CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 30419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27583/2022 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 13667/2022depositata il 29/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Sezione della [OSCURATO:PERSONA] di Bari contestò alla [OSCURATO:SOCIETA]. la violazione dell’art.180, comma VII del Codice della Strada per omessa esibizione del pagamento della RCA obbligatoria; successivamente, in data 6.3-20.4.2017 venne contestata a [OSCURATO:PERSONA]Elia, in qualità di conducente, la violazione dell’art.180, comma VIII del Codice della Strada, per non aver esibito entro 30 giorni dalla contestazione dell’infrazione principale, presso la [OSCURATO:PERSONA], il tagliando del pagamento della RCA obbligatoria. D’[OSCURATO:PERSONA] espose di aver proposto ricorso, in data 17-18 maggio, innanzi al Prefetto di Bari, che, in data 30.11.2017, lo aveva rigettato. Avverso la decisione del Prefetto, propose opposizione innanzi al Giudice di Pace, innanzi al quale eccepì la nullità dell’ordinanza perché emessa tardivamente oltre i termini previsti dall’art.204 del Codice della Strada. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettò l’opposizione senza esaminare l’eccezione di tardività. D’[OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi al Tribunale di Bari, notificando il gravame alla Prefettura e non all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato. Il Tribunale di Bari respinse la richiesta di rinnovazione della notifica, non ritenendo che la nullità della notifica potesse essere suscettibile di sanatoria; rigettò, quindi, l’opposizione, affermando che l’ordinanza del Prefetto era stata emessa tempestivamente e che sussistesse l’illecito amministrativo contestato. D’[OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, con il quale dedusse: 1) la violazione art.291 c.p.c., per avere il Tribunale errato nel non aver disposto la rinnovazione della notifica presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato; 2) la violazione artt. 101, comma 2, 112 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato tempestiva l’emissione dell’ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto, in data 30.11.2017, nonostante fosse decorso il termine di 180 giorni dalla ricezione del ricorso, avvenuto in data 18.5.2017, sicch é il temine ultimo per l’emissione dell’ordinanza scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) sempre in relazione all’eccezione di tardività, il Prefetto non aveva dimostrato che il ricorso era stato notificato anche alla Prefettura e non solo all’organo accertatore; 4) v iolazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’interpretazione dell’art.180, comma 8 Cds, alla luce della Circolare del Ministero dell’Interno; 5) violazione 112 c.p.c., in ordine allo storno delle spese accessorie. Con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla dedotta violazione dell’art.291 c.p.c., per non avere il Tribunale disposto la rinnovazione della notifica all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, il motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse. Quanto alla violazione dell’art.101, comma 2, 112 c.p.c. , 115 c.p.c. e 116 c.p.c., con cui veniva censurata la sentenza del Tribunale per aver ritenuto non tardiva l’ordinanza prefettizia – essendo stato il ricorso presentato oltre che all’organo accertatore anche al Prefetto che aveva emesso l’ordinanza ingiunzione- l’ordinanza della Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché avente ad oggetto un fatto, il cui accertamento è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Anche la violazione dell’art.112 c.p.c., con riferimento all’efficacia delle circolari, è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi , basata sull’efficacia meramente interna delle circolari. Infine, la Corte di legittimità ha rigettato il motivo, dedotto ai sensi dell’art.112 c.p.c., con riferimento all’addebito delle spese del procedimento e delle spese di notifica. D’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione avverso la citata ordinanza sulla base di un unico complesso motivo. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico articolato motivo di ricorso, si deducono numerosi errori di fatto contenuti nell’ordinanza di cassazione, con particolare riferimento: a) all’omesso esame del secondo motivo del ricorso per cassazione, che non sarebbe stato nemmeno citato in motivazione; si tratterebbe del motivo con cui il giudice d’appello aveva accertato la tempestività dell’ordinanza del Prefetto; b)alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per carenza di interesse, in relazione alla richiesta di rinotifica dell’atto d’appello mentre, invece, sussisterebbe l’interesse alla rinotifica in quanto il ricorrente avrebbe potuto chiedere l’esibizione della prova della ricezione del ricorso ex art.203 del Codice della Strada, provare la tardività dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione e dimostrare l’esistenza e la consistenza delle spese accessorie; c) alla dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo nel ricorso per cassazione, indicato come secondo motivo nell’ordinanza oggetto del giudizio di revocazione, perché la Corte di legittimità avrebbe