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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 18304/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.848/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],N.67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 772/2018 depositata il26/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il tribunale di Siracusa in parziale accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori somministrati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] spa (d'ora in avanti AST) dichiarava costituito, con decorrenza dal 2 gennaio 2008, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra ciascun ricorrente e l'azienda, con le mansioni e le qualifiche possedute al tempo di cessazione dell'ultimo contratto e condannava la convenuta all'immediato ripristino dei rapporti e al risarcimento del danno, pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da ciascun ricorrente percepita.

La Corte d'appello di Catania con la sentenza n. 772 del 2018, accogliendo parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato illegittimi i contratti di somministrazione a termine stipulati con i suddetti lavoratori e rigettato nel resto il ricorso originario condannando gli appellati alla restituzione in favore dell'appellante delle somme loro assegnate in esecuzione della sentenza impugnata.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità dei contratti di lavoro somministrato nonché della clausola appositiva del termine - per la genericità della causale - ma ha accolto il motivo cui con cui l'AST aveva dedotto l'erroneità della sentenza per non aver valutato la documentazione probante l'impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato richiamando al riguardo la normativa regionale in tema di divieto, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, per le società come l'AST partecipate dalla regione siciliana, di procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato, assumendo la piena legittimità del ricorso medio tempore a forme di lavoro flessibile che, in ragione della loro temporaneità, non comportavano alcun permanente incremento di personale o aggravio di bilancio.

La Corte ha osservato in premessa che AST è divenuta società per azioniin seguito alla trasformazione autorizzata dall'art. 23 comma 3 lett.a ) della legge regionale n. del 1999 dell'[OSCURATO:PERSONA] in persona giuridica pubblica istituita con l. r. 22 agosto 1947 n. 7 modificata con l. r. 13/3/1950 n. 22 avente lo scopo di provvedere al servizio pubblico di trasporto di persone e cose.

La Corte ha pure richiamato l'art. 33, comma 2 della l. r. n. 2/2002 con cui era stato fatto divieto all'AST e alle aziende collegate fino alla completa attuazione delle disposizioni del presente articolo di procedere a nuove assunzioni ; l’art. 7 della legge regionale n. 21/2006 prevede tuttavia al comma due che “ nel caso di assunzione di nuovo personale, l'azienda siciliana trasporti procede nel rispetto del piano industriale e con procedure di evidenza pubblica svolte dalla stessa azienda”; ed ha affermato che trattasi all'evidenza di norme speciali riguardanti le assunzioni da parte di AST.

Ha sostenuto che, come affermato più volte in altre occasioni, anche se è esclusa l'operatività dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, tuttavia in linea di principio la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo determinato indeterminato può essere anche preclusa in presenza di una disciplina legislativa, nella specie regionale, che impone per l'assunzione a tempo indeterminato del personale “una concorsualità qualificata o comunque semplificata”, ossia quando l'obbligo del principio della concorsualità sia imposto dalla legge.

Tale principio è stato infatti riaffermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4080/2015 la quale ha sancito che qualora la normativa regionale in materia prevede una concorsualità qualificata o comunque semplificata per le assunzioni è impedita la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Ha quindi concluso che la disciplina limitativa speciale prevale sulla normativa generale di cui all'articolo 27 del d.lgs. 276/2003 nella parte in cui consente al lavoratore nelle ipotesi di somministrazione irregolare di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro con il soggetto utilizzatore della prestazione sin dall'inizio della somministrazione.

La Corte d'appello ha pure richiamato la sentenza n. 3621/2018 della Corte di Cassazione ed ha affermato che non era invece pertinente il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2018.

Infine ha accolto la domanda di AST volta alla condanna degli appellati alla restituzione delle somme loro assegnate a titolo di risarcimento del danno in esecuzione della sentenza impugnata.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso i quattro lavoratori con tre motivi di impugnazione.

Ha resistito al ricorso AST con controricorso.

Sono state depositate memorie ex art 380 bis c.p.c. da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Col primo motivo di ricorso è stata dedotta la viola zione dell'art.156 comma 2 c.p.c. per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione in relazione agli artt. 161, comma 1 e 360, comma 1 n. 4 e 5 e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 161, comma 1 e 360, comma 1 n. 4 e 5 c.p.c..

Violazione art. 117 comma 2 lettera I) ed art. 3 della Costituzione in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3-5 c.p.c.

Errata interpretazione e falsa applicazione dell’art.14 lettera p) del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 455 ( Statuto della Regione Siciliana), art. 360 co. 1 n. 3-5 c.p.c.

Anzitutto secondo i ricorrenti il principio affermato dalla Corte di Appello, che ha negato la conversione dei contratti di somministrazione, sarebbe in contrasto con la sentenza n. 326/2008 della Corte costituzionale, la quale aveva affermato la competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 lett. l) della Cost. in materia di contratti in quanto rientranti nella materia dell’“ordinamento civile”; avendola Corte costituzionale affermato che la potestà legislativa dello Stato comprende gli aspetti che ineriscono a rapporti di natura privatistica per i quali sussista una esigenza di uniformità a livello nazionale; in buona sostanza si sostiene che la Corte costituzionale esaminando le attività delle società partecipate dalla Regione Sicilia ha affermato che esse non rientrano nella materia dell'organizzazione amministrativa, perché non sono rivolte a regolare una forma di svolgimento dell’attività amministrativa, bensì rientrano nella materia - definita prevalentemente in base all'oggetto – dell’ “ordinamento civile”, così escludendo la competenza legislativa regionale ex art. 14 lettera p) dello Statuto autonomistico.

Si sostiene inoltre che il dispositivo della sentenza d'appello sia riferibile a contratto a tempo determinato direttamente concluso tra due soggetti, un datore di lavoro pubblico e un lavoratore, la cui causa è illegittima perché contrasterebbe con la norma che ne vieta la stipula; ciò risulterebbe anche dal richiamo alla giurisprudenza consolidata relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato con i Consorzi di bonifica siciliani; mentre nell'odierno giudizio non esiste né è mai esistito alcun contratto tra AST ed i ricorrenti, perché il paradigma legale del rapporto era la somministrazione di cui al titolo III , capo 1 art. 20-28 del d.lgs. 10/9/2003 n. 276 e l’oggetto del giudizio è l'accertamento da parte del giudice dello svolgimento contra legem del rapporto di somministrazione a tempo determinato con le conseguenze di cui all'art.27 comma 1 del d.lgs 276/2003.

La stessa Corte d'appello nella sentenza ha condiviso l'accertamento in fatto sulla assenza dei motivi giustificanti la somministrazione, effettuato in primo grado rigettando lo specifico motivo d'appello della controparte [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] stabilendo , secondo quanto stabilito dalla sentenza impugnata, l'obbligo del rispetto della normativa pubblicistica per le assunzioni del personale anche al caso della somministrazione oggetto del giudizio, una volta accertata una somministrazione irregolare, si viola all'articolo 117, comma 2 lettera l) e l'articolo 3 della Costituzione; infatti l'art. 27 del d.lgs. 276/2003 che prevede le conseguenze della somministrazione irregolare rientra nell'ordinamento civile e sociale di esclusiva competenza statuale.

Almeno fino all'imposizione generalizzata con la novella legislativa (art. 18 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008) della adozione di procedure ad evidenza pubblica per le assunzioni presso le società a capitale pubblico nel settore dei servizi non applicabile ratione temporis.

La tesi della prevalenza della normativa regionale speciale sulla normativa prevista dall'art. 27 comma 1 del d.lgs. 276/ 2003 era errata per tre ordini di motivi: perché la materia ordinamento civile, anche se riguardante società capitale pubblico regionale, non rientra nella competenza legislativa esclusiva della Regione Sicilia come affermato anche dalla Cassazione n. 12131/2011.

Inoltre la legge regionale non può regolare diversamente, e quindi va disapplicata, dalla norma imperativa costituita dall'articolo 27 l. 276/2003 poiché tale norma rientra nell'ordinamento civile dello Stato.

Infine, il rapporto tra legge generale statale e legge speciale regionale non si risolve come affermato nella sentenza impugnata con la prevalenza della legislazione regionale speciale sulla norma generale statale poiché il rapporto tra norma generale e norma speciale si consuma tra norme di pari rango nella gerarchia delle fonti ed aventi il medesimo campo di applicazione , per quanto riguarda i destinatari potenziali dell’una e dell’altra. 2.-Con il secondo motivo viene dedotta l'errata e falsa applicazione dell’art. 1418 comma 1 e 4 c.c. e dell’art.1343 c.c. in relazione all’art.27 del d.lgs. n. 276/2003.

Violazione art. 27 d.lgs. 276/2003 ed errata interpretazione ed applicazione art. 7 co, 2 l. r. 21/2006 in relazione all’art. 3 e 117 co. 2 lett. l.) Cost.

Ancora nullità della sentenza per altro profilo di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 161 co. 1 e 360 co.1 n. 3, 4 e 5 c.p.c. in quanto la Corte, dopo aver riconosciuto l’illegittimità dei contratti di somministrazione a termine, ha applicato i principi relativi al contratto a termine illegittimo che invece non si possono applicare alla somministrazione come risulta anche dalla giurisprudenza della Corte UE. 3.- I due motivi possono esaminarsi unitariamente per la connessione delle censure sollevate.

Il primo motivo, nella parte in cui impugna la sentenza per aver negato l’applicazione della conversione del contratto a tempo indeterminato e la prevalenza della legge regionale sull’art 27 del d.lgs. 276/2003 (applicabile ratione temporis: oggi art. 38 d. lgs. n. 81/2015), è infondato.

Questa Corte, pronunciandosi in analoghe vicende di contratti di somministrazione reiterati intervenuti con AST, ha anzitutto confermato in premessa, con quattro ordinanze (nn. 25592, 25593, 25594, 25595/2021), che non è consentita la conversione del rapporto di somministrazione illegittimo e la prevalenza della legge regionale siciliana, sostenendo la correttezza del ragionamento del giudice di merito che aveva ritenuto “sussistente, a nche a prescindere dalla L. 6.8.08 n.133 (di conversione del d.l. 25.6.08 n.112) e della natura di società in house della AST (citando al riguardo Cass. n. 7059/19 e Cass. n.18190/19), un divieto di assunzione senza concorso o procedure di evidenza pubblica in base alla LRS n.2/02, legittimamente emanata ai sensi dell'art.14, lett.P), dello [OSCURATO:PERSONA] sull'ordinamento degli enti della Regione e, non per ultimo, in base all'art. 97 Cost., come più volte sottolineato dalla C.Cost. (C.

Cost. n. 29/2006, e già C.Cost. n. 466/93)”.

Ha altresì osservato al riguardo che tale disciplina prevale su quella di cui all'art. 27 d.lgs. n. 276/03 ed ha pure richiamato la precedente giurisprudenza in materia (Cass.n.7050/19, Cass. n.18190/19, Cass. n. 24375/19, Cass. n. 25625/20), confermando che il divieto di assunzione (o 'conversione' di contratti di lavoro a termine nulli) nei confronti di società a totale partecipazione pubblica (in house) deriva dalle norme costituzionali (come più volte chiarito dal Giudice delle leggi) e dalle stesse LRS precedenti le assunzioni de quibus .

Ha evidenziato perciò che il principio di cui all'art. 27 del d.lgs. n.276/03 in materia di conversione dei contratti di somministrazione irregolari non può operare in base ai principi costituzionali, in primisl'art. 97 Cost. (cfr.

C. Cost. sentenze n. 189 del 2007, n. 267 del 2010, n. 299 del 2011, n. 62 del 2012; n. 227 del 2013, n. 310 n. 211 e n. 134 del 2014, tra le altre) ed alle LRS n.2/02 e n.21/06 sopra esaminate.

Lo stesso motivato orientamento questo Collegio intende mantenere fermo nel caso di specie, atteso che in relazione al profilo qui considerato – del divieto di conversione in contratto a tempo indeterminato e della diversa tutela conseguente – non esiste alcuna specificità né differenza tra contratto di somministrazione a termine e contratto a termine illegittimo; atteso che, pur producendosi nel primo la sostituzione d ella utilizzatrice alla impresa fornitrice nella titolarità del rapporto, l’effetto della conversione invocato è comunque vietato nei confronti di AST da superiori principi anche a carattere costituzionale e dalle leggi regionali più volte citate (art. 33, comma 2 l. r. n. 2/2002; art 7 comma 2 l.r.21/2006; Corte Cost. n.466/1993; [OSCURATO:PERSONA]. 24591/2016).

Come questa Corte si è espressa in merito più volte (v. ad es.

Cass. n. 446/2021) in materia di illegittima o abusiva reiterazione dicontratti di somministrazione di lavoro a termine da parte di una pubblica amministrazione, al fine di prevenire abusi, è stata riconosciuta l’operatività delle regole risarcitorie identiche a quelle ricavatedal contesto generale dei contratti a termine illegittimi con la P.A.

In conformità con il canone di effettività della tutela, affermato sia dalla Corte di Giustizia UE che dalle Sezioni Unite, il dipendente che abbia subito l’illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, quantunque derivante da contratto di somministrazione,non può ottenere la trasformazione del contratto dilavoro da tempo determinato a indeter minato, ma può ottenere il risarcimento del danno con esonero dell’onere probatorio nella misura e nei limiti di quanto previsto dalla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32 co. 5 L. 183/2010 salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto (in assenza di una assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost., u.c.).

V. in questi termini, Cass.n.446 del 13/01/2021: “ In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione- utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.

Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore.

Pertanto, anche se non si applica all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 che concerne i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche previste nell'art. 1, comma 2 dello stesso decreto, tuttavia, come afferma la Corte d'appello di Catania, la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato può essere altresì preclusa in presenza di una disciplina legislativa regionale che impone per le assunzioni a tempo indeterminato del personale una concorsualità qualificata o comunque semplificata, ossia quando l'obbligo del principio della concorsualità sia imposto dalla legge, secondo il principio riaffermato dalle Sez. unite di questa Corte con la sentenza n.4685/2015.

