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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10718/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 30-ter Ord. Pen., avverso il provvedimento con cui il locale Magistrato di sorveglianza gli aveva rigettato l'istanza di permesso premio.

2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza, nell'impugnato provvedimento, omesso di correttamente valutare gli elementi positivi (in particolare la positiva relazione di sintesi ed il parere favorevole del direttore dell'istituto), valorizzando esclusivamente, in negativo, l'assenza di revisione critica, la gravità dei reati e gli esiti negativi dell'osservazione ex art. 80 ord. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati, nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Milano, il quale ha ritenuto di non poter formulare una prognosi positiva in ordine alla pericolosità del soggetto, osservando come la rivalutazione critica del proprio passato costituisse elemento essenziale per valutare la rimozione del rischio di recidiva.

A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si è posto in una prospettiva di mera confutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella situazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che è stata disattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 30-ter Ord. Pen., avverso il provvedimento con cui il locale Magistrato di sorveglianza gli aveva rigettato l'istanza di permesso premio. 2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza, nell'impugnato provvedimento, omesso di correttamente valutare gli elementi positivi (in particolare la positiva relazione di sintesi ed il parere favorevole del direttore dell'istituto), valorizzando esclusivamente, in negativo, l'assenza di revisione critica, la gravità dei reati e gli esiti negativi dell'osservazione ex art. 80 ord. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati, nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Milano, il quale ha ritenuto di non poter formulare una prognosi positiva in ordine alla pericolosità del soggetto, osservando come la rivalutazione critica del proprio passato costituisse elemento essenziale per valutare la rimozione del rischio di recidiva. A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si è posto in una prospettiva di mera confutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella situazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che è stata disattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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