ritenuto che l’accertamento sulla tempestività dell’ordinanza prefettizia fosse demandata al giudice di merito mentre, al contrario, non risulterebbe da alcun atto prodotto in giudizio che il ricorso in via amministrativa fosse stato presentato anche alla Prefettura e non solo all’organo accertatore; d)alla dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso con riferimento all’interpretazione dell’art. 180, comma 8 del Codice della Strada; e)all’infondatezza del quarto motivo di ricorso, con riferimento all’errata percezione del contenuto del ricorso con il quale era stata contestata la debenza delle spese del procedimento e di notifica. Il ricorso è inammissibile. L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (ex multisCassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16439) L'erroredi fatto previsto dall'art.395 c.p.c., idoneo a costituire motivo direvocazione, consiste quindi in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di unfatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di unfatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali. Esso deve sostanziarsi in una affermazione - positiva o negativa - di unfatto, in contrasto con le evidenze di causa. (Cassazione civile sez. II, 23/10/2014, n.22584). Tanto premesso in diritto, osserva il collegio come l’ordinanza di cassazione non sia incorsa in alcun errore di percezione. Quanto all’omesso esame del secondo motivo del ricorso per cassazione, corrispondente al paragrafo 2 del ricorso per cassazione, rileva il collegio che esso, da un lato era connesso con il terzo paragrafo del ricorso, dall’altro non è decisivo ai fini della revocazione. Invero, con il secondo motivo di ricorso era stata dedotta la violazione degli artt.101, comma II c.p.c., dell’art.112 c.p.c., degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c. in quanto “il giudicante eccepiva d’ufficio la tempestività dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto” e contestava che il Prefetto non avesse dimostrato che il ricorso amministrativo al verbale fosse stato notificato presso la Prefettura e non solo all’organo accertatore. Con il terzo motivo di ricorso per cassazione (paragrafo 3; pag.8 del ricorso per cassazione), era stato dedotto che l’eccezione di tardività dell’ordinanza di ingiunzione avrebbe dovuto essere accolta in quanto il Prefetto non aveva dimostrato, entro il primo grado di giudizio, che il ricorso per via amministrativa era stato notificato presso la Prefettura e non solo all’organo accertatore. Tanto era rilevante perché l’ordinanza prefettizia sarebbe stata emessa il 30.11.2017, oltre il termine di 180 giorni decorrenti dalla notifica del ricorso. La doglianza è volta, dunque, a censurare l’errore percettivo del giudice d’appello per aver ritenuto esistente la prova della notifica del ricorso alla sola Prefettura e non all’organo accertatore, come del resto si evince dallo stesso ricorso per cassazione; a pag. 8 del ricorso, infatti, si denuncia “l’errore percettivo del giudicante d’appello che riteneva esistente una prova invero mai prodotta dal Prefetto implicante un vizio ex art.360, comma 1, n.4 c.p.c.” Il vizio revocatorio, ove esistente, era riconducibile al giudice d’appello e non al giudice di legittimità e l’affermazione contenuta nell’ordinanza di cassazione di cui si chiede la revocazione - secondo cui il motivo investiva un fatto, ovvero che il ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione fosse stato presentato al Prefetto, fatto che era oggetto di accertamento da parte del giudice di merito - non è frutto di un errore percettivo ma di una valutazione del giudice di legittimità. Ne consegue che, quand’anche nell’ordinanza non sia stato riportato in modo puntuale il paragrafo 2 del ricorso per cassazione – che rientrava nell’ambito di un unico, articolato e complesso motivo di ricorso- l’omissione non sarebbe decisiva nel senso che la decisione non sarebbe stata diversa in quanto l’eventuale errore revocatorio riguardava il giudice d’appello ( ex multis Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16439). Le altre doglianze del ricorso per revocazione non riguardano vizi revocatori perché non consistono in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale del giudice di legittimità, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di unfatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di unfatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, ma attiene a questioni di puro diritto. Nessuna svista è ravvisabile nella dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso riguardo alla sussistenza dell’interesse alla rinnovazione della notifica in quanto la doglianza investe l’aspetto valutativo e non percettivo del fatto. Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso che attiene all’errata interpretazione dell’art. 180, comma 8 del Codice della Strada e delle circolari del Ministero dell’Interno in quanto nessuna svista è ipotizzabile con riferimento alla debenza delle spese del procedimento e di notifica. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Non deve provvedersi sulle spese poiché la Prefettura non ha svolto attività difensiva e si è limitata a depositare un atto di costituzione. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso