e, senza che sia necessario statuire sul primo motivo, annullare la decisione impugnata.

Sulle spese 58 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché l’EUIPO è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda dei ricorrenti.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 novembre 2024 (procedimento R 971/2023-2) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 gennaio 2026.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0064 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 14 gennaio 2026 ( *1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Motivo di nullità relativa – Diritto al nome anteriore secondo il diritto austriaco – Articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001» Nella causa T‑64/25, [OSCURATO:PERSONA] , residente in [OSCURATO:PERSONA] (Austria), [OSCURATO:PERSONA] , residente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] OG , con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentati da F.-M. Orou, avvocato, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) , rappresentato da D. Stoyanova-Valchanova, in qualità di agente, convenuto, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Incom , con sede in Ajdovščina (Slovenia), IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto da I. [OSCURATO:PERSONA], presidente, T. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] OG, ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 novembre 2024 (procedimento R 971/2023-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti 2 Il 19 gennaio 2022 i ricorrenti hanno presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea registrato a seguito di una domanda depositata il 26 febbraio 2020 per il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA]. 3 I prodotti contrassegnati dal marchio contestato per i quali era chiesta la nullità rientravano nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e consistevano essenzialmente in gelati e in vari prodotti gelati. 4 Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2017, L 154, pag. 1 ), in relazione a disposizioni della normativa austriaca, ossia l’articolo 43 dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale austriaco), l’articolo 9 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale), del 22 novembre 1984 (BGB1, 448/1984) (in prosieguo: la «legge federale austriaca contro la concorrenza sleale»), e l’articolo 12 del Markenschutzgesetz (legge sulla tutela dei marchi), del 30 novembre 1970 (BGB1, 260/1970) (in prosieguo: la «legge austriaca sulla tutela dei marchi»). 5 La domanda di dichiarazione di nullità era fondata sui seguenti diritti anteriori tutelati in forza del diritto austriaco: – il diritto al nome [OSCURATO:PERSONA], cognome di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], utilizzato da questi ultimi nell’ambito delle loro operazioni commerciali; – il diritto alla denominazione sociale [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] OG, società di diritto austriaco, registrata il 27 settembre 2012, di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono soci e che ha come oggetto sociale la produzione e la vendita di gelati; – il diritto al nome Leones, utilizzato nell’ambito di operazioni commerciali dal 28 ottobre 2013 e apposto sui negozi di gelati dei ricorrenti nonché sui prodotti commercializzati da questi ultimi. 6 Il 9 marzo 2023 la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità. Essa ha considerato, in sostanza, che gli elementi di prova prodotti dai ricorrenti non dimostravano che l’importanza o la portata dell’uso dei nomi rivendicati nell’ambito delle loro attività commerciali nel settore dei gelati, menzionati al precedente punto 5, fossero sufficienti a dimostrare che essi detenevano un «interesse degno di protezione», che poteva essere leso, come richiederebbe il diritto austriaco applicabile. La divisione di annullamento ha quindi ritenuto che non potesse sussistere alcun rischio che il pubblico di riferimento associasse il marchio contestato, economicamente o in altro modo, ai ricorrenti. 7 L’8 maggio 2023 i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento. 8 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso con la motivazione che i diritti anteriori invocati dai ricorrenti, menzionati al precedente punto 5, rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 ed esulavano pertanto dall’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, cosicché la domanda di dichiarazione di nullità, fondata su quest’ultima disposizione, era priva di fondamento. Conclusioni delle parti 9 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare l’EUIPO alle spese. 10 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare i ricorrenti alle spese in caso di convocazione a un’udienza. In diritto 11 A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, e, il secondo, su una violazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. 12 Occorre esaminare anzitutto il secondo motivo. 