Per le medesime ragioni si rivela infondato il secondo motivo di ricorso; sia perché non esiste alcuna violazione tra chiesto e pronunciato e sia perché, come già detto, alla somministrazione irregolare si applica il divieto di conversione del contratto irregolare, in ragione delle norme speciali prima citate, fermo restando l’effetto di sostituzione dell’utilizzatore al fornitore nella titolarità del rapporto e nella relativa responsabilità (in termini anche Cass. n. 3815/2021).

3. Il terzo motivo di ricorso prospetta in via subordinata la nullità della sentenza ai sensi dell’art.156 c.p.c. per manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione agli artt. 20, 21 e 27 d.lgs. 276/2003, art 18 co. 4 l. 20.5.1970 n. 300; art 32 co. 5 l. 4.11.2010 n. 183.

Violazione artt. 3 e 111 co. 6 Cost. ed art. 2043 c.c.; art, 360 co. 1 n. 4 e 5; nella parte in cui ha negato qualsiasi risarcimento del danno ai lavoratori ricorrenti disponendo la restituzione della somma loro assegnata a titolo di risarcimento, in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016 che riconosce il risarcimento del danno per il lavoratore precario che lavora presso datore di lavoro pubblico per il quale l'obbligo di rispettare procedure ad evidenza pubblica rende illegittimo il contratto di assunzione a tempo indeterminato; il risarcimento del danno spetta anche al lavoratore con contratto in somministrazione a tempo determinato, stipulato fuori dai casi consentiti dalla legge, in cui l'utilizzatore della somministrazione illecita sia un soggetto pubblico ovvero una società a capitale pubblico della regione siciliana che con legge ha imposto alla stessa società la selezione pubblica per le assunzioni.

Il motivo è fondato; vale anche a questo proposito, attesa l’ampiezza e pertinenza della domanda svolta, quanto affermato nelle quattro ordinanze prima menzionate (nn. 25592, 25593, 25594, 25595/2021), che pronunciando sulla medesima fattispecie hanno applicato la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/16 sul c.d. danno comunitario (per illegittime plurime assunzioni a termine da parte della p.a.) ed hanno osservato che “si tratta di domanda che non si discosta dal paradigma di riferimento del cd. danno comunitario, come definito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.» (Cass.

S.U. 15/3/2016 n. 5072); poiché la conversione è impedita dall'art.36 del d.lgs. n. 165/2001, attuativo del precetto costituzionale dettato dall'art. 97 Cost., il danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A, consiste di norma nella perdita di chances di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.; peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad un'interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere; si tratta di principi che hanno rinvenuto ulteriore conforto dalle più recenti decisioni della Corte di Lussemburgo che, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione, dell'art.36 del d.lgs. n.165/2001, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha evidenziato che «la clausola 5 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno» anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C - 494/16 Santoro); i richiamati principi trovano una applicazione generalizzata, anche nei casi in cui la conversione non possa operare in presenza di una norma di legge speciale che, anche a prescindere dall'applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. n.165/2001, impedisca, direttamente o indirettamente, la conversione (cfr. Cass. nn. 5229 e 6413 del 2017; Cass. n. 23945/2018; Cass. 12876/2010), in quanto il divieto discende sempre dalla natura sostanzialmente pubblica del datore; le norme di diritto interno vanno dunque, e conclusivamente, interpretate in modo da assicurare il rispetto dell'art. 97 Cost., ma salvaguardando al contempo il canone di effettività della tutela, come affermato dalla CGUE nell'ordinanza 12 dicembre 2013, in C- 50/13 e ribadito nelle successive pronunce, senza trascurare che il sistema di tutele così definito dalle disposizioni richiamate risponde al principio - di recente ribadito da questa Corte - alla cui stregua l'abusiva reiterazione, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, di contratti a termine con il medesimo lavoratore in quanto produttiva di una situazione di incertezza sulla stabilità occupazionale, definito danno cd. da precarizzazione, lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost, e nel diritto eurounitario dagli artt. 1 e 15 della cd.

Carta di Nizza (cfr., ex aliis, Cass. n. 3815/21, Cass.n. 446/21, Cass. n.10999/20, Cass. n.3479/19, Cass. n.992/19).

La medesima tutela è inoltre specificamente affermata nel caso di illegittima o abusiva reiterazione dei contratti di somministrazione a termine anche dalle altre sentenze prima indicate (Cass.n.446/2021, n. 3815/2021). 4.In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni fin qui esposte, detto ultimo motivo deve essere accolto, con rinvio alla Corte designata in parte dispositiva la quale, nello scrutinare la vicenda delibata, si atterrà ai principi innanzi enunciati, provvedendo anche al governo delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

Deve darsi atto, inoltre, che non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolazione delle spese,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.848/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],N.67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 772/2018 depositata il26/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il tribunale di Siracusa in parziale accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori somministrati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] spa (d'ora in avanti AST) dichiarava costituito, con decorrenza dal 2 gennaio 2008, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra ciascun ricorrente e l'azienda, con le mansioni e le qualifiche possedute al tempo di cessazione dell'ultimo contratto e condannava la convenuta all'immediato ripristino dei rapporti e al risarcimento del danno, pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da ciascun ricorrente percepita. La Corte d'appello di Catania con la sentenza n. 772 del 2018, accogliendo parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato illegittimi i contratti di somministrazione a termine stipulati con i suddetti lavoratori e rigettato nel resto il ricorso originario condannando gli appellati alla restituzione in favore dell'appellante delle somme loro assegnate in esecuzione della sentenza impugnata. La Corte ha dichiarato l’illegittimità dei contratti di lavoro somministrato nonché della clausola appositiva del termine - per la genericità della causale - ma ha accolto il motivo cui con cui l'AST aveva dedotto l'erroneità della sentenza per non aver valutato la documentazione probante l'impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato richiamando al riguardo la normativa regionale in tema di divieto, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, per le società come l'AST partecipate dalla regione siciliana, di procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato, assumendo la piena legittimità del ricorso medio tempore a forme di lavoro flessibile che, in ragione della loro temporaneità, non comportavano alcun permanente incremento di personale o aggravio di bilancio. La Corte ha osservato in premessa che AST è divenuta società per azioniin seguito alla trasformazione autorizzata dall'art. 23 comma 3 lett.a ) della legge regionale n. del 1999 dell'[OSCURATO:PERSONA] in persona giuridica pubblica istituita con l. r. 22 agosto 1947 n. 7 modificata con l. r. 13/3/1950 n. 22 avente lo scopo di provvedere al servizio pubblico di trasporto di persone e cose. La Corte ha pure richiamato l'art. 33, comma 2 della l. r. n. 2/2002 con cui era stato fatto divieto all'AST e alle aziende collegate fino alla completa attuazione delle disposizioni del presente articolo di procedere a nuove assunzioni ; l’art. 7 della legge regionale n. 21/2006 prevede tuttavia al comma due che “ nel caso di assunzione di nuovo personale, l'azienda siciliana trasporti procede nel rispetto del piano industriale e con procedure di evidenza pubblica svolte dalla stessa azienda”; ed ha affermato che trattasi all'evidenza di norme speciali riguardanti le assunzioni da parte di AST. Ha sostenuto che, come affermato più volte in altre occasioni, anche se è esclusa l'operatività dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, tuttavia in linea di principio la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo determinato indeterminato può essere anche preclusa in presenza di una disciplina legislativa, nella specie regionale, che impone per l'assunzione a tempo indeterminato del personale “una concorsualità qualificata o comunque semplificata”, ossia quando l'obbligo del principio della concorsualità sia imposto dalla legge. Tale principio è stato infatti riaffermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4080/2015 la quale ha sancito che qualora la normativa regionale in materia prevede una concorsualità qualificata o comunque semplificata per le assunzioni è impedita la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Ha quindi concluso che la disciplina limitativa speciale prevale sulla normativa generale di cui all'articolo 27 del d.lgs. 276/2003 nella parte in cui consente al lavoratore nelle ipotesi di somministrazione irregolare di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro con il soggetto utilizzatore della prestazione sin dall'inizio della somministrazione. La Corte d'appello ha pure richiamato la sentenza n. 3621/2018 della Corte di Cassazione ed ha affermato che non era invece pertinente il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2018. Infine ha accolto la domanda di AST volta alla condanna degli appellati alla restituzione delle somme loro assegnate a titolo di risarcimento del danno in esecuzione della sentenza impugnata. Contro la sentenza hanno proposto ricorso i quattro lavoratori con tre motivi di impugnazione. Ha resistito al ricorso AST con controricorso. Sono state depositate memorie ex art 380 bis c.p.c. da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Col primo motivo di ricorso è stata dedotta la viola zione dell'art.156 comma 2 c.p.c. per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione in relazione agli artt. 161, comma 1 e 360, comma 1 n. 4 e 5 e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 161, comma 1 e 360, comma 1 n. 4 e 5 c.p.c.. Violazione art. 117 comma 2 lettera I) ed art. 3 della Costituzione in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3-5 c.p.c. Errata interpretazione e falsa applicazione dell’art.14 lettera p) del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 455 ( Statuto della Regione Siciliana), art. 360 co. 1 n. 3-5 c.p.c. Anzitutto secondo i ricorrenti il principio affermato dalla Corte di Appello, che ha negato la conversione dei contratti di somministrazione, sarebbe in contrasto con la sentenza n. 326/2008 della Corte costituzionale, la quale aveva affermato la competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 lett. l) della Cost. in materia di contratti in quanto rientranti nella materia dell’“ordinamento civile”; avendola Corte costituzionale affermato che la potestà legislativa dello Stato comprende gli aspetti che ineriscono a rapporti di natura privatistica per i quali sussista una esigenza di uniformità a livello nazionale; in buona sostanza si sostiene che la Corte costituzionale esaminando le attività delle società partecipate dalla Regione Sicilia ha affermato che esse non rientrano nella materia dell'organizzazione amministrativa, perché non sono rivolte a regolare una forma di svolgimento dell’attività amministrativa, bensì rientrano nella materia - definita prevalentemente in base all'oggetto – dell’ “ordinamento civile”, così escludendo la competenza legislativa regionale ex art. 14 lettera p) dello Statuto autonomistico. Si sostiene inoltre che il dispositivo della sentenza d'appello sia riferibile a contratto a tempo determinato direttamente concluso tra due soggetti, un datore di lavoro pubblico e un lavoratore, la cui causa è illegittima perché contrasterebbe con la norma che ne vieta la stipula; ciò risulterebbe anche dal richiamo alla giurisprudenza consolidata relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato con i Consorzi di bonifica siciliani; mentre nell'odierno giudizio non esiste né è mai esistito alcun contratto tra AST ed i ricorrenti, perché il paradigma legale del rapporto era la somministrazione di cui al titolo III , capo 1 art. 20-28 del d.lgs. 10/9/2003 n. 276 e l’oggetto del giudizio è l'accertamento da parte del giudice dello svolgimento contra legem del rapporto di somministrazione a tempo determinato con le conseguenze di cui all'art.27 comma 1 del d.lgs 276/2003. La stessa Corte d'appello nella sentenza ha condiviso l'accertamento in fatto sulla assenza dei motivi giustificanti la somministrazione, effettuato in primo grado rigettando lo specifico motivo d'appello della controparte [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] stabilendo , secondo quanto stabilito dalla sentenza impugnata, l'obbligo del rispetto della normativa pubblicistica per le assunzioni del personale anche al caso della somministrazione oggetto del giudizio, una volta accertata una somministrazione irregolare, si viola all'articolo 117, comma 2 lettera l) e l'articolo 3 della Costituzione; infatti l'art. 27 del d.lgs. 276/2003 che prevede le conseguenze della somministrazione irregolare rientra nell'ordinamento civile e sociale di esclusiva competenza statuale. Almeno fino all'imposizione generalizzata con la novella legislativa (art. 18 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008) della adozione di procedure ad evidenza pubblica per le assunzioni presso le società a capitale pubblico nel settore dei servizi non applicabile ratione temporis. La tesi della prevalenza della normativa regionale speciale sulla normativa prevista dall'art. 27 comma 1 del d.lgs. 276/ 2003 era errata per tre ordini di motivi: perché la materia ordinamento civile, anche se riguardante società capitale pubblico regionale, non rientra nella competenza legislativa esclusiva della Regione Sicilia come affermato anche dalla Cassazione n. 12131/2011. Inoltre la legge regionale non può regolare diversamente, e quindi va disapplicata, dalla norma imperativa costituita dall'articolo 27 l. 276/2003 poiché tale norma rientra nell'ordinamento civile dello Stato. Infine, il rapporto tra legge generale statale e legge speciale regionale non si risolve come affermato nella sentenza impugnata con la prevalenza della legislazione regionale speciale sulla norma generale statale poiché il rapporto tra norma generale e norma speciale si consuma tra norme di pari rango nella gerarchia delle fonti ed aventi il medesimo campo di applicazione , per quanto riguarda i destinatari potenziali dell’una e dell’altra. 2.-Con il secondo motivo viene dedotta l'errata e falsa applicazione dell’art. 1418 comma 1 e 4 c.c. e dell’art.1343 c.c. in relazione all’art.27 del d.lgs. n. 276/2003. Violazione art. 27 d.lgs. 276/2003 ed errata interpretazione ed applicazione art. 7 co, 2 l. r. 21/2006 in relazione all’art. 3 e 117 co. 2 lett. l.) Cost. Ancora nullità della sentenza per altro profilo di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 161 co. 1 e 360 co.1 n. 3, 4 e 5 c.p.c. in quanto la Corte, dopo aver riconosciuto l’illegittimità dei contratti di somministrazione a termine, ha applicato i principi relativi al contratto a termine illegittimo che invece non si possono applicare alla somministrazione come risulta anche dalla giurisprudenza della Corte UE. 3.