CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 09821/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dellaSostituta Procurat rice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata; letti i motivi nuovi presentati dai difensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con i quali si è insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , con ordinanza del 26 novembre 2025,annullava parzialmente il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.dei conti correnti, titoli e quote di fondi di investimentoperché ritenuto sussistente il fumus del delitto di cui all’art. 416 - bis cod. pen., disponendo la restituzione al terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] della la somma di € 4.900,00. 2. A vverso l’ordinanza ricorre per c assazione il difensore d i [OSCURATO:PERSONA], eccependo, con un unico motivo, che, ove sia disposto un sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 - bis cod. pen. d i beni di un terzo che si assumono essere proprietà di un condannato, l’accusa è gravata di un duplice onere probatorio: a) deve provare che quel bene appartiene all’indagato in quanto l’intestazione al terzo è fittizia; b) deve provare l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell’attività economica del soggetto interessato ed il valore economico dei beni e la mancanza di una giustificazione credibile circa la loro provenienza; inoltre, il meccanismo di presunzione iuris tantum di cui all’art. 12-sexies legge n. 356/92 non vale nei confronti del terzo; nel caso di specie,i suddetti princìpi erano stati totalmente disattesi, in quanto il provvedimento del riesame aveva confermato il sequestro su mere presunzioni in violazione dell’onere probatorio in capo all’accusa, col ricorso al tema della sproporzione, trattando la ricorrente alla stregua di un indagat o , piuttosto che di un terz o interessat o ; l’assoluta carenza di motivazione sugli elementi probatori che avrebbero dovuto dimostrare la riferibilità dei beni sequestrati all’indagato [OSCURATO:PERSONA] (meramente presunta dalla mera asserita sproporzione) rispetto alla ipotesi di confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen. integrava anche il vizio di nullità del provvedimento per mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen.; infine, a fronte della eccezione della difesa secondo la quale le somme versate dal ricorrente sul conto corrente erano frutto dei regali ricevuti per il suo diciottesimocompleanno con indicazioni precise sulle somme versate dai singoli, il Tribunale aveva disposto il dissequestro del 50% della somma, ma nella motivazione risultavano assolutamente ignote le ragioni della scelta operata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricors o è fondato . Va in premessa evidenziatoche il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguìto dal giudice. 2. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha ritenuto fondata la ricostruzione difensiva secondo cui la somma di € 9.800,00 sequestrata fosse riferibile a regalìe fatte al ricorrente in occasione del compleanno, ma ha poi ritenuto “congruo” disporre il dissequestro della sola metà della somma, senza specificare in alcun modo come si fosse arrivati a tale giudizio di “congruità”; trattasi di un caso di motivazione apparenteintegrante violazione di legge che imponel’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del decreto di sequestro, con conseguente restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro, non ritenendo che si possa disporre un annullamento con rinvio, visto che il giudice del rinvio non avrebbe elementi in base ai quali determinare l’ammontare della somma che dovrebbe rimanere in sequestro, una volta ritenuta condivisibile la tesi della difesa sulla provenienza della somma come sopra riportata. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo del GIPdel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ordina il dissequestro e l'immediata restituzione all'avente diritto della somma di euro 4900. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc pen . Così de