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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 11350/2023

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20239/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 873/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la Corte d’Appello di Milano, pronunciando in riassunzione a seguito del rinvio della Corte di Cassazione in sede penale per lo scrutinio delle domande risarcitorie proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di una serie di carabinieri che, nella sua prospettazione, all’atto dell’arresto, gli avevano procurato importanti lesioni fisiche, con sentenza del 6/4/2020, ha rigettato le domande risarcitorie e ha liquidato, in base al principio della soccombenza, le spese giudiziali sia della fase di rinvio sia del giudizio di cassazione, ponendole a carico del soccombente ed in favore di ciascuna parte appellata; avverso la sentenza il Diaz ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è s tat o fissato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni presso questa Corte;il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. 92 c.p.c. 4, co. 2 D.M. n. 55 del 2014 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice di merito condannato l’attore in riassunzione, soccombente all’esito del giudizio di rinvio, al pagamento delle spese processuali a favore di ciascuno degli appellati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi la stessa posizione processuale ed assistiti da un unico difensore e con unica difesa; sempre con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cpc, 92 c.p.c. e 12, co. 2 D.M. n. 55 del 2014 con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice di merito condannato l’attore in riassunzione, soccombente all’esito del giudizio di rinvio, al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti la Corte di Cassazione quinta sezione penale a favore di ciascuno degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aventi la stessa posizione processuale ed essendo assistiti dallo stesso difensore e con un‘unica difesa; il ricorrente impugna la sentenza con riguardo alla statuizione di condanna alle spese del grado di cassazione e di rinvio in favore di ciascuna parte appellata, nonostante la difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia stata svolta dallo stesso difensore e con difese pressoché identiche: la Corte d’Appello avrebbe dovuto liquidare per tali tre parti un compenso unico e,non uniformandosi a tale principio, avrebbe violato l’art. 4, co. 2, l’art. 12, n. 2 D.M. n. 55 del 2014 e l’art.92, co. 1 c.p.c. che impone di non porre a carico della parte soccombente spese non necessarie e superflue; il motivo è fondato limitatamente alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti dallo stesso difensore e con un’unica difesa, mentre la sentenza va confermata con riguardo alle altre parti intimate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla luce della giurisprudenza di questa Corte consolidata nel senso qui di seguito riportato: “In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio"della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.” (Cass., 3, n. 17215 del 27/8/2015; Cass., 2, n. 17393 del 13/7/2017, Cass., n. 25803 del 30/10/2017; Cass., 1, n. 1650 del 19/1/2022); come evidenziato dal ricorrente, mentre [OSCURATO:PERSONA] si erano costituiti nel giudizio di rinvio rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con un’unica comparsa di costituzione e risposta, la costituzione in giudizio di Turco era avvenuta con atto distinto unicamente perché effettuata dopo che la Corte d’Appello, ritenendo tardive alcune notifiche, aveva concesso a parte attrice termine per il rinnovo delle suddette notifiche.

A seguito del rinnovo il Turco si era costituito anche lui con comparsa di costituzione e risposta redatta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], di contenuto del tutto identico a quello già depositato per le altre due parti; da quanto esposto deve concludersi che, alla luce della richiamata giurisprudenza, la Corte d’Appello di Milano, nella parte in cui ha condannato il soccombente a pagare le spese in favore di ciascuno degli appellati Iachini, Cardillo e Turco, nonostante gli stessi fossero difesi dallo stesso legale, avessero la stessa posizione processuale e fossero difesi con gli stessi atti difensivi, ha violato il principio della liquidazione del compenso unico, con la conseguente cassazione, in parte qua, dell’impugnata sentenza e rinvio della causa alla Corte d’Appello di Milanoperché provveda a liquidare le spese processuali per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio in favore di Iachini, Cardillo e Turco prevedendo in favore dei medesimi una unica liquidazione; con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91, co. 1 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Milano condannato l’attore in riassunzione, soccombente all’esito del giudizio di rinvio, al pagamento delle spese di lite in favore di tutti gli appellati in relazione al giudizio avanti alla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza e/o del procedimento per error in procedendo per violazione dell’art.384, co. 2 c.p.c. e art. 394 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Milano condannato l’attore in riassunzione al pagamento delle spese di lite in favore di tutti gli appellati in relazione al giudizio avanti la Corte di Cassazione, quinta sezione penale; ad avviso del ricorrente la corte di merito, nel condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese in favore degli appellati con riguardo al giudizio svoltosi davanti la cassazione penale nel quale lo stesso Diaz era risultato vittorioso, sarebbe incorsa in error in procedendo in quanto non avrebbe considerato che la Cassazione Penale aveva liquidato le spese del giudizio di legittimità in favore del Diaz, rimettendo alla Corte d’Appello di Milano, quale giudice del rinvio, solo la determinazione del quantum di tali spe se; la Corte d’Appello condanna n do, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, il Diaz al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, anziché riconoscere il diritto del Diaz a ricevere il rimborso delle spese della fase dicassazione, avrebbe violato anche l’art. 384, co. 2 c.p.c. secondo cui il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Cassazione; il motivo è infondato.