- I due motivi possono esaminarsi unitariamente per la connessione delle censure sollevate. Il primo motivo, nella parte in cui impugna la sentenza per aver negato l’applicazione della conversione del contratto a tempo indeterminato e la prevalenza della legge regionale sull’art 27 del d.lgs. 276/2003 (applicabile ratione temporis: oggi art. 38 d. lgs. n. 81/2015), è infondato. Questa Corte, pronunciandosi in analoghe vicende di contratti di somministrazione reiterati intervenuti con AST, ha anzitutto confermato in premessa, con quattro ordinanze (nn. 25592, 25593, 25594, 25595/2021), che non è consentita la conversione del rapporto di somministrazione illegittimo e la prevalenza della legge regionale siciliana, sostenendo la correttezza del ragionamento del giudice di merito che aveva ritenuto “sussistente, a nche a prescindere dalla L. 6.8.08 n.133 (di conversione del d.l. 25.6.08 n.112) e della natura di società in house della AST (citando al riguardo Cass. n. 7059/19 e Cass. n.18190/19), un divieto di assunzione senza concorso o procedure di evidenza pubblica in base alla LRS n.2/02, legittimamente emanata ai sensi dell'art.14, lett.P), dello [OSCURATO:PERSONA] sull'ordinamento degli enti della Regione e, non per ultimo, in base all'art. 97 Cost., come più volte sottolineato dalla C.Cost. (C. Cost. n. 29/2006, e già C.Cost. n. 466/93)”. Ha altresì osservato al riguardo che tale disciplina prevale su quella di cui all'art. 27 d.lgs. n. 276/03 ed ha pure richiamato la precedente giurisprudenza in materia (Cass.n.7050/19, Cass. n.18190/19, Cass. n. 24375/19, Cass. n. 25625/20), confermando che il divieto di assunzione (o 'conversione' di contratti di lavoro a termine nulli) nei confronti di società a totale partecipazione pubblica (in house) deriva dalle norme costituzionali (come più volte chiarito dal Giudice delle leggi) e dalle stesse LRS precedenti le assunzioni de quibus . Ha evidenziato perciò che il principio di cui all'art. 27 del d.lgs. n.276/03 in materia di conversione dei contratti di somministrazione irregolari non può operare in base ai principi costituzionali, in primisl'art. 97 Cost. (cfr. C. Cost. sentenze n. 189 del 2007, n. 267 del 2010, n. 299 del 2011, n. 62 del 2012; n. 227 del 2013, n. 310 n. 211 e n. 134 del 2014, tra le altre) ed alle LRS n.2/02 e n.21/06 sopra esaminate. Lo stesso motivato orientamento questo Collegio intende mantenere fermo nel caso di specie, atteso che in relazione al profilo qui considerato – del divieto di conversione in contratto a tempo indeterminato e della diversa tutela conseguente – non esiste alcuna specificità né differenza tra contratto di somministrazione a termine e contratto a termine illegittimo; atteso che, pur producendosi nel primo la sostituzione d ella utilizzatrice alla impresa fornitrice nella titolarità del rapporto, l’effetto della conversione invocato è comunque vietato nei confronti di AST da superiori principi anche a carattere costituzionale e dalle leggi regionali più volte citate (art. 33, comma 2 l. r. n. 2/2002; art 7 comma 2 l.r.21/2006; Corte Cost. n.466/1993; [OSCURATO:PERSONA]. 24591/2016). Come questa Corte si è espressa in merito più volte (v. ad es. Cass. n. 446/2021) in materia di illegittima o abusiva reiterazione dicontratti di somministrazione di lavoro a termine da parte di una pubblica amministrazione, al fine di prevenire abusi, è stata riconosciuta l’operatività delle regole risarcitorie identiche a quelle ricavatedal contesto generale dei contratti a termine illegittimi con la P.A. In conformità con il canone di effettività della tutela, affermato sia dalla Corte di Giustizia UE che dalle Sezioni Unite, il dipendente che abbia subito l’illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, quantunque derivante da contratto di somministrazione,non può ottenere la trasformazione del contratto dilavoro da tempo determinato a indeter minato, ma può ottenere il risarcimento del danno con esonero dell’onere probatorio nella misura e nei limiti di quanto previsto dalla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32 co. 5 L. 183/2010 salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto (in assenza di una assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost., u.c.). V. in questi termini, Cass.n.446 del 13/01/2021: “ In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione- utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore. Pertanto, anche se non si applica all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 che concerne i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche previste nell'art. 1, comma 2 dello stesso decreto, tuttavia, come afferma la Corte d'appello di Catania, la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato può essere altresì preclusa in presenza di una disciplina legislativa regionale che impone per le assunzioni a tempo indeterminato del personale una concorsualità qualificata o comunque semplificata, ossia quando l'obbligo del principio della concorsualità sia imposto dalla legge, secondo il principio riaffermato dalle Sez. unite di questa Corte con la sentenza n.4685/2015. Per le medesime ragioni si rivela infondato il secondo motivo di ricorso; sia perché non esiste alcuna violazione tra chiesto e pronunciato e sia perché, come già detto, alla somministrazione irregolare si applica il divieto di conversione del contratto irregolare, in ragione delle norme speciali prima citate, fermo restando l’effetto di sostituzione dell’utilizzatore al fornitore nella titolarità del rapporto e nella relativa responsabilità (in termini anche Cass. n. 3815/2021). 3. Il terzo motivo di ricorso prospetta in via subordinata la nullità della sentenza ai sensi dell’art.156 c.p.c. per manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione agli artt. 20, 21 e 27 d.lgs. 276/2003, art 18 co. 4 l. 20.5.1970 n. 300; art 32 co. 5 l. 4.11.2010 n. 183. Violazione artt. 3 e 111 co. 6 Cost. ed art. 2043 c.c.; art, 360 co. 1 n. 4 e 5; nella parte in cui ha negato qualsiasi risarcimento del danno ai lavoratori ricorrenti disponendo la restituzione della somma loro assegnata a titolo di risarcimento, in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016 che riconosce il risarcimento del danno per il lavoratore precario che lavora presso datore di lavoro pubblico per il quale l'obbligo di rispettare procedure ad evidenza pubblica rende illegittimo il contratto di assunzione a tempo indeterminato; il risarcimento del danno spetta anche al lavoratore con contratto in somministrazione a tempo determinato, stipulato fuori dai casi consentiti dalla legge, in cui l'utilizzatore della somministrazione illecita sia un soggetto pubblico ovvero una società a capitale pubblico della regione siciliana che con legge ha imposto alla stessa società la selezione pubblica per le assunzioni. Il motivo è fondato; vale anche a questo proposito, attesa l’ampiezza e pertinenza della domanda svolta, quanto affermato nelle quattro ordinanze prima menzionate (nn. 25592, 25593, 25594, 25595/2021), che pronunciando sulla medesima fattispecie hanno applicato la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/16 sul c.d. danno comunitario (per illegittime plurime assunzioni a termine da parte della p.a.) ed hanno osservato che “si tratta di domanda che non si discosta dal paradigma di riferimento del cd. danno comunitario, come definito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.» (Cass. S.U. 15/3/2016 n. 5072); poiché la conversione è impedita dall'art.36 del d.lgs. n. 165/2001, attuativo del precetto costituzionale dettato dall'art. 97 Cost., il danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A, consiste di norma nella perdita di chances di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.; peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad un'interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere; si tratta di principi che hanno rinvenuto ulteriore conforto dalle più recenti decisioni della Corte di Lussemburgo che, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione, dell'art.36 del d.lgs. n.165/2001, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha evidenziato che «la clausola 5 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno» anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C - 494/16 Santoro); i richiamati principi trovano una applicazione generalizzata, anche nei casi in cui la conversione non possa operare in presenza di una norma di legge speciale che, anche a prescindere dall'applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. n.165/2001, impedisca, direttamente o indirettamente, la conversione (cfr. Cass. nn. 5229 e 6413 del 2017; Cass. n. 23945/2018; Cass. 12876/2010), in quanto il divieto discende sempre dalla natura sostanzialmente pubblica del datore; le norme di diritto interno vanno dunque, e conclusivamente, interpretate in modo da assicurare il rispetto dell'art. 97 Cost., ma salvaguardando al contempo il canone di effettività della tutela, come affermato dalla CGUE nell'ordinanza 12 dicembre 2013, in C- 50/13 e ribadito nelle successive pronunce, senza trascurare che il sistema di tutele così definito dalle disposizioni richiamate risponde al principio - di recente ribadito da questa Corte - alla cui stregua l'abusiva reiterazione, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, di contratti a termine con il medesimo lavoratore in quanto produttiva di una situazione di incertezza sulla stabilità occupazionale, definito danno cd. da precarizzazione, lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost, e nel diritto eurounitario dagli artt. 1 e 15 della cd. Carta di Nizza (cfr., ex aliis, Cass. n. 3815/21, Cass.n. 446/21, Cass. n.10999/20, Cass. n.3479/19, Cass. n.992/19). La medesima tutela è inoltre specificamente affermata nel caso di illegittima o abusiva reiterazione dei contratti di somministrazione a termine anche dalle altre sentenze prima indicate (Cass.n.446/2021, n. 3815/2021). 4.In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni fin qui esposte, detto ultimo motivo deve essere accolto, con rinvio alla Corte designata in parte dispositiva la quale, nello scrutinare la vicenda delibata, si atterrà ai principi innanzi enunciati, provvedendo anche al governo delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità. Deve darsi atto, inoltre, che non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolazione delle spese,
Sentenza Cassazione n. 18304/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris