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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:80
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0322_INF

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 1 o febbraio 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento e Spagna (causa C‑322/21 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per carenza e per risarcimento danni – Diritto delle istituzioni – Commissione per le petizioni del Parlamento europeo – Petizione in cui si asserisce la violazione da parte dei giudici spagnoli del diritto dell’Unione in materia di diritti fondamentali – Decisione di dichiarare chiusa la petizione – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 24)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente – Mancanza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; del regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 38, 39)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta [Art. 256 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1, regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d) e 169] (v. punti 49, 53, 54) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile, e, in parte, manifestamente infondata. 2) I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopportano le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0322_INF Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 1 o febbraio 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento e Spagna (causa C‑322/21 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per carenza e per risarcimento danni – Diritto delle istituzioni – Commissione per le petizioni del Parlamento europeo – Petizione in cui si asserisce la violazione da parte dei giudici spagnoli del diritto dell’Unione in materia di diritti fondamentali – Decisione di dichiarare chiusa la petizione – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 24) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente – Mancanza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; del regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 38, 39) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta [Art. 256 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1, regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d) e 169] (v. punti 49, 53, 54) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile, e, in parte, manifestamente infondata. 2) I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopportano le proprie spese.
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