CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 settembre 2021, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di esena?-sezione distaccata diiFjjjj in data 15 dicembre 2016, ha condannato AHMETOVIC Dimi alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in relazione al reato di ricettazione. 2. Con il primo motivo AHMETOVIC Dimi lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di furto semplice. 3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e la conseguente mancata esclusione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale contestata all'imputato. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e la mancanza illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 5. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. 6. Con il primo motivo inerente alla qualificazione giuridica del reato, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze dell'appello senza alcun confronto con le ragioni argomentative della decisione oggetto di impugnazione; in particolare la Corte di appello ha disatteso la richiesta derubricazione in ragione della mancanza di elementi da cui desumere il coinvolgimento dell'AHMETOVIC nel furto della cassaforte, non essendo a tal fine sufficiente il breve lasso di tempo intercorso tra la sottrazione della stessa ed il suo rinvenimento nella disponibilità del ricorrente che, peraltro, nulla ha riferito in proposito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Detta motivazione, oltre ad essere coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifesta, appare rispettosa dell'univoco orientamento giurisprudenziale sul tema (vedi Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969- 01: «risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità»). 7. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la contestata recidiva evidenziando che il reato oggetto di giudizio rappresenta una nuova manifestazione della risalente tendenza ad «offendere il patrimonio altrui» ed è al contempo «sintomo di una accresciuta capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato» (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. 8. Anche la doglianza avente ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondata.I giudici di merito si sono conformati al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (nel caso di specie i numerosi precedenti dell'imputato, il comportamento tenuto dall'AHMETOVIC immediatamente dopo la commissione del reato e la mancanza di resipiscenza (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). 9. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C