13 Con il secondo motivo, i ricorrenti sostengono che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, in quanto, da un lato, essa ha erroneamente ritenuto che tale disposizione riguardasse la tutela di un nome quale attributo della personalità, ma non lo proteggesse nell’ambito del suo uso commerciale, discostandosi così dalla sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI ( C‑263/09 P , EU:C:2011:452 ), e, dall’altro, essa non ha preso in considerazione le loro spiegazioni sul diritto nazionale, ha omesso di tener conto di elementi di prova relativi all’uso commerciale importante dei nomi rivendicati e ha erroneamente concluso che gli elementi di prova da essi presentati non dimostravano che i «[loro] interessi meritevoli di tutela [fossero] lesi». 14 L’EUIPO ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente rilevato che i diritti anteriori invocati dai ricorrenti non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001. Tali diritti avrebbero dovuto essere invocati ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento, in cui rientrano i marchi non registrati e altri segni utilizzati nel commercio, come sarebbero essenzialmente i nomi commerciali, le denominazioni sociali, i nomi di dominio e altri segni che possono servire da identificativi commerciali o per identificare un’attività economica esercitata dal loro titolare. Per contro, l’approccio adottato dai ricorrenti porterebbe ad eludere il diritto dell’Unione europea. Infatti, tale approccio consentirebbe loro di invocare un diritto agli identificativi commerciali senza essere soggetti alle condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento e, segnatamente, alla condizione relativa alla dimostrazione di un uso che non abbia portata esclusivamente locale. 15 In particolare, da un lato, per quanto riguarda la denominazione sociale [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] OG e il nome Leones, identificativi rispettivi di una società e di un’impresa, l’EUIPO sostiene che essi sono diritti «tipici» rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento. Tale conclusione sarebbe corroborata, in particolare, dall’articolo 9 della legge federale austriaca contro la concorrenza sleale nonché dagli articoli 12 e 32 della legge austriaca sulla tutela dei marchi, nella misura in cui tali disposizioni farebbero esplicito riferimento alla tutela degli «identificativi commerciali». Peraltro, il fatto che gli stessi ricorrenti facciano valere una tutela contro una «confusione di attribuzione», vale a dire una situazione in cui il pubblico di riferimento sarebbe indotto in errore circa l’origine commerciale dei prodotti in questione, significa, secondo l’EUIPO, che i diritti anteriori invocati hanno in realtà la funzione di «segni invocati in quanto identificativi commerciali». Dall’altro lato, per quanto riguarda il cognome [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non avrebbero fatto valere questo nome a titolo della sua funzione di identificazione di una persona specifica, ma avrebbero fatto valere, in realtà, la tutela del segno consistente in tale nome utilizzato nella vita commerciale. Osservazioni preliminari 16 L’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 dispone quanto segue: «Su domanda presentata all’[EUIPO] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio UE è (…) dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa dell’Unione o al diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare: a) del diritto al nome; b) del diritto all’immagine; c) del diritto d’autore; d) del diritto di proprietà industriale». 17 Dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il [regolamento 2017/1001] e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 ( GU 2018, L 104, pag. 1 ), risulta che, nel caso di una domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, il richiedente produce in particolare i seguenti elementi: la prova dell’acquisizione, dell’attuale esistenza e dell’estensione della protezione del diritto anteriore pertinente nonché la prova del diritto del richiedente a depositare la domanda, compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto di tale diritto nazionale fornendo pubblicazioni delle disposizioni e della giurisprudenza pertinenti. 18 Il richiedente sostiene l’onere di presentare all’EUIPO non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l’applicazione, per poter far vietare l’uso di un marchio dell’Unione europea in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa (sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 50 , e del 30 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, T‑404/10 RENV , non pubblicata, EU:T:2015:445 , punto 29 ). 19 Qualora una domanda di nullità di un marchio dell’Unione europea sia fondata su un diritto anteriore tutelato da una norma giuridica nazionale, spetta agli organi competenti dell’EUIPO valutare l’autorità e la portata degli elementi presentati dal richiedente per dimostrare il contenuto di tale norma. Il Tribunale esercita un controllo completo su tale valutazione (sentenza del 30 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, T‑404/10 RENV , non pubblicata, EU:T:2015:445 , punto 30 ; v. anche, in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punti 51 e 52 ). 20 Inoltre, nelle circostanze in cui l’EUIPO può essere chiamato a tener conto, segnatamente, della normativa nazionale dello Stato membro ove un diritto anteriore sul quale è basata la domanda di nullità gode di tutela, deve informarsi d’ufficio, con i mezzi che ritiene opportuni, sulla normativa nazionale dello Stato membro interessato, nel caso in cui informazioni del genere siano necessarie per valutare i presupposti di applicazione di una causa di nullità controversa e, soprattutto, la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati [sentenza del 20 gennaio 2021, Jareš Procházková e Jareš/EUIPO – Elton Hodinářská ([OSCURATO:PERSONA] 1949), T‑656/18 , non pubblicata, EU:T:2021:17 , punto 27 e giurisprudenza citata]. Tale obbligo di informarsi d’ufficio sul diritto nazionale grava, se del caso, sull’EUIPO nell’ipotesi in cui disponga già di indicazioni relative al diritto nazionale, sotto forma di allegazioni riguardanti il suo contenuto o sotto forma di elementi presentati nel dibattimento e dei quali sia stata dedotta la forza probatoria [sentenza del 20 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑571/11 , EU:T:2013:145 , punto 41 ; v. altresì sentenza del 2 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Rappresentazione di un graffio), T‑35/20 , non pubblicata, EU:T:2020:579 , punto 83 e giurisprudenza citata]. 21 Nel caso di specie, occorre precisare, in via preliminare, che la commissione di ricorso ha deciso, al punto 20 della decisione impugnata, per ragioni di economia processuale, di non pronunciarsi sulla legittimazione individuale di ciascuno dei ricorrenti a far valere ciascun diritto anteriore in questione. Essa ha ritenuto, ai punti da 47 a 50 della decisione impugnata, che, poiché tutti i diritti anteriori invocati dai ricorrenti rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 ed esulavano pertanto dall’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, la domanda di dichiarazione di nullità, fondata su quest’ultima disposizione, dovesse essere integralmente respinta. Pertanto, la legittimazione dei ricorrenti a presentare la domanda di dichiarazione di nullità non è oggetto della presente controversia. Di conseguenza, gli argomenti di questi ultimi diretti a dimostrare una siffatta legittimazione sono inoperanti. 22 Peraltro, occorre constatare che i diritti anteriori menzionati al precedente punto 5 sono, in primo luogo, il cognome [OSCURATO:PERSONA], coincidente con il nome dell’impresa nel settore della produzione e della vendita di gelati detenuta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in quanto persone fisiche di nazionalità austriaca, in secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OG, vale a dire una denominazione sociale della società austriaca di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono i proprietari e che ha come oggetto sociale la produzione e la vendita di gelati e, in terzo luogo, Leones, che è segnatamente l’insegna apposta sui negozi dei ricorrenti a [OSCURATO:PERSONA] (Austria) per la vendita di gelati. 23 Ciò precisato, occorre esaminare gli argomenti dei ricorrenti, con i quali essi contestano, in sostanza, in primo luogo, l’interpretazione effettuata dalla commissione di ricorso dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 e, in secondo luogo, le valutazioni di detta commissione relative al diritto nazionale. Sull’interpretazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 24 Al punto 30 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che i ricorrenti avevano fondato la loro domanda di dichiarazione di nullità sui tre diritti anteriori del diritto austriaco, menzionati al precedente punto 5, e avevano invocato la causa di nullità di cui all’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con la normativa austriaca, menzionata al precedente punto 4. 25 Ai punti 31, 32 e da 47 a 49 della decisione impugnata, dopo aver citato l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( GU 2015, L 336, pag. 1 ), la commissione di ricorso ha fatto valere che l’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), di detta direttiva includeva i «diritti utilizzati nel commercio», mentre l’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della medesima direttiva includeva «diritti diversi dai diritti anteriori utilizzati nel commercio», quali il «diritto a un nome». Essa ha aggiunto che tale distinzione era parimenti attuata, rispettivamente, da un lato, dall’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, che rinviava all’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, e, dall’altro, dall’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Essa ha ritenuto che, poiché tale distinzione figurava nel regolamento 2017/1001, la classificazione del diritto invocato secondo il diritto nazionale non fosse determinante. Pertanto, poiché l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 riguarda i nomi in quanto diritto della «personalità», la domanda di dichiarazione di nullità dei ricorrenti fondata su tale disposizione sarebbe priva di fondamento. 26 I ricorrenti contestano tale premessa sulla quale la decisione impugnata è fondata in via principale e secondo la quale, in sostanza, una domanda di dichiarazione di nullità che fa valere un «diritto a un nome» utilizzato nel «commercio» non può essere fondata sull’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001. 