Nel caso di specie il giudizio di rinvio ha fatto seguito all’accoglimento del ricorso per cassazione della sola parte civile.

La liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, dunque della fase cd. rescindente, non avrebbe potuto essere svolta indipendentemente dall’esito del giudizio di rinvio in quanto solo il giudice della fase rescissoria avrebbe potuto valutare l’esito complessivo della controversia;dunque la sentenza impugnata, nel computare le spese anche del giudizio di cassazione alla luce dell’esito del giudizio rescissorio, ha operato una valutazione della soccombenza sulla base di un giudizio complessivo, con ciò conformandosi al consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 15483 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., 6-L, n. 6259 del 18/3/2011; Cass., 3, n. 9064 del 12/4/2018).

Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei confronti dei soli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in favore dei quali il giudice del rinvio quantificherà una unica quota di spese processuali per la fase di gravame; rigetta il secondo motivo e cassa la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e con riguardo alle sole posizioni processuali dei menzionati intimati e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano, comunque in diversa composizione, anche per l a liquidazione delle spese; il ricorrente è condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore della parte resistente nel presente giudizio che liquida come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,limitatamente al rapporto processuale con gliintimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il secondo motivo; cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano, comunque in diversa composizione, per nuovo esame; condanna il ricorrente a pagare, in favore della parte resistente,le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 1200,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20239/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 873/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la Corte d’Appello di Milano, pronunciando in riassunzione a seguito del rinvio della Corte di Cassazione in sede penale per lo scrutinio delle domande risarcitorie proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di una serie di carabinieri che, nella sua prospettazione, all’atto dell’arresto, gli avevano procurato importanti lesioni fisiche, con sentenza del 6/4/2020, ha rigettato le domande risarcitorie e ha liquidato, in base al principio della soccombenza, le spese giudiziali sia della fase di rinvio sia del giudizio di cassazione, ponendole a carico del soccombente ed in favore di ciascuna parte appellata; avverso la sentenza il Diaz ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è s tat o fissato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni presso questa Corte;il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. 92 c.p.c. 4, co. 2 D.M. n. 55 del 2014 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice di merito condannato l’attore in riassunzione, soccombente all’esito del giudizio di rinvio, al pagamento delle spese processuali a favore di ciascuno degli appellati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi la stessa posizione processuale ed assistiti da un unico difensore e con unica difesa; sempre con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cpc, 92 c.p.c. e 12, co. 2 D.M. n. 55 del 2014 con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice di merito condannato l’attore in riassunzione, soccombente all’esito del giudizio di rinvio, al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti la Corte di Cassazione quinta sezione penale a favore di ciascuno degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aventi la stessa posizione processuale ed essendo assistiti dallo stesso difensore e con un‘unica difesa; il ricorrente impugna la sentenza con riguardo alla statuizione di condanna alle spese del grado di cassazione e di rinvio in favore di ciascuna parte appellata, nonostante la difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia stata svolta dallo stesso difensore e con difese pressoché identiche: la Corte d’Appello avrebbe dovuto liquidare per tali tre parti un compenso unico e,non uniformandosi a tale principio, avrebbe violato l’art. 4, co. 2, l’art. 12, n. 2 D.M. n. 55 del 2014 e l’art.92, co. 1 c.p.c. che impone di non porre a carico della parte soccombente spese non necessarie e superflue; il motivo è fondato limitatamente alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti dallo stesso difensore e con un’unica difesa, mentre la sentenza va confermata con riguardo alle altre parti intimate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla luce della giurisprudenza di questa Corte consolidata nel senso qui di seguito riportato: “In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio"della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.” (Cass., 3, n. 17215 del 27/8/2015; Cass., 2, n. 17393 del 13/7/2017, Cass., n. 25803 del 30/10/2017; Cass., 1, n. 1650 del 19/1/2022); come evidenziato dal ricorrente, mentre [OSCURATO:PERSONA] si erano costituiti nel giudizio di rinvio rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con un’unica comparsa di costituzione e risposta, la costituzione in giudizio di Turco era avvenuta con atto distinto unicamente perché effettuata dopo che la Corte d’Appello, ritenendo tardive alcune notifiche, aveva concesso a parte attrice termine per il rinnovo delle suddette notifiche. A seguito del rinnovo il Turco si era costituito anche lui con comparsa di costituzione e risposta redatta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], di contenuto del tutto identico a quello già depositato per le altre due parti; da quanto esposto deve concludersi che, alla luce della richiamata giurisprudenza, la Corte d’Appello di Milano, nella parte in cui ha condannato il soccombente a pagare le spese in favore di ciascuno degli appellati Iachini, Cardillo e Turco, nonostante gli stessi fossero difesi dallo stesso legale, avessero la stessa posizione processuale e fossero difesi con gli stessi atti difensivi, ha violato il principio della liquidazione del compenso unico, con la conseguente cassazione, in parte qua, dell’impugnata sentenza e rinvio della causa alla Corte d’Appello di Milanoperché provveda a liquidare le spese processuali per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio in favore di Iachini, Cardillo e Turco prevedendo in favore dei medesimi una unica liquidazione; con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91, co. 1 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Milano condannato l’attore in riassunzione, soccombente all’esito del giudizio di rinvio, al pagamento delle spese di lite in favore di tutti gli appellati in relazione al giudizio avanti alla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza e/o del procedimento per error in procedendo per violazione dell’art.384, co. 2 c.p.c. e art. 394 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Milano condannato l’attore in riassunzione al pagamento delle spese di lite in favore di tutti gli appellati in relazione al giudizio avanti la Corte di Cassazione, quinta sezione penale; ad avviso del ricorrente la corte di merito, nel condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese in favore degli appellati con riguardo al giudizio svoltosi davanti la cassazione penale nel quale lo stesso Diaz era risultato vittorioso, sarebbe incorsa in error in procedendo in quanto non avrebbe considerato che la Cassazione Penale aveva liquidato le spese del giudizio di legittimità in favore del Diaz, rimettendo alla Corte d’Appello di Milano, quale giudice del rinvio, solo la determinazione del quantum di tali spe se; la Corte d’Appello condanna n do, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, il Diaz al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, anziché riconoscere il diritto del Diaz a ricevere il rimborso delle spese della fase dicassazione, avrebbe violato anche l’art. 384, co. 2 c.p.c. secondo cui il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Cassazione; il motivo è infondato. Nel caso di specie il giudizio di rinvio ha fatto seguito all’accoglimento del ricorso per cassazione della sola parte civile. La liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, dunque della fase cd. rescindente, non avrebbe potuto essere svolta indipendentemente dall’esito del giudizio di rinvio in quanto solo il giudice della fase rescissoria avrebbe potuto valutare l’esito complessivo della controversia;dunque la sentenza impugnata, nel computare le spese anche del giudizio di cassazione alla luce dell’esito del giudizio rescissorio, ha operato una valutazione della soccombenza sulla base di un giudizio complessivo, con ciò conformandosi al consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 15483 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., 6-L, n. 6259 del 18/3/2011; Cass., 3, n. 9064 del 12/4/2018). Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei confronti dei soli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in favore dei quali il giudice del rinvio quantificherà una unica quota di spese processuali per la fase di gravame; rigetta il secondo motivo e cassa la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e con riguardo alle sole posizioni processuali dei menzionati intimati e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano, comunque in diversa composizione, anche per l a liquidazione delle spese; il ricorrente è condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore della parte resistente nel presente giudizio che liquida come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,limitatamente al rapporto processuale con gliintimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il secondo motivo; cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano, comunque in diversa composizione, per nuovo esame; condanna il ricorrente a pagare, in favore della parte resistente,le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 1200,
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