CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 07270/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 4 luglio 2023, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due mesi tre di reclusione ed euro quattromila di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e dissequestro del denaro e del telefono cellulare, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione giuridica del reato contestato, da ricondursi alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In specie il ricorrente ha invocato la possibilità - non riconosciuta da parte del giudicante - di ricondurre le condotte contestate nell'alveo della lieve entità, di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. A questo riguardo, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023). Nel caso di specie, non sussiste alcuna erronea qualificazione giuridica dei fatti, stante l'assai rilevante oggettività del dato ponderale (detenzione di quasi otto chilogrammi di marijuana suddivisi in sei involucri all'interno di una valigia, custodita in autoveicolo in uso all'odierno ricorrente), e a causa della carenza di dati ictu °culi evincibili in ordine ad una diversa e ridotta qualificazione giuridica, ‘, la doglianza essendosi limitata ad astrattamente censurare la valutazione compiuta in sede giudiziale. L'impugnazione, manifestamente infondata, non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]