27 Secondo la giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tenere conto non solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 10 luglio 2014, D. e G., C‑358/13 e C‑181/14 , EU:C:2014:2060 , punto 32 e giurisprudenza citata). 28 In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, ricordato al precedente punto 16, occorre constatare che la Corte ha già dichiarato che i termini «diritto al nome» non offrivano alcun conforto all’interpretazione restrittiva, secondo la quale tale articolo faceva riferimento a tale diritto unicamente in quanto attributo della personalità e non comprendeva lo sfruttamento patrimoniale del nome (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 33 ). 29 Inoltre, né l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, né alcun’altra disposizione del diritto dell’Unione definiscono il contenuto del «diritto al nome» o le condizioni richieste per far vietare l’uso di un marchio dell’Unione europea su tale base. Per contro, detta disposizione opera a tal fine un rinvio al diritto nazionale, il che risulta chiaramente dalla locuzione «un altro diritto anteriore in base (…) al diritto interno che ne disciplina la protezione». 30 Pertanto, l’EUIPO può dichiarare la nullità di un marchio dell’Unione europea, su domanda dell’interessato, se il suo uso può essere vietato in forza, in particolare, di un diritto al nome protetto da un diritto nazionale [sentenze del 14 maggio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Edwin ([OSCURATO:PERSONA]), T‑165/06 , EU:T:2009:157 , punto 41 , e del 29 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑343/14 , EU:T:2017:458 , punto 73 ]. 31 Peraltro, la formulazione «diritto al nome» ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 non esclude, a priori, che tale diritto possa riferirsi, secondo il diritto nazionale, non solo a un cognome, ma anche ai nomi commerciali, quali la denominazione sociale di una società o di una persona giuridica o il nome con il quale si presenta un’impresa, indipendentemente dallo status giuridico di tale entità, o ancora un’insegna. Tale constatazione è tanto più valida in quanto, in mancanza di armonizzazione a livello dell’Unione, la tutela della denominazione commerciale rientra nell’ambito del diritto nazionale (sentenza del 10 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑365/24 , EU:C:2025:558 , punto 31 ). 32 In secondo luogo, quanto all’interpretazione contestuale, occorre constatare che la struttura dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 contrasta con l’interpretazione accolta dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata. 33 Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, in forza dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, la nullità di un marchio dell’Unione europea può essere dichiarata su domanda di un interessato che faccia valere «un altro diritto anteriore». Al fine di precisare la natura di un diritto anteriore siffatto, detta disposizione elenca quattro diritti, indicando però, mediante l’utilizzo dell’avverbio «in particolare», che tale elenco non è esaustivo. Tra gli esempi forniti figurano, oltre al diritto al nome e al diritto all’immagine, il diritto d’autore e il diritto di proprietà industriale (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 34 ). 34 Risulta da tale elenco non tassativo che i diritti menzionati a titolo di esempio mirano a tutelare interessi di varia natura. Per alcuni di essi, quali il diritto d’autore e il diritto di proprietà industriale, gli aspetti economici sono tutelati sia dagli ordinamenti giuridici nazionali sia dal diritto dell’Unione contro le violazioni in campo commerciale (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 35 ). 35 Ne consegue che la formulazione e la struttura dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 non consentono, laddove venga invocato un diritto al nome, di limitare l’applicazione di tale disposizione alle sole ipotesi in cui la registrazione di un marchio dell’Unione europea si trovi in conflitto con un diritto inteso esclusivamente a tutelare il nome in quanto attributo della personalità dell’interessato (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 36 ). 36 Peraltro, l’espressione «un altro diritto anteriore», che figura all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, introduce una distinzione tra i diritti elencati in tale articolo, tra i quali il «diritto al nome», e i diritti di cui all’articolo 60, paragrafo 1, di detto regolamento, tra cui l’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), che rinvia all’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, vale a dire a «un marchio non registrato o [un] altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale». 37 Da un lato, l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 fa riferimento a «un marchio non registrato». Tale espressione, letta alla luce dell’articolo 4 di detto regolamento, il quale descrive i segni idonei a costituire un marchio dell’Unione europea, e in particolare dell’articolo 4, lettera a), del medesimo regolamento, deve essere intesa nel senso che designa un segno avente la funzione di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e di garantire in tal modo l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi. 38 Orbene, sebbene l’articolo 4 del regolamento 2017/1001 preveda che i «nomi di persone» possano costituire marchi, resta il fatto che, in quanto indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi da esso contrassegnati, un marchio consistente in un nome di persona esplica una funzione diversa da quella di un nome di persona in quanto tale, che serve all’identificazione di una determinata persona (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2009, [OSCURATO:PERSONA], T‑165/06 , EU:T:2009:157 , punti 47 e 48 ; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel, C‑259/04 , EU:C:2006:215 , punto 48 ). 39 Dall’altro lato, l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 riguarda anche «un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale». In proposito, una denominazione sociale, un nome commerciale o un’insegna possono anche, a determinate condizioni, rivestire il carattere di segni aventi la funzione di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Orbene, secondo la giurisprudenza, una denominazione sociale, un nome commerciale o un’insegna non hanno, di per sé, lo scopo di distinguere prodotti o servizi. Infatti, una denominazione sociale è diretta ad identificare una società, mentre un nome commerciale o un’insegna ha lo scopo di segnalare un’attività commerciale. Di conseguenza, quando l’uso di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un’insegna si limita a identificare una società o a segnalare un’attività commerciale, esso non può essere considerato come effettuato «per prodotti o servizi», ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2017/1001 [sentenza del 18 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑110/16 , non pubblicata, EU:T:2017:521 , punto 25 e giurisprudenza citata]. Tuttavia, il segno che costituisce la denominazione sociale potrebbe essere utilizzato in modo tale da stabilire un nesso tra tale segno e i prodotti commercializzati o i servizi forniti. Infatti, nei limiti in cui tale condizione è soddisfatta, il fatto che un elemento denominativo sia utilizzato come nome commerciale dell’impresa non esclude che esso possa essere utilizzato come marchio e svolga la sua funzione essenziale per designare prodotti o servizi, o in quanto segno che conferisce al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 [sentenza del 26 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – XTB (XTRADE), T‑67/22 , non pubblicata, EU:T:2023:436 , punto 54 ]. 40 Ne consegue che nomi, compresi i nomi commerciali, possono essere coperti dall’espressione «marchio non registrato o altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale» ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, qualora essi siano utilizzati nel commercio come segni destinati a designare prodotti o servizi e a garantire in tal modo l’origine commerciale di tali prodotti o servizi. 41 Per contro, nomi siffatti, utilizzati in particolare nel commercio al fine di identificare una persona o un’impresa in quanto tali, esulano da tale definizione e possono rientrare nell’ambito di applicazione del «diritto al nome» ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, il cui contenuto preciso e le condizioni per far rispettare un siffatto diritto sono definiti unicamente alla luce del diritto nazionale applicabile. 42 Pertanto, contrariamente alla conclusione della commissione di ricorso, la distinzione tra i diritti anteriori contemplati, da un lato, dall’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, e, dall’altro, dall’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento non si basa sull’uso o sull’assenza di uso dei diritti anteriori nel commercio o in operazioni commerciali, bensì sulla diversa natura che caratterizza le cause di nullità rispettive contemplate da tali articoli. 43 Inoltre, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha fondato la sua conclusione secondo cui l’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 non riguardava diritti anteriori quando questi ultimi erano utilizzati nella normale prassi commerciale sull’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2015/2436, occorre rilevare che l’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva così recita: «Ogni Stato membro può disporre che un marchio d’impresa debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui: a) siano stati acquisiti diritti a un marchio d’impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d’impresa posteriore o, se del caso, prima della data di priorità invocata a sostegno della domanda di registrazione del marchio d’impresa posteriore, e tale marchio d’impresa non registrato o altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore; b) sia possibile vietare l’uso del marchio d’impresa in base a un diritto anteriore, diverso dai diritti di cui al paragrafo 2, e alla lettera a), del presente paragrafo, in particolare in base a: i) un diritto al nome; ii) un diritto all’immagine; iii) un diritto d’autore; iv) un diritto di proprietà industriale». 44 Pertanto, oltre al carattere facoltativo di tali cause di nullità per gli Stati membri – derivante dall’utilizzo del termine «può» all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2015/2436 –, che dovrebbero quindi poterle mantenere o introdurre nelle loro legislazioni, tale articolo opera una distinzione analoga a quella rilevata al precedente punto 36. 45 Per contro, l’interpretazione della commissione di ricorso, di cui al precedente punto 25, secondo la quale l’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2015/2436 riguarda «diritti diversi dai diritti anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale», non corrisponde ai termini di tale disposizione, la quale, al pari dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, si limita ad escludere concretamente i «marchi non registrati o altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale», menzionati all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2015/2436. 46 In terzo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione fondata sugli obiettivi perseguiti dalla normativa, occorre osservare che la conclusione di cui ai precedenti punti 42 e 44 è corroborata dall’obiettivo e dall’impianto sistematico del regolamento 2017/1001. Infatti, le norme sul marchio dell’Unione europea sono dirette, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza non falsata nell’Unione, nel quale ogni impresa dev’essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi d’impresa segni che consentano al consumatore di distinguere senza possibile confusione tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (v. sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P , EU:C:2019:724 , punto 45 e giurisprudenza citata). 47 Pertanto, l’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, riguarda un’ipotesi di conflitto tra un marchio non registrato o un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e un marchio dell’Unione europea. Tale conflitto riguarda quindi segni aventi la stessa natura e la stessa funzione essenziale, vale a dire quella di distinguere prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre. Un siffatto conflitto non è considerato idoneo a falsare la concorrenza nel mercato interno in particolare quando il marchio non registrato o un altro segno non sono utilizzati nella normale prassi commerciale o la loro portata è puramente locale, condizione la cui osservanza è esaminata secondo gli standard uniformi stabiliti dal regolamento 2017/1001 e coerenti con i principi che ispirano il sistema istituito da tale regolamento. 48 A titolo di raffronto, come rilevato ai precedenti punti da 32 a 34, l’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 riguarda ipotesi di conflitto tra un marchio dell’Unione europea e altri diritti di diversa natura e aventi una funzione diversa da quella di distinguere prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Pertanto, l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento riguarda in particolare un’ipotesi in cui il «diritto al nome», eventualmente utilizzato nel commercio al fine di identificare una persona o un’impresa in quanto tali, è tutelato contro le potenziali violazioni commerciali causate dall’esistenza di un marchio dell’Unione europea. In un caso del genere, il contenuto e le condizioni per far valere un siffatto diritto nei confronti di un marchio dell’Unione europea posteriore derivano, in forza del rinvio operato da tale disposizione, dalla normativa nazionale che ne disciplina la tutela. 49 In proposito, gli argomenti dell’EUIPO, vertenti sull’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 e diretti a limitare l’ambito di applicazione del «diritto al nome», devono essere respinti. È vero che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento dispone che un marchio dell’Unione europea «non consente al titolare di impedire ai terzi l’uso in commercio (…) del nome o dell’indirizzo del terzo qualora si tratti di una persona fisica». L’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che tale uso deve essere «conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale». Tale disposizione mira proprio a garantire che un marchio non possa servire da fondamento per vietare a una persona fisica di utilizzare il proprio nome [sentenza del 26 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Prada ([OSCURATO:PERSONA]), T‑439/22 , non pubblicata, EU:T:2023:441 , punto 68 ]. Tuttavia, anzitutto, come indicato al precedente punto 31, l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 non si riferisce unicamente al diritto al nome delle «persone fisiche», ma contiene una formulazione neutra quanto al contenuto del «diritto al nome», rinviando al riguardo al diritto nazionale. 50 Peraltro, l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 riguarda l’ipotesi di un conflitto tra un diritto anteriore al nome e un marchio dell’Unione europea posteriore, mentre l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento precisa la portata dei diritti esclusivi conferiti dal marchio dell’Unione europea limitando la possibilità per il titolare di detto marchio di vietare a una persona fisica di utilizzare il proprio nome nel commercio. Queste due disposizioni hanno quindi ambiti di applicazione diversi. 51 Infine, contrariamente a quanto suggerito dall’EUIPO, si deve osservare che la commissione di ricorso non si è basata su una valutazione concreta degli elementi di prova presentati dai ricorrenti in merito alle modalità di utilizzo dei nomi invocati come fondamento della domanda di dichiarazione di nullità quando ha considerato che, nell’ambito del loro utilizzo, tali nomi rivestivano esclusivamente la natura di segni aventi la funzione di distinguere i prodotti da essi commercializzati, e non di identificare rispettivamente una persona, fisica o giuridica, o ancora un’impresa, in quanto tali. Pertanto, dinanzi al Tribunale non possono essere utilmente effettuati un complemento di motivazione o una sostituzione di motivi al fine di perfezionare la motivazione, eventualmente insufficiente, contenuta nella decisione impugnata. Se la commissione di ricorso avesse inteso fondare la decisione impugnata su tali considerazioni, essa avrebbe dovuto farlo esplicitamente [v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2022, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy), T‑711/20 , non pubblicata, EU:T:2022:604 , punto 134 e giurisprudenza citata]. 52 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che la protezione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 non potesse estendersi al «diritto al nome» per il solo motivo che i nomi rivendicati sarebbero stati utilizzati in particolare nel commercio, senza esaminare, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 17 a 20, segnatamente, l’esattezza materiale dei fatti dedotti, al fine di dimostrare concretamente la natura dei diritti anteriori invocati come fondamento della domanda di dichiarazione di nullità, né il contenuto e le condizioni richieste, derivanti dalla normativa nazionale di cui si chiedeva l’applicazione, al fine di poter far vietare l’uso di un marchio dell’Unione europea. Sulla valutazione della commissione di ricorso relativa al diritto nazionale 53 Occorre del resto esaminare le censure dei ricorrenti nei confronti della motivazione della decisione impugnata secondo cui, in ogni caso, le informazioni sul diritto nazionale da essi presentate non possono essere interpretate nel senso che i diritti anteriori invocati potevano essere tutelati in quanto «diritto al nome» in forza dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con il diritto nazionale austriaco invocato. 54 La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, ai punti da 37 a 42 della decisione impugnata, che l’articolo 43 del codice civile generale austriaco riguardasse casi in cui si ostacolava l’uso personale del nome. Orbene, quando dei «privati» avviano operazioni commerciali a proprio nome, tale nome acquista un «significato secondario» e non è più considerato un «semplice cognome». Pertanto, secondo la commissione di ricorso, la tutela dei nomi e degli altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale sarebbe disciplinata dagli articoli 12 e 32 della legge austriaca sulla tutela dei marchi e dall’articolo 9, paragrafo 1, della legge federale austriaca contro la concorrenza sleale, dato che tali disposizioni nazionali sono pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001. Di conseguenza, da un lato, secondo la commissione di ricorso, l’articolo 43 del codice civile generale austriaco poteva essere invocato al fine di far valere il «diritto al nome» solo se e nella misura in cui non esistesse una tutela speciale del nome in forza del diritto dei marchi e se il titolare del nome non utilizzasse il suo nome nel commercio. Dall’altro lato, le altre disposizioni del diritto austriaco summenzionate non possono essere invocate ai fini della tutela di un diritto al nome ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, dato che esse farebbero esplicito riferimento, in particolare, alla tutela degli «identificativi commerciali» nella «normale prassi commerciale», il che corrisponderebbe a diritti rientranti nell’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento. 55 Orbene, occorre constatare che tali considerazioni della commissione di ricorso si basano sulla stessa premessa errata rilevata al precedente punto 52 e secondo la quale l’utilizzo di un nome nella normale prassi commerciale è sufficiente per escludere la sua protezione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001. 56 La valutazione delle disposizioni del diritto nazionale effettuata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata non consente quindi di corroborare la conclusione secondo cui il diritto al nome ai sensi del diritto austriaco non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001. 57 Pertanto, alla luce di tutto quanto precede, si deve accogliere il secondo motivo e, senza che sia necessario statuire sul primo motivo, annullare la decisione impugnata. Sulle spese 58 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’EUIPO è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda dei ricorrenti. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 novembre 2024 (procedimento R 971/2023-2) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 gennaio 2026. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